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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/03/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1663/2023 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
, Parte_1
(C.F. ) C.F._1
- appellante -
elettivamente domiciliato in PADOVA, VIA ALTINATE n. 29, con il patrocinio degli avv.ti DE MARTIN GIOVANNI ATTILIO e DE MARTIN MARIA CHIARA,
GIORGIO FORNASIERO,
(C.F. ) C.F._2
- appellante -
pagina 1 di 51 elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, con il patrocinio degli avv.ti
LOVISETTO FRANCESCO e LOVISETTO ANTONIO,
contro
, CP_1
(C.F. ) C.F._3
- appellato -
elettivamente domiciliato in PADOVA, VIA BERCHET n. 9, in proprio e con il patrocinio dell'avv. SCIERI EMANUELE,
CP_2
(C.F. ) C.F._4
- appellato -
contumace.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 1623/2023, pubblicata in data
18.7.23.
Conclusioni dell'appellante Parte_1
A) Quanto al Giudizio di appello rubricato al n. 1663/2023 R.G. interposto da
. Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, in parziale riforma, nei punti specificatamente oggetto di impugnazione, della sentenza del Tribunale Ordinario di Padova, Sezione II^
Civile, nella persona del Giudice Unico Dott. Roberto Beghini n. 1613/2023, n.
8973/2018 R.G. pubblicata in data 18 luglio 2021 notificata da parte attrice in data 25
luglio 2023 pronunciata ex Articolo 281 sexies C.p.c. all'esito del Giudizio Civile ivi pendente e rubricato al n. 8973/2018 R.G., accogliere la conclusione resa in primo grado in via principale di merito ossia:
pagina 2 di 51 • Respingere integralmente le domande risarcitorie spiegate dall'attore, oggi appellato,
nei confronti anche del Sig. in quanto destituite di fondamento, in Parte_1
fatto ed in diritto, e prive di prova quanto al danno patrimoniale e non patrimoniale richiesto;
• In via subordinata, per tutto quanto esposto nell'odierno gravame, qualora si ritenga sussistente l'an dell'obbligazione risarcitoria, nelle sue diverse componenti di danno patrimoniale e non patrimoniale, ridursi sensibilmente l'ammontare (ossia il quantum)
del danno complessivo risarcibile, nelle sue varie componenti;
• Il tutto, con integrale rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio,
come per generale norma e come da Nota – spese che verrà depositata agli atti del
Giudizio. Spese e competenze di lite da versarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.
Confermarsi, per contro, il capo 11) della sentenza appellata (rubricato “La domanda di manleva di RN”) in quanto favorevole a nonchè il dispositivo Parte_1
relativo a tale domanda ed alla conseguente condanna alle liti del Sig. IO
RN in favore del terzo chiamato Parte_1
**** * ****
B) Quanto al Giudizio di appello rubricato al n. 1705/2023 R.G. interposto da
RN IO.
IN VIA PRELIMINARE DI RITO:
• In adesione al settimo motivo di appello proposto dal Sig. IO RN nel proprio atto di gravame dichiarare la nullità, radicale ed insanabile, dell'impugnata sentenza del Tribunale Ordinario di Padova, Sezione II^ Civile, nella persona del
Giudice Unico Dott. Roberto Beghini n. 1613/2023, n. 8973/2018 R.G. pubblicata in data 18 luglio 2021 notificata da parte attrice in data 25 luglio 2023 pronunciata ex pagina 3 di 51 Articolo 281 sexies C.p.c. all'esito del Giudizio Civile ivi pendente e rubricato al n.
8973/2018 R.G. E ciò per violazione della norma processuale di cui all'Articolo 281
sexies C.p.c. Con conseguente remissione della controversia al Giudice di primo grado qualora codesta Ecc.ma Corte ritenga non applicabile ai procedimenti giudiziali incardinati anteriormente all'entrata in vigore del D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (cc.dd.
Riforma Cartabia) il novellato Articolo 354 C.p.c. Un tanto giusto il disposto dell'Articolo 35, comma I^, del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L.
29 dicembre 2022, n. 197 a tenore del quale: "Le disposizioni del presente decreto,
salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023
e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
• in integrale riforma, nei punti specificatamente oggetto di impugnazione da parte del
Sig. nel previo Giudizio d'appello n. 1663/2023 R.G., della sentenza Parte_1
del Tribunale Ordinario di Padova, Sezione II^ Civile, nella persona del Giudice Unico
Dott. Roberto Beghini n. 1613/2023, n. 8973/2018 R.G. pubblicata in data 18 luglio
2021 notificata da parte attrice in data 25 luglio 2023 pronunciata ex Articolo 281 sexies
C.p.c. all'esito del Giudizio Civile ivi pendente e rubricato al n. 8973/2018 R.G.,
accogliere la conclusione resa in primo grado in via principale di merito ossia: a)
Respingere integralmente le domande risarcitorie spiegate dall'attore, oggi appellato,
nei confronti anche del Sig. in quanto destituite di fondamento, in Parte_1
fatto ed in diritto, e prive di prova quanto al danno patrimoniale e non patrimoniale richiesto;
b) In via subordinata, per tutto quanto esposto nell'odierna Comparsa di costituzione e risposta, qualora si ritenga sussistente l'an dell'obbligazione risarcitoria,
pagina 4 di 51 nelle sue diverse componenti di danno patrimoniale e non patrimoniale, ridursi sensibilmente l'ammontare (ossia il quantum) del danno complessivo risarcibile, nelle sue varie componenti;
c) Il tutto, con integrale rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, come per generale norma e come da Nota – spese che verrà
depositata agli atti del Giudizio. Spese e competenze di lite da versarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
• Qualora le superiori Conclusioni non siano ritenute accoglibili da parte dell'Ecc.mo
Collegio, rigettarsi la domanda cc.dd. trasversale di regresso/manleva, ex Articolo 2055
C.C., coltivata dal Sig. IO RN anche in sede di appello nei confronti, altresì,
del Sig. e, per gli effetti, confermarsi il capo 11) della sentenza Parte_1
appellata (rubricato “La domanda di manleva di RN”) in quanto legittima,
corretta e favorevole a nonchè il dispositivo relativo a tale domanda ed alla Parte_1
conseguente condanna alle liti del Sig. IO RN in favore del terzo chiamato
Parte_1
Conclusioni dell'appellante IO RN:
1) Dichiarata la nullità dell'impugnata sentenza n. 1613/2023 Tribunale di Padova,
pubblicata il 18.7.2023 e notificata il 25.7.2023 ovvero comunque nel merito, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 1613/2023 Tribunale di Padova, pubblicata il
18.7.2023 e notificata il 25.7.2023:
Disattesa e respinta ogni avversa eccezione, domanda ed istanza, respingersi perché
coperte da giudicato e/o perché inammissibili e/o per l'intervenuta prescrizione e/o per la responsabilità dello stesso convenuto ai sensi dell'art. 1227 II co. c.c. e, comunque, perché infondate in fatto ed in diritto, le domande tutte proposte dall'Avv. CP_1
nei confronti del Sig. IO RN.
[...]
pagina 5 di 51 2) Nel merito in via subordinata, sempre in riforma dell'impugnata sentenza n.
1613/2023 Tribunale di Padova, pubblicata il 18.7.2023 e notificata il 25.7.2023:
Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata una qualsivoglia responsabilità in capo al Sig. IO RN, accertarsi e dichiararsi il concorso colposo dell'attore
Avv. nella causazione del danno ai sensi dell'art. 1227 I e II co. c.c., con CP_1
entità e gravità del tutto prevalenti e che si indicano nella misura del 99% o quella diversa che fosse accertata in corso di causa anche in via equitativa, con la conseguente diminuzione di ogni conseguenza che fosse, in tale denegata ipotesi, ritenuta a carico del Sig. IO RN e, in ogni caso, con decurtazione dalle somme che fossero eventualmente riconosciute a favore dell'attore dell'importo di Euro 177.500,00= versato dal Sig. IO RN all'Avv. CP_1
3) Nel merito in via di estremo subordine, pure in riforma dell'impugnata sentenza n.
1613/2023 Tribunale di Padova, pubblicata il 18.7.2023 e notificata il 25.7.2023:
Nella non creduta ipotesi in cui fosse ritenuta una qualsivoglia responsabilità in via solidale dei convenuti rispetto le domande formulate dall'attore, accertarsi e dichiararsi la pressocchè insussistente responsabilità del Sig. IO RN rispetto la gravità
delle colpe e l'entità delle conseguenze e dei danni ascrivibili agli altri due convenuti
Sig.ri e e a questi imputabili nella percentuale che si Parte_1 CP_2
chiede di accertare nella misura del 99% o in quella diversa che verrà ritenuta anche in via equitativa, tenuto anche conto del concorso colposo dello stesso attore, e sempre decurtando, in ogni caso, la somma di Euro 177.500,00= versata dal Sig. IO
RN all'Avv. CP_1
Conseguentemente, condannarsi i Sig.ri e a Parte_1 CP_2
manlevare e tenere indenne il Sig. IO RN da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che fosse ad esso ascritta (per capitale, interessi e spese) in eccedenza pagina 6 di 51 rispetto le sue responsabilità in conseguenza del non creduto accoglimento (anche parziale) delle domande attoree;
condannandosi quindi i Signori e Parte_1
al pagamento a favore del Sig. IO RN di tutte quelle somme CP_2
(per capitale, interessi e spese) che lo stesso fosse tenuto a corrispondere all'attore in virtù della (in ipotesi) ritenuta solidarietà e che eccedono la misura della gravità della colpa e della entità delle conseguenze come fossero ascrivibili al Sig. IO
RN, e che pure si chiede di accertare.
4) In conseguenza dell'accoglimento di quanto sopra: condannarsi l'Avv. CP_1
a restituire al Sig. IO RN le somme da quest'ultimo corrisposte allo stesso per effetto della sentenza n. 1613/2023 Tribunale di Padova, pubblicata il CP_1
18.7.2023 e notificata il 25.7.2023, pari ad oggi ad Euro 150.000 come dal ns. doc. J,
nonché la somma di Euro 27.500,00= a suo tempo corrisposta dal Sig. IO
RN all'Avv. in forza dell'accordo transattivo poi risolto per CP_1
inadempimento del Sig. CP_2
5) Con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi del giudizio, così riformandosi anche il capo della sentenza impugnata afferente le spese del I grado per effetto della riforma della stessa per i suesposti motivi.
Conclusioni dell'appellato CP_1
Voglia la Ecc.ma Corte Veneta,
-Rigettare gli appelli proposti da RN IO e , siccome Parte_1
infondati sia in fatto che in diritto;
confermandosi integralmente la sentenza n.1613/2023 pronunciata dal Tribunale di Padova in data 21.7.2023, previo scomputo della somma di €.150.000,00 (centocinquantamila/00), già corrisposta in data
25.03.2024, dall'importo dovuto.
-Con vittoria di spese, competenze ed onorari nei due gradi di giudizio.
pagina 7 di 51 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Padova, l'avv. , CP_1
premettendo:
- che nel periodo compreso tra il maggio 2006 ed il luglio 2009, quando aveva ricoperto la carica di Direttore Generale dell' , aveva tra le altre cose avuto Pt_2
modo di occuparsi di una procedura diretta all'acquisto di un immobile da adibire a nuova sede degli uffici dell' Pt_3
- che peraltro, prima che la da lui nominata a tal fine esaminasse le CP_3
proposte ricevute, nel corso di una cena era stato avvicinato da tale
[...]
all'epoca maresciallo-luogotenente da molti anni responsabile della Parte_1
sezione di polizia giudiziaria dei Carabinieri presso la locale Procura della
Repubblica, il quale, presentatosi in tale veste e così abusando della propria qualità
di pubblico ufficiale, lo ammoniva con tono intimidatorio di scegliere l'offerta di vendita avanzata dall'imprenditore CP_2
- che poco tempo dopo, quando sulla scorta delle valutazioni della si CP_3
stava determinando ad escludere l'offerta del veniva sollecitato dall'avv. CP_2
RN, legale del menzionato imprenditore e sodale del con il quale Parte_1
manteneva contatti quotidiani, ad attenersi alle richieste di quest'ultimo che, in caso contrario, lo avrebbe rovinato,
- che in seguito il medesimo legale cercava anche di corromperlo, offrendogli la somma di € 800.000,00 od una anche maggiore affinché scegliesse l'offerta del
CP_2
- che rifiutatosi di prestarsi a siffatte richieste e disposta l'esclusione del dalle CP_2
trattative, era quindi stato oggetto di una serie di azioni ritorsive ad opera dei pagina 8 di 51 convenuti, siccome aveva potuto constatare a seguito della discovery degli atti di indagine compiuti nell'ambito del procedimento penale rubricato sub n. 689/14
R.G.N.R. in cui erano indagati tutti i sopra menzionati soggetti, avendo l'avv.
RN presentato in data 2.2.09 e 12.2.09 al presidente della Regione Veneto
due esposti, ordinati dal redatti dal legale, firmati dall'ing. Parte_1 CP_4
(componente della e messi in conto spese al con i
[...] CP_3 CP_2
quali da un lato si contestava la decisione di procedere all'esclusione dell'offerta presentata da quest'ultimo, in quanto asseritamente assunta in palese contrasto con le valutazioni tecniche della e d'altro lato lo si accusava di aver posto CP_3
in essere false attestazioni e turbativa d'asta, per i quali fatti veniva chiesta la rimessione degli atti alla Procura della Repubblica per la valutazione di possibili ipotesi di reato,
- che a seguito di tali esposti, fatti pervenire in Procura dall'avv. RN e dal quest'ultimo si era poi attivato per sollecitare lo svolgimento di indagini Parte_1
a suo carico, formalizzate in data 5.5.10 con la sua iscrizione nel registro degli indagati per i reati di abuso d'ufficio, falso in atto pubblico, turbativa d'asta e peculato,
- che a partire da quel momento era stata orchestrata una spietata campagna di stampa contro di lui durata per più tre anni e sostanziatasi nella pubblicazione di oltre duecento articoli, in cui veniva dipinto come corrotto e colpevole, grazie ad una costante e sistematica fuga di notizie favorita e gestita dall'avv. RN e dal il quale, grazie al suo ruolo, aveva accesso a notizie riservate e svolgeva Parte_1
indagini parallele e non autorizzate,
- che sebbene dopo cinque anni di indagine il procedimento a suo carico fosse poi stato conclusivamente archiviato e le controparti condannate per tentata concussione pagina 9 di 51 ed istigazione alla corruzione, in forza delle sentenze penali n. 362/2015 e n.
2004/2016 del Tribunale di Padova, sostanzialmente confermate dalle sentenze n.
2608/2016 e n. 3658/2018 della Corte d'Appello di Venezia, divenute irrevocabili,
questi ultimi avevano comunque realizzato l'intento di demolire la sua figura professionale e politica censurando il suo operato di fronte al presidente della
Regione, istigando terzi a formulare accuse infamanti nei suoi confronti e a depositare esposti contro di lui in sedi istituzionali e presso la giurisdizione penale e contabile, altresì operando affinché venissero allontanati quanti avevano collaborato con lui,
- che tali condotte gli avevano quindi provocato ingenti danni, derivati dalla demolizione della sua immagine, della sua credibilità professionale, delle sue prospettive di carriera e di lavoro, ledendo il suo onore e il suo decoro con pregiudizio irrimediabile alla sua carriera di amministratore e professionista, fino a quel momento in costante ascesa, così che non solo non era più riuscito ad ottenere alcun incarico dirigenziale, ma anche l'attività forense era stata pregiudicata dalla perdita della clientela che l'aveva abbandonato in conseguenza della campagna mediatica di cui sopra,
ha convenuto in giudizio le menzionate controparti chiedendone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale, consistente nella diminuzione del reddito professionale intervenuto da 2010 in poi, quantificato in almeno € 300.000,00, e di quello non patrimoniale, consistente:
- nella lesione della reputazione, dell'onore personale e del decoro, quantificato in €
300.000,00,
- nel danno morale, ugualmente quantificato in € 300.000,00,
- nel danno esistenziale conseguito al peggioramento qualitativo della vita ed alla pagina 10 di 51 compromissione della salute, quantificato in € 200.000,00.
Costituitosi in giudizio, il ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto CP_2
azionato dall'attore e ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda, negando che fossero a lui addebitabili i fatti esposti, in realtà compiuti unicamente dal e dall'avv. Parte_1
RN; precisando di aver comunque già provveduto a corrispondere all'avv. CP_1
il risarcimento dei danni liquidati in sede penale;
contestando la natura diffamatoria degli articoli di giornale sopra richiamati e deducendo, ad ogni modo, la mancanza di prova del danno lamentato, che comunque sarebbe stato ascrivibile alla condotta reticente mantenuta dallo stesso attore nel corso dell'intera vicenda.
L'avv. RN, a sua volta, ha negato la riconducibilità alla sua persona delle condotte indicate dall'attore, deducendo di essersi limitato a redigere gli esposti avverso l'avv. in ragione dell'incarico professionale ricevuto;
ha opposto l'inutilizzabilità CP_1
in suo sfavore delle deposizioni rese nel procedimento penale a carico del e Parte_1
del ha eccepito l'inammissibilità della domanda risarcitoria attorea, in quanto CP_2
avente ad oggetto i medesimi danni già lamentati in sede penale mediante la costituzione di parte civile e liquidati in quella sede in € 10.000,00; ha dedotto l'intervenuta prescrizione del diritto;
ha contestato la sussistenza di un nesso eziologico tra le condotte denunciate e l'asserito danno nonché l'ammontare dello stesso;
ha sostenuto doversi addebitare la responsabilità dell'accaduto all'attore; ha negato, da ultimo, la sussistenza di una qualsiasi solidarietà tra i convenuti, chiedendo di essere manlevato da questi ultimi in caso di condanna.
Il ha invece eccepito la nullità della notifica dell'atto di citazione nonché Parte_1
l'inammissibilità della domanda attorea per intervenuto risarcimento del danno, già liquidato in sede penale in € 15.000,00 e pagato dal condannato in solido con CP_2
lui; ha sostenuto essersi maturata la prescrizione del diritto vantato ex adverso ed ha pagina 11 di 51 comunque contestato nel merito la fondatezza della domanda attorea, di cui ha chiesto il rigetto unitamente alla domanda di manleva formulata dall'avv. RN.
Procedutosi alla trattazione del giudizio, nel corso della quale quest'ultimo versava in favore dell'avv. l'importo di € 27.500,00, la causa è stata quindi decisa con la CP_1
sentenza n. 1613/23, pubblicata in data 18.7.23, in forza della quale il giudice di primo grado:
- rigettata l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione,
- ritenuta l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione e di ne bis in idem,
- osservato che i fatti storici posti a fondamento della richiesta risarcitoria erano già
stati accertati nelle sentenze penali sopra menzionate e che le prove raccolte in quelle sedi, tra loro convergenti e non smentite da elementi contrari, ben potevano essere utilizzate nel giudizio civile nei confronti di tutti i convenuti alla stregua di mezzi istruttori atipici,
- riscontrata quindi la sostanziale veridicità di tutto quanto narrato dall'attore,
- opinato che in ragione della predetta macchinazione l'avv. era stato costretto CP_1
a concludere in anticipo il mandato di Direttore Generale dell' e Pt_2
successivamente non aveva più avuto occasione di accedere ad altri incarichi dirigenziali, vedendo il proprio reddito crollare da circa € 150.000,00 / 200.000,00 annui a soli € 10.000,00, contestualmente subendo un grave danno di immagine ed una perdita della propria autostima e identità, unitamente al venir meno del livello di vita sociale e relazionale, ciò che gli aveva provocato un grave stato di sofferenza emotiva ed era ragione di dolore ad angoscia,
- riscontrata l'illiceità delle condotte poste in essere dai convenuti e la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo ai medesimi,
- escluso che l'avv. avesse in alcun modo contribuito alla produzione dei danni CP_1
pagina 12 di 51 ovvero al loro aggravamento con il proprio comportamento, dal momento che all'epoca non era in grado di fornire prova della trama che era stata orchestrata contro di lui,
- ritenuta l'infondatezza della domanda di manleva svolta dall'avv. RN nei confronti del e del CP_2 Parte_1
ha condannato i convenuti, in solido fra loro, a risarcire in favore dell'attore il complessivo importo di € 892.500,00, oltre agli interessi legali ex art. 1284 cc, quarto comma,
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame il formulando un Parte_1
motivo di appello e chiedendo, in forza di quanto evidenziato, il rigetto delle pretese risarcitorie accolte in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
Con distinto atto di appello anche l'avv. RN ha impugnato la sentenza in questione esponendo sette ragioni di censura ed invocando, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento contestato.
