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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 05/04/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2100/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2100 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. VALENTE ALESSANDRO del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, indirizzo telematico in atti, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
- attrice
E
C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ISNARDI FEDERICA
LAURA del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria
Giovanna Biffaroni del Foro di Perugia, indirizzo telematico in atti, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo-rapporti societari
Conclusioni delle parti: Le parti hanno rassegnato le conclusioni nelle rispettive memorie ex art. 189 cpc, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I)Con atto di citazione ritualmente notificato, la onveniva in giudizio Parte_1
la di seguito per brevità indicata Controparte_1
anche come , proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 633/2023, CP_2
emesso dal Tribunale di Terni (R.G. 1349/2023), notificato in data 5 settembre 2023, con cui veniva ingiunto alla opponente il pagamento della somma di € 33.892,03, oltre interessi e spese di procedura.
1 A fondamento della opposizione esponeva: la vicenda che ha portato alla emanazione del decreto ingiuntivo si innesta nell'ambito dei rapporti societari tra la e la Parte_1
titolare di quote di partecipazioni nel capitale sociale della prima;
la pretesa CP_2
Contro economica azionata da trae origine da una serie di forniture effettuate dopo l'ingresso del socio ella tali forniture riguardavano materie prime e semi- CP_2 Parte_1
lavorati forniti dalla socia a supporto della società la quale si CP_2 Parte_1
trovava e si trova in una situazione di difficoltà finanziaria tale da rendere necessario il
Contro supporto della socia con la fornitura di beni;
per far fronte alla situazione di difficoltà
finanziaria, i soci non hanno conferito capitale proprio, ma hanno posto in essere la fornitura oggetto della fatture poste a corredo del decreto ingiuntivo;
alla operazione posta in essere tra le due società si applica l'art. 2467 cc, il quale prevede la postergazione del rimborso dei finanziamenti anomali eseguiti dai soci in favore della società; tale qualificazione determina nel merito l'inesigibilità della pretesa creditoria azionata in via monitoria e nel rito l'incompetenza funzionale e per territorio del Tribunale adito, essendo competenti le Sezioni
Specializzate in materia d'Impresa presso il Tribunale di Perugia;
di avere diritto alla revoca del decreto ingiuntivo e alla declaratoria di incompetenza del Tribunale di Terni.
Si costituiva in giudizio parte opposta contestando fermamente la ricostruzione proposta e chiedendo il rigetto della opposizione sulla base della seguenti difese: agli inizi del 2018 la opposta valutava l'opportunità di investire anche nel settore della produzione di polveri metalliche ottenute da leghe ferrose e non, destinate ai settori industriali più avanzati e pertanto aderiva all'aumento di capitale sociale a pagamento deliberato il 22.01.2018 da
– società neo-costituita operante nel predetto settore - per un valore nominale Parte_1
di € 110.910,00, diventandone socia al 2,90% a partire dal mese di febbraio 2018; Parte_1
al fine di dare corso alle operazioni di avviamento dell'impianto di produzione delle
[...]
polveri metalliche (denominato “EIGA”), ha chiesto ad la fornitura di alcuni CP_2
quantitativi di materie prime e semilavorati per la realizzazione delle “prime” varietà di 2 prodotto da proporre ai clienti;
la società opponente ha provveduto di volta in volta ad ordinare i quantitativi di materiale richiesto, previa verifica della disponibilità di magazzino e della relativa quotazione e agli ordini suddetti seguivano le conferme di vendita della opposta;
il materiale acquistato è stato inviato presso lo stabilimento produttivo di come Parte_1
da fatture emesse che prevedevano il pagamento a 60 giorni data fattura fine mese;
le suddette forniture si inserivano in un più ampio contesto nel quale, a partire dal mese di marzo 2018, le parti hanno anche valutato l'opportunità di stipulare un accordo “quadro” finalizzato a contrattualizzare la possibilità per la società opponente di utilizzare “le specifiche competenze, canali di approvvigionamento e reti commerciali” dell'odierna opposta al fine di supportare la commercializzazione delle polveri prodotte;
detto accordo non veniva concluso;
le forniture di cui alle fatture azionate in via monitoria si inseriscono nell'ambito di una più
ampia operazione di business discussa fra le parti al fine di implementare le rispettive attività
produttive; la trattativa, sviluppatasi nell'arco temporale di circa due anni (2018-2019), si interrompeva alla fine del 2019 e definitivamente nel 2020, in concomitanza con l'insorgenza della pandemia;
venuta meno la possibilità di stipulare un accordo di collaborazione CP_2
sollecitava il saldo delle fatture insolute come documentato dalla “diffida di adempiere,
intimazione di pagamento e messa in mora” del 21.01.2021, cui è seguiva la PEC del
20.1.2023 di pari contenuto;
la sottoscrizione di azioni avvenuta nel mese di febbraio 2018
aveva natura di finanziamento, mentre la fornitura di beni non assolve a detta finalità; tale rapporto contrattuale è finalizzato all'avvio dell'impianto di produzione di polveri senza alcuna finalità creditizia, ma con l'intento di dare corso ad una sinergia commerciale volta all'incremento dei rispettivi business ed attività; il credito è dunque esigibile e non è soggetto alla disciplina della postergazione e ciò radica la competenza del Tribunale adito.
