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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/04/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione giudiziale R.G. n. 7396/2022, promosso con ricorso depositato in data 2.12.2022 da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Giordano Dorigo, giusta mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Treviso, Via Monterumici n. 8
- ricorrente - contro
(c.f. CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Martina Pinciroli, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, in Treviso, via Orioli n. 1;
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 29.10.24 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contariis reiectis,
Nel merito:
1) dichiarare l'addebito di colpa della separazione già dichiarata con sentenza n. 1204/2023 in capo al sig. CP_1
er i motivi esposti in atti, autorizzarsi i coniugi a vivere separati con obbligo del reciproco rispetto;
[...]
2) confermare l'affidamento super esclusivo della minore alla SI.ra stabilendo che la figlia Persona_1 Parte_1
vivrà con la madre presso la residenza della stessa;
3) confermarsi che la madre potrà unilateralmente assumere decisioni che riguardano la minore in tema di residenza, educazione, salute, istruzione e cognome della figlia, nonché chiedere il rilascio dei documenti di identità e del passaporto e, allo stato, senza diritto di visita per il padre;
4) confermarsi l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale sita in Spresiano Via Cesare Battisti n. 34, int. 3;
5) confermarsi l'assegno di mantenimento alla figlia minore, di € 300,00 mensili a carico del padre, da Persona_1
corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da dicembre 2022;
6) confermarsi la disposizione Presidenziale che pone a carico dei genitori nella misura della metà ciascuno le spese straordinarie determinate come da protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso;
7) disporsi a carico del sig. al termine delle misure cautelari penali, l'ordine di protezione di cui all'art. CP_1
473 bis .69 c.p.c. e seguenti (ex art. 342 bis c.c. ) di non avvicinarsi all'abitazione e ai luoghi abitualmente frequentati
Per_ dalla madre e dai suoi genitori o in prossimità dei luoghi di istruzione, di svago o attività sportiva della figlia;
8) autorizzarsi la sig.ra ad incassare l'assegno unico universale per la figlia a carico, nonché a prendere Parte_1
visione ed estrarre copia presso gli uffici dell' delle somme ad oggi percepite dal sig. a tale titolo o, CP_2 Parte_2
comunque, quali assegni famigliari per il mantenimento della figlia.
In via istruttoria:
Previa revoca della relativa ordinanza di rigetto, ammettersi le prove orali chieste in memoria 06.10.2023 ex art. 183 n.
2, c.p.c..
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa a favore dell'erario salvo revoca del gratuito patrocinio.
Per parte resistente: 1) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) Assegnarsi la casa familiare sita in Spresiano (Tv), via Cesare Battisti n. 34, int. 3, alla madre, sig.ra Parte_1
Per_ 3) Affidarsi la figlia minore ad entrambi i genitori con facoltà del padre di poter vedere la stessa inizialmente in spazio neutro presso la sede dei Servizi Sociali competenti o presso altra località dagli stessi individuata, con progressivo ampliamento dei tempi di visita padre1figlia; al fine di consentire quanto sopra, in ossequio al principio della bigenitorialità cui dovrebbe informarsi qualsiasi decisione giudiziale sul punto, si insiste affinché il Giudice incarichi i Servizi Sociali ed il
Consultorio Familiare del Comune di Spresiano affinché predispongano un calendario di visite padre-figlia e relazionino all'esito;
4) Sospendere la previsione dell'obbligo, in capo al di versamento del contributo al mantenimento della figlia minore CP_1
e del rimborso del 50% delle spese straordinarie per la stessa sostenute quantomeno fino a quando non sarà cessata la misura restrittiva in capo allo stesso con conseguente facoltà di reperire un'attività lavorativa, o, in subordine, ridurre lo stesso stanti le condizioni di totale inattività e l'assenza di entrate economiche di qualsiasi tipo;
5) Disporre che l'Assegno Unico per i figli venga percepito in via esclusiva dalla madre;
6) Spese ed onorari rifusi a favore dell'erario stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
In via istruttoria, si chiede che, previa revoca dell'Ordinanza in data 9.11.2023 che ha rigettato le richieste di prova formulate nella memoria ex art. 186, comma VI, n. 2) c.p.c., le stesse vengano ammesse.
* * *
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02.12.2022, la SI.ra esponeva di aver contratto matrimonio civile Parte_1
in data 16/11/2019 con il sig. e che dalla loro unione in data 25/10/2020 era nata la figlia CP_1
. Persona_2
Chiedeva la ricorrente al Tribunale di dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito di colpa al marito a causa dei gravi atti di violenza, insulti e minacce che quest'ultimo rivolgeva alla moglie, nonché in ragione del costante abuso da parte dello stesso di alcol e di sostanze stupefacenti;
chiedeva, infine, l'affidamento esclusivo della figlia alla madre, con conseguente assegnazione della casa coniugale sita a Spresiano (TV), in Via Cesare Battisti n. 34, int.
3. Si costituiva il signor detenuto presso la Casa Circondariale di Treviso, il quale aderiva alla CP_1
richiesta della moglie di pronuncia della separazione personale, ma si opponeva all'addebito stante l'assenza, al momento della costituzione, di una sentenza di condanna definitiva a proprio carico.
Il convenuto contestava ogni affermazione della moglie rispetto al lamentato disinteresse nei confronti della figlia, rappresentando, per converso, importanti difficoltà economiche, stante l'assenza di attività lavorativa stabile e concludeva chiedendo l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori con facoltà per il padre di vedere la stessa in spazio neutro all'interno della Casa Circondariale di Treviso;
quanto al contributo al mantenimento della minore, ne chiedeva e la sospensione fino a termine dello stato detenzione in carcere salvo eventuale ammissione al lavoro retribuito e, in ogni caso, la determinazione in misura non superiore ad euro 150,00 mensili.