Rigettata l'istanza di inibitoria e procedutosi alla riunione dei due fascicoli ai sensi del disposto dell'ultimo comma dell'art. 335 cpc, la causa è stata quindi rimessa al collegio all'udienza del 12 marzo 2024.
3. I motivi della decisione
Il gravame è parzialmente fondato e merita quindi accoglimento nei limiti di cui al dispositivo.
3.1 Con il settimo motivo d'appello formulato dall'avv. RN ed al quale ha dichiarato di aderire anche il da esaminarsi prima di ogni altro stante la Parte_1
natura preliminare della questione così sollevata, si deduce la nullità della sentenza di pagina 13 di 51 primo grado censurandosi il fatto che la stessa sarebbe stata pronunciata mediante lettura il 21.7.23, dopo tre giorni di camera di consiglio dall'udienza del 18.7.2023, e ciò nonostante pubblicata tale ultimo giorno, prima della sua lettura, al che conseguirebbe una assoluta incertezza in merito alla individuazione della data della decisione e la nullità della stessa per violazione dell'art. 281 sexies cpc e del secondo comma, n. 5), dell'art. 132 cpc. Circostanza questa che si sarebbe poi ripercossa sulle posizioni delle parti interessate, trovatesi in uno stato di irrimediabile incertezza in merito ai termini da rispettare per la proposizione dell'appello.
La censura è infondata.
Sotto un primo profilo vale invero osservare:
- da un lato, che nel caso di specie le problematiche paventate dagli appellanti non si sono in concreto verificate, dal momento che i medesimi hanno proposto appello in maniera tempestiva mentre il ha scelto di non impugnare la pronuncia, CP_2
- d'altro lato, che l'indicazione della data della deliberazione della sentenza, pur costituendo un requisito richiesto per la regolarità della stessa non è considerato dai giudici di legittimità un elemento essenziale di questa in quanto si riferisce a un atto meramente interno la cui omissione od errata indicazione non produce alcuna nullità
deducibile con l'impugnazione ma si risolve semmai in un errore materiale emendabile con la procedura di correzione che deve essere avviata innanzi al giudice che l'ha pronunciata a cura della parte interessata, dovendosi di conseguenza escludere che la medesima sia inefficace sino a che non sia avviata la menzionata procedura (Cass. 24.11.03 n. 17844).
Sotto un secondo profilo, poi, va anche considerato che nella fattispecie è del tutto pagina 14 di 51 evidente essersi in presenza di un mero errore materiale del verbale nella parte in cui dà
atto che il giudice esce dalla camera di consiglio e pronuncia la sentenza il 21 luglio
2023, dal momento che, del tutto pacificamente, siccome riportato dall'annotazione di
Cancelleria presente su di essa e come pure evincibile dall'esame dello storico del fascicolo esaminabile su , il provvedimento è stato invece depositato in CP_5
telematico in data 18.7.23, ciò che tra l'altro ben si accorda con il fatto che il giudice si era ritirato in camera di consiglio proprio quel giorno ad h. 11.42.
3.2 Venendo allora ad esaminare, sempre per ragioni di priorità logica, le altre ragioni di gravame sollevate dall'avv. RN, si nota come, con la prima di esse, lo stesso lamenti la violazione del principio del ne bis in idem sostenendo che l'attore avrebbe in realtà già esperito medesima domanda nel costituirsi quale parte civile nell'ambito del giudizio penale svolto avanti al Tribunale di Padova e conclusosi con l'emissione della sentenza n. 362/15 – la quale si pronunciava su tale richiesta riconoscendo al danneggiato un risarcimento di € 10.000,00 – poi confermata dalla pronuncia della
Corte d'Appello di Venezia n. 2608/16, che a sua volta rigettava l'appello proposto dall'avv. , confermando la statuizione di primo grado. CP_1
Afferma, inoltre, che la predetta pronuncia non avrebbe avuto ad oggetto unicamente la liquidazione del danno derivante dalle condotte oggetto del giudizio penale ma anche le condotte persecutorie successive ai fatti corruttivi, dal momento che la pronuncia era stata adottata proprio facendo riferimento ai comportamenti dell'imputato volti dapprima a blandire e poi a minacciare e vendicarsi dell'avv. , in maniera da CP_1
fargli perdere la credibilità sociale di cui in precedenza godeva in ambito sociale.
Il motivo di doglianza è infondato.
pagina 15 di 51 In proposito, risulta innanzi tutto incontestabile che le sentenze in oggetto abbiano avuto ad oggetto capi di imputazione con i quali si contestava all'avv. RN:
- di aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere l'avv. CP_1
a promettere indebitamente che, nel corso dell'indagine di mercato relativa al reperimento della nuova sede , avrebbe in ogni caso scelto l'immobile di Pt_2
proprietà della NET CENTER SRL, avvalendosi anche delle velate minacce profferite dal e comunque rafforzandole in epoca successiva, Parte_1
- di avere, nel medesimo contesto, offerto all'avv. la somma di € 300.000,00 CP_1
ovvero altra anche maggiore al fine di compiere un atto contrario ai propri doveri,
i quali, oggettivamente, non hanno direttamente a che fare con quanto lamentato in questa sede dell'attore, che si duole delle attività successivamente poste in essere dagli imputati nei suoi confronti, dopo che aveva rifiutato di piegarsi alle avverse pretese.
Così come pare altresì innegabile, dalla lettura delle conclusioni dimesse dalla parte civile e riportate nel proemio della sentenza, che la stessa richiedesse il risarcimento dei soli danni patiti in relazione alle predette imputazioni, anche perché, ovviamente, una diversa domanda non avrebbe potuto essere esaminata in quella sede poiché del tutto scollegata rispetto all'azione penale colà esaminata.
E, comunque, sotto un secondo profilo vale anche notare come:
- se, da un lato, il GIP del Tribunale di Padova, nella parte della motivazione relativa al processo intentato contro l'avv. RN, dedicata alle statuizioni civili (da pag.
160 a pag. 161 della sentenza), facendo riferimento al danno subito a cagione delle condotte del RN, evidenziava che lo stesso “col suo ruolo, e le sue
competenze sociali e giuridiche” si era “prestato a blandire, minacciare, contribuire
pagina 16 di 51 a realizzare la vendetta mediante gli esposti ”, CP_4
- d'altro lato, è altrettanto vero che la Corte d'Appello, correggendo tale motivazione,
abbia ben chiarito, a pag. 107 della sua pronuncia),
o che “i reati contestati a processo al FORNASIERO, di tentata concussione e
istigazione alla corruzione, si sono esauriti nel gennaio 2009 con le condotte
descritte in imputazione. Le condotte successive (esposti , CP_4
campagna mediatica, trasmissione di segnalazioni alla Procura,
incentivazione delle indagini, strumentalizzazione dei nuovi vertici
dell' acquisizione indebita di notizie riservate, etc.) rappresentano Pt_2
una condotta successiva ed ulteriore rispetto alla condotta criminosa che, se
rilevano ai fini della prova dei fatti e della responsabilità degli imputati
(costituiscono, come più volte accennato, l'attuazione della rovina
minacciata dal e la vendetta contro per non aver Parte_4 CP_1
accettato “una proposta che non si poteva rifiutare”) rappresentano
autonomi titoli di responsabilità, anche sotto il profilo civilistico”,
o che, del tutto conseguentemente, “le pretese risarcitorie derivanti da tale
condotta non possono essere fatte valere in questa sede. Si ritiene pertanto
che, con riferimento ai reati per cui vi è stata condanna, il danno risarcibile
sia solo il danno morale collegato alla sofferenza derivante dalle sole
condotte contestate in questa sede. Le minacce derivanti da persone di cui
era legittimo aver timore, l'offesa per un'offerta di tipo corruttivo che
implicava un giudizio negativo sulla persona del direttore generale, il
“tradimento” da parte di un amico che si faceva portatore, per sudditanza
pagina 17 di 51 psicologica o interesse personale, di intimidazioni e proposte indecenti
erano idonee a provocare una sofferenza morale”.
Considerazione, queste, sostanzialmente fatte proprie anche dal Tribunale di Padova
nell'ambito della procedura svolta avverso il ed il ove veniva Parte_1 CP_2
specificato:
- che “i reati di tentata concussione e istigazione alla corruzione commessi mediante
le condotte ora contestate si sono esauriti all'inizio dell'anno 2009, mentre le
condotte successive (in particolare la campagna giornalistica e la
strumentalizzazione dei nuovi vertici dell' sono state attività diverse, Pt_2
eventualmente integranti altri reati e comunque costituenti differenti fonti di
responsabilità civile rispetto a quelle ora in esame”,
- sicché “ogni pretesa risarcitoria della P.C. riconducibile alle condotte tenute
successivamente da parte degli attuali imputati non può dunque essere fatta valere
in questa sede …”.
Sicché, laddove il GIP del Tribunale di Padova, nel motivare sul punto, faceva erroneamente riferimento a circostanze estranee ai fatti oggetto di quel giudizio e successive ad essi, ancora non si è in presenza di una situazione tale da modificare l'effettivo contenuto della domanda colà svolta dall'avv. – al quale unicamente CP_1
spettava la scelta di individuare il thema decidendum, e cioè la causa petendi e il
petitum, dell'azione da esercitare – ma semplicemente di un mero fuor d'opera erroneamente compiuto dal giudice di quel processo (che avrebbe dovuto attenersi al contenuto della domanda svolta in causa), poi comunque corretto in sede d'appello.
3.3 Con il secondo motivo di doglianza viene contestato il disposto rigetto pagina 18 di 51 dell'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere dall'avv. riscontrandosi CP_1
siccome erronea l'affermazione secondo cui quest'ultimo avrebbe avuto certezza della sussistenza delle condotte illecite contestate ai convenuti solo dal momento in cui aveva potuto esaminare gli atti dell'indagine penale laddove, al contrario, risultava evidente che degli stessi egli ben fosse a conoscenza almeno dal 2010, tanto da aver provveduto già nel corso di quell'anno a presentare denuncia contro il e da aver fatto il nome CP_4
del al Dirigente della Digos incaricato di seguire l'indagine e come pure Parte_1
riconosciuto nell'ambito della stessa sentenza penale, ove veniva specificato che il processo era stato celebrato nonostante e a dispetto dell'avv. , non certo grazie a CP_1
lui, che aveva taciuto i fatti per ben cinque anni, restando fino all'ultimo laconico e riottoso nel ricostruire la vicenda in quanto presumibilmente timoroso degli esiti del procedimento penale nel frattempo incardinato nei suoi confronti e comunque spaventato in ragione della fama vendicativa di cui era circondato il Parte_1
E ciò tenendo conto del fatto che, ai sensi del disposto dell'art. 2935 cc, l'impossibilità
di far valere il diritto quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali sono apprestate le specifiche ipotesi di sospensione della prescrizione, tra cui non rientrano l'ignoranza,
da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.
Mentre, sotto un diverso profilo, si evidenzia pure siccome censurabile:
- sia il fatto che si sia ritenuta idonea ad interrompere la prescrizione la costituzione di parte civile operata dall'attore nel 2015, dovendosi tenere necessariamente distinti pagina 19 di 51 fra loro l'illecito civile e quello penale e le relative azioni da essi discendenti e non potendo nemmeno dimenticarsi che, in realtà, il giudizio penale aveva ad oggetto l'esame di condotte diverse rispetto a quelle azionate in questa sede,
- sia il richiamo operato al terzo comma dell'art. 2943 cc, da ritenersi inconferente stante l'impossibilità di attribuire qualsiasi effetto interruttivo alla costituzione di parte civile compiuta nell'ambito di un giudizio penale dedicato al vaglio di fatti totalmente diversi.
La censura è infondata.
Sul punto, deve innanzi tutto notarsi come non risponda al vero che tutte le attività
illecite poste in essere dai convenuti per vendicarsi della mancata accettazione da parte dell'avv. delle loro minatorie proposte si siano concluse nel corso del 2010, CP_1
essendo pacifico in causa, in quanto non contestato, che sia le attività di incentivazione delle indagini in Procura sia la campagna di stampa ordita contro l'attore ed alimentata con la costante trasmissione ai giornali delle segnalazioni che venivano volta per volta sottoposte agli inquirenti siano proseguite per almeno un triennio, nel corso del quale si realizzava la redazione, tra le altre cose, di un innumerevole numero di articoli diffamatori della persona e della figura dell'attore.
Mentre, sotto un secondo profilo, risulta poi irrilevante la circostanza che l'avv. CP_1
potesse aver avuto fin da subito la personale convinzione che l'intera vicenda fosse una macchinazione ai suoi danni, derivante dal suo rifiuto di assecondare le pretese illecite degli odierni convenuti, poiché ciò – almeno sino al momento della disclosure degli atti relativi all'indagine che dava quindi vita al procedimento penale nei confronti degli autori dei reati, avvenuta nel 2015, e più oltre ancora, sino all'assunzione delle prove pagina 20 di 51 testimoniali nel corso del dibattimento, proseguita sino al luglio 2016 – null'altro rappresentava se non una mera ipotesi astratta, priva di un qualsiasi specifico riferimento a fatti ed atti determinati che consentissero di dare concretezza alla medesima.
Laddove, in proposito, la Suprema Corte, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha avuto modo di chiarire che, qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, il termine della più lunga prescrizione prevista per il reato stesso decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto, o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza della riferibilità di tali condotte delittuose al danno lamentato (Cass. Sez. Un. 18.11.08 n.
27337) e ciò poiché la prescrizione decorre non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente conoscibile
(Cass. 25.5.10 n. 12699).
Tanto da essersi precisato:
- per un verso, che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito decorre da quando il danneggiato, con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia stato in grado di avere conoscenza dell'illecito, del danno e della derivazione causale dell'uno dall'altro, conseguendone che, nel caso di danno aquiliano derivante dalla predisposizione di taluni documenti, ove gli stessi siano allegati agli atti di un procedimento penale, la relativa prescrizione decorre dal momento in cui il preteso danneggiato ha legalmente la possibilità di attivarsi per conoscere gli atti di indagine
(Cass. 21.6.11 n. 13616),
pagina 21 di 51 - per altro verso, che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno morale da diffamazione non decorre dal momento in cui l'agente compie il fatto illecito, ma dal momento in cui la parte lesa ne viene a conoscenza (Cass. 16.8.23 n.
24691 e 7.10.11 n. 20609).
Né, a contrario, vale riferirsi al fatto che, secondo la sentenza del GIP di Padova, l'avv.
abbia in realtà taciuto per molti anni ciò che sapeva, poiché l'affermazione è CP_1
evidentemente riferita ai fatti oggetto dell'imputazione – e cioè agli episodi di tentata concussione ed istigazione alla corruzione – e non invece a quelli relativi al presente giudizio, chiamato a valutare le diverse e successive condotte ritorsive poste in essere dal dal RN e dal nei confronti dell'avv. per non Parte_1 CP_2 CP_1
essersi piegato ai loro desiderata.
Mentre, una volta riscontrato che il termine della prescrizione non poteva che avere decorrenza se non a partire dalla metà del 2015, risulta assorbita ogni questione relativa al fatto che si sia ritenuta idonea ad interrompere la stessa la costituzione di parte civile operata dall'attore in quell'anno e che appaia inconferente il richiamo operato dal giudice di prime cure al terzo comma dell'art. 2943 cc, giacché, essendo in ogni caso stata introdotta l'azione risarcitoria alla fine del 2018, in ogni caso la stessa non risultava essersi a quella data compiuta già semplicemente in forza della previsione di cui al primo comma dell'art. 2947 cc, il quale prevede appunto che il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescriva in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
3.4 Con il terzo motivo di contestazione l'avv. RN lamenta poi che il Tribunale
sia sostanzialmente giunto alla sua decisione utilizzando in maniera esclusiva o,
pagina 22 di 51 comunque, ampiamente prevalente mezzi di prova formati al di fuori del contraddittorio con esso appellante, tra loro peraltro non convergenti, poiché relativi alle sole risultanze del processo penale instaurato nei confronti del e del senza Parte_1 CP_2
verificare che gli stessi si accordassero con quanto invece risultante dal processo svolto nei suoi confronti e, tra l'altro, attribuendo rilievo alle dichiarazioni della teste
, la quale doveva ritenersi totalmente inattendibile in ragione del malanimo Tes_1
mantenuto nei suoi confronti, oggetto di gravissimi reati da parte della stessa.
Siffatta ragione di doglianza è infondata.
Ed invero – preliminarmente ribadita la pacifica utilizzabilità, ai fini della decisione,
delle prove atipiche, essendo stato più volte, ed anche recentissimamente, ribadito che,
in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le medesime, tra cui rientrano anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale,
laddove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 cpc, dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità
per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale
(Cass.
1.2.23 n. 2947 e 19.7.19 n. 19521) – non può dimenticarsi come, nella fattispecie,
il giudice di primo grado, lungi dall'utilizzare unicamente ai fini delle proprie determinazioni il materiale probatorio richiamato nelle sentenze emesse dal Tribunale
penale di Padova e dalla Corte d'Appello di Venezia nei confronti del e del Parte_1
abbia pure fatto specifico e reiterato riferimento a quanto emergente: CP_2
pagina 23 di 51 - dal doc. 1) e cioè dalla sentenza emessa dalla Corte d'appello proprio nei confronti dell'avv. RN,
- dal doc. 3) e cioè dalla sentenza emessa dal GIP di Padova sempre nei confronti dell'avv. RN,
- dal doc. 7) e cioè dagli esposti firmati dal e datati 2.2.09 e 12.2.09, CP_4
- dal doc. 10) e cioè dalle sommarie informazioni rese in data 3.7.15 e 7.7.15 dal teste
, Testimone_2
- dai doc. da 20A) a 20Q) e cioè da copia degli articoli di giornale attraverso i quali si era estrinsecata la campagna di stampa orchestrata avverso l'avv. , CP_1
- dal doc. 28) e cioè dalle sommarie informazioni rese ai Carabinieri dalla teste
, Testimone_3
- dal doc. 31) e cioè dalle sommarie informazioni rese in Procura dal teste Tes_4
,
[...]
i quali tutti, come ben si evince dalla lettura della sentenza impugnata, vengono a confermarsi l'uno con l'altro ed altresì con le risultanze degli ulteriori doc. n. 4), 24),
30) e 32), contenenti le sentenze rese nei confronti degli imputati e Parte_1 CP_2
nonché le deposizioni testimoniali rese nel corso delle relative udienze dibattimentali,
ciò che sostanzialmente conferma l'assoluta correttezza del ragionamento logico svolto dal giudice di prime cure nel giungere conclusivamente, dopo aver collegato fra loro tutte le circostanze risultanti dei predetti elementi probatori, ad un ben fondato addebito di responsabilità dei convenuti in relazione alla commissione dei fatti denunciati dall'odierno appellato.
Senza che in proposito sia, d'altro canto, necessario effettuare alcuno specifico richiamo pagina 24 di 51 delle predette reciproche conferme tra le citate fonti di prove, già dettagliatamente evidenziate nella parte motiva della sentenza qui impugnata, giacché lo stesso appellante non è stato in grado di individuare e precisare anche una singola ipotesi di contraddizione tra le menzionate risultanze probatorie provenienti da documenti diversi ma si è limitato a sollevare la relativa contestazione in maniera del tutto apodittica e generica.
