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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/02/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 14575/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 14575/2024 vg promossa da:
, e Parte_1 Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MEOLA MARINA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: chiede accogliersi la domanda, con rinuncia alla conclusionale e memoria
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in SEZZADIO Parte_1 Parte_2 il 02/10/2011.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 20/07/2012. Per_1
Con ricorso depositato il 13/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. pagina 1 di 3 La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b)
L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1) DA' ATTO che i coniugi dichiarano che vivranno separati, fissando la propria residenza dovunque credano, con l'obbligo del mutuo e civile reciproco rispetto;
2) DISPONE che la casa coniugale, sita in Torino (TO) in Via Marco Polo n° 14, rimanga assegnata alla signora che ne è proprietaria;
Parte_1
3) DA' ATTO che il Signor si è già allontanato dalla casa coniugale;
Parte_3
4) AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale ed avrà la sua residenza stabile presso la casa materna sita in Torino (TO) in Via Marco Polo
n° 14;
5) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé concordando liberamente gli incontri di Per_1 volta in volta direttamente con la madre, senza particolari formalità, tenuto conto dell'età, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità:
• Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore a week-end alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera quando la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
• Durante la settimana, un pomeriggio con pernottamento e accompagnamento a scuola quando la figlia trascorrerà il week-end con il padre e due pomeriggi con pernottamento e accompagnamento a scuola quando trascorreranno il week-end con la madre.
• Durante le vacanze invernali di fine anno trascorrerà con ciascun genitore alternativamente dal Per_1
23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
• Negli anni in cui la figlia trascorrerà il giorno di Natale con il padre, trascorrerà la vigilia di Natale con la madre, mentre negli anni in cui trascorrerà il giorno di Natale con la madre, trascorrerà la vigilia di
Natale con il padre;
pagina 2 di 3 • Le vacanze pasquali saranno trascorse alternativamente con ciascun genitore, Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da Per_1 concordare con l'altro genitore il 31 maggio di ciascun anno di riferimento;
• I compleanni, i ponti e ulteriori festività verranno trascorsi dalla figlia con il padre, in alternanza con la madre
6) DISPONE che il Signor a titolo di concorso nel mantenimento della figlia Parte_3 minore versi alla Signora entro il giorno 05 di ogni mese, la somma mensile Per_1 Parte_1 di € 425,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
7) DISPONE inoltre che il Signor e la Signora partecipino ciascuno a Parte_3 Pt_1 sostenere il 50 % delle spese mediche non coperte dal S.S.N., ludiche, scolastiche e di istruzione necessarie, nonchè di quelle ricreative e sportive decise di comune accordo, secondo quanto previsto al riguardo dal Protocollo del Tribunale di Torino in punto contribuzione alle spese di mantenimento dei figli minori in caso di separazione e divorzio, che qui si allegano;
8) DA' ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti:
9) DA' ATTO che i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore;
10) DA' ATTO che i coniugi dichiarano che non hanno per il passato o in corso altro procedimento avente le stesse domande tra le stesse parti.
11) DA' ATTO che le parti dichiarano che la validità di tutte le precisate condizioni decorre sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 14575/2024 vg promossa da:
, e Parte_1 Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MEOLA MARINA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: chiede accogliersi la domanda, con rinuncia alla conclusionale e memoria
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in SEZZADIO Parte_1 Parte_2 il 02/10/2011.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 20/07/2012. Per_1
Con ricorso depositato il 13/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. pagina 1 di 3 La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b)
L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1) DA' ATTO che i coniugi dichiarano che vivranno separati, fissando la propria residenza dovunque credano, con l'obbligo del mutuo e civile reciproco rispetto;
2) DISPONE che la casa coniugale, sita in Torino (TO) in Via Marco Polo n° 14, rimanga assegnata alla signora che ne è proprietaria;
Parte_1
3) DA' ATTO che il Signor si è già allontanato dalla casa coniugale;
Parte_3
4) AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale ed avrà la sua residenza stabile presso la casa materna sita in Torino (TO) in Via Marco Polo
n° 14;
5) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé concordando liberamente gli incontri di Per_1 volta in volta direttamente con la madre, senza particolari formalità, tenuto conto dell'età, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità:
• Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore a week-end alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera quando la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
• Durante la settimana, un pomeriggio con pernottamento e accompagnamento a scuola quando la figlia trascorrerà il week-end con il padre e due pomeriggi con pernottamento e accompagnamento a scuola quando trascorreranno il week-end con la madre.
• Durante le vacanze invernali di fine anno trascorrerà con ciascun genitore alternativamente dal Per_1
23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
• Negli anni in cui la figlia trascorrerà il giorno di Natale con il padre, trascorrerà la vigilia di Natale con la madre, mentre negli anni in cui trascorrerà il giorno di Natale con la madre, trascorrerà la vigilia di
Natale con il padre;
pagina 2 di 3 • Le vacanze pasquali saranno trascorse alternativamente con ciascun genitore, Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da Per_1 concordare con l'altro genitore il 31 maggio di ciascun anno di riferimento;
• I compleanni, i ponti e ulteriori festività verranno trascorsi dalla figlia con il padre, in alternanza con la madre
6) DISPONE che il Signor a titolo di concorso nel mantenimento della figlia Parte_3 minore versi alla Signora entro il giorno 05 di ogni mese, la somma mensile Per_1 Parte_1 di € 425,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
7) DISPONE inoltre che il Signor e la Signora partecipino ciascuno a Parte_3 Pt_1 sostenere il 50 % delle spese mediche non coperte dal S.S.N., ludiche, scolastiche e di istruzione necessarie, nonchè di quelle ricreative e sportive decise di comune accordo, secondo quanto previsto al riguardo dal Protocollo del Tribunale di Torino in punto contribuzione alle spese di mantenimento dei figli minori in caso di separazione e divorzio, che qui si allegano;
8) DA' ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti:
9) DA' ATTO che i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore;
10) DA' ATTO che i coniugi dichiarano che non hanno per il passato o in corso altro procedimento avente le stesse domande tra le stesse parti.
11) DA' ATTO che le parti dichiarano che la validità di tutte le precisate condizioni decorre sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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