Le parti depositavano le memorie ex art. 171 ter cpc e il giudice ritenuta la causa matura per la decisione concessi i termini ex art. 189 cpc tratteneva la causa in decisione.
3 II)L'eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa di parte opponente è fondata per le ragioni che di seguito si esporranno, valutazione ostativa alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Occorre premettere in diritto che in base all'art. 637 cpc competente alla emissione del decreto ingiuntivo è il giudice che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria, secondo gli ordinari criteri di ripartizione per materia, territorio e valore.
Ciò posto, deve essere disattesa la contestazione di parte opposta secondo cui la competenza si determina sulla base della prospettazione della opposta enunciata nel ricorso monitorio.
La prospettazione della ricorrente, infatti, è stata espressa nell'ambito di un procedimento in assenza di contraddittorio, rectius a contraddittorio differito, con la conseguenza che quella prospettazione non può essere vincolante per il giudice della opposizione, anche in ragione del disposto di cui all'art. 101 cpc, secondo cui il giudice non può decidere su alcuna domanda se la parte contro cui è proposta non ha avuto la possibilità di contraddire e nel caso del decreto ingiuntivo, emesso inaudita altera parte, è proprio nel giudizio di opposizione e sulla scorta delle eccezioni della parte ingiunta, che il giudice, come in un ordinario giudizio di cognizione, valuta la competenza del proprio ufficio ad emettere il decreto ingiuntivo,
tenendo conto della prospettazione di entrambe le parti in lite.
Nel caso concreto, peraltro, viene in rilievo una foro speciale per materia che radica la competenza per territorio del Tribunale di Perugia, con la conseguenza che non si può ritenere che il Giudice della opposizione sia vincolato alla prospettazione del ricorrente in via monitoria solo perché attore in senso sostanziale, perché in tal modo verrebbe frustrato il diritto di difesa del convenuto a veder trattata la domanda proposta dal giudice specializzato.
Del resto in base all'art. 645 cpc la competenza del giudice della opposizione segue di riflesso quella del giudice del monitorio, perché l'opposizione si propone dinanzi all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, ma la competenza funzionale ed inderogabile del giudice della opposizione, ovviamente, non sana il difetto di
4 competenza del giudice del monitorio, tanto che ove il giudice della opposizione ravvisi tale incompetenza il decreto ingiuntivo deve essere annullato.
Il Tribunale ritiene che nel caso di specie viene in rilievo la competenza delle Sezioni
Specializzate in materia d'Impresa presso il Tribunale di Perugia, perché secondo la prospettazione della opponente, attrice in senso processuale che ha tempestivamente sollevato l'eccezione nella opposizione, le somme portate nelle fatture non sono esigibili, in quanto la fornitura di cui l'opposta reclama il pagamento in via monitoria era un finanziamento anomalo di un socio (la alla la quale si trovava in una situazione di CP_2 Parte_1
difficolta finanziaria, asseritamente non superata.
Secondo tale prospettazione, quindi, il credito portato nel decreto ingiuntivo non è esigibile perché opera il divieto di rimborso di cui all'art. 2467 cc.
