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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 22/09/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1152/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Medi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1152/2023 promossa da:
(C.F.: con il patrocinio degli avv.ti PAOLO Parte_1 C.F._1
PIERI e FRANCESCA GASPERONI, elettivamente domiciliata in PIAZZA ALBIZZI N. 8
47521 CESENA (FC) presso lo studio degli avv.ti PAOLO PIERI e FRANCESCA
GASPERONI
RICORRENTE
Contro
(C.F.: Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente come da foglio allegato al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
1 - accertare e dichiarare che il Sig. nato a [...], il Controparte_1
3/8/1941 (C.F.: e residente in 38650 – Playa de Las Americas C.F._2
(Spagna), via Av. Las Americas 2 4-22, quale responsabile delle lesioni e dei danni subiti, sia di natura patrimoniale sia non patrimoniale, dalla Sig.ra nelle Parte_1
circostanze di tempo e di luogo esposte nel ricorso ex art. 281 decies c.p.c., così come accertato in via definitiva nei tre gradi di giudizio penale intercorsi tra le parti e richiamati nel suddetto ricorso, è tenuto a risarcire la stessa e, per l'effetto, condannare il convenuto
Sig. al pagamento in favore della Sig.ra della somma di Controparte_1 Parte_1
€ 24.106,99 compresi interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento produttivo di danno sino al ricorso ex art. 281 decies c.p.c., o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. e rivalutazione ulteriori fino al soddisfo;
- In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio ed oltre a spese di CTU e di CTP".
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza la Sig.ra conveniva innanzi all'Intestato Tribunale il Sig. Parte_1
chiedendo che il medesimo fosse condannato al risarcimento dei danni Controparte_1
patrimoniali e non patrimoniali patiti in seguito alle lesioni personali subìte da parte del predetto, quantificati complessivamente in €. 13.444,50 compresi interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento produttivo di danno sino al ricorso ex art. 281 decies c.p.c, oltre ad interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. e rivalutazione ulteriori fino al soddisfo.
La ricorrente deduceva che durante un viaggio in Sud Africa nel novembre 2008 con l'allora compagno , quest'ultimo manifestava un'acuta gelosia nei suoi Controparte_1
confronti, tanto che, anche solo per il fatto che la stessa parlava con altre persone, prendeva ad insultarla, proferendole frasi ed epiteti ingiuriosi e offensivi. La situazione degenerava nei giorni seguenti quando una sera, dopo essere rientrati nel bungalow da un'escursione, il ricominciava con le solite aggressioni verbali fino a spingerla violentemente sul CP_1
letto e colpirla con schiaffi e pugni alla testa e al volto, procurandole lesioni. Con fatica
2 riusciva ad afferrare il proprio telefono cellulare e, chiudendosi in bagno, ad inviare sms di aiuto ad alcune persone compagne di viaggio (trattandosi di viaggio organizzato) che facevano intervenire anche la security della struttura ricettiva. A seguito di tali accadimenti rientrava anticipatamente in Italia tramite l , interrompendo il viaggio. Controparte_2
Deduceva inoltre che purtroppo al rientro la situazione non mutava in quanto il CP_1
perseverava con minacce, molestie e pedinamenti, tanto che la ricorrente era costretta a cambiare la serratura di casa, a sbarrare la porta d'ingresso con dei mobili, a rivolgersi ad uno psichiatra per i traumi derivati dall'aggressione, sviluppando così uno stato di ansia e timore per la propria incolumità, che la indusse a non uscire di casa per lungo tempo e a non rispondere al telefono.
Deduceva altresì che in seguito alle denunce presentate nei suoi confronti veniva instaurato il procedimento penale innanzi al Tribunale di Forlì – R.G. n. 549/2011 nell'ambito del quale il Sig. veniva dichiarato responsabile per i reati di cui agli artt. 581 CP_1
(percosse) e 582 c.p. (lesioni personali) e condannato “al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita da liquidare in separata sede civile, riconoscendo una provvisionale determinata nella somma di euro 5.000,00”; decisione poi impugnata in appello, e successivamente in Cassazione.
Allegava altresì che a seguito dell'aggressione subìta dall'ex compagno riportava sindrome algica caratterizzata da disfunzione temporomandibolare con aspetti di sublussazione all'articolazione di sinistra e rottura della lamina di con prognosi di giorni trenta di CP_3
riposo. Il danno in tesi conseguentemente patito veniva quantificato in complessivi €.
13.444,50, calcolato sulla base delle valutazioni svolte dal C.T.P., ovvero 15gg di I.T.P. al
50%, 15gg di I.T.P. al 25%, e 4-5% di invalidità permanente, già comprensivo delle spese mediche sostenute pari ad €. 3.598,30, degli interessi e della rivalutazione monetaria, e detratto però l'importo di €. 5.000,00 versato a titolo di provvisionale, oltre alla personalizzazione del danno dal momento che la Sig.ra ha dovuto mutare le Pt_1
proprie abitudini di vita per sfuggire alle persecuzioni del convenuto, con necessità di essere accompagnata e protetta dai suoi familiari per tentare di non trovarsi faccia a faccia con questi.
3 Dalle circostanze esposte la Sig.ra adduceva una responsabilità esclusiva del Sig. Pt_1
per le lesioni personali subìte nel corso del viaggio “de quo”. Controparte_1
La parte resistente non si costituiva e quindi ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante C.T.U. medico-legale sulla persona della danneggiata.
All'esito dell'istruttoria e sulla base della documentazione in atti la domanda di parte ricorrente risulta fondata e deve perciò trovare accoglimento per le ragioni che si vanno ad esporre.
1- La domanda di risarcimento danni avanzata in questa sede dalla Sig.ra Parte_1
trae origine dalla sentenza di condanna n° 809/2014 pronunciata dalla Sezione Penale dell'intestato Tribunale che nel riconoscere il Sig. responsabile dei reati Controparte_1
di cui agli 582 c.p. (lesioni personali)e 612 c.p. (minacce), ha, altresì, condannato il medesimo “al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita da liquidare in separata sede civile, riconoscendo una provvisionale determinata nella somma di euro
5.000,00” (cfr. doc. 7 di parte ricorrente).
Successivamente la Corte d'Appello di Bologna con sentenza n° 5425/2018, pur avendo statuito che “l'affermazione di penale responsabilità debba essere confermata”, ha poi dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell'appellante per Controparte_1
essere il reato ascritto estinto per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili della sentenza impugnata.
