Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/04/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI ME - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa NA Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3584 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
E
nata a [...] l'[...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. SPITALE MAURO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
30/10/2024, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] l'[...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 30/09/2002, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 757, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli (nato a [...] il [...]) e NA ER
(nata a [...] il [...]);
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, i coniugi chiedevano omologarsi le seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separatamente e saranno liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno, salvo l'obbligo di comunicarsi reciprocamente in forma scritta eventuali mutamenti di residenza;
2) i coniugi si rilasciano, sin da ora, espressa e reciproca autorizzazione all'espatrio ed al rilascio del passaporto;
3) la figlia minore NA è affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi, con collocazione privilegiata presso il domicilio della madre;
4) il padre avrà la facoltà di vedere e tener con sé la propria figlia nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 17,00 alle ore 20,00, avuto sempre riguardo all'obbligo scolare della stessa, con il solo obbligo di preavvertire telefonicamente la madre in caso di eventuale impedimento o ritardo. Il padre avrà la facoltà di vedere e tener con sé la propria figlia nel fine settimana dalle ore 17,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, alternandosi di settimana in settimana con la madre. La figlia NA trascorrerà con il padre le festività natalizie alternando annualmente le festività di Capodanno con la madre;
le festività pasquali saranno altresì alternate di anno in anno tra i genitori (anno 2025 con la madre, anno 2026 con il padre, ecc.). Nella stagione estiva il padre potrà tenere con sé la figlia per periodi di quindici giorni dal 10 agosto al 25 agosto precisando però che, in caso di eventuali problematiche derivanti dalle attività lavorative espletate da entrambi i coniugi, il predetto periodo potrà essere di volta in volta concordato tra le parti;
5) il figlio studente ER
ormai maggiorenne, sarà libero di scegliere con quale dei genitori coabitare;
6) il diritto di uso della casa coniugale (e dei relativi arredi) sita in Messina, Contrada Sivirga “Residence dei Fiori” pal. , di proprietà di entrambi i coniugi, è attribuito in via esclusiva Parte_3
alla GN;
7) il Signor si impegna a versare alla moglie, Parte_2 Parte_1
quale contributo nel mantenimento dei figli e NA, la somma mensile di €. ER
300,00 (euro trecento/00), che sarà versata entro il giorno cinque di ogni mese tramite bonifico bancario, e che verrà aggiornata annualmente in ragione della variazione dell'indice ISTAT;
8) ciascuno dei coniugi (produttori di autonomo reddito ed economicamente autosufficienti) provvederà autonomamente al proprio mantenimento con espressa rinuncia reciproca a qualsivoglia forma di assistenza economica e/o di mantenimento;
9) le spese universitarie/scolastiche e mediche dei figli e NA ed eventuali ulteriori spese ER
saranno sopportate dai coniugi in parti uguali;
10) le spese ed i compensi del presente procedimento sono a carico dei coniugi in parti uguali”.
All'udienza del 09/04/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 30/10/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e , nata Parte_1 Parte_2
a ME (ME) l'11/02/1971, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di ME di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 30/09/2002, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 757, parte 2, serie A;
rimette le parti all'udienza del 19/11/2025 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 10/04/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.