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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 95541/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- SEZIONE OTTAVA CIVILE - riunito in camera di conIGlio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott. Pietro Lupi - PRESIDENTE -
2) dott. Barbara Di Tonto - GIUDICE –
3) dott. Fiammetta Lo Bianco - GIUDICE rel/est- ha pronunciato, ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ., 118, comma primo, disp. att. cod. proc. civ. (come modificati dall'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69) e 190, comma primo, cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 95541/2019 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2019, rimessa al Collegio, per la decisione, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.9.2024 avente ad oggetto “Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima – e promossa
DA
, nato a [...] il [...], elettivamente _1 domiciliata in Ischia alla via Osservatorio n. 40, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Di Meglio, che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Filomena Giglio presso cui elettivamente domicilia in
1 Barano d'Ischia alla via Starza n. 3 in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.9.2024, tenutasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio _1 Controparte_1 chiedendo: 1) dichiararsi la nullità del testamento pubblico per Notar
del 6.12.2017 con cui nominava erede Persona_1 Controparte_2 universale la IG.ra ; 2) dichiararsi, per l'effetto, che Controparte_1
è deceduto senza disposizioni testamentarie e Controparte_2 dichiararsi, per l'effetto, che è erede ex lege di _1
, in quanto unico fratello. A sostegno della domanda Controparte_2 parte attrice ha dedotto che:
-in data 22.6.2018 decedeva suo fratello , il quale era Controparte_2 celibe, non aveva figli, i genitori erano deceduti, ed unico parente ancora in vita è ; _1
- al momento del decesso, era intestatario di una Controparte_2
Polizza Vita del valore di € 60.000, possedeva buoni fruttiferi, titoli e denaro per la somma complessiva di € 165.000, oltre a percepire trattamenti pensionistici;
- che il IG. era affetto da una psicosi, per la quale era Controparte_2 stato accertato invalido civile in data 24.5.2005;
- che l'attore scopriva l'esistenza di un testamento, redatto pochi mesi prima della sua scomparsa, con cui nominava erede Controparte_2 universale la IG.ra ; Controparte_1
- che il testamento sarebbe invalido per incapacità a testare del IG.
. Controparte_2
Si è costituita la IG.ra , la quale in via preliminare ha Controparte_3
2 eccepito la nullità dell'atto di citazione, e il difetto di legittimazione attiva e passiva;
nel merito, ha sostenuto la validità del testamento, ricevuto dal
Notaio il 6.12.2017, che la istituisce erede universale dei Persona_1 beni ereditari;
ha eccepito la validità del testamento sulla scorta della capacità di intendere e volere del IG. ; ha spiegato Controparte_2 domanda riconvenzionale onde ottenere la restituzione dei beni di cui l'attore si sarebbe impropriamente appropriato e la remissione in possesso dell'immobile sito in Ischia alla via LF De Luca.
La causa, istruita a mezzo CTU, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
*****************
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 163 c.p.c. essendo indicate in maniera specifica le ragioni sottese alla richiesta di nullità del testamento.
Sempre in via preliminare, è infondata l'eccezione sul difetto di legittimazione attiva. L'attore ha dimostrato tramite certificazione anagrafica di essere l'unico fratello di (c.f.r. certificato Controparte_2 di stato di famiglia storico allegato alla produzione di parte attrice).
Parimenti infondata è l'eccezione sul difetto di legittimazione passiva, essendo stata la IG.ra nominata erede universale nel Controparte_1 testamento oggetto di causa.
Nel merito, occorre vagliare la domanda tesa alla dichiarazione di nullità del testamento pubblico per Notar del 6.12.2017, Persona_1 pubblicato il 29.6.2018 rep. n. 213 racc. n.163, con cui Controparte_2 nominava erede universale la IG.ra . Controparte_1
Sul punto appare opportuno premettere i principi e i criteri che questo
Collegio intende applicare nella delibazione della proposta domanda.
QUANTO ALLA CAPACITA' DI TESTARE
Argomentando a contrario dall'art. 591 c.c., possono fare testamento tutti coloro che, purché non interdetti per infermità di mente, abbiano raggiunto la maggiore età e che non si trovino per qualsiasi causa, anche transitoria, in stato di incapacità di intendere o di volere.
