CA
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/11/2025, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 166/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est dott. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca GACA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 166/2024
PROMOSSA DA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in nella via Mura Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Puccio, 4, presso lo studio legale dell'avv. Gianfilippo Passante da cui, giusta procura in atti, è rappresentato e difeso
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Valentina Fraggetta, presso il cui studio sito in Caltagirone al V.le Mario Milazzo n.157, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
All'udienza del 29.10.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 13/2024, pubblicata in data 8.1.2024, il Tribunale di Caltagirone rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal avverso il decreto ingiuntivo emesso Parte_1 nei suoi confronti con cui gli veniva ingiunto di pagare a la somma di € 88.975,13, Controparte_1 oltre interessi di mora, richiesti per il mantenimento e la custodia di cani randagi, per conto dell'opponente, dal mese di gennaio 2010 al mese di dicembre 2011.
Condannava altresì il al pagamento delle spese di lite. Parte_1
In sintesi il primo giudice rigettava l'eccezione di nullità del contratto per difetto di forma scritta ritenendo sussistente la deroga prevista dall'art. 17 R.D. 2440/1923 atteso che: “Nel caso in specie, i diversi ordini di servizio allegati da parte opposta (seppur risalente agli anni 2006 – 2007 – 2008 in forza dei quali l'Ente conferiva l'incarico al di prelevare cani randagi) confermano CP_2
l'esistenza di scrittura privata per l'esecuzione di attività specifica, e quindi, la sottoscrizione a distanza di un contratto” (v. pp. 3 e 6 della sentenza) e rigettava l'eccezione di nullità del contratto per difetto di impegno di spesa assumendo che: “La mancanza dell'impegno di spesa attiene ad una questione interna dell'Ente locale, il quale potrebbe rivalersi nei confronti del funzionario che ha richiesto mensilmente - e per diversi anni - alla ditta Sparuto espletamento delle attività, non procedendo neanche, in seguito, al riconoscimento postumo del debito fuori bilancio, sì come effettuato con la Deliberazione n. 10 del 02.02.2012 in forza della quale la Giunta Municipale autorizzato la stipula con il “Consorzio Zoo Service” della transazione per l'attività espletata dal luglio 2009 al 17 gennaio 2010 (tra l'altro, detta delibera richiama una nota prot. 15983 del 25.10.2011 per l'attività espletata dalla ditta )” (v. p. 6 della sentenza). CP_1
Avverso la detta sentenza il proponeva appello. Parte_1
Si costituiva in giudizio chiedendone il rigetto e riproponendo, in via subordinata, la Controparte_1 domanda di arricchimento senza causa su cui il Tribunale non si era pronunciato
Sospesa con ordinanza del 17.5.2024 l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'udienza del pagina 2 di 7 29.10.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti, previa concessione di termine per note con le quali l'appellante chiedeva che venisse dichiarata la inammissibilità della domanda di arricchimento ingiustificato ovvero che la stessa venisse rigettata per difetto del presupposto della sussidiarietà.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia manifestamente fondato.
Con il primo motivo di gravame l'appellate ha criticato la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa, dopo avere riconosciuto la sussistenza della violazione delle disposizioni contenute negli artt.
191 e 192 D.Lgs. 267/2000 – stante la pacifica inesistenza dell'impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio in relazione all'acquisizione del servizio di custodia e mantenimento di cani randagi per cui è causa –, non ne ha tratto le conseguenze di legge, ossia la declaratoria di nullità del contratto, ritenendo piuttosto che la mancanza dell'impegno di spesa rappresenterebbe una
“questione interna dell'ente locale” senza refluenze sul contratto.
Si tratta di un motivo ictu oculi fondato atteso che la decisione del primo giudice si pone in frontale contrasto con la interpretazione ultratrentennale della normativa che viene qui in rilievo, sì come da ultimo ribadita da Cass., sez. III, 21 giugno 2024, n. 17197, secondo cui: “Gli atti degli enti locali che comportano un obbligo contrattuale sono validi e vincolanti per gli stessi solo se accompagnati dall'impegno di spesa corrispondente, in caso contrario, sia la deliberazione che autorizza l'azione sia il contratto successivo stipulato in esecuzione sono nulli”, nella cui parte motiva viene esposto un sintetico quadro della questione che per comodità si trascrive di seguito: “
3.1. L'art. 191, comma 1,
t.u.e.l. dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che - ferma
l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente dell'ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4) - ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 1, 09/05/2019, n.