Orbene, nell'ipotesi in cui il secondo grado di giudizio sia stato definito con sentenza di non doversi procedere perché il reato si è estinto per prescrizione la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che “in tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p., cosi come quelle degli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice, costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in
4 seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente;
ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione” (cfr. Cassazione civile sez. II, 12/06/2024 n. 16422; conformi Cassazione civile sez. lav., 09/10/2014 n. 21299, Cass. Civ., Sez. Unite n. 1768 del 2011).
Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di (condanna, nonché di) assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno. All'opposto le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia, ancorché passate in giudicato, non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente, di modo che, nel caso da ultimo indicato, il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve autonomamente rivalutare il fatto in contestazione.
Ciò, tuttavia, non esclude che, in forza del principio dell'unità della giurisdizione, il giudice civile possa utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta amnistia o per altra causa estintiva del reato e possa, a tal fine, porre anche ad esclusiva base del suo convincimento gli elementi di fatto acquisiti in sede penale, ricavandoli dalla sentenza o dagli atti di quel processo, con apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da congrua e logica motivazione (Cass. Civ. 2 marzo 2009 n. 5009; Cass. Civ. 5 agosto 2005 n. 16592; Cass. Civ. 6 febbraio 2004 n. 2297).
5 Sulla scorta di tali principi è pacifico che nella fattispecie in esame la pronuncia di condanna
“de qua” non possa avere alcuna efficacia vincolante nel presente giudizio civile in relazione alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, non essendosi verificato in sede penale un accertamento definitivo circa la condotta criminosa contestata al Sig. Conseguentemente occorre verificare in CP_1
questa sede se sia stata fornita la prova dell'asserita condotta da cui scaturirebbe la richiesta di risarcimento danni, tenuto conto che - come è noto - il giudice ha la facoltà di formare il suo convincimento anche utilizzando prove atipiche, ovvero prove che non sono espressamente previste dal codice di procedura civile, purché siano idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti e non siano smentite dal confronto critico con le altre risultanze probatorie.
2- Ciò premesso, la ricorrente nel proprio atto introduttivo lamenta che il Sig. CP_1
durante il viaggio in Sud Africa “iniziò a colpirla improvvisamente con schiaffi e pugni alla testa e al volto” poi “venne violentemente spinta sul letto dall'uomo, il quale continuò a colpirla, procurandole lesioni” ed anche che il 25.11.2008, giorno seguente il ritorno dell'ormai ex compagno in Italia, udiva qualcuno affacendarsi dietro la porta di ingresso di casa sua, che poi riconosceva nel convenuto, il quale le inviava un messaggio del seguente tenore “Hai cambiato la serratura ma è come se tu non avessi cambiato nulla, a presto”.
Riferisce infine di quanto accaduto il 2.12.2008 quando si recò presso lo studio dello psichiatra dott. Reggiani per una seduta inerente i traumi derivanti dall'aggressione subita dal convenuto e all'uscita era lì ad aspettarla. CP_1
Effettivamente la condotta lesiva subita durante il viaggio, così come gli ulteriori episodi riferiti nel ricorso, sono stati confermati in termini inequivoci dai testi escussi in sede penale, le cui dichiarazioni sono state acquisite al presente giudizio e devono essere valutate dal giudice quali prove atipiche in quanto, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie.
6 Il figlio della ricorrente, Sig. ha riferito in sede penale di aver riscontrato Testimone_1
personalmente sul corpo della madre i segni delle percosse subìte, rappresentando che “sì, so che mia madre rientrò prima del previsto dal viaggio che fece in Sudafrica con il Sig.
Quando la rividi in anticipo a casa mi spiegò il motivo, ma era anche evidente Per_1
fisicamente quello che le era successo”, ovvero “il suo volto decisamente rovinato, tumefatto, quindi colorato, violaceo”, e precisando che le raccontò “che il signor
quindi all'epoca il suo compagno, la picchiò in una particolare serata durante il Per_1
viaggio”.
Il teste Dott. ha riferito che “passati due, tre giorni” dal rientro dal Testimone_2
viaggio, la ricorrente “mi disse di essere stata presa a botte” dal e che CP_1
successivamente, in un paio di occasioni, il si era appostato sotto il suo studio per CP_1
pedinare la ricorrente, spaventandola a tal punto che la stessa si era rifugiata proprio nel suo studio (cfr. deposizione “ricordo che al termine di una seduta la signora uscì e scese le scale, nel senso che uscì dal portone, dopo pochissimo sentì suonare insistentemente al citofono. Sentìi delle voci concitate, tipo urla o cose simili insomma, per cui riaprii immediatamente il portone. Tornò su la IG che mi raccontò di avere Pt_1
incontrato sotto il portone il signor e ancora ”sì, salì sopra, cercai di calmarla. Per_1
Insomma, il fatto che raccontò era che il signor l'aveva aspettata di sotto e poi Per_1
l'aveva tipo minacciata e fatto qualche gesto minaccioso insomma”).
Occorre rilevare che il suddetto teste, che ha specifiche competenze nel settore, avendo lavorato anche presso il C.S.M. di Cesena (FC), ha ritenuto la paziente perfettamente credibile e attendibile in ordine all'accaduto, evidenziando come la stessa non fosse affetta da megalomania e/o schizofrenia (cfr. docc. 3 e 12 di parte ricorrente).
, sorella della ricorrente, sentita come teste nel corso del dibattimento, ha Testimone_3
confermato l'episodio di minaccia del 25.11.2008, precisando di avere visto il messaggio sul telefono della sorella proveniente dal convenuto, e del 2.12.2008.