In data 21/03/2023, davanti al Presidente f.f., presente la ricorrente personalmente, nessuno compariva per parte resistente;
nell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, pertanto, il Presidente f.f., emettendo i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art.708 c.p.c., autorizzava i coniugi a vivere separati
Per_ con l'obbligo del reciproco rispetto, affidava la figlia minore , in via esclusiva alla madre alla quale assegnava la casa coniugale, affinché vi abitasse con la figlia, mentre riteneva di non poter predisporre alcun programma di visita tra figlia e padre, essendo lo stesso sottoposto alla misura custodiale;
poneva
Per_ a carico del convenuto, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , l'assegno mensile di
€.300,00 oltre alla contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Nella successiva fase contenziosa interveniva il Pubblico Ministero e si costituivano le parti.
Alla successiva udienza del 22.06.2023, innanzi al giudice istruttore, le parti precisavano le conclusioni rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c. ed il GI si riservava di riferire al Collegio per la decisione sullo status, incaricando i servizi sociali di Spresiano di produrre una relazione sulla situazione famigliare della minore.
Con sentenza del 24.06.23, n. 1204/2023, pubblicata il 06.07.23, il Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi e disponeva, con separata ordinanza del 24.06.2023, la prosecuzione del Giudizio sulle restanti domande, assegnando alle parti i termini ex art. 183, VI co. c.p.c. All'udienza del 09.11.2023, il Giudice, rigettate le istanze di prova orali formulate dalle parti, e letta la relazione 29.09.23 dei Servizi Sociali di Spresiano, invitava gli stessi Servizi ad integrare la relazione in atti con l'indagine circa la capacità genitoriale della madre e le condizioni personali e detentive del padre, rinviando la causa al 28.03.2024.
Il tal sede, la ricorrente produceva sentenza penale della Corte di Appello di Venezia n. 3775/2023 di condanna del sig. verbale udienza preliminare 05.12.23 ove veniva disposto il rinvio a giudizio CP_1
del sig. decreto del Prefetto di Treviso che autorizzava il cambio del cognome della figlia Parte_2
della ricorrente in , istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio per la causa di divorzio Persona_1
(cfr. docc. 27-30 ricorrente), di tal che il Giudice, acquisita la nuova relazione del Servizi, rinviava all'udienza del 06.06.2024 per la precisazione delle conclusioni, in esito alla quale tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termini ex art. 190 c.p.c.
* * *
1) Dell'oggetto della presente decisione in considerazione della pendenza del giudizio divorzile
Con l'introduzione dell'art. 709 bis, primo comma, cod. proc. civ., inserito dall'art. 2, terzo comma, lett.
e ter) del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (convertito nella L. 14 maggio 2005, n. 80) è stata prevista, anche nel giudizio di separazione (nel giudizio di divorzio già era disciplinato dall'art. 4, comma 12, L. 898/70) la possibilità per il giudice di emettere una sentenza non definitiva limitata al solo status, nel caso in cui il processo di separazione debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche.
Ciò ha reso possibile ed anzi frequente, nella prassi, il caso in cui il giudizio di separazione, definito con sentenza parziale sullo status passata in giudicato, sia ancora pendente per le questioni accessorie e che, contestualmente, le parti instaurino giudizio di divorzio. Ciò è avvenuto nel caso di specie.
Non vi è dubbio alcuno circa il fatto che il processo di separazione e quello di divorzio siano, dal punto di vista strutturale e astratto, perfettamente autonomi. Ciascuno dei due giudizi, in sé considerato, rimane distinto dall'altro, diverso essendo lo scopo ultimo che ognuno di essi singolarmente persegue. Deve, peraltro, escludersi che tra il giudizio di separazione e quello di divorzio intercorra nel complesso un nesso di pregiudizialità tecnica. La decisione sullo status nella separazione si pone come questione pregiudiziale alla proposizione della domanda di divorzio;
ma, laddove il suddetto requisito sia soddisfatto, nessun ulteriore nesso di pregiudizialità intercorre più tra i due processi.
La conseguenza di tale impostazione è che, in caso di instaurazione di giudizio divorzile pendente ancora quello di separazione sulle ulteriori questioni, non si ravvisano ragioni ostative alla trattazione dei due giudizi su due “binari paralleli”, come definiti da autorevole dottrina.
Né la proposizione di un ricorso per il divorzio potrà dar luogo alla pronuncia di cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione, dal momento che le questioni trattate nei due giudizi sono parzialmente differenti e non del tutto sovrapponibili, anche e soprattutto sotto il profilo temporale.
Infatti, con riferimento alle domande di natura economica svolte nella separazione, la decisione sulle stesse andrà a regolare l'arco temporale dalla data della domanda al deposito dei provvedimenti temporanei ed urgenti nel procedimento divorzile. Sotto questo specifico profilo, l'utilità in concreto che le parti potranno ottenere dalla sentenza di separazione – pur essendo già pendente il divorzio – risiede nella determinazione dell'ammontare del contributo al mantenimento in favore del coniuge debole dalla data di instaurazione del giudizio alla data della pronuncia dei provvedimenti temporanei del divorzio, con conseguente regolamentazione delle poste di debito-credito tra i coniugi limitatamente tale periodo.
Analogo ragionamento deve farsi con riferimento alla regolamentazione dell'affido dei figli minori, alla loro collocazione e alla ripartizione dei turni di responsabilità. Infatti, la competenza del giudice della separazione in merito a tali profili cessa dal momento in cui il Presidente del divorzio adotta i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 4 l. div. (cfr. Trib. Milano, ord. 26 febbraio 2016).