6919; Cass., sez. 3, 19/12/2019, n. 33768; Cass., sez. 1, 24/09/2018, n. 22481), detta norma chiude un risalente percorso sviluppatosi a partire dagli artt. 284 e 288 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (T.U. della legge comunale e provinciale) e scandito dall'art. 23 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con
pagina 3 di 7 modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144), inserito nel titolo IV dedicato al risanamento finanziario delle gestioni locali, e quindi dall'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie locali), in attuazione del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.
Tali previsioni - e, in particolare, l'art. 191 T.U.E.L., che ne riassume da ultimo la portata precettiva -, nell'imporre l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte, a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di legge (si v. al riguardo Cass., sez. U,
10/06/2005, n. 12195; Cass., sez. U, 28/06/2005, n. 13831 e successive conformi), tutelano, con tutta evidenza, il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa (Cass., sez. 1, n. 6919/19, cit.). Costituisce, quindi, principio saldamente invalso nella giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Cass., sez. 1, 13/06/2018, n. 15410) che gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi siano validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione (Cass., sez. 1, 18/11/2011, n. 24303; Cass., sez. 1,
28/12/2010, n. 26202; Cass., Sez. 1, 26/05/2010, n. 12880). Risulta, pertanto, evidente che la previsione originariamente contenuta dell'art. 284 cit. e poi ripresa dal successivo art. 191 t.u.e.l., laddove richiede che nelle delibere sia indicato l'ammontare delle spese ed i mezzi per farvi fronte, ha la finalità di circoscrivere con chiarezza i confini dell'impegno assunto dalla pubblica amministrazione di modo che dal complesso della delibera stessa siano evincibili tutti gli elementi necessari a pervenire, da un lato, all'esatta identificazione e quantificazione delle spese stesse e, dall'altro, dei mezzi per farvi fronte, mediante un doppio e congiunto (e non alternativo) indice di riferimento, che vincola l'operato dell'Amministrazione in ragione del più ampio interesse pubblico.
Conseguentemente, in tema di assunzione d'impegni ed effettuazione di spese da parte degli enti locali, qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma dell'art.
191 citato, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario, i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente (cfr. Cass., sez. 3, 19/05/2017, n.
12608; Cass., sez. 1, 30/10/2013, n. 24478; Cass., sez. 1, 26/05/2010, n. 12880; Cass., sez. 1,
pagina 4 di 7 22/05/2007, n. 11854)”.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha criticato la sentenza impugnata per avere la stessa ritenuto che il contratto di affidamento del servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi in forza del quale sono state emesse le fatture poste a sostegno del ricorso monitorio fosse stato redatto in forma scritta, giusta il ricorrere della fattispecie prevista dall'art. 17 R.D. 2440/1923.
In particolare l'appellante ha sostenuto che, anche a volere ammettere che nel caso a mani il requisito della forma scritta sia ravvisabile ricorrendo l'ipotesi di contratto formato attraverso scambio di corrispondenza (ai sensi dell'art. 17 R.D. 2440/1923 che deroga al principio di cui al precedente art. 16, di redazione, in unico atto redatto per iscritto, del contratto concluso dalle pubbliche amministrazioni, secondo la regola per cui: “I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente art. 16, possono anche stipularsi: omissis per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali”), difetterebbero in punto di fatto i presupposti richiesti dalla norma derogatoria in questione atteso che manca “una corrispondenza scritta in cui sia formulata proposta, contenente però tutti gli estremi del contratto(ad es. il corrispettivo, la durata, le modalità di esecuzione della prestazione, ecc.), ed una successiva, conforme, corrispondenza scritta contenente accettazione, con esclusione, quindi, di accettazioni per facta concludentia”.
Ritiene la Corte che anche il motivo in questione risulti del tutto fondato.
Invero, premesso che la domanda giudiziale contenuta nel ricorso per ingiunzione riguarda la custodia ed il mantenimento di cani randagi dal gennaio 2010 al dicembre 2011, rispetto a queste prestazioni non risulta prodotta alcuna corrispondenza ai sensi dell'art.17 R.D. 2440/1923, atteso che gli ordini impartiti all'appellato con cui il ha disposto il prelievo di cani randagi riguardano Parte_1 periodo il temporale affatto diverso, ossia gli anni 2006, 2007 e 2008, e non sono nemmeno accompagnati da alcuna accettazione scritta da parte del destinatario dell'ordine, risultando erroneo in punto di fatto che negli stessi possa trovarsi conferma della “esistenza di scrittura privata per
l'esecuzione di attività specifica” sì come ritenuto dal primo giudice, oltre che erroneo in diritto l'assunto secondo cui, ai fini dell'esistenza della forma scritta (ai sensi degli artt. 16 e 17 R.D.