Mentre, per quanto attiene alla dedotta inattendibilità della teste basta Tes_1
rilevare come:
- il tenore delle dichiarazioni rese dalla medesima sia stato integralmente confermato da tutto il restante materiale probatorio acquisito in causa, compresi gli esiti delle perquisizioni effettuate presso lo studio del legale, ove venivano rinvenute le bozze degli esposti, l'appunto riferito alla vicenda Net Center diretto al , il cui Tes_5
contenuto dimostra bene quale fosse il fine originario perseguito con gli esposti e,
ancora, il c.d. “Promemoria Terminator”,
- l'appellante non sia stato in grado di dimostrare l'inverosimiglianza di una sola delle affermazioni rese dalla predetta teste che, sebbene risulti aver effettivamente commesso una indebita appropriazione di ingenti somme di denaro di pertinenza dell'avv. RN, in relazione alla quale patteggiava una condanna a due anni e sei mesi di reclusione ed € 900,00 di multa, non risulta aver commesso, nell'ambito della presente vicenda, alcuna specifica azione idonea a manifestare acredine nei confronti del suo ex datore di lavoro, essendosi limitata a narrare circostanze che hanno trovato debito ed ampio riscontro in molteplici elementi probatori,
- la stessa, proprio per tale ragione, sia già stata ritenuta assolutamente attendibile pagina 25 di 51 nell'ambito di ben quattro giudizi penali (di primo grado e d'appello svolti rispettivamente in relazione alle posizioni dell'avv. RN, da un lato, e del e del dall'altro), le conclusioni sono ormai passate in giudicato. Parte_1 CP_2
3.5 Con il quarto motivo di appello l'avv. RN contesta l'esistenza di tutti e tre i requisiti integranti il fatto illecito causativo di danno risarcibile, ossia la condotta, il danno risarcibile ed il nesso di causa tra i medesimi, osservando, quanto al primo di essi:
- che l'aver eventualmente richiesto e ottenuto informazioni private relative alla procedura di individuazione dell'immobile non ha nulla a che vedere con la pretesa campagna diffamatoria orchestrata nei confronti dell'avv. , CP_1
- che l'aver intimato all'attore di sottostare alle richieste del onde evitare Parte_1
di essere rovinato e l'aver tentato di corromperlo per conto del non CP_2
costituirebbe elemento di diffamazione del danneggiato,
- che non vi è alcuna prova che egli avrebbe deciso di redigere gli esposti avverso l'avv. , trattandosi semmai di iniziativa presa dal il quale gli CP_1 Parte_1
aveva addirittura assegnato in proposito stringenti istruzioni, ciò che dimostrava l'assenza di una qualsiasi propria sfera di potere volitivo sulla predisposizione degli atti, sul tenore del loro contenuto e sulla scelta di diffonderli aliunde,
- che risultava priva di qualsiasi effetto dannoso la sua intimazione al teste Tes_6
membro della Commissione, che doveva essere sentito in Procura, di orientare le proprie dichiarazioni in senso penalizzante nei confronti dell'avv. , dal CP_1
momento che il medesimo si rifiutava di sottostare alla richiesta,
- che appariva generica l'affermazione secondo cui egli avrebbe in più occasioni sostenuto pubblicamente che l'attore era stato un pazzo nel gestire l'intera vicenda pagina 26 di 51 dell'indagine di mercato, nel corso della quale aveva tra l'altro platealmente commesso una serie di illeciti,
- che non si dimostrava idonea a produrre alcun danno l'intervenuta partecipazione ad un pranzo, consumato alla presenza di sei persone, nel corso del quale egli avrebbe parlato dell'avv. come di un cattivo e maldestro amministratore e lo avrebbe CP_1
definito un , Per_1
- che, in definitiva, ciò che gli viene addebitato è una semplice fedeltà al Parte_1
dalla quale si evince poi arbitrariamente la sussistenza a suo carico del dolo in quanto consapevole dell'intento vendicativo del medesimo nei confronti della controparte.
Deduce poi, quanto all'ammontare del danno liquidato, in gran parte con riferimento alla perdita di chance:
- che non vi sarebbe stata alcuna anticipata cessazione del contratto con nel Pt_2
luglio 2010, dal momento che l'art. 2 del contratto prevedeva che esso avesse validità quinquennale a partire dall'1.5.06, peraltro con l'ulteriore previsione che sarebbe comunque venuto a decadere al compimento del novantesimo giorno successivo all'elezione della Giunta Regionale, appunto nominata il 10.4.10, come previsto dal quarto comma dell'art. 10 della L.R. n. 32/1998,
- che il venir meno del reddito dell'avv. risaliva ad epoca ben anteriore al CP_1
verificarsi dei fatti, poiché già nel 2008 non vi era alcuna evidenza di un suo reddito da lavoro professionale, dichiarato al massimo in circa € 4.000,00 nel 2009 e poi via via aumentato in seguito ad € 11.000,00 nel 2011 e ad € 17.000,00 nel 2012,
- che non vi era alcuna prova oggettiva del fatto che il professionista avrebbe in futuro molto probabilmente ricevuto altri incarichi di alto livello direttivo, anche in pagina 27 di 51 ragione del fatto che, trattandosi di attività di spiccato connotato politico, sarebbe bastato che in Regione fosse prevalsa una forza politica non in linea con l'orientamento del per rendere ardua qualsiasi ipotesi di accoglimento delle CP_1
sue domande,
- che anche il danno di natura non patrimoniale risultava del tutto indimostrato, non potendosi utilizzare in proposito né le risultanze di una CTP né il fatto notorio,
- che in ogni caso appariva incongruo sia l'utilizzo per la relativa liquidazione delle
Tabelle milanesi sia la collocazione del danno nell'ambito di un pregiudizio di eccezionale gravità.
Rileva infine, quanto alla sussistenza del nesso eziologico, come gli unici fatti debitamente provati non risultino in alcun modo tali da aver provocato il gravissimo danno viceversa liquidato dal giudice di prime cure, essendosi erroneamente proceduto ad una generalizzazione del giudizio dell'intera vicenda tale da far scomparire le evidenti differenze comportamentali addebitabili ai singoli protagonisti, e tanto più
laddove l'intera campagna giornalistica risultava orchestrata dal solo e Parte_1
doveva comunque ritenersi del tutto autonoma rispetto alla vicenda dell'esposto redatto per conto del , legittima espressione di un potere di denuncia doverosamente CP_4
accordato a ciascun cittadino.
Specularmente a siffatte doglianze vanno anche esaminati i due motivi d'appello proposti dal il quale deduce l'erroneità dell'intervenuto riconoscimento Parte_1
della sussistenza del nesso causale fra condotte ed evento, stante una inesatta valutazione del materiale istruttorio e comunque, in subordine, censura siccome palesemente incongrua la quantificazione dei danni, evidenziando:
pagina 28 di 51 - che le nomine agli incarichi aspirati dall'avv. erano frutto di equilibri politici, CP_1
- che la liquidazione di una perdita di chance presuppone la dimostrazione di un nesso di causalità tra la stessa e la condotta illecita, nel caso di specie non realizzata,
- che, in ogni caso, il danno risarcibile va ragguagliato alla sola probabilità di conseguire il risultato utile e non a quest'ultimo tout court, dovendosi in proposito utilizzare il c.d. coefficiente di riduzione, senza possibilità di ricorrere in proposito a valutazioni di carattere meramente equitativo,
- che il giudice di primo grado non aveva in alcun modo specificato sulla base di quali ragioni avesse poi ritenuto di ridurre unicamente di un terzo il valore del danno pieno,
- che non apparivano nemmeno convincenti i criteri utilizzati per la liquidazione del danno non patrimoniale, essendosi omesso di tenere conto del fatto:
o che non vi era prova che la campagna stampa fosse stata da lui orchestrata al fine di screditare l'avv. , dovendosi semmai imputare la stessa ai CP_1
direttori dei giornali che avrebbero dovuto vigilare sulla correttezza e pertinenza degli articoli pubblicati,
o che la diffamazione eventualmente commessa non poteva ritenersi di eccezionale gravità.
I predetti motivi sono infondati.
Esaminando una per una le singole contestazioni sollevate dagli appellanti con riguardo all'aspetto della condotta illecita si nota, allora:
- come la dedotta irrilevanza, ai fini della decisione della presente causa, del fatto di aver eventualmente richiesto e ottenuto informazioni private relative alla procedura pagina 29 di 51 di individuazione dell'immobile nonché della circostanza di aver intimato all'attore di sottostare alle richieste del onde evitare di essere rovinato e di aver Parte_1
tentato di corromperlo per conto del per quanto condivisibile, non sia CP_2
elemento di per sé tale da poter condurre ad una modifica della decisione adottata dal Tribunale di Padova, poiché la partecipazione del legale alla campagna diffamatoria orchestrata nei confronti dell'avv. risulta poi comprovata da CP_1
tutta una serie di ulteriori elementi già evidenziati in primo grado e di cui si darà più
avanti conto anche in questa sede,
- come la prova di aver collaborato alla redazione degli esposti avverso l'avv. CP_1
sia in atti, essendo pacifico e non contestato dallo stesso avv. RN che gli stessi venissero da lui stilati, laddove viceversa appare del tutto privo di credibilità
che un esperto professionista come lui non mantenesse alcun controllo volitivo sulla predisposizione del loro contenuto e sulla scelta di depositarli, competendo al legale una ampia discrezionalità in proposito, sancita anche dalla possibilità di rinunciare al mandato in ogni momento laddove le determinazioni assunte dai clienti non si ritengano opportune, ciò che ben avrebbe potuto e dovuto fare l'odierno appellante una volta riscontrata la palese strumentalità dei predetti atti e la loro illecita finalizzazione a recare un grave danno di immagine all'avv. , ciò di cui ben CP_1
era consapevole siccome dimostrato dalle testimonianze rese in proposito dai testi
, , e dal fatto che il medesimo si Tes_6 Tes_1 CP_4 Tes_7 Tes_2
prestava sin da subito a rafforzare le minacce del ed a farsi latore della Parte_1
proposta corruttiva proveniente dal CP_2
- come l'asserita correttezza degli esposti non possa desumersi dal parere dell'avv.
pagina 30 di 51 redatto non certo al momento della loro predisposizione ma solo a Tes_8
distanza di sei anni ed in maniera palesemente funzionale alla strategia difensiva adottata dall'imputato nell'ambito del procedimento penale che lo aveva attinto,
- come l'intimazione effettuata al teste membro della Commissione, che Tes_6
doveva essere sentito in Procura, di orientare le proprie dichiarazioni in senso penalizzante nei confronti dell'avv. , ben costituisca in realtà elemento CP_1
probatorio idoneo a dimostrare il compimento di condotte volte a screditare l'immagine dell'avv. ed a dimostrare la piena partecipazione non solo morale CP_1
ma anche fattiva dell'avv. RN alle trame contestualmente poste in essere dal
Parte_1
- come non risulti minimamente generico, ma al contrario estremamente pregnante, il fatto che in svariate occasioni egli abbia pubblicamente denigrato l'attore affermando che aveva gestito l'indagine di mercato in maniera scriteriata,
platealmente commettendo una serie di illeciti, trattandosi di illazioni destituite di qualsiasi fondamento concreto e, anzi, totalmente false,
- come del pari certamente costituisca condotta illecita l'aver dipinto l'avv. alla CP_1
stregua di un cattivo e maldestro amministratore, di un farabutto e di uno sperperatore di denaro pubblico nel corso di un pranzo con altre sei persone, tutte attive in ambito politico e dirigenziale e cioè in quel mondo assiduamente frequentato dall'attore e nel quale la denigrazione della sua reputazione avrebbe certamente comportato la preclusione di qualsiasi ulteriore chance di carriera
Per_ ( , e ), Tes_2 Per_2 CP_4
- come la contestazione dell'addebito di aver concorso alla effettuazione della descritta campagna denigratoria, che l'appellante cerca di sminuire al rango di una pagina 31 di 51 mera fedeltà all'amico risulti quindi del tutto infondata apparendo, al Parte_1
contrario, evidente che l'avv. RN collaborasse alla pari con esso nel tentativo ritorsivo, peraltro riuscito, di infangare la figura professionale e morale dell'attore in ogni ambito nel quale ciò avrebbe potuto recargli danno, e cioè sia nei circoli dirigenziali e politici veneti sia di fronte all'opinione pubblica, premurandosi di fornire al che ne difettava, le necessarie competenze giuridiche e Parte_1
dovendosi ritenere che, per quanto riguarda le attività di discredito non direttamente poste in essere dal legale, sia comunque configurabile un'ipotesi di concorso morale in esse da parte di quest'ultimo, che ben aveva la coscienza e la volontà del fatto criminoso, accompagnata dalla consapevolezza di concorrere con altri alla realizzazione del fatto illecito.
Sicché non residuano dubbi di sorta in merito all'avvenuto compimento da parte dell'appellante, in combutta con il – come tra l'altro dimostrato dalla Parte_1
incredibile frequenza dei contatti telefonici intercorsi fra gli stessi durante il solo corso delle indagini e pari a 7.415 telefonate (cfr. 113 della Sentenza del Tribunale di Padova
n. 2004/16) – di reiterate azioni volte a screditare la persona dell'avv. CP_1
Con riguardo, invece, alle contestazioni mosse in merito alla effettiva sussistenza di un nesso causale tra le predette condotte e il pregiudizio economico lamentato dal danneggiato, che è stato determinato in primo grado:
- quanto al danno patrimoniale:
o in € 780.000,00, tenendosi conto di € 160.043,00 per il primo anno successivo al verificarsi dei fatti, in ragione della anticipata scadenza del contratto di Direttore Generale dell' e di € 106.695,00 per ciascuno dei Pt_2
successivi tre anni, in considerazione del fatto che essendosi in presenza di pagina 32 di 51 una mera perdita di chance doveva procedersi all'abbattimento di un terzo del valore iniziale, poi debitamente attualizzato,
- quanto al danno non patrimoniale:
o in € 60.000,00 già rivalutati per la lesione della reputazione,
o in € 80.000,00 già attualizzati a titolo di danno morale e dinamico relazione,
vale innanzi tutto osservare come, in effetti, non possa essere addebitata ai convenuti l'asserita anticipata cessazione del contratto con , avvenuta nel luglio 2010, dal Pt_2
momento che, se è vero che l'art. 2 del contratto prevedeva una validità quinquennale a partire dalla data dell'1.5.06, è peraltro altrettanto vero che doveva anche tenersi conto di una ulteriore previsione di decadenza, dettata dal quarto comma dell'art. 10 della
L.R. n. 32/1998, la quale ricollegava il venir meno dell'incarico al compimento del novantesimo giorno dall'elezione della nuova Giunta Regionale.
Ciò che è quanto si è verificato nel caso di specie, essendo stata la nuova Giunta
Regionale appunto nominata in data 10.4.10, con susseguente decadenza della validità
dell'incarico al successivo 10.7.10. Sicché risulta erroneo ricondurre l'interruzione del rapporto in essere con l' alle manovre poste in essere dagli odierni convenuti e Pt_2
addebitare a questi ultimi una perdita economica di € 160.043,00 in danno dell'avv.
per il primo anno successivo al verificarsi dei fatti. CP_1
Va invece rigettata, in quanto infondata, l'asserzione secondo cui i compensi da lavoro professionale dell'attore fossero sostanzialmente venuti meno sin dal 2008, per poi risalire a cifre estremamente modeste, oscillanti fra € 10.000,00 ed € 20.000,00 tra il
2011 ed il 2012, dal momento che le dichiarazioni dei redditi depositati in atti (doc. 8
attoreo) attestano al contrario redditi per il periodo compreso tra il 2007 ed il 2010
pagina 33 di 51 situati fra € 155.000,00 ed € 190.000,00 annui.
E se è vero, come è vero, che tale reddito derivava dal compenso percepito nella veste di Direttore dell' – il cui contratto prevedeva un corrispettivo di € 144.607,93 Pt_2
annui, per dodici mensilità al lordo di oneri e ritenute di legge, oltre spese di viaggio,
vitto e alloggio in caso di missioni e con previsione di ulteriori maggiorazioni sino ad un massimo del venti per cento previa valutazione dei risultati di gestione ottenuti – è
altrettanto innegabile che anche tale forma di guadagno traesse origine dall'attività
professionale dell'avv. , che era stato evidentemente nominato a quella carica CP_1
anche in ragione delle proprie cognizioni giuridiche e dell'esperienza maturata negli anni quale legale.
Così come appare evidente che allo svolgimento di tale incarico l'avv. fosse CP_1
tenuto a dedicare tutte le proprie energie lavorative, senza possibilità di mantenere altre fonti di reddito, essendo chiaramente esplicitato all'art. 3 del contratto di diritto privato in proposito sottoscritto con l' , che la carica di Direttore Generale “comporta un Pt_2
rapporto di lavoro a tempo pieno, non è compatibile con altre attività professionali e
cariche elettive pubbliche” sicché determina da parte dell'incaricato un “impegno
esclusivo a favore dell' . Pt_2
Il che ben giustifica allora come, una volta cessato dalla carica, l'avv. si sia CP_1
trovato nella estrema difficoltà di ricominciare in maniera economicamente proficua l'attività di avvocato che in precedenza aveva svolto presso il proprio studio, il cui avviamento era ovviamente andato disperso nel corso del quadriennio trascorso alla guida del predetto ente.
Del pari infondato risulta poi l'assunto, sostenuto sia dall'avv. RN sia dal pagina 34 di 51 secondo cui non vi sarebbe alcuna prova oggettiva del fatto che il Parte_1
professionista, in futuro, avrebbe presumibilmente ricevuto altri incarichi di livello direttivo, trattandosi di attività di spiccato connotato politico e pertanto collegata al prevalere, nel Consiglio Regionale, di una forza politica aderente alle opinioni manifestate in proposito dall'attore.
Ed infatti – quand'anche il ragionamento di fondo così esposto si possa condividere,
almeno in linea di principio e fatta comunque salva la precisazione che non necessariamente ogni nomina soggiace a mere considerazioni di natura politica,
residuando anche uno spazio per la valorizzazione delle effettive capacità professionali vantate da ogni singolo candidato – resta indubitabile il fatto che, nel caso di specie, le elezioni tenutesi nel 2010 avessero confermato la maggioranza alla giunta di centro destra che già governava il Veneto, sicché, in assenza, al di là delle manovre diffamatorie poste in essere dal dall'avv. RN e dal di Parte_1 CP_2
elementi tali da mettere in dubbio le capacità dirigenziali dell'attore, non appare scorretta l'avvenuta formulazione da parte del giudice di prime cure di un giudizio di verosimiglianza della possibilità che l'avv. ottenesse, a conclusione del rapporto CP_1
in essere, una ulteriore nomina di livello comparabile a quella già in precedenza ricoperta precisando in proposito la più recente giurisprudenza in materia:
- che, in tema di risarcimento del danno, la chance è appunto integrata dalla seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita, distinta dal risultato perduto, è risarcibile, trattandosi di una situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, tenendo, peraltro, conto che l'accertamento del nesso di pagina 35 di 51 causa avente ad oggetto la perdita di chance di conseguire un risultato utile non richiede anche l'accertamento della concreta probabilità di conseguire il risultato
(Cass.
7.8.23 n. 24050),
- che il danno patrimoniale da perdita di chance è un danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della semplice possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale, sicché l'accertamento e la liquidazione di tale perdita, necessariamente equitativa, restano insindacabili in sede di legittimità
ove adeguatamente motivati (Cass. 12.2.15 n. 2737).
E tanto anche tenendo conto del fatto che la chance patrimoniale – la quale storicamente ha costituito il riferimento teorico della evoluzione giurisprudenziale in materia –
presenta i connotati dell'interesse pretensivo (mutuando tale figura dalla dottrina amministrativa), e cioè postula la preesistenza di un quid su cui sia andata ad incidere sfavorevolmente la condotta colpevole del danneggiante, impedendone la possibile evoluzione migliorativa (Cass.
9.3.18 n. 5641), ciò che appunto si è riscontrato nel caso di specie, ove l'avv. già ricopriva una carica apicale e vantava quindi una fondata CP_1
aspettativa di vedersi attribuire un incarico di pari valore anche per il futuro.
Peraltro:
- trattandosi di una mera perdita di chance, dal momento che non vi è alcuna certezza che le predette ambizioni dovessero trovare effettivo accoglimento,
- e dovendosi altresì considerare che laddove le probabilità in oggetto avessero superato la soglia del 50% non si sarebbe più rimasti nell'ambito della perdita di pagina 36 di 51 chance ma si sarebbe transitati nell'area del danno positivamente accertato, essendo ben noto che in ambito civilistico il nesso causale tra un evento lesivo ed il prodursi del pregiudizio ad esso correlato ben può ritenersi appurato in forza del criterio del
“più probabile che non”,
ritiene la Corte che le probabilità di verificazione dell'evento sperato non possano in ogni caso superare il 50% e che, più specificamente, nel caso di specie assommassero alla quota del 40%, dovendosi tenere conto nell'equazione risarcitoria non solo delle capacità professionali e relazionali dell'attore, che già gli erano valse la prima nomina e che ben avrebbero potuto aiutarlo ad ottenerne una seconda in ragione dell'esperienza maturata in quel quadriennio, ma anche, in via principale, della presenza di numerosi altri candidati per ciascuna delle cariche ambite e, in via molto secondaria ma comunque da tenersi presente, del fatto che, avendo già ricevuto in passato un incarico, i partiti di riferimento avrebbero anche potuto ritenere opportuno di individuare un nuovo soggetto, se del caso valutando i rapporti di forze all'interno della maggioranza siccome mutati all'esito del voto.