Tale soluzione appare l'unica in grado di evitare il rischio di contrasti nelle due decisioni, poiché è evidente che nella contemporanea pendenza tra i due giudizi meriti di essere privilegiato quello del divorzio;
ciò non tanto in quanto logicamente successivo, ma perché le sue decisioni sono potenzialmente destinate a proiettare i propri effetti nel tempo in modo più duraturo e avere così una più estesa tenuta nella regolamentazione dei rapporti tra i coniugi. In altri termini, per le domande che possono essere proposte in maniera identica nei due procedimenti
(domande di natura economica, affidamento dei figli, assegnazione della casa familiare), la potestas decidendi del giudice della separazione è fisiologicamente limitata da un punto di vista temporale, e la valutazione e decisione sulle stesse all'interno del processo di divorzio non può quindi che avere carattere assorbente rispetto agli stessi profili ancora sub iudice nella separazione.
Nella sentenza definitiva di separazione potranno invece essere regolate e definite le ulteriori questioni che non sono state valutate e considerate nel procedimento divorzile (in particolare, in sede di emissione dei provvedimenti provvisori del Presidente – ora giudice delegato -).
Nel caso di specie, dunque, è necessario chiarire preliminarmente quali siano i profili e le domande su cui il giudice della separazione ha mantenuto potestas decidendi in quanto non assorbiti dalla valutazione già effettuata, alla data della presente decisione, dal giudice del divorzio.
Questo Collegio ritiene che siano ricomprese nella sua potestà decisoria la domanda di addebito e la disciplina intertemporale relativa alla contribuzione economica a carico di in favore della CP_1
ricorrente quale genitore affidatario esclusivo della figlia minore.
2) Della separazione personale dei coniugi
Si dà atto che la separazione personale dei coniugi è già stata pronunciata con sentenza n. 1204/2023 del
24.06.23, pubblicata il 06.07.23
3) Della domanda di addebito formulata da parte ricorrente
La signora ha formulato domanda di addebito della separazione al marito, per le reiterate condotte Pt_1
violative dei doveri coniugali da parte del signor CP_1
In particolare, lo stesso avrebbe perpetrato ai danni della moglie violenze sia di natura fisica che psicologica fin dalla nascita della figlia nel 2020, condotte ulteriormente aggravate dal costante abuso da parte dell'uomo di alcol e di sostanze stupefacenti (cfr. doc. 6, 15 e 16 e relazione Dipartimento per le
Dipendenze Sert. D. di Treviso 26.07.2023). Nel 17.05.2021 il colpiva e minacciava ripetutamente della moglie, costringendola a rivolgersi ai CP_1
Carabinieri (cfr. doc. n.4 ricorrente); in data 20.05.2021 in esito ad ulteriori ripetute violenze, anche in
Per_ presenza della figlia , il veniva arrestato dai Carabinieri, mentre la sig.ra era costretta CP_1 Pt_1
a recarsi entrambe le volte presso il pronto soccorso (cfr. docc. 4 e 5 ricorrente). Al eniva quindi CP_1
convalidato l'arresto dal GIP di Treviso e gli venivano imposte, con ordinanza 22.05.2021, le misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare, del mantenimento di una distanza di almeno 300 metri da quest'ultima, come dalla , e del divieto di avvicinarsi ed avere contatti con la ricorrente, anche Pt_1
per persona interposta (cfr. docc. 6 e 7 ricorrente).
In data 24.01.2023 il GUP, al termine del giudizio abbreviato ex art. 438 c.p.p., con sentenza nr. 63/2023, condannava alla reclusione di anni 4 e mesi 2 per i reati di cui all'art. 572 co.1 e 2 c.p., artt. 61 CP_1
co.1 nr. 11 quinquies, 81, 582, 585 c.p. e art. 337 c.p. (cfr. doc. n.17 ricorrente); la Corte d'Appello di
Venezia, in riforma parziale della sentenza, riconosciuto il vincolo della continuazione con il reato di cui all'art. 337 c.p., riduceva la pena ad anni 3 e mesi 2 di reclusione (cfr. doc. n. 25 ricorrente).
Con ordinanza 15.02.2023 la misura cautelare veniva sostituita con la misura del carcere (cfr. doc. 15 ricorrente), che il Gip applicava in ragione della violazione delle già imposte prescrizioni da parte di ravvisando peraltro in essa l'unico rimedio possibile a tutela di moglie e figlia dalle violenze del CP_1
Egli, infatti, poco dopo la pronuncia della sentenza di condanna (a motivazione non ancora CP_1
depositata), in data 12.2.23, ha nuovamente minacciato, malmenato e violentato la sig,ra , che ha Pt_1
presentato nuova denuncia querela per tali fatti.
A seguito di tale ulteriore episodio di violenza avvenuto il 12.02.2023 (cfr. docc. n. 11, 12, 13 e 14 ricorrente), iniziava il procedimento penale n. 1345/2023 RGNR a carico del sig. ove la sig.ra CP_1
si costituiva parte civile, all'esito al quale l'imputato veniva rinviato a giudizio per i reati di violenza Pt_1
sessuale, minaccia aggravata, violazione di domicilio, lesioni personali e violazione della misura cautelare di divieto di avvicinamento alla persona offesa (cfr. doc. 18, 19, 20, 21, 22, 23 ,24 e doc. 26 doc. 28 ricorrente) Orbene, la giurisprudenza ritiene che presupposto dell'addebito sia quel comportamento del coniuge che determina la crisi del rapporto coniugale e che è tale da rendere intollerabile la convivenza (ex multis: Cass. civ., sez. I, 8 giugno 2009, n. 13185).
Onere di fornire la prova dei fatti o dei comportamenti che hanno comportato la crisi coniugale incombe sulla parte che ha formulato la domanda di addebito, in ossequio alle ordinarie regole di ripartizione dell'onus probandi.