3 Ne consegue che è capace di fare testamento la persona fisica maggiore di età, purché non interdetta, né in stato di incapacità di intendere e di volere.
“Secondo costante interpretazione giurisprudenziale, l'incapacità naturale del disponente, che, ai sensi dell'art. 591 c.c., determina l'invalidità del testamento, richiede che, al momento della redazione del testamento, il soggetto, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, sia privo della coscienza del IGnificato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi (Cass. Sez. 2, 27/10/2008, n.
2584; Cass. Sez. 2, 30/01/2003, n. 1444; Cass. Sez. 2, 06/12/2001,
15480)” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2702 del 30/01/2019).
QUANTO ALL'ONERE DELLA PROVA, AL SUO CONTENUTO E ALLA SUA
DISTRIBUZIONE
Lo stato di sanità mentale, seppur ritenuto e dichiarato dal notaio che redige il testamento pubblico per la mancanza di segni apparenti d'incapacità del testatore, può essere contestato con ogni mezzo di prova, senza bisogno di proporre querela di falso (Cass. Sez. 2, 04/05/1982, n.
2741; Cass. Sez. 2, 18/08/1981, n. 4939; Cass. Sez. 2, 15/07/1968, n.
2536; Cass. Sez. 2, 02/08/1966, n. 2152; Cass. Sez. 2, 09/06/1962, n.
1446; arg. anche da Cass. Sez. 2, 27/04/2006, n. 9649) (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 2702 del 30/01/2019). Ne discende che, nel caso di specie, la forma pubblica del testamento non è di per sé idonea a far ritenere la capacità di intendere e di volere del testatore.
Dal momento che lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a colui che impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità (Cass.. Civ., sent. n. 9508 del 2005), con la precisazione che, mentre nell'ipotesi in cui l'attore che impugna il testamento fornisce la prova di una infermità mentale permanente, è a carico di chi afferma la validità del testamento la dimostrazione che lo stesso fu posto in essere in un momento di lucido intervallo (in quanto la normalità presunta è l'incapacità), quando si tratta di malattia che nei periodi di intervallo consente la reintegrazione del soggetto nella normalità
4 della sua capacità intellettiva, la prova dell'incapacità naturale deve essere fornita con specifico riferimento al momento della formazione dell'atto, non essendo consentito sostituirla con una presunzione di incapacità fondata sulla circostanza che, in epoca anteriore o successiva, il “de cuius” versasse in uno stato di infermità, tale da non essere nel pieno possesso delle sue facoltà mentali. (Cass. Civ, sent. n. 15480 del 2001).
Quindi, nell'ipotesi di infermità mentali tipiche, permanenti ed abituali la regola della presunzione di capacità viene capovolta.
Al riguardo, afferma la Suprema Corte che in relazione all'art. 591, n. 3,
c.c., deve ritenersi che quando l'attore in impugnazione abbia fornito la prova di una infermità mentale tipica, permanente o abituale, è insuscettibile di alcun miglioramento, sta a carico di chi afferma la validità del testamento la prova della compilazione del testamento stesso in un momento di lucido intervallo, poiché in tal caso la normalità presunta è
l'incapacità; quando, invece, si tratti di malattia mentale a carattere intermittente o ricorrente, la quale nei periodi di intervallo consente la reintegrazione del soggetto nella normalità della sua capacità intellettiva e volitiva, non è consentito all'interprete affermare l'incapacità del testatore sulla base dell'accertamento che costui, in tempo anteriore o posteriore alla data del testamento, si sia trovato in stato di infermità mentale, dovendo in tal caso l'indagine del magistrato rivolgersi ad accertare le condizioni mentali del testatore nel momento di redazione del testamento
(Cass. Civ., sent. n. 4856 del 1981); e, ancor più di recente che, in tema di incapacità naturale conseguente ad infermità psichica, ove esista una situazione di malattia mentale di carattere tendenzialmente permanente
(nella specie, ipodensità degenerativa della sostanza bianca peri- ventricolare, atrofia cortico-sottocorticale), una volta accertata l'incapacità di un soggetto in due determinati periodi prossimi nel tempo (nella fattispecie, le visite effettuate nel novembre 2005 e la sera dello stesso 2 agosto 2006), per il periodo intermedio la sussistenza dell'incapacità è assistita da presunzione iuris tantum, sicché in concreto si verifica l'inversione dell'onere della prova, dovendo essere dimostrato dalla parte
5 interessata che il soggetto abbia agito in una fase di lucido intervallo o di remissione della patologia (Cass. 04/03/2016, Sez. 2, n. 4316; Cass. Sez.