Mentre, sotto un diverso profilo:
- da un lato, deve ribadirsi come le condotte poste in essere in danno dell'attore fossero ben idonee a ledere gravemente l'immagine professionale del danneggiato,
dipinto alla stregua di un farabutto e, nella migliore delle ipotesi, di un assoluto incapace, che aveva commesso reati e comunque sperperato il denaro pubblico, in quanto portate a compimento sia di fronte all'opinione pubblica, per mezzo della propalazione di una serie di articoli di giornale diffamatori, sia nell'ambito di ristretti circoli politici molto influenti in ambito regionale,
pagina 37 di 51 - d'altro lato, va sottolineato come risulti del tutto ultronea a qualsiasi valutazione svolta in questo ambito la censura relativa al fatto che si sarebbe dovuto tenere conto della differente efficienza causale riconducibile alle singole condotte di ciascuno dei convenuti, giacché a mente dell'art. 2055 cc i medesimi sono comunque tenuti in via solidale a rispondere del danno così unitariamente arrecato compiendo direttamente le condotte lesive o comunque appoggiandole con il proprio assenso in maniera tale da rafforzare la volontà degli altri compartecipi
(dovendosi rimandare ogni relativa distinzione in sede di trattazione della domanda di regresso svolta dall'avv. RN),
- da ultimo, deve pure rilevarsi l'irrilevanza del fatto che anche i direttori dei giornali su cui erano stati pubblicati gli articoli diffamatori avrebbero dovuto vigilare sulla correttezza e pertinenza degli stessi, essendo evidente che l'eventuale responsabilità
di ulteriori soggetti nella causazione del danno, peraltro non indagata nella fattispecie e non certo passibile di accertamento in assenza della chiamata in giudizio dei medesimi, non vale di per sé stessa a scriminare le condotte illecite poste in essere dagli altri coautori del fatto.
Sicché, conclusivamente, tenutosi conto del fatto:
- che nell'ultimo quadriennio l'avv. aveva percepito un compenso medio di € CP_1
172.000,00,
- che vantava chance pari al 40% di poter ottenere anche per il futuro un reddito equivalente, per un conseguente ammontare di € 70.000,00,
- che quanto meno sino alla pronuncia di primo grado del GIP del Tribunale di
Padova, emessa nell'agosto 2015, la quale evidenziava finalmente agli occhi di tutti pagina 38 di 51 le trame ordite nei suoi confronti, l'avv. non aveva concrete possibilità di CP_1
recuperare integralmente la propria immagine professionale, così da por termine al danno che stava subendo,
- che nel quinquennio considerato egli maturava, a causa della descritta situazione,
compensi medi pari a soli € 15.000,00 annui,
si ritiene di poter liquidare tale posta di danno nell'ammontare di € 275.000,00 (€
70.000,00 - € 15.000,00 x 5 anni).
Somma questa da attualizzarsi in € 406.626,92 alla data di emissione della sentenza di primo grado, tenuto conto di rivalutazione ed interessi.
Quanto invece al danno da lesione della reputazione, una volta ricordato:
- che nella fattispecie la sopra ricordata diffusione di notizie false e diffamatorie nei confronti dell'attore ha causato un evidente discredito a carico del medesimo, in quanto additato sia al pubblico sia in influenti cerchie ristrette alla stregua di un mascalzone e di un dirigente incapace,
- che la lesione della reputazione personale va valutata in abstracto, cioè con riferimento al contenuto della reputazione quale si è formata nella comune coscienza sociale di un determinato momento e non quam suis, e cioè alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione (Cass. 18.9.09 n. 20120 e 10.5.01 n. 6507),
- che per la quantificazione del danno appare opportuno fare applicazione delle tabelle milanesi le quali, come ben noto, utilizzano quali parametri di riferimento quelli rappresentati:
o dalla notorietà del diffamante,
o dalla carica pubblica ricoperta dal diffamato,
o dalla natura della condotta diffamatoria,
pagina 39 di 51 o dalla reiterazione della condotta,
o dall'intensità dell'elemento psicologico,
o dal mezzo attraverso il quale la diffamazione è stata perpetrata e dalla sua diffusione,
o dalla risonanza mediatica della notizia,
o dalla natura ed entità delle conseguenze derivatene,
o dalla riconoscibilità del diffamato.
- che nel caso di specie la diffamazione ha avuto ad oggetto fatti decisamente gravi,
costituenti ipotesi di reato,
- che il diffamato è stato oggetto di una miriade di articoli sui maggiori quotidiani del veneto e cioè proprio all'interno dell'ambito di riferimento lavorativo dell'avv.
, sicché la risonanza mediatica della notizia è stata oggettivamente elevata, CP_1
- che in più occasioni, negli incontri tenuti dai convenuti con terze persone, sono state utilizzate espressioni decisamente ingiuriose,
- che il danneggiato vantava una certa notorietà in ambito regionale poiché ricopriva una carica pubblica di discreta rilevanza,
- che si è in presenza dell'elemento psicologico del dolo,
- che le conseguenze della condotta lesiva sono state oggettivamente gravi, siccome appena sopra rilevato,
ritiene questo collegio di poter affermare che si sia in presenza di una diffamazione di gravità estremamente elevata, rispetto alla quale, a fronte di un range risarcitorio oscillante dagli € 50.000,00 in su, appare equa la determinazione del ristoro in €
60.000,00 già comprensivi di interessi e rivalutazione, come determinato dal giudice di prime cure.
pagina 40 di 51 Mentre, infine, con riguardo al danno morale e dinamico relazionale – da tenersi distinto rispetto a quello all'immagine appena sopra liquidato giacché mentre quest'ultimo si riferisce al pregiudizio subito da un soggetto in relazione alla sua reputazione, onore o identità sociale, compromettendo la percezione pubblica della sua figura, il primo invece si manifesta nell'alterazione peggiorativa della qualità di vita e delle relazioni della vittima, limitando le sue normali attività personali, lavorative o sociali – una volta tenuto conto:
- delle conclusioni riportate nella CTP prodotta dall'attore, redatta dal dr. Per_4
e dalla dr.ssa i quali hanno avuto modo di sottolineare la presenza: Per_5
o di un danno biologico di natura psichica da disturbo dell'adattamento con umore depresso-cronico, tale da determinare una compromissione di natura organica della salute del soggetto nella misura del 7%,
o di una contestuale alterazione della qualità della vita, non direttamente produttiva di una alterazione somatica ma comunque tale da incidere sulla sua dimensione di carattere lavorativo, identitario, affettivo, ricreativo e relazionale in maniera tale da presuntivamente dimezzarne gli aspetti positivi,
o di un danno psicosomatico potenzialmente produttivo delle gravi patologie oncologiche a cui il danneggiato è andato incontro negli anni seguenti,
- del fatto che l'odierno appellato non ha ritenuto di impugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui negava il ristoro del lamentato danno di natura biologica,
- della circostanza che in questa sede si deve unicamente valutare la congruità del risarcimento concesso invece in relazione agli altri due tipi di lesione sopra descritti,
- del fatto che la sussistenza del descritto danno psicosomatico appare assai evanescente, siccome peraltro riconosciuto dagli stessi consulenti di parte, i quali,
pagina 41 di 51 dopo aver riconosciuto che le loro competenze non “consentono di esprimere una
valutazione diretta, ma semplicemente di descrivere l'elevata probabilità di alcuni
fattori eziopatogenici”, riconoscono che “l'analisi del caso in oggetto ci ha portato
a formulare un'ipotesi clinica che ci pone ai confini della nostra specializzazione professionale”, sicché non si reputa di poter liquidare alcunché a tale titolo,
ritiene questo collegio di dover più opportunamente dimensionare il pregiudizio risarcibile a tale titolo nella minor somma di € 60.000,00, già comprensiva di rivalutazione ed interessi sino alla data di pronuncia della sentenza di primo grado.
Conseguendone, allora, doversi stimare in € 526.626,92 il pregiudizio di natura sia patrimoniale che non patrimoniale complessivamente patito dall'avv. a seguito CP_1
della descritta vicenda, già attualizzato alla data di emissione della sentenza di primo grado, dal quale, in sede di condanna, dovranno peraltro essere detratte le somme versate medio tempore al danneggiato da parte dell'avv. RN e pari ad un totale di
€ 177.500,00.
Il tutto oltre agli interessi di legge ex art. 1284, quarto comma, cc, come statuito dalla sentenza di primo grado, non impugnata sul punto:
- sulla originaria somma di € 526.626,92 dal momento della introduzione della causa di primo grado e sino al versamento del primo acconto di € 27.500,00,
- sulla somma di € 499.126,92 da tale momento al 25.3.24, data di effettuazione del versamento dell'ulteriore acconto di € 150.000,00,
- sulla somma di € 349.126,92 dal 26.3.24 all'effettivo saldo.
3.6 Con la quinta ragione di doglianza si contesta l'affermata assenza di un concorso colposo dell'avv. nella causazione del pregiudizio lamentato, notandosi: CP_1
- che il legale aveva taciuto per ben cinque anni i fatti accadutigli, sebbene quale pagina 42 di 51 pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio avrebbe dovuto denunciare all'autorità giudiziaria la notizia di ogni reato perseguibile d'ufficio di cui fosse venuto a conoscenza nell'esercizio ovvero a causa delle proprie funzioni,
- che lo stesso giudice penale aveva stigmatizzato la predetta condotta espressamente rilevando che “Questo processo è stato celebrato nonostante a CP_1
dispetto di non certo grazie a lui. Ha taciuto per cinque anni, CP_1
nonostante in qualità di pubblico ufficiale egli avesse l'obbligo giuridico, oltre che
etico e politico, di denunciare le pressioni e i tentativi di influenzare le sue
decisioni. In ogni occasione in cui è stato sentito dalla polizia giudiziaria e dai
pubblici ministeri ha taciuto, minimizzato, omesso”,
- che, pertanto, qualora il legale avesse tempestivamente denunciato quanto accadeva,
il danno non si sarebbe verificato o, comunque, avrebbe assunto aspetti di assai minor valenza pregiudizievole.
Tale motivo di doglianza è infondato.
Come già osservato nell'ambito del paragrafo 3.4, infatti, l'affermazione contenuta nella sentenza del GIP di Padova, secondo cui l'avv. avrebbe taciuto per molti anni ciò CP_1
che sapeva è del tutto ultronea ai fini di quel che riguarda la valutazione della odierna domanda risarcitoria, essendo evidente che la stessa si riferisca ai fatti oggetto di quella specifica imputazione – e cioè agli episodi di tentata concussione ed istigazione alla corruzione – e non invece a quelli relativi al presente giudizio, che valuta le diverse e successive condotte ritorsive poste in essere dai convenuti contro l'attore per punirlo della sua mancata sottomissione ai loro voleri.
E ciò senza contare, inoltre, che se anche l'avv. potesse aver avuto fin da subito CP_1
pagina 43 di 51 la personale convinzione che l'intera vicenda fosse una macchinazione ai suoi danni,
derivante dal suo rifiuto di assecondare le pretese illecite degli odierni convenuti, resta comunque evidente che – fino al momento della disclosure degli atti relativi all'indagine che dava poi avvio al procedimento penale nei confronti degli autori dei reati – siffatta congettura null'altro rappresentasse se non una mera ipotesi astratta,
priva di un qualsiasi specifico riferimento a fatti ed atti determinati che consentissero di dare concretezza alla medesima.
3.7 Con il sesto motivo di gravame l'avv. RN impugna siccome errato l'intervenuto rigetto della domanda di manleva svolta nei confronti degli altri convenuti lamentando:
- che la relativa decisione sia stata assunta in assenza di motivazione,
- che la stessa risulti viziata da omessa pronuncia sulla domanda di accertamento delle diverse responsabilità di ciascuno degli asseriti corresponsabili,
- che non si sia tenuto conto del conclamato e macroscopico divario tra i suoi specifici comportamenti e la condotta tenuta dal al quale solo erano Parte_1
addebitabili l'invio degli esposti in Procura, la predisposizione di una serie di segnalazioni riferite all'avv. sfruttando il suo ruolo di vertice della sezione di CP_1
Polizia Giudiziaria presso la Procura nonché l'avvio della campagna mediatica ordita contro l'attore,
- che nemmeno sia stata considerata la differente intensità dell'elemento soggettivo,
- che risulti omessa la valutazione in merito alla graduazione delle rispettive responsabilità, viceversa espressamente prevista dall'art. 2055 cc.
Il motivo è fondato.
pagina 44 di 51 Nel costituirsi in giudizio in primo grado l'odierno appellante aveva invero esperito,
seppur in via del tutto subordinata, l'azione di regresso nei confronti degli altri due convenuti, e ai sensi di quanto previsto dal secondo comma dell'art. Parte_1 CP_2
2055 cc per l'eventualità che il giudizio si fosse concluso con una pronuncia di condanna e tanto al fine di accertare la prevalente gravità delle colpe di questi ultimi sia nel compimento delle condotte dannose sia nella causazione delle conseguenze che ne erano derivate a carico dell'attore.
Ciò nonostante il Tribunale di Padova da un lato ha rigettato la domanda di regresso,
sostenendo non esservi titoli idonei a sostenerla, dall'altro, del tutto conseguentemente,
ha omesso di quantificare le responsabilità singolarmente addebitabili a ciascuno dei convenuti in relazione ai fatti oggetto della vicenda in esame.
Nel determinarsi in siffatta maniera, peraltro, il giudice di prime cure ha omesso di tenere conto del fatto che costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui la responsabilità solidale dei danneggianti ex art. 2055 cc richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, anche se per condotte autonome e per titoli diversi, purché causalmente efficienti nella produzione del danno, in quanto l'unicità del fatto dannoso richiesto dalla norma riguarda il danneggiato e non l'identità delle azioni dei responsabili o delle norme violate (Cass. 13.1.15 n. 286).
Essendosi poi affermato, quale corollario di tale principio (Cass. 29.4.06 n. 10042), che nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone il giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe quando uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia pagina 45 di 51 chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna, con l'ulteriore specificazione:
- che, allorché il presunto autore di un fatto illecito, convenuto in giudizio unitamente ad altri, perché ritenuto responsabile, in solido con questi, dell'evento dannoso lamentato dall'attore, si limiti a negare la propria responsabilità in ordine al verificarsi dell'evento denunziato, il medesimo non propone, nei confronti degli altri convenuti, alcuna domanda, ma si limita a svolgere delle mere difese, al fine di ottenere il rigetto, nei suoi confronti, della domanda attrice,
- che, viceversa, affinché tali argomentazioni vengano ad integrare, ai sensi degli artt.
99 e segg. cpc, delle vere e proprie domande nei riguardi degli altri presunti responsabili, con il conseguente instaurarsi tra costoro di un autonomo rapporto processuale è, invece, indispensabile che egli richieda espressamente, ancorché in via gradata e subordinatamente al rigetto delle difese svolte in via principale,
l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in relazione al verificarsi del fatto dannoso, domanda questa che, non potendosi ritenere implicita nella mera richiesta svolta nei confronti del solo attore di rigetto della sua domanda,
non può essere introdotta per la prima volta in giudizio nel grado di appello.
Sicché, nel caso, di specie, avendo l'avv. RN a ciò provveduto, la relativa domanda doveva essere esaminata ed accolta dal Tribunale, risultando evidente che le condotte ritorsive compiute nei confronti dell'avv. risultavano addebitabili a tutti CP_1
e tre i convenuti (tenuto anche conto del fatto che la pronuncia di condanna emessa in primo grado nei confronti del non è stata dal medesimo impugnata ed è quindi CP_2
passata in giudicato), sebbene in percentuali diverse per ciascuno di essi.
pagina 46 di 51 Riguardo alla quale ultima valutazione ritiene questa Corte di dover suddividere le relative responsabilità nella misura:
- del 45% ciascuno a carico del e dell'avv. RN, che risultano aver Parte_1
tra loro cooperato in maniera sinergica e convergente al fine condiviso di arrecare un danno all'avv. mettendo ognuno a disposizione le proprie specifiche CP_1
competenze, di carattere preminentemente giuridico l'uno e di natura investigativa l'altro, oltre alla capacità di influenzare ciascuno nel proprio ambito di riferimento lo svolgimento della vicenda sicché assai arduo risulterebbe sceverare una preminenza dell'attività dell'uno rispetto all'altro, anche in ragione del fatto che pure delle azioni non direttamente compiute essi ne hanno condiviso il compimento concorrendo moralmente a rafforzare l'intento di chi agiva,
- del 10% a carico del la cui figura rimane assai più sullo sfondo in relazione CP_2
alle vicende ritorsive, potendoglisi al più attribuire un appoggio indiretto prestato da fuori al perpetrarsi di tali condotte.
Conseguendone, allora, che, a fronte di un risarcimento complessivamente riconosciuto in favore dell'avv. per € 526.626,92, l'avv. RN avrà diritto a esercitare CP_1
regresso nei confronti del per il complessivo importo di € 236.982,11 e nei Parte_1
confronti del per il complessivo importo di € 52.662,69, una volta che abbia CP_2
versato tali somme.
Non merita invece accoglimento la domanda di condanna dei convenuti alla restituzione, pro quota, di quanto già versato dall'avv. RN al danneggiato giacché, al momento, risulta che quest'ultimo si sia limitato a versare somme di importo inferiore alla sua stessa quota di responsabilità e nulla possa pertanto ancora vantare nei confronti degli altri convenuti.
pagina 47 di 51 3.8 In conclusione, pertanto, la sentenza di primo grado va modificata nel senso di riconoscere spettante all'avv. un complessivo risarcimento di € 526.626,92, CP_1
detratto quanto già medio tempore ricevuto per € 177.500,00, e di accertare la concorrente responsabilità dei vari danneggianti nella misura sopra esposta.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- del principio della soccombenza dettato dall'art. 91 cpc,
- della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, in applicazione del criterio del decisum, il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico delle parti appellanti in favore dell'appellato, sulla base di uno scaglione di riferimento compreso fra € 520.000,01 ed € 1.000.000,00, determinandole come già liquidate dal Tribunale di pagina 48 di 51 Padova per il primo grado e in € 18.511,00 quanto al presente giudizio di secondo grado sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 5.706,00
Fase introduttiva II^ grado € 3.318,00
Fase decisionale II^ grado € 9.487,00
Totale € 18.511,00
nonché del e del in favore dell'avv. RN, sulla base dello Parte_1 CP_2
scaglione di riferimento compreso fra € 52.000,01 ed € 260.000,00, determinandole in €
14.103,00 quanto al primo grado ed in € 9.991,00 quanto al secondo grado come da seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio I^ grado € 2.552,00
Fase introduttiva I^ grado € 1.628,00
Fase istruttoria I^ grado € 5.670,00
Fase decisionale I^ grado € 4.253,00
Totale € 14.103,00
Fase di studio II^ grado € 2.977,00
Fase introduttiva II^ grado € 1.911,00
Fase decisionale II^ grado € 5.103,00
Totale € 9.991,00
pagina 49 di 51
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di n. 1623/2023, pubblicata in data 18.7.23, che per il resto conferma:
1) condanna IO RN e in solido fra Parte_1 CP_2
loro, a pagare in favore di la residua somma di € 349.126,92 con CP_1
interessi legali ex art. 1284, quarto comma, cc,
o sulla originaria somma di € 526.626,92 dal momento della introduzione della causa di primo grado e sino al versamento del primo acconto di € 27.500,00,
o sulla somma di € 499.126,92 da tale momento al 25.3.24, data di effettuazione del versamento dell'ulteriore acconto di € 150.000,00,
o sulla somma di € 349.126,92 dal 26.3.24 all'effettivo saldo.