2440/1923), possa essere sufficiente fornirne la prova con mezzo diverso dalla produzione in giudizio della chartula contrattuale (v. Cass., sez. I, 22 giugno 2018, n.16562).
Sotto ogni profilo l'appello merita quindi di essere accolto.
Venendo all'esame della domanda di ingiustificato arricchimento riproposta dall'appellato in via pagina 5 di 7 subordinata rispetto all'accoglimento dell'appello, ritiene la Corte che la stessa sia inammissibile in quanto tardivamente formulata non già con la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, bensì con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 (v. Cass., sez. III, 27 novembre 2023, n. 32933) e che comunque infondata per difetto di sussidiarietà ex art. 2042 c.c. atteso che, secondo pacifica giurisprudenza della
S.C.: “L'incarico di prestazione professionale che sia stato svolto, in favore di un ente locale, in mancanza di una formale delibera di assunzione di impegno contabile ex art. 191 del d.lgs. n. 267 del
2000 comporta l'instaurazione del rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, non risultando esperibile nei confronti dell'ente
l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., per difetto del requisito della sussidiarietà, salvo che esso non riconosca “a posteriori”, con atto costitutivo, il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. cit.” (Cass., sez. VI – III, 9 maggio 2018, n. 11036 e successivamente, tra le altre, Cass., sez. III, 16 novembre 2020, n. 25870 e Cass., sez. III, 14 maggio 2025, n. 12943).
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 166/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Caltagirone, n. 13/2024, Parte_1 pubblicata in data 8.1.2024: accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta con ricorso monitorio in data 13.3.2013 e revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Caltagirone n.
109/2013; dichiara inammissibile la domanda di arricchimento senza causa proposta dall'appellato; condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per ciascuno di essi, in € 12.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 29 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
pagina 6 di 7 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est dott. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca GACA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 166/2024
PROMOSSA DA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in nella via Mura Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Puccio, 4, presso lo studio legale dell'avv. Gianfilippo Passante da cui, giusta procura in atti, è rappresentato e difeso
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Valentina Fraggetta, presso il cui studio sito in Caltagirone al V.le Mario Milazzo n.157, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
All'udienza del 29.10.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 13/2024, pubblicata in data 8.1.2024, il Tribunale di Caltagirone rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal avverso il decreto ingiuntivo emesso Parte_1 nei suoi confronti con cui gli veniva ingiunto di pagare a la somma di € 88.975,13, Controparte_1 oltre interessi di mora, richiesti per il mantenimento e la custodia di cani randagi, per conto dell'opponente, dal mese di gennaio 2010 al mese di dicembre 2011.
Condannava altresì il al pagamento delle spese di lite. Parte_1
In sintesi il primo giudice rigettava l'eccezione di nullità del contratto per difetto di forma scritta ritenendo sussistente la deroga prevista dall'art. 17 R.D. 2440/1923 atteso che: “Nel caso in specie, i diversi ordini di servizio allegati da parte opposta (seppur risalente agli anni 2006 – 2007 – 2008 in forza dei quali l'Ente conferiva l'incarico al di prelevare cani randagi) confermano CP_2
l'esistenza di scrittura privata per l'esecuzione di attività specifica, e quindi, la sottoscrizione a distanza di un contratto” (v. pp. 3 e 6 della sentenza) e rigettava l'eccezione di nullità del contratto per difetto di impegno di spesa assumendo che: “La mancanza dell'impegno di spesa attiene ad una questione interna dell'Ente locale, il quale potrebbe rivalersi nei confronti del funzionario che ha richiesto mensilmente - e per diversi anni - alla ditta Sparuto espletamento delle attività, non procedendo neanche, in seguito, al riconoscimento postumo del debito fuori bilancio, sì come effettuato con la Deliberazione n. 10 del 02.02.2012 in forza della quale la Giunta Municipale autorizzato la stipula con il “Consorzio Zoo Service” della transazione per l'attività espletata dal luglio 2009 al 17 gennaio 2010 (tra l'altro, detta delibera richiama una nota prot. 15983 del 25.10.2011 per l'attività espletata dalla ditta )” (v. p. 6 della sentenza). CP_1
Avverso la detta sentenza il proponeva appello. Parte_1
Si costituiva in giudizio chiedendone il rigetto e riproponendo, in via subordinata, la Controparte_1 domanda di arricchimento senza causa su cui il Tribunale non si era pronunciato
Sospesa con ordinanza del 17.5.2024 l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'udienza del pagina 2 di 7 29.10.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti, previa concessione di termine per note con le quali l'appellante chiedeva che venisse dichiarata la inammissibilità della domanda di arricchimento ingiustificato ovvero che la stessa venisse rigettata per difetto del presupposto della sussidiarietà.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia manifestamente fondato.