2, 09/08/2011, n. 17130; Cass. Sez. L, 12/03/2004, n. 5159) (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 2702 del 30/01/2019).
Sulla scorta dei predetti principi appare evidente che, ai fini della valutazione del contenuto dell'onere della prova e della sua distribuzione,
è necessario accertare se il testatore fosse affetto da una malattia a carattere mentale permanente, intermittente o ricorrente.
E' stata all'uopo svolta consulenza tecnica con il dott. , il Persona_2 quale ha concluso nei seguenti termini: “Esaminata dettagliatamente tutta la documentazione depositata dalle parti ed esistente agli atti, descritta approfonditamente e con precisi riferimenti bibliografici internazionali la patologia psichiatrica da cui era affetto il de cuius Controparte_2
(disturbo schizoaffettivo cronico come attualmente inquadrato nel DSM V) per quanto attiene, relativamente alla diagnosi sia qualitativa che quantitativa, sia alla sua natura che all'entità delle relative conseguenze clinicofunzionali fin dall'inizio delle manifestazioni sintomatologiche nonché all'andamento cronico della stessa, si può concludere che il de cuius
non fosse capace di intendere e di volere alla data della Controparte_2 stesura del testamento pubblico del 06/12/2017.”
Le conclusioni vanno condivise e poste a fondamento della presente sentenza, sulla scorta delle considerazioni che si vanno ad esporre.
In primo luogo, e sotto il profilo della completezza della relazione, deve osservarsi che è del tutto irrilevante il mancato deposito da parte del consulente delle osservazioni del ct di parte convenuta (peraltro depositate dalla stessa convenuta e quindi nella disponibilità del Collegio), posto che le stesse risultano ampiamente valutate dal Consulente nella risposta alle osservazioni.
Ciò detto, nel merito delle operazioni peritali, il consulente, sulla scorta della storia clinica del , come documentata agli atti – e, sul CP_2 punto, non può non rilevarsi il diniego opposto dalla convenuta, con pec del 05/07/2023 alla acquisizione di ulteriore documentazione medica
6 richiesta dal CTU e acconsentita da parte attrice) ha accertato quanto segue.
Già in data 03/10/1978 il consulente italiano della American NT
Underwriters (rete assicurativo-finanziaria degli Stati Uniti con cui una delle compagnie di navigazione per cui il lavorava come CP_2 marittimo verosimilmente aveva stipulato delle polizze sanitarie), dott.
, formulò la diagnosi di “Sindrome depressiva con note Persona_3 interpretative”, diagnosi ribadita in un successivo certificato del
03/10/1979; peggioramento nel 1994 quando, precisamente in data 13/10, egli manifestò un violento scompenso psicotico di tipo paranoico con manifestazioni di aggressività eterodiretta e rifiuto di assumere terapia farmacologica (dalla cartella clinica n° 2080 della Unità Operativa per la
Salute Mentale del Dipartimento Aziendale per la Salute Mentale della in tale data fu annotato che il aveva Controparte_4 CP_2 imbrattato con le proprie feci una chiesa di Ischia), scompenso che rese necessario, su richiesta dei Carabinieri di Ischia Porto e con la loro partecipazione alla visita, l'intervento domiciliare dei sanitari della suddetta con necessità di un trattamento sanitario obbligatorio Pt_2 che fu espletato – in considerazione degli intenti notevolmente eteroaggressivi del (che accolse i predetti sanitari con un CP_2 grosso coltello) – con la partecipazione delle forze dell'ordine. Il T.S.O fu espletato presso l' di Caserta da dove fu dimesso, Controparte_5 dopo una settimana, con la diagnosi “stato di agitazione psicomotoria farmacologicamente regredito in paziente psicotico cronico”.
