Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 18/03/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
n. 674/2019 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Avezzano in persona del giudice, dott. Mario Cervellino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 674 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione con ordinanza del 3.1.2022 e vertente tra
(c.f. ), in persona Parte_1 C.F._1
dell'amministratore di sostegno (c.f. Parte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Prioretti ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Corso Vittorio Emanuele II,
n. 187, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
ATTORE
e
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
Emmanuel Tosi Del Piano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via
Belli n. 36, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti introduttivi e successivi scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, , per mezzo Parte_1
della propria amministratrice di sostegno , ha adito il tribunale per ivi sentir Parte_2
P a g . 1 | 6
18.1.2019, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di euro 29.073,67 oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione.
A sostegno dell'opposizione, l'attore ha dedotto che in data 24.5.2016 l'Asl di Rieti, ove era ricoverato il aveva autorizzato il trasferimento di questo presso la struttura Pt_1
di Canistro assegnandolo al terzo livello assistenziale, successivamente ricollocato CP_1
dall'Asl territorialmente competente dalla data del 15.12.2016 e sino al momento introduttivo del ricorso al secondo livello assistenziale;
ha lamentato che a partire da tale data, la clinica aveva emesso nei confronti del degente una serie di fatture per il CP_1
complessivo ammontare di euro 29.073,67 pur essendo le spese del ricovero integralmente imputabili al SSN.
Ha, inoltre, eccepito la nullità dei verbali di autorizzazione della per mancata Pt_3
partecipazione dell'amministratore di sostegno, in conseguenza di omesso avvviso e, in ogni caso, la non debenza degli interessi di mora previsti dal D.lgs 231/2002 domandati dall'opposta con il ricorso monitorio.
Si è costituita in giudizio la la quale, preliminarmente, ha eccepito la tardività CP_1
dell'opposizione proposta e, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione spiegata da parte attrice poiché infondata in fatto e in diritto.
Con ordinanza emessa all'esito della prima udienza di comparizione delle parti, il giudice designato, rilevando la tempestività dell'opposizione proposta, ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto richiesta dall'ente convenuto, mentre con successivo provvedimento del 5.10.2020, su istanza di revoca del provvedimento di rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c., il giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 31/2019 emesso dal Tribunale di Avezzano il
18.1.2019, limitatamente alla sorte ingiunta e con esclusione degli interessi.
Nelle more del giudizio parte attrice ha provveduto al versamento di euro 32.300,00 insistendo per la pronuncia della cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P a g . 2 | 6 La convenuta ha, al contrario, insistito per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e per la condanna della parte opponente al pagamento della rivalutazione monetaria sul credito anzidetto, pari alla differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno, il tutto a decorrere dalla scadenza delle singole fatture e, in ogni caso, per la condanna della stessa ex art. 96 c.p.c.
Con ordinanza del 3.1.2022, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dal
15.2.2022.
Con le rispettive memorie conclusionali, parte convenuta ha insistito per la condanna dell'opponente al pagamento degli interessi legali al tasso previsto per le transazioni commerciali ex art. 5 D.lgs. 231/2002, maturati dalla data della domanda giudiziale
(30.11.2018) fino al saldo, degli interessi legali al tasso ordinario dalla data della scadenza delle singole fatture azionate al 29.11.2018 ed al pagamento della rivalutazione monetaria sul credito di cui al decreto ingiuntivo opposto, pari alla differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno, il tutto a decorrere dalla scadenza delle singole fatture azionate, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c. e alla vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, maggiorate di un terzo ai sensi dell'art. 4 comma 8 del D.M. 55/2014.
2. Atteso l'avvenuto pagamento della sorte capitale, gli unici profili della controversia che devono essere oggetto di delibazione sono le domande di pagamento degli interessi legali al tasso previsto per le transazioni commerciali ex art. 5 D.lgs. 231/2002, maturati dalla data della domanda giudiziale (30.11.2018) fino al saldo, di pagamento degli interessi legali al tasso ordinario dalla data della scadenza delle singole fatture azionate al 29.11.2018 e di pagamento della rivalutazione monetaria sul credito pari alla differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno.
P a g . 3 | 6 2.1. Quanto agli interessi previsti per le transazioni commerciali ex art. 5 D.lgs. 231/2002, deve sul punto rammentarsi che il decreto sopra citato riconosce il diritto del creditore alla corresponsione degli interessi moratori nel caso di ritardato pagamento del prezzo addebitato e trova applicazione a ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo delle transazioni commerciali.
