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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 19/03/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4062/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Sandra Moselli Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel
Dott.ssa Concetta Race Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03/12/2024 da
, rappresentata e difesa dall'Avv. SALERNO MARIANGELA, giusta Parte_1 procura in atti, presso il cui studio, sito in Bisceglia, alla via Camere del Capitolo n. 51, è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. MASTROTOTARO ELISABETTA, giusta CP_1 procura in atti, presso il cui studio, sito in Bisceglie alla Piazza S. Giovanni Bosco n.3, è elettivamente domiciliato;
Resistente
nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.12.2024, ha proposto domanda per Parte_1
l'affidamento e il mantenimento della figlia minore nata il [...] da una relazione Persona_1 more uxorio con . CP_1
Il resistente si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data 06.02.2025 nella quale, pur contestando formalmente il contenuto del ricorso introduttivo, ha dato atto di aver raggiunto un accordo con la ricorrente.
Al Pm è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
All'udienza di comparizione del 12.3.2025 le parti, personalmente presenti, hanno confermato di avere raggiunto un'intesa per la definizione concordata del giudizio alle condizioni indicate nella convenzione sottoscritta in data 06.02.2025, chiedendo la definizione del giudizio a quelle condizioni come modificate a verbale d'udienza.
Pertanto, il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Alla luce dell'accordo raggiunto può disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) recepisce l'accordo tra le parti, di cui alla convenzione sottoscritta in data 06.02.2025 e depositata in via telematica in pari data, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, i cui patti si dichiarano efficaci e costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2) compensa tra le parti le spese di procedura
Così deciso in Trani, il 13.3.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott.ssa Sandra Moselli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Sandra Moselli Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel
Dott.ssa Concetta Race Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03/12/2024 da
, rappresentata e difesa dall'Avv. SALERNO MARIANGELA, giusta Parte_1 procura in atti, presso il cui studio, sito in Bisceglia, alla via Camere del Capitolo n. 51, è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. MASTROTOTARO ELISABETTA, giusta CP_1 procura in atti, presso il cui studio, sito in Bisceglie alla Piazza S. Giovanni Bosco n.3, è elettivamente domiciliato;
Resistente
nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.12.2024, ha proposto domanda per Parte_1
l'affidamento e il mantenimento della figlia minore nata il [...] da una relazione Persona_1 more uxorio con . CP_1
Il resistente si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data 06.02.2025 nella quale, pur contestando formalmente il contenuto del ricorso introduttivo, ha dato atto di aver raggiunto un accordo con la ricorrente.
Al Pm è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
All'udienza di comparizione del 12.3.2025 le parti, personalmente presenti, hanno confermato di avere raggiunto un'intesa per la definizione concordata del giudizio alle condizioni indicate nella convenzione sottoscritta in data 06.02.2025, chiedendo la definizione del giudizio a quelle condizioni come modificate a verbale d'udienza.
Pertanto, il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Alla luce dell'accordo raggiunto può disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) recepisce l'accordo tra le parti, di cui alla convenzione sottoscritta in data 06.02.2025 e depositata in via telematica in pari data, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, i cui patti si dichiarano efficaci e costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2) compensa tra le parti le spese di procedura
Così deciso in Trani, il 13.3.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott.ssa Sandra Moselli