Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 15/12/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01389/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00664/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 664 del 2021, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Brin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del verbale n. -OMISSIS- liceo linguistico -OMISSIS-. del 4.6.2021, del verbale di valutazione della commissione -OMISSIS- del 23.6.2021 e del certificato finale di valutazione con il quale è stata attribuita la votazione finale di 73/100 e, se del caso previa riconvocazione del Consiglio di Classe e della Commissione d'Esame, rideterminare il voto finale attribuito al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 20 novembre 2025 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, tra questi il verbale n. -OMISSIS- liceo linguistico -OMISSIS-. del 4.6.2021, il verbale di valutazione della commissione -OMISSIS- del 23.6.2021 e il certificato finale di valutazione con il quale gli è stata attribuita la votazione finale di 65/100.
2. Dell’impugnato provvedimento il ricorrente ha domandato l’annullamento, formulando istanza di accesso a tutti i verbali di scrutinio della -OMISSIS- e lamentando:
I. la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 dell’ordinanza ministeriale n. 53 del 3 marzo 2021 e relativi allegati contenenti i criteri di conversione del credito, nonché l’eccesso di potere sotto la forma della manifesta contraddittorietà, del difetto di motivazione e della disparità di trattamento. In sintesi, il ricorrente ha evidenziato come il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, abbia valutato in maniera difforme situazioni analoghe, essendogli stato attribuito un credito di 18 in ragione della insufficienza in matematica, mentre una uniforme applicazione dei criteri di valutazione e conversione gli avrebbe consentito di ottenere almeno 17 punti;
II. la violazione e falsa applicazione degli articoli 10 e 18 dell’ordinanza ministeriale n. 53 del 3 marzo 2021, nonché l’eccesso di potere sotto la forma della manifesta contraddittorietà e della disparità di trattamento. Nel dettaglio, il ricorrente ha esposto che la Commissione, contrariamente a quanto previsto dai richiamati articoli, gli avrebbe rivolto nel corso del colloquio dei quesiti non previsti dal documento formato dal Consiglio di classe nelle materie di storia e scienze, che certamente hanno influito nel punteggio finale di 22/40;
III. la violazione e falsa applicazione degli articoli 23 e 10 dell’ordinanza ministeriale del 3 marzo 2021, nonché l’eccesso di potere in forma di manifesta contraddittorietà, difetto di motivazione, disparità di trattamento. La Commissione, a giudizio del ricorrente, non avrebbe reso alcuna verbalizzazione idonea a permettere la comprensione delle scelte operate, mentre la griglia di valutazione è di per sé insufficiente sotto tale profilo.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione per resistere all’accoglimento del ricorso. Con la memoria depositata il 14 ottobre 2025, l’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, non avendo il ricorrente chiaramente individuato la lesione subita in conseguenza della valutazione riportata.
4. All’udienza straordinaria del 20 novembre 2025, svolta con modalità da remoto e in previsione della quale soltanto l’Amministrazione ha depositato documenti e memorie ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso in ragione della sua infondatezza nel merito.
2. Quanto ai 15 crediti riconosciuti al ricorrente dal Consiglio di Classe, l’attribuzione del minimo di fascia a fronte della media voti del ricorrente è stato determinato dall’insufficienza in una materia, come stabilito dalla tabella C allegata all'O.M. n.53/21. La circostanza per la quale vi sarebbe stato un trattamento difforme da parte del Consiglio tra studenti in condizioni analoghe è meramente allegata, senza alcuna indicazione di circostanze fattuali a sostegno della stessa. Ne consegue che non può ritenersi idonea ad evidenziare alcuna illegittimità nell’operato del Consiglio di classe, né a sorreggere la generica istanza ostensiva da egli formulata.
2.1. In merito al secondo motivo di impugnazione, il Collegio si limita ad osservare che, tra le domande di storia e scienze naturali effettivamente sottoposte al ricorrente, sia il Piano Marshall/attentato a GL (riconducibili alla macrocategoria del Secondo dopoguerra), sia l’utilizzo delle tecnologie per il contrasto delle malattie sono ricomprese nel programma d’esame elaborato dal Consiglio di classe. Ne deriva l’insussistenza della lamentata illegittimità delle domande poste dalle Commissione.
2.2. Quanto alla lamentata carenza di motivazione, il Collegio osserva che il verbale redatto dalla Commissione, prodotto in giudizio dall’Amministrazione resistente, e la compilazione della griglia di valutazione ministeriale rendono evidente il percorso logico seguito dalla Commissione nella valutazione di ciascuno studente.
3. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato; deve essere rigettata, inoltre, alla luce dell’infondatezza del ricorso, anche l’istanza di accesso agli atti che, oltre a non essere stata coltivata in corso di causa, appare oltremodo generica ed esplorativa anche alla luce della documentazione spontaneamente prodotta dall’Amministrazione e che, in ogni caso, attesta il regolare svolgimento dell’attività della Commissione e del Consiglio di Classe.
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DA ET, Presidente FF
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | DA ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.