Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. MARIA TERESA ONORATO Presidente
dott. PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n. 3684/2018 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 1094/2017, resa dal Tribunale di AV nel procedimento n. 409/2009
in materia di: occupazione senza titolo di immobili, promossa da:
, cf. e , cf. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi in virtù di mandato in calce all'atto di appello C.F._2
dall'avv. Vincenzo Santurelli, presso i quali sono elettivamente domiciliati in Napoli al Corso
Umberto I n. 311
1
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n.3684/2018 R.G. – + 1/ Parte_1
+ 8 Parte_3
contro
, cf. , rappresentato e difeso in Parte_3 C.F._3
virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello dall'avv. Angela Serino,
presso il quale è elettivamente domiciliato in San Giorgio Del Sannio al viale Spinelli n. 6
APPELLATO
e
, cf. , rappresentato e difeso in virtù di Controparte_1 C.F._4
mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello dall'avv. Marcello Marra, presso il quale è elettivamente domiciliato in AV alla via Iannaccone n. 7
APPELLATO
nonché
Controparte_2 CP_3
APPELLATI - NON COSTITUITI
e
, , , e CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
nella qualità di eredi di CP_8 Persona_1
APPELLATI NON COSTITUITI - GIA' CONTUMACI IN I GRADO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza n. 1094/2017, depositata il 01.06.2017 - con la quale il Tribunale di
AV, in parziale accoglimento della domanda spiegata da , aveva Parte_3
condannato e titolare del bar Terminio, Controparte_9 Controparte_2
a rimuovere dallo spazio antistante il fabbricato sito in Piazza Roma in Volturara Irpina i
2
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n.3684/2018 R.G. – + 1/ Parte_1
+ 8 Parte_3 manufatti ivi allocati, rigettando le altre domande dell'attore e la domanda riconvenzionale dei convenuti, compensando per la metà le spese di lite tra le parti e condannando Parte_1
e al pagamento della residua metà, hanno interposto appello Parte_2 [...]
e . Pt_1 Parte_2
2. Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto del gravame e la Parte_3
vittoria delle spese di lite;
si è costituito in appello anche , chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'impugnazione e la refusione delle spese;
sebbene l'atto di impugnazione sia stato ritualmente notificato, non si sono invece costituiti in giudizio gli appellati , CP_4
, , e gli ultimi due nella qualità di CP_6 Controparte_5 CP_7 CP_8
eredi di terzi chiamati in causa e già contumaci in primo grado;
non si sono Persona_1
costituiti in sede di gravame neppure titolare del bar, e , terza Controparte_2 CP_3
chiamata in causa e procuratrice di se stessa, già costituiti in primo grado.
3. Non è stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, pur ripetutamente richiesto,
e non è stata svolta alcuna istruttoria.
4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza è stata depositata in data 01.06.2017;
b) non è stata notificata;
c) l'atto di appello è stato notificato in data 30.06.2018: a Parte_3
mediante invio di pec all'avv. Marcello Marra, procuratore costituito nel giudizio
[...]
di primo grado;
ad mediante invio di pec all'avv. Sabrina Mautone, Controparte_2
procuratore costituito in primo grado;
a , mediante invio di pec all'avv. Controparte_1
Marcello Marra procuratore costituito nel giudizio di primo grado;
all'avv. CP_3
difensore di se stessa in primo grado, mediante invio di pec al suo indirizzo di posta certificata;
3
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n.3684/2018 R.G. – + 1/ Parte_1
+ 8 Parte_3 a , , nonché e CP_4 CP_6 Controparte_5 CP_7 CP_8
nella qualità di eredi di a mani proprie. Persona_1
Ne deriva che è stato osservato il termine di cui all'art. 327 cpc di un anno, dovendosi applicare nella formulazione precedente alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n. 69/2009
atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso nel 2008 e dunque in epoca anteriore al
4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis,
Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784) - da computarsi secondo il sistema della computazione civile ex nominatione dierum, con l'aggiunta di di 31 giorni per la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (dal 1° al 31 agosto, per la precisione, trovando applicazione, ratione temporis, la riduzione del periodo feriale a 31
giorni disposta dall'art. 16 comma 1 D.L. n. 132/2014 conv. con modif. in L. n. 162/2014
immediatamente applicabile dall'anno 2015 così come anche chiarito da Cass. 19 settembre
2017 n. 21674).
