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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/02/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
IV sezione civile
R.G. n. 5330/2018
Il giudice, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, per il termine assegnato del 3.2.2025, ai sensi dell'art 127 ter cpc;
rilevato che nessuna delle parti ha chiesto di discutere la causa in presenza;
esaminati gli atti, i documenti e i verbali di causa;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.; decide la controversia pronunciando la seguente sentenza ai sensi dell'art
281 sexies c.p.c.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
IV sezione civile
In composizione monocratica, in persona della dr.ssa Vittoria Contino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 5330/2018 del R.G.A.C., vertente
TRA
(CF: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Benedetto Iannitti e Pasqualina Iannitti
- Attore
E
(CF: ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Giovanni De Lellis
- Convenuto
Oggetto: occupazione sine titulo
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
3.2.2025 svolta con le modalità a trattazione scritta di cui all'art 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza è redatta in conformità a quanto disposto dall'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69/2009, in combinato disposto con l'art 281 sexies c.p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, con espresso rinvio a tutti gli atti e verbali di causa.
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Tanto premesso, si rileva che con atto di citazione Parte_1 conveniva, innanzi all'intestato Tribunale, deducendo Controparte_1
l'occupazione sine titulo del deposito di sua proprietà sito in S. RE
AT alla Loc. Montorfano (compiutamente identificato in atti).
In particolare deduceva che il convenuto occupava detto immobile dal
2013; che aveva causato danni al cancello di accesso, ai serramenti e agli infissi per € 3.500,00 e che a causa dell'occupazione sine titulo l'istante non aveva potuto locare o vendere i beni di sua proprietà. Pertanto, in accoglimento della domanda, chiedeva di condannare al Controparte_1 risarcimento del danno patrimoniale nella misura di € 13.500,00 e del danno non patrimoniale per € 1.000,00 oltre interessi, con vittoria di spese e attribuzione al procuratore anticipatario.
Si costituiva il convenuto , il quale contestava la domanda Controparte_1 attorea perché infondata.
In particolare deduceva l'esistenza di un contratto verbale in virtù del quale aveva tenuto in fitto una parte del capannone dal mese di giugno
2015 al dicembre 2016; allegava di aver pattuito con il locatore un canone di € 300,00 per l'anno 2015 ed € 500,00 per l'anno 2016; di aver lasciato il capannone prima della scadenza, senza che gli fosse contestato alcun danno.
Pertanto chiedeva di ritenere eseguito il pagamento dell'importo di €
800,00 pattuito per la locazione verbale ritenendo estinta l'obbligazione; di rigettare le richieste di risarcimento avverse, con vittoria di spese e attribuzione al procuratore antistatario.
Alla prima udienza del 17.10.2018 la parte convenuta offriva banco judics all'attore la somma di euro 805,10 a titolo di corrispettivo per la locazione del capannone, per il periodo menzionato in comparsa;
detta somma veniva accettata dalla parte attrice quale acconto sul maggior danno, come da domanda originaria.
Tanto premesso in punto di fatto, in via preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda, alla luce del verbale negativo di mediazione versato in atti.
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Nel merito la domanda di parte attrice va accolta solo in parte, nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
Invero può osservarsi che parte attrice non ha chiesto il rilascio del capannone, già liberato nel 2018 (come da deduzioni della stessa parte attrice), ma ha chiesto solo il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'occupazione.
Ciò posto, parte attrice ha assolto in parte all'onere probatorio sulla stessa gravante, depositando atto di donazione del 5.11.2001 comprovante il diritto di proprietà sull'immobile oggetto della domanda di rilascio, sito in
San RE AT (CE).
Può altresì ritenersi provata, sebbene solo in parte, l'occupazione del cespite in questione, quantomeno negli anni 2015-2016: detta occupazione
è stata infatti ammessa dalla stessa parte convenuta.