I testi inoltre hanno confermato come, a seguito di tutti gli episodi descritti, la ricorrente abbia visto leso il diritto costituzionalmente garantito ad una vita serena, in quanto era molto impaurita e si è vista costretta a mutare le proprie abitudini di vita, uscendo solo se
7 accompagnata dai familiari anche semplicemente per fare la spesa, al fine di ovviare all'inconveniente di trovarsi all'improvviso faccia a faccia con CP_1
E' stato, inoltre, accertato in termini inequivoci dal C.T.U. Dott. il nesso di Persona_2
causalità nei termini che seguono “nella fattispecie le lesioni evidenziate (ovvero contusioni al segmento cranio-facciale, con espressivita' sull'emi-faccia sinistra, con reattivita' psichica) appaiono compatibili e correlabili con rapporto di causalità con l'evento lesivo
(percosse) in questione, essendo globalmente verificati i criteri medico-legali (cronologico, topografico, della efficienza lesiva, della continuità fenomenica, di esclusione) alla base del rapporto di causalità materiale” (cfr. pag. 9 dell'elaborato peritale). Tuttavia il consulente ha escluso, in quanto non dimostrato, che la rottura della lamina di all'occhio destro CP_3
evidenziata da FAG dello 04/03/'09 sia riferibile alle percosse ricevute dal il CP_1
giorno 16/11/2008 (come, invece, sostenuto dal CTP di parte ricorrente) per i seguenti motivi: “1) viene documentata dopo circa 3 mesi dall'evento, quindi il criterio cronologico, che sovrintende il rapporto di causalità materiale con le percosse, appare piuttosto aleatorio;
2) non è soddisfatto il criterio topografico, perché la rottura della lamina di
, che riguarda l'occhio destro, potrebbe essere ascrivibile ad un trauma diretto di vis CP_3
lesiva consistente sull'occhio destro, ma in questo caso si è verificato un trauma diretto sulla regione periorbitaria sinistra e l'occhio sinistro è risultato normale agli accertamenti oculistici” (cfr. pag. 8 dell'elaborato peritale).
Anche in sede penale il Giudice di primo grado aveva accertato che “la versione dei fatti fornita dalla parte offesa ha trovato puntuali riscontri nei certificati medici in atti: nel certificato medico redatto in Sudafrica in prossimità degli eventi risulta che a Parte_1
venivano diagnosticate lesioni giudicate guaribili in giorni venti e si prescrivevano
[...]
cure. Non vi è dunque alcun motivo per dubitare della credibilità della persona offesa le cui dichiarazioni – da un lato – sono apparse precise e coerenti e – d'altro lato – hanno trovato positivi riscontri documentali (confronta certificato medico in data 17.11.2008 che attesta contusioni in zona temporale ed escoriazioni nonché tabulati telefonici) e testimoniali. Le dichiarazioni dell'imputato, al contrario, non sono in alcun modo riscontrate ed anzi risultano smentite dalla corposa istruttoria svolta. In particolare, non risulta credibile – a
8 fronte della certificazione medica redatta in prossimità dei fatti in Sudafrica – che la persona offesa non presentasse segni sul volto, come dallo stesso affermato, né pare possibile che tali segni siano stati la conseguenza di una caduta sul selciato, poiché altrimenti lo stesso avrebbe dovuto ragionevolmente attivarsi per soccorrere la compagna.
Né muta il quadro probatorio la circostanza che sul certificato medico redatto in Italia non siano state diagnosticate lesioni, che come riferito dallo stesso , alla data Testimone_4
del 20.11.2008 potevano non essere più visibili o potevano essere coperte con dei cosmetici.
Sulla base del compendio probatorio sopra richiamato deve ritenersi pienamente provata la responsabilità dell'imputato per i reati contestati, atteso che da quanto esposto si evince la sussistenza dell'elemento materiale e psicologico dei delitti contestati” (cfr. doc. 7 di parte ricorrente, pagg. 7 e 8).
Parimenti la Corte d'Appello di Bologna in secondo grado nel rilevare come
“l'affermazione di penale responsabilità debba essere confermata”, aveva statuito che “le tesi difensive, infatti, si fondano su una lettura non condivisibile degli atti. In particolare, privo di qualunque inizio di prova – né nel corso del giudizio di primo grado l'odierno appellante ha cercato di fornirlo, avendo avuto la possibilità di indicare i testi della cui escussione a cura della parte civile si duole – in relazione alla caduta non sull'erba ma sul preteso selciato che avrebbe circondato il bungalow. Tale ricostruzione di fatto è, altresì, poco verosimile, tenendo conto della collocazione in Ambiente delle strutture abitative e del maggior pregio che esse si trovano ad avere se collocate in un contesto prativo. Né può essere revocata in dubbio la valenza probatoria della certificazione, rilasciata nell'immediatezza, dal medico dell'ambasciata” (cfr. doc. 8 di parte ricorrente).
Premesso quanto sopra, è indubbio che sussista in capo all'odierno resistente la responsabilità ex art. 2043 c.c. per le lesioni personali provocate e per il reato di minacce posto in essere nei confronti di e, conseguentemente, il diritto di Parte_1
quest'ultima al risarcimento di tutti i danni patiti a causa di tali condotte, che necessariamente devono essere valutate nel loro complesso, atteso il maggiore timore scaturente dalle condotte di chi già aveva assunto comportamenti violenti.
9 3- Venendo quindi all'individuazione delle lesioni riportate dalla danneggiata, si fanno proprie le conclusioni del C.T.U. Dott. in quanto immuni da vizi logici e Persona_2
frutto di riscontri oggettivi, il quale ha precisato che a seguito delle percosse subite il
16.11.2008, la ricorrente riportava “contusioni al segmento cranio-facciale, con espressivita' sull'emi-faccia sinistra, con reattivita' psichica”, giunte a guarigione clinica, con residuati postumi dotati del requisito della permanenza, sintetizzabili in “Sindrome psichica reattiva cronica di tipo misto con sintomi sia depressivi che ansiosi, soprattutto ansiosi”, a cui consegue un danno permanente all'integrità fisio-psichica della persona offesa circoscrivibile nell'ordine del 4%, in soggetto pensionato di 74 anni. Il CTU, inoltre, ha ritenuto che le lesioni subite abbiano determinato un'invalidità temporanea al 50% per 15 giorni e al 25% per ulteriori 15 giorni e che sia il danno permanente che l'inabilità temporanea non siano ascrivibili a precedenti morbosi.
Per quanto riguarda la quantificazione del complessivo danno non patrimoniale subito dalla ricorrente, comprendente il profilo del danno biologico e gli ulteriori pregiudizi non patrimoniali (intendendo per questi l'aspetto della sofferenza morale soggettiva e l'incisione nella vita di relazione riconducibili alle lesioni e ai postumi permanenti), è opportuno evidenziare che le nuove tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, alla luce dell'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con le sentenze dell'11.11.2008 in tema di danno non patrimoniale, hanno provveduto a rivedere i criteri e i coefficienti per la determinazione del danno, allo scopo di giungere ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro aspetto del danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute.
La Cassazione ha ritenuto che le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica del Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. e quindi della liquidazione del danno (cfr. Cass. Civ., sez. III, 30/06/2011, n. 14402).