Il quadro probatorio fornito da parte ricorrente conferma inequivocabilmente le violenze subite dalla signora ad opera del signor Pt_1 CP_1
Su tali premesse, deve quindi essere accolta la domanda di addebito della separazione al convenuto resistente.
Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse.
Il loro accertamento, peraltro, esonera dal dovere di procedere alla comparazione col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei, che peraltro il signor mai ha lamentato (si CP_1
veda, tra le più recenti: Cass. civ., sez. VI, 19 febbraio 2018, n. 3925).
Nel quadro emerso dalla documentazione prodotta del presente giudizio, è evidente che le violenze poste in essere dal marito dal 2020 in poi, hanno compromesso irrimediabilmente l'unione coniugale, tanto che
è stato allontanato dall'abitazione familiare e condannato. CP_1
Per tali ragioni, la domanda di addebito è fondata e deve essere accolta.
4) Del contributo paterno al mantenimento della figlia minore dall'instaurazione del presente giudizio alla data dell'emissione dei provvedimenti temporanei ex art. 473 bis. 22 c.p.c. nel giudizio divorzile Come già anticipato, l'utilità che le parti possono trarre dalla presente decisione sotto il profilo economico riguarda il solo lasso di tempo intercorrente tra la data di instaurazione del giudizio di separazione e l'emissione dei provvedimenti presidenziali nel giudizio di divorzio.
Il Collegio ritiene la somma di € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole a carico del padre sia congrua e conforme ai redditi e alle rispettive capacità economiche delle parti, dell'età della minore e della permanenza esclusiva della bambina presso la madre.
Il sig. è infatti detenuto in carcere, circostanza, questa, che, al di là di ogni altra valutazione in CP_1
termini di opportunità, fa sì che la minore sia esclusivamente a carico della madre.
Per quanto allo stato il sig. non presti attività lavorativa, è noto che ai detenuti (soprattutto a CP_1
coloro che hanno pene medio – lunghe) è data la possibilità di lavorare all'interno del carcere;
in tal modo egli potrà ben contribuire al mantenimento della figlia.
Su tali presupposti, il Collegio ritiene dunque che l'importo di € 300,00 risulti congruo e conforme alla capacità economica delle parti.
Quanto alla ripartizione delle spese straordinarie, le stesse, così come intese nel protocollo in uso presso il Tribunale, devono essere divise al 50% tra i genitori.
La sig.ra sarà autorizzata ad incassare interamente l'assegno unico universale previsto per Parte_1
la figlia a carico.
5) Dell'ordine di protezione.
La ricorrente chiede di disporsi a carico del sig. al termine delle misure cautelari penali, l'ordine di CP_1
protezione di cui all'art. 473 bis .69 c.p.c. e seguenti (ex art. 342 bis c.c. ) di non avvicinarsi all'abitazione e ai luoghi abitualmente frequentati dalla madre e dai suoi genitori o in prossimità dei luoghi di istruzione, di svago o attività sportiva
Per_ della figlia .
La domanda è fondata e deve essere accolta, in considerazione della violenza e della assoluta carenza di autocontrollo manifestata dal resistente in occasione dell'aggressione successiva alla pronuncia di sentenza di condanna. Lo stesso Gip ha ritenuto di aggravare la misura cautelare, disponendo l'ingresso in carcere tanto in ragione della violazione delle prescrizioni, quanto con finalità di tutela della vittima, che ha subito una nuova aggressione.
Per quanto risulti tuttora ristretto in carcere è necessario proteggere madre e figlia da ulteriori CP_1
aggressioni nel caso in cui, tra lo spirare della misura cautelare e l'emissione dell'ordine di esecuzione da parte della Procura, divenuta definitiva la sentenza di condanna, torni in libertà. CP_1
In tale eventualità si ritiene opportuno emettere sin d'ora l'ordine di protezione in favore della ricorrente, vietando al resistente di avvicinarsi all'abitazione e ai luoghi abitualmente frequentati dalla madre e dai
Per_ suoi genitori o in prossimità dei luoghi di istruzione, di svago o attività sportiva della figlia .
6) Delle spese di lite.
La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza e, pertanto, le stesse dovranno essere poste a carico del ricorrente. Le spese sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa e contraria istanza, così provvede:
1) accoglie la domanda di addebito formulata dalla sig.ra nei confronti di Parte_1 CP_1
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di concorso al CP_1 Parte_1
Per_ mantenimento della figlia minore la somma mensile complessiva di euro 300,00, somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore e soggetta a rivalutazione in base all'indice
Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
ciò a far data dall'instaurazione del presente giudizio e fino alla data dei provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. adottati nella causa di divorzio
5) pone,. nel medesimo arco temporale, a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere, in ragione del 50% ciascuno, alle spese straordinarie in favore della figlia, per la cui individuazione si fa riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso;
6) autorizza, nel medesimo arco temporale, la sig.ra ad incassare l'assegno unico universale Parte_1
per la figlia a carico;
7) emette, a carico del sig. l'ordine di protezione di cui all'art. 473 bis .69 c.p.c. e seguenti, CP_1
imponendo allo stesso, venuta meno l'efficacia delle misure cautelari in essere, di non avvicinarsi all'abitazione e ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente (luogo di lavoro, domicilio della famiglia
Per_ di origine) o in prossimità dei luoghi di istruzione, di svago o attività sportiva della figlia .
8) condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.000, già CP_1
dimidiate, per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge. In ragione dell'ammissione al gratuito patrocinio di parte ricorrente dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Così deciso in Treviso, nella camera di consiglio del 26.11.24
Il Presidente
Deli Luca
Il Giudice rel. ed est.
