Cass. civ., sez. I, sentenza 22/03/2012, n. 4564
CASS
Sentenza 22 marzo 2012

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In materia di servizi d'investimento, l'art. 1, comma 5, del testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria (TUF) ne chiarisce la natura di singole specie, rientranti in un unico genere, che fruiscono di una disciplina tra loro comune, ma talvolta differenziata in relazione al particolare tipo di servizio, onde, in applicazione del criterio d'interpretazione letterale, laddove l'art. 30, comma 6, dello stesso testo unico si riferisce ai contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali, intende dettare una disciplina peculiare, come tale limitata a siffatte tipologie di contratti con esclusione degli altri elencati nel citato art. 1, ivi compresa la negoziazione di titoli. Ne consegue che le disposizioni, con cui è stabilito che nei moduli o formulari consegnati all'investitore debba essere indicata, a pena di nullità, la possibilità per l'investitore di recedere dal contratto di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede nel termine di sette giorni dalla sottoscrizione, e che entro detto termine l'efficacia del contratto rimanga sospesa, trovano applicazione solo con riferimento alle suddette tipologie contrattuali.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 22/03/2012, n. 4564
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4564
Data del deposito : 22 marzo 2012

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