Tali tabelle, nella versione aggiornata al 2024, a fronte di un danno biologico permanente determinato nella percentuale del 4%, e dell'età della ricorrente al momento dell'evento lesivo, pari a 57 anni, prevedono un valore di indennizzo per 4.765,00 che, incrementato per
10 la sofferenza dalla stessa subita e determinata dal CTU in un grado di 1-2, e per la personalizzazione accertata sulla base delle testimonianze rese in sede penale, deve riconoscersi nella maggiore somma di € 8.339,00.
Invero, dalle testimonianze raccolte in sede penale (cfr. docc. 12, 13 e 14 di parte ricorrente)
è emerso in maniera evidente che i comportamwnti posti in essere dal hanno CP_1
ingenerato nella ricorrente un permanente stato d'ansia e di paura per la propria incolumità.
Il teste , figlio della ha riferito “vedevo comunque in mia madre un Testimone_1 Pt_1
atteggiamento di paura sicuramente, per diversi mesi, anche quasi per un anno fatica ad uscire di casa. Mi ricordo benissimo che ero io che andavo, insieme a mia sorella, anche a farle la spesa”. Lo psichiatra della ricorrente, Dott. ha altresì Testimone_2
evidenziato come “da lì, dopo il ritorno dal Sudafrica la signora ha sviluppato, come dire, una vera e propria sindrome da persecuzione insomma, una vera ossessione della…la paura della propria incolumità. Mi ricordo che mi raccontava di come dormiva con qualche mobile attaccato alla porta, insomma asserragliata in casa, oppure di come…faceva fatica ad uscire di casa nel timore di incontrare…(…) il . Da ultimo, del medesimo Per_1
tenore anche la deposizione resa dalla teste la quale ha riferito come la Testimone_3
sorella “aveva paura, sì, di stare da sola”, precisando che “parecchie volte io di notte sono stata svegliata perché sentiva i rumori, sentiva le cose”, e confermando come “il pomeriggio la accompagnavo a fare la spesa perché aveva paura ad uscire da sola”. La medesima teste ha rappresentato, infine, che la sorella ha addirittura dovuto cambiare la serratura della propria abitazione atteso che il “provò ad entrare in casa”. CP_1
In relazione al danno temporaneo, tenuto conto della gravità delle lesioni e della sofferenza accertata in un grado pari a 2, come desumibili dall'elaborato peritale del C.T.U. Dott.
[...]
si ritiene equo, sulla base dei criteri tabellari milanesi, individuare in €. 130,00 Per_2
giornalieri il punto di invalidità temporanea, all'interno della forbice prevista in tabella da €.
115,00 a €. 173,00. A tale titolo (considerati 15 gg di I.T.P. al 50% e 15 gg di I.T.P. al
25%), alla ricorrente spetta l'ulteriore complessiva somma di € 1.462,50
Pertanto, il complessivo danno non patrimoniale subìto da ammonta ad €. Parte_1
9.801,50 (€. 8.339,00 + € 1.462,50), da cui andrà detratta la provvisionale pari ad €.
11 4.000,00 così come ridotta dalla Suprema Corte di Cassazione in sede di gravame (cfr. doc.
9 di parte ricorrente), residuando l'importo di € 4.801,50.
Trattandosi di debito di valore, su tale importo, liquidato all'attualità in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano aggiornate all'anno 2024, sono dovuti gli interessi legali da computarsi - al fine di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n. 1712 del 1995; nonché
Cass. n. 492 del 2001) - sulla somma da devalutare, alla data dell'evento lesivo
(16/11/2008) e via via rivalutata anno per anno sempre sulla base degli indici Istat dei beni al consumo per famiglie di operai ed impiegati fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
4- Quanto al danno patrimoniale, in relazione alle spese mediche il C.T.U. ha valutato come
“le spese sanitarie documentate negli atti, che corrispondono a:
Psico-terapia: (18/12/'08) 4 sedute: € 201.81 + (29/01/'09) 4 sedute: € 241.81 +
(26/02/'09) 4 sedute: € 241.89 + (09/04/'09) 4 sedute: € 241.89 + (07/05/'09) 4 sedute: €
241.89 + (28/05/'09) 3 sedute €181.89 + (02/07/'09) 4 sedute: € 241.89 + (30/07/'09) 4 sedute: € 241.89 + (25/02/'10) 3 sedute: € 181.89 + (08/04/'10) 4 sedute: € 241.89 +
(29/04/'10) 4 sedute: € 241.89 + (03/06/'10) 3 sedute: € 181.89 + (15/07/'10) 5 sedute: €
301.89 + (02/12/'20) 4 sedute: € 241.89;
Perizia Medico-Legale: (12/11/'09): € 300.00;
OCT: (12/02/'09): € 36.00 + (15/09/'09): € 36.00: per un totale di €. 3.598,38 appaiono congrue, riferibili eziologicamente e rese necessarie dalle esigenze clinico/terapeutiche delle conseguenze subite a seguito delle percosse, e pertanto andranno riconosciute integralmente. Trattandosi di debito di valore, tale somma andrà maggiorata sia della rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo gli indici Istat dei beni al consumo per famiglie di operai ed impiegati dalla data dei singoli esborsi (in mancanza dalla data del fatto) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e degli interessi legali sulla somma devalutata alla data dei singoli esborsi (in mancanza alla data del fatto) e rivalutata
12 di anno in anno sempre fino alla data di pubblicazione della presenza sentenza. Sulla somma così ottenuta, divenuto il debito di valuta, andranno poi calcolati gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al DM n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/2022 (scaglione di riferimento da €. 5.200,01 ad €. 26.000,00) seguono la soccombenza.
Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, seguono la soccombenza e dunque devono porsi definitivamente a carico di parte resistente.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa rubricata al n. 1152/2023, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così dispone:
- DICHIARA la responsabilità esclusiva del Sig. in ordine alle condotte Controparte_1
lesive commesse di cui è causa e lo condanna al pagamento in favore di Parte_1
della complessiva somma di € 4.801,50, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e di € 3.598,38 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subiti, oltre rivalutazione monetaria e interessi come indicati in parte motiva;
- CONDANNA la parte resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in €. 264,00 per esborsi ed €. 5.077,00 per compenso, oltre 15 % per spese generali, IVA e C.P.A. come per legge;
- PONE le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della parte resistente.