Alla luce di tale prospettazione di parte opponente, sussiste una questione pregiudiziale che attiene alla qualifica della operazione posta in essere tra i soci, ossia la fornitura di beni alla da parte della socia che non ne ha richiesto il pagamento per lungo Pt_1 CP_2
tempo, così accordando una dilazione di fatto, elementi che astrattamente militano -
unitamente al verbale del Consiglio di Amministrazione della (all. 4 alla citazione) Pt_1
da cui emerge a fronte di una situazione debitoria della che la ha Pt_1 CP_2
rinnovato la propria disponibilità a supportare l'approvvigionamento dei materiali- nel senso di qualificare detta operazione come finanziamento di un socio ad altro socio astrattamente rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 2467 cc, i cui presupposti applicativi in concreto sono sottoposti alla disamina delle Sezioni Specializzate.
Tale considerazione comporta che deve essere esclusa la competenza del Tribunale adito,
perché come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità in sede di regolamento di competenza,
l'applicazione della disciplina della postergazione di cui all'art. 2467 cc attiene ai rapporti societari e ciò radica la competenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa (Cass.
14468/2019).
5 La Suprema Corte osserva che il diritto alla restituzione del finanziamento “in qualsiasi
forma effettuato” dal socio alla società di capitali non è soggetto alle comuni regole di diritto civile, ma soggiace, appunto, alla speciale disciplina di cui all'art. 2467 c.c., condizionata proprio dalla peculiarità del rapporto intercorrente tra socio e società ed espressamente incentrata sul presupposto che i finanziamenti del primo alla seconda siano stati “concessi in
un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta
un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una
situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.
La ratio di detta norma, secondo la Suprema Corte, è riconducibile al potere di informarsi sugli “affari sociali”, di cui istituzionalmente dispone il socio delle s.r.l. a norma dell'art. 2476 c.c., a differenza di quanto accade, di regola, per il comune creditore (Cass. n.
16291/2018); perciò si è ritenuto, anche in dottrina, che la previsione dell'art. 2467 c.c. abbia come suo termine di riferimento ultimo il divieto fissato dall'art. 218 L.Fall., in quanto tesa a impedire che la società “prosegua la sua attività quando ormai”, posta l'entità della crisi che l'attraversa, “il relativo rischio verrebbe trasferito a carico dei creditori” (Cass. n. 3017/2019).
La Suprema Corte osserva che la suddetta conclusione trova indiretta conferma in altra pronuncia che ha attribuito la competenza a decidere sull'azione restitutoria ex art. 2467 c.c.,
comma 1, al tribunale fallimentare (ex art. 24 L.Fall.) – piuttosto che alla sezione specializzate in materia di impresa – solo in considerazione del fatto che l'obbligo dei soci di restituire i rimborsi ottenuti nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento della società
“è destinato ad operare esclusivamente in caso di fallimento, non essendo la relativa azione compresa tra quelle già presenti nel patrimonio della società fallita, tanto che la legittimazione al suo esperimento spetta solo al curatore in rappresentanza della massa dei creditori”; e ciò a differenza, appunto, della regola della postergazione posta nella prima parte della medesima disposizione, con riguardo al rimborso dei finanziamenti dei soci rispetto al soddisfacimento degli altri creditori, azionabile anche a prescindere dall'apertura del fallimento, in quanto tesa 6 a ristabilire l'equilibrio finanziario dell'impresa sociale nell'interesse tanto dei creditori quanto della società, e diretta a scongiurare che il rischio correlato alla gestione di un'impresa sottocapitalizzata, operante con i finanziamenti a titolo di capitale di prestito dei soci, sia trasferito a carico dei creditori esterni alla società (Cass. n. 25163/2017).
Sul tema appare utile richiamare anche alcuni principi sull'istituto della postergazione, come delineato dalla Suprema Corte.
In tema di finanziamenti dei soci in favore della società, la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c., opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apre un concorso formale con gli altri creditori sociali, che, in quanto tale, integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del finanziamento (Cass. Sez. 1 -
, Sentenza n. 15196 del 30/05/2024).
L'art. 2467 cod. civ. - secondo cui il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società
è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito - è applicabile, come reso evidente dal secondo comma della disposizione, non a ogni forma di finanziamento da parte dei soci, ma, esclusivamente, alla figura dei cosiddetti prestiti anomali o "sostitutivi del capitale" al fine di porre rimedio alle ipotesi di sottocapitalizzazione cosiddetta nominale
(Sez. 1, Sentenza n. 16393 del 24/07/2007).