2) condanna e in solido fra loro, a rifondere in Parte_1 CP_2
favore dell'avv. IO RN le spese processuali del primo grado di giudizio che liquida in € 14.103,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) condanna IO RN e in solido fra loro Parte_1 CP_2
a rifondere in favore di le spese processuali di questo grado di CP_1
giudizio che liquida in € 18.511,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%,
dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
4) condanna e in solido fra loro, a rifondere in Parte_1 CP_2
favore dell'avv. IO RN le spese processuali di questo grado di giudizio che liquida in € 9.991,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e pagina 50 di 51 degli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 51 di 51
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1663/2023 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
, Parte_1
(C.F. ) C.F._1
- appellante -
elettivamente domiciliato in PADOVA, VIA ALTINATE n. 29, con il patrocinio degli avv.ti DE MARTIN GIOVANNI ATTILIO e DE MARTIN MARIA CHIARA,
GIORGIO FORNASIERO,
(C.F. ) C.F._2
- appellante -
pagina 1 di 51 elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, con il patrocinio degli avv.ti
LOVISETTO FRANCESCO e LOVISETTO ANTONIO,
contro
, CP_1
(C.F. ) C.F._3
- appellato -
elettivamente domiciliato in PADOVA, VIA BERCHET n. 9, in proprio e con il patrocinio dell'avv. SCIERI EMANUELE,
CP_2
(C.F. ) C.F._4
- appellato -
contumace.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 1623/2023, pubblicata in data
18.7.23.
Conclusioni dell'appellante Parte_1
A) Quanto al Giudizio di appello rubricato al n. 1663/2023 R.G. interposto da
. Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, in parziale riforma, nei punti specificatamente oggetto di impugnazione, della sentenza del Tribunale Ordinario di Padova, Sezione II^
Civile, nella persona del Giudice Unico Dott. Roberto Beghini n. 1613/2023, n.
8973/2018 R.G. pubblicata in data 18 luglio 2021 notificata da parte attrice in data 25
luglio 2023 pronunciata ex Articolo 281 sexies C.p.c. all'esito del Giudizio Civile ivi pendente e rubricato al n. 8973/2018 R.G., accogliere la conclusione resa in primo grado in via principale di merito ossia:
pagina 2 di 51 • Respingere integralmente le domande risarcitorie spiegate dall'attore, oggi appellato,
nei confronti anche del Sig. in quanto destituite di fondamento, in Parte_1
fatto ed in diritto, e prive di prova quanto al danno patrimoniale e non patrimoniale richiesto;
• In via subordinata, per tutto quanto esposto nell'odierno gravame, qualora si ritenga sussistente l'an dell'obbligazione risarcitoria, nelle sue diverse componenti di danno patrimoniale e non patrimoniale, ridursi sensibilmente l'ammontare (ossia il quantum)
del danno complessivo risarcibile, nelle sue varie componenti;
• Il tutto, con integrale rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio,
come per generale norma e come da Nota – spese che verrà depositata agli atti del
Giudizio. Spese e competenze di lite da versarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.
Confermarsi, per contro, il capo 11) della sentenza appellata (rubricato “La domanda di manleva di RN”) in quanto favorevole a nonchè il dispositivo Parte_1
relativo a tale domanda ed alla conseguente condanna alle liti del Sig. IO
RN in favore del terzo chiamato Parte_1
**** * ****
B) Quanto al Giudizio di appello rubricato al n. 1705/2023 R.G. interposto da
RN IO.
IN VIA PRELIMINARE DI RITO:
• In adesione al settimo motivo di appello proposto dal Sig. IO RN nel proprio atto di gravame dichiarare la nullità, radicale ed insanabile, dell'impugnata sentenza del Tribunale Ordinario di Padova, Sezione II^ Civile, nella persona del
Giudice Unico Dott. Roberto Beghini n. 1613/2023, n. 8973/2018 R.G. pubblicata in data 18 luglio 2021 notificata da parte attrice in data 25 luglio 2023 pronunciata ex pagina 3 di 51 Articolo 281 sexies C.p.c. all'esito del Giudizio Civile ivi pendente e rubricato al n.
8973/2018 R.G. E ciò per violazione della norma processuale di cui all'Articolo 281
sexies C.p.c. Con conseguente remissione della controversia al Giudice di primo grado qualora codesta Ecc.ma Corte ritenga non applicabile ai procedimenti giudiziali incardinati anteriormente all'entrata in vigore del D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (cc.dd.
Riforma Cartabia) il novellato Articolo 354 C.p.c. Un tanto giusto il disposto dell'Articolo 35, comma I^, del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L.
29 dicembre 2022, n. 197 a tenore del quale: "Le disposizioni del presente decreto,
salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023
e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
• in integrale riforma, nei punti specificatamente oggetto di impugnazione da parte del
Sig. nel previo Giudizio d'appello n. 1663/2023 R.G., della sentenza Parte_1
del Tribunale Ordinario di Padova, Sezione II^ Civile, nella persona del Giudice Unico
Dott. Roberto Beghini n. 1613/2023, n. 8973/2018 R.G. pubblicata in data 18 luglio
2021 notificata da parte attrice in data 25 luglio 2023 pronunciata ex Articolo 281 sexies
C.p.c. all'esito del Giudizio Civile ivi pendente e rubricato al n. 8973/2018 R.G.,
accogliere la conclusione resa in primo grado in via principale di merito ossia: a)
Respingere integralmente le domande risarcitorie spiegate dall'attore, oggi appellato,
nei confronti anche del Sig. in quanto destituite di fondamento, in Parte_1
fatto ed in diritto, e prive di prova quanto al danno patrimoniale e non patrimoniale richiesto;
b) In via subordinata, per tutto quanto esposto nell'odierna Comparsa di costituzione e risposta, qualora si ritenga sussistente l'an dell'obbligazione risarcitoria,
pagina 4 di 51 nelle sue diverse componenti di danno patrimoniale e non patrimoniale, ridursi sensibilmente l'ammontare (ossia il quantum) del danno complessivo risarcibile, nelle sue varie componenti;
c) Il tutto, con integrale rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, come per generale norma e come da Nota – spese che verrà
depositata agli atti del Giudizio. Spese e competenze di lite da versarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
• Qualora le superiori Conclusioni non siano ritenute accoglibili da parte dell'Ecc.mo
Collegio, rigettarsi la domanda cc.dd. trasversale di regresso/manleva, ex Articolo 2055
C.C., coltivata dal Sig. IO RN anche in sede di appello nei confronti, altresì,
del Sig. e, per gli effetti, confermarsi il capo 11) della sentenza Parte_1
appellata (rubricato “La domanda di manleva di RN”) in quanto legittima,
corretta e favorevole a nonchè il dispositivo relativo a tale domanda ed alla Parte_1
conseguente condanna alle liti del Sig. IO RN in favore del terzo chiamato
Parte_1
Conclusioni dell'appellante IO RN:
1) Dichiarata la nullità dell'impugnata sentenza n. 1613/2023 Tribunale di Padova,
pubblicata il 18.7.2023 e notificata il 25.7.2023 ovvero comunque nel merito, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 1613/2023 Tribunale di Padova, pubblicata il
18.7.2023 e notificata il 25.7.2023:
Disattesa e respinta ogni avversa eccezione, domanda ed istanza, respingersi perché
coperte da giudicato e/o perché inammissibili e/o per l'intervenuta prescrizione e/o per la responsabilità dello stesso convenuto ai sensi dell'art. 1227 II co. c.c. e, comunque, perché infondate in fatto ed in diritto, le domande tutte proposte dall'Avv. CP_1
nei confronti del Sig. IO RN.
[...]
pagina 5 di 51 2) Nel merito in via subordinata, sempre in riforma dell'impugnata sentenza n.
1613/2023 Tribunale di Padova, pubblicata il 18.7.2023 e notificata il 25.7.2023:
Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata una qualsivoglia responsabilità in capo al Sig. IO RN, accertarsi e dichiararsi il concorso colposo dell'attore
Avv. nella causazione del danno ai sensi dell'art. 1227 I e II co. c.c., con CP_1
entità e gravità del tutto prevalenti e che si indicano nella misura del 99% o quella diversa che fosse accertata in corso di causa anche in via equitativa, con la conseguente diminuzione di ogni conseguenza che fosse, in tale denegata ipotesi, ritenuta a carico del Sig. IO RN e, in ogni caso, con decurtazione dalle somme che fossero eventualmente riconosciute a favore dell'attore dell'importo di Euro 177.500,00= versato dal Sig. IO RN all'Avv. CP_1
3) Nel merito in via di estremo subordine, pure in riforma dell'impugnata sentenza n.
1613/2023 Tribunale di Padova, pubblicata il 18.7.2023 e notificata il 25.7.2023:
Nella non creduta ipotesi in cui fosse ritenuta una qualsivoglia responsabilità in via solidale dei convenuti rispetto le domande formulate dall'attore, accertarsi e dichiararsi la pressocchè insussistente responsabilità del Sig. IO RN rispetto la gravità
delle colpe e l'entità delle conseguenze e dei danni ascrivibili agli altri due convenuti
Sig.ri e e a questi imputabili nella percentuale che si Parte_1 CP_2
chiede di accertare nella misura del 99% o in quella diversa che verrà ritenuta anche in via equitativa, tenuto anche conto del concorso colposo dello stesso attore, e sempre decurtando, in ogni caso, la somma di Euro 177.500,00= versata dal Sig. IO
RN all'Avv. CP_1
Conseguentemente, condannarsi i Sig.ri e a Parte_1 CP_2
manlevare e tenere indenne il Sig. IO RN da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che fosse ad esso ascritta (per capitale, interessi e spese) in eccedenza pagina 6 di 51 rispetto le sue responsabilità in conseguenza del non creduto accoglimento (anche parziale) delle domande attoree;
condannandosi quindi i Signori e Parte_1
al pagamento a favore del Sig. IO RN di tutte quelle somme CP_2
(per capitale, interessi e spese) che lo stesso fosse tenuto a corrispondere all'attore in virtù della (in ipotesi) ritenuta solidarietà e che eccedono la misura della gravità della colpa e della entità delle conseguenze come fossero ascrivibili al Sig. IO
RN, e che pure si chiede di accertare.
4) In conseguenza dell'accoglimento di quanto sopra: condannarsi l'Avv. CP_1
a restituire al Sig. IO RN le somme da quest'ultimo corrisposte allo stesso per effetto della sentenza n. 1613/2023 Tribunale di Padova, pubblicata il CP_1
18.7.2023 e notificata il 25.7.2023, pari ad oggi ad Euro 150.000 come dal ns. doc. J,
nonché la somma di Euro 27.500,00= a suo tempo corrisposta dal Sig. IO
RN all'Avv. in forza dell'accordo transattivo poi risolto per CP_1
inadempimento del Sig. CP_2
5) Con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi del giudizio, così riformandosi anche il capo della sentenza impugnata afferente le spese del I grado per effetto della riforma della stessa per i suesposti motivi.
Conclusioni dell'appellato CP_1
Voglia la Ecc.ma Corte Veneta,
-Rigettare gli appelli proposti da RN IO e , siccome Parte_1
infondati sia in fatto che in diritto;
confermandosi integralmente la sentenza n.1613/2023 pronunciata dal Tribunale di Padova in data 21.7.2023, previo scomputo della somma di €.150.000,00 (centocinquantamila/00), già corrisposta in data
25.03.2024, dall'importo dovuto.
-Con vittoria di spese, competenze ed onorari nei due gradi di giudizio.
pagina 7 di 51 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Padova, l'avv. , CP_1
premettendo:
- che nel periodo compreso tra il maggio 2006 ed il luglio 2009, quando aveva ricoperto la carica di Direttore Generale dell' , aveva tra le altre cose avuto Pt_2
modo di occuparsi di una procedura diretta all'acquisto di un immobile da adibire a nuova sede degli uffici dell' Pt_3
- che peraltro, prima che la da lui nominata a tal fine esaminasse le CP_3
proposte ricevute, nel corso di una cena era stato avvicinato da tale
[...]
all'epoca maresciallo-luogotenente da molti anni responsabile della Parte_1
sezione di polizia giudiziaria dei Carabinieri presso la locale Procura della
Repubblica, il quale, presentatosi in tale veste e così abusando della propria qualità
di pubblico ufficiale, lo ammoniva con tono intimidatorio di scegliere l'offerta di vendita avanzata dall'imprenditore CP_2
- che poco tempo dopo, quando sulla scorta delle valutazioni della si CP_3
stava determinando ad escludere l'offerta del veniva sollecitato dall'avv. CP_2
RN, legale del menzionato imprenditore e sodale del con il quale Parte_1
manteneva contatti quotidiani, ad attenersi alle richieste di quest'ultimo che, in caso contrario, lo avrebbe rovinato,
- che in seguito il medesimo legale cercava anche di corromperlo, offrendogli la somma di € 800.000,00 od una anche maggiore affinché scegliesse l'offerta del
CP_2
- che rifiutatosi di prestarsi a siffatte richieste e disposta l'esclusione del dalle CP_2
trattative, era quindi stato oggetto di una serie di azioni ritorsive ad opera dei pagina 8 di 51 convenuti, siccome aveva potuto constatare a seguito della discovery degli atti di indagine compiuti nell'ambito del procedimento penale rubricato sub n. 689/14
R.G.N.R. in cui erano indagati tutti i sopra menzionati soggetti, avendo l'avv.
RN presentato in data 2.2.09 e 12.2.09 al presidente della Regione Veneto
due esposti, ordinati dal redatti dal legale, firmati dall'ing. Parte_1 CP_4
(componente della e messi in conto spese al con i
[...] CP_3 CP_2
quali da un lato si contestava la decisione di procedere all'esclusione dell'offerta presentata da quest'ultimo, in quanto asseritamente assunta in palese contrasto con le valutazioni tecniche della e d'altro lato lo si accusava di aver posto CP_3
in essere false attestazioni e turbativa d'asta, per i quali fatti veniva chiesta la rimessione degli atti alla Procura della Repubblica per la valutazione di possibili ipotesi di reato,
- che a seguito di tali esposti, fatti pervenire in Procura dall'avv. RN e dal quest'ultimo si era poi attivato per sollecitare lo svolgimento di indagini Parte_1
a suo carico, formalizzate in data 5.5.10 con la sua iscrizione nel registro degli indagati per i reati di abuso d'ufficio, falso in atto pubblico, turbativa d'asta e peculato,
- che a partire da quel momento era stata orchestrata una spietata campagna di stampa contro di lui durata per più tre anni e sostanziatasi nella pubblicazione di oltre duecento articoli, in cui veniva dipinto come corrotto e colpevole, grazie ad una costante e sistematica fuga di notizie favorita e gestita dall'avv. RN e dal il quale, grazie al suo ruolo, aveva accesso a notizie riservate e svolgeva Parte_1
indagini parallele e non autorizzate,
- che sebbene dopo cinque anni di indagine il procedimento a suo carico fosse poi stato conclusivamente archiviato e le controparti condannate per tentata concussione pagina 9 di 51 ed istigazione alla corruzione, in forza delle sentenze penali n. 362/2015 e n.
2004/2016 del Tribunale di Padova, sostanzialmente confermate dalle sentenze n.
2608/2016 e n. 3658/2018 della Corte d'Appello di Venezia, divenute irrevocabili,
questi ultimi avevano comunque realizzato l'intento di demolire la sua figura professionale e politica censurando il suo operato di fronte al presidente della
Regione, istigando terzi a formulare accuse infamanti nei suoi confronti e a depositare esposti contro di lui in sedi istituzionali e presso la giurisdizione penale e contabile, altresì operando affinché venissero allontanati quanti avevano collaborato con lui,
- che tali condotte gli avevano quindi provocato ingenti danni, derivati dalla demolizione della sua immagine, della sua credibilità professionale, delle sue prospettive di carriera e di lavoro, ledendo il suo onore e il suo decoro con pregiudizio irrimediabile alla sua carriera di amministratore e professionista, fino a quel momento in costante ascesa, così che non solo non era più riuscito ad ottenere alcun incarico dirigenziale, ma anche l'attività forense era stata pregiudicata dalla perdita della clientela che l'aveva abbandonato in conseguenza della campagna mediatica di cui sopra,
ha convenuto in giudizio le menzionate controparti chiedendone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale, consistente nella diminuzione del reddito professionale intervenuto da 2010 in poi, quantificato in almeno € 300.000,00, e di quello non patrimoniale, consistente:
- nella lesione della reputazione, dell'onore personale e del decoro, quantificato in €
300.000,00,
- nel danno morale, ugualmente quantificato in € 300.000,00,
- nel danno esistenziale conseguito al peggioramento qualitativo della vita ed alla pagina 10 di 51 compromissione della salute, quantificato in € 200.000,00.
Costituitosi in giudizio, il ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto CP_2
azionato dall'attore e ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda, negando che fossero a lui addebitabili i fatti esposti, in realtà compiuti unicamente dal e dall'avv. Parte_1
RN; precisando di aver comunque già provveduto a corrispondere all'avv. CP_1
il risarcimento dei danni liquidati in sede penale;
contestando la natura diffamatoria degli articoli di giornale sopra richiamati e deducendo, ad ogni modo, la mancanza di prova del danno lamentato, che comunque sarebbe stato ascrivibile alla condotta reticente mantenuta dallo stesso attore nel corso dell'intera vicenda.
L'avv. RN, a sua volta, ha negato la riconducibilità alla sua persona delle condotte indicate dall'attore, deducendo di essersi limitato a redigere gli esposti avverso l'avv. in ragione dell'incarico professionale ricevuto;
ha opposto l'inutilizzabilità CP_1
in suo sfavore delle deposizioni rese nel procedimento penale a carico del e Parte_1
del ha eccepito l'inammissibilità della domanda risarcitoria attorea, in quanto CP_2
avente ad oggetto i medesimi danni già lamentati in sede penale mediante la costituzione di parte civile e liquidati in quella sede in € 10.000,00; ha dedotto l'intervenuta prescrizione del diritto;
ha contestato la sussistenza di un nesso eziologico tra le condotte denunciate e l'asserito danno nonché l'ammontare dello stesso;
ha sostenuto doversi addebitare la responsabilità dell'accaduto all'attore; ha negato, da ultimo, la sussistenza di una qualsiasi solidarietà tra i convenuti, chiedendo di essere manlevato da questi ultimi in caso di condanna.
Il ha invece eccepito la nullità della notifica dell'atto di citazione nonché Parte_1
l'inammissibilità della domanda attorea per intervenuto risarcimento del danno, già liquidato in sede penale in € 15.000,00 e pagato dal condannato in solido con CP_2
lui; ha sostenuto essersi maturata la prescrizione del diritto vantato ex adverso ed ha pagina 11 di 51 comunque contestato nel merito la fondatezza della domanda attorea, di cui ha chiesto il rigetto unitamente alla domanda di manleva formulata dall'avv. RN.
Procedutosi alla trattazione del giudizio, nel corso della quale quest'ultimo versava in favore dell'avv. l'importo di € 27.500,00, la causa è stata quindi decisa con la CP_1
sentenza n. 1613/23, pubblicata in data 18.7.23, in forza della quale il giudice di primo grado:
- rigettata l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione,
- ritenuta l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione e di ne bis in idem,
- osservato che i fatti storici posti a fondamento della richiesta risarcitoria erano già
stati accertati nelle sentenze penali sopra menzionate e che le prove raccolte in quelle sedi, tra loro convergenti e non smentite da elementi contrari, ben potevano essere utilizzate nel giudizio civile nei confronti di tutti i convenuti alla stregua di mezzi istruttori atipici,
- riscontrata quindi la sostanziale veridicità di tutto quanto narrato dall'attore,
- opinato che in ragione della predetta macchinazione l'avv. era stato costretto CP_1
a concludere in anticipo il mandato di Direttore Generale dell' e Pt_2
successivamente non aveva più avuto occasione di accedere ad altri incarichi dirigenziali, vedendo il proprio reddito crollare da circa € 150.000,00 / 200.000,00 annui a soli € 10.000,00, contestualmente subendo un grave danno di immagine ed una perdita della propria autostima e identità, unitamente al venir meno del livello di vita sociale e relazionale, ciò che gli aveva provocato un grave stato di sofferenza emotiva ed era ragione di dolore ad angoscia,
- riscontrata l'illiceità delle condotte poste in essere dai convenuti e la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo ai medesimi,
- escluso che l'avv. avesse in alcun modo contribuito alla produzione dei danni CP_1
pagina 12 di 51 ovvero al loro aggravamento con il proprio comportamento, dal momento che all'epoca non era in grado di fornire prova della trama che era stata orchestrata contro di lui,
- ritenuta l'infondatezza della domanda di manleva svolta dall'avv. RN nei confronti del e del CP_2 Parte_1
ha condannato i convenuti, in solido fra loro, a risarcire in favore dell'attore il complessivo importo di € 892.500,00, oltre agli interessi legali ex art. 1284 cc, quarto comma,
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame il formulando un Parte_1
motivo di appello e chiedendo, in forza di quanto evidenziato, il rigetto delle pretese risarcitorie accolte in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
Con distinto atto di appello anche l'avv. RN ha impugnato la sentenza in questione esponendo sette ragioni di censura ed invocando, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento contestato.