5. Va poi esaminata la preliminare eccezione d'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc sollevata dagli appellati e . Controparte_1 Parte_3
L'eccezione è priva di pregio.
Va premesso che l'appello in esame è regolato dal nuovo regime delineato dagli artt. 342, 345,
348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11
settembre 2012, applicabile ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso in esame.
4
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n.3684/2018 R.G. – + 1/ Parte_1
+ 8 Parte_3 In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che l'appello deve essere motivato. La
motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle
parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla
ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze
da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto
2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
5
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n.3684/2018 R.G. – + 1/ Parte_1
+ 8 Parte_3 Tale orientamento, invero, era stato affermato anche nel previgente regime normativo da numerose pronunce della Suprema Corte che, con diversità di accenti, avevano posto in luce che l'appello è una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium, e che la necessità
dell'indicazione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure;
con la conseguenza che la mancanza di specificità conduce all'inammissibilità
dell'appello (sentenze 21 gennaio 2004, n. 967). Tutto questo, però, senza inutili formalismi e senza richiedere all'appellante il rispetto di particolari forme sacramentali (ex multis: Cass. 31
maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n. 9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014,
n. 22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre
2011, n. 23299; sentenza 30 luglio 2001, n. 10401).
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12,
dal momento che gli appellanti hanno chiaramente indicato le parti della sentenza che intendevano censurare e le ragioni per le quali ritenevano di non condividere l'assunto del primo giudice;
d'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, gli appellati hanno avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalle loro comparse di costituzione, nelle quali affrontano criticamente, punto su punto, le diverse questioni agitate dalla controparte.
6. Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_3
dinanzi al Tribunale di AV , e i Parte_1 Parte_2 Controparte_2
6
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n.3684/2018 R.G. – + 1/ Parte_1
+ 8 Parte_3 primi due in qualità di proprietari dell'immobile adibito a bar e l'ultimo in qualità di titolare del Bar Terminio. Premetteva l'attore di essere uno dei condomini del fabbricato sito in Piazza
Roma in Volturara Irpina, andato distrutto a seguito del sisma del 1980 e successivamente ricostruito ai sensi della L. 219/81; ultimata la ricostruzione, i condomini avevano provveduto alla divisione del fabbricato a mezzo atto di divisione per notaio del 21.07.1997, con Per_2
il quale erano stati assegnati a lui ed al fratello , in comunione pro indiviso, un Controparte_1
vano cantina nel piano interrato, un vano deposito a piano terra, un'unità abitativa costituita da due cantinole nel piano interrato, due cantinole a piano terra sulla stessa verticale delle precedenti, un salone, un vano ed un bagno a primo piano ed un ripostiglio al secondo piano;
aggiungeva inoltre l'attore che, con successivo atto di divisione ereditaria per atto per notaio del 20.08.1997, gli erano state assegnate in proprietà esclusiva tutte le unità Per_2
immobiliari innanzi indicate, ad eccezione del vano deposito ubicato a piano terra.