In tema di finanziamento dei soci in favore della società la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c. opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilità
legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria prevista dalla norma;
ne consegue che la società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, in presenza della indicata situazione, ove esistente al momento della concessione del finanziamento, ed a quello della richiesta di rimborso, che è compito dell'organo gestorio riscontrare mediante la
7 previa adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società,
in grado di rilevare la situazione di crisi (Sez. 1 - , Sentenza n. 12994 del 15/05/2019 ) .
Contrariamente a quanto assume parte opposta, l'esigibilità del credito azionato con il ricorso monitorio è una condizione per l'adozione del decreto ingiuntivo
(Sez. 2, Ordinanza n. 35068 del 29/11/2022;Sez. 1, Ordinanza n. 15224 del 16/07/2020) e nel caso dei finanziamenti ai soci la controversia in ordine al rimborso, ove questo sia rifiutato,
come nel caso concreto, è demandata alle Sezioni Specializzate e dunque anche quella prodromica sulla qualificazione della operazione come finanziamento anomalo di un socio verso la società.
Da ciò consegue che la disamina di tale questione è preclusa al giudice della opposizione, in quanto demandata inderogabilmente alle Sezioni Specializzate in materia d'Impresa, e tale problematica è emersa solo in fase di opposizione, stante la fisiologica assenza di contraddittorio che connota la fase monitoria, pertanto il giudice della opposizione ha il potere-dovere di valutarla al solo fine di affermare o declinare la propria competenza a decidere sulla opposizione.
Nel caso di specie la sulla base del verbale del consiglio di amministrazione Pt_1
prodotto nel giudizio di opposizione, ha assunto che in una situazione di dissesto economico perdurante (asseritamente risultante dai bilanci) le due società oggi in lite hanno posto in essere una operazione di finanziamento anomalo, mediante conferimento da parte di CP_2
non già di denaro, ma di beni strumentali in favore della senza previsione di Parte_1
corrispettivo, rectius con la previsione di un corrispettivo dilazionato per lungo tempo,
elementi che comporterebbe l'applicazione dell'art. 2467 cc e dunque l'inesigibilità del credito al tempo della proposizione del ricorso.
Stabilire dunque se vi sia stato un finanziamento anomalo e se vi sono i presupposti per la postergazione del rimborso prevista dalla legge implica una valutazione che attiene ed è
destinata ad incidere fortemente sui rapporti societari, con la conseguenza che la questione,
8 così come prospettata, esula dai margini della mera domanda di pagamento di un corrispettivo di beni venduti da un socio ad altro socio, e ciò radica la competenza delle Sezioni
Specializzate in materia d'Impresa ex art. 3, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 168/2003, come modificato dalla L. 24.3.2012 n. 27, che ha convertito con modifiche il D.L. 24.1.2012.
Dalle considerazioni svolte, tutte complessivamente considerate, discende che il giudice adito per l'opposizione deve dichiarare l'incompetenza del giudice dell'ingiunzione e quindi la propria, di talché va annullato il decreto ingiuntivo ed il giudizio va riassunto davanti al
Tribunale di Perugia, fermo restando che la riassunzione non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore
(Cass. n. 16744/2009; Cass.14594/2012; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15579 del 10/06/2019).
Considerato che parte opposta non ha prestato adesione alla eccezione di incompetenza del
Tribunale adito, il giudice della opposizione deve decidere sulle spese di lite del giudizio definito con la pronuncia di incompetenza (arg. ex Cass. Sez. 6 -
3, Sentenza n. 25180 del 08/11/2013 e successive conformi).
La liquidazione, come da dispositivo, segue il principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata), del valore, della natura e della complessità della controversia, elementi che,
complessivamente considerati, consentono di liquidare un importo prossimo ai valori minimi della tabella di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1)dichiara l'incompetenza per materia e per territorio del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto e, pertanto, dichiara la propria incompetenza per materia e per territorio;
2)dichiara nullo il decreto ingiuntivo opposto per essere stato emanato da un Giudice
incompetente per materia e per territorio;
9 3)assegna alle parti il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione della causa dinanzi al
Tribunale di Perugia, Sezione Specializzata in materia d'Impresa;
3)condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore della opponente nella misura di euro 286,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge.
