CA
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/07/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n.
1319/2020 R.G. promossa da :
nato il [...] in [...], C.F: Parte_1
, nato il C.F._1 Parte_2
12/10/1972 a Gioia del Colle (BA), CF: , C.F._2
nata il [...] in [...]: Parte_3
e nato il C.F._3 Parte_4
3/2/1974 in Ascoli Piceno CF C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Cardamone
Appellanti
Contro
c,f. e p. iva , Controparte_1 P.IVA_1 sedente in Via E.Toti di S. Benedetto del Tronto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avvocato
Emidio Coradetti appellata OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 245/2020 del Tribunale di
Ascoli Piceno, pubblicata il 16.3.2020
CONCLUSIONI:
per gli appellanti
“in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.254/2020 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno e pubblicata il 16 marzo 2020, non notificata, a definizione del procedimento iscritto al n. RG 1363/2017, preso atto della realizzabilità della demolizione ordinata in sentenza, dare immediatamente incarico al TU nominato di redigere il progetto esecutivo per procedere alla esecuzione di quanto disposto dal titolo esecutivo;
2. in via subordinata, annullare parzialmente la sentenza relativamente al risarcimento concesso agli appellanti e, previa rimessione in istruttoria per la determinazione del reale danno sofferto, provvedere alla liquidazione dello stesso in favore degli appellanti in maniera non inferiore a quanto indicato nella CTP dell'Arch agli atti;
Persona_1
3. in ogni caso, modificare la parziale compensazione delle spese di lite operata in sentenza.
4. Vinte le spese di giudizio.”
Per l'appellata:
rigetto dell'appello.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n.608/2014 del 31 luglio 2014, munita di formula esecutiva, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza n.599/2009 del 21 agosto 2009 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, confermando, quindi, la condanna per la in Parte_5 persona del l.r. , avuto riguardo all'immobile sito in Maltignano alla Via
Piano Selva, 12, “alla rimozione e/o arretramento, sino a distanza di tre metri dalla soglia delle vedute dirette ed oblique poste nel vano scala del fabbricato precedentemente realizzato, dei solai non praticabili realizzati in corrispondenza della parte aderente ai due fabbricati e delle strutture di sostegno dei terrazzini – colonne costruite in aderenza al corpo di fabbrica preesistente”.
La predetta sentenza è stata notificata in forma esecutiva il 29 settembre 2 ottobre 14, unitamente all'atto di precetto e la non ha mai adempiuto all'obbligo impostole Parte_5 ragion per cui, gli odierni appellanti hanno proposto ricorso dinanzi il
Giudice dell'Esecuzione di Ascoli Piceno per ottenere la determinazione delle modalità dell'esecuzione ex art.612 c.p.c.
Con ordinanza del 19.4.2017, il GE, dopo aver esperito una consulenza tecnica d'ufficio, ha rigettato la domanda, ritenendo che ci si trovava al cospetto di un obbligo di fare infungibile e che, quindi, era materialmente impossibile procedere alla esecuzione dell'ordine di demolizione parziale ed arretramento dell'edificio di cui al titolo esecutivo, non potendo il GE dettare modalità di esecuzione in contrasto con le norme vigenti in materia di costruzione di edifici e di staticità degli stessi, oltre che a coinvolgere i diritti di proprietà di soggetti estranei (atteso che la demolizione avrebbe importato anche la riduzione di proprietà di soggetti terzi condomini della palazzina oggetto di nuova costruzione).
Avverso detta ordinanza proponevano opposizione, ex art 617 cpc, gli odierni appellanti ed il Giudice dell'esecuzione, all'udienza del 14 giugno 2017, emetteva ordinanza con la quale ha fissato il termine di gg.15 per l'introduzione del giudizio di merito a mezzo iscrizione a ruolo a cura della parte interessata osservati i termini a comparire di cui all'art.163 bis cpc ridotti della metà.
Con atto di citazione del 27.6.2017, gli odierni appellanti introducevano il giudizio di merito che veniva definito con la sentenza n. 245/20 oggi impugnata, con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno rigettava la domanda proposta dagli odierni appellanti in via principale, finalizzata a dare esecuzione mediante incarico ad un ausiliario, alla statuizione di condanna di cui alla sentenza numero 608/14 della Corte di Appello di
Ancona e, in accoglimento della domanda subordinata, condannava la società a corrispondere in favore di Parte_5 CP_2
l'importo di euro 9.958,56, in favore di
[...] Parte_2
l'importo di euro 14.272,96, in favore di l'importo di Parte_3 euro 3.874,32 ed in favore di l'importo di euro 222,09 Parte_4 oltre rivalutazione monetaria ed interessi a decorrere dal 31 dicembre
2002.
