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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/10/2025, n. 2952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2952 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr.ssa IA ME ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5716 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 22/10/2025 e vertente tra
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ACCOTO FRANCESCO e dall'avv. MAGGIO LUCA
ATTORE
e
, , Controparte_1 Controparte_2 rappresentati e difesi dall'avv. FILIPPO AGROSÌ
CONVENUTE
Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, , , ,
[...] CP_6 Controparte_7 Controparte_8
, , , , Controparte_9 CP_10 CP_11 CP_12
, , , CP_13 CP_14 Controparte_15 CP_16
, , ,
[...] Controparte_17 CP_16 CP_18
, , , ,
[...] Controparte_19 CP_20 Controparte_21 , , , Controparte_22 Controparte_23 CP_24 [...]
, CP_25 CP_26 CP_27
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: CP_28
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 22/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel proprio atto di citazione, ha esposto di aver esercitato il possesso Parte_1 pacifico, pubblico, ininterrotto ed ultraventennale sul terreno esteso complessivamente mq 839 sul quale insiste il fabbricato che occupa una superficie di 265 mq così distribuiti: mq 7 sulla particella 1170, mq 106 sulla 1171 e 152 mq sulla 1172, nonché il terreno esteso mq 574 insistente sulla part.lla 1171 (di complessivi 680 mq di cui 106 mq sedime dell'abitazione), meglio identificati nell'atto introduttivo.
Esposto quanto sopra, l'attore ha chiesto che si dichiari il proprio acquisto ad usucapionem sulla proprietà esclusiva del bene, come identificato catastalmente.
Due delle convenute si sono costituite in giudizio, riconoscendo la fondatezza dell'avversa domanda e chiedendone l'accoglimento.
I restanti convenuti non si sono costituiti in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prova testimoniale ed è stata trattenuta dal giudice per la decisione.
***
Va premesso in generale che l'usucapione, detta anche prescrizione acquisitiva, è disciplinata dagli artt. 1158-1167 c.p.c. e costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà o di un altro diritto reale. Con tale istituto il legislatore ha predisposto uno strumento a tutela di colui che esercita di fatto l'uso della res,
a fronte di un totale disinteresse da parte dell'effettivo proprietario della stessa. Già dal 1988 la Corte di Cassazione, seconda Sezione Civile, ha precisato questa posizione di favore del legislatore nei confronti del possessore non titolare, nella sentenza n. 3463 del 18.5.1988.
I requisiti indispensabili perché si compia l'usucapione sono il possesso in senso tecnico da parte di chi non è titolare del diritto corrispondente e la durata dello stesso per un certo tempo stabilito dalla legge, entrambi accompagnati dall' animus rem sibi habendi (Cass. Civ., sez. II, n. 1176, del 18.2.1980).
Per possesso deve intendersi, come qualificato dall'art.1140 c.c., il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Giurisprudenza e dottrina sono concordi ormai nel ritenere che, ai fini del compimento dell'usucapione, questo potere debba estrinsecarsi in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco (cfr Trib.
Firenze, 22.4.1998).
E' inoltre necessario che la signoria sul bene non sia dovuta a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato con il titolare effettivo del bene (così Cass. Civ, sez. II, 18.7.1989, n.3344).
Va poi ricordato il principio della presunzione del possesso intermedio di cui all'art.1142 c.c.: il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto, si presume che abbia posseduto anche in tempo intermedio. Questa presunzione, nell'ipotesi di usucapione, comporta l'inversione dell'onere della prova: il possessore non è tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma è onere della controparte provare l'intervenuta interruzione (vedi Cass.Civ., sez. II, 25.9.2002, n.
13921).
Il possesso deve dunque essere continuo; la continuità si ravvisa ogniqualvolta il possessore esplichi costantemente la signoria di fatto sul bene e lo manifesti con atti di possesso conformi alla qualità e destinazione della cosa.