Terni, 5/4/2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2100 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. VALENTE ALESSANDRO del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, indirizzo telematico in atti, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
- attrice
E
C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ISNARDI FEDERICA
LAURA del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria
Giovanna Biffaroni del Foro di Perugia, indirizzo telematico in atti, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo-rapporti societari
Conclusioni delle parti: Le parti hanno rassegnato le conclusioni nelle rispettive memorie ex art. 189 cpc, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I)Con atto di citazione ritualmente notificato, la onveniva in giudizio Parte_1
la di seguito per brevità indicata Controparte_1
anche come , proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 633/2023, CP_2
emesso dal Tribunale di Terni (R.G. 1349/2023), notificato in data 5 settembre 2023, con cui veniva ingiunto alla opponente il pagamento della somma di € 33.892,03, oltre interessi e spese di procedura.
1 A fondamento della opposizione esponeva: la vicenda che ha portato alla emanazione del decreto ingiuntivo si innesta nell'ambito dei rapporti societari tra la e la Parte_1
titolare di quote di partecipazioni nel capitale sociale della prima;
la pretesa CP_2
Contro economica azionata da trae origine da una serie di forniture effettuate dopo l'ingresso del socio ella tali forniture riguardavano materie prime e semi- CP_2 Parte_1
lavorati forniti dalla socia a supporto della società la quale si CP_2 Parte_1
trovava e si trova in una situazione di difficoltà finanziaria tale da rendere necessario il
Contro supporto della socia con la fornitura di beni;
per far fronte alla situazione di difficoltà
finanziaria, i soci non hanno conferito capitale proprio, ma hanno posto in essere la fornitura oggetto della fatture poste a corredo del decreto ingiuntivo;
alla operazione posta in essere tra le due società si applica l'art. 2467 cc, il quale prevede la postergazione del rimborso dei finanziamenti anomali eseguiti dai soci in favore della società; tale qualificazione determina nel merito l'inesigibilità della pretesa creditoria azionata in via monitoria e nel rito l'incompetenza funzionale e per territorio del Tribunale adito, essendo competenti le Sezioni
Specializzate in materia d'Impresa presso il Tribunale di Perugia;
di avere diritto alla revoca del decreto ingiuntivo e alla declaratoria di incompetenza del Tribunale di Terni.
Si costituiva in giudizio parte opposta contestando fermamente la ricostruzione proposta e chiedendo il rigetto della opposizione sulla base della seguenti difese: agli inizi del 2018 la opposta valutava l'opportunità di investire anche nel settore della produzione di polveri metalliche ottenute da leghe ferrose e non, destinate ai settori industriali più avanzati e pertanto aderiva all'aumento di capitale sociale a pagamento deliberato il 22.01.2018 da
– società neo-costituita operante nel predetto settore - per un valore nominale Parte_1
di € 110.910,00, diventandone socia al 2,90% a partire dal mese di febbraio 2018; Parte_1
al fine di dare corso alle operazioni di avviamento dell'impianto di produzione delle
[...]
polveri metalliche (denominato “EIGA”), ha chiesto ad la fornitura di alcuni CP_2
quantitativi di materie prime e semilavorati per la realizzazione delle “prime” varietà di 2 prodotto da proporre ai clienti;
la società opponente ha provveduto di volta in volta ad ordinare i quantitativi di materiale richiesto, previa verifica della disponibilità di magazzino e della relativa quotazione e agli ordini suddetti seguivano le conferme di vendita della opposta;
il materiale acquistato è stato inviato presso lo stabilimento produttivo di come Parte_1
da fatture emesse che prevedevano il pagamento a 60 giorni data fattura fine mese;
le suddette forniture si inserivano in un più ampio contesto nel quale, a partire dal mese di marzo 2018, le parti hanno anche valutato l'opportunità di stipulare un accordo “quadro” finalizzato a contrattualizzare la possibilità per la società opponente di utilizzare “le specifiche competenze, canali di approvvigionamento e reti commerciali” dell'odierna opposta al fine di supportare la commercializzazione delle polveri prodotte;
detto accordo non veniva concluso;
le forniture di cui alle fatture azionate in via monitoria si inseriscono nell'ambito di una più
ampia operazione di business discussa fra le parti al fine di implementare le rispettive attività
produttive; la trattativa, sviluppatasi nell'arco temporale di circa due anni (2018-2019), si interrompeva alla fine del 2019 e definitivamente nel 2020, in concomitanza con l'insorgenza della pandemia;
venuta meno la possibilità di stipulare un accordo di collaborazione CP_2
sollecitava il saldo delle fatture insolute come documentato dalla “diffida di adempiere,
intimazione di pagamento e messa in mora” del 21.01.2021, cui è seguiva la PEC del
20.1.2023 di pari contenuto;
la sottoscrizione di azioni avvenuta nel mese di febbraio 2018
aveva natura di finanziamento, mentre la fornitura di beni non assolve a detta finalità; tale rapporto contrattuale è finalizzato all'avvio dell'impianto di produzione di polveri senza alcuna finalità creditizia, ma con l'intento di dare corso ad una sinergia commerciale volta all'incremento dei rispettivi business ed attività; il credito è dunque esigibile e non è soggetto alla disciplina della postergazione e ciò radica la competenza del Tribunale adito.