Con il primo motivo di gravame l'appellate ha criticato la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa, dopo avere riconosciuto la sussistenza della violazione delle disposizioni contenute negli artt.
191 e 192 D.Lgs. 267/2000 – stante la pacifica inesistenza dell'impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio in relazione all'acquisizione del servizio di custodia e mantenimento di cani randagi per cui è causa –, non ne ha tratto le conseguenze di legge, ossia la declaratoria di nullità del contratto, ritenendo piuttosto che la mancanza dell'impegno di spesa rappresenterebbe una
“questione interna dell'ente locale” senza refluenze sul contratto.
Si tratta di un motivo ictu oculi fondato atteso che la decisione del primo giudice si pone in frontale contrasto con la interpretazione ultratrentennale della normativa che viene qui in rilievo, sì come da ultimo ribadita da Cass., sez. III, 21 giugno 2024, n. 17197, secondo cui: “Gli atti degli enti locali che comportano un obbligo contrattuale sono validi e vincolanti per gli stessi solo se accompagnati dall'impegno di spesa corrispondente, in caso contrario, sia la deliberazione che autorizza l'azione sia il contratto successivo stipulato in esecuzione sono nulli”, nella cui parte motiva viene esposto un sintetico quadro della questione che per comodità si trascrive di seguito: “
3.1. L'art. 191, comma 1,
t.u.e.l. dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che - ferma
l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente dell'ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4) - ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 1, 09/05/2019, n.
6919; Cass., sez. 3, 19/12/2019, n. 33768; Cass., sez. 1, 24/09/2018, n. 22481), detta norma chiude un risalente percorso sviluppatosi a partire dagli artt. 284 e 288 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (T.U. della legge comunale e provinciale) e scandito dall'art. 23 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con
pagina 3 di 7 modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144), inserito nel titolo IV dedicato al risanamento finanziario delle gestioni locali, e quindi dall'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie locali), in attuazione del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.
Tali previsioni - e, in particolare, l'art. 191 T.U.E.L., che ne riassume da ultimo la portata precettiva -, nell'imporre l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte, a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di legge (si v. al riguardo Cass., sez. U,
10/06/2005, n. 12195; Cass., sez. U, 28/06/2005, n. 13831 e successive conformi), tutelano, con tutta evidenza, il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa (Cass., sez. 1, n. 6919/19, cit.). Costituisce, quindi, principio saldamente invalso nella giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Cass., sez. 1, 13/06/2018, n. 15410) che gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi siano validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione (Cass., sez. 1, 18/11/2011, n. 24303; Cass., sez. 1,
28/12/2010, n. 26202; Cass., Sez. 1, 26/05/2010, n. 12880). Risulta, pertanto, evidente che la previsione originariamente contenuta dell'art. 284 cit. e poi ripresa dal successivo art. 191 t.u.e.l., laddove richiede che nelle delibere sia indicato l'ammontare delle spese ed i mezzi per farvi fronte, ha la finalità di circoscrivere con chiarezza i confini dell'impegno assunto dalla pubblica amministrazione di modo che dal complesso della delibera stessa siano evincibili tutti gli elementi necessari a pervenire, da un lato, all'esatta identificazione e quantificazione delle spese stesse e, dall'altro, dei mezzi per farvi fronte, mediante un doppio e congiunto (e non alternativo) indice di riferimento, che vincola l'operato dell'Amministrazione in ragione del più ampio interesse pubblico.
Conseguentemente, in tema di assunzione d'impegni ed effettuazione di spese da parte degli enti locali, qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma dell'art.
191 citato, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario, i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente (cfr. Cass., sez. 3, 19/05/2017, n.
12608; Cass., sez. 1, 30/10/2013, n. 24478; Cass., sez. 1, 26/05/2010, n. 12880; Cass., sez. 1,
pagina 4 di 7 22/05/2007, n. 11854)”.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha criticato la sentenza impugnata per avere la stessa ritenuto che il contratto di affidamento del servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi in forza del quale sono state emesse le fatture poste a sostegno del ricorso monitorio fosse stato redatto in forma scritta, giusta il ricorrere della fattispecie prevista dall'art. 17 R.D. 2440/1923.
In particolare l'appellante ha sostenuto che, anche a volere ammettere che nel caso a mani il requisito della forma scritta sia ravvisabile ricorrendo l'ipotesi di contratto formato attraverso scambio di corrispondenza (ai sensi dell'art. 17 R.D. 2440/1923 che deroga al principio di cui al precedente art. 16, di redazione, in unico atto redatto per iscritto, del contratto concluso dalle pubbliche amministrazioni, secondo la regola per cui: “I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente art. 16, possono anche stipularsi: omissis per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali”), difetterebbero in punto di fatto i presupposti richiesti dalla norma derogatoria in questione atteso che manca “una corrispondenza scritta in cui sia formulata proposta, contenente però tutti gli estremi del contratto(ad es. il corrispettivo, la durata, le modalità di esecuzione della prestazione, ecc.), ed una successiva, conforme, corrispondenza scritta contenente accettazione, con esclusione, quindi, di accettazioni per facta concludentia”.
Ritiene la Corte che anche il motivo in questione risulti del tutto fondato.
Invero, premesso che la domanda giudiziale contenuta nel ricorso per ingiunzione riguarda la custodia ed il mantenimento di cani randagi dal gennaio 2010 al dicembre 2011, rispetto a queste prestazioni non risulta prodotta alcuna corrispondenza ai sensi dell'art.17 R.D. 2440/1923, atteso che gli ordini impartiti all'appellato con cui il ha disposto il prelievo di cani randagi riguardano Parte_1 periodo il temporale affatto diverso, ossia gli anni 2006, 2007 e 2008, e non sono nemmeno accompagnati da alcuna accettazione scritta da parte del destinatario dell'ordine, risultando erroneo in punto di fatto che negli stessi possa trovarsi conferma della “esistenza di scrittura privata per
l'esecuzione di attività specifica” sì come ritenuto dal primo giudice, oltre che erroneo in diritto l'assunto secondo cui, ai fini dell'esistenza della forma scritta (ai sensi degli artt. 16 e 17 R.D.
2440/1923), possa essere sufficiente fornirne la prova con mezzo diverso dalla produzione in giudizio della chartula contrattuale (v. Cass., sez. I, 22 giugno 2018, n.16562).
Sotto ogni profilo l'appello merita quindi di essere accolto.
Venendo all'esame della domanda di ingiustificato arricchimento riproposta dall'appellato in via pagina 5 di 7 subordinata rispetto all'accoglimento dell'appello, ritiene la Corte che la stessa sia inammissibile in quanto tardivamente formulata non già con la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, bensì con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 (v. Cass., sez. III, 27 novembre 2023, n. 32933) e che comunque infondata per difetto di sussidiarietà ex art. 2042 c.c. atteso che, secondo pacifica giurisprudenza della
S.C.: “L'incarico di prestazione professionale che sia stato svolto, in favore di un ente locale, in mancanza di una formale delibera di assunzione di impegno contabile ex art. 191 del d.lgs. n. 267 del
2000 comporta l'instaurazione del rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, non risultando esperibile nei confronti dell'ente
l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., per difetto del requisito della sussidiarietà, salvo che esso non riconosca “a posteriori”, con atto costitutivo, il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. cit.” (Cass., sez. VI – III, 9 maggio 2018, n. 11036 e successivamente, tra le altre, Cass., sez. III, 16 novembre 2020, n. 25870 e Cass., sez. III, 14 maggio 2025, n. 12943).
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 166/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Caltagirone, n. 13/2024, Parte_1 pubblicata in data 8.1.2024: accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta con ricorso monitorio in data 13.3.2013 e revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Caltagirone n.
109/2013; dichiara inammissibile la domanda di arricchimento senza causa proposta dall'appellato; condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per ciascuno di essi, in € 12.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 29 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
pagina 6 di 7 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7