Avverso detta sentenza proponevano appello i signori CP_2
, , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
articolando i motivi di gravame di seguito illustrati, chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si costituiva l'appellata che chiedeva il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
Espletata una consulenza tecnica d'ufficio e preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, il procedimento giungeva all'udienza del 16.7.2025 per la discussione ex art 281 sexies cpc e la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve ritenersi l'ammissibilità dell'appello, atteso che ci si trova al cospetto di un'opposizione all'esecuzione ex art 616 cpc
(cfr Cass civ Sez. 3, n. 7402 del 23/03/2017 (Rv. 643692 - 01), come peraltro espressamente qualificata dal giudice di primo grado, dovendosi, al proposito, evidenziare come, ai fini dell'impugnazione esperibile, è necessario fare riferimento alla qualificazione dell'azione che sia stata espressamente data dal giudice che ha emesso il provvedimento, potendo subentrare la qualificazione del giudice dell'impugnazione soltanto nel caso - che con evidenza qui non ricorre, visto che anzi la qualificazione è stata fatta ex professo - di qualificazione da parte del primo giudice che sia omessa, soltanto apparente ovvero generica (per tutte: Cass. 14 maggio 2007, n.
11012; Cass. 21 dicembre 2009, n. 26919; Cass. 29 luglio 2011, n.
16781; Cass. 8 febbraio 2012, n. 1757; Cass. 20 novembre 2012, n.
20297).
Prima di passare alla disamina dei singoli motivi di appello, va scrutinata l'eccezione mossa dalla società appellante che deduce la mancata integrità del contraddittorio per omessa partecipazione al giudizio in cui è stata emessa la sentenza oggetto di esecuzione ed alla successiva fase esecutiva di tutti i proprietari degli immobili siti nella palazzina che ha limitato la veduta degli appellanti, soggetti che verrebbero pregiudicati dall'esecuzione della sentenza stessa.
Al riguardo, va osservato che la causa da cui ha avuto origine la sentenza di cui si chiede indicare le modalità esecutive è stata incardinata in primo grado dagli attuali appellanti nei confronti della quando ancora la palazzina non era stata Controparte_3 realizzata (erano state realizzate le sole colonne fondanti- circostanza non contestata) e, pertanto, non vi erano terzi acquirenti dell'immobile da demolire parzialmente, essendo questo, come detto, ancora inesistente. Gli acquirenti delle unità immobiliari, odierni condomini della palazzina realizzata dall'appellata, sono successori a titolo particolare della con la conseguenza che non possono considerarsi Parte_5 terzi e ad essi si applica il disposto di cui all'art 111 comma 4 cpc (la sentenza pronunciata contro il dante causa produce effetti contro il successore a titolo particolare) e l'art 2909 cc (l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa) (cfr in motivazione Cassazione civile sez. II, 27/10/2023, (ud. 12/10/2023, dep. 27/10/2023), n.29923)
D'altro canto, è opinione consolidata che l'art. 111 c.p.c., u.c., per il quale la sentenza pronunziata contro l'alienante spiega i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, non si riferisce a qualunque ipotesi di successione a titolo particolare verificatasi nel corso del processo, ma solo alle ipotesi in cui il diritto che forma oggetto della successione si identifichi - come nel caso di specie - con quello sul quale si svolgeva la controversia e che costituiva l'oggetto immediato dell'accertamento giurisdizionale.
Ne discende che l'ordine di demolizione impartito dal giudice nella sentenza irrevocabile di cui si chiede determinare le modalità di esecuzione, ha come destinatario non solo il condannato responsabile dell'abuso, ma anche l'attuale proprietario del bene, rimasto estraneo al processo, che assume una responsabilità di natura “sussidiaria”, ferma restando la sua facoltà di far valere, sul piano civile, la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa.
Ciò posto, con il primo ed il secondo motivo, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto l'impossibilità di eseguire gli obblighi di fare di cui al titolo esecutivo, facendo, a loro dire, un'errata applicazione sia dei principi di cui all'articolo 612 cpc, ritenendo che l'obbligo di demolizione di cui alla sentenza sia infungibile, quando, invece, lo stesso TU nominato nel primo grado di giudizio aveva asserito che la demolizione era realizzabile sebbene onerosa.