Così deciso in Forlì, il 22 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Medi
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Medi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1152/2023 promossa da:
(C.F.: con il patrocinio degli avv.ti PAOLO Parte_1 C.F._1
PIERI e FRANCESCA GASPERONI, elettivamente domiciliata in PIAZZA ALBIZZI N. 8
47521 CESENA (FC) presso lo studio degli avv.ti PAOLO PIERI e FRANCESCA
GASPERONI
RICORRENTE
Contro
(C.F.: Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente come da foglio allegato al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
1 - accertare e dichiarare che il Sig. nato a [...], il Controparte_1
3/8/1941 (C.F.: e residente in 38650 – Playa de Las Americas C.F._2
(Spagna), via Av. Las Americas 2 4-22, quale responsabile delle lesioni e dei danni subiti, sia di natura patrimoniale sia non patrimoniale, dalla Sig.ra nelle Parte_1
circostanze di tempo e di luogo esposte nel ricorso ex art. 281 decies c.p.c., così come accertato in via definitiva nei tre gradi di giudizio penale intercorsi tra le parti e richiamati nel suddetto ricorso, è tenuto a risarcire la stessa e, per l'effetto, condannare il convenuto
Sig. al pagamento in favore della Sig.ra della somma di Controparte_1 Parte_1
€ 24.106,99 compresi interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento produttivo di danno sino al ricorso ex art. 281 decies c.p.c., o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. e rivalutazione ulteriori fino al soddisfo;
- In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio ed oltre a spese di CTU e di CTP".
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza la Sig.ra conveniva innanzi all'Intestato Tribunale il Sig. Parte_1
chiedendo che il medesimo fosse condannato al risarcimento dei danni Controparte_1
patrimoniali e non patrimoniali patiti in seguito alle lesioni personali subìte da parte del predetto, quantificati complessivamente in €. 13.444,50 compresi interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento produttivo di danno sino al ricorso ex art. 281 decies c.p.c, oltre ad interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. e rivalutazione ulteriori fino al soddisfo.
La ricorrente deduceva che durante un viaggio in Sud Africa nel novembre 2008 con l'allora compagno , quest'ultimo manifestava un'acuta gelosia nei suoi Controparte_1
confronti, tanto che, anche solo per il fatto che la stessa parlava con altre persone, prendeva ad insultarla, proferendole frasi ed epiteti ingiuriosi e offensivi. La situazione degenerava nei giorni seguenti quando una sera, dopo essere rientrati nel bungalow da un'escursione, il ricominciava con le solite aggressioni verbali fino a spingerla violentemente sul CP_1
letto e colpirla con schiaffi e pugni alla testa e al volto, procurandole lesioni. Con fatica
2 riusciva ad afferrare il proprio telefono cellulare e, chiudendosi in bagno, ad inviare sms di aiuto ad alcune persone compagne di viaggio (trattandosi di viaggio organizzato) che facevano intervenire anche la security della struttura ricettiva. A seguito di tali accadimenti rientrava anticipatamente in Italia tramite l , interrompendo il viaggio. Controparte_2
Deduceva inoltre che purtroppo al rientro la situazione non mutava in quanto il CP_1
perseverava con minacce, molestie e pedinamenti, tanto che la ricorrente era costretta a cambiare la serratura di casa, a sbarrare la porta d'ingresso con dei mobili, a rivolgersi ad uno psichiatra per i traumi derivati dall'aggressione, sviluppando così uno stato di ansia e timore per la propria incolumità, che la indusse a non uscire di casa per lungo tempo e a non rispondere al telefono.
Deduceva altresì che in seguito alle denunce presentate nei suoi confronti veniva instaurato il procedimento penale innanzi al Tribunale di Forlì – R.G. n. 549/2011 nell'ambito del quale il Sig. veniva dichiarato responsabile per i reati di cui agli artt. 581 CP_1
(percosse) e 582 c.p. (lesioni personali) e condannato “al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita da liquidare in separata sede civile, riconoscendo una provvisionale determinata nella somma di euro 5.000,00”; decisione poi impugnata in appello, e successivamente in Cassazione.
Allegava altresì che a seguito dell'aggressione subìta dall'ex compagno riportava sindrome algica caratterizzata da disfunzione temporomandibolare con aspetti di sublussazione all'articolazione di sinistra e rottura della lamina di con prognosi di giorni trenta di CP_3
riposo. Il danno in tesi conseguentemente patito veniva quantificato in complessivi €.
13.444,50, calcolato sulla base delle valutazioni svolte dal C.T.P., ovvero 15gg di I.T.P. al
50%, 15gg di I.T.P. al 25%, e 4-5% di invalidità permanente, già comprensivo delle spese mediche sostenute pari ad €. 3.598,30, degli interessi e della rivalutazione monetaria, e detratto però l'importo di €. 5.000,00 versato a titolo di provvisionale, oltre alla personalizzazione del danno dal momento che la Sig.ra ha dovuto mutare le Pt_1
proprie abitudini di vita per sfuggire alle persecuzioni del convenuto, con necessità di essere accompagnata e protetta dai suoi familiari per tentare di non trovarsi faccia a faccia con questi.
3 Dalle circostanze esposte la Sig.ra adduceva una responsabilità esclusiva del Sig. Pt_1
per le lesioni personali subìte nel corso del viaggio “de quo”. Controparte_1
La parte resistente non si costituiva e quindi ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante C.T.U. medico-legale sulla persona della danneggiata.
All'esito dell'istruttoria e sulla base della documentazione in atti la domanda di parte ricorrente risulta fondata e deve perciò trovare accoglimento per le ragioni che si vanno ad esporre.
1- La domanda di risarcimento danni avanzata in questa sede dalla Sig.ra Parte_1
trae origine dalla sentenza di condanna n° 809/2014 pronunciata dalla Sezione Penale dell'intestato Tribunale che nel riconoscere il Sig. responsabile dei reati Controparte_1
di cui agli 582 c.p. (lesioni personali)e 612 c.p. (minacce), ha, altresì, condannato il medesimo “al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita da liquidare in separata sede civile, riconoscendo una provvisionale determinata nella somma di euro
5.000,00” (cfr. doc. 7 di parte ricorrente).
Successivamente la Corte d'Appello di Bologna con sentenza n° 5425/2018, pur avendo statuito che “l'affermazione di penale responsabilità debba essere confermata”, ha poi dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell'appellante per Controparte_1
essere il reato ascritto estinto per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili della sentenza impugnata.
