TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/07/2025, n. 2620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2620 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8958/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Silvia Governatori Presidente
2) dott.ssa Monica Tarchi Giudice
3) dott.ssa Serena Alinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. 8958/2024 promosso da:
, rappresentato e difeso dagli avv. Valeria Vezzosi e Giorgia Perzia Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Liliana Talarico Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: all'udienza del 23.07.2025 le parti hanno precisato le seguenti conclusioni concordi:
“concludono come da accordo già depositato telematicamente e precisano che tale accordo
è a parziale modifica del decreto n. 1259/2020 emesso dal Tribunale di Firenze in data
17.07.2020 e chiedono la compensazione integrale delle spese del giudizio”.
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
1. Il ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore nato a [...] il [...]; Persona_1
2. La resistente ritualmente notiziata si è ritualmente costituita.
3. All'udienza del 04.09.2025 l'avv. Vezzosi ha rinunciato, stante la dichiarazione resa dalla controparte di non volersi trasferire con il minore altrove e di non volerlo iscrivere ad una scuola diversa da quella concordata, alla domanda ex art. 473bis 22
c.p.c. ed ha limitato la domanda al punto 2 e seguenti del merito.
4. All'udienza del 23.07.2025 il ricorrente difeso dal proprio legale e il difensore della resistente hanno precisato le conclusioni concordi, indicate in epigrafe.
5. Il Collegio ritiene che le condizioni concordi delle parti siano accoglibili in quanto non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse del figlio.
PQM
Il Tribunale in via definitiva dispone quanto segue:
1) prende atto delle conclusioni concordi delle parti e dispone in conformità alle condizioni riportate nell'accordo depositato il 22.07.2025, condizioni da intendersi qui integralmente trascritte;
2) dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Si comunichi.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 23.07.2025 su relazione della dott.ssa
Serena Alinari.
Il Giudice rel. La Presidente dott.ssa Serena Alinari dott.ssa Silvia Governatori
pagina 2 di 3 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Silvia Governatori Presidente
2) dott.ssa Monica Tarchi Giudice
3) dott.ssa Serena Alinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. 8958/2024 promosso da:
, rappresentato e difeso dagli avv. Valeria Vezzosi e Giorgia Perzia Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Liliana Talarico Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: all'udienza del 23.07.2025 le parti hanno precisato le seguenti conclusioni concordi:
“concludono come da accordo già depositato telematicamente e precisano che tale accordo
è a parziale modifica del decreto n. 1259/2020 emesso dal Tribunale di Firenze in data
17.07.2020 e chiedono la compensazione integrale delle spese del giudizio”.
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
1. Il ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore nato a [...] il [...]; Persona_1
2. La resistente ritualmente notiziata si è ritualmente costituita.
3. All'udienza del 04.09.2025 l'avv. Vezzosi ha rinunciato, stante la dichiarazione resa dalla controparte di non volersi trasferire con il minore altrove e di non volerlo iscrivere ad una scuola diversa da quella concordata, alla domanda ex art. 473bis 22
c.p.c. ed ha limitato la domanda al punto 2 e seguenti del merito.
4. All'udienza del 23.07.2025 il ricorrente difeso dal proprio legale e il difensore della resistente hanno precisato le conclusioni concordi, indicate in epigrafe.
5. Il Collegio ritiene che le condizioni concordi delle parti siano accoglibili in quanto non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse del figlio.
PQM
Il Tribunale in via definitiva dispone quanto segue:
1) prende atto delle conclusioni concordi delle parti e dispone in conformità alle condizioni riportate nell'accordo depositato il 22.07.2025, condizioni da intendersi qui integralmente trascritte;
2) dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Si comunichi.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 23.07.2025 su relazione della dott.ssa
Serena Alinari.
Il Giudice rel. La Presidente dott.ssa Serena Alinari dott.ssa Silvia Governatori
pagina 2 di 3 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 3 di 3