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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/01/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6588/2017 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 14 giugno 2024, promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Maria Rita Majmone;
opponente contro
(c.f. e p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'avv. Michelangelo Mazzeo Rinaldi, opposta avente per OGGETTO: bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17 novembre 2017, Parte_2
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1721/2017 del 28 settembre 2017, con il quale il Tribunale di Messina gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 42.935,09, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di in forza della scopertura di cui Controparte_1
al contratto di conto corrente n. 325 (poi n. 2040) stipulato in data 24 novembre 2009.
A fondamento dell'opposizione svolta, l'opponente ha dedotto la nullità del contratto di conto corrente per omessa sottoscrizione da parte della Banca, nonché l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, usurari ed anatocistici, nonché della commissione di massimo scoperto, avanzando domanda riconvenzionale di ripetizione delle somme indebitamente versate in forza di tale contratto. L'opponente ha, infine, chiesto condannarsi la società opposta al risarcimento del danno subito. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22 dicembre 2017, si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ed espletata c.t.u. tecnico contabile in ordine al rapporto di conto corrente oggetto del giudizio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14 giugno 2024, allorquando il Giudice ha assunto la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione avanzata dalla banca opposta di decadenza dell'opponente per effetto della tacita approvazione dei conti correnti a lui inviati durante il rapporto contrattuale.
Per costante giurisprudenza di legittimità, infatti, “ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti” (Cass. Civ., sez. I,
17.11.2016, n. 23421).
La giurisprudenza ammette, perciò, pacificamente la possibilità di contestare l'illecita applicazione sia degli interessi ultralegali che della capitalizzazione trimestrale degli interessi, oltre che l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto anche dopo che sia trascorso il termine per contestare le risultanze degli estratti conto, con la conseguenza che l'eccezione della parte opposta deve essere rigettata.
Tanto premesso, le eccezioni svolte dall'opponente devono essere rigettate.
Come noto, nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore/opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Nell'ambito delle controversie bancarie, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, è onere della banca opposta provare il proprio credito, depositando il contratto di conto corrente, dal quale ricavare l'applicazione delle clausole pattuite col correntista ed applicate al rapporto, oltre che, qualora sia stata esclusa la validità di talune pattuizioni contrattuali, gli estratti conto integrali dal sorgere del rapporto, potendo solo dai medesimi ricavarsi la corretta determinazione del saldo contabile alla data di scadenza del contratto e, pertanto, quantificare correttamente il credito preteso dalla banca, non potendo all'uopo quest'ultima dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione, ai sensi dell'art. 2710
c.c., di estratto notarile delle sue scritture contabili o di estratto di saldaconto, dai quali risulti il mero saldo del conto (cfr. Cass. Civ., 4 aprile 2019, n. 9526; conf. Cass. Civ., sez. I, 16 aprile 2018,
n. 9365; Cass. Civ., sez. VI, 19 giugno 2017, n. 15142; Cass. Civ., sez. I, 13/10/2016, n. 20693;
Cass. Civ., sez. I, 09 agosto 2016, n. 16829; Cass. Civ., sez. I, 20 settembre 2013, n. 21597; Cass.
Civ., sez. I, 19 settembre 2013, n. 21466; Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2007, n. 10692).
Ebbene, nel caso di specie, la società opposta ha prodotto in atti copia del contratto di conto corrente n. 325 (poi n. 2040) stipulato in data 24 novembre 2009, e la documentazione bancaria che consente di ricostruire il rapporto di conto corrente senza soluzione di continuità a partire dalla data di accensione fino alla data di chiusura del rapporto del 19 dicembre 2016 (v. pag. 5 della relazione del c.t.u.).
Tanto premesso deve rigettarsi l'eccezione svolta da in Parte_2
ordine alla nullità del contratto ex art. 117 T.U.B. per mancata sottoscrizione da parte dell'istituto bancario.
Secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale ormai adottato dalle Sezioni Unite della
Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 16.01.2018, n. 898), infatti, il requisito della forma ex art. 1325 c.c., n. 4, deve essere inteso “non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa” e lo scopo perseguito dalla legge può ritenersi raggiunto attraverso la sottoscrizione del documento contrattuale da parte del cliente e la consegna a quest'ultimo di un esemplare del medesimo. Anche la successiva giurisprudenza di legittimità, in tema di contratto di conto corrente, ha avuto modo di affermare che “una volta che risulti provata la sottoscrizione da parte del correntista e la consegna della scrittura a quest'ultimo, il consenso della banca, ai fini della formazione dell'accordo, può desumersi, come evidenziato dalle Sezioni Unite, proprio da TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
questi comportamenti concludenti, quali appunto sono la consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione del contratto;
in tal modo il requisito della forma scritta del contratto di conto corrente bancario è soddisfatto” (Cass. Civ., sez. I, 18.06.2018, n. 16070; conf. Cass. Civ., sez. I, 06.06.2018, n. 14646; Cass. Civ., 06.09.2019,
n. 22385; Corte d'Appello Firenze, sez. II, 30.03.2022, n. 612).
Ebbene, nel caso di specie, tutti i riferiti requisiti appaiono sussistenti, avendo banco CP_1
prodotto in atti copia del contratto di conto corrente recante le firme di Pt_2 Parte_2
e nel quale è riportato che il cliente dà atto di avere ricevuto copia del contratto ed Pt_2
emergendo dalla predisposizione del contratto da parte della banca la volontà della medesima di avvalersi del documento negoziale e di darvi esecuzione.
Va, ancora, rigettata l'eccezione dall'opponente in ordine alla natura usuraria degli interessi applicati dalla banca al rapporto di conto corrente.
Va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815
c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, c. 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cassazione civ., Sez. Un., 19 ottobre 2017, n. 24765 in tema di c.d. usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L.
n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Le contestazioni avanzate dall'opponente appaiono, invero, generiche, essendosi quest'ultimo limitato a sostenere la natura usuraria della relativa clausola contrattuale senza allegare quale sarebbe il tasso effettivamente applicato dall'istituto di credito al rapporto negoziale ovvero il tasso soglia ratione temporis vigente, né specificamente indicare in che termini si sarebbe verificata l'usurarietà contestata, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale accertamento (non emergendo l'usurarietà degli interessi neanche dalla perizia di parte), limitandosi a richiedere la TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
nomina da parte dell'Ufficio di un consulente tecnico (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n.
19597; nella giurisprudenza di merito, Tribunale Milano, sez. VI, 18.02.2020, n. 1530, per il quale
“in questa situazione processuale non può essere disposta ctu contabile sul punto perché l'indagine avrebbe natura meramente esplorativa”; conf. Corte appello Napoli, sez. VII, 10.03.2021, n. 880).
Ciò posto, nel caso di specie, esclusa la possibile configurabilità della c.d. usura oggettiva sopravvenuta, deve, altresì, rilevarsi che le doglianze di parte opponente appaiono infondate, avendo la medesima contestato, pur in assenza di uno jus variandi operato dalla banca (non documentato in atti, né specificamente rilevato dall'opponente), solo l'usurarietà sopravvenuta dell'interesse in alcuni trimestri (IV del 2014, I-II del 2015).
Tanto premesso, deve ritenersi che la natura non usuraria dell'interesse corrispettivo, al momento della sottoscrizione del contratto, appare smentita dalle stesse allegazioni di parte opponente, non rendendosi, quindi, necessario l'espletamento di una c.t.u. contabile sul punto.
Alla genericità e al difetto di prova della domanda non può, invero, supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, per condivisibile orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr., Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass. Civ.,
01.10.2019, n. 24487; Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219; Cass. Civ., 13.01.2020, n. 326; Cass. Civ.,
26.02.2003, n. 2887; Tribunale Roma Roma sez. XVII, 09.11.2018, n. 21602, secondo cui “le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che parte attrice ha sollecitato. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale
a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eleudere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie”). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Va, altresì, rigettata l'eccezione di illegittima capitalizzazione degli interessi applicati dalla banca durante il rapporto negoziale, prevedendo il contratto di conto corrente stipulato in data 24 novembre 2009 (art. 9), sottoscritto dalla correntista, la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e degli interessi passivi. Per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, quest'ultima, in attuazione della delega di cui all'art. 120 T.U.B., ha stabilito modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. In particolare, l'art. 2 della delibera dispone che “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. I1 saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. I1 saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. L'art. 6 della succitata delibera aggiunge che “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Deve, altresì, essere rigettata l'eccezione di parte opponente di applicazione da parte della banca di spese non pattuite, avendo la stessa formulato le proprie deduzioni e richieste in termini generici, senza specificamente indicare in che termini e quando ciò sarebbe avvenuto, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale verifica, ma limitandosi a richiedere la nomina da parte dell'Ufficio di un consulente tecnico.