Orbene, nell'ipotesi in cui il secondo grado di giudizio sia stato definito con sentenza di non doversi procedere perché il reato si è estinto per prescrizione la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che “in tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p., cosi come quelle degli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice, costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in
4 seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente;
ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione” (cfr. Cassazione civile sez. II, 12/06/2024 n. 16422; conformi Cassazione civile sez. lav., 09/10/2014 n. 21299, Cass. Civ., Sez. Unite n. 1768 del 2011).
Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di (condanna, nonché di) assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno. All'opposto le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia, ancorché passate in giudicato, non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente, di modo che, nel caso da ultimo indicato, il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve autonomamente rivalutare il fatto in contestazione.
Ciò, tuttavia, non esclude che, in forza del principio dell'unità della giurisdizione, il giudice civile possa utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta amnistia o per altra causa estintiva del reato e possa, a tal fine, porre anche ad esclusiva base del suo convincimento gli elementi di fatto acquisiti in sede penale, ricavandoli dalla sentenza o dagli atti di quel processo, con apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da congrua e logica motivazione (Cass. Civ. 2 marzo 2009 n. 5009; Cass. Civ. 5 agosto 2005 n. 16592; Cass. Civ. 6 febbraio 2004 n. 2297).
5 Sulla scorta di tali principi è pacifico che nella fattispecie in esame la pronuncia di condanna
“de qua” non possa avere alcuna efficacia vincolante nel presente giudizio civile in relazione alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, non essendosi verificato in sede penale un accertamento definitivo circa la condotta criminosa contestata al Sig. Conseguentemente occorre verificare in CP_1
questa sede se sia stata fornita la prova dell'asserita condotta da cui scaturirebbe la richiesta di risarcimento danni, tenuto conto che - come è noto - il giudice ha la facoltà di formare il suo convincimento anche utilizzando prove atipiche, ovvero prove che non sono espressamente previste dal codice di procedura civile, purché siano idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti e non siano smentite dal confronto critico con le altre risultanze probatorie.
2- Ciò premesso, la ricorrente nel proprio atto introduttivo lamenta che il Sig. CP_1
durante il viaggio in Sud Africa “iniziò a colpirla improvvisamente con schiaffi e pugni alla testa e al volto” poi “venne violentemente spinta sul letto dall'uomo, il quale continuò a colpirla, procurandole lesioni” ed anche che il 25.11.2008, giorno seguente il ritorno dell'ormai ex compagno in Italia, udiva qualcuno affacendarsi dietro la porta di ingresso di casa sua, che poi riconosceva nel convenuto, il quale le inviava un messaggio del seguente tenore “Hai cambiato la serratura ma è come se tu non avessi cambiato nulla, a presto”.
Riferisce infine di quanto accaduto il 2.12.2008 quando si recò presso lo studio dello psichiatra dott. Reggiani per una seduta inerente i traumi derivanti dall'aggressione subita dal convenuto e all'uscita era lì ad aspettarla. CP_1
Effettivamente la condotta lesiva subita durante il viaggio, così come gli ulteriori episodi riferiti nel ricorso, sono stati confermati in termini inequivoci dai testi escussi in sede penale, le cui dichiarazioni sono state acquisite al presente giudizio e devono essere valutate dal giudice quali prove atipiche in quanto, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie.
6 Il figlio della ricorrente, Sig. ha riferito in sede penale di aver riscontrato Testimone_1
personalmente sul corpo della madre i segni delle percosse subìte, rappresentando che “sì, so che mia madre rientrò prima del previsto dal viaggio che fece in Sudafrica con il Sig.
Quando la rividi in anticipo a casa mi spiegò il motivo, ma era anche evidente Per_1
fisicamente quello che le era successo”, ovvero “il suo volto decisamente rovinato, tumefatto, quindi colorato, violaceo”, e precisando che le raccontò “che il signor
quindi all'epoca il suo compagno, la picchiò in una particolare serata durante il Per_1
viaggio”.
Il teste Dott. ha riferito che “passati due, tre giorni” dal rientro dal Testimone_2
viaggio, la ricorrente “mi disse di essere stata presa a botte” dal e che CP_1
successivamente, in un paio di occasioni, il si era appostato sotto il suo studio per CP_1
pedinare la ricorrente, spaventandola a tal punto che la stessa si era rifugiata proprio nel suo studio (cfr. deposizione “ricordo che al termine di una seduta la signora uscì e scese le scale, nel senso che uscì dal portone, dopo pochissimo sentì suonare insistentemente al citofono. Sentìi delle voci concitate, tipo urla o cose simili insomma, per cui riaprii immediatamente il portone. Tornò su la IG che mi raccontò di avere Pt_1
incontrato sotto il portone il signor e ancora ”sì, salì sopra, cercai di calmarla. Per_1
Insomma, il fatto che raccontò era che il signor l'aveva aspettata di sotto e poi Per_1
l'aveva tipo minacciata e fatto qualche gesto minaccioso insomma”).
Occorre rilevare che il suddetto teste, che ha specifiche competenze nel settore, avendo lavorato anche presso il C.S.M. di Cesena (FC), ha ritenuto la paziente perfettamente credibile e attendibile in ordine all'accaduto, evidenziando come la stessa non fosse affetta da megalomania e/o schizofrenia (cfr. docc. 3 e 12 di parte ricorrente).
, sorella della ricorrente, sentita come teste nel corso del dibattimento, ha Testimone_3
confermato l'episodio di minaccia del 25.11.2008, precisando di avere visto il messaggio sul telefono della sorella proveniente dal convenuto, e del 2.12.2008.