Orbene, il TU nominato nel corso del presente giudizio ha accertato che, per l'esecuzione di quanto disposto nella sentenza, sono necessarie opere di demolizione e ricostruzione che interessano sia parti comuni che parti esclusive;
in particolare, ha ritenuto che sono necessari:
1.interventi di demolizione di pilastri al piano interrato con necessaria realizzazione di due nuovi pilastri circostanza che comporta la riduzione di 3 m di larghezza della corsia garage con conseguente difficoltà di manovra di accesso al garage
2.demolizione di due pilastri al pianterreno e di una parte del vano scala condominiale intervento che introduce la necessità di rivedere il progetto architettonico del piano terra che dovrà prevedere oltre che un nuovo diverso accesso al vano scala condominiale dell'edificio anche una completa rivisitazione dell'appartamento di cui al sub 33 dovuta all'arretramento della scala condominiale del nuovo fabbricato con conseguente perdita totale o parziale del locale attualmente destinato a studio
3.demolizione di due pilastri al primo piano di una terrazza non praticabile e di una parte del vano scala condominiale intervento che introduce la necessità di rivedere il progetto architettonico del piano primo e di conseguenza una rivisitazione degli appartamenti censiti al sub 34 e 35 con conseguente perdita parziale o totale del locale attualmente destinato al soggiorno facente parte dell'appartamento censito al sub 35 4.demolizione di un pilastro al piano secondo e di una parte del vano scala condominiale con necessità di rivedere il progetto architettonico del piano e di rivisitare completamente gli appartamenti di cui al sub
31 e 32 con conseguente perdita parziale o totale del locale attualmente destinato a soggiorno facente parte dell'immobile censito al sub 32
Il consulente ha, dunque, ritenuto che l'esecuzione della sentenza implichi riduzioni di superficie di alcune unità immobiliari di proprietà di soggetti estranei alla causa, ovverosia dei successori a titolo particolare dell'appellata; necessita che i nuovi progetti architettonici vengano autorizzati dal Comune di Maltignano nonché che si redigano atti pubblici, dal momento che viene modificata la geometria di alcuni appartamenti e della parte comune, e, poiché la demolizione dei pilastri al piano seminterrato al piano terra ed al primo e secondo piano implica la realizzazione di una nuova struttura costituita da almeno due pilastri in cemento armato e tre travi di collegamento alla vecchia struttura per sostenere la parte di fabbricato in ampliamento posto ad una distanza maggiore di 3 m dalla soglia della finestra del vano scala nonché la realizzazione di una nuova scala, il deposito dell'intero progetto al Genio Civile di Ascoli Piceno, progetto che deve essere autorizzato dai singoli proprietari degli immobili estranei alla causa che dovranno presentare le varie pratiche edilizie catastali e notarili e subire interventi definiti invasivi sia nella tipologia dei lavori, che non potranno essere condotti con i proprietari all'interno degli appartamenti, sia nel diritto stesso di proprietà, dal momento che alcune unità immobiliari verranno ridimensionate ed architettonicamente modificate.
Il TU ha, dunque, precisato che l'esecuzione della sentenza imporrebbe l'effettuazione di interventi di tipo strutturale che dovranno essere condotti inosservanza della nuova normativa antisismica denominata NTC 2018, che introduce accorgimenti ben più gravosi rispetto a quelli alla base della vecchia normativa in osservanza della quale è stato costruito l'edificio, con la conseguenza che è da attendersi che, in seguito ai nuovi calcoli eseguiti, dovranno essere condotti, anche nelle zone non espressamente indicate nella sentenza, interventi di rinforzo strutturale piuttosto invasivi su gran parte delle travi e dei pilastri attualmente presenti all'interno delle unità immobiliari dell'edificio.
Orbene, dovendosi condividere le conclusioni a cui è giunto il ctu, sostanzialmente analoghe a quelle dell'ausiliario nominato nel primo grado di giudizio e neppure contestate dalle parti che non censurano la tipologia di lavori da effettuare per l'esecuzione del dictum giudiziale, deve ritenersi, in accordo con quanto argomentato dagli appellanti, che non ci si trovi al cospetto di un facere infungibile (ben potendo disporsi l'esecuzione della demolizione in danno dei proprietari ed a spese dell'appellata), ma al cospetto di opere di fatto ineseguibili, dal momento che le lavorazioni da effettuare per eseguire il dictum giudiziale, come detto, consistono in opere strutturali particolarmente invasive, da realizzarsi peraltro in zona qualificata sismica di grado 2, che mettono in pericolo la staticità dell'edificio nel suo complesso e, quindi, lapubblica incolumità.
Il ctu, infatti, ha precisato che la demolizione minerebbe la staticità dell'edificio (cioè di tutto il corpo di fabbrica delle due palazzine adiacenti), rendendolo non rispondente alle norme vigenti, cioè appunto alle attuali più stringenti norme da rispettare nella edificazione in zona sismica, poiché, in virtù di detta demolizione, sarebbero effettuati interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che porterebbero ad un organismo edilizio diverso dal precedente (Par.
8.4.1 NTC 2008). Lo stesso, infatti, ha ritenuto che, sul piano tecnico, le demolizioni e le costruzioni proposte, anche ove teoricamente possibili, andrebbero a modificare sostanzialmente il comportamento globale della struttura (e non solo della parte oggetto di demolizione), progettata e realizzata prima delle norme vigenti NTC2008, con conseguente obbligatorio adeguamento sismico di tutti gli elementi trave/pilastro e non solo di quelli individuati in causa.
