Art. 9.
Presso tutti gli uffici pubblici e privati nei quali vengono svolte pratiche relative alle operazioni previste nella tabella 2 allegata alla presente legge, debbono essere esposte in evidenza al pubblico le tariffe dovute all'amministrazione dello Stato per ciascuna operazione. Coloro i quali non dovessero ottemperare a tale disposizione sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 100.000.
Presso tutti gli uffici pubblici e privati nei quali vengono svolte pratiche relative alle operazioni previste nella tabella 2 allegata alla presente legge, debbono essere esposte in evidenza al pubblico le tariffe dovute all'amministrazione dello Stato per ciascuna operazione. Coloro i quali non dovessero ottemperare a tale disposizione sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 100.000.