Successivamente il fu preso in carico dalla predetta CP_2 Pt_2 con la diagnosi di “psicosi schizofrenica”; ultimo accesso ambulatoriale annotato nella relativa cartella clinica in data
18/06/2011.
Quanto alle certificazioni nelle disponibilità del consulente:
Certificato del 12/11/1994 a firma del dott. Persona_4 specialista psichiatra in servizio presso la predetta il quale prese Pt_2
7 atto di un'anamnesi di disturbi psichiatrici insorti 15 anni prima ed a causa della gravità dei quali il era stato costretto a lasciare il suo CP_2 lavoro di marittimo per l'aggravamento degli stessi (per i quali si era affidato specialisti privati), caratterizzati da frequenti episodi di scompenso psicotico e dell'affettività che avevano reso necessarie terapie ed assistenza psichiatrica continua;
considerazioni ribadite dal dott. anche nei certificati del 15/11/1996 e del 11/04/1997; in tali Per_4 certificati lo specialista precisò che il non era in grado di CP_2 svolgere alcuna attività lavorativa a causa della cronicizzazione della sua malattia e necessitava di terapia psicofarmacologica continua sotto controllo specialistico, valutazioni da cui si può facilmente desumere la grave entità clinica della patologia psichiatrica da cui il era CP_2 affetto.
Un ulteriore riferimento alla condizione clinico-funzionale del è CP_2 indicato nel certificato del 08/01/1999 in cui, nel rimarcare gli episodi di scompenso psico-patologico, soprattutto sul versante affettivo, fu precisata la presenza in essi di deliri non congruenti.
In conseguenza di tale gravità clinico-funzionale in data 14/09/1999 la
Commissione Invalidi Civili e Medicina Legale del Distretto 57 di Ischia della ASL NA 2 Nord, presso atto della diagnosi di psicosi schizo-affettiva con episodi di scompenso, giudicò il non collocabile al lavoro CP_2 precisando inoltre esplicitamente che, ai sensi della legge n° 295/1990, egli fosse di pregiudizio alla salute dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.
In data 11/06/2002 la suddetta Commissione riconobbe poi al , CP_2 con la diagnosi di “Disturbo schizoaffettivo con grave compromissione delle relazioni sociali”, la totale e permanente inabilità lavorativa (100% di invalidità civile); tale valutazione fu confermata dalla stessa in commissione in visita di revisione del 24/05/2005.
Ancora il dott. in data 19/05/2005 confermò la diagnosi di Per_4
“Psicosi schizoaffettiva cronica con gravi ripercussioni sulla vita sociale e di relazione” con necessità di terapia con psicofarmaci in maniera continua.
8 Un ulteriore indicazione della entità delle condizioni psichiatriche del si desume da quanto certificato dalla commissione per CP_2
l'accertamento dell'handicap del Distretto 57 di Ischia della Controparte_4
, in data 17/06/2008: “Diagnosi Psicosi schizoaffettiva cronica. Si
[...] riconosce la condizione di handicap in condizione di gravità con necessità di assistenza continuativa globale e permanente ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 1 e 3”.
Vi è peraltro da rilevare, relativamente alla terapia farmacologica ed alla compliance del , che la cartella clinica n° 2080 della Unità CP_2
Operativa per la Salute Mentale, Dipartimento Aziendale per la Salute Mentale,
, disponibile in atti, aperta in data 13/10/1994 con Controparte_4
l'intervento domiciliari dei sanitari a cui conseguì la prescrizione di un
T.S.O., reca nel diario clinico un ultimo accesso in data 18/06/2011 mentre agli atti vi è un certificato del dott. P. del 21/03/2016 Per_4 che indicò “Paziente seguito da molti anni presso questa Unità Operativa di Salute Mentale in quanto affetto da una grave forma di psicosi schizoaffettiva con necessità di terapia farmacologica continua e grave compromissione delle relazioni sociali, familiari e della capacità lavorativa…Attualmente viene quotidianamente al servizio ed assume costantemente aloperidolo alla dose di due mg al giorno…”.