Ne discende che l'intervento richiesto, a prescindere dalle eventuali autorizzazioni e/o valutazioni tecniche che sarebbero necessarie da parte degli organi amministrativi e, segnatamente, da parte del Genio
Civile di Ascoli Piceno (oltre che del Comune ), per la sua CP_4 estrema invasività sugli elementi strutturali del complesso immobiliare, deve ritenersi ineseguibile perché potenzialmente foriero di gravi pericoli per la pubblica incolumità.
Ne discende che i motivi di appello, seppure per una diversa ragione da quella indicata dal Giudice di primo grado, andranno respinti.
Con il quarto motivo, da trattarsi prima del terzo motivo, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha riconosciuto loro delle somme a titolo di risarcimento per equivalente, basandosi sul conteggio effettuato dal TU senza tener conto del danno subito da essi appellanti, quali proprietari degli immobili, per aver vissuto, dalla data della realizzazione dell'ampliamento e, quindi, dall'anno 2000 e sino al 2020 con delle limitazioni derivanti dalla perdita di irradiazione solare, che, di conseguenza, ha comportato un decremento del prezzo degli immobili di loro proprietà.
Orbene, gli ausiliari nominati nel corso del primo e del presente grado di giudizio, hanno concordemente individuato quelli che sono i danni relativi alle unità immobiliari sopra elencate che possono ritenersi di tre ordini:
1. minor valore intrinseco della scala condominiale le cui finestre sono direttamente interessate dal mancato rispetto delle distanze con conseguente riduzione della possibilità di inspicere e prospicere;
2. danni riflessi sulle unità immobiliari in conseguenza della intervenuta riduzione delle originarie caratteristiche della scala condominiale;
3.danni specificamente riferiti al piano sottotetto per via della limitazione di veduta della finestra nord, che determina un minor valore del sottotetto e, quindi, un danno da riconoscersi al solo proprietario dello stesso.
Ciò posto, deve osservarsi che appare evidente il pregiudizio subito dagli odierni appellanti dal momento che il vano scala condominiale ha un proprio valore intrinseco che viene riversato nel prezzo dell'appartamento oggetto di compravendita, con la conseguenza che la parziale perdita del diritto di veduta ivi ricompresa la riduzione, sia pure minimale, della luminosità e dell'aereazione costituisce danno che implica un minor valore delle proprietà degli odierni appellanti, danno che, tenuto conto anche di quanto stabilito dal ctu con riferimento anche all'estensione dei singoli immobili di proprietà degli appellanti, appare equo stimare, alla data attuale, come segue:
per in euro 25.500,00 Parte_1
per in euro 35.500,00 Parte_2
per in euro 10.500,00 Parte_3
per in euro 21.000,00 Parte_4
Ne discende che gli appellati dovranno essere condannati al pagamento delle somme de quibus, previa detrazione degli importi già versati in esecuzione della sentenza di primo grado, debitamente rivalutati dalla data del pagamento alla data odierna, oltre interessi legali, sulla somma residua dalla data odierna al saldo effettivo. La parziale modifica della sentenza di primo grado impone l'obbligo di una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio e rende superflua la disamina del terzo motivo di appello, con cui, appunto, veniva censurata la sentenza di primo grado, nella parte in cui il giudice ha disposto la compensazione parziale delle spese di lite sul presupposto che aveva formulato in corso di causa una proposta ex articolo 185 bis CPC rifiutata da essi appellanti, proposta che poi si era rivelata essere di importo inferiore rispetto a quanto è stato riconosciuto agli appellanti con la sentenza di primo grado.
Orbene, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, ritiene la Corte che le spese di lite del doppio grado seguano la soccombenza dell'appellata.
Le spese di ctu di entrambi i gradi di giudizio, come liquidate con autonomi decreti, andranno parimenti poste a carico dell'appellata.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1319/2020, in parziale accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza n. 245/2020 del Tribunale di Ascoli Piceno, così provvede:
Condanna l'appellata società in persona del legale Parte_5 rappresentante pro tempore, a corrispondere agli appellati le seguenti somme:
a in euro 25.500,00 Parte_1
a in euro 35.500,00 Parte_2
a in euro 10.500,00 Parte_3
a in euro 21.000,00 Parte_4 previa detrazione degli importi già versati dall'appellata in esecuzione della sentenza di primo grado, debitamente rivalutati dalla data del pagamento alla data odierna, oltre interessi legali, sulla somma residua dalla data odierna al saldo effettivo.
Condanna l'appellata alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio che liquida per il primo grado in euro 6500.00 per compensi ed in euro 1241.00 per esborsi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge e, per il presente grado di giudizio, in euro 8.500,00 per compensi, in euro 1848.00 per esborsi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Pone le spese delle ctu effettuate nel corso del doppio grado di giudizio a carico di parte appellata.
Conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Ancona, in data 17.7.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott. Guido Federico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n.
