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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/05/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3328/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
Opposizione Ingiunzione Amm. CIVILE
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE di udienza del 29 maggio 2025
Letto l'art. 127ter c.p.c.; rilevato che il giudizio è stato rinviato per l'udienza di discussione, sostituita con note di trattazione scritta;
dato atto della regolare comunicazione alle parti già costituite del decreto che dispone la trattazione dell'udienza in forma scritta;
lette le note di trattazione inoltrate dalle parti nelle quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni chiedendo la decisione,
Il Giudice
trattiene la causa in decisione e decide come da sentenza depositata telematicamente e da considerarsi letta in udienza.
Si comunichi.
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
Opposizione Ingiunzione Amm.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3328/2022 promossa da:
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. CAPOCEFALO Parte_1 C.F._1
PAOLO (c.f. PEC: ed elettivamente domiciliata C.F._2 Email_1
presso il suo studio sito in Pesco Sannita (Bn) alla Via Roma n. 54. appellante contro in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 [...]
(cf. CP_2 P.IVA_1
Appellato non costituito
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso come note di trattazione d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di appello notificato in data 21.9.2021 chiedeva la riforma della Parte_1
sentenza n. 152/2022 del 5/7/22 emessa dal Giudice di Pace di Cervinara, notificata il 7/7/2022, con la quale veniva rigettato il ricorso dalla stessa proposto avverso la sanzione amministrativa di cui al verbale n. 202A/202/2021.
Non si costituiva in appello l'amministrazione, pur evocata in giudizio e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
L'odierna appellante censura la statuizione del primo giudice per violazione dell'art. 201 CDS, stante la pagina 2 di 5 mancata notifica del verbale;
per erronea statuizione del giudice di pace sulla ritenuta insussistenza della legittimazione passiva della ricorrente;
per erronea valutazione del materiale probatorio, richiamando tutti i motivi di ricorso.
***
1. Nella sentenza gravata il giudice di pace, dopo aver analiticamente rilevato la correttezza dell'iter amministrativo che ha proceduto all'installazione dell'autovelox, con statuizione non impugnata in sede di appello, ha affermato l'insussistenza della legittimazione attiva della ricorrente, ritenendo inidonea a tal fine la dichiarazione dalla stessa effettuata di essere la conducente al momento dell'infrazione riscontrata ed ha altresì escluso la sussistenza dello stato di necessità. Il gdp, in sentenza ha rilevato come “la legittimazione della invece non può ricavarsi dal modello di Pt_1
comunicazione del conducente pure allegata in atti, in quanto non sottoscritto altresì dal proprietario dell'auto che avrebbe dovuto nel caso indicare alla Polizia Municipale l'esatto nominativo del conducente cui avrebbe dovuto poi essere notificato il verbale di contestazione”.
Sul punto va richiamato il principio espresso da Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1184 del 17/01/2019
(Rv. 652344 - 01) a mente del quale: In tema di violazioni al codice della strada, dopo l'introduzione della c.d. "patente a punti", il soggetto che, con autocertificazione, abbia dichiarato all'Amministrazione procedente di avere preso visione del verbale - che viene notificato al solo proprietario del veicolo in ipotesi di contestazione non immediata - e di essere l'effettivo responsabile della condotta contestata, ha interesse a impugnare il verbale stesso con riferimento alla decurtazione dei punti dalla patente, tenuto conto che tale sanzione viene applicata senza ulteriori notifiche (salva la sola comunicazione dell'avvenuta applicazione della stessa) e che, con riguardo alla anzidetta decurtazione, sussiste la responsabilità esclusiva del conducente, in quanto identificato.
Va pertanto ritenuta sussistente la legittimazione della parte opponente, avendo un autonomo interesse ad impugnare il verbale, perché pregiudizievole per la successiva decurtazione dei punti, essendo sufficiente a tal fine anche l'autocertificazione prodotta.
2. Non vi è tuttavia prova della fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza, per essere stato proposto solo in grado in appello il motivo afferente alla nullità del verbale per omessa notifica al proprietario del veicolo, contestazione mai sollevata in primo grado.
Ed infatti, non è consentito al ricorrente integrare i motivi di impugnazione del verbale di accertamento in appello, trattandosi di un giudizio avente natura impugnatoria nel quale tutte le ragioni di impugnazione devono sussistere nel ricorso introduttivo (cfr. Cass. 2023 n. 4325 che in parte motiva ha pagina 3 di 5 così chiarito: “le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sono regolate dal rito del lavoro;
al rito deve poi essere coordinato il principio secondo cui l'opposizione configura un modello procedimentale di tipo impugnatorio nel quale tutte le ragioni poste alla base della richiesta di nullità ovvero di annullamento dell'atto debbono essere prospettate nel ricorso introduttivo. Di conseguenza, non è consentito al ricorrente di integrare i motivi a sostegno dell'impugnazione del verbale di accertamento alla prima udienza, poiché l'art. 320 cod.proc.civ. - che opera ordinariamente nel giudizio innanzi al giudice di pace - è derogato dalla esplicita previsione dell'applicabilità del rito del lavoro: alla prima udienza dinnanzi al giudice, pertanto, in applicazione dell'art. 416 cod.proc.civ., ricorrente e resistente devono aver già compiutamente organizzato le rispettive difese.”).