Rigettata l'istanza di inibitoria e procedutosi alla riunione dei due fascicoli ai sensi del disposto dell'ultimo comma dell'art. 335 cpc, la causa è stata quindi rimessa al collegio all'udienza del 12 marzo 2024.
3. I motivi della decisione
Il gravame è parzialmente fondato e merita quindi accoglimento nei limiti di cui al dispositivo.
3.1 Con il settimo motivo d'appello formulato dall'avv. RN ed al quale ha dichiarato di aderire anche il da esaminarsi prima di ogni altro stante la Parte_1
natura preliminare della questione così sollevata, si deduce la nullità della sentenza di pagina 13 di 51 primo grado censurandosi il fatto che la stessa sarebbe stata pronunciata mediante lettura il 21.7.23, dopo tre giorni di camera di consiglio dall'udienza del 18.7.2023, e ciò nonostante pubblicata tale ultimo giorno, prima della sua lettura, al che conseguirebbe una assoluta incertezza in merito alla individuazione della data della decisione e la nullità della stessa per violazione dell'art. 281 sexies cpc e del secondo comma, n. 5), dell'art. 132 cpc. Circostanza questa che si sarebbe poi ripercossa sulle posizioni delle parti interessate, trovatesi in uno stato di irrimediabile incertezza in merito ai termini da rispettare per la proposizione dell'appello.
La censura è infondata.
Sotto un primo profilo vale invero osservare:
- da un lato, che nel caso di specie le problematiche paventate dagli appellanti non si sono in concreto verificate, dal momento che i medesimi hanno proposto appello in maniera tempestiva mentre il ha scelto di non impugnare la pronuncia, CP_2
- d'altro lato, che l'indicazione della data della deliberazione della sentenza, pur costituendo un requisito richiesto per la regolarità della stessa non è considerato dai giudici di legittimità un elemento essenziale di questa in quanto si riferisce a un atto meramente interno la cui omissione od errata indicazione non produce alcuna nullità
deducibile con l'impugnazione ma si risolve semmai in un errore materiale emendabile con la procedura di correzione che deve essere avviata innanzi al giudice che l'ha pronunciata a cura della parte interessata, dovendosi di conseguenza escludere che la medesima sia inefficace sino a che non sia avviata la menzionata procedura (Cass. 24.11.03 n. 17844).
Sotto un secondo profilo, poi, va anche considerato che nella fattispecie è del tutto pagina 14 di 51 evidente essersi in presenza di un mero errore materiale del verbale nella parte in cui dà
atto che il giudice esce dalla camera di consiglio e pronuncia la sentenza il 21 luglio
2023, dal momento che, del tutto pacificamente, siccome riportato dall'annotazione di
Cancelleria presente su di essa e come pure evincibile dall'esame dello storico del fascicolo esaminabile su , il provvedimento è stato invece depositato in CP_5
telematico in data 18.7.23, ciò che tra l'altro ben si accorda con il fatto che il giudice si era ritirato in camera di consiglio proprio quel giorno ad h. 11.42.
3.2 Venendo allora ad esaminare, sempre per ragioni di priorità logica, le altre ragioni di gravame sollevate dall'avv. RN, si nota come, con la prima di esse, lo stesso lamenti la violazione del principio del ne bis in idem sostenendo che l'attore avrebbe in realtà già esperito medesima domanda nel costituirsi quale parte civile nell'ambito del giudizio penale svolto avanti al Tribunale di Padova e conclusosi con l'emissione della sentenza n. 362/15 – la quale si pronunciava su tale richiesta riconoscendo al danneggiato un risarcimento di € 10.000,00 – poi confermata dalla pronuncia della
Corte d'Appello di Venezia n. 2608/16, che a sua volta rigettava l'appello proposto dall'avv. , confermando la statuizione di primo grado. CP_1
Afferma, inoltre, che la predetta pronuncia non avrebbe avuto ad oggetto unicamente la liquidazione del danno derivante dalle condotte oggetto del giudizio penale ma anche le condotte persecutorie successive ai fatti corruttivi, dal momento che la pronuncia era stata adottata proprio facendo riferimento ai comportamenti dell'imputato volti dapprima a blandire e poi a minacciare e vendicarsi dell'avv. , in maniera da CP_1
fargli perdere la credibilità sociale di cui in precedenza godeva in ambito sociale.
Il motivo di doglianza è infondato.
pagina 15 di 51 In proposito, risulta innanzi tutto incontestabile che le sentenze in oggetto abbiano avuto ad oggetto capi di imputazione con i quali si contestava all'avv. RN:
- di aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere l'avv. CP_1
a promettere indebitamente che, nel corso dell'indagine di mercato relativa al reperimento della nuova sede , avrebbe in ogni caso scelto l'immobile di Pt_2
proprietà della NET CENTER SRL, avvalendosi anche delle velate minacce profferite dal e comunque rafforzandole in epoca successiva, Parte_1
- di avere, nel medesimo contesto, offerto all'avv. la somma di € 300.000,00 CP_1
ovvero altra anche maggiore al fine di compiere un atto contrario ai propri doveri,
i quali, oggettivamente, non hanno direttamente a che fare con quanto lamentato in questa sede dell'attore, che si duole delle attività successivamente poste in essere dagli imputati nei suoi confronti, dopo che aveva rifiutato di piegarsi alle avverse pretese.
Così come pare altresì innegabile, dalla lettura delle conclusioni dimesse dalla parte civile e riportate nel proemio della sentenza, che la stessa richiedesse il risarcimento dei soli danni patiti in relazione alle predette imputazioni, anche perché, ovviamente, una diversa domanda non avrebbe potuto essere esaminata in quella sede poiché del tutto scollegata rispetto all'azione penale colà esaminata.
E, comunque, sotto un secondo profilo vale anche notare come:
- se, da un lato, il GIP del Tribunale di Padova, nella parte della motivazione relativa al processo intentato contro l'avv. RN, dedicata alle statuizioni civili (da pag.
160 a pag. 161 della sentenza), facendo riferimento al danno subito a cagione delle condotte del RN, evidenziava che lo stesso “col suo ruolo, e le sue
competenze sociali e giuridiche” si era “prestato a blandire, minacciare, contribuire
pagina 16 di 51 a realizzare la vendetta mediante gli esposti ”, CP_4
- d'altro lato, è altrettanto vero che la Corte d'Appello, correggendo tale motivazione,
abbia ben chiarito, a pag. 107 della sua pronuncia),
o che “i reati contestati a processo al FORNASIERO, di tentata concussione e
istigazione alla corruzione, si sono esauriti nel gennaio 2009 con le condotte
descritte in imputazione. Le condotte successive (esposti , CP_4
campagna mediatica, trasmissione di segnalazioni alla Procura,
incentivazione delle indagini, strumentalizzazione dei nuovi vertici
dell' acquisizione indebita di notizie riservate, etc.) rappresentano Pt_2
una condotta successiva ed ulteriore rispetto alla condotta criminosa che, se
rilevano ai fini della prova dei fatti e della responsabilità degli imputati
(costituiscono, come più volte accennato, l'attuazione della rovina
minacciata dal e la vendetta contro per non aver Parte_4 CP_1
accettato “una proposta che non si poteva rifiutare”) rappresentano
autonomi titoli di responsabilità, anche sotto il profilo civilistico”,
o che, del tutto conseguentemente, “le pretese risarcitorie derivanti da tale
condotta non possono essere fatte valere in questa sede. Si ritiene pertanto
che, con riferimento ai reati per cui vi è stata condanna, il danno risarcibile
sia solo il danno morale collegato alla sofferenza derivante dalle sole
condotte contestate in questa sede. Le minacce derivanti da persone di cui
era legittimo aver timore, l'offesa per un'offerta di tipo corruttivo che
implicava un giudizio negativo sulla persona del direttore generale, il
“tradimento” da parte di un amico che si faceva portatore, per sudditanza
pagina 17 di 51 psicologica o interesse personale, di intimidazioni e proposte indecenti
erano idonee a provocare una sofferenza morale”.
Considerazione, queste, sostanzialmente fatte proprie anche dal Tribunale di Padova
nell'ambito della procedura svolta avverso il ed il ove veniva Parte_1 CP_2
specificato:
- che “i reati di tentata concussione e istigazione alla corruzione commessi mediante
le condotte ora contestate si sono esauriti all'inizio dell'anno 2009, mentre le
condotte successive (in particolare la campagna giornalistica e la
strumentalizzazione dei nuovi vertici dell' sono state attività diverse, Pt_2
eventualmente integranti altri reati e comunque costituenti differenti fonti di
responsabilità civile rispetto a quelle ora in esame”,
- sicché “ogni pretesa risarcitoria della P.C. riconducibile alle condotte tenute
successivamente da parte degli attuali imputati non può dunque essere fatta valere
in questa sede …”.
Sicché, laddove il GIP del Tribunale di Padova, nel motivare sul punto, faceva erroneamente riferimento a circostanze estranee ai fatti oggetto di quel giudizio e successive ad essi, ancora non si è in presenza di una situazione tale da modificare l'effettivo contenuto della domanda colà svolta dall'avv. – al quale unicamente CP_1
spettava la scelta di individuare il thema decidendum, e cioè la causa petendi e il
petitum, dell'azione da esercitare – ma semplicemente di un mero fuor d'opera erroneamente compiuto dal giudice di quel processo (che avrebbe dovuto attenersi al contenuto della domanda svolta in causa), poi comunque corretto in sede d'appello.
3.3 Con il secondo motivo di doglianza viene contestato il disposto rigetto pagina 18 di 51 dell'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere dall'avv. riscontrandosi CP_1
siccome erronea l'affermazione secondo cui quest'ultimo avrebbe avuto certezza della sussistenza delle condotte illecite contestate ai convenuti solo dal momento in cui aveva potuto esaminare gli atti dell'indagine penale laddove, al contrario, risultava evidente che degli stessi egli ben fosse a conoscenza almeno dal 2010, tanto da aver provveduto già nel corso di quell'anno a presentare denuncia contro il e da aver fatto il nome CP_4
del al Dirigente della Digos incaricato di seguire l'indagine e come pure Parte_1
riconosciuto nell'ambito della stessa sentenza penale, ove veniva specificato che il processo era stato celebrato nonostante e a dispetto dell'avv. , non certo grazie a CP_1
lui, che aveva taciuto i fatti per ben cinque anni, restando fino all'ultimo laconico e riottoso nel ricostruire la vicenda in quanto presumibilmente timoroso degli esiti del procedimento penale nel frattempo incardinato nei suoi confronti e comunque spaventato in ragione della fama vendicativa di cui era circondato il Parte_1
E ciò tenendo conto del fatto che, ai sensi del disposto dell'art. 2935 cc, l'impossibilità
di far valere il diritto quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali sono apprestate le specifiche ipotesi di sospensione della prescrizione, tra cui non rientrano l'ignoranza,
da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.
Mentre, sotto un diverso profilo, si evidenzia pure siccome censurabile:
- sia il fatto che si sia ritenuta idonea ad interrompere la prescrizione la costituzione di parte civile operata dall'attore nel 2015, dovendosi tenere necessariamente distinti pagina 19 di 51 fra loro l'illecito civile e quello penale e le relative azioni da essi discendenti e non potendo nemmeno dimenticarsi che, in realtà, il giudizio penale aveva ad oggetto l'esame di condotte diverse rispetto a quelle azionate in questa sede,
- sia il richiamo operato al terzo comma dell'art. 2943 cc, da ritenersi inconferente stante l'impossibilità di attribuire qualsiasi effetto interruttivo alla costituzione di parte civile compiuta nell'ambito di un giudizio penale dedicato al vaglio di fatti totalmente diversi.
La censura è infondata.
Sul punto, deve innanzi tutto notarsi come non risponda al vero che tutte le attività
illecite poste in essere dai convenuti per vendicarsi della mancata accettazione da parte dell'avv. delle loro minatorie proposte si siano concluse nel corso del 2010, CP_1
essendo pacifico in causa, in quanto non contestato, che sia le attività di incentivazione delle indagini in Procura sia la campagna di stampa ordita contro l'attore ed alimentata con la costante trasmissione ai giornali delle segnalazioni che venivano volta per volta sottoposte agli inquirenti siano proseguite per almeno un triennio, nel corso del quale si realizzava la redazione, tra le altre cose, di un innumerevole numero di articoli diffamatori della persona e della figura dell'attore.
Mentre, sotto un secondo profilo, risulta poi irrilevante la circostanza che l'avv. CP_1
potesse aver avuto fin da subito la personale convinzione che l'intera vicenda fosse una macchinazione ai suoi danni, derivante dal suo rifiuto di assecondare le pretese illecite degli odierni convenuti, poiché ciò – almeno sino al momento della disclosure degli atti relativi all'indagine che dava quindi vita al procedimento penale nei confronti degli autori dei reati, avvenuta nel 2015, e più oltre ancora, sino all'assunzione delle prove pagina 20 di 51 testimoniali nel corso del dibattimento, proseguita sino al luglio 2016 – null'altro rappresentava se non una mera ipotesi astratta, priva di un qualsiasi specifico riferimento a fatti ed atti determinati che consentissero di dare concretezza alla medesima.
Laddove, in proposito, la Suprema Corte, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha avuto modo di chiarire che, qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, il termine della più lunga prescrizione prevista per il reato stesso decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto, o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza della riferibilità di tali condotte delittuose al danno lamentato (Cass. Sez. Un. 18.11.08 n.
27337) e ciò poiché la prescrizione decorre non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente conoscibile
(Cass. 25.5.10 n. 12699).
Tanto da essersi precisato:
- per un verso, che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito decorre da quando il danneggiato, con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia stato in grado di avere conoscenza dell'illecito, del danno e della derivazione causale dell'uno dall'altro, conseguendone che, nel caso di danno aquiliano derivante dalla predisposizione di taluni documenti, ove gli stessi siano allegati agli atti di un procedimento penale, la relativa prescrizione decorre dal momento in cui il preteso danneggiato ha legalmente la possibilità di attivarsi per conoscere gli atti di indagine
(Cass. 21.6.11 n. 13616),
pagina 21 di 51 - per altro verso, che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno morale da diffamazione non decorre dal momento in cui l'agente compie il fatto illecito, ma dal momento in cui la parte lesa ne viene a conoscenza (Cass. 16.8.23 n.
24691 e 7.10.11 n. 20609).
Né, a contrario, vale riferirsi al fatto che, secondo la sentenza del GIP di Padova, l'avv.
abbia in realtà taciuto per molti anni ciò che sapeva, poiché l'affermazione è CP_1
evidentemente riferita ai fatti oggetto dell'imputazione – e cioè agli episodi di tentata concussione ed istigazione alla corruzione – e non invece a quelli relativi al presente giudizio, chiamato a valutare le diverse e successive condotte ritorsive poste in essere dal dal RN e dal nei confronti dell'avv. per non Parte_1 CP_2 CP_1
essersi piegato ai loro desiderata.
Mentre, una volta riscontrato che il termine della prescrizione non poteva che avere decorrenza se non a partire dalla metà del 2015, risulta assorbita ogni questione relativa al fatto che si sia ritenuta idonea ad interrompere la stessa la costituzione di parte civile operata dall'attore in quell'anno e che appaia inconferente il richiamo operato dal giudice di prime cure al terzo comma dell'art. 2943 cc, giacché, essendo in ogni caso stata introdotta l'azione risarcitoria alla fine del 2018, in ogni caso la stessa non risultava essersi a quella data compiuta già semplicemente in forza della previsione di cui al primo comma dell'art. 2947 cc, il quale prevede appunto che il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescriva in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
3.4 Con il terzo motivo di contestazione l'avv. RN lamenta poi che il Tribunale
sia sostanzialmente giunto alla sua decisione utilizzando in maniera esclusiva o,
pagina 22 di 51 comunque, ampiamente prevalente mezzi di prova formati al di fuori del contraddittorio con esso appellante, tra loro peraltro non convergenti, poiché relativi alle sole risultanze del processo penale instaurato nei confronti del e del senza Parte_1 CP_2
verificare che gli stessi si accordassero con quanto invece risultante dal processo svolto nei suoi confronti e, tra l'altro, attribuendo rilievo alle dichiarazioni della teste
, la quale doveva ritenersi totalmente inattendibile in ragione del malanimo Tes_1
mantenuto nei suoi confronti, oggetto di gravissimi reati da parte della stessa.
Siffatta ragione di doglianza è infondata.
Ed invero – preliminarmente ribadita la pacifica utilizzabilità, ai fini della decisione,
delle prove atipiche, essendo stato più volte, ed anche recentissimamente, ribadito che,
in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le medesime, tra cui rientrano anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale,
laddove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 cpc, dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità
per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale
(Cass.
1.2.23 n. 2947 e 19.7.19 n. 19521) – non può dimenticarsi come, nella fattispecie,
il giudice di primo grado, lungi dall'utilizzare unicamente ai fini delle proprie determinazioni il materiale probatorio richiamato nelle sentenze emesse dal Tribunale
penale di Padova e dalla Corte d'Appello di Venezia nei confronti del e del Parte_1
abbia pure fatto specifico e reiterato riferimento a quanto emergente: CP_2
pagina 23 di 51 - dal doc. 1) e cioè dalla sentenza emessa dalla Corte d'appello proprio nei confronti dell'avv. RN,
- dal doc. 3) e cioè dalla sentenza emessa dal GIP di Padova sempre nei confronti dell'avv. RN,
- dal doc. 7) e cioè dagli esposti firmati dal e datati 2.2.09 e 12.2.09, CP_4
- dal doc. 10) e cioè dalle sommarie informazioni rese in data 3.7.15 e 7.7.15 dal teste
, Testimone_2
- dai doc. da 20A) a 20Q) e cioè da copia degli articoli di giornale attraverso i quali si era estrinsecata la campagna di stampa orchestrata avverso l'avv. , CP_1
- dal doc. 28) e cioè dalle sommarie informazioni rese ai Carabinieri dalla teste
, Testimone_3
- dal doc. 31) e cioè dalle sommarie informazioni rese in Procura dal teste Tes_4
,
[...]
i quali tutti, come ben si evince dalla lettura della sentenza impugnata, vengono a confermarsi l'uno con l'altro ed altresì con le risultanze degli ulteriori doc. n. 4), 24),
30) e 32), contenenti le sentenze rese nei confronti degli imputati e Parte_1 CP_2
nonché le deposizioni testimoniali rese nel corso delle relative udienze dibattimentali,
ciò che sostanzialmente conferma l'assoluta correttezza del ragionamento logico svolto dal giudice di prime cure nel giungere conclusivamente, dopo aver collegato fra loro tutte le circostanze risultanti dei predetti elementi probatori, ad un ben fondato addebito di responsabilità dei convenuti in relazione alla commissione dei fatti denunciati dall'odierno appellato.
Senza che in proposito sia, d'altro canto, necessario effettuare alcuno specifico richiamo pagina 24 di 51 delle predette reciproche conferme tra le citate fonti di prove, già dettagliatamente evidenziate nella parte motiva della sentenza qui impugnata, giacché lo stesso appellante non è stato in grado di individuare e precisare anche una singola ipotesi di contraddizione tra le menzionate risultanze probatorie provenienti da documenti diversi ma si è limitato a sollevare la relativa contestazione in maniera del tutto apodittica e generica.