Precisava infine l'attore che, in occasione della divisione del fabbricato, ai coniugi
[...]
e erano stai assegnati un vano cantina nel piano interrato e due Pt_1 Parte_2
vani ad uso commerciale nella stessa verticale, uno nel piano interrato ed uno a piano terra,
tra loro collegati da scala interna e che con lo stesso atto di divisione erano state individuate le parti comuni del fabbricato tra le quali, oltre a quelle indicate all'art. 1117 cc., rientrava “la
corte comune antistante il fabbricato e posta in confine con Piazza Roma, catastalmente
rilevata con la particella 1927/1, piano T, che è comune ai subalterni 3, 4 (assegnati a
[...]
e ), 5 (assegnato ai coniugi e ), Per_3 CP_3 Parte_1 Parte_2
CP_ 6 e 9 (assegnati a ed ), 7 (assegnato a ), 10 Parte_3 CP_4
(assegnato a ), e 12 (assegnato a ), tutti della stessa particella CP_7 Controparte_5
1927”.
7
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n.3684/2018 R.G. – + 1/ Parte_1
+ 8 Parte_3 L'attore aggiungeva infine che le unità immobiliari dei coniugi erano state Pt_1
successivamente adibite ad attività commerciale di bar, rosticceria e tavola calda denominata
“Bar Terminio”, la cui gestione era stata affidata ad costui, già titolare di Controparte_2
altra attività commerciale al minuto di bombole di gas, aveva poi ricevuto dai condomini il consenso ad occupare, durante il periodo estivo, la corte antistante il fabbricato con tavolini e sedie, con l'impegno di rimuoverli ogni sera dopo l'orario di chiusura o a semplice richiesta dei condomini.
Tanto premesso, l'attore affermava che i tavolini, le sedie e la circostante tramezzatura in legno, posta a modo di recinzione, erano oramai posizionati in maniera stabile e non più
provvisoria sulla corte comune, che risultava così definitivamente sottratta alla disponibilità
dei condomini proprietari;
aggiungeva inoltre che, a causa della frequentazione del bar da parte di comitive di ragazzi, la zona era diventata rumorosa e che il portone d'ingresso,
l'androne e le scale erano divenute zone di deposito di bombole di gas, casse di birre ed altre masserizie, nonché di rifiuti prodotti dall'attività commerciale al punto da impedirgli di accedere comodamente ai locali di sua proprietà esclusiva. L'attore aggiungeva infine che le esalazioni di fumo e di odori provenienti dal bar sottostante il suo appartamento lo costringevano a tenere le finestre di casa sempre chiuse e che la tenda da sole dell'attività
commerciale, collocata sotto la sua finestra senza alcuna autorizzazione da parte del condominio, costituiva un potenziale pregiudizio alla sicurezza della sua famiglia, potendo eventuali terzi utilizzare i supporti della tenda per accedere al soprastante appartamento di sua proprietà.
In virtù di quanto innanzi, chiedeva pertanto al Tribunale adito che Parte_3
venisse inibita l'attività commerciale del bar Terminio, ovvero che fossero imposte
8
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+ 8 Parte_3 prescrizioni a tutela delle immissioni ed esalazioni intollerabili, che venisse imposta la rimozione del materiale abusivamente depositato sulle parti comuni e riconosciuto in suo favore il risarcimento dei danni - da quantificare in corso di causa ovvero in via equitativa -
derivatigli dall'impossibilità di locare a terzi i suoi immobili a causa dell'attività commerciale esercitata dal titolare del bar senza il rispetto delle basilari regole di convivenza e civiltà.
Si costituivano in giudizio i coniugi e contestando ogni Parte_1 Parte_2
avverso assunto, chiedendo il rigetto delle domande del e spiegando domanda Parte_3
riconvenzionale avente ad oggetto l'intervenuto acquisto per usucapione della corte antistante i loro locali destinati ad uso commerciale. Affermavano infatti i convenuti che i componenti della famiglia avevano sin dal dopoguerra esercitato l'attività commerciale nei locali Pt_1
oggetto di causa utilizzando la particella antistante i locali di loro proprietà con animus
possidendi ed in maniera pubblica, pacifica, continuata ed ininterrotta, ragion per cui doveva ritenersi oramai acquisito il loro diritto di proprietà sulla detta zona;
precisavano inoltre che,
in passato, anche il padre dell'attore aveva esercitato attività commerciale di macellaio nei suoi locali, utilizzando spesso anche l'androne per macellare gli animali;
aggiungevano,
infine, che tutti gli odori provenienti dalla cottura dei cibi venivano immessi in apposita canna fumaria e che la tenda da sole non era affatto apposta al di sotto della finestra dell'attore.