Marina Righi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione giudiziale R.G. n. 7396/2022, promosso con ricorso depositato in data 2.12.2022 da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Giordano Dorigo, giusta mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Treviso, Via Monterumici n. 8
- ricorrente - contro
(c.f. CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Martina Pinciroli, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, in Treviso, via Orioli n. 1;
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 29.10.24 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contariis reiectis,
Nel merito:
1) dichiarare l'addebito di colpa della separazione già dichiarata con sentenza n. 1204/2023 in capo al sig. CP_1
er i motivi esposti in atti, autorizzarsi i coniugi a vivere separati con obbligo del reciproco rispetto;
[...]
2) confermare l'affidamento super esclusivo della minore alla SI.ra stabilendo che la figlia Persona_1 Parte_1
vivrà con la madre presso la residenza della stessa;
3) confermarsi che la madre potrà unilateralmente assumere decisioni che riguardano la minore in tema di residenza, educazione, salute, istruzione e cognome della figlia, nonché chiedere il rilascio dei documenti di identità e del passaporto e, allo stato, senza diritto di visita per il padre;
4) confermarsi l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale sita in Spresiano Via Cesare Battisti n. 34, int. 3;
5) confermarsi l'assegno di mantenimento alla figlia minore, di € 300,00 mensili a carico del padre, da Persona_1
corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da dicembre 2022;
6) confermarsi la disposizione Presidenziale che pone a carico dei genitori nella misura della metà ciascuno le spese straordinarie determinate come da protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso;
7) disporsi a carico del sig. al termine delle misure cautelari penali, l'ordine di protezione di cui all'art. CP_1
473 bis .69 c.p.c. e seguenti (ex art. 342 bis c.c. ) di non avvicinarsi all'abitazione e ai luoghi abitualmente frequentati
Per_ dalla madre e dai suoi genitori o in prossimità dei luoghi di istruzione, di svago o attività sportiva della figlia;
8) autorizzarsi la sig.ra ad incassare l'assegno unico universale per la figlia a carico, nonché a prendere Parte_1
visione ed estrarre copia presso gli uffici dell' delle somme ad oggi percepite dal sig. a tale titolo o, CP_2 Parte_2
comunque, quali assegni famigliari per il mantenimento della figlia.
In via istruttoria:
Previa revoca della relativa ordinanza di rigetto, ammettersi le prove orali chieste in memoria 06.10.2023 ex art. 183 n.
2, c.p.c..
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa a favore dell'erario salvo revoca del gratuito patrocinio.
Per parte resistente: 1) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) Assegnarsi la casa familiare sita in Spresiano (Tv), via Cesare Battisti n. 34, int. 3, alla madre, sig.ra Parte_1
Per_ 3) Affidarsi la figlia minore ad entrambi i genitori con facoltà del padre di poter vedere la stessa inizialmente in spazio neutro presso la sede dei Servizi Sociali competenti o presso altra località dagli stessi individuata, con progressivo ampliamento dei tempi di visita padre1figlia; al fine di consentire quanto sopra, in ossequio al principio della bigenitorialità cui dovrebbe informarsi qualsiasi decisione giudiziale sul punto, si insiste affinché il Giudice incarichi i Servizi Sociali ed il
Consultorio Familiare del Comune di Spresiano affinché predispongano un calendario di visite padre-figlia e relazionino all'esito;
4) Sospendere la previsione dell'obbligo, in capo al di versamento del contributo al mantenimento della figlia minore CP_1
e del rimborso del 50% delle spese straordinarie per la stessa sostenute quantomeno fino a quando non sarà cessata la misura restrittiva in capo allo stesso con conseguente facoltà di reperire un'attività lavorativa, o, in subordine, ridurre lo stesso stanti le condizioni di totale inattività e l'assenza di entrate economiche di qualsiasi tipo;
5) Disporre che l'Assegno Unico per i figli venga percepito in via esclusiva dalla madre;
6) Spese ed onorari rifusi a favore dell'erario stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
In via istruttoria, si chiede che, previa revoca dell'Ordinanza in data 9.11.2023 che ha rigettato le richieste di prova formulate nella memoria ex art. 186, comma VI, n. 2) c.p.c., le stesse vengano ammesse.
* * *
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02.12.2022, la SI.ra esponeva di aver contratto matrimonio civile Parte_1
in data 16/11/2019 con il sig. e che dalla loro unione in data 25/10/2020 era nata la figlia CP_1
. Persona_2
Chiedeva la ricorrente al Tribunale di dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito di colpa al marito a causa dei gravi atti di violenza, insulti e minacce che quest'ultimo rivolgeva alla moglie, nonché in ragione del costante abuso da parte dello stesso di alcol e di sostanze stupefacenti;
chiedeva, infine, l'affidamento esclusivo della figlia alla madre, con conseguente assegnazione della casa coniugale sita a Spresiano (TV), in Via Cesare Battisti n. 34, int.
3. Si costituiva il signor detenuto presso la Casa Circondariale di Treviso, il quale aderiva alla CP_1
richiesta della moglie di pronuncia della separazione personale, ma si opponeva all'addebito stante l'assenza, al momento della costituzione, di una sentenza di condanna definitiva a proprio carico.
Il convenuto contestava ogni affermazione della moglie rispetto al lamentato disinteresse nei confronti della figlia, rappresentando, per converso, importanti difficoltà economiche, stante l'assenza di attività lavorativa stabile e concludeva chiedendo l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori con facoltà per il padre di vedere la stessa in spazio neutro all'interno della Casa Circondariale di Treviso;
quanto al contributo al mantenimento della minore, ne chiedeva e la sospensione fino a termine dello stato detenzione in carcere salvo eventuale ammissione al lavoro retribuito e, in ogni caso, la determinazione in misura non superiore ad euro 150,00 mensili.
