Articolo 5 della Legge 21 marzo 2005, n. 55
Articolo 4Articolo 6
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5 maggio 2005
Art. 5. Etichettatura 1. Fatte salve le disposizioni di cui ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 109 , e successive modificazioni, e 16 febbraio 1993, n. 77, il Ministro della salute individua, con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, uno specifico logo da apporre nelle confezioni di vendita del sale arricchito con iodio destinato al consumatore finale e nelle confezioni dei prodotti alimentari che utilizzano tale tipo di sale come ingrediente.
Note all' art. 5:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 , reca «Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari».
- La direttiva 89/395/CEE e' pubblicata nella GUCE del 30 giugno 1969, L 186.
- La direttiva 89/396/CEE e' pubblicata nella GUCE del 30 giugno 1989, L 186.
- Il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77 , reca: «Attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.».
La direttiva 90/496/CEE e' pubblicata nella GUCE del 10 ottobre 1990, L 276.
Entrata in vigore il 5 maggio 2005
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