Va, infine, rigettata la domanda di parte opponente in ordine all'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto da parte della banca.
Il c.t.u. ha, infatti, evidenziato che “non risulta pattuita né applicata la c.m.s. sul rapporto di conto corrente oggetto di causa” e che nel contratto stipulato in data 24 novembre 2009 e nel successivo contratto di apertura di credito in conto corrente del 9 dicembre 2009 risultano previsti il corrispettivo di disponibilità creditizia e l'indennità per sconfinamento, in relazione ai quali il c.t.u. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
ha espressamente rilevato che i medesimi sono stati pattuiti “in conformità alla disciplina prevista dall'art. 2 bis D.L. n. 185/2008 conv. in L. 2/2009” (pag. 6 della relazione peritale).
Il c.t.u. ha, altresì, evidenziato che “la banca risulta essersi conformata alla disciplina prevista dall'art. 117 bis mediante la comunicazione di Proposta di modifica unilaterale del contratto, allegata all'estratto conto al 30/06/2012” e che “la Commissione istruttoria veloce risulta non essere mai stata applicata” (pag. 7 della relazione peritale).
Alla luce di quanto dedotto, l'opposizione svolta da non Parte_2
appare fondata, con la conseguenza che deve accertarsi il diritto della società opposta al pagamento dell'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto, pari ad € 42.935,09, oltre interessi convenzionali dal 19/12/2016 fino all'effettivo soddisfo.
A questo punto deve darsi atti che nelle more del giudizio Parte_2 ha provveduto all'integrale pagamento del proprio debito nei confronti della banca opposta, la quale non ha contestato l'avvenuto integrale adempimento da parte dell'opponente della propria obbligazione nel corso del giudizio, così come, d'altronde, risulta documentalmente provato (v. quietanza rilasciata dalla società opposta allegata da parte opponente alla memoria di cui all'art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c.) ed accertato anche dal c.t.u., il quale ha evidenziato che “tale somma, a seguito di decreto ingiuntivo, risulta essere stata saldata in data 31.12.2018 mediante un bonifico di euro 48.246,39 (sorte capitale più accessori)”, concludendo che “l'esatto dare/avere tra le parti è pari a zero” (v. pag. 8 della relazione peritale).
Deve quindi essere revocato il decreto ingiuntivo n. 1721/2017, emesso dal Tribunale di Messina in data 28 settembre 2017, considerato l'intervenuto pagamento nelle more del giudizio dell'importo effettivamente dovuto dall'opponente. Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza. Ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione (Sez. 1, n. 13085 del 22/05/2008, Rv. 603457 - 01; Sez. L, n. 21432 del TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
17/10/2011, Rv. 619169 - 01; Sez. 2, n. 8428 del 10/04/2014, Rv. 630109 - 01). Altra cosa, infine, da esaminarsi infra, è l'errata conseguenza tratta dalla revoca del decreto sotto questo profilo in punto spese di lite, visto che la revoca del decreto per pagamento dell'importo in corso di causa non elide, almeno sotto quel profilo, la soccombenza dell'opponente che ha estinto il debito in corso di opposizione” (Cass. Civ., sez. I, 02/07/2021, n. 18790, che richiama l'orientamento di
Cass. Civ., sez. I, 22/05/2008, n. 13085; conf. Cass. Civ., sez. VI, 25/01/2018, n. 1851; v. nella giurisprudenza di merito Tribunale Bologna, sez. II, 14/11/2019, n. 2452; Tribunale Roma, sez. VI,
04/12/2020, n. 18875; Tribunale Roma sez. IX, 06/08/2022, n. 12369; Tribunale Roma, sez. IX,
21/07/2022, n. 11637; Corte appello Messina sez. I, 21/03/2023, n. 246; Tribunale Roma,
11/01/2023, n. 158).
Passando ad analizzare la domanda di risarcimento danni formulata da parte opponente, la medesima deve essere rigettata.
In tema di risarcimento del danno è, infatti, costante l'orientamento giurisprudenziale nel ritenere che il danno risarcibile non può considerarsi in re ipsa, identificandosi non nella lesione del diritto inviolabile, bensì nelle conseguenze di tale lesione, con la conseguenza che è onere del danneggiato provarne la sussistenza, potendo il Giudice procedere alla sua liquidazione sulla base, non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio patito, per come dedotto e provato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 05.12.2017, n. 28995, per la quale “ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento”).