In data 21/03/2023, davanti al Presidente f.f., presente la ricorrente personalmente, nessuno compariva per parte resistente;
nell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, pertanto, il Presidente f.f., emettendo i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art.708 c.p.c., autorizzava i coniugi a vivere separati
Per_ con l'obbligo del reciproco rispetto, affidava la figlia minore , in via esclusiva alla madre alla quale assegnava la casa coniugale, affinché vi abitasse con la figlia, mentre riteneva di non poter predisporre alcun programma di visita tra figlia e padre, essendo lo stesso sottoposto alla misura custodiale;
poneva
Per_ a carico del convenuto, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , l'assegno mensile di
€.300,00 oltre alla contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Nella successiva fase contenziosa interveniva il Pubblico Ministero e si costituivano le parti.
Alla successiva udienza del 22.06.2023, innanzi al giudice istruttore, le parti precisavano le conclusioni rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c. ed il GI si riservava di riferire al Collegio per la decisione sullo status, incaricando i servizi sociali di Spresiano di produrre una relazione sulla situazione famigliare della minore.
Con sentenza del 24.06.23, n. 1204/2023, pubblicata il 06.07.23, il Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi e disponeva, con separata ordinanza del 24.06.2023, la prosecuzione del Giudizio sulle restanti domande, assegnando alle parti i termini ex art. 183, VI co. c.p.c. All'udienza del 09.11.2023, il Giudice, rigettate le istanze di prova orali formulate dalle parti, e letta la relazione 29.09.23 dei Servizi Sociali di Spresiano, invitava gli stessi Servizi ad integrare la relazione in atti con l'indagine circa la capacità genitoriale della madre e le condizioni personali e detentive del padre, rinviando la causa al 28.03.2024.
Il tal sede, la ricorrente produceva sentenza penale della Corte di Appello di Venezia n. 3775/2023 di condanna del sig. verbale udienza preliminare 05.12.23 ove veniva disposto il rinvio a giudizio CP_1
del sig. decreto del Prefetto di Treviso che autorizzava il cambio del cognome della figlia Parte_2
della ricorrente in , istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio per la causa di divorzio Persona_1
(cfr. docc. 27-30 ricorrente), di tal che il Giudice, acquisita la nuova relazione del Servizi, rinviava all'udienza del 06.06.2024 per la precisazione delle conclusioni, in esito alla quale tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termini ex art. 190 c.p.c.
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1) Dell'oggetto della presente decisione in considerazione della pendenza del giudizio divorzile
Con l'introduzione dell'art. 709 bis, primo comma, cod. proc. civ., inserito dall'art. 2, terzo comma, lett.
e ter) del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (convertito nella L. 14 maggio 2005, n. 80) è stata prevista, anche nel giudizio di separazione (nel giudizio di divorzio già era disciplinato dall'art. 4, comma 12, L. 898/70) la possibilità per il giudice di emettere una sentenza non definitiva limitata al solo status, nel caso in cui il processo di separazione debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche.
Ciò ha reso possibile ed anzi frequente, nella prassi, il caso in cui il giudizio di separazione, definito con sentenza parziale sullo status passata in giudicato, sia ancora pendente per le questioni accessorie e che, contestualmente, le parti instaurino giudizio di divorzio. Ciò è avvenuto nel caso di specie.
Non vi è dubbio alcuno circa il fatto che il processo di separazione e quello di divorzio siano, dal punto di vista strutturale e astratto, perfettamente autonomi. Ciascuno dei due giudizi, in sé considerato, rimane distinto dall'altro, diverso essendo lo scopo ultimo che ognuno di essi singolarmente persegue. Deve, peraltro, escludersi che tra il giudizio di separazione e quello di divorzio intercorra nel complesso un nesso di pregiudizialità tecnica. La decisione sullo status nella separazione si pone come questione pregiudiziale alla proposizione della domanda di divorzio;
ma, laddove il suddetto requisito sia soddisfatto, nessun ulteriore nesso di pregiudizialità intercorre più tra i due processi.
La conseguenza di tale impostazione è che, in caso di instaurazione di giudizio divorzile pendente ancora quello di separazione sulle ulteriori questioni, non si ravvisano ragioni ostative alla trattazione dei due giudizi su due “binari paralleli”, come definiti da autorevole dottrina.
Né la proposizione di un ricorso per il divorzio potrà dar luogo alla pronuncia di cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione, dal momento che le questioni trattate nei due giudizi sono parzialmente differenti e non del tutto sovrapponibili, anche e soprattutto sotto il profilo temporale.
Infatti, con riferimento alle domande di natura economica svolte nella separazione, la decisione sulle stesse andrà a regolare l'arco temporale dalla data della domanda al deposito dei provvedimenti temporanei ed urgenti nel procedimento divorzile. Sotto questo specifico profilo, l'utilità in concreto che le parti potranno ottenere dalla sentenza di separazione – pur essendo già pendente il divorzio – risiede nella determinazione dell'ammontare del contributo al mantenimento in favore del coniuge debole dalla data di instaurazione del giudizio alla data della pronuncia dei provvedimenti temporanei del divorzio, con conseguente regolamentazione delle poste di debito-credito tra i coniugi limitatamente tale periodo.
Analogo ragionamento deve farsi con riferimento alla regolamentazione dell'affido dei figli minori, alla loro collocazione e alla ripartizione dei turni di responsabilità. Infatti, la competenza del giudice della separazione in merito a tali profili cessa dal momento in cui il Presidente del divorzio adotta i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 4 l. div. (cfr. Trib. Milano, ord. 26 febbraio 2016).