1319/2020 R.G. promossa da :
nato il [...] in [...], C.F: Parte_1
, nato il C.F._1 Parte_2
12/10/1972 a Gioia del Colle (BA), CF: , C.F._2
nata il [...] in [...]: Parte_3
e nato il C.F._3 Parte_4
3/2/1974 in Ascoli Piceno CF C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Cardamone
Appellanti
Contro
c,f. e p. iva , Controparte_1 P.IVA_1 sedente in Via E.Toti di S. Benedetto del Tronto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avvocato
Emidio Coradetti appellata OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 245/2020 del Tribunale di
Ascoli Piceno, pubblicata il 16.3.2020
CONCLUSIONI:
per gli appellanti
“in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.254/2020 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno e pubblicata il 16 marzo 2020, non notificata, a definizione del procedimento iscritto al n. RG 1363/2017, preso atto della realizzabilità della demolizione ordinata in sentenza, dare immediatamente incarico al TU nominato di redigere il progetto esecutivo per procedere alla esecuzione di quanto disposto dal titolo esecutivo;
2. in via subordinata, annullare parzialmente la sentenza relativamente al risarcimento concesso agli appellanti e, previa rimessione in istruttoria per la determinazione del reale danno sofferto, provvedere alla liquidazione dello stesso in favore degli appellanti in maniera non inferiore a quanto indicato nella CTP dell'Arch agli atti;
Persona_1
3. in ogni caso, modificare la parziale compensazione delle spese di lite operata in sentenza.
4. Vinte le spese di giudizio.”
Per l'appellata:
rigetto dell'appello.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n.608/2014 del 31 luglio 2014, munita di formula esecutiva, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza n.599/2009 del 21 agosto 2009 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, confermando, quindi, la condanna per la in Parte_5 persona del l.r. , avuto riguardo all'immobile sito in Maltignano alla Via
Piano Selva, 12, “alla rimozione e/o arretramento, sino a distanza di tre metri dalla soglia delle vedute dirette ed oblique poste nel vano scala del fabbricato precedentemente realizzato, dei solai non praticabili realizzati in corrispondenza della parte aderente ai due fabbricati e delle strutture di sostegno dei terrazzini – colonne costruite in aderenza al corpo di fabbrica preesistente”.
La predetta sentenza è stata notificata in forma esecutiva il 29 settembre 2 ottobre 14, unitamente all'atto di precetto e la non ha mai adempiuto all'obbligo impostole Parte_5 ragion per cui, gli odierni appellanti hanno proposto ricorso dinanzi il
Giudice dell'Esecuzione di Ascoli Piceno per ottenere la determinazione delle modalità dell'esecuzione ex art.612 c.p.c.
Con ordinanza del 19.4.2017, il GE, dopo aver esperito una consulenza tecnica d'ufficio, ha rigettato la domanda, ritenendo che ci si trovava al cospetto di un obbligo di fare infungibile e che, quindi, era materialmente impossibile procedere alla esecuzione dell'ordine di demolizione parziale ed arretramento dell'edificio di cui al titolo esecutivo, non potendo il GE dettare modalità di esecuzione in contrasto con le norme vigenti in materia di costruzione di edifici e di staticità degli stessi, oltre che a coinvolgere i diritti di proprietà di soggetti estranei (atteso che la demolizione avrebbe importato anche la riduzione di proprietà di soggetti terzi condomini della palazzina oggetto di nuova costruzione).
Avverso detta ordinanza proponevano opposizione, ex art 617 cpc, gli odierni appellanti ed il Giudice dell'esecuzione, all'udienza del 14 giugno 2017, emetteva ordinanza con la quale ha fissato il termine di gg.15 per l'introduzione del giudizio di merito a mezzo iscrizione a ruolo a cura della parte interessata osservati i termini a comparire di cui all'art.163 bis cpc ridotti della metà.
Con atto di citazione del 27.6.2017, gli odierni appellanti introducevano il giudizio di merito che veniva definito con la sentenza n. 245/20 oggi impugnata, con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno rigettava la domanda proposta dagli odierni appellanti in via principale, finalizzata a dare esecuzione mediante incarico ad un ausiliario, alla statuizione di condanna di cui alla sentenza numero 608/14 della Corte di Appello di
Ancona e, in accoglimento della domanda subordinata, condannava la società a corrispondere in favore di Parte_5 CP_2
l'importo di euro 9.958,56, in favore di
[...] Parte_2
l'importo di euro 14.272,96, in favore di l'importo di Parte_3 euro 3.874,32 ed in favore di l'importo di euro 222,09 Parte_4 oltre rivalutazione monetaria ed interessi a decorrere dal 31 dicembre
2002.
