TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 21/05/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2320/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._1
ARCIDIACONO VALENTINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il Controparte_2 C.F._2
patrocinio dell'avv.to LOVISON CRISTINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cordenons (PN), in data
08/11/2021, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
separati con sentenza non definitiva n. 132/2024, pubblicata il 16/10/2024 e alla medesima data passata in giudicato – R.G.V.G. 2320/2024 – Tribunale
Ordinario di Pordenone;
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Cordenons.
2. Prendere atto che entrambe le parti sono economicamente indipendenti e non hanno richieste reciproche di contributo economico.
3. Spese di lite interamente compensate tra le parti”.
Motivi della decisione
FATTO
Con sentenza non definitiva n. 132/2024, pubblicata il 16/10/2024 e alla medesima data passata in giudicato – R.G.V.G. 2320/2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio, concedendo alle parti i termini ex art. 127 ter c.p.c. fino al 18 aprile 2025 per il deposito di note scritte con le quali precisare le conclusioni.
Con successive note scritte depositate in data 14/04/2025 in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del 18/04/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio
per la decisione.
Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni inerenti ai rapporti
2 econimci, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e CP_1
in Cordenons (PN), in data 08/11/2021; Controparte_2
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CORDENONS (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021, atto n. 22, parte I) e agli ulteriori incombenti di
Legge;
dispone che lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti sia regolato dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 20/05/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2320/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._1
ARCIDIACONO VALENTINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il Controparte_2 C.F._2
patrocinio dell'avv.to LOVISON CRISTINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cordenons (PN), in data
08/11/2021, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
separati con sentenza non definitiva n. 132/2024, pubblicata il 16/10/2024 e alla medesima data passata in giudicato – R.G.V.G. 2320/2024 – Tribunale
Ordinario di Pordenone;
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Cordenons.
2. Prendere atto che entrambe le parti sono economicamente indipendenti e non hanno richieste reciproche di contributo economico.
3. Spese di lite interamente compensate tra le parti”.
Motivi della decisione
FATTO
Con sentenza non definitiva n. 132/2024, pubblicata il 16/10/2024 e alla medesima data passata in giudicato – R.G.V.G. 2320/2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio, concedendo alle parti i termini ex art. 127 ter c.p.c. fino al 18 aprile 2025 per il deposito di note scritte con le quali precisare le conclusioni.
Con successive note scritte depositate in data 14/04/2025 in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del 18/04/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio
per la decisione.
Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni inerenti ai rapporti
2 econimci, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e CP_1
in Cordenons (PN), in data 08/11/2021; Controparte_2
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CORDENONS (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021, atto n. 22, parte I) e agli ulteriori incombenti di
Legge;
dispone che lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti sia regolato dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 20/05/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
3