Articolo 1170 del Codice civile
Articolo 1117 bisArticolo 1117 quater
Versione
19 aprile 1942
Art. 1170.

(Azione di manutenzione).

Chi e' stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un'universalita' di mobili puo', entro l'anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo.

L'azione e' data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non e' stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l'azione puo' nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinita' e' cessata.

Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino puo' chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma precedente.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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