Ebbene, nel caso di specie, non sussistono sufficienti elementi per concludere nel senso della esistenza del danno, non emergendo la sussistenza di illegittime clausole contrattuali e il pagamento di importi non dovuti alla società opposta, e non avendo, in ogni caso, Parte_2 fornito prova di uno specifico pregiudizio che avrebbe subito dall'illegittima applicazione
[...]
di clausole nulle, ovvero dalla segnalazione alla centrale dei rischi, né emerge la sussistenza di una imputazione soggettiva in capo alla banca in ordine all'illecito commesso, essendosi il medesimo genericamente limitato ad allegare il danno subito.
Le spese di lite, per come liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n.
55/2014 (anche relativamente alla fase monitoria: cfr. Cassazione civile sez. III, 13/09/2022, n. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
26922), seguono la soccombenza, con la conseguenza che Parte_2
deve essere condannato al pagamento delle medesime nei confronti di parte opposta.
Per lo stesso motivo le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
6588/2017 R.G., promossa da contro così Parte_2 Controparte_1
provvede:
1. Accerta che il quantum dovuto dall'opponente in forza del contratto di conto corrente n.
2040 è pari all'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto (€ 42.935,09, oltre interessi convenzionali dal 19/12/2016 al soddisfo) e dà atto dell'avvenuto pagamento del medesimo nelle more del giudizio da parte di e, per l'effetto, revoca il Parte_2
decreto ingiuntivo opposto n. 1721/2017 emesso dal Tribunale di Messina in data 28 settembre
2017;
2. rigetta le ulteriori domande avanzate da parte opponente;
3. condanna al pagamento delle spese di giudizio, in Parte_2 Parte_2 favore di che si liquidano in € 296,53 per spese vive ed € 8.921,00 per Controparte_1
compensi, oltre accessori di legge;
4. pone le spese ed onorari di c.t.u., già liquidati in atti, definitivamente a carico di parte opponente, e ne ordina la rifusione in favore delle altre parti, ove da questi anticipate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 29 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6588/2017 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 14 giugno 2024, promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Maria Rita Majmone;
opponente contro
(c.f. e p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'avv. Michelangelo Mazzeo Rinaldi, opposta avente per OGGETTO: bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17 novembre 2017, Parte_2
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1721/2017 del 28 settembre 2017, con il quale il Tribunale di Messina gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 42.935,09, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di in forza della scopertura di cui Controparte_1
al contratto di conto corrente n. 325 (poi n. 2040) stipulato in data 24 novembre 2009.
A fondamento dell'opposizione svolta, l'opponente ha dedotto la nullità del contratto di conto corrente per omessa sottoscrizione da parte della Banca, nonché l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, usurari ed anatocistici, nonché della commissione di massimo scoperto, avanzando domanda riconvenzionale di ripetizione delle somme indebitamente versate in forza di tale contratto. L'opponente ha, infine, chiesto condannarsi la società opposta al risarcimento del danno subito. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22 dicembre 2017, si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ed espletata c.t.u. tecnico contabile in ordine al rapporto di conto corrente oggetto del giudizio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14 giugno 2024, allorquando il Giudice ha assunto la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione avanzata dalla banca opposta di decadenza dell'opponente per effetto della tacita approvazione dei conti correnti a lui inviati durante il rapporto contrattuale.
Per costante giurisprudenza di legittimità, infatti, “ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti” (Cass. Civ., sez. I,
17.11.2016, n. 23421).
La giurisprudenza ammette, perciò, pacificamente la possibilità di contestare l'illecita applicazione sia degli interessi ultralegali che della capitalizzazione trimestrale degli interessi, oltre che l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto anche dopo che sia trascorso il termine per contestare le risultanze degli estratti conto, con la conseguenza che l'eccezione della parte opposta deve essere rigettata.
Tanto premesso, le eccezioni svolte dall'opponente devono essere rigettate.