Si costituiva in giudizio anche gestore del bar Terminio, il quale dichiarava Controparte_2
di esercitare l'attività commerciale di somministrazione di cibi e bevande in virtù di contratto di affitto d'azienda del 14.12.2005, precisando che la zona comune antistante al bar era stata utilizzata anche dai precedenti gestori del bar e che l'occupazione temporanea dell'androne comune era comunque cessata sin dal 27.11.2009; contestava nel resto le avverse domande,
chiedendone il rigetto e la vittoria delle spese di lite.
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+ 8 Parte_3 Preso atto della domanda riconvenzionale di usucapione spiegata dai convenuti, il G.I.
ordinava l'integrazione del contraddittorio con gli altri condomini comproprietari dell'area antistante il fabbricato, oggetto di causa;
il giudizio veniva poi istruito con l'escussione dei testimoni ed infine deciso con l'impugnata sentenza, che condannava i proprietari dei locali adibiti a bar ed il gestore del bar stesso alla rimozione delle masserizie allocate sulla zona comune, rigettando sia le altre domande dell'attore e sia la domanda riconvenzionale di usucapione spiegata dai coniugi . Pt_1
Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello e . Parte_1 Parte_2
7. Con il primo motivo gli appellanti lamentano l'erronea interpretazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc, nonché degli artt. 832 e 2696 cc., sostenendo che,
avendo l'azione intrapresa da e dagli altri condomini costituiti ad Parte_3
oggetto la tutela del diritto di proprietà, costoro avrebbero dovuto offrire la “probatio
diabolica” prevista dalla legge e non limitarsi a depositare una scrittura privata autenticata nelle firme, che non riveste sul punto alcun valore probatorio.
8. Con il secondo motivo gli appellanti lamentano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 922, 1158, 1325, 1346, 1362, 1372 comma II, 1418 e 2697 cc, nonché degli artt. 115, 183
VI comma cpc;
più in particolare, gli appellanti sostengono che la scrittura privata del
21.07.1997 autenticata nella firma dal notaio sia nulla ed inefficace, avendo i Per_2
sottoscrittori reso comuni beni di cui non erano né proprietari, né comproprietari, come confermato dal tecnico incaricato delle definizioni catastali, che già il 20.05.1997 aveva rilevato che alla Piazza Roma, ovvero via Pennetti, il piano T (corte) ed il piano T-S1 (ingresso portone e scale) erano beni comuni non censibili (BCNC).
Sulla scorta di quanto innanzi, gli appellanti lamentano che il giudice di prime cure abbia
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+ 8 Parte_3 dichiarato inammissibile la prova testimoniale da loro richiesta, precisando di essere venuti a conoscenza della planimetria del tecnico comunale soltanto in un tempo successivo;
pertanto,
chiedono alla Corte adita l'ammissione della prova per testi articolata nelle memorie istruttorie, al fine di poter provare l'intervenuto acquisto per usucapione della zona oggetto di contesa tra le parti.
9. Con il terzo motivo gli appellanti si dolgono della violazione e della falsa applicazione dell'art. 22 L. 02.03.1865 n. 2248 all. F, nonché degli artt. 822, 823, 824 e 829 c.c.
Richiamando in particolare il suindicato art. 22 L. 2248/1865, i coniugi - Pt_1 Parte_2
affermano che il cespite oggetto di causa appartenga indubitabilmente al demanio pubblico del Comune di Volturara Irpina e che, per la sua natura di bene demaniale, non possa essere oggetto di diritti a favore di terzi;
gli appellanti sostengono pertanto che la scrittura privata per notaio del 1997 che contempla anche un bene demaniale vada dichiarata nulla ed Per_2
inefficace, potendo la sottrazione all'uso pubblico di un bene demaniale avvenire soltanto nei modi e con gli specifici procedimenti amministrativi indicati dalla legge.