Tale soluzione appare l'unica in grado di evitare il rischio di contrasti nelle due decisioni, poiché è evidente che nella contemporanea pendenza tra i due giudizi meriti di essere privilegiato quello del divorzio;
ciò non tanto in quanto logicamente successivo, ma perché le sue decisioni sono potenzialmente destinate a proiettare i propri effetti nel tempo in modo più duraturo e avere così una più estesa tenuta nella regolamentazione dei rapporti tra i coniugi. In altri termini, per le domande che possono essere proposte in maniera identica nei due procedimenti
(domande di natura economica, affidamento dei figli, assegnazione della casa familiare), la potestas decidendi del giudice della separazione è fisiologicamente limitata da un punto di vista temporale, e la valutazione e decisione sulle stesse all'interno del processo di divorzio non può quindi che avere carattere assorbente rispetto agli stessi profili ancora sub iudice nella separazione.
Nella sentenza definitiva di separazione potranno invece essere regolate e definite le ulteriori questioni che non sono state valutate e considerate nel procedimento divorzile (in particolare, in sede di emissione dei provvedimenti provvisori del Presidente – ora giudice delegato -).
Nel caso di specie, dunque, è necessario chiarire preliminarmente quali siano i profili e le domande su cui il giudice della separazione ha mantenuto potestas decidendi in quanto non assorbiti dalla valutazione già effettuata, alla data della presente decisione, dal giudice del divorzio.
Questo Collegio ritiene che siano ricomprese nella sua potestà decisoria la domanda di addebito e la disciplina intertemporale relativa alla contribuzione economica a carico di in favore della CP_1
ricorrente quale genitore affidatario esclusivo della figlia minore.
2) Della separazione personale dei coniugi
Si dà atto che la separazione personale dei coniugi è già stata pronunciata con sentenza n. 1204/2023 del
24.06.23, pubblicata il 06.07.23
3) Della domanda di addebito formulata da parte ricorrente
La signora ha formulato domanda di addebito della separazione al marito, per le reiterate condotte Pt_1
violative dei doveri coniugali da parte del signor CP_1
In particolare, lo stesso avrebbe perpetrato ai danni della moglie violenze sia di natura fisica che psicologica fin dalla nascita della figlia nel 2020, condotte ulteriormente aggravate dal costante abuso da parte dell'uomo di alcol e di sostanze stupefacenti (cfr. doc. 6, 15 e 16 e relazione Dipartimento per le
Dipendenze Sert. D. di Treviso 26.07.2023). Nel 17.05.2021 il colpiva e minacciava ripetutamente della moglie, costringendola a rivolgersi ai CP_1
Carabinieri (cfr. doc. n.4 ricorrente); in data 20.05.2021 in esito ad ulteriori ripetute violenze, anche in
Per_ presenza della figlia , il veniva arrestato dai Carabinieri, mentre la sig.ra era costretta CP_1 Pt_1
a recarsi entrambe le volte presso il pronto soccorso (cfr. docc. 4 e 5 ricorrente). Al eniva quindi CP_1
convalidato l'arresto dal GIP di Treviso e gli venivano imposte, con ordinanza 22.05.2021, le misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare, del mantenimento di una distanza di almeno 300 metri da quest'ultima, come dalla , e del divieto di avvicinarsi ed avere contatti con la ricorrente, anche Pt_1
per persona interposta (cfr. docc. 6 e 7 ricorrente).
In data 24.01.2023 il GUP, al termine del giudizio abbreviato ex art. 438 c.p.p., con sentenza nr. 63/2023, condannava alla reclusione di anni 4 e mesi 2 per i reati di cui all'art. 572 co.1 e 2 c.p., artt. 61 CP_1
co.1 nr. 11 quinquies, 81, 582, 585 c.p. e art. 337 c.p. (cfr. doc. n.17 ricorrente); la Corte d'Appello di
Venezia, in riforma parziale della sentenza, riconosciuto il vincolo della continuazione con il reato di cui all'art. 337 c.p., riduceva la pena ad anni 3 e mesi 2 di reclusione (cfr. doc. n. 25 ricorrente).
Con ordinanza 15.02.2023 la misura cautelare veniva sostituita con la misura del carcere (cfr. doc. 15 ricorrente), che il Gip applicava in ragione della violazione delle già imposte prescrizioni da parte di ravvisando peraltro in essa l'unico rimedio possibile a tutela di moglie e figlia dalle violenze del CP_1
Egli, infatti, poco dopo la pronuncia della sentenza di condanna (a motivazione non ancora CP_1
depositata), in data 12.2.23, ha nuovamente minacciato, malmenato e violentato la sig,ra , che ha Pt_1
presentato nuova denuncia querela per tali fatti.
A seguito di tale ulteriore episodio di violenza avvenuto il 12.02.2023 (cfr. docc. n. 11, 12, 13 e 14 ricorrente), iniziava il procedimento penale n. 1345/2023 RGNR a carico del sig. ove la sig.ra CP_1
si costituiva parte civile, all'esito al quale l'imputato veniva rinviato a giudizio per i reati di violenza Pt_1
sessuale, minaccia aggravata, violazione di domicilio, lesioni personali e violazione della misura cautelare di divieto di avvicinamento alla persona offesa (cfr. doc. 18, 19, 20, 21, 22, 23 ,24 e doc. 26 doc. 28 ricorrente) Orbene, la giurisprudenza ritiene che presupposto dell'addebito sia quel comportamento del coniuge che determina la crisi del rapporto coniugale e che è tale da rendere intollerabile la convivenza (ex multis: Cass. civ., sez. I, 8 giugno 2009, n. 13185).
Onere di fornire la prova dei fatti o dei comportamenti che hanno comportato la crisi coniugale incombe sulla parte che ha formulato la domanda di addebito, in ossequio alle ordinarie regole di ripartizione dell'onus probandi.