Come noto, nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore/opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Nell'ambito delle controversie bancarie, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, è onere della banca opposta provare il proprio credito, depositando il contratto di conto corrente, dal quale ricavare l'applicazione delle clausole pattuite col correntista ed applicate al rapporto, oltre che, qualora sia stata esclusa la validità di talune pattuizioni contrattuali, gli estratti conto integrali dal sorgere del rapporto, potendo solo dai medesimi ricavarsi la corretta determinazione del saldo contabile alla data di scadenza del contratto e, pertanto, quantificare correttamente il credito preteso dalla banca, non potendo all'uopo quest'ultima dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione, ai sensi dell'art. 2710
c.c., di estratto notarile delle sue scritture contabili o di estratto di saldaconto, dai quali risulti il mero saldo del conto (cfr. Cass. Civ., 4 aprile 2019, n. 9526; conf. Cass. Civ., sez. I, 16 aprile 2018,
n. 9365; Cass. Civ., sez. VI, 19 giugno 2017, n. 15142; Cass. Civ., sez. I, 13/10/2016, n. 20693;
Cass. Civ., sez. I, 09 agosto 2016, n. 16829; Cass. Civ., sez. I, 20 settembre 2013, n. 21597; Cass.
Civ., sez. I, 19 settembre 2013, n. 21466; Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2007, n. 10692).
Ebbene, nel caso di specie, la società opposta ha prodotto in atti copia del contratto di conto corrente n. 325 (poi n. 2040) stipulato in data 24 novembre 2009, e la documentazione bancaria che consente di ricostruire il rapporto di conto corrente senza soluzione di continuità a partire dalla data di accensione fino alla data di chiusura del rapporto del 19 dicembre 2016 (v. pag. 5 della relazione del c.t.u.).
Tanto premesso deve rigettarsi l'eccezione svolta da in Parte_2
ordine alla nullità del contratto ex art. 117 T.U.B. per mancata sottoscrizione da parte dell'istituto bancario.
Secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale ormai adottato dalle Sezioni Unite della
Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 16.01.2018, n. 898), infatti, il requisito della forma ex art. 1325 c.c., n. 4, deve essere inteso “non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa” e lo scopo perseguito dalla legge può ritenersi raggiunto attraverso la sottoscrizione del documento contrattuale da parte del cliente e la consegna a quest'ultimo di un esemplare del medesimo. Anche la successiva giurisprudenza di legittimità, in tema di contratto di conto corrente, ha avuto modo di affermare che “una volta che risulti provata la sottoscrizione da parte del correntista e la consegna della scrittura a quest'ultimo, il consenso della banca, ai fini della formazione dell'accordo, può desumersi, come evidenziato dalle Sezioni Unite, proprio da TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
questi comportamenti concludenti, quali appunto sono la consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione del contratto;
in tal modo il requisito della forma scritta del contratto di conto corrente bancario è soddisfatto” (Cass. Civ., sez. I, 18.06.2018, n. 16070; conf. Cass. Civ., sez. I, 06.06.2018, n. 14646; Cass. Civ., 06.09.2019,
n. 22385; Corte d'Appello Firenze, sez. II, 30.03.2022, n. 612).
Ebbene, nel caso di specie, tutti i riferiti requisiti appaiono sussistenti, avendo banco CP_1
prodotto in atti copia del contratto di conto corrente recante le firme di Pt_2 Parte_2
e nel quale è riportato che il cliente dà atto di avere ricevuto copia del contratto ed Pt_2
emergendo dalla predisposizione del contratto da parte della banca la volontà della medesima di avvalersi del documento negoziale e di darvi esecuzione.
Va, ancora, rigettata l'eccezione dall'opponente in ordine alla natura usuraria degli interessi applicati dalla banca al rapporto di conto corrente.
Va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815
c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, c. 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cassazione civ., Sez. Un., 19 ottobre 2017, n. 24765 in tema di c.d. usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L.
n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Le contestazioni avanzate dall'opponente appaiono, invero, generiche, essendosi quest'ultimo limitato a sostenere la natura usuraria della relativa clausola contrattuale senza allegare quale sarebbe il tasso effettivamente applicato dall'istituto di credito al rapporto negoziale ovvero il tasso soglia ratione temporis vigente, né specificamente indicare in che termini si sarebbe verificata l'usurarietà contestata, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale accertamento (non emergendo l'usurarietà degli interessi neanche dalla perizia di parte), limitandosi a richiedere la TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
nomina da parte dell'Ufficio di un consulente tecnico (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n.
