Articolo 2696 del Codice civile
Articolo 2505 bisArticolo 2522
Versione
19 aprile 1942
Art. 2696.

(Rinvio).

Per gli altri beni mobili per cui e' disposta la trascrizione di determinati atti si osservano le disposizioni delle leggi che li riguardano.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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