Il quadro probatorio fornito da parte ricorrente conferma inequivocabilmente le violenze subite dalla signora ad opera del signor Pt_1 CP_1
Su tali premesse, deve quindi essere accolta la domanda di addebito della separazione al convenuto resistente.
Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse.
Il loro accertamento, peraltro, esonera dal dovere di procedere alla comparazione col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei, che peraltro il signor mai ha lamentato (si CP_1
veda, tra le più recenti: Cass. civ., sez. VI, 19 febbraio 2018, n. 3925).
Nel quadro emerso dalla documentazione prodotta del presente giudizio, è evidente che le violenze poste in essere dal marito dal 2020 in poi, hanno compromesso irrimediabilmente l'unione coniugale, tanto che
è stato allontanato dall'abitazione familiare e condannato. CP_1
Per tali ragioni, la domanda di addebito è fondata e deve essere accolta.
4) Del contributo paterno al mantenimento della figlia minore dall'instaurazione del presente giudizio alla data dell'emissione dei provvedimenti temporanei ex art. 473 bis. 22 c.p.c. nel giudizio divorzile Come già anticipato, l'utilità che le parti possono trarre dalla presente decisione sotto il profilo economico riguarda il solo lasso di tempo intercorrente tra la data di instaurazione del giudizio di separazione e l'emissione dei provvedimenti presidenziali nel giudizio di divorzio.
Il Collegio ritiene la somma di € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole a carico del padre sia congrua e conforme ai redditi e alle rispettive capacità economiche delle parti, dell'età della minore e della permanenza esclusiva della bambina presso la madre.
Il sig. è infatti detenuto in carcere, circostanza, questa, che, al di là di ogni altra valutazione in CP_1
termini di opportunità, fa sì che la minore sia esclusivamente a carico della madre.
Per quanto allo stato il sig. non presti attività lavorativa, è noto che ai detenuti (soprattutto a CP_1
coloro che hanno pene medio – lunghe) è data la possibilità di lavorare all'interno del carcere;
in tal modo egli potrà ben contribuire al mantenimento della figlia.
Su tali presupposti, il Collegio ritiene dunque che l'importo di € 300,00 risulti congruo e conforme alla capacità economica delle parti.
Quanto alla ripartizione delle spese straordinarie, le stesse, così come intese nel protocollo in uso presso il Tribunale, devono essere divise al 50% tra i genitori.
La sig.ra sarà autorizzata ad incassare interamente l'assegno unico universale previsto per Parte_1
la figlia a carico.
5) Dell'ordine di protezione.
La ricorrente chiede di disporsi a carico del sig. al termine delle misure cautelari penali, l'ordine di CP_1
protezione di cui all'art. 473 bis .69 c.p.c. e seguenti (ex art. 342 bis c.c. ) di non avvicinarsi all'abitazione e ai luoghi abitualmente frequentati dalla madre e dai suoi genitori o in prossimità dei luoghi di istruzione, di svago o attività sportiva
Per_ della figlia .
La domanda è fondata e deve essere accolta, in considerazione della violenza e della assoluta carenza di autocontrollo manifestata dal resistente in occasione dell'aggressione successiva alla pronuncia di sentenza di condanna. Lo stesso Gip ha ritenuto di aggravare la misura cautelare, disponendo l'ingresso in carcere tanto in ragione della violazione delle prescrizioni, quanto con finalità di tutela della vittima, che ha subito una nuova aggressione.
Per quanto risulti tuttora ristretto in carcere è necessario proteggere madre e figlia da ulteriori CP_1
aggressioni nel caso in cui, tra lo spirare della misura cautelare e l'emissione dell'ordine di esecuzione da parte della Procura, divenuta definitiva la sentenza di condanna, torni in libertà. CP_1
In tale eventualità si ritiene opportuno emettere sin d'ora l'ordine di protezione in favore della ricorrente, vietando al resistente di avvicinarsi all'abitazione e ai luoghi abitualmente frequentati dalla madre e dai
Per_ suoi genitori o in prossimità dei luoghi di istruzione, di svago o attività sportiva della figlia .
6) Delle spese di lite.
La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza e, pertanto, le stesse dovranno essere poste a carico del ricorrente. Le spese sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa e contraria istanza, così provvede:
1) accoglie la domanda di addebito formulata dalla sig.ra nei confronti di Parte_1 CP_1
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di concorso al CP_1 Parte_1
Per_ mantenimento della figlia minore la somma mensile complessiva di euro 300,00, somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore e soggetta a rivalutazione in base all'indice
Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
ciò a far data dall'instaurazione del presente giudizio e fino alla data dei provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. adottati nella causa di divorzio
5) pone,. nel medesimo arco temporale, a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere, in ragione del 50% ciascuno, alle spese straordinarie in favore della figlia, per la cui individuazione si fa riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso;
6) autorizza, nel medesimo arco temporale, la sig.ra ad incassare l'assegno unico universale Parte_1
per la figlia a carico;
7) emette, a carico del sig. l'ordine di protezione di cui all'art. 473 bis .69 c.p.c. e seguenti, CP_1
imponendo allo stesso, venuta meno l'efficacia delle misure cautelari in essere, di non avvicinarsi all'abitazione e ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente (luogo di lavoro, domicilio della famiglia
Per_ di origine) o in prossimità dei luoghi di istruzione, di svago o attività sportiva della figlia .
8) condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.000, già CP_1
dimidiate, per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge. In ragione dell'ammissione al gratuito patrocinio di parte ricorrente dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Così deciso in Treviso, nella camera di consiglio del 26.11.24
Il Presidente
Deli Luca
Il Giudice rel. ed est.
Marina Righi