I testi inoltre hanno confermato come, a seguito di tutti gli episodi descritti, la ricorrente abbia visto leso il diritto costituzionalmente garantito ad una vita serena, in quanto era molto impaurita e si è vista costretta a mutare le proprie abitudini di vita, uscendo solo se
7 accompagnata dai familiari anche semplicemente per fare la spesa, al fine di ovviare all'inconveniente di trovarsi all'improvviso faccia a faccia con CP_1
E' stato, inoltre, accertato in termini inequivoci dal C.T.U. Dott. il nesso di Persona_2
causalità nei termini che seguono “nella fattispecie le lesioni evidenziate (ovvero contusioni al segmento cranio-facciale, con espressivita' sull'emi-faccia sinistra, con reattivita' psichica) appaiono compatibili e correlabili con rapporto di causalità con l'evento lesivo
(percosse) in questione, essendo globalmente verificati i criteri medico-legali (cronologico, topografico, della efficienza lesiva, della continuità fenomenica, di esclusione) alla base del rapporto di causalità materiale” (cfr. pag. 9 dell'elaborato peritale). Tuttavia il consulente ha escluso, in quanto non dimostrato, che la rottura della lamina di all'occhio destro CP_3
evidenziata da FAG dello 04/03/'09 sia riferibile alle percosse ricevute dal il CP_1
giorno 16/11/2008 (come, invece, sostenuto dal CTP di parte ricorrente) per i seguenti motivi: “1) viene documentata dopo circa 3 mesi dall'evento, quindi il criterio cronologico, che sovrintende il rapporto di causalità materiale con le percosse, appare piuttosto aleatorio;
2) non è soddisfatto il criterio topografico, perché la rottura della lamina di
, che riguarda l'occhio destro, potrebbe essere ascrivibile ad un trauma diretto di vis CP_3
lesiva consistente sull'occhio destro, ma in questo caso si è verificato un trauma diretto sulla regione periorbitaria sinistra e l'occhio sinistro è risultato normale agli accertamenti oculistici” (cfr. pag. 8 dell'elaborato peritale).
Anche in sede penale il Giudice di primo grado aveva accertato che “la versione dei fatti fornita dalla parte offesa ha trovato puntuali riscontri nei certificati medici in atti: nel certificato medico redatto in Sudafrica in prossimità degli eventi risulta che a Parte_1
venivano diagnosticate lesioni giudicate guaribili in giorni venti e si prescrivevano
[...]
cure. Non vi è dunque alcun motivo per dubitare della credibilità della persona offesa le cui dichiarazioni – da un lato – sono apparse precise e coerenti e – d'altro lato – hanno trovato positivi riscontri documentali (confronta certificato medico in data 17.11.2008 che attesta contusioni in zona temporale ed escoriazioni nonché tabulati telefonici) e testimoniali. Le dichiarazioni dell'imputato, al contrario, non sono in alcun modo riscontrate ed anzi risultano smentite dalla corposa istruttoria svolta. In particolare, non risulta credibile – a
8 fronte della certificazione medica redatta in prossimità dei fatti in Sudafrica – che la persona offesa non presentasse segni sul volto, come dallo stesso affermato, né pare possibile che tali segni siano stati la conseguenza di una caduta sul selciato, poiché altrimenti lo stesso avrebbe dovuto ragionevolmente attivarsi per soccorrere la compagna.
Né muta il quadro probatorio la circostanza che sul certificato medico redatto in Italia non siano state diagnosticate lesioni, che come riferito dallo stesso , alla data Testimone_4
del 20.11.2008 potevano non essere più visibili o potevano essere coperte con dei cosmetici.
Sulla base del compendio probatorio sopra richiamato deve ritenersi pienamente provata la responsabilità dell'imputato per i reati contestati, atteso che da quanto esposto si evince la sussistenza dell'elemento materiale e psicologico dei delitti contestati” (cfr. doc. 7 di parte ricorrente, pagg. 7 e 8).
Parimenti la Corte d'Appello di Bologna in secondo grado nel rilevare come
“l'affermazione di penale responsabilità debba essere confermata”, aveva statuito che “le tesi difensive, infatti, si fondano su una lettura non condivisibile degli atti. In particolare, privo di qualunque inizio di prova – né nel corso del giudizio di primo grado l'odierno appellante ha cercato di fornirlo, avendo avuto la possibilità di indicare i testi della cui escussione a cura della parte civile si duole – in relazione alla caduta non sull'erba ma sul preteso selciato che avrebbe circondato il bungalow. Tale ricostruzione di fatto è, altresì, poco verosimile, tenendo conto della collocazione in Ambiente delle strutture abitative e del maggior pregio che esse si trovano ad avere se collocate in un contesto prativo. Né può essere revocata in dubbio la valenza probatoria della certificazione, rilasciata nell'immediatezza, dal medico dell'ambasciata” (cfr. doc. 8 di parte ricorrente).
Premesso quanto sopra, è indubbio che sussista in capo all'odierno resistente la responsabilità ex art. 2043 c.c. per le lesioni personali provocate e per il reato di minacce posto in essere nei confronti di e, conseguentemente, il diritto di Parte_1
quest'ultima al risarcimento di tutti i danni patiti a causa di tali condotte, che necessariamente devono essere valutate nel loro complesso, atteso il maggiore timore scaturente dalle condotte di chi già aveva assunto comportamenti violenti.
9 3- Venendo quindi all'individuazione delle lesioni riportate dalla danneggiata, si fanno proprie le conclusioni del C.T.U. Dott. in quanto immuni da vizi logici e Persona_2
frutto di riscontri oggettivi, il quale ha precisato che a seguito delle percosse subite il
16.11.2008, la ricorrente riportava “contusioni al segmento cranio-facciale, con espressivita' sull'emi-faccia sinistra, con reattivita' psichica”, giunte a guarigione clinica, con residuati postumi dotati del requisito della permanenza, sintetizzabili in “Sindrome psichica reattiva cronica di tipo misto con sintomi sia depressivi che ansiosi, soprattutto ansiosi”, a cui consegue un danno permanente all'integrità fisio-psichica della persona offesa circoscrivibile nell'ordine del 4%, in soggetto pensionato di 74 anni. Il CTU, inoltre, ha ritenuto che le lesioni subite abbiano determinato un'invalidità temporanea al 50% per 15 giorni e al 25% per ulteriori 15 giorni e che sia il danno permanente che l'inabilità temporanea non siano ascrivibili a precedenti morbosi.
Per quanto riguarda la quantificazione del complessivo danno non patrimoniale subito dalla ricorrente, comprendente il profilo del danno biologico e gli ulteriori pregiudizi non patrimoniali (intendendo per questi l'aspetto della sofferenza morale soggettiva e l'incisione nella vita di relazione riconducibili alle lesioni e ai postumi permanenti), è opportuno evidenziare che le nuove tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, alla luce dell'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con le sentenze dell'11.11.2008 in tema di danno non patrimoniale, hanno provveduto a rivedere i criteri e i coefficienti per la determinazione del danno, allo scopo di giungere ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro aspetto del danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute.
La Cassazione ha ritenuto che le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica del Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. e quindi della liquidazione del danno (cfr. Cass. Civ., sez. III, 30/06/2011, n. 14402).