Ciò premesso, osserva il Collegio che gli accertamenti del consulente dimostrano la sussistenza in capo al di una CP_2 malattia psichiatrica (con esordio negli anni 70) e conclamata nel
1994 in termini di psicosi ingravescente, tanto che era stato costretto a lasciare il lavoro di marittimo e che, nei certificati del
15/11/1996 e del 11/04/1997, si precisava già che il non era CP_2 in grado di svolgere alcuna attività lavorativa a causa della cronicizzazione della sua malattia e necessitava di terapia psicofarmacologica continua sotto controllo specialistico.
Ciò che certamente consente di ritenere la grave entità clinica della patologia psichiatrica da cui il era affetto. CP_2
9 Da tale epoca non risulta alcun miglioramento delle condizioni del
, ma, al contrario, ulteriori aggravamenti della patologia, via via CP_2 sempre più grave.
Ed infatti, in conseguenza della gravità clinico-funzionale, in data
14/09/1999 la Commissione Invalidi Civili e Medicina Legale del Distretto
57 di Ischia della ASL NA 2 Nord, presso atto della diagnosi di psicosi schizo-affettiva con episodi di scompenso, giudicò il non CP_2 collocabile al lavoro precisando inoltre esplicitamente che, ai sensi della legge n° 295/1990, egli fosse di pregiudizio alla salute dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.
In data 11/06/2002 la suddetta Commissione riconobbe poi al , CP_2 con la diagnosi di “Disturbo schizoaffettivo con grave compromissione delle relazioni sociali”, la totale e permanente inabilità lavorativa (100% di invalidità civile); tale valutazione fu confermata dalla stessa in commissione in visita di revisione del 24/05/2005.
Ancora il dott. in data 19/05/2005 confermò la diagnosi di Per_4
“Psicosi schizoaffettiva cronica con gravi ripercussioni sulla vita sociale e di relazione” con necessità di terapia con psicofarmaci in maniera continua.
Un'ulteriore indicazione della entità delle condizioni psichiatriche del si desume da quanto certificato dalla commissione per CP_2
l'accertamento dell'handicap del Distretto 57 di Ischia della Controparte_4
, in data 17/06/2008: “Diagnosi Psicosi schizoaffettiva cronica. Si
[...] riconosce la condizione di handicap in condizione di gravità con necessità di assistenza continuativa globale e permanente ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 1 e 3”.
Per quanto riguarda il periodo successivo, il consulente ha verificato che, relativamente alla terapia farmacologica ed alla compliance del
, che la cartella clinica n° 2080 della Unità Operativa per la CP_2
Salute Mentale, Dipartimento Aziendale per la Salute Mentale,
[...]
, disponibile in atti, aperta in data 13/10/1994 con CP_4
l'intervento domiciliare dei sanitari a cui conseguì la prescrizione di un
T.S.O., reca nel diario clinico un ultimo accesso in data 18/06/2011
10 mentre agli atti vi è un certificato del dott. P. Arcamone del 21/03/2016 che indica “Paziente seguito da molti anni presso questa Unità Operativa di Salute Mentale in quanto affetto da una grave forma di psicosi schizoaffettiva con necessità di terapia farmacologica continua e grave compromissione delle relazioni sociali, familiari e della capacità lavorativa…Attualmente viene quotidianamente al servizio ed assume costantemente aloperidolo alla dose di due mg al giorno…”.
Orbene, alla distonia tra i due dati (ultimo accesso in data 18.6.2011 e accesso quotidiano nel 2016) non si è potuto porre rimedio per il rifiuto frapposto dalla convenuta alla acquisizione di ulteriore documentazione medica.
In ogni caso, la questione non è particolarmente rilevante alla luce del certificato geriatrico del 21.3.2016 in cui il dott. , Persona_5 specialista del Distretto