10. Con il quarto motivo gli appellanti lamentano infine l'erronea applicazione e la falsa applicazione dell'art. 22 L. 2248/1865 all F) in relazione agli artt. 824 e 825 cc;
i coniugi sostengono infatti che la presunzione di demanialità stabilita dalla norma Controparte_9
dell'all. F) si riferisca, senza possibilità di deroga, ad ogni area comunicante con la strada pubblica, che per l'immediata accessibilità integra la funzione di area appartenente alla rete stradale in guisa da costituire pertinenza. Pertanto, sempre a dire degli appellanti, non soltanto nel presente giudizio è ravvisabile una carenza di legittimazione in capo alle controparti appellate ma, trattandosi di una controversia che coinvolge interessi e diritti del Comune di
Volturara Irpina, appare necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti
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+ 8 Parte_3 del detto ente pubblico.
Sulla scorta delle predette doglianze, gli appellanti chiedono - in via preliminare ed in rito - la chiamata in causa del Comune di Volturara Irpina ex art. 102 cpc;
nel merito, chiedono invece la riforma dell'impugnata sentenza, la dichiarazione di inefficacia e/o nullità della scrittura privata del 21.07.1997, la dichiarazione del difetto di titolarità del diritto di proprietà/comproprietà in capo ai privati;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado giudizio.
11. Tutte le doglianze che precedono, esaminate congiuntamente per la loro stretta
connessione in fatto e diritto, sono infondate e vanno disattese.
Premesso che, in ossequio al principio di cui all'art. 345 cpc - che impone il divieto di ius
novorum in appello, stante la natura di revisio prioris istantiae del giudizio di gravame e non di un iucidium novum - nel presente giudizio di appello saranno esaminate soltanto le domande già proposte in primo grado, risultando manifestamente inammissibili tutte le domande nuove proposte per la prima volta in questa sede, si osserva che la decisione della controversia non può che prendere spunto dall'atto di divisione del fabbricato di Piazza Roma in Volturara
Irpina, stipulato tra i comproprietari a seguito della ricostruzione successiva al sisma del 1980.
Sotto il profilo della qualificazione giuridica, deve rilevarsi anzitutto che l'azione proposta da non rappresenta né un'azione di rivendica ex art. 948 cc - ragion per Parte_3
cui va esclusa la probatio diabolica a carico dell'attore - né tanto meno un'azione possessoria ex art. 1168 e 1170 cc;
per converso, in considerazione delle pretese avanzate dall'attore,
l'azione proposta dal è un'azione diretta ad ottenere, sulla base della natura Parte_3
comune del bene oggetto di contesa ex art. 1102 cc, il riconoscimento del diritto del comproprietario al pari uso del bene comune, il rispetto del divieto di alterazione della sua
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+ 8 Parte_3 destinazione d'uso del bene comune e, in considerazione delle accertate violazioni delle prescrizioni normative, il risarcimento dei danni.
Tanto premesso, nell'atto di divisione a ministero del notaio del 25.07.1997 risultano Per_2
individuate ed elencate le parti comuni del fabbricato nelle quali, oltre a quelle di cui all'art. 1117 cc come il portone d'ingresso, l'androne, la scala di accesso ai piani interrati ecc, risulta espressamente inserita anche la corte comune antistante al fabbricato, catastalmente individuata con la p.lla 1927/1, piano T;
appare pertanto indubitabile che la zona oggetto di causa sia effettivamente di proprietà comune a tutti i condomini.