Avverso detta sentenza proponevano appello i signori CP_2
, , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
articolando i motivi di gravame di seguito illustrati, chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si costituiva l'appellata che chiedeva il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
Espletata una consulenza tecnica d'ufficio e preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, il procedimento giungeva all'udienza del 16.7.2025 per la discussione ex art 281 sexies cpc e la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve ritenersi l'ammissibilità dell'appello, atteso che ci si trova al cospetto di un'opposizione all'esecuzione ex art 616 cpc
(cfr Cass civ Sez. 3, n. 7402 del 23/03/2017 (Rv. 643692 - 01), come peraltro espressamente qualificata dal giudice di primo grado, dovendosi, al proposito, evidenziare come, ai fini dell'impugnazione esperibile, è necessario fare riferimento alla qualificazione dell'azione che sia stata espressamente data dal giudice che ha emesso il provvedimento, potendo subentrare la qualificazione del giudice dell'impugnazione soltanto nel caso - che con evidenza qui non ricorre, visto che anzi la qualificazione è stata fatta ex professo - di qualificazione da parte del primo giudice che sia omessa, soltanto apparente ovvero generica (per tutte: Cass. 14 maggio 2007, n.
11012; Cass. 21 dicembre 2009, n. 26919; Cass. 29 luglio 2011, n.
16781; Cass. 8 febbraio 2012, n. 1757; Cass. 20 novembre 2012, n.
20297).
Prima di passare alla disamina dei singoli motivi di appello, va scrutinata l'eccezione mossa dalla società appellante che deduce la mancata integrità del contraddittorio per omessa partecipazione al giudizio in cui è stata emessa la sentenza oggetto di esecuzione ed alla successiva fase esecutiva di tutti i proprietari degli immobili siti nella palazzina che ha limitato la veduta degli appellanti, soggetti che verrebbero pregiudicati dall'esecuzione della sentenza stessa.
Al riguardo, va osservato che la causa da cui ha avuto origine la sentenza di cui si chiede indicare le modalità esecutive è stata incardinata in primo grado dagli attuali appellanti nei confronti della quando ancora la palazzina non era stata Controparte_3 realizzata (erano state realizzate le sole colonne fondanti- circostanza non contestata) e, pertanto, non vi erano terzi acquirenti dell'immobile da demolire parzialmente, essendo questo, come detto, ancora inesistente. Gli acquirenti delle unità immobiliari, odierni condomini della palazzina realizzata dall'appellata, sono successori a titolo particolare della con la conseguenza che non possono considerarsi Parte_5 terzi e ad essi si applica il disposto di cui all'art 111 comma 4 cpc (la sentenza pronunciata contro il dante causa produce effetti contro il successore a titolo particolare) e l'art 2909 cc (l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa) (cfr in motivazione Cassazione civile sez. II, 27/10/2023, (ud. 12/10/2023, dep. 27/10/2023), n.29923)
D'altro canto, è opinione consolidata che l'art. 111 c.p.c., u.c., per il quale la sentenza pronunziata contro l'alienante spiega i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, non si riferisce a qualunque ipotesi di successione a titolo particolare verificatasi nel corso del processo, ma solo alle ipotesi in cui il diritto che forma oggetto della successione si identifichi - come nel caso di specie - con quello sul quale si svolgeva la controversia e che costituiva l'oggetto immediato dell'accertamento giurisdizionale.
Ne discende che l'ordine di demolizione impartito dal giudice nella sentenza irrevocabile di cui si chiede determinare le modalità di esecuzione, ha come destinatario non solo il condannato responsabile dell'abuso, ma anche l'attuale proprietario del bene, rimasto estraneo al processo, che assume una responsabilità di natura “sussidiaria”, ferma restando la sua facoltà di far valere, sul piano civile, la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa.
Ciò posto, con il primo ed il secondo motivo, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto l'impossibilità di eseguire gli obblighi di fare di cui al titolo esecutivo, facendo, a loro dire, un'errata applicazione sia dei principi di cui all'articolo 612 cpc, ritenendo che l'obbligo di demolizione di cui alla sentenza sia infungibile, quando, invece, lo stesso TU nominato nel primo grado di giudizio aveva asserito che la demolizione era realizzabile sebbene onerosa.