Non può, invece, ritenersi acquisita una prova certa e tranquillizzante rispetto al periodo di occupazione antecedente, allegato dalla parte attrice, ovvero già dal 2013.
Non risultano dirimenti, a tal fine, le dichiarazioni dei testi escussi.
In particolare il teste , escusso all'udienza del Testimone_1
22.11.2021, si è limitato a confermare il periodo di occupazione del 2015-
2016, dichiarando “Sono fabbro. Sono stato contattato da Parte_1 intorno al 2015-2016 per fare dei lavori al cancello e alle porte di ingresso del capannone. Da quando ho fatto i lavori di cui ho riferito, dal 2015-2016 circa, ho visto che il capannone era occupato da fieno. Il fieno occupava la maggior parte dell'estensione del capannone. E' stato occupato da
, dico questo perché entrava e usciva lui dal capannone. Controparte_1
Prima del 2015 non mi sono recato sui luoghi di causa, per cui non posso riferire. Conosco il sig. perché il paese è piccolo, ci conosciamo CP_1 tutti”.
Il teste ha reso dichiarazioni del tutto generiche in ordine Testimone_2 al periodo di occupazione del capannone da parte del convenuto, peraltro riferendo di recarsi sul posto sporadicamente (una volta al mese circa).
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Il teste ha riferito per lo più circostanze de relato apprese Tes_3 dallo stesso e, in ogni caso, ha confermato la presenza del CP_1 convenuto nel capannone solo per il 2015-2016.
In presenza di dichiarazioni oltremodo generiche sul punto e in assenza di idonea documentazione, può ritenersi provata una occupazione del capannone (peraltro non per l'intera estensione, ma per i tre quarti circa, come pacificamente riconosciuto da entrambe le parti,) solo nei limiti in cui
è stata ammessa dalla parte convenuta, ovvero per il 2015/2016.
In ordine al risarcimento del danno, può ritenersi satisfattiva la somma di euro 805,10 già corrisposta dal convenuto alla prima udienza, in ragione delle caratteristiche dell'immobile (capannone) utilizzato per la custodia del fieno e della durata dell'occupazione, della sua collocazione, estensione e considerato, soprattutto, che l'occupazione non ha riguardato la sua intera estensione.
D'altronde parte attrice non ha prodotto alcuna documentazione a supporto di un maggior danno, ed anche una CTU sarebbe stata del tutto esplorativa.
Non può infatti ritenersi provato alcun maggiore danno in capo all'attore, per occupazione sine titulo.
Sul punto può osservarsi che “Nell'ipotesi di occupazione sine titulo di bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del titolare al risarcimento del danno da perdita patita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento -diretto o indiretto- a mezzo concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta. Se il danno da perdita patita -di cui il titolare chieda il risarcimento- non può essere dimostrato nel suo preciso ammontare, esso viene liquidato dal giudicante con valutazione equitativa, se del caso, attraverso il valore del canone locativo di mercato” (Corte appello Roma sez. VIII, 27/09/2023, n.6134).
Inoltre, pur non configurando un danno in re ipsa, esso “in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di
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mettere l'immobile a frutto” (Cassazione civile sez. III - 17/10/2019, n.
26296; Corte appello Venezia sez. IV, 04/05/2023, n.1001).
Devono, quindi essere quantomeno allegati “degli elementi idonei in particolare a rivelare la concreta (cfr. Cass., 7/1/2021, n. 39), e non già meramente teorica (cfr. Cass., 21/9/2015, n. 18494), "intenzione" di
"mettere l'immobile a frutto" (cfr. Cass. 25/05/2021, n.14268; Cass.,
16/3/2021, n. 7280; Cass., 7/1/2021, n. 39; Cass., 4/12/2018, n.
31233; Cass., 25/5/2017, n. 13071; Cass., 17/6/2013, n. 15111).
In altre parole, pur essendo il danno da occupazione abusiva particolarmente evidente e dimostrabile attraverso presunzioni (per le sue intrinseche caratteristiche ontologiche), il danneggiato non è comunque esonerato dall'allegare le conseguenze pregiudizievoli subite, derivanti dal mancato utilizzo del bene.
Ciò posto, nel caso di specie non vi è alcuna allegazione a riguardo, neanche generica, non menzionando parte attrice, in modo specifico e puntuale, né l'intenzione di mettere a frutto il bene né altri eventuali e diversi danni sofferti per effetto dell'occupazione altrui.
Neanche sono stati provati esborsi, da parte del , per aver dovuto Pt_1 reperire un altro immobile al fine di custodirvi beni propri (danno emergente).
I testi nulla hanno riferito sui pregiudizi patiti dal . Pt_1
Non vi è alcuna documentazione a supporto di detti assunti;
i testi non hanno confermato i tentativi dell'attore di mettere a frutto il capannone e il naufragare di proposte di acquisto o di locazione con terzi, per effetto dell'occupazione del né la necessità di reperire altro CP_1 capannone per custodirvi propri beni.
Neanche nella diffida del 9.3.2018 vi è alcuna menzione di detta specifica voce di danno.
In altre parole, parte ricorrente non ha provato, neanche in via presuntiva, di ave subito un danno maggiore (rispetto a quello già riconosciuto e corrisposto dal convenuto), per non aver potuto dare in godimento a terzi il capannone de quo, o per non averlo potuto sfruttare economicamente in modo diverso, a causa della condotta del convenuto CP_1
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Anche con riferimento al danno patrimoniale, da un esame del materiale probatorio acquisito non può dirsi raggiunta alcuna idonea prova delle ulteriori voci di danno lamentate dall'attore in citazione.
Infatti i danni al cancello, ai serramenti e agli infissi, non sono stati in alcun modo provati. Testi Il teste giudice si è limitato a riferire, in via del tutto generica, Tes_1 di aver riparato il cancello e le porte, senza saper dire tuttavia chi avesse causato il danno: “…ho riparato il cancello di ingresso e le porte, ma non so dire chi abbia fatto i danni. I serramenti no, perché sono alti, ma non erano danneggiati. Sono stato pagato da ma non ricordo quanto. Parte_1
In media ci vogliono tra i 1.000 e i 2.000 € circa. I lavori di cui ho riferito sono durati tre giorni circa. Dopo di allora mi sono recato qualche altra volta, per altri lavoretti di manutenzione. Quando ho fatto le lavorazioni, ovvero nei
3 giorni che sono stato lì, ho visto solo entrare e uscire dal Controparte_1 capannone”.
Non sono quindi indicati con precisione né gli interventi effettuati né
l'importo pagato;
non vi è alcuna documentazione a supporto (fatture di pagamento o altro); né è provata la riconducibilità degli stessi a condotte della parte convenuta.
In definitiva, la domanda merita accoglimento nei soli limiti innanzi evidenziati, reputandosi congruo riconoscere, per il periodo (ammesso e riconosciuto) di occupazione tra il 2015 e il 2016, la somma di € 805,10, già corrisposta all'udienza del 17.10.2018 dal convenuto, a titolo di indennità di occupazione, senza che siano dovute ulteriori somme, con conseguente rigetto delle ulteriori domande ed eccezioni avanzate dalle parti.
Tenuto conto della natura della controversia e della decisione, dell'accoglimento solo parziale della domanda attorea e del pagamento avvenuto alla prima udienza, si ravvisano giustificati motivi per una compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda
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proposta da nei confronti di , ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie parzialmente la domanda di parte attrice, nei limiti della somma di euro 805,10 già corrisposta dalla parte convenuta alla prima udienza, come indicato in parte motiva;
b) rigetta le ulteriori domande avanzate dalle parti in causa;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, in Santa Maria Capua Vetere, il 4.2.2025
Il giudice
(dr.ssa Vittoria CONTINO)
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