Art. 26.
E' prorogato fino al 31 dicembre 1982 il termine di perenzione di finanziamenti statali comunque concessi per costruzioni ospedaliere o strutture a favore di enti locali o ospedalieri ricadenti nei territori dei comuni della Campania e della Basilicata danneggiati dal terremoto del 23 novembre 1980.
E' prorogato fino al 31 dicembre 1982 il termine di perenzione di finanziamenti statali comunque concessi per costruzioni ospedaliere o strutture a favore di enti locali o ospedalieri ricadenti nei territori dei comuni della Campania e della Basilicata danneggiati dal terremoto del 23 novembre 1980.