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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 01/07/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al RG. n. 3532/2024 promossa da
(c.f. ), nato/a a MONTEBELLUNA (TV), Parte_1 C.F._1 il 18/07/1992 con l'avv. DIEGO CASONATO
RICORRENTE contro
(c.f. , nato/a a TREVISO (TV), il CP_1 C.F._2 7/04/1999 con l'avv. SILVIA MANILDO
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Causa rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni congiunte precisate dalle parti all'udienza del 11.06.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Ritiene il Collegio che condizioni concordate (già in sede di CTU) tra le parti in merito all'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia (nata a [...], il [...]) siano rispondenti all'interesse della Per_1 minore e compatibili con la situazione logistica ed economica delle stesse;
(ritiene) in particolare che:
- quanto al regime di affidamento, non vi siano ragioni per discostarsi da quello condiviso;
- il calendario paritario dei turni di responsabilità genitoriale, allo stato, sia idoneo a garantire alla minore il pieno diritto alla bigenitorialità;
- quanto al mantenimento, sia doveroso, da parte di ciascun genitore, il contributo diretto, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute, così come disciplinate dal Protocollo in uso presso questo Tribunale;
- del pari, le ulteriori condizioni previste siano rispondenti all'interesse della minore.
L'intervenuto accordo consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto del marginale rilievo (rispetto al complessivo thema decidendum) del sub-procedimento ex art. 473bis.38 cpc. già definitivo dal giudice relatore.
Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico solidale delle parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro per la Parte_1 CP_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore (6.01.2020), così definitivamente provvede in base Per_1 all'accordo delle parti: 1) “adesione alle conclusioni della CTU, con la precisazione che a pag. 45 l'orario della “tarda notte” è riferito alle ore 22:00 e non anche alle “22-23”. Il genitore comunicherà l'eventuale impedimento all'altro entro il giorno precedente”; condizioni che di seguito si trascrivono, in uno con lo schema del calendario 1 e 2 considerato dalle parti;
2
3 4 5 2) “ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia e provvederà al 50% delle spese Straordinarie, come da Protocollo;
3) Assegno Unico Universale al 50% tra i genitori”;
4) DICHIARA le SPESE di lite compensate tra le parti;
5) PONE le spese di CTU – come liquidate in corso di causa – definitivamente a carico solidale delle parti. Così deciso nella camera di consiglio del 27/06/2025.
Il Presidente Il giudice est. dott.ssa Daniela Ronzani dott.ssa Alessandra Pesci
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Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al RG. n. 3532/2024 promossa da
(c.f. ), nato/a a MONTEBELLUNA (TV), Parte_1 C.F._1 il 18/07/1992 con l'avv. DIEGO CASONATO
RICORRENTE contro
(c.f. , nato/a a TREVISO (TV), il CP_1 C.F._2 7/04/1999 con l'avv. SILVIA MANILDO
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Causa rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni congiunte precisate dalle parti all'udienza del 11.06.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Ritiene il Collegio che condizioni concordate (già in sede di CTU) tra le parti in merito all'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia (nata a [...], il [...]) siano rispondenti all'interesse della Per_1 minore e compatibili con la situazione logistica ed economica delle stesse;
(ritiene) in particolare che:
- quanto al regime di affidamento, non vi siano ragioni per discostarsi da quello condiviso;
- il calendario paritario dei turni di responsabilità genitoriale, allo stato, sia idoneo a garantire alla minore il pieno diritto alla bigenitorialità;
- quanto al mantenimento, sia doveroso, da parte di ciascun genitore, il contributo diretto, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute, così come disciplinate dal Protocollo in uso presso questo Tribunale;
- del pari, le ulteriori condizioni previste siano rispondenti all'interesse della minore.
L'intervenuto accordo consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto del marginale rilievo (rispetto al complessivo thema decidendum) del sub-procedimento ex art. 473bis.38 cpc. già definitivo dal giudice relatore.
Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico solidale delle parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro per la Parte_1 CP_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore (6.01.2020), così definitivamente provvede in base Per_1 all'accordo delle parti: 1) “adesione alle conclusioni della CTU, con la precisazione che a pag. 45 l'orario della “tarda notte” è riferito alle ore 22:00 e non anche alle “22-23”. Il genitore comunicherà l'eventuale impedimento all'altro entro il giorno precedente”; condizioni che di seguito si trascrivono, in uno con lo schema del calendario 1 e 2 considerato dalle parti;
2
3 4 5 2) “ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia e provvederà al 50% delle spese Straordinarie, come da Protocollo;
3) Assegno Unico Universale al 50% tra i genitori”;
4) DICHIARA le SPESE di lite compensate tra le parti;
5) PONE le spese di CTU – come liquidate in corso di causa – definitivamente a carico solidale delle parti. Così deciso nella camera di consiglio del 27/06/2025.
Il Presidente Il giudice est. dott.ssa Daniela Ronzani dott.ssa Alessandra Pesci
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