È altresì necessario, perché si compia l'usucapione, che il possesso sia ininterrotto, ossia che non vi sia stata una interruzione nell'esercizio del possesso per più di un anno, per effetto dell'intervento di un terzo o di un evento naturale.
Il possesso deve altresì essere connotato, secondo l'espressa disposizione dell'art.1163 c.c., dal carattere della pacificità. Nel caso di possesso acquisito mediante violenza e clandestinamente, infatti, i termini per usucapire decorrono dal momento in cui violenza e clandestinità sono cessate. Sull'argomento la giurisprudenza ha precisato che è irrilevante che la violenza, morale o fisica, sia stata esercitata in un momento successivo all'acquisto del possesso;
a sua volta la clandestinità va riferita non agli atti che il possessore può compiere per apparire proprietario, bensì al fatto che il possesso sia stato acquistato in modo visibile e pubblicamente (Cass. Civ., 17.7.98, n. 6997).
Ulteriore requisito è la non equivocità: il possesso deve consistere, in modo certo e indubbio, nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale.
Infine, il possesso, così caratterizzato, deve protrarsi per un certo periodo stabilito per legge. Il legislatore ha previsto: una durata minima ventennale per l'usucapione immobiliare ordinaria ex art.1158 c.c., che può ridursi in dieci anni nell'usucapione abbreviata ex art.1159 c.c.; una durata di quindici anni (o cinque se c'è la buona fede) nell'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ex art. 1159 bis c.c..
L'inizio del decorso del tempo per usucapire coincide con il primo giorno successivo al possesso e termina con la consumazione dell'ultimo giorno stabilito dalla legge.
È inoltre possibile, nel determinare il tempo dell'usucapione, applicare le regole dell'accessione al possesso, consistente nella possibilità, per il possessore usucapiente, di aggiungere al proprio, il tempo del possesso sul medesimo bene del suo dante causa, secondo l'art. 1146 c.c..
Nel caso di specie, parte attrice ha dimostrato in modo chiaro di aver usucapito i beni immobili oggetto di causa, in quanto alcuni dei formali intestatari hanno riconosciuto la fondatezza della domanda, avendo aderito alla stessa. Gli altri resistenti non si sono costituiti in giudizio, con ciò dimostrando di non volersi in alcun modo opporre all'avversa domanda.
All'udienza del 24 settembre 2025 sono stati escussi i testimoni, i quali hanno tutti confermato il pieno possesso di casa e giardino da parte dell'attore fin dal
1985/1990. I testimoni hanno confermato le caratteristiche dell'immobile come evidenti dalle fotografie in atti e hanno attestato che l'attore non solo ne ha avuto l'esclusiva disponibilità, ma ha anche provveduto ad interventi di manutenzione e alla coltivazione degli alberi del giardino, di cui pure sono state descritte le caratteristiche.
Infine, la relazione di parte allegata dimostra la disponibilità esclusiva in capo alla parte attrice dell'intera estensione dei beni in parola.
In ragione di quanto sopra, la domanda è accolta. Le spese sono interamente compensate, attesa l'omessa opposizione dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa n. 5716/2024 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. Accerta e dichiara che ha acquisito la piena, assoluta ed esclusiva Parte_1 proprietà dei beni immobili contraddistinti in NCEU del Comune di Diso, foglio
7, così identificati: terreno esteso complessivamente mq 839 sul quale insiste il fabbricato che occupa una superficie di 265 mq così distribuiti: mq 7 sulla particella 1170, mq 106 sulla 1171 e 152 mq sulla 1172, nonché il terreno esteso mq 574 insistente sulla part.lla 1171 (di complessivi 680 mq di cui 106 mq sedime dell'abitazione), meglio evidenziati ed individuati nell'allegata perizia e schema di frazionamento unito alla stessa, prodotti dalla parte;
2. Ordina al Conservatore dei RR.II. di Lecce di provvedere all'annotazione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
3. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Lecce, 22/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa IA ME
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr.ssa IA ME ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5716 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 22/10/2025 e vertente tra
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ACCOTO FRANCESCO e dall'avv. MAGGIO LUCA
ATTORE
e
, , Controparte_1 Controparte_2 rappresentati e difesi dall'avv. FILIPPO AGROSÌ
CONVENUTE
Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, , , ,
[...] CP_6 Controparte_7 Controparte_8
, , , , Controparte_9 CP_10 CP_11 CP_12
, , , CP_13 CP_14 Controparte_15 CP_16
, , ,
[...] Controparte_17 CP_16 CP_18
, , , ,
[...] Controparte_19 CP_20 Controparte_21 , , , Controparte_22 Controparte_23 CP_24 [...]