Orbene, il TU nominato nel corso del presente giudizio ha accertato che, per l'esecuzione di quanto disposto nella sentenza, sono necessarie opere di demolizione e ricostruzione che interessano sia parti comuni che parti esclusive;
in particolare, ha ritenuto che sono necessari:
1.interventi di demolizione di pilastri al piano interrato con necessaria realizzazione di due nuovi pilastri circostanza che comporta la riduzione di 3 m di larghezza della corsia garage con conseguente difficoltà di manovra di accesso al garage
2.demolizione di due pilastri al pianterreno e di una parte del vano scala condominiale intervento che introduce la necessità di rivedere il progetto architettonico del piano terra che dovrà prevedere oltre che un nuovo diverso accesso al vano scala condominiale dell'edificio anche una completa rivisitazione dell'appartamento di cui al sub 33 dovuta all'arretramento della scala condominiale del nuovo fabbricato con conseguente perdita totale o parziale del locale attualmente destinato a studio
3.demolizione di due pilastri al primo piano di una terrazza non praticabile e di una parte del vano scala condominiale intervento che introduce la necessità di rivedere il progetto architettonico del piano primo e di conseguenza una rivisitazione degli appartamenti censiti al sub 34 e 35 con conseguente perdita parziale o totale del locale attualmente destinato al soggiorno facente parte dell'appartamento censito al sub 35 4.demolizione di un pilastro al piano secondo e di una parte del vano scala condominiale con necessità di rivedere il progetto architettonico del piano e di rivisitare completamente gli appartamenti di cui al sub
31 e 32 con conseguente perdita parziale o totale del locale attualmente destinato a soggiorno facente parte dell'immobile censito al sub 32
Il consulente ha, dunque, ritenuto che l'esecuzione della sentenza implichi riduzioni di superficie di alcune unità immobiliari di proprietà di soggetti estranei alla causa, ovverosia dei successori a titolo particolare dell'appellata; necessita che i nuovi progetti architettonici vengano autorizzati dal Comune di Maltignano nonché che si redigano atti pubblici, dal momento che viene modificata la geometria di alcuni appartamenti e della parte comune, e, poiché la demolizione dei pilastri al piano seminterrato al piano terra ed al primo e secondo piano implica la realizzazione di una nuova struttura costituita da almeno due pilastri in cemento armato e tre travi di collegamento alla vecchia struttura per sostenere la parte di fabbricato in ampliamento posto ad una distanza maggiore di 3 m dalla soglia della finestra del vano scala nonché la realizzazione di una nuova scala, il deposito dell'intero progetto al Genio Civile di Ascoli Piceno, progetto che deve essere autorizzato dai singoli proprietari degli immobili estranei alla causa che dovranno presentare le varie pratiche edilizie catastali e notarili e subire interventi definiti invasivi sia nella tipologia dei lavori, che non potranno essere condotti con i proprietari all'interno degli appartamenti, sia nel diritto stesso di proprietà, dal momento che alcune unità immobiliari verranno ridimensionate ed architettonicamente modificate.
Il TU ha, dunque, precisato che l'esecuzione della sentenza imporrebbe l'effettuazione di interventi di tipo strutturale che dovranno essere condotti inosservanza della nuova normativa antisismica denominata NTC 2018, che introduce accorgimenti ben più gravosi rispetto a quelli alla base della vecchia normativa in osservanza della quale è stato costruito l'edificio, con la conseguenza che è da attendersi che, in seguito ai nuovi calcoli eseguiti, dovranno essere condotti, anche nelle zone non espressamente indicate nella sentenza, interventi di rinforzo strutturale piuttosto invasivi su gran parte delle travi e dei pilastri attualmente presenti all'interno delle unità immobiliari dell'edificio.
Orbene, dovendosi condividere le conclusioni a cui è giunto il ctu, sostanzialmente analoghe a quelle dell'ausiliario nominato nel primo grado di giudizio e neppure contestate dalle parti che non censurano la tipologia di lavori da effettuare per l'esecuzione del dictum giudiziale, deve ritenersi, in accordo con quanto argomentato dagli appellanti, che non ci si trovi al cospetto di un facere infungibile (ben potendo disporsi l'esecuzione della demolizione in danno dei proprietari ed a spese dell'appellata), ma al cospetto di opere di fatto ineseguibili, dal momento che le lavorazioni da effettuare per eseguire il dictum giudiziale, come detto, consistono in opere strutturali particolarmente invasive, da realizzarsi peraltro in zona qualificata sismica di grado 2, che mettono in pericolo la staticità dell'edificio nel suo complesso e, quindi, lapubblica incolumità.
Il ctu, infatti, ha precisato che la demolizione minerebbe la staticità dell'edificio (cioè di tutto il corpo di fabbrica delle due palazzine adiacenti), rendendolo non rispondente alle norme vigenti, cioè appunto alle attuali più stringenti norme da rispettare nella edificazione in zona sismica, poiché, in virtù di detta demolizione, sarebbero effettuati interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che porterebbero ad un organismo edilizio diverso dal precedente (Par.
8.4.1 NTC 2008). Lo stesso, infatti, ha ritenuto che, sul piano tecnico, le demolizioni e le costruzioni proposte, anche ove teoricamente possibili, andrebbero a modificare sostanzialmente il comportamento globale della struttura (e non solo della parte oggetto di demolizione), progettata e realizzata prima delle norme vigenti NTC2008, con conseguente obbligatorio adeguamento sismico di tutti gli elementi trave/pilastro e non solo di quelli individuati in causa.