Prive di rilievo appaiono dunque le contestazioni in ordine alla validità ed efficacia della detta scrittura privata;
contestazioni sostanzialmente incentrate sulla planimetria del geometra
Sorece del 20.05.1997, dalla quale gli appellanti hanno tratto l'erronea convinzione che nell'atto di divisione i condomini abbiano reso comuni beni di cui non erano né proprietari e né comproprietari.
In proposito, vale infatti osservare che la planimetria del 20.05.1997 redatta dal geometra
Sorece - che classificava la corte oggetto di causa “bene comune non censibile” - non aveva lo scopo di indicare l'appartenenza al demanio pubblico della zona oggetto di causa, ma semplicemente di precisare che trattavasi di un bene ricadente nelle parti comuni del fabbricato ma improduttivo di reddito, ragion per cui non necessitava di essere censito ovvero accatastato ai fini dell'attribuzione di una rendita, in quanto privo di alcun valore dal punto di vista catastale.
In linea generale, infatti, i beni comuni non censibili ( - tra i quali si annoverano CP_10
l'androne, le scale, il locale caldaia, ecc - sebbene vadano necessariamente rappresentati all'interno delle planimetrie, non possono avere una vera e propria iscrizione formale al
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+ 8 Parte_3 catasto, sia perchè privi di una autonoma capacità reddituale e sia perché comuni alle unità
immobiliari del o comunque caratterizzati da un utilizzo condiviso tra i CP_11
condomini.
Acclarato il senso e lo scopo di una siffatta qualificazione tecnica, la qualità di “bene comune
non censito” attribuita dal geometra Sorece alla corte comune rende priva di alcun fondamento l'asserita proprietà demaniale della detta superficie in capo al Comune di Volturara Irpina,
con l'ulteriore conseguenza che, non trattandosi di un bene di proprietà pubblica,
l'integrazione del contraddittorio con il detto Comune, pur richiesta dagli appellanti, deve ritenersi destituita di ogni fondamento.
Va in ogni caso osservato che, ove mai fosse stata accertata l'appartenenza della p.lla 1927/1
al Comune di Volturara Irpina, la natura di bene pubblico demaniale del detto spazio scoperto avrebbe comunque impedito agli appellanti di spiegare domanda di usucapione ex art. 823 c.c.
Ad ogni modo gli appellanti, ritenendo di possedere tutti i requisiti richiesti dalla legge, hanno spiegato domanda riconvenzionale diretta ad ottenere in loro favore la pronuncia di intervenuto acquisto per usucapione della corte di proprietà comune ai condomini del medesimo fabbricato.
La domanda riconvenzionale è stata tuttavia rigettata dal giudice di prime cure per l'accertata inesistenza dei presupposti di legge per il suo accoglimento;
statuizione che si ritiene corretta,
condivisibile e pertanto meritevole di conferma sulla scorta delle circostanze che di seguito si vanno ad illustrare.
Accertata la natura comune della corte antistante al fabbricato, ai fini del valido esperimento della proposta domanda di usucapione gli odierni appellanti avrebbero infatti dovuto dare prova di una serie di elementi costituiti dal possesso esclusivo esercitato a discapito degli altri
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+ 8 Parte_3 comproprietari, dell'epoca di inizio del suddetto possesso e della sua permanenza con le caratteristiche richieste dalla legge per un periodo superiore al ventennio;
nei fatti di causa non vi è prova di quanto innanzi.
Ed invero, per procedere all'acquisto a titolo originario, il compossessore è tenuto a provare di aver esercitato in via esclusiva, continuativa, pubblica e pacifica il potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto, palesando una piena ed incontestata signoria sul cespite in totale contrasto con l'inerzia degli altri contitolari.
In subiecta materia, la giurisprudenza di legittimità è pacificamente orientata nell'affermare che il comproprietario possa usucapire il bene comune quando compia atti contrastanti con il possesso altrui e diretti a manifestare la sua intenzione di agire come proprietario esclusivo;
detto comportamento deve essere continuo ed ininterrotto, dimostrando la signoria di fatto sul bene e rendendo palese l'intenzione di possedere il bene uti dominus e non più uti condominus
(così Cass. n. 10620/2020).