Le parti depositavano le memorie ex art. 171 ter cpc e il giudice ritenuta la causa matura per la decisione concessi i termini ex art. 189 cpc tratteneva la causa in decisione.
3 II)L'eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa di parte opponente è fondata per le ragioni che di seguito si esporranno, valutazione ostativa alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Occorre premettere in diritto che in base all'art. 637 cpc competente alla emissione del decreto ingiuntivo è il giudice che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria, secondo gli ordinari criteri di ripartizione per materia, territorio e valore.
Ciò posto, deve essere disattesa la contestazione di parte opposta secondo cui la competenza si determina sulla base della prospettazione della opposta enunciata nel ricorso monitorio.
La prospettazione della ricorrente, infatti, è stata espressa nell'ambito di un procedimento in assenza di contraddittorio, rectius a contraddittorio differito, con la conseguenza che quella prospettazione non può essere vincolante per il giudice della opposizione, anche in ragione del disposto di cui all'art. 101 cpc, secondo cui il giudice non può decidere su alcuna domanda se la parte contro cui è proposta non ha avuto la possibilità di contraddire e nel caso del decreto ingiuntivo, emesso inaudita altera parte, è proprio nel giudizio di opposizione e sulla scorta delle eccezioni della parte ingiunta, che il giudice, come in un ordinario giudizio di cognizione, valuta la competenza del proprio ufficio ad emettere il decreto ingiuntivo,
tenendo conto della prospettazione di entrambe le parti in lite.
Nel caso concreto, peraltro, viene in rilievo una foro speciale per materia che radica la competenza per territorio del Tribunale di Perugia, con la conseguenza che non si può ritenere che il Giudice della opposizione sia vincolato alla prospettazione del ricorrente in via monitoria solo perché attore in senso sostanziale, perché in tal modo verrebbe frustrato il diritto di difesa del convenuto a veder trattata la domanda proposta dal giudice specializzato.
Del resto in base all'art. 645 cpc la competenza del giudice della opposizione segue di riflesso quella del giudice del monitorio, perché l'opposizione si propone dinanzi all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, ma la competenza funzionale ed inderogabile del giudice della opposizione, ovviamente, non sana il difetto di
4 competenza del giudice del monitorio, tanto che ove il giudice della opposizione ravvisi tale incompetenza il decreto ingiuntivo deve essere annullato.
Il Tribunale ritiene che nel caso di specie viene in rilievo la competenza delle Sezioni
Specializzate in materia d'Impresa presso il Tribunale di Perugia, perché secondo la prospettazione della opponente, attrice in senso processuale che ha tempestivamente sollevato l'eccezione nella opposizione, le somme portate nelle fatture non sono esigibili, in quanto la fornitura di cui l'opposta reclama il pagamento in via monitoria era un finanziamento anomalo di un socio (la alla la quale si trovava in una situazione di CP_2 Parte_1
difficolta finanziaria, asseritamente non superata.
Secondo tale prospettazione, quindi, il credito portato nel decreto ingiuntivo non è esigibile perché opera il divieto di rimborso di cui all'art. 2467 cc.