, CP_25 CP_26 CP_27
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: CP_28
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 22/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel proprio atto di citazione, ha esposto di aver esercitato il possesso Parte_1 pacifico, pubblico, ininterrotto ed ultraventennale sul terreno esteso complessivamente mq 839 sul quale insiste il fabbricato che occupa una superficie di 265 mq così distribuiti: mq 7 sulla particella 1170, mq 106 sulla 1171 e 152 mq sulla 1172, nonché il terreno esteso mq 574 insistente sulla part.lla 1171 (di complessivi 680 mq di cui 106 mq sedime dell'abitazione), meglio identificati nell'atto introduttivo.
Esposto quanto sopra, l'attore ha chiesto che si dichiari il proprio acquisto ad usucapionem sulla proprietà esclusiva del bene, come identificato catastalmente.
Due delle convenute si sono costituite in giudizio, riconoscendo la fondatezza dell'avversa domanda e chiedendone l'accoglimento.
I restanti convenuti non si sono costituiti in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prova testimoniale ed è stata trattenuta dal giudice per la decisione.
***
Va premesso in generale che l'usucapione, detta anche prescrizione acquisitiva, è disciplinata dagli artt. 1158-1167 c.p.c. e costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà o di un altro diritto reale. Con tale istituto il legislatore ha predisposto uno strumento a tutela di colui che esercita di fatto l'uso della res,
a fronte di un totale disinteresse da parte dell'effettivo proprietario della stessa. Già dal 1988 la Corte di Cassazione, seconda Sezione Civile, ha precisato questa posizione di favore del legislatore nei confronti del possessore non titolare, nella sentenza n. 3463 del 18.5.1988.
I requisiti indispensabili perché si compia l'usucapione sono il possesso in senso tecnico da parte di chi non è titolare del diritto corrispondente e la durata dello stesso per un certo tempo stabilito dalla legge, entrambi accompagnati dall' animus rem sibi habendi (Cass. Civ., sez. II, n. 1176, del 18.2.1980).
Per possesso deve intendersi, come qualificato dall'art.1140 c.c., il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Giurisprudenza e dottrina sono concordi ormai nel ritenere che, ai fini del compimento dell'usucapione, questo potere debba estrinsecarsi in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco (cfr Trib.
Firenze, 22.4.1998).
E' inoltre necessario che la signoria sul bene non sia dovuta a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato con il titolare effettivo del bene (così Cass. Civ, sez. II, 18.7.1989, n.3344).
Va poi ricordato il principio della presunzione del possesso intermedio di cui all'art.1142 c.c.: il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto, si presume che abbia posseduto anche in tempo intermedio. Questa presunzione, nell'ipotesi di usucapione, comporta l'inversione dell'onere della prova: il possessore non è tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma è onere della controparte provare l'intervenuta interruzione (vedi Cass.Civ., sez. II, 25.9.2002, n.
13921).
Il possesso deve dunque essere continuo; la continuità si ravvisa ogniqualvolta il possessore esplichi costantemente la signoria di fatto sul bene e lo manifesti con atti di possesso conformi alla qualità e destinazione della cosa.
