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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 06/10/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ivrea
Sezione civile
Il Tribunale di Ivrea, composto dai magistrati
Presidente rel. Dott.ssa AN MU
Dott.ssa Meri Papalia Giudice
Dott.ssa Federica Lorenzatti Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 40/2025 r.g.
promosso da Parte 1 P.IVA 'in persona del legale rappresentante pro P.IVA 1
tempore, rappresentata e difesa come in atti
E
, c.f. C.F. 1 rappresentato e difeso ocme in atti;
Controparte_1
nei confronti di in persona dell'Amministratore Unico CP 3 , c.f./p.IVA Controparte_2
con sede legale in Leinì (TO) via Lombardore n. 301, avente ad oggetto P.IVA 2 '
attività di trasporto di merci su strada per conto terzi;
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_2
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
dato atto della mancata costituzione di parte debitrice;
sentite le parti all'udienza del 24.09.2025;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
premesso che i creditori Parte 1 e Controparte_1 vantano un credito rispettivamente di euro 10.754,36 oltre spese rivalutazione monetaria e interessi per crediti da lavoro (retribuzioni e TFR) e di euro 6.103,12 oltre interessi e spese per crediti forniture portato da decreto ingiuntivo;
ritenuto che la società Controparte_2 versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di far fronte al regolare adempimento delle obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: dal credito delle parti ricorrenti in considerazione della natura e dell'importo;
dagli esiti negativi dei tentativi di pignoramento presso terzi (doc. 3 e 4 ricorso [...] Parte 1 e 4 e 5 ricorso CP_1 ; dall'esposizione debitoria nei confronti dell'ER
per oltre 68.000,00 euro;
dal mancato deposito dei bilanci successivi al 31.12.2022;
dalla situazione di decozione già emergente dall'ultimo bilancio depositato nel 2022;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_2 in persona dell'Amministratore Unico CP 3 , c.f./p.IVA P.IVA 2 con sede legale in
,
Leinì (TO) via Lombardore n. 301, avente ad oggetto attività di trasporto di merci su strada per conto terzi;
nomina la dott.ssa AN MU Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. Persona 1 Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp.
att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti,
nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 17.12.2025 ore 10.15 Ufficio del Presidente Palazzo di Giustizia di Ivrea, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.09.2025
Il Presidente est.
AN MU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ivrea
Sezione civile
Il Tribunale di Ivrea, composto dai magistrati
Presidente rel. Dott.ssa AN MU
Dott.ssa Meri Papalia Giudice
Dott.ssa Federica Lorenzatti Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 40/2025 r.g.
promosso da Parte 1 P.IVA 'in persona del legale rappresentante pro P.IVA 1
tempore, rappresentata e difesa come in atti
E
, c.f. C.F. 1 rappresentato e difeso ocme in atti;
Controparte_1
nei confronti di in persona dell'Amministratore Unico CP 3 , c.f./p.IVA Controparte_2
con sede legale in Leinì (TO) via Lombardore n. 301, avente ad oggetto P.IVA 2 '
attività di trasporto di merci su strada per conto terzi;
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_2
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
dato atto della mancata costituzione di parte debitrice;
sentite le parti all'udienza del 24.09.2025;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
premesso che i creditori Parte 1 e Controparte_1 vantano un credito rispettivamente di euro 10.754,36 oltre spese rivalutazione monetaria e interessi per crediti da lavoro (retribuzioni e TFR) e di euro 6.103,12 oltre interessi e spese per crediti forniture portato da decreto ingiuntivo;
ritenuto che la società Controparte_2 versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di far fronte al regolare adempimento delle obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: dal credito delle parti ricorrenti in considerazione della natura e dell'importo;
dagli esiti negativi dei tentativi di pignoramento presso terzi (doc. 3 e 4 ricorso [...] Parte 1 e 4 e 5 ricorso CP_1 ; dall'esposizione debitoria nei confronti dell'ER
per oltre 68.000,00 euro;
dal mancato deposito dei bilanci successivi al 31.12.2022;
dalla situazione di decozione già emergente dall'ultimo bilancio depositato nel 2022;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_2 in persona dell'Amministratore Unico CP 3 , c.f./p.IVA P.IVA 2 con sede legale in
,
Leinì (TO) via Lombardore n. 301, avente ad oggetto attività di trasporto di merci su strada per conto terzi;
nomina la dott.ssa AN MU Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. Persona 1 Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp.
att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti,
nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 17.12.2025 ore 10.15 Ufficio del Presidente Palazzo di Giustizia di Ivrea, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.09.2025
Il Presidente est.
AN MU