19597; nella giurisprudenza di merito, Tribunale Milano, sez. VI, 18.02.2020, n. 1530, per il quale
“in questa situazione processuale non può essere disposta ctu contabile sul punto perché l'indagine avrebbe natura meramente esplorativa”; conf. Corte appello Napoli, sez. VII, 10.03.2021, n. 880).
Ciò posto, nel caso di specie, esclusa la possibile configurabilità della c.d. usura oggettiva sopravvenuta, deve, altresì, rilevarsi che le doglianze di parte opponente appaiono infondate, avendo la medesima contestato, pur in assenza di uno jus variandi operato dalla banca (non documentato in atti, né specificamente rilevato dall'opponente), solo l'usurarietà sopravvenuta dell'interesse in alcuni trimestri (IV del 2014, I-II del 2015).
Tanto premesso, deve ritenersi che la natura non usuraria dell'interesse corrispettivo, al momento della sottoscrizione del contratto, appare smentita dalle stesse allegazioni di parte opponente, non rendendosi, quindi, necessario l'espletamento di una c.t.u. contabile sul punto.
Alla genericità e al difetto di prova della domanda non può, invero, supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, per condivisibile orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr., Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass. Civ.,
01.10.2019, n. 24487; Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219; Cass. Civ., 13.01.2020, n. 326; Cass. Civ.,
26.02.2003, n. 2887; Tribunale Roma Roma sez. XVII, 09.11.2018, n. 21602, secondo cui “le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che parte attrice ha sollecitato. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale
a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eleudere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie”). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Va, altresì, rigettata l'eccezione di illegittima capitalizzazione degli interessi applicati dalla banca durante il rapporto negoziale, prevedendo il contratto di conto corrente stipulato in data 24 novembre 2009 (art. 9), sottoscritto dalla correntista, la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e degli interessi passivi. Per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, quest'ultima, in attuazione della delega di cui all'art. 120 T.U.B., ha stabilito modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. In particolare, l'art. 2 della delibera dispone che “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. I1 saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. I1 saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. L'art. 6 della succitata delibera aggiunge che “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Deve, altresì, essere rigettata l'eccezione di parte opponente di applicazione da parte della banca di spese non pattuite, avendo la stessa formulato le proprie deduzioni e richieste in termini generici, senza specificamente indicare in che termini e quando ciò sarebbe avvenuto, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale verifica, ma limitandosi a richiedere la nomina da parte dell'Ufficio di un consulente tecnico.
Va, infine, rigettata la domanda di parte opponente in ordine all'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto da parte della banca.
Il c.t.u. ha, infatti, evidenziato che “non risulta pattuita né applicata la c.m.s. sul rapporto di conto corrente oggetto di causa” e che nel contratto stipulato in data 24 novembre 2009 e nel successivo contratto di apertura di credito in conto corrente del 9 dicembre 2009 risultano previsti il corrispettivo di disponibilità creditizia e l'indennità per sconfinamento, in relazione ai quali il c.t.u. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
ha espressamente rilevato che i medesimi sono stati pattuiti “in conformità alla disciplina prevista dall'art. 2 bis D.L. n. 185/2008 conv. in L. 2/2009” (pag. 6 della relazione peritale).
Il c.t.u. ha, altresì, evidenziato che “la banca risulta essersi conformata alla disciplina prevista dall'art. 117 bis mediante la comunicazione di Proposta di modifica unilaterale del contratto, allegata all'estratto conto al 30/06/2012” e che “la Commissione istruttoria veloce risulta non essere mai stata applicata” (pag. 7 della relazione peritale).
Alla luce di quanto dedotto, l'opposizione svolta da non Parte_2
appare fondata, con la conseguenza che deve accertarsi il diritto della società opposta al pagamento dell'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto, pari ad € 42.935,09, oltre interessi convenzionali dal 19/12/2016 fino all'effettivo soddisfo.
A questo punto deve darsi atti che nelle more del giudizio Parte_2 ha provveduto all'integrale pagamento del proprio debito nei confronti della banca opposta, la quale non ha contestato l'avvenuto integrale adempimento da parte dell'opponente della propria obbligazione nel corso del giudizio, così come, d'altronde, risulta documentalmente provato (v. quietanza rilasciata dalla società opposta allegata da parte opponente alla memoria di cui all'art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c.) ed accertato anche dal c.t.u., il quale ha evidenziato che “tale somma, a seguito di decreto ingiuntivo, risulta essere stata saldata in data 31.12.2018 mediante un bonifico di euro 48.246,39 (sorte capitale più accessori)”, concludendo che “l'esatto dare/avere tra le parti è pari a zero” (v. pag. 8 della relazione peritale).