Ne discende che l'intervento richiesto, a prescindere dalle eventuali autorizzazioni e/o valutazioni tecniche che sarebbero necessarie da parte degli organi amministrativi e, segnatamente, da parte del Genio
Civile di Ascoli Piceno (oltre che del Comune ), per la sua CP_4 estrema invasività sugli elementi strutturali del complesso immobiliare, deve ritenersi ineseguibile perché potenzialmente foriero di gravi pericoli per la pubblica incolumità.
Ne discende che i motivi di appello, seppure per una diversa ragione da quella indicata dal Giudice di primo grado, andranno respinti.
Con il quarto motivo, da trattarsi prima del terzo motivo, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha riconosciuto loro delle somme a titolo di risarcimento per equivalente, basandosi sul conteggio effettuato dal TU senza tener conto del danno subito da essi appellanti, quali proprietari degli immobili, per aver vissuto, dalla data della realizzazione dell'ampliamento e, quindi, dall'anno 2000 e sino al 2020 con delle limitazioni derivanti dalla perdita di irradiazione solare, che, di conseguenza, ha comportato un decremento del prezzo degli immobili di loro proprietà.
Orbene, gli ausiliari nominati nel corso del primo e del presente grado di giudizio, hanno concordemente individuato quelli che sono i danni relativi alle unità immobiliari sopra elencate che possono ritenersi di tre ordini:
1. minor valore intrinseco della scala condominiale le cui finestre sono direttamente interessate dal mancato rispetto delle distanze con conseguente riduzione della possibilità di inspicere e prospicere;
2. danni riflessi sulle unità immobiliari in conseguenza della intervenuta riduzione delle originarie caratteristiche della scala condominiale;
3.danni specificamente riferiti al piano sottotetto per via della limitazione di veduta della finestra nord, che determina un minor valore del sottotetto e, quindi, un danno da riconoscersi al solo proprietario dello stesso.
Ciò posto, deve osservarsi che appare evidente il pregiudizio subito dagli odierni appellanti dal momento che il vano scala condominiale ha un proprio valore intrinseco che viene riversato nel prezzo dell'appartamento oggetto di compravendita, con la conseguenza che la parziale perdita del diritto di veduta ivi ricompresa la riduzione, sia pure minimale, della luminosità e dell'aereazione costituisce danno che implica un minor valore delle proprietà degli odierni appellanti, danno che, tenuto conto anche di quanto stabilito dal ctu con riferimento anche all'estensione dei singoli immobili di proprietà degli appellanti, appare equo stimare, alla data attuale, come segue:
per in euro 25.500,00 Parte_1
per in euro 35.500,00 Parte_2
per in euro 10.500,00 Parte_3
per in euro 21.000,00 Parte_4
Ne discende che gli appellati dovranno essere condannati al pagamento delle somme de quibus, previa detrazione degli importi già versati in esecuzione della sentenza di primo grado, debitamente rivalutati dalla data del pagamento alla data odierna, oltre interessi legali, sulla somma residua dalla data odierna al saldo effettivo. La parziale modifica della sentenza di primo grado impone l'obbligo di una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio e rende superflua la disamina del terzo motivo di appello, con cui, appunto, veniva censurata la sentenza di primo grado, nella parte in cui il giudice ha disposto la compensazione parziale delle spese di lite sul presupposto che aveva formulato in corso di causa una proposta ex articolo 185 bis CPC rifiutata da essi appellanti, proposta che poi si era rivelata essere di importo inferiore rispetto a quanto è stato riconosciuto agli appellanti con la sentenza di primo grado.
Orbene, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, ritiene la Corte che le spese di lite del doppio grado seguano la soccombenza dell'appellata.
Le spese di ctu di entrambi i gradi di giudizio, come liquidate con autonomi decreti, andranno parimenti poste a carico dell'appellata.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1319/2020, in parziale accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza n. 245/2020 del Tribunale di Ascoli Piceno, così provvede:
Condanna l'appellata società in persona del legale Parte_5 rappresentante pro tempore, a corrispondere agli appellati le seguenti somme:
a in euro 25.500,00 Parte_1
a in euro 35.500,00 Parte_2
a in euro 10.500,00 Parte_3
a in euro 21.000,00 Parte_4 previa detrazione degli importi già versati dall'appellata in esecuzione della sentenza di primo grado, debitamente rivalutati dalla data del pagamento alla data odierna, oltre interessi legali, sulla somma residua dalla data odierna al saldo effettivo.
Condanna l'appellata alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio che liquida per il primo grado in euro 6500.00 per compensi ed in euro 1241.00 per esborsi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge e, per il presente grado di giudizio, in euro 8.500,00 per compensi, in euro 1848.00 per esborsi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Pone le spese delle ctu effettuate nel corso del doppio grado di giudizio a carico di parte appellata.
Conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Ancona, in data 17.7.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott. Guido Federico