Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 01/04/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
nella persona del giudice monocratico dott. Augusto Salustri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2621 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, alla quale è stata riunita quella iscritta al R.G. 2648/2022, posta in decisione all'udienza figurata del 18.12.2024 e vertente tra
C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Patrizia De Nardi e Laura Pellichero;
Opponente contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore e (C.F. ), nella qualità CP_1 C.F._1 di socio accomandatario di , rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_1
Carmela Marchello;
Opposti
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo, appalto d'opera, locazione di beni mobili.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno così concluso:
per l'opponente: “Nel merito in via principale: - Revocarsi in quanto nullo e illegittimo il decreto ingiuntivo n. 631/2022 Ing. emesso dal Tribunale di Ivrea su ricorso di di CP_1 Parte_2 in quanto nulla deve a per i motivi tutti di cui all'atto Parte_1 CP_1 Parte_2 di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e, in ogni caso, accertarsi e dichiararsi che Parte_1
[... nulla deve a in ragione del
contro
-credito vantato da CP_1 Parte_2 Parte_1
[... fondato sul decreto ingiuntivo n. 695/2022 Ing. emesso dal Tribunale di Ivrea, da compensarsi con i crediti di che dovessero essere ritenuti fondati all'esito del presente giudizio. Controparte_2
1
in qualità di socio accomandatario, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 695/2022 emesso Pt_2
dal Tribunale di Ivrea in data 23.06.2022. Nel merito in via subordinata: - Nella denegata ipotesi in cui
l'Ill.mo Giudicante dovesse ritenere fondata l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 695/2022 proposta ex adverso, condannare e quale socio accomandatario, al Controparte_2 Parte_2
pagamento della somma che risulterà in corso di causa, minore e/o maggiore rispetto alla somma ingiunta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori. In via riconvenzionale: - Accogliere la domanda riconvenzionale proposta da nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo Parte_1
CP_ datato 01.09.2022 e, pertanto, accertata e dichiarata per le ragioni di cui in atti la responsabilità di per il danno causato alla minipala tg. AH S995, condannare, in solido tra
[...] Parte_2
loro, ed il sig. quale socio accomandatario, a corrispondere Controparte_2 Parte_2
a a titolo di risarcimento la somma di euro 8.129,23 o la diversa maggiore o minor Parte_1
somma che dovesse risultare all'esito del giudizio. In ogni caso: Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
per gli opposti: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Voglia il Tribunale Ill.mo
Adito IN VIA ISTRUTTORIA Preso atto delle risultanze delle prove testimoniali in merito alla fornitura e posa del quadro elettrico presso gli archivi comunali di Collegno Ordinare al Comune di
Collegno, in persona del Sindaco pro tempore, la produzione in giudizio di tutta la documentazione tecnica comprovante l'effettiva realizzazione delle opere oggetto di controversia ed analiticamente descritte nei documenti prodotti sub 1 e 2 dall'esponente ed in particolare ordinare la produzione in giudizio del certificato di conformità del quadro elettrico realizzato dalla Controparte_1
d installato nel piano interrato presso l'archivio comunale di Collegno, eseguito in subappalto ovvero
[...]
in qualità di collaboratore della Accertata Controparte_3
l'infondatezza dell'opposizione proposta dalla avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 631/2022 emesso dal Tribunale di Ivrea a favore della Controparte_1
n data 06.06.2022 notificato il 23.06.2022 Rigettare l'opposizione de qua e, per l'effetto,
[...]
IN VIA PRINCIPALE Confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 631/2022 emesso dal Tribunale di Ivrea in data 06.06.2022 Rigettare le domande tutte formulate da Parte_1
nel merito ed in via di compensazione nonché in via riconvenzionale per i motivi tutti di cui in narrativa degli atti depositati in giudizio Revocare il decreto ingiuntivo n. 695/2022, emesso dal Tribunale di Ivrea, in data 23.06.2022, a favore della n quanto infondato in fatto ed in Parte_1
diritto, e per l'effetto Assolvere la e Controparte_1 [...]
[..
[...] socio accomandatario della da ogni CP_4 Controparte_1
pretesa avversaria, anche in ragione del credito vantato da nei confronti di CP_1 [...]
ondato sul decreto ingiuntivo n. 631/2022 emesso dal Tribunale di Ivrea a Parte_1
favore da compensarsi eventualmente con i crediti di Controparte_1
ella denegata e non creduta ipotesi che dovessero essere ritenuti fondati Parte_1
all'esito del presente giudizio IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi in cui
l'Ill.mo Decidente ritenesse fondata l'opposizione proposta da vverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 631/2022 emesso dal Tribunale di Ivrea a favore di CP_1
& C. Condannare l pagamento della veriore
[...] Parte_1
somma che risulterà in corso di causa, minore e/o maggiore rispetto alla somma ingiunta, relativa al saldo dovuto oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma rivalutata IN OGNI CASO
Condannare la al pagamento delle spese tutte di lite, legali e tecniche, Parte_1
d'Ufficio e di parte, oltre IVA e CPA nelle misure di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma 2, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c., come modificato dall'art. 45, comma 17, legge n. 69/2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo dove necessario od opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. la società premettendo di Controparte_1
essere creditrice verso la della somma di euro 12.391,88, oltre Parte_1
interessi e spese, quale corrispettivo portato dalla fattura n. 23 del 29.04.2021 per euro
5.600,00 con causale “Lavori di impiantistica elettrica c/o Vostro cantiere di Collegno – A saldo” e dalla fattura n. 10 del 13.04.2022 per euro 6.791,88 con causale “Saldo lavori eseguiti per vostro ordine e conto c/o archivio comunale di Collegno”, ha chiesto al Tribunale di Ivrea di ingiungere il pagamento della somma suddetta oltre interessi moratori.
In data 07.06.2022 il Tribunale adito ha emesso il decreto ingiuntivo n. 631/2022 per il pagamento della somma richiesta oltre interessi come da domanda.
La società ha proposto opposizione, contestando le pretese creditorie Parte_1
poste alla base del procedimento monitorio.
3 In estrema sintesi e per quel che rileva in questa sede, la società opponente ha allegato di aver sottoscritto con la un contratto per l'esecuzione di alcuni lavori presso gli CP_1
archivi comunali di Collegno, nel più ampio contesto di un appalto aggiudicato dal
Comune di Collegno per l'adeguamento degli impianti termici, idraulici ed elettrici nel piano interrato del palazzo civico.
La ha allegato di essersi accordata con la società opposta per un Parte_1
primo insieme di interventi di spostamento e adeguamento dell'impianto elettrico preesistente, sulla scorta di un preventivo di euro 9.500,00 del 19.11.2019 sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante . Poiché il valore di tali opere era Persona_1
poi risultato inferiore al preventivo nello stato di avanzamento dei lavori, la opposta ha emesso fattura n. 5/2020 di euro 7.500,00 con oggetto “Lavori di impiantistica elettrica c/o vostro cantiere di Collegno”, saldata dall'opponente. Quest'ultima ha aggiunto che vi era un secondo gruppo di lavori consistente nella fornitura e posa in opera di un nuovo quadro elettrico, quantificato dalla opposta in euro 4.500,00 oltre iva in base a un secondo preventivo risalente al 20.11.2019 che non era stato accettato.
Tuttavia, poiché “anche questa seconda tranche di lavori veniva eseguita” (cfr. testualmente pag. 4 dell'atto di citazione), la ha emesso fattura n. 23/2021 per euro 5.600,00 avente CP_1
ad oggetto “Lavori di impiantistica c/o Vs cantiere di Collegno – A saldo”, che la Parte_1
ha pagato dopo avere individuato con la controparte le singole opere effettivamente
[...]
eseguite (cfr. ancora pag. 4 della citazione).
L'opponente, pertanto, ha dedotto di aver corrisposto tutto quanto dovuto in forza decreto ingiuntivo n. 631/2022, avendo pagato la fattura n. 23/2021 e non dovendo nulla per la fattura n. 10/2022, emessa per lavori già eseguiti, contabilizzati e saldati.
In secondo luogo, la ha eccepito in compensazione del credito Parte_1
preteso dalla opposta il proprio credito di euro 8.471,68, azionato con decreto ingiuntivo n. 695/2022 del Tribunale di Ivrea per il recupero dei costi del noleggio alla di CP_1
attrezzature e materiali da cantiere edile.
Infine, ha affermato di vantare un ulteriore credito a titolo risarcitorio di euro 8.129,23 per i danni causati dalla opposta ad uno dei mezzi noleggiati, per l'accertamento del quale ha spiegato domanda riconvenzionale.
4 Si sono costituiti la e il socio accomandatario , Controparte_1 Parte_2
i quali, censurando le avverse deduzioni e insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Quanto alla domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, la parte opposta ha allegato di aver restituito le attrezzature noleggiate funzionanti.
Gli opposti hanno altresì chiesto la riunione della causa con il giudizio n. 2648/2022 R.G., avente ad oggetto l'opposizione da loro proposta avverso il decreto ingiuntivo n.
695/2022 ottenuto dalla per il pagamento del noleggio, per Parte_1
connessione soggettiva e parzialmente oggettiva.
Nella causa n. 2648/2022 R.G., la ha contestato il decreto ingiuntivo n. CP_1
695/2022, assumendo come per il noleggio dei mezzi e delle attrezzature di cantiere di proprietà della il prezzo dovuto era pari alla minor somma di euro Parte_1
1.352,00 (di cui, euro 840,00 per il box di cantiere;
euro 248,00 per la mini pala, utilizzata per dodici ore di lavoro su due giorni dopo aver sostituito a proprie spese la batteria scarica e restituita funzionante;
euro 164,00 per la fresa;
euro 100,00 per la spazzatrice). Di talché, non corrispondeva al vero che i materiali fossero stati concessi in noleggio per il corrispettivo indicato nel ricorso monitorio.
Disposta la riunione dei due procedimenti, con ordinanza del 20.02.2023 è stata rigettata la richiesta di concessione dell'esecuzione provvisoria dei rispettivi decreti ingiuntivi.
Tentata senza esito la conciliazione delle parti, anche a mezzo proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c., la causa, istruita mediante acquisizione documentale, prova per interpello e prova testimoniale, è stata trattenuta in decisione all'udienza figurata in epigrafe indicata.
***
In via preliminare, giova svolgere alcune considerazioni volte a orientare la decisione.
Come è noto, nel procedimento di ingiunzione, colui che promuove il giudizio di opposizione può essere parificato all'attore dell'ordinario giudizio di cognizione solo da un punto di vista esclusivamente formale, atteso che, da un punto di vista sostanziale, è viceversa l'opposto ad avanzare in giudizio la pretesa creditoria. Pertanto, ai fini della distribuzione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., occorre dare rilievo
5 all'effettiva e naturale posizione delle parti, restando a carico dell'opposto la prova dell'esistenza del credito e a carico dell'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione. Da ciò consegue che, in ossequio ai principi generali in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere il diritto in giudizio l'onere di fornire elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass., Sez. III, sent. n. 5071 del 3.03.2009).
Come confermato dalle Sezioni Unite con la recente sentenza in tema di rapporto tra giudizio di opposizione e procedimento di mediazione (cfr. Cass., S.U., sentenza 19596 del
18.09.2020), l'opposizione a decreto ingiuntivo non è l'impugnazione del decreto, ma «ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice dell'opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso, e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d'ingiunzione»
(cfr. in termini Cass., S.U., sentenza 9 settembre 2010, n. 19246).
Riguardo all'onere della prova in tema di prestazioni contrattuali, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio tra il soggetto attivo ed il soggetto passivo del rapporto obbligatorio, il debitore convenuto, che sceglie di avvalersi dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento;
il creditore, invece, deve dimostrare il proprio adempimento e ciò anche nel caso in cui sia eccepito non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento (Cass., n. 15659/2011; n. 1743/2007; n.
9351/2007).
Nel contratto a prestazioni corrispettive, la parte che agisca per l'adempimento, sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, non può avere altro onere probatorio che quello di provare l'esistenza del titolo e, quindi, l'insorgenza di obbligazioni connesse, ma non anche l'inadempienza dell'obbligato; mentre, ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombe sulla controparte la prova di avere adempiuto o eccepire l'inadempimento di controparte (Cass., S.U., 30.10.2001 n. 13533). Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile anche nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il
6 creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 15659 del 15.07.2011).
Sulla base di queste premesse vanno esaminate le domande prospettate dalle parti ed in particolare, da un lato, la domanda di pagamento della somma per la quale parte CP_1
opposta e attrice in senso sostanziale nel giudizio R.G. 2621/2022, ha invocato la avversa condanna e, dall'altro, la richiesta di pagamento formulata dalla parte Parte_1
opposta nel giudizio riunito R.G. 2648/2022, nonché la domanda riconvenzionale di quest'ultima per il risarcimento del danno.
All'esito dell'istruttorie spiegata nessuna delle parti è riuscita a fornire piena prova delle rispettive pretese creditorie.
Esaminando dapprima la domanda spiegata dalla giova osservare come la CP_1
medesima abbia ad oggetto il pagamento di lavori eseguiti presso il cantiere di Collegno nell'ambito di un più ampio appalto pubblico stipulato dalla con l'Ente Parte_1
Locale.
Non è oggetto di contestazione che la abbia eseguito parte delle opere che CP_1
hanno interessato l'archivio comunale del Comune di Collegno, vertendo l'oggetto del giudizio esclusivamente gli importi di cui alla fatture azionate in monitorio, ovverosia la n.
23/2021 per euro 5.600,00 (causale “Lavori di impiantistica elettrice c/o Vostro cantiere di
Collegno - A saldo”) e la n. 10/2022 per euro 6.791,88 (causale “Saldo lavori eseguiti per vostro ordine e conto c/o archivio comunale di Collegno”).
In ragione dei principi in tema di riparto dell'onere della prova sopra richiamati, grava sulla creditrice opposta l'onere di allegare e conseguentemente provare dapprima il conferimento dell'incarico per l'esecuzione delle opere per le quali ha agito in via monitoria e conseguentemente dimostrare di averle in concreto eseguite.
Tale onere non può ritenersi assolto.
Premesso che in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c. le fatture commerciali, ove contestate, non possono costituire prova idonea e sufficiente né del contratto né della sua esecuzione (cfr. Cass, ord. n. 5827/2023), dall'interpello e dalla prova testimoniale non
7 sono emersi elementi che possano supportare la prospettazione offerta dalla parte opposta.
In primo luogo, giova osservare come , legale rappresentante della Persona_1 [...]
sentito in sede di interpello all'udienza del 08.04.2024, abbia negato di Parte_1
aver conferito alla controparte l'incarico di eseguire i lavori inerenti al nuovo quadro elettrico di cui al preventivo del 20.11.2019, dichiarando al contempo di non aver sottoscritto il relativo documento e come le opere ivi descritte siano state eseguite da un diverso appaltatore, nella specie la Edil Conceptio.
I testi e escussi all'udienza del Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
15.04.2024, non sono stati in grado di riferire in modo specifico se la avesse CP_1
effettuato i lavori oggetto di contestazione ovvero per quali lavori fosse presente sul cantiere.
Del pari, il teste , dipendente della al momento dei fatti, non ha Tes_3 CP_1
confermato “se abbiamo effettuato anche la fornitura della cassette e del quadro elettrico”.
, dipendente del Comune di Collegno come istruttore tecnico e Testimone_1
nominato Direttore dei lavori con riguardo ai lavori inerenti alla parte elettrica eseguiti presso il Comune di Collegno palazzo Comunale, sentito in ordine alla concreta esecuzione delle opere, con particolare riguardo alla ripartizione tra la società appaltatrice e la subappaltatrice, ha dichiarato di non essere in grado “di dire chi abbia eseguito materialmente
Pa CP_ le opere ovvero se la abbia poi affidato alla i lavori” (cfr. dichiarazioni del teste Tes_1
Pa
“ 4) visionato il doc. 11 non sono in grado di rispondere;
preciso che in cantiere c'erano operai sia della
CP_ sia della e non posso ricordare chi abbia eseguito le singole lavorazioni;
le voci indicate sono generiche e non so se sono collegate ad una mia relazione;
sentito a prova contraria sui capitoli IEPIT: 1-2) nulla posso sapere al riguardo, l'offerta per l'appalto l'ha presentata solo la BLU e la l'ho trovata sul CP_1
cantiere come collaboratore;
ADR ricordo che la è stata presentata in cantiere, nella persona del CP_1
sig. nel mese di novembre-dicembre 2019; nel mese di novembre è stata messa la passerella il CP_1
quadro le linee di distribuzione e le prese CEE di collegamento;
ribadisco che non sono in grado di dire chi abbia realizzato materialmente i lavori;
a gennaio 2020- metà febbraio 2010 ci siamo fermati per una rivisitazione del progetto;
comunque ribadisco che non riesco a scindere i lavori eseguiti dall'uno e dell'altro;
8 ADR posso dire che i lavori elettrici eseguiti nel periodo in cui c'erano entrambe le società inerenti al piano interrato di palazzo civico ammontano a circa € 30.055,61; su altre lavorazioni corrisposte separatamente la non ha collaborato…). CP_1
A fronte della sostanziale assenza di prova certa della esecuzione delle opere oggetto di domanda monitoria, la società opposta ha concordato la richiesta formulata dalla controparte di sentire come teste di riferimento il titolare della società Edil Controparte_5
indicando da nel corso dell'interpello come effettiva autrice dei lavori Persona_1
per cui è causa.
L'escussione del suddetto teste non ha confermato la prospettazione del creditore opposto, anzi l'ha esclusa recisamente.
Invero, sentito all'udienza del 15.11.2024, in qualità di legale Testimone_4
rappresentante della società Edil Conceptio s.r.l., a fronte della specifica domanda formulata, ha dichiarato testualmente: “… ho eseguito con la mia società il quadro elettrico del
Pa piano interrato degli archivi comunali di Collegno su incarico della e sono stato regolarmente pagato da loro con emissione di regolare fattura”.
La valenza processuale della suddetta dichiarazione, in difetto di specifici elementi che consentano di poter inferirne la falsità, non può dirsi inficiata dalla presentazione della denuncia-querela per falsa testimonianza allegata alla comparsa conclusionale (cfr. Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29854 del 29/12/2011).
A fortiori si osservi come la domanda di condanna al pagamento dell'importo richiesto in via monitoria dovrebbe essere respinta anche in difetto di utilizzo delle dichiarazioni del teste tenuto conto che la creditrice opposta non ha comunque offerto piena Tes_4
prova delle proprie ragioni di credito.
Evidentemente tardivi e come tali non utilizzabili si appalesano i documenti prodotti dalla parte opposta con la comparsa conclusionale. Del pari, i medesimi non assumono valore dirimente, non essendo idonei a dimostrare il conferimento dell'incarico e la conseguente esecuzione delle opere.
Per ragioni sostanzialmente speculari deve essere accolta anche l'opposizione spiegata dalla nel giudizio riunito R.G. 2648/2022, atteso che la non ha CP_1 Parte_1
9 provato di aver concesso in noleggio le attrezzature da cantiere (minipala, fresa e spazzatrice) per il periodo di tre settimane (scontate a quindici giorni) invece dei due riconosciuti dalla stessa controparte.
Anche in questo caso, in assenza di qualsivoglia riscontro documentale, non essendo certamente tale la fattura prodotta per le considerazioni in precedenza evidenziate, il contenuto delle dichiarazioni testimoniali non consente di affermare che la
[...]
abbia fornito la prova delle ragioni di credito avanzate in via monitoria. Parte_1
Nessuno dei testi escussi è stato in grado di riferire circostanze utili in ordine al contenuto di accordi intercorsi tra le parti, con particolare riguardo alle condizioni contrattuali, al prezzo ed alla eventuale durata del noleggio.
Il teste , ex dipendente della ha confermato la tesi della Testimone_5 CP_1
suddetta compagine sociale, dichiarando di avere utilizzato la minipala per circa “tre quattro ore in due giorni diversi”; del pari, il teste ha riferito che “la minipala è stata in Testimone_3
cantiere per circa due settimane ma materialmente è stata usata solo due mezze giornate”.
La quindi, non ha allegato la prova del negozio di noleggio nei Parte_1
termini indicati dalla documentazione contabile posta a sostegno del decreto ingiuntivo n.
695/22.
Rimane da esaminare la domanda riconvenzionale formulata dalla Parte_1
volta ad ottenere il risarcimento dei danni riportati alla minipala noleggiata.
Secondo la prospettazione offerta dalla società il macchinario è stato restituito CP_1
perfettamente funzionante e comunque nel medesimo stato in cui è stato consegnato.
Di contro, la ha allegato come il mezzo fosse stato consegnato con Parte_1
plurimi danneggiamenti, per la cui riparazione è stato necessario sostenere il costo complessivo di euro 8.129,23.
La domanda è infondata, difettando in radice la prova dell'an debeatur.
In primo luogo, giova osservare come la parte convenuta in riconvenzionale non abbia prodotto alcuna documentazione idonea a fornire la prova dei danni lamentati, sub specie tra l'altro di materiale fotografico ovvero perizia di parte.
10 Invero, anche a seguito dell'istruttoria svolta, è risultato assolutamente carente ogni elemento di prova, financo un principio di prova, volto a dimostrare tanto la sussistenza di danni al mezzo quanto della eventuale riconducibilità dei medesimi ad un utilizzo improprio da parte della non avendo la parte istante non solo attivato i rimedi CP_1
forniti dal codice di rito bensì prodotto anche solo una perizia di parte prima di procedere alla riparazione.
Giova osservare come la parte convenuta avrebbe dovuto attivare – prima dell'intervento di riparazione - i rimedi all'uopo predisposti dall'art. 696 c.p.c. o dall'art. 696-bis c.p.c. per la verifica tecnica in contraddittorio delle cause del guasto, sicché la scelta unilaterale di procedere alla riparazione senza il previo esperimento di tali rimedi non può che nuocere alla parte stessa.
A fortiori si osservi come i testi escussi abbiano riferito concordemente come la minipala fosse perfettamente funzionante quando è stata caricata sul camion in occasione della sua restituzione (cfr. esame e all'udienza del 15.05.2024, esame Tes_3 Tes_5 Testimone_6
all'udienza del 03.07.2024).
Il teste , che si era già occupato di riparazioni per contro della Testimone_7
non ha confermato di aver effettuato riparazioni sulla minipala, Parte_1
facendo rilevare come le stesse fossero state eseguite da terzi (cfr. verbale di udienza del
03.07.2014; dichiarazioni teste “… nulla posso dire Testimone_7
sull'intervento di riparazione di cui alla fattura che mi si mostra, essendo stato eseguito da altra ditta;
10) nulla posso dire;
sentito sul capitolo a prova contraria di cui alla terza memoria risponde: cap. 1) riconosco la fattura che è stata registrata;
sul merito dei lavori nulla posso riferire né tanto meno sulla natura del guasto…”).
A differenti conclusioni non possono condurre le dichiarazioni del teste
[...]
, dipendente della atteso che il medesimo da un lato ha Tes_8 Parte_1
riferito circostanze riferitegli dallo stesso legale rappresentante della società opponente, con conseguente applicazione dei principi in tema di prova testimoniale de relato actoris
(cfr. da ultimo Cass. sez. 1, ordinanza n. 4530 del 20.02.2025 secondo cui tale prova assume valore sostanzialmente nullo) e, dall'altro, non è stato in grado di indicare in alcun
11 modo le cause del malfunzionamento, risolvendosi in una mera petizione di principio l'affermazione secondo cui i danni al mezzo sarebbero stati causati dalla società opposta.
In definitiva, dunque, le opposizioni devono essere accolte con conseguente revoca dei decreti ingiuntivi opposti mentre la domanda riconvenzionale spiegata dalla
[...]
volta ad ottenere il risarcimento danni deve essere respinta. Parte_1
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulle cause civili riunite n.
2621/2022 R.G. e n. 2648/2022 R.G., così provvede:
accoglie l'opposizione spiegata dalla nel giudizio n. 2621/2022 R.G. Parte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 631/2022 del Tribunale di Ivrea emesso in favore della Controparte_1
accoglie l'opposizione proposta dalla nel giudizio n. Controparte_1
2648/2022 R.G. e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 695/2022 del Tribunale di
Ivrea emesso in favore della Parte_1
rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla Parte_1
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Ivrea il 31 marzo 2025.
IL GIUDICE
dott. Augusto Salustri
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