Deve quindi essere revocato il decreto ingiuntivo n. 1721/2017, emesso dal Tribunale di Messina in data 28 settembre 2017, considerato l'intervenuto pagamento nelle more del giudizio dell'importo effettivamente dovuto dall'opponente. Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza. Ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione (Sez. 1, n. 13085 del 22/05/2008, Rv. 603457 - 01; Sez. L, n. 21432 del TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
17/10/2011, Rv. 619169 - 01; Sez. 2, n. 8428 del 10/04/2014, Rv. 630109 - 01). Altra cosa, infine, da esaminarsi infra, è l'errata conseguenza tratta dalla revoca del decreto sotto questo profilo in punto spese di lite, visto che la revoca del decreto per pagamento dell'importo in corso di causa non elide, almeno sotto quel profilo, la soccombenza dell'opponente che ha estinto il debito in corso di opposizione” (Cass. Civ., sez. I, 02/07/2021, n. 18790, che richiama l'orientamento di
Cass. Civ., sez. I, 22/05/2008, n. 13085; conf. Cass. Civ., sez. VI, 25/01/2018, n. 1851; v. nella giurisprudenza di merito Tribunale Bologna, sez. II, 14/11/2019, n. 2452; Tribunale Roma, sez. VI,
04/12/2020, n. 18875; Tribunale Roma sez. IX, 06/08/2022, n. 12369; Tribunale Roma, sez. IX,
21/07/2022, n. 11637; Corte appello Messina sez. I, 21/03/2023, n. 246; Tribunale Roma,
11/01/2023, n. 158).
Passando ad analizzare la domanda di risarcimento danni formulata da parte opponente, la medesima deve essere rigettata.
In tema di risarcimento del danno è, infatti, costante l'orientamento giurisprudenziale nel ritenere che il danno risarcibile non può considerarsi in re ipsa, identificandosi non nella lesione del diritto inviolabile, bensì nelle conseguenze di tale lesione, con la conseguenza che è onere del danneggiato provarne la sussistenza, potendo il Giudice procedere alla sua liquidazione sulla base, non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio patito, per come dedotto e provato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 05.12.2017, n. 28995, per la quale “ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento”).
Ebbene, nel caso di specie, non sussistono sufficienti elementi per concludere nel senso della esistenza del danno, non emergendo la sussistenza di illegittime clausole contrattuali e il pagamento di importi non dovuti alla società opposta, e non avendo, in ogni caso, Parte_2 fornito prova di uno specifico pregiudizio che avrebbe subito dall'illegittima applicazione
[...]
di clausole nulle, ovvero dalla segnalazione alla centrale dei rischi, né emerge la sussistenza di una imputazione soggettiva in capo alla banca in ordine all'illecito commesso, essendosi il medesimo genericamente limitato ad allegare il danno subito.
Le spese di lite, per come liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n.
55/2014 (anche relativamente alla fase monitoria: cfr. Cassazione civile sez. III, 13/09/2022, n. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
26922), seguono la soccombenza, con la conseguenza che Parte_2
deve essere condannato al pagamento delle medesime nei confronti di parte opposta.
Per lo stesso motivo le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
6588/2017 R.G., promossa da contro così Parte_2 Controparte_1
provvede:
1. Accerta che il quantum dovuto dall'opponente in forza del contratto di conto corrente n.
2040 è pari all'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto (€ 42.935,09, oltre interessi convenzionali dal 19/12/2016 al soddisfo) e dà atto dell'avvenuto pagamento del medesimo nelle more del giudizio da parte di e, per l'effetto, revoca il Parte_2
decreto ingiuntivo opposto n. 1721/2017 emesso dal Tribunale di Messina in data 28 settembre
2017;
2. rigetta le ulteriori domande avanzate da parte opponente;
3. condanna al pagamento delle spese di giudizio, in Parte_2 Parte_2 favore di che si liquidano in € 296,53 per spese vive ed € 8.921,00 per Controparte_1
compensi, oltre accessori di legge;
4. pone le spese ed onorari di c.t.u., già liquidati in atti, definitivamente a carico di parte opponente, e ne ordina la rifusione in favore delle altre parti, ove da questi anticipate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 29 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli