Articolo 26 della Legge 7 agosto 1982, n. 526
Articolo 25Articolo 27
Versione
12 agosto 1982
Art. 26.
E' prorogato fino al 31 dicembre 1982 il termine di perenzione di finanziamenti statali comunque concessi per costruzioni ospedaliere o strutture a favore di enti locali o ospedalieri ricadenti nei territori dei comuni della Campania e della Basilicata danneggiati dal terremoto del 23 novembre 1980.
Entrata in vigore il 12 agosto 1982