Tali tabelle, nella versione aggiornata al 2024, a fronte di un danno biologico permanente determinato nella percentuale del 4%, e dell'età della ricorrente al momento dell'evento lesivo, pari a 57 anni, prevedono un valore di indennizzo per 4.765,00 che, incrementato per
10 la sofferenza dalla stessa subita e determinata dal CTU in un grado di 1-2, e per la personalizzazione accertata sulla base delle testimonianze rese in sede penale, deve riconoscersi nella maggiore somma di € 8.339,00.
Invero, dalle testimonianze raccolte in sede penale (cfr. docc. 12, 13 e 14 di parte ricorrente)
è emerso in maniera evidente che i comportamwnti posti in essere dal hanno CP_1
ingenerato nella ricorrente un permanente stato d'ansia e di paura per la propria incolumità.
Il teste , figlio della ha riferito “vedevo comunque in mia madre un Testimone_1 Pt_1
atteggiamento di paura sicuramente, per diversi mesi, anche quasi per un anno fatica ad uscire di casa. Mi ricordo benissimo che ero io che andavo, insieme a mia sorella, anche a farle la spesa”. Lo psichiatra della ricorrente, Dott. ha altresì Testimone_2
evidenziato come “da lì, dopo il ritorno dal Sudafrica la signora ha sviluppato, come dire, una vera e propria sindrome da persecuzione insomma, una vera ossessione della…la paura della propria incolumità. Mi ricordo che mi raccontava di come dormiva con qualche mobile attaccato alla porta, insomma asserragliata in casa, oppure di come…faceva fatica ad uscire di casa nel timore di incontrare…(…) il . Da ultimo, del medesimo Per_1
tenore anche la deposizione resa dalla teste la quale ha riferito come la Testimone_3
sorella “aveva paura, sì, di stare da sola”, precisando che “parecchie volte io di notte sono stata svegliata perché sentiva i rumori, sentiva le cose”, e confermando come “il pomeriggio la accompagnavo a fare la spesa perché aveva paura ad uscire da sola”. La medesima teste ha rappresentato, infine, che la sorella ha addirittura dovuto cambiare la serratura della propria abitazione atteso che il “provò ad entrare in casa”. CP_1
In relazione al danno temporaneo, tenuto conto della gravità delle lesioni e della sofferenza accertata in un grado pari a 2, come desumibili dall'elaborato peritale del C.T.U. Dott.
[...]
si ritiene equo, sulla base dei criteri tabellari milanesi, individuare in €. 130,00 Per_2
giornalieri il punto di invalidità temporanea, all'interno della forbice prevista in tabella da €.
115,00 a €. 173,00. A tale titolo (considerati 15 gg di I.T.P. al 50% e 15 gg di I.T.P. al
25%), alla ricorrente spetta l'ulteriore complessiva somma di € 1.462,50
Pertanto, il complessivo danno non patrimoniale subìto da ammonta ad €. Parte_1
9.801,50 (€. 8.339,00 + € 1.462,50), da cui andrà detratta la provvisionale pari ad €.
11 4.000,00 così come ridotta dalla Suprema Corte di Cassazione in sede di gravame (cfr. doc.
9 di parte ricorrente), residuando l'importo di € 4.801,50.
Trattandosi di debito di valore, su tale importo, liquidato all'attualità in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano aggiornate all'anno 2024, sono dovuti gli interessi legali da computarsi - al fine di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n. 1712 del 1995; nonché
Cass. n. 492 del 2001) - sulla somma da devalutare, alla data dell'evento lesivo
(16/11/2008) e via via rivalutata anno per anno sempre sulla base degli indici Istat dei beni al consumo per famiglie di operai ed impiegati fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
4- Quanto al danno patrimoniale, in relazione alle spese mediche il C.T.U. ha valutato come
“le spese sanitarie documentate negli atti, che corrispondono a:
Psico-terapia: (18/12/'08) 4 sedute: € 201.81 + (29/01/'09) 4 sedute: € 241.81 +
(26/02/'09) 4 sedute: € 241.89 + (09/04/'09) 4 sedute: € 241.89 + (07/05/'09) 4 sedute: €
241.89 + (28/05/'09) 3 sedute €181.89 + (02/07/'09) 4 sedute: € 241.89 + (30/07/'09) 4 sedute: € 241.89 + (25/02/'10) 3 sedute: € 181.89 + (08/04/'10) 4 sedute: € 241.89 +
(29/04/'10) 4 sedute: € 241.89 + (03/06/'10) 3 sedute: € 181.89 + (15/07/'10) 5 sedute: €
301.89 + (02/12/'20) 4 sedute: € 241.89;
Perizia Medico-Legale: (12/11/'09): € 300.00;
OCT: (12/02/'09): € 36.00 + (15/09/'09): € 36.00: per un totale di €. 3.598,38 appaiono congrue, riferibili eziologicamente e rese necessarie dalle esigenze clinico/terapeutiche delle conseguenze subite a seguito delle percosse, e pertanto andranno riconosciute integralmente. Trattandosi di debito di valore, tale somma andrà maggiorata sia della rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo gli indici Istat dei beni al consumo per famiglie di operai ed impiegati dalla data dei singoli esborsi (in mancanza dalla data del fatto) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e degli interessi legali sulla somma devalutata alla data dei singoli esborsi (in mancanza alla data del fatto) e rivalutata
12 di anno in anno sempre fino alla data di pubblicazione della presenza sentenza. Sulla somma così ottenuta, divenuto il debito di valuta, andranno poi calcolati gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al DM n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/2022 (scaglione di riferimento da €. 5.200,01 ad €. 26.000,00) seguono la soccombenza.
Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, seguono la soccombenza e dunque devono porsi definitivamente a carico di parte resistente.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa rubricata al n. 1152/2023, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così dispone:
- DICHIARA la responsabilità esclusiva del Sig. in ordine alle condotte Controparte_1
lesive commesse di cui è causa e lo condanna al pagamento in favore di Parte_1
della complessiva somma di € 4.801,50, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e di € 3.598,38 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subiti, oltre rivalutazione monetaria e interessi come indicati in parte motiva;
- CONDANNA la parte resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in €. 264,00 per esborsi ed €. 5.077,00 per compenso, oltre 15 % per spese generali, IVA e C.P.A. come per legge;
- PONE le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della parte resistente.
Così deciso in Forlì, il 22 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Medi
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