In concreto, per usucapire un bene comune è dunque necessario che il possesso sia stato esercitato in modo inconciliabile con il godimento altrui, non essendo sufficiente che gli altri condomini si siano astenuti dall'uso del bene;
occorre pertanto che il interessato CP_11
all'acquisto della proprietà esclusiva dimostri di aver goduto del bene in modo esclusivo e palese, in maniera tale da escludere gli altri (così Cass. n. 32308/2021; Cass. n. 20144/2022).
Nelle situazioni di compossesso, dunque, il godimento esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari non costituisce sempre inequivoca manifestazione del possesso ad
usucapionem, potendo il godimento esclusivo essere anche interpretato come la conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte degli altri contitolari;
ai fini dell'usucapione occorre quindi la prova da parte del preteso usucapiente del dominio esclusivo sulla cosa
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+ 8 Parte_3 comune attraverso l'esercizio di un'attività durevole nel tempo posta in aperto contrasto ed evidentemente incompatibile con il possesso altrui (così Cass. ord. n. 30765/2023).
Tanto riassunto in punto di diritto, si osserva che nel caso di specie i coniugi Controparte_9
non hanno offerto in giudizio le prove richieste dalla legge.
Ed infatti, poichè la scrittura privata per notaio - nella quale si riconosceva la Per_2
proprietà comune dell'area oggetto di causa - risulta sottoscritta anche dai coniugi
[...]
, deve concludersi affermando che con la detta sottoscrizione gli odierni appellanti CP_9
abbiano eseguito un esplicito riconoscimento della comunione sulla cosa almeno alla data del
21.07.1997; non risulta inoltre in alcun modo provato il dies a quo dell'asserito esercizio del possesso esclusivo sul bene comune, avendo costoro fatto generico riferimento al periodo del dopoguerra, senza alcuna prova precisa sul tempo e sulle caratteristiche del possesso a loro dire esercitato dai loro aventi causa;
né è stato offerto alcun elemento per datare in maniera precisa e non approssimativa l'apposizione della tramezzatura in legno sull'area oggetto di causa;
infine, non è stata offerta prova che il possesso sull'intera area comune sia stato esercitato dagli appellanti contro la volontà degli altri comproprietari, che invece avevano inizialmente espresso il loro consenso all'utilizzo dello spazio comune da parte del titolare del bar a condizione che i tavolini e le sedie venissero rimossi alla fine di ogni giornata di lavoro o comunque a seguito di richiesta da parte del condominio concedente.
Le considerazioni che precedono consentono pertanto di ritenere la domanda di usucapione dei coniugi appellanti destituita di ogni fondamento giuridico e, come tale, meritevole di essere disattesa.
12. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello è totalmente infondato e va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n.3684/2018 R.G. – + 1/ Parte_1
+ 8 Parte_3 La totale soccombenza degli appellanti comporta la loro condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore degli appellati e;
la Parte_3 Controparte_1
relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14
e succ. mod.., con applicazione dello scaglione di valore fino ad €. 26.000,00 nei valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale del presente grado.
13. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, gli appellanti,
in quanto soccombenti, sono tenuti in solido tra loro a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater
DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M
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La Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, sull'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza n. 1094/2017 resa dal Tribunale di AV tra le Parte_2
parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1- rigetta l'appello;
2- condanna e , in solido tra loro, a pagare in favore Parte_1 Parte_2
di e di le spese del presente grado di giudizio, Parte_3 Controparte_1
che liquida in favore di ciascun appellato nella misura pari ad €. 3.966,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e Cap come per legge;
3- dà atto che gli appellanti sono tenuti, in solido tra loro, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13
comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n.
228).
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+ 8 Parte_3 Così deciso in Napoli, il 19.02.2025
Il giudice ausiliario estensore Il presidente avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Maria Teresa Onorato
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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