Non è pertanto ammissibile un rilievo officioso di motivi di impugnazione non proposti nel ricorso introduttivo.
3. Preso atto che l'amministrazione, costituendosi in primo grado ha fornito la prova della correttezza dell'iter amministrativo di installazione e funzionamento dell'autovelox e che tanto sia stato positivamente riscontrato dal giudice di pace senza che le relative statuizioni siano state idoneamente appellate, da tanto deriva che sul punto la statuizione sia divenuta definitiva.
Si richiama in senso conforme il pronunciamento espresso da Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25840 del 13/11/2020 : “In materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse.
Tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice.”.
4. Va infine condiviso l'assunto del giudice di pace secondo il quale la ricorrente non ha provato la sussistenza dello stato di necessità, avendo il giudice di pace chiarito che “il certificato in parola non rileva alcuna situazione di urgenza”, essendo stata riscontrata la post-datazione solo ad abundantiam.
Pertanto, pure ove sussistente l'erroneo rilievo della post-datazione, l'insussistenza dell'urgenza tale da integrare lo stato di necessità va comunque condivisa con il primo giudice, recando il suddetto certificato una diagnosi di odontalgia acuta che, in difetto di ulteriori risultanze, non consente di ritenere integrata la situazione di urgenza tale da assurgere a scriminante dell'illecito (cfr. Cass. Sez.
6 - pagina 4 di 5 2, Ordinanza n. 4834 del 01/03/2018 In tema di esclusione della responsabilità per violazioni amministrative, affinché ricorra, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 689 del 1981, l'esimente dello stato di necessità, occorre - in conformità a quanto disposto dall'art. 54 c.p.- che sussista un'effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero
l'erronea convinzione, provocata da circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione.).
Ne discende che l'appello va rigettato, con conferma della statuizione di primo grado.
5. Nulla sulle spese stante la contumacia del CP_1
L'integrale rigetto dell'appello dà luogo alle condizioni per l'applicazione della sanzione del pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater,
D.P.R. n. 115 del 2002;
3. nulla sulle spese.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c. e 127ter c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
AVELLINO, 30 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
Opposizione Ingiunzione Amm. CIVILE
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE di udienza del 29 maggio 2025
Letto l'art. 127ter c.p.c.; rilevato che il giudizio è stato rinviato per l'udienza di discussione, sostituita con note di trattazione scritta;
dato atto della regolare comunicazione alle parti già costituite del decreto che dispone la trattazione dell'udienza in forma scritta;
lette le note di trattazione inoltrate dalle parti nelle quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni chiedendo la decisione,
Il Giudice
trattiene la causa in decisione e decide come da sentenza depositata telematicamente e da considerarsi letta in udienza.
Si comunichi.
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
Opposizione Ingiunzione Amm.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3328/2022 promossa da:
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. CAPOCEFALO Parte_1 C.F._1
PAOLO (c.f. PEC: ed elettivamente domiciliata C.F._2 Email_1
presso il suo studio sito in Pesco Sannita (Bn) alla Via Roma n. 54. appellante contro in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 [...]
(cf. CP_2 P.IVA_1
Appellato non costituito
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso come note di trattazione d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di appello notificato in data 21.9.2021 chiedeva la riforma della Parte_1
sentenza n. 152/2022 del 5/7/22 emessa dal Giudice di Pace di Cervinara, notificata il 7/7/2022, con la quale veniva rigettato il ricorso dalla stessa proposto avverso la sanzione amministrativa di cui al verbale n. 202A/202/2021.
Non si costituiva in appello l'amministrazione, pur evocata in giudizio e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
L'odierna appellante censura la statuizione del primo giudice per violazione dell'art. 201 CDS, stante la pagina 2 di 5 mancata notifica del verbale;
per erronea statuizione del giudice di pace sulla ritenuta insussistenza della legittimazione passiva della ricorrente;
per erronea valutazione del materiale probatorio, richiamando tutti i motivi di ricorso.
***
1. Nella sentenza gravata il giudice di pace, dopo aver analiticamente rilevato la correttezza dell'iter amministrativo che ha proceduto all'installazione dell'autovelox, con statuizione non impugnata in sede di appello, ha affermato l'insussistenza della legittimazione attiva della ricorrente, ritenendo inidonea a tal fine la dichiarazione dalla stessa effettuata di essere la conducente al momento dell'infrazione riscontrata ed ha altresì escluso la sussistenza dello stato di necessità. Il gdp, in sentenza ha rilevato come “la legittimazione della invece non può ricavarsi dal modello di Pt_1
comunicazione del conducente pure allegata in atti, in quanto non sottoscritto altresì dal proprietario dell'auto che avrebbe dovuto nel caso indicare alla Polizia Municipale l'esatto nominativo del conducente cui avrebbe dovuto poi essere notificato il verbale di contestazione”.
