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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/03/2025, n. 3176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3176 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Giudice rel. Cecilia Pratesi
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 50883/2023, vertente
TRA
(ROMA (RM), 21/06/1992), con il patrocinio dell'avv. MARCOParte_1
COSTANTINI e
(ROMA, 29/03/1993), con il patrocinio dell'avv. GIANCANI E Controparte_1
DANILO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi Parte_1 e Controparte_1 hanno proposto in forma congiunta ricorso cumulativo di separazione e divorzio;
in data 26.7.2024 è stata pronunciata con sentenza non definitiva la separazione personale delle parti;
divenuta procedibile la domanda di divorzio le parti hanno quindi ribadito le loro conclusioni congiunte, di seguito declinate: a) Nessun assegno divorzile dovrà essere corrisposto da nessuna delle parti;
b) Il sig. LE LU si impegna a trasferire in favore della sig.ra
IA IE,- entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sen-
tenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, comunque, non prima del 9 luglio 2025 e senza alcun corrispettivo tenuto conto che nulla
è stato versato in acconto -, il proprio 50% della casa coniugale in Roma,
VIA ROCCA PALUMBA 3/B. Atto da sottoscriversi presso un notaio a scelta della IA IE e con oneri a carico della stessa. La sig.ra IA Da-
niele si impegna dalla data di sottoscrizione del presente atto, a farsi carico in proprio del pagamento del mutuo acceso per lo acquisto dello immobile in Roma, VIA ROCCAPALUMBA 3/B, la cui intestazione rimarrà a nome di entrambi per il termine massimo di anni 3 dalla data della cessione in favore della IA IE. Alla scadenza del termine di cui sopra la sig.ra
IA IE dovrà provvedere entro 30 giorni a liberare a proprie spese il sig. LE LU dalla cointestazione del mutuo comune attraverso la intestazione esclusiva dello stesso in proprio favore o anche a favore di terzi. Nel caso in cui alla scadenza del termine di tre anni sopra indicato la sig.ra IA IE non fosse nelle condizioni di poter liberare il sig. Ales-
sandro LU dalla intestazione del mutuo, la stessa si impegna entro ulte-
riori 30 rispetto a quelli suindicati alla messa in vendita dello immobile in
Roma, VIA ROCCAPALUMBA 3/B ed estinguere così il mutuo ancora in essere. In tal caso il netto ricavo dalla cessione, una volta estinto il mutuo residuo, rimarrà in favore esclusivo dell sig.ra IA IE.
Le parti dichiarano e rappresentano come la definizione anche della
4 comproprietà dello immobile in Roma, VIA ROCCAPALUMBA 3/B risulti essere funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniu-
gale.
La sig.ra IA IE In ragione delle migliorie apportate allo immobile in forza dei lavori eseguiti con il c.d. superbonus, riconosce un incremento di valore del bene alla stessa attribuito e per la quota di pertinenza del
LE LU, pari ad € 10.000,00. La predetta somma viene com-
pensata con quella di pari importo che il sig. LE LU riconosce alla IA IE a titolo di "una tantum" ex art. 5, comma 8, legge
898/1970 con consequenziale rinuncia da parte della signora ad ogni altra eventuale pretesa economica.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, poiché è decorso il termine previsto dalla legge dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, non è intervenuta riconciliazione e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono recepirsi le condizioni proposte, che appaiono conformi agli interessi delle parti, e non presentano criticità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni estranee al contenuto tipico del giudizio matrimoniale, di cui il collegio si limita a prendere atto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
50883/2023 R.G.A.C., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ROMA in data
22/09/2019 tra Parte_1 (ROMA, 21/06/1992) e Controparte_1
(ROMA, 29/03/1993) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
ROMA al n. 00142, Parte II, Serie A03, Anno 2020, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in parte motiva. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.
Roma, 14/02/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
152 septies comma 2 disp att cpc.
Marta lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Giudice rel. Cecilia Pratesi
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 50883/2023, vertente
TRA
(ROMA (RM), 21/06/1992), con il patrocinio dell'avv. MARCOParte_1
COSTANTINI e
(ROMA, 29/03/1993), con il patrocinio dell'avv. GIANCANI E Controparte_1
DANILO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi Parte_1 e Controparte_1 hanno proposto in forma congiunta ricorso cumulativo di separazione e divorzio;
in data 26.7.2024 è stata pronunciata con sentenza non definitiva la separazione personale delle parti;
divenuta procedibile la domanda di divorzio le parti hanno quindi ribadito le loro conclusioni congiunte, di seguito declinate: a) Nessun assegno divorzile dovrà essere corrisposto da nessuna delle parti;
b) Il sig. LE LU si impegna a trasferire in favore della sig.ra
IA IE,- entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sen-
tenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, comunque, non prima del 9 luglio 2025 e senza alcun corrispettivo tenuto conto che nulla
è stato versato in acconto -, il proprio 50% della casa coniugale in Roma,
VIA ROCCA PALUMBA 3/B. Atto da sottoscriversi presso un notaio a scelta della IA IE e con oneri a carico della stessa. La sig.ra IA Da-
niele si impegna dalla data di sottoscrizione del presente atto, a farsi carico in proprio del pagamento del mutuo acceso per lo acquisto dello immobile in Roma, VIA ROCCAPALUMBA 3/B, la cui intestazione rimarrà a nome di entrambi per il termine massimo di anni 3 dalla data della cessione in favore della IA IE. Alla scadenza del termine di cui sopra la sig.ra
IA IE dovrà provvedere entro 30 giorni a liberare a proprie spese il sig. LE LU dalla cointestazione del mutuo comune attraverso la intestazione esclusiva dello stesso in proprio favore o anche a favore di terzi. Nel caso in cui alla scadenza del termine di tre anni sopra indicato la sig.ra IA IE non fosse nelle condizioni di poter liberare il sig. Ales-
sandro LU dalla intestazione del mutuo, la stessa si impegna entro ulte-
riori 30 rispetto a quelli suindicati alla messa in vendita dello immobile in
Roma, VIA ROCCAPALUMBA 3/B ed estinguere così il mutuo ancora in essere. In tal caso il netto ricavo dalla cessione, una volta estinto il mutuo residuo, rimarrà in favore esclusivo dell sig.ra IA IE.
Le parti dichiarano e rappresentano come la definizione anche della
4 comproprietà dello immobile in Roma, VIA ROCCAPALUMBA 3/B risulti essere funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniu-
gale.
La sig.ra IA IE In ragione delle migliorie apportate allo immobile in forza dei lavori eseguiti con il c.d. superbonus, riconosce un incremento di valore del bene alla stessa attribuito e per la quota di pertinenza del
LE LU, pari ad € 10.000,00. La predetta somma viene com-
pensata con quella di pari importo che il sig. LE LU riconosce alla IA IE a titolo di "una tantum" ex art. 5, comma 8, legge
898/1970 con consequenziale rinuncia da parte della signora ad ogni altra eventuale pretesa economica.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, poiché è decorso il termine previsto dalla legge dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, non è intervenuta riconciliazione e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono recepirsi le condizioni proposte, che appaiono conformi agli interessi delle parti, e non presentano criticità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni estranee al contenuto tipico del giudizio matrimoniale, di cui il collegio si limita a prendere atto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
50883/2023 R.G.A.C., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ROMA in data
22/09/2019 tra Parte_1 (ROMA, 21/06/1992) e Controparte_1
(ROMA, 29/03/1993) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
ROMA al n. 00142, Parte II, Serie A03, Anno 2020, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in parte motiva. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.
Roma, 14/02/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
152 septies comma 2 disp att cpc.
Marta lenzi