Mentre, per quanto attiene alla dedotta inattendibilità della teste basta Tes_1
rilevare come:
- il tenore delle dichiarazioni rese dalla medesima sia stato integralmente confermato da tutto il restante materiale probatorio acquisito in causa, compresi gli esiti delle perquisizioni effettuate presso lo studio del legale, ove venivano rinvenute le bozze degli esposti, l'appunto riferito alla vicenda Net Center diretto al , il cui Tes_5
contenuto dimostra bene quale fosse il fine originario perseguito con gli esposti e,
ancora, il c.d. “Promemoria Terminator”,
- l'appellante non sia stato in grado di dimostrare l'inverosimiglianza di una sola delle affermazioni rese dalla predetta teste che, sebbene risulti aver effettivamente commesso una indebita appropriazione di ingenti somme di denaro di pertinenza dell'avv. RN, in relazione alla quale patteggiava una condanna a due anni e sei mesi di reclusione ed € 900,00 di multa, non risulta aver commesso, nell'ambito della presente vicenda, alcuna specifica azione idonea a manifestare acredine nei confronti del suo ex datore di lavoro, essendosi limitata a narrare circostanze che hanno trovato debito ed ampio riscontro in molteplici elementi probatori,
- la stessa, proprio per tale ragione, sia già stata ritenuta assolutamente attendibile pagina 25 di 51 nell'ambito di ben quattro giudizi penali (di primo grado e d'appello svolti rispettivamente in relazione alle posizioni dell'avv. RN, da un lato, e del e del dall'altro), le conclusioni sono ormai passate in giudicato. Parte_1 CP_2
3.5 Con il quarto motivo di appello l'avv. RN contesta l'esistenza di tutti e tre i requisiti integranti il fatto illecito causativo di danno risarcibile, ossia la condotta, il danno risarcibile ed il nesso di causa tra i medesimi, osservando, quanto al primo di essi:
- che l'aver eventualmente richiesto e ottenuto informazioni private relative alla procedura di individuazione dell'immobile non ha nulla a che vedere con la pretesa campagna diffamatoria orchestrata nei confronti dell'avv. , CP_1
- che l'aver intimato all'attore di sottostare alle richieste del onde evitare Parte_1
di essere rovinato e l'aver tentato di corromperlo per conto del non CP_2
costituirebbe elemento di diffamazione del danneggiato,
- che non vi è alcuna prova che egli avrebbe deciso di redigere gli esposti avverso l'avv. , trattandosi semmai di iniziativa presa dal il quale gli CP_1 Parte_1
aveva addirittura assegnato in proposito stringenti istruzioni, ciò che dimostrava l'assenza di una qualsiasi propria sfera di potere volitivo sulla predisposizione degli atti, sul tenore del loro contenuto e sulla scelta di diffonderli aliunde,
- che risultava priva di qualsiasi effetto dannoso la sua intimazione al teste Tes_6
membro della Commissione, che doveva essere sentito in Procura, di orientare le proprie dichiarazioni in senso penalizzante nei confronti dell'avv. , dal CP_1
momento che il medesimo si rifiutava di sottostare alla richiesta,
- che appariva generica l'affermazione secondo cui egli avrebbe in più occasioni sostenuto pubblicamente che l'attore era stato un pazzo nel gestire l'intera vicenda pagina 26 di 51 dell'indagine di mercato, nel corso della quale aveva tra l'altro platealmente commesso una serie di illeciti,
- che non si dimostrava idonea a produrre alcun danno l'intervenuta partecipazione ad un pranzo, consumato alla presenza di sei persone, nel corso del quale egli avrebbe parlato dell'avv. come di un cattivo e maldestro amministratore e lo avrebbe CP_1
definito un , Per_1
- che, in definitiva, ciò che gli viene addebitato è una semplice fedeltà al Parte_1
dalla quale si evince poi arbitrariamente la sussistenza a suo carico del dolo in quanto consapevole dell'intento vendicativo del medesimo nei confronti della controparte.
Deduce poi, quanto all'ammontare del danno liquidato, in gran parte con riferimento alla perdita di chance:
- che non vi sarebbe stata alcuna anticipata cessazione del contratto con nel Pt_2
luglio 2010, dal momento che l'art. 2 del contratto prevedeva che esso avesse validità quinquennale a partire dall'1.5.06, peraltro con l'ulteriore previsione che sarebbe comunque venuto a decadere al compimento del novantesimo giorno successivo all'elezione della Giunta Regionale, appunto nominata il 10.4.10, come previsto dal quarto comma dell'art. 10 della L.R. n. 32/1998,
- che il venir meno del reddito dell'avv. risaliva ad epoca ben anteriore al CP_1
verificarsi dei fatti, poiché già nel 2008 non vi era alcuna evidenza di un suo reddito da lavoro professionale, dichiarato al massimo in circa € 4.000,00 nel 2009 e poi via via aumentato in seguito ad € 11.000,00 nel 2011 e ad € 17.000,00 nel 2012,
- che non vi era alcuna prova oggettiva del fatto che il professionista avrebbe in futuro molto probabilmente ricevuto altri incarichi di alto livello direttivo, anche in pagina 27 di 51 ragione del fatto che, trattandosi di attività di spiccato connotato politico, sarebbe bastato che in Regione fosse prevalsa una forza politica non in linea con l'orientamento del per rendere ardua qualsiasi ipotesi di accoglimento delle CP_1
sue domande,
- che anche il danno di natura non patrimoniale risultava del tutto indimostrato, non potendosi utilizzare in proposito né le risultanze di una CTP né il fatto notorio,
- che in ogni caso appariva incongruo sia l'utilizzo per la relativa liquidazione delle
Tabelle milanesi sia la collocazione del danno nell'ambito di un pregiudizio di eccezionale gravità.
Rileva infine, quanto alla sussistenza del nesso eziologico, come gli unici fatti debitamente provati non risultino in alcun modo tali da aver provocato il gravissimo danno viceversa liquidato dal giudice di prime cure, essendosi erroneamente proceduto ad una generalizzazione del giudizio dell'intera vicenda tale da far scomparire le evidenti differenze comportamentali addebitabili ai singoli protagonisti, e tanto più
laddove l'intera campagna giornalistica risultava orchestrata dal solo e Parte_1
doveva comunque ritenersi del tutto autonoma rispetto alla vicenda dell'esposto redatto per conto del , legittima espressione di un potere di denuncia doverosamente CP_4
accordato a ciascun cittadino.
Specularmente a siffatte doglianze vanno anche esaminati i due motivi d'appello proposti dal il quale deduce l'erroneità dell'intervenuto riconoscimento Parte_1
della sussistenza del nesso causale fra condotte ed evento, stante una inesatta valutazione del materiale istruttorio e comunque, in subordine, censura siccome palesemente incongrua la quantificazione dei danni, evidenziando:
pagina 28 di 51 - che le nomine agli incarichi aspirati dall'avv. erano frutto di equilibri politici, CP_1
- che la liquidazione di una perdita di chance presuppone la dimostrazione di un nesso di causalità tra la stessa e la condotta illecita, nel caso di specie non realizzata,
- che, in ogni caso, il danno risarcibile va ragguagliato alla sola probabilità di conseguire il risultato utile e non a quest'ultimo tout court, dovendosi in proposito utilizzare il c.d. coefficiente di riduzione, senza possibilità di ricorrere in proposito a valutazioni di carattere meramente equitativo,
- che il giudice di primo grado non aveva in alcun modo specificato sulla base di quali ragioni avesse poi ritenuto di ridurre unicamente di un terzo il valore del danno pieno,
- che non apparivano nemmeno convincenti i criteri utilizzati per la liquidazione del danno non patrimoniale, essendosi omesso di tenere conto del fatto:
o che non vi era prova che la campagna stampa fosse stata da lui orchestrata al fine di screditare l'avv. , dovendosi semmai imputare la stessa ai CP_1
direttori dei giornali che avrebbero dovuto vigilare sulla correttezza e pertinenza degli articoli pubblicati,
o che la diffamazione eventualmente commessa non poteva ritenersi di eccezionale gravità.
I predetti motivi sono infondati.
Esaminando una per una le singole contestazioni sollevate dagli appellanti con riguardo all'aspetto della condotta illecita si nota, allora:
- come la dedotta irrilevanza, ai fini della decisione della presente causa, del fatto di aver eventualmente richiesto e ottenuto informazioni private relative alla procedura pagina 29 di 51 di individuazione dell'immobile nonché della circostanza di aver intimato all'attore di sottostare alle richieste del onde evitare di essere rovinato e di aver Parte_1
tentato di corromperlo per conto del per quanto condivisibile, non sia CP_2
elemento di per sé tale da poter condurre ad una modifica della decisione adottata dal Tribunale di Padova, poiché la partecipazione del legale alla campagna diffamatoria orchestrata nei confronti dell'avv. risulta poi comprovata da CP_1
tutta una serie di ulteriori elementi già evidenziati in primo grado e di cui si darà più
avanti conto anche in questa sede,
- come la prova di aver collaborato alla redazione degli esposti avverso l'avv. CP_1
sia in atti, essendo pacifico e non contestato dallo stesso avv. RN che gli stessi venissero da lui stilati, laddove viceversa appare del tutto privo di credibilità
che un esperto professionista come lui non mantenesse alcun controllo volitivo sulla predisposizione del loro contenuto e sulla scelta di depositarli, competendo al legale una ampia discrezionalità in proposito, sancita anche dalla possibilità di rinunciare al mandato in ogni momento laddove le determinazioni assunte dai clienti non si ritengano opportune, ciò che ben avrebbe potuto e dovuto fare l'odierno appellante una volta riscontrata la palese strumentalità dei predetti atti e la loro illecita finalizzazione a recare un grave danno di immagine all'avv. , ciò di cui ben CP_1
era consapevole siccome dimostrato dalle testimonianze rese in proposito dai testi
, , e dal fatto che il medesimo si Tes_6 Tes_1 CP_4 Tes_7 Tes_2
prestava sin da subito a rafforzare le minacce del ed a farsi latore della Parte_1
proposta corruttiva proveniente dal CP_2
- come l'asserita correttezza degli esposti non possa desumersi dal parere dell'avv.
pagina 30 di 51 redatto non certo al momento della loro predisposizione ma solo a Tes_8
distanza di sei anni ed in maniera palesemente funzionale alla strategia difensiva adottata dall'imputato nell'ambito del procedimento penale che lo aveva attinto,
- come l'intimazione effettuata al teste membro della Commissione, che Tes_6
doveva essere sentito in Procura, di orientare le proprie dichiarazioni in senso penalizzante nei confronti dell'avv. , ben costituisca in realtà elemento CP_1
probatorio idoneo a dimostrare il compimento di condotte volte a screditare l'immagine dell'avv. ed a dimostrare la piena partecipazione non solo morale CP_1
ma anche fattiva dell'avv. RN alle trame contestualmente poste in essere dal
Parte_1
- come non risulti minimamente generico, ma al contrario estremamente pregnante, il fatto che in svariate occasioni egli abbia pubblicamente denigrato l'attore affermando che aveva gestito l'indagine di mercato in maniera scriteriata,
platealmente commettendo una serie di illeciti, trattandosi di illazioni destituite di qualsiasi fondamento concreto e, anzi, totalmente false,
- come del pari certamente costituisca condotta illecita l'aver dipinto l'avv. alla CP_1
stregua di un cattivo e maldestro amministratore, di un farabutto e di uno sperperatore di denaro pubblico nel corso di un pranzo con altre sei persone, tutte attive in ambito politico e dirigenziale e cioè in quel mondo assiduamente frequentato dall'attore e nel quale la denigrazione della sua reputazione avrebbe certamente comportato la preclusione di qualsiasi ulteriore chance di carriera
Per_ ( , e ), Tes_2 Per_2 CP_4
- come la contestazione dell'addebito di aver concorso alla effettuazione della descritta campagna denigratoria, che l'appellante cerca di sminuire al rango di una pagina 31 di 51 mera fedeltà all'amico risulti quindi del tutto infondata apparendo, al Parte_1
contrario, evidente che l'avv. RN collaborasse alla pari con esso nel tentativo ritorsivo, peraltro riuscito, di infangare la figura professionale e morale dell'attore in ogni ambito nel quale ciò avrebbe potuto recargli danno, e cioè sia nei circoli dirigenziali e politici veneti sia di fronte all'opinione pubblica, premurandosi di fornire al che ne difettava, le necessarie competenze giuridiche e Parte_1
dovendosi ritenere che, per quanto riguarda le attività di discredito non direttamente poste in essere dal legale, sia comunque configurabile un'ipotesi di concorso morale in esse da parte di quest'ultimo, che ben aveva la coscienza e la volontà del fatto criminoso, accompagnata dalla consapevolezza di concorrere con altri alla realizzazione del fatto illecito.
Sicché non residuano dubbi di sorta in merito all'avvenuto compimento da parte dell'appellante, in combutta con il – come tra l'altro dimostrato dalla Parte_1
incredibile frequenza dei contatti telefonici intercorsi fra gli stessi durante il solo corso delle indagini e pari a 7.415 telefonate (cfr. 113 della Sentenza del Tribunale di Padova
n. 2004/16) – di reiterate azioni volte a screditare la persona dell'avv. CP_1
Con riguardo, invece, alle contestazioni mosse in merito alla effettiva sussistenza di un nesso causale tra le predette condotte e il pregiudizio economico lamentato dal danneggiato, che è stato determinato in primo grado:
- quanto al danno patrimoniale:
o in € 780.000,00, tenendosi conto di € 160.043,00 per il primo anno successivo al verificarsi dei fatti, in ragione della anticipata scadenza del contratto di Direttore Generale dell' e di € 106.695,00 per ciascuno dei Pt_2
successivi tre anni, in considerazione del fatto che essendosi in presenza di pagina 32 di 51 una mera perdita di chance doveva procedersi all'abbattimento di un terzo del valore iniziale, poi debitamente attualizzato,
- quanto al danno non patrimoniale:
o in € 60.000,00 già rivalutati per la lesione della reputazione,
o in € 80.000,00 già attualizzati a titolo di danno morale e dinamico relazione,
vale innanzi tutto osservare come, in effetti, non possa essere addebitata ai convenuti l'asserita anticipata cessazione del contratto con , avvenuta nel luglio 2010, dal Pt_2
momento che, se è vero che l'art. 2 del contratto prevedeva una validità quinquennale a partire dalla data dell'1.5.06, è peraltro altrettanto vero che doveva anche tenersi conto di una ulteriore previsione di decadenza, dettata dal quarto comma dell'art. 10 della
L.R. n. 32/1998, la quale ricollegava il venir meno dell'incarico al compimento del novantesimo giorno dall'elezione della nuova Giunta Regionale.
Ciò che è quanto si è verificato nel caso di specie, essendo stata la nuova Giunta
Regionale appunto nominata in data 10.4.10, con susseguente decadenza della validità
dell'incarico al successivo 10.7.10. Sicché risulta erroneo ricondurre l'interruzione del rapporto in essere con l' alle manovre poste in essere dagli odierni convenuti e Pt_2
addebitare a questi ultimi una perdita economica di € 160.043,00 in danno dell'avv.
per il primo anno successivo al verificarsi dei fatti. CP_1
Va invece rigettata, in quanto infondata, l'asserzione secondo cui i compensi da lavoro professionale dell'attore fossero sostanzialmente venuti meno sin dal 2008, per poi risalire a cifre estremamente modeste, oscillanti fra € 10.000,00 ed € 20.000,00 tra il
2011 ed il 2012, dal momento che le dichiarazioni dei redditi depositati in atti (doc. 8
attoreo) attestano al contrario redditi per il periodo compreso tra il 2007 ed il 2010
pagina 33 di 51 situati fra € 155.000,00 ed € 190.000,00 annui.
E se è vero, come è vero, che tale reddito derivava dal compenso percepito nella veste di Direttore dell' – il cui contratto prevedeva un corrispettivo di € 144.607,93 Pt_2
annui, per dodici mensilità al lordo di oneri e ritenute di legge, oltre spese di viaggio,
vitto e alloggio in caso di missioni e con previsione di ulteriori maggiorazioni sino ad un massimo del venti per cento previa valutazione dei risultati di gestione ottenuti – è
altrettanto innegabile che anche tale forma di guadagno traesse origine dall'attività
professionale dell'avv. , che era stato evidentemente nominato a quella carica CP_1
anche in ragione delle proprie cognizioni giuridiche e dell'esperienza maturata negli anni quale legale.
Così come appare evidente che allo svolgimento di tale incarico l'avv. fosse CP_1
tenuto a dedicare tutte le proprie energie lavorative, senza possibilità di mantenere altre fonti di reddito, essendo chiaramente esplicitato all'art. 3 del contratto di diritto privato in proposito sottoscritto con l' , che la carica di Direttore Generale “comporta un Pt_2
rapporto di lavoro a tempo pieno, non è compatibile con altre attività professionali e
cariche elettive pubbliche” sicché determina da parte dell'incaricato un “impegno
esclusivo a favore dell' . Pt_2
Il che ben giustifica allora come, una volta cessato dalla carica, l'avv. si sia CP_1
trovato nella estrema difficoltà di ricominciare in maniera economicamente proficua l'attività di avvocato che in precedenza aveva svolto presso il proprio studio, il cui avviamento era ovviamente andato disperso nel corso del quadriennio trascorso alla guida del predetto ente.
Del pari infondato risulta poi l'assunto, sostenuto sia dall'avv. RN sia dal pagina 34 di 51 secondo cui non vi sarebbe alcuna prova oggettiva del fatto che il Parte_1
professionista, in futuro, avrebbe presumibilmente ricevuto altri incarichi di livello direttivo, trattandosi di attività di spiccato connotato politico e pertanto collegata al prevalere, nel Consiglio Regionale, di una forza politica aderente alle opinioni manifestate in proposito dall'attore.
Ed infatti – quand'anche il ragionamento di fondo così esposto si possa condividere,
almeno in linea di principio e fatta comunque salva la precisazione che non necessariamente ogni nomina soggiace a mere considerazioni di natura politica,
residuando anche uno spazio per la valorizzazione delle effettive capacità professionali vantate da ogni singolo candidato – resta indubitabile il fatto che, nel caso di specie, le elezioni tenutesi nel 2010 avessero confermato la maggioranza alla giunta di centro destra che già governava il Veneto, sicché, in assenza, al di là delle manovre diffamatorie poste in essere dal dall'avv. RN e dal di Parte_1 CP_2
elementi tali da mettere in dubbio le capacità dirigenziali dell'attore, non appare scorretta l'avvenuta formulazione da parte del giudice di prime cure di un giudizio di verosimiglianza della possibilità che l'avv. ottenesse, a conclusione del rapporto CP_1
in essere, una ulteriore nomina di livello comparabile a quella già in precedenza ricoperta precisando in proposito la più recente giurisprudenza in materia:
- che, in tema di risarcimento del danno, la chance è appunto integrata dalla seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita, distinta dal risultato perduto, è risarcibile, trattandosi di una situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, tenendo, peraltro, conto che l'accertamento del nesso di pagina 35 di 51 causa avente ad oggetto la perdita di chance di conseguire un risultato utile non richiede anche l'accertamento della concreta probabilità di conseguire il risultato
(Cass.
7.8.23 n. 24050),
- che il danno patrimoniale da perdita di chance è un danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della semplice possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale, sicché l'accertamento e la liquidazione di tale perdita, necessariamente equitativa, restano insindacabili in sede di legittimità
ove adeguatamente motivati (Cass. 12.2.15 n. 2737).
E tanto anche tenendo conto del fatto che la chance patrimoniale – la quale storicamente ha costituito il riferimento teorico della evoluzione giurisprudenziale in materia –
presenta i connotati dell'interesse pretensivo (mutuando tale figura dalla dottrina amministrativa), e cioè postula la preesistenza di un quid su cui sia andata ad incidere sfavorevolmente la condotta colpevole del danneggiante, impedendone la possibile evoluzione migliorativa (Cass.
9.3.18 n. 5641), ciò che appunto si è riscontrato nel caso di specie, ove l'avv. già ricopriva una carica apicale e vantava quindi una fondata CP_1
aspettativa di vedersi attribuire un incarico di pari valore anche per il futuro.
Peraltro:
- trattandosi di una mera perdita di chance, dal momento che non vi è alcuna certezza che le predette ambizioni dovessero trovare effettivo accoglimento,
- e dovendosi altresì considerare che laddove le probabilità in oggetto avessero superato la soglia del 50% non si sarebbe più rimasti nell'ambito della perdita di pagina 36 di 51 chance ma si sarebbe transitati nell'area del danno positivamente accertato, essendo ben noto che in ambito civilistico il nesso causale tra un evento lesivo ed il prodursi del pregiudizio ad esso correlato ben può ritenersi appurato in forza del criterio del
“più probabile che non”,
ritiene la Corte che le probabilità di verificazione dell'evento sperato non possano in ogni caso superare il 50% e che, più specificamente, nel caso di specie assommassero alla quota del 40%, dovendosi tenere conto nell'equazione risarcitoria non solo delle capacità professionali e relazionali dell'attore, che già gli erano valse la prima nomina e che ben avrebbero potuto aiutarlo ad ottenerne una seconda in ragione dell'esperienza maturata in quel quadriennio, ma anche, in via principale, della presenza di numerosi altri candidati per ciascuna delle cariche ambite e, in via molto secondaria ma comunque da tenersi presente, del fatto che, avendo già ricevuto in passato un incarico, i partiti di riferimento avrebbero anche potuto ritenere opportuno di individuare un nuovo soggetto, se del caso valutando i rapporti di forze all'interno della maggioranza siccome mutati all'esito del voto.
Mentre, sotto un diverso profilo:
- da un lato, deve ribadirsi come le condotte poste in essere in danno dell'attore fossero ben idonee a ledere gravemente l'immagine professionale del danneggiato,
dipinto alla stregua di un farabutto e, nella migliore delle ipotesi, di un assoluto incapace, che aveva commesso reati e comunque sperperato il denaro pubblico, in quanto portate a compimento sia di fronte all'opinione pubblica, per mezzo della propalazione di una serie di articoli di giornale diffamatori, sia nell'ambito di ristretti circoli politici molto influenti in ambito regionale,
pagina 37 di 51 - d'altro lato, va sottolineato come risulti del tutto ultronea a qualsiasi valutazione svolta in questo ambito la censura relativa al fatto che si sarebbe dovuto tenere conto della differente efficienza causale riconducibile alle singole condotte di ciascuno dei convenuti, giacché a mente dell'art. 2055 cc i medesimi sono comunque tenuti in via solidale a rispondere del danno così unitariamente arrecato compiendo direttamente le condotte lesive o comunque appoggiandole con il proprio assenso in maniera tale da rafforzare la volontà degli altri compartecipi
(dovendosi rimandare ogni relativa distinzione in sede di trattazione della domanda di regresso svolta dall'avv. RN),
- da ultimo, deve pure rilevarsi l'irrilevanza del fatto che anche i direttori dei giornali su cui erano stati pubblicati gli articoli diffamatori avrebbero dovuto vigilare sulla correttezza e pertinenza degli stessi, essendo evidente che l'eventuale responsabilità
di ulteriori soggetti nella causazione del danno, peraltro non indagata nella fattispecie e non certo passibile di accertamento in assenza della chiamata in giudizio dei medesimi, non vale di per sé stessa a scriminare le condotte illecite poste in essere dagli altri coautori del fatto.
Sicché, conclusivamente, tenutosi conto del fatto:
- che nell'ultimo quadriennio l'avv. aveva percepito un compenso medio di € CP_1
172.000,00,
- che vantava chance pari al 40% di poter ottenere anche per il futuro un reddito equivalente, per un conseguente ammontare di € 70.000,00,
- che quanto meno sino alla pronuncia di primo grado del GIP del Tribunale di
Padova, emessa nell'agosto 2015, la quale evidenziava finalmente agli occhi di tutti pagina 38 di 51 le trame ordite nei suoi confronti, l'avv. non aveva concrete possibilità di CP_1
recuperare integralmente la propria immagine professionale, così da por termine al danno che stava subendo,
- che nel quinquennio considerato egli maturava, a causa della descritta situazione,
compensi medi pari a soli € 15.000,00 annui,
si ritiene di poter liquidare tale posta di danno nell'ammontare di € 275.000,00 (€
70.000,00 - € 15.000,00 x 5 anni).
Somma questa da attualizzarsi in € 406.626,92 alla data di emissione della sentenza di primo grado, tenuto conto di rivalutazione ed interessi.
Quanto invece al danno da lesione della reputazione, una volta ricordato:
- che nella fattispecie la sopra ricordata diffusione di notizie false e diffamatorie nei confronti dell'attore ha causato un evidente discredito a carico del medesimo, in quanto additato sia al pubblico sia in influenti cerchie ristrette alla stregua di un mascalzone e di un dirigente incapace,
- che la lesione della reputazione personale va valutata in abstracto, cioè con riferimento al contenuto della reputazione quale si è formata nella comune coscienza sociale di un determinato momento e non quam suis, e cioè alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione (Cass. 18.9.09 n. 20120 e 10.5.01 n. 6507),
- che per la quantificazione del danno appare opportuno fare applicazione delle tabelle milanesi le quali, come ben noto, utilizzano quali parametri di riferimento quelli rappresentati:
o dalla notorietà del diffamante,
o dalla carica pubblica ricoperta dal diffamato,
o dalla natura della condotta diffamatoria,
pagina 39 di 51 o dalla reiterazione della condotta,
o dall'intensità dell'elemento psicologico,
o dal mezzo attraverso il quale la diffamazione è stata perpetrata e dalla sua diffusione,
o dalla risonanza mediatica della notizia,
o dalla natura ed entità delle conseguenze derivatene,
o dalla riconoscibilità del diffamato.
- che nel caso di specie la diffamazione ha avuto ad oggetto fatti decisamente gravi,
costituenti ipotesi di reato,
- che il diffamato è stato oggetto di una miriade di articoli sui maggiori quotidiani del veneto e cioè proprio all'interno dell'ambito di riferimento lavorativo dell'avv.
, sicché la risonanza mediatica della notizia è stata oggettivamente elevata, CP_1
- che in più occasioni, negli incontri tenuti dai convenuti con terze persone, sono state utilizzate espressioni decisamente ingiuriose,
- che il danneggiato vantava una certa notorietà in ambito regionale poiché ricopriva una carica pubblica di discreta rilevanza,
- che si è in presenza dell'elemento psicologico del dolo,
- che le conseguenze della condotta lesiva sono state oggettivamente gravi, siccome appena sopra rilevato,
ritiene questo collegio di poter affermare che si sia in presenza di una diffamazione di gravità estremamente elevata, rispetto alla quale, a fronte di un range risarcitorio oscillante dagli € 50.000,00 in su, appare equa la determinazione del ristoro in €
60.000,00 già comprensivi di interessi e rivalutazione, come determinato dal giudice di prime cure.
pagina 40 di 51 Mentre, infine, con riguardo al danno morale e dinamico relazionale – da tenersi distinto rispetto a quello all'immagine appena sopra liquidato giacché mentre quest'ultimo si riferisce al pregiudizio subito da un soggetto in relazione alla sua reputazione, onore o identità sociale, compromettendo la percezione pubblica della sua figura, il primo invece si manifesta nell'alterazione peggiorativa della qualità di vita e delle relazioni della vittima, limitando le sue normali attività personali, lavorative o sociali – una volta tenuto conto:
- delle conclusioni riportate nella CTP prodotta dall'attore, redatta dal dr. Per_4
e dalla dr.ssa i quali hanno avuto modo di sottolineare la presenza: Per_5
o di un danno biologico di natura psichica da disturbo dell'adattamento con umore depresso-cronico, tale da determinare una compromissione di natura organica della salute del soggetto nella misura del 7%,
o di una contestuale alterazione della qualità della vita, non direttamente produttiva di una alterazione somatica ma comunque tale da incidere sulla sua dimensione di carattere lavorativo, identitario, affettivo, ricreativo e relazionale in maniera tale da presuntivamente dimezzarne gli aspetti positivi,
o di un danno psicosomatico potenzialmente produttivo delle gravi patologie oncologiche a cui il danneggiato è andato incontro negli anni seguenti,
- del fatto che l'odierno appellato non ha ritenuto di impugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui negava il ristoro del lamentato danno di natura biologica,
- della circostanza che in questa sede si deve unicamente valutare la congruità del risarcimento concesso invece in relazione agli altri due tipi di lesione sopra descritti,
- del fatto che la sussistenza del descritto danno psicosomatico appare assai evanescente, siccome peraltro riconosciuto dagli stessi consulenti di parte, i quali,
pagina 41 di 51 dopo aver riconosciuto che le loro competenze non “consentono di esprimere una
valutazione diretta, ma semplicemente di descrivere l'elevata probabilità di alcuni
fattori eziopatogenici”, riconoscono che “l'analisi del caso in oggetto ci ha portato
a formulare un'ipotesi clinica che ci pone ai confini della nostra specializzazione professionale”, sicché non si reputa di poter liquidare alcunché a tale titolo,
ritiene questo collegio di dover più opportunamente dimensionare il pregiudizio risarcibile a tale titolo nella minor somma di € 60.000,00, già comprensiva di rivalutazione ed interessi sino alla data di pronuncia della sentenza di primo grado.
Conseguendone, allora, doversi stimare in € 526.626,92 il pregiudizio di natura sia patrimoniale che non patrimoniale complessivamente patito dall'avv. a seguito CP_1
della descritta vicenda, già attualizzato alla data di emissione della sentenza di primo grado, dal quale, in sede di condanna, dovranno peraltro essere detratte le somme versate medio tempore al danneggiato da parte dell'avv. RN e pari ad un totale di
€ 177.500,00.
Il tutto oltre agli interessi di legge ex art. 1284, quarto comma, cc, come statuito dalla sentenza di primo grado, non impugnata sul punto:
- sulla originaria somma di € 526.626,92 dal momento della introduzione della causa di primo grado e sino al versamento del primo acconto di € 27.500,00,
- sulla somma di € 499.126,92 da tale momento al 25.3.24, data di effettuazione del versamento dell'ulteriore acconto di € 150.000,00,
- sulla somma di € 349.126,92 dal 26.3.24 all'effettivo saldo.
3.6 Con la quinta ragione di doglianza si contesta l'affermata assenza di un concorso colposo dell'avv. nella causazione del pregiudizio lamentato, notandosi: CP_1
- che il legale aveva taciuto per ben cinque anni i fatti accadutigli, sebbene quale pagina 42 di 51 pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio avrebbe dovuto denunciare all'autorità giudiziaria la notizia di ogni reato perseguibile d'ufficio di cui fosse venuto a conoscenza nell'esercizio ovvero a causa delle proprie funzioni,
- che lo stesso giudice penale aveva stigmatizzato la predetta condotta espressamente rilevando che “Questo processo è stato celebrato nonostante a CP_1
dispetto di non certo grazie a lui. Ha taciuto per cinque anni, CP_1
nonostante in qualità di pubblico ufficiale egli avesse l'obbligo giuridico, oltre che
etico e politico, di denunciare le pressioni e i tentativi di influenzare le sue
decisioni. In ogni occasione in cui è stato sentito dalla polizia giudiziaria e dai
pubblici ministeri ha taciuto, minimizzato, omesso”,
- che, pertanto, qualora il legale avesse tempestivamente denunciato quanto accadeva,
il danno non si sarebbe verificato o, comunque, avrebbe assunto aspetti di assai minor valenza pregiudizievole.
Tale motivo di doglianza è infondato.
Come già osservato nell'ambito del paragrafo 3.4, infatti, l'affermazione contenuta nella sentenza del GIP di Padova, secondo cui l'avv. avrebbe taciuto per molti anni ciò CP_1
che sapeva è del tutto ultronea ai fini di quel che riguarda la valutazione della odierna domanda risarcitoria, essendo evidente che la stessa si riferisca ai fatti oggetto di quella specifica imputazione – e cioè agli episodi di tentata concussione ed istigazione alla corruzione – e non invece a quelli relativi al presente giudizio, che valuta le diverse e successive condotte ritorsive poste in essere dai convenuti contro l'attore per punirlo della sua mancata sottomissione ai loro voleri.
E ciò senza contare, inoltre, che se anche l'avv. potesse aver avuto fin da subito CP_1
pagina 43 di 51 la personale convinzione che l'intera vicenda fosse una macchinazione ai suoi danni,
derivante dal suo rifiuto di assecondare le pretese illecite degli odierni convenuti, resta comunque evidente che – fino al momento della disclosure degli atti relativi all'indagine che dava poi avvio al procedimento penale nei confronti degli autori dei reati – siffatta congettura null'altro rappresentasse se non una mera ipotesi astratta,
priva di un qualsiasi specifico riferimento a fatti ed atti determinati che consentissero di dare concretezza alla medesima.
3.7 Con il sesto motivo di gravame l'avv. RN impugna siccome errato l'intervenuto rigetto della domanda di manleva svolta nei confronti degli altri convenuti lamentando:
- che la relativa decisione sia stata assunta in assenza di motivazione,
- che la stessa risulti viziata da omessa pronuncia sulla domanda di accertamento delle diverse responsabilità di ciascuno degli asseriti corresponsabili,
- che non si sia tenuto conto del conclamato e macroscopico divario tra i suoi specifici comportamenti e la condotta tenuta dal al quale solo erano Parte_1
addebitabili l'invio degli esposti in Procura, la predisposizione di una serie di segnalazioni riferite all'avv. sfruttando il suo ruolo di vertice della sezione di CP_1
Polizia Giudiziaria presso la Procura nonché l'avvio della campagna mediatica ordita contro l'attore,
- che nemmeno sia stata considerata la differente intensità dell'elemento soggettivo,
- che risulti omessa la valutazione in merito alla graduazione delle rispettive responsabilità, viceversa espressamente prevista dall'art. 2055 cc.
Il motivo è fondato.
pagina 44 di 51 Nel costituirsi in giudizio in primo grado l'odierno appellante aveva invero esperito,
seppur in via del tutto subordinata, l'azione di regresso nei confronti degli altri due convenuti, e ai sensi di quanto previsto dal secondo comma dell'art. Parte_1 CP_2
2055 cc per l'eventualità che il giudizio si fosse concluso con una pronuncia di condanna e tanto al fine di accertare la prevalente gravità delle colpe di questi ultimi sia nel compimento delle condotte dannose sia nella causazione delle conseguenze che ne erano derivate a carico dell'attore.
Ciò nonostante il Tribunale di Padova da un lato ha rigettato la domanda di regresso,
sostenendo non esservi titoli idonei a sostenerla, dall'altro, del tutto conseguentemente,
ha omesso di quantificare le responsabilità singolarmente addebitabili a ciascuno dei convenuti in relazione ai fatti oggetto della vicenda in esame.
Nel determinarsi in siffatta maniera, peraltro, il giudice di prime cure ha omesso di tenere conto del fatto che costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui la responsabilità solidale dei danneggianti ex art. 2055 cc richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, anche se per condotte autonome e per titoli diversi, purché causalmente efficienti nella produzione del danno, in quanto l'unicità del fatto dannoso richiesto dalla norma riguarda il danneggiato e non l'identità delle azioni dei responsabili o delle norme violate (Cass. 13.1.15 n. 286).
Essendosi poi affermato, quale corollario di tale principio (Cass. 29.4.06 n. 10042), che nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone il giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe quando uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia pagina 45 di 51 chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna, con l'ulteriore specificazione:
- che, allorché il presunto autore di un fatto illecito, convenuto in giudizio unitamente ad altri, perché ritenuto responsabile, in solido con questi, dell'evento dannoso lamentato dall'attore, si limiti a negare la propria responsabilità in ordine al verificarsi dell'evento denunziato, il medesimo non propone, nei confronti degli altri convenuti, alcuna domanda, ma si limita a svolgere delle mere difese, al fine di ottenere il rigetto, nei suoi confronti, della domanda attrice,
- che, viceversa, affinché tali argomentazioni vengano ad integrare, ai sensi degli artt.
99 e segg. cpc, delle vere e proprie domande nei riguardi degli altri presunti responsabili, con il conseguente instaurarsi tra costoro di un autonomo rapporto processuale è, invece, indispensabile che egli richieda espressamente, ancorché in via gradata e subordinatamente al rigetto delle difese svolte in via principale,
l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in relazione al verificarsi del fatto dannoso, domanda questa che, non potendosi ritenere implicita nella mera richiesta svolta nei confronti del solo attore di rigetto della sua domanda,
non può essere introdotta per la prima volta in giudizio nel grado di appello.
Sicché, nel caso, di specie, avendo l'avv. RN a ciò provveduto, la relativa domanda doveva essere esaminata ed accolta dal Tribunale, risultando evidente che le condotte ritorsive compiute nei confronti dell'avv. risultavano addebitabili a tutti CP_1
e tre i convenuti (tenuto anche conto del fatto che la pronuncia di condanna emessa in primo grado nei confronti del non è stata dal medesimo impugnata ed è quindi CP_2
passata in giudicato), sebbene in percentuali diverse per ciascuno di essi.
pagina 46 di 51 Riguardo alla quale ultima valutazione ritiene questa Corte di dover suddividere le relative responsabilità nella misura:
- del 45% ciascuno a carico del e dell'avv. RN, che risultano aver Parte_1
tra loro cooperato in maniera sinergica e convergente al fine condiviso di arrecare un danno all'avv. mettendo ognuno a disposizione le proprie specifiche CP_1
competenze, di carattere preminentemente giuridico l'uno e di natura investigativa l'altro, oltre alla capacità di influenzare ciascuno nel proprio ambito di riferimento lo svolgimento della vicenda sicché assai arduo risulterebbe sceverare una preminenza dell'attività dell'uno rispetto all'altro, anche in ragione del fatto che pure delle azioni non direttamente compiute essi ne hanno condiviso il compimento concorrendo moralmente a rafforzare l'intento di chi agiva,
- del 10% a carico del la cui figura rimane assai più sullo sfondo in relazione CP_2
alle vicende ritorsive, potendoglisi al più attribuire un appoggio indiretto prestato da fuori al perpetrarsi di tali condotte.
Conseguendone, allora, che, a fronte di un risarcimento complessivamente riconosciuto in favore dell'avv. per € 526.626,92, l'avv. RN avrà diritto a esercitare CP_1
regresso nei confronti del per il complessivo importo di € 236.982,11 e nei Parte_1
confronti del per il complessivo importo di € 52.662,69, una volta che abbia CP_2
versato tali somme.
Non merita invece accoglimento la domanda di condanna dei convenuti alla restituzione, pro quota, di quanto già versato dall'avv. RN al danneggiato giacché, al momento, risulta che quest'ultimo si sia limitato a versare somme di importo inferiore alla sua stessa quota di responsabilità e nulla possa pertanto ancora vantare nei confronti degli altri convenuti.
pagina 47 di 51 3.8 In conclusione, pertanto, la sentenza di primo grado va modificata nel senso di riconoscere spettante all'avv. un complessivo risarcimento di € 526.626,92, CP_1
detratto quanto già medio tempore ricevuto per € 177.500,00, e di accertare la concorrente responsabilità dei vari danneggianti nella misura sopra esposta.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- del principio della soccombenza dettato dall'art. 91 cpc,
- della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, in applicazione del criterio del decisum, il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico delle parti appellanti in favore dell'appellato, sulla base di uno scaglione di riferimento compreso fra € 520.000,01 ed € 1.000.000,00, determinandole come già liquidate dal Tribunale di pagina 48 di 51 Padova per il primo grado e in € 18.511,00 quanto al presente giudizio di secondo grado sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 5.706,00
Fase introduttiva II^ grado € 3.318,00
Fase decisionale II^ grado € 9.487,00
Totale € 18.511,00
nonché del e del in favore dell'avv. RN, sulla base dello Parte_1 CP_2
scaglione di riferimento compreso fra € 52.000,01 ed € 260.000,00, determinandole in €
14.103,00 quanto al primo grado ed in € 9.991,00 quanto al secondo grado come da seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio I^ grado € 2.552,00
Fase introduttiva I^ grado € 1.628,00
Fase istruttoria I^ grado € 5.670,00
Fase decisionale I^ grado € 4.253,00
Totale € 14.103,00
Fase di studio II^ grado € 2.977,00
Fase introduttiva II^ grado € 1.911,00
Fase decisionale II^ grado € 5.103,00
Totale € 9.991,00
pagina 49 di 51
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di n. 1623/2023, pubblicata in data 18.7.23, che per il resto conferma:
1) condanna IO RN e in solido fra Parte_1 CP_2
loro, a pagare in favore di la residua somma di € 349.126,92 con CP_1
interessi legali ex art. 1284, quarto comma, cc,
o sulla originaria somma di € 526.626,92 dal momento della introduzione della causa di primo grado e sino al versamento del primo acconto di € 27.500,00,
o sulla somma di € 499.126,92 da tale momento al 25.3.24, data di effettuazione del versamento dell'ulteriore acconto di € 150.000,00,
o sulla somma di € 349.126,92 dal 26.3.24 all'effettivo saldo.
2) condanna e in solido fra loro, a rifondere in Parte_1 CP_2
favore dell'avv. IO RN le spese processuali del primo grado di giudizio che liquida in € 14.103,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) condanna IO RN e in solido fra loro Parte_1 CP_2
a rifondere in favore di le spese processuali di questo grado di CP_1
giudizio che liquida in € 18.511,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%,
dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
4) condanna e in solido fra loro, a rifondere in Parte_1 CP_2
favore dell'avv. IO RN le spese processuali di questo grado di giudizio che liquida in € 9.991,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e pagina 50 di 51 degli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 51 di 51