Sul punto va richiamato il principio espresso da Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1184 del 17/01/2019
(Rv. 652344 - 01) a mente del quale: In tema di violazioni al codice della strada, dopo l'introduzione della c.d. "patente a punti", il soggetto che, con autocertificazione, abbia dichiarato all'Amministrazione procedente di avere preso visione del verbale - che viene notificato al solo proprietario del veicolo in ipotesi di contestazione non immediata - e di essere l'effettivo responsabile della condotta contestata, ha interesse a impugnare il verbale stesso con riferimento alla decurtazione dei punti dalla patente, tenuto conto che tale sanzione viene applicata senza ulteriori notifiche (salva la sola comunicazione dell'avvenuta applicazione della stessa) e che, con riguardo alla anzidetta decurtazione, sussiste la responsabilità esclusiva del conducente, in quanto identificato.
Va pertanto ritenuta sussistente la legittimazione della parte opponente, avendo un autonomo interesse ad impugnare il verbale, perché pregiudizievole per la successiva decurtazione dei punti, essendo sufficiente a tal fine anche l'autocertificazione prodotta.
2. Non vi è tuttavia prova della fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza, per essere stato proposto solo in grado in appello il motivo afferente alla nullità del verbale per omessa notifica al proprietario del veicolo, contestazione mai sollevata in primo grado.
Ed infatti, non è consentito al ricorrente integrare i motivi di impugnazione del verbale di accertamento in appello, trattandosi di un giudizio avente natura impugnatoria nel quale tutte le ragioni di impugnazione devono sussistere nel ricorso introduttivo (cfr. Cass. 2023 n. 4325 che in parte motiva ha pagina 3 di 5 così chiarito: “le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sono regolate dal rito del lavoro;
al rito deve poi essere coordinato il principio secondo cui l'opposizione configura un modello procedimentale di tipo impugnatorio nel quale tutte le ragioni poste alla base della richiesta di nullità ovvero di annullamento dell'atto debbono essere prospettate nel ricorso introduttivo. Di conseguenza, non è consentito al ricorrente di integrare i motivi a sostegno dell'impugnazione del verbale di accertamento alla prima udienza, poiché l'art. 320 cod.proc.civ. - che opera ordinariamente nel giudizio innanzi al giudice di pace - è derogato dalla esplicita previsione dell'applicabilità del rito del lavoro: alla prima udienza dinnanzi al giudice, pertanto, in applicazione dell'art. 416 cod.proc.civ., ricorrente e resistente devono aver già compiutamente organizzato le rispettive difese.”).
Non è pertanto ammissibile un rilievo officioso di motivi di impugnazione non proposti nel ricorso introduttivo.
3. Preso atto che l'amministrazione, costituendosi in primo grado ha fornito la prova della correttezza dell'iter amministrativo di installazione e funzionamento dell'autovelox e che tanto sia stato positivamente riscontrato dal giudice di pace senza che le relative statuizioni siano state idoneamente appellate, da tanto deriva che sul punto la statuizione sia divenuta definitiva.
Si richiama in senso conforme il pronunciamento espresso da Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25840 del 13/11/2020 : “In materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse.
Tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice.”.
4. Va infine condiviso l'assunto del giudice di pace secondo il quale la ricorrente non ha provato la sussistenza dello stato di necessità, avendo il giudice di pace chiarito che “il certificato in parola non rileva alcuna situazione di urgenza”, essendo stata riscontrata la post-datazione solo ad abundantiam.
Pertanto, pure ove sussistente l'erroneo rilievo della post-datazione, l'insussistenza dell'urgenza tale da integrare lo stato di necessità va comunque condivisa con il primo giudice, recando il suddetto certificato una diagnosi di odontalgia acuta che, in difetto di ulteriori risultanze, non consente di ritenere integrata la situazione di urgenza tale da assurgere a scriminante dell'illecito (cfr. Cass. Sez.
6 - pagina 4 di 5 2, Ordinanza n. 4834 del 01/03/2018 In tema di esclusione della responsabilità per violazioni amministrative, affinché ricorra, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 689 del 1981, l'esimente dello stato di necessità, occorre - in conformità a quanto disposto dall'art. 54 c.p.- che sussista un'effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero
l'erronea convinzione, provocata da circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione.).
Ne discende che l'appello va rigettato, con conferma della statuizione di primo grado.
5. Nulla sulle spese stante la contumacia del CP_1
L'integrale rigetto dell'appello dà luogo alle condizioni per l'applicazione della sanzione del pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater,
D.P.R. n. 115 del 2002;
3. nulla sulle spese.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c. e 127ter c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
AVELLINO, 30 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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