Alla luce di tale prospettazione di parte opponente, sussiste una questione pregiudiziale che attiene alla qualifica della operazione posta in essere tra i soci, ossia la fornitura di beni alla da parte della socia che non ne ha richiesto il pagamento per lungo Pt_1 CP_2
tempo, così accordando una dilazione di fatto, elementi che astrattamente militano -
unitamente al verbale del Consiglio di Amministrazione della (all. 4 alla citazione) Pt_1
da cui emerge a fronte di una situazione debitoria della che la ha Pt_1 CP_2
rinnovato la propria disponibilità a supportare l'approvvigionamento dei materiali- nel senso di qualificare detta operazione come finanziamento di un socio ad altro socio astrattamente rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 2467 cc, i cui presupposti applicativi in concreto sono sottoposti alla disamina delle Sezioni Specializzate.
Tale considerazione comporta che deve essere esclusa la competenza del Tribunale adito,
perché come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità in sede di regolamento di competenza,
l'applicazione della disciplina della postergazione di cui all'art. 2467 cc attiene ai rapporti societari e ciò radica la competenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa (Cass.
14468/2019).
5 La Suprema Corte osserva che il diritto alla restituzione del finanziamento “in qualsiasi
forma effettuato” dal socio alla società di capitali non è soggetto alle comuni regole di diritto civile, ma soggiace, appunto, alla speciale disciplina di cui all'art. 2467 c.c., condizionata proprio dalla peculiarità del rapporto intercorrente tra socio e società ed espressamente incentrata sul presupposto che i finanziamenti del primo alla seconda siano stati “concessi in
un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta
un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una
situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.
La ratio di detta norma, secondo la Suprema Corte, è riconducibile al potere di informarsi sugli “affari sociali”, di cui istituzionalmente dispone il socio delle s.r.l. a norma dell'art. 2476 c.c., a differenza di quanto accade, di regola, per il comune creditore (Cass. n.
16291/2018); perciò si è ritenuto, anche in dottrina, che la previsione dell'art. 2467 c.c. abbia come suo termine di riferimento ultimo il divieto fissato dall'art. 218 L.Fall., in quanto tesa a impedire che la società “prosegua la sua attività quando ormai”, posta l'entità della crisi che l'attraversa, “il relativo rischio verrebbe trasferito a carico dei creditori” (Cass. n. 3017/2019).
La Suprema Corte osserva che la suddetta conclusione trova indiretta conferma in altra pronuncia che ha attribuito la competenza a decidere sull'azione restitutoria ex art. 2467 c.c.,
comma 1, al tribunale fallimentare (ex art. 24 L.Fall.) – piuttosto che alla sezione specializzate in materia di impresa – solo in considerazione del fatto che l'obbligo dei soci di restituire i rimborsi ottenuti nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento della società
“è destinato ad operare esclusivamente in caso di fallimento, non essendo la relativa azione compresa tra quelle già presenti nel patrimonio della società fallita, tanto che la legittimazione al suo esperimento spetta solo al curatore in rappresentanza della massa dei creditori”; e ciò a differenza, appunto, della regola della postergazione posta nella prima parte della medesima disposizione, con riguardo al rimborso dei finanziamenti dei soci rispetto al soddisfacimento degli altri creditori, azionabile anche a prescindere dall'apertura del fallimento, in quanto tesa 6 a ristabilire l'equilibrio finanziario dell'impresa sociale nell'interesse tanto dei creditori quanto della società, e diretta a scongiurare che il rischio correlato alla gestione di un'impresa sottocapitalizzata, operante con i finanziamenti a titolo di capitale di prestito dei soci, sia trasferito a carico dei creditori esterni alla società (Cass. n. 25163/2017).
Sul tema appare utile richiamare anche alcuni principi sull'istituto della postergazione, come delineato dalla Suprema Corte.
In tema di finanziamenti dei soci in favore della società, la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c., opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apre un concorso formale con gli altri creditori sociali, che, in quanto tale, integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del finanziamento (Cass. Sez. 1 -
, Sentenza n. 15196 del 30/05/2024).
L'art. 2467 cod. civ. - secondo cui il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società
è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito - è applicabile, come reso evidente dal secondo comma della disposizione, non a ogni forma di finanziamento da parte dei soci, ma, esclusivamente, alla figura dei cosiddetti prestiti anomali o "sostitutivi del capitale" al fine di porre rimedio alle ipotesi di sottocapitalizzazione cosiddetta nominale
(Sez. 1, Sentenza n. 16393 del 24/07/2007).