È altresì necessario, perché si compia l'usucapione, che il possesso sia ininterrotto, ossia che non vi sia stata una interruzione nell'esercizio del possesso per più di un anno, per effetto dell'intervento di un terzo o di un evento naturale.
Il possesso deve altresì essere connotato, secondo l'espressa disposizione dell'art.1163 c.c., dal carattere della pacificità. Nel caso di possesso acquisito mediante violenza e clandestinamente, infatti, i termini per usucapire decorrono dal momento in cui violenza e clandestinità sono cessate. Sull'argomento la giurisprudenza ha precisato che è irrilevante che la violenza, morale o fisica, sia stata esercitata in un momento successivo all'acquisto del possesso;
a sua volta la clandestinità va riferita non agli atti che il possessore può compiere per apparire proprietario, bensì al fatto che il possesso sia stato acquistato in modo visibile e pubblicamente (Cass. Civ., 17.7.98, n. 6997).
Ulteriore requisito è la non equivocità: il possesso deve consistere, in modo certo e indubbio, nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale.
Infine, il possesso, così caratterizzato, deve protrarsi per un certo periodo stabilito per legge. Il legislatore ha previsto: una durata minima ventennale per l'usucapione immobiliare ordinaria ex art.1158 c.c., che può ridursi in dieci anni nell'usucapione abbreviata ex art.1159 c.c.; una durata di quindici anni (o cinque se c'è la buona fede) nell'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ex art. 1159 bis c.c..
L'inizio del decorso del tempo per usucapire coincide con il primo giorno successivo al possesso e termina con la consumazione dell'ultimo giorno stabilito dalla legge.
È inoltre possibile, nel determinare il tempo dell'usucapione, applicare le regole dell'accessione al possesso, consistente nella possibilità, per il possessore usucapiente, di aggiungere al proprio, il tempo del possesso sul medesimo bene del suo dante causa, secondo l'art. 1146 c.c..
Nel caso di specie, parte attrice ha dimostrato in modo chiaro di aver usucapito i beni immobili oggetto di causa, in quanto alcuni dei formali intestatari hanno riconosciuto la fondatezza della domanda, avendo aderito alla stessa. Gli altri resistenti non si sono costituiti in giudizio, con ciò dimostrando di non volersi in alcun modo opporre all'avversa domanda.
All'udienza del 24 settembre 2025 sono stati escussi i testimoni, i quali hanno tutti confermato il pieno possesso di casa e giardino da parte dell'attore fin dal
1985/1990. I testimoni hanno confermato le caratteristiche dell'immobile come evidenti dalle fotografie in atti e hanno attestato che l'attore non solo ne ha avuto l'esclusiva disponibilità, ma ha anche provveduto ad interventi di manutenzione e alla coltivazione degli alberi del giardino, di cui pure sono state descritte le caratteristiche.
Infine, la relazione di parte allegata dimostra la disponibilità esclusiva in capo alla parte attrice dell'intera estensione dei beni in parola.
In ragione di quanto sopra, la domanda è accolta. Le spese sono interamente compensate, attesa l'omessa opposizione dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa n. 5716/2024 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. Accerta e dichiara che ha acquisito la piena, assoluta ed esclusiva Parte_1 proprietà dei beni immobili contraddistinti in NCEU del Comune di Diso, foglio
7, così identificati: terreno esteso complessivamente mq 839 sul quale insiste il fabbricato che occupa una superficie di 265 mq così distribuiti: mq 7 sulla particella 1170, mq 106 sulla 1171 e 152 mq sulla 1172, nonché il terreno esteso mq 574 insistente sulla part.lla 1171 (di complessivi 680 mq di cui 106 mq sedime dell'abitazione), meglio evidenziati ed individuati nell'allegata perizia e schema di frazionamento unito alla stessa, prodotti dalla parte;
2. Ordina al Conservatore dei RR.II. di Lecce di provvedere all'annotazione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
3. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Lecce, 22/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa IA ME