La normativa sopra richiamata chiarisce, inoltre, che per transazioni commerciali si intendono i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo, estendendo la definizione di imprenditore anche ai soggetti esercitanti una libera professione.
Sotto l'aspetto soggettivo, quindi, non sono interessati dalla normativa i privati e gli enti associativi aventi scopo non economico (associazioni e fondazioni) nel momento in cui non svolgono attività d'impresa.
Tanto premesso, è evidente che nel caso di specie non può trovare applicazione la disciplina derogatoria prevista dal d.lgs 231/02 in quanto le obbligazioni rimaste inadempiute si riferiscono ad un contratto sorto tra un'impresa e un privato e, dunque, difetta la qualifica soggettiva espressamente richiesta dalla normativa sopra richiamata in capo al debitore.
2.2. Di contro, il debitore opponente è tenuto al pagamento degli interessi legali come richiesti da parte opposta non essendo emerso, infatti, che la somma corrisposta dall'opponente pari ad euro 32.300,00 in seguito alla notifica dell'atto di precetto, sia comprensiva anche degli interessi e del compenso del procuratore in relazione al presente giudizio, come al contrario sostenuto dall'attrice.
Infatti, il precetto notificato riporta come somma precettata l'importo complessivo di euro
32.177,24, oltre interessi di mora maturati e maturandi, spese di notifica a margine segnate e successive occorrende, ma se l'opposto dichiara che la somma pagata è comprensiva di spese di notifica e successive occorrende, nulla viene dedotto con riferimento a tali interessi per i quali, infatti, la società opposta reitera la propria domanda.
P a g . 4 | 6 L'attore va quindi condannato al pagamento degli interessi legali al tasso ordinario dalla data della scadenza delle singole fatture azionate sino al momento dell'effettivo soddisfo.
2.3. Al pari, non può essere accolta neppure la domanda di condanna dell'attrice al pagamento della rivalutazione monetaria sul credito, posto che, come noto, tale somma
(al pari degli interessi diversi da quelli legali) necessita di apposita prova a carico della parte che la richiede secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., prova che non è stata offerta nel corso del presente giudizio.
In tal senso, si rammenti quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 32521 del 14.12.2018), secondo la quale il creditore di un'obbligazione di valuta che intende ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di fornire la prova del proprio diritto al risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art.1224 comma 2 c.c., non essendo la rivalutazione conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta;
in caso di inadempimento o di ritardato adempimento di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, la rivalutazione monetaria del credito può essere quindi riconosciuta solo a condizione che il creditore alleghi e dimostri, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., l'esistenza del maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora, non compensato dalla corresponsione degli interessi legali nella misura predeterminata dall'art. 1224, primo comma, c.c., rimanendo comunque esclusa la possibilità del cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi compensativi (v. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 12828 del 03/06/2009).
Nel caso che ci occupa l'opposto non ha fornito prova il maggior danno né ha dedotto l'esistenza del maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali previsti con funzione risarcitoria in misura forfettariamente predeterminata dall'art. 1224 comma 1, c.c.
Conseguentemente, tale domanda non può trovare accoglimento.
4. Dalla soccombenza parziale della parte attrice non può, infine, automaticamente conseguire l'accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata nei suoi confronti, difettando la prova della mala fede o della colpa grave della soccombente, atteso
P a g . 5 | 6 che, come noto, non è sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate per rendere applicabile un istituto avente carattere necessariamente eccezionale o comunque residuale (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 9912/18, Cass., ord. n.
19948/23) che si pone in rapporto di specialità rispetto alla fattispecie generale di responsabilità per fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. Cass., Sez. I, 23/03/2004, n.
5734) e che dunque richiede la prova della sussistenza di un comportamento illecito di natura processuale, del danno ingiusto e, quanto all'elemento soggettivo, della mala fede o colpa grave della parte soccombente ad agire o a resistere in giudizio.
5. Tenuto conto della soccombenza dell'opposta rispetto a talune delle domande articolate, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014, valori medi, scaglione di riferimento da euro 26.001,00 a 52.000,00 tenendo conto dell'ordinario pregio delle questioni trattate, vanno parzialmente compensate per
1/3 e seguono la soccombenza per la restante parte.
P. Q. M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- condanna , come in epigrafe assistito e rappresentato, al Parte_1
pagamento degli interessi legali dalla scadenza delle singole fatture azionate e sino al soddisfo;
- rigetta le altre domande articolate da parte opposta;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 CP_1
, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, liquidate in euro
[...]
5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge e compensa per la restante misura.
Avezzano, 14.3.2025
Il giudice dott. Mario Cervellino
P a g . 6 | 6