In tema di finanziamento dei soci in favore della società la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c. opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilità
legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria prevista dalla norma;
ne consegue che la società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, in presenza della indicata situazione, ove esistente al momento della concessione del finanziamento, ed a quello della richiesta di rimborso, che è compito dell'organo gestorio riscontrare mediante la
7 previa adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società,
in grado di rilevare la situazione di crisi (Sez. 1 - , Sentenza n. 12994 del 15/05/2019 ) .
Contrariamente a quanto assume parte opposta, l'esigibilità del credito azionato con il ricorso monitorio è una condizione per l'adozione del decreto ingiuntivo
(Sez. 2, Ordinanza n. 35068 del 29/11/2022;Sez. 1, Ordinanza n. 15224 del 16/07/2020) e nel caso dei finanziamenti ai soci la controversia in ordine al rimborso, ove questo sia rifiutato,
come nel caso concreto, è demandata alle Sezioni Specializzate e dunque anche quella prodromica sulla qualificazione della operazione come finanziamento anomalo di un socio verso la società.
Da ciò consegue che la disamina di tale questione è preclusa al giudice della opposizione, in quanto demandata inderogabilmente alle Sezioni Specializzate in materia d'Impresa, e tale problematica è emersa solo in fase di opposizione, stante la fisiologica assenza di contraddittorio che connota la fase monitoria, pertanto il giudice della opposizione ha il potere-dovere di valutarla al solo fine di affermare o declinare la propria competenza a decidere sulla opposizione.
Nel caso di specie la sulla base del verbale del consiglio di amministrazione Pt_1
prodotto nel giudizio di opposizione, ha assunto che in una situazione di dissesto economico perdurante (asseritamente risultante dai bilanci) le due società oggi in lite hanno posto in essere una operazione di finanziamento anomalo, mediante conferimento da parte di CP_2
non già di denaro, ma di beni strumentali in favore della senza previsione di Parte_1
corrispettivo, rectius con la previsione di un corrispettivo dilazionato per lungo tempo,
elementi che comporterebbe l'applicazione dell'art. 2467 cc e dunque l'inesigibilità del credito al tempo della proposizione del ricorso.
Stabilire dunque se vi sia stato un finanziamento anomalo e se vi sono i presupposti per la postergazione del rimborso prevista dalla legge implica una valutazione che attiene ed è
destinata ad incidere fortemente sui rapporti societari, con la conseguenza che la questione,
8 così come prospettata, esula dai margini della mera domanda di pagamento di un corrispettivo di beni venduti da un socio ad altro socio, e ciò radica la competenza delle Sezioni
Specializzate in materia d'Impresa ex art. 3, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 168/2003, come modificato dalla L. 24.3.2012 n. 27, che ha convertito con modifiche il D.L. 24.1.2012.
Dalle considerazioni svolte, tutte complessivamente considerate, discende che il giudice adito per l'opposizione deve dichiarare l'incompetenza del giudice dell'ingiunzione e quindi la propria, di talché va annullato il decreto ingiuntivo ed il giudizio va riassunto davanti al
Tribunale di Perugia, fermo restando che la riassunzione non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore
(Cass. n. 16744/2009; Cass.14594/2012; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15579 del 10/06/2019).
Considerato che parte opposta non ha prestato adesione alla eccezione di incompetenza del
Tribunale adito, il giudice della opposizione deve decidere sulle spese di lite del giudizio definito con la pronuncia di incompetenza (arg. ex Cass. Sez. 6 -
3, Sentenza n. 25180 del 08/11/2013 e successive conformi).
La liquidazione, come da dispositivo, segue il principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata), del valore, della natura e della complessità della controversia, elementi che,
complessivamente considerati, consentono di liquidare un importo prossimo ai valori minimi della tabella di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1)dichiara l'incompetenza per materia e per territorio del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto e, pertanto, dichiara la propria incompetenza per materia e per territorio;
2)dichiara nullo il decreto ingiuntivo opposto per essere stato emanato da un Giudice
incompetente per materia e per territorio;
9 3)assegna alle parti il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione della causa dinanzi al
Tribunale di Perugia, Sezione Specializzata in materia d'Impresa;
3)condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore della opponente nella misura di euro 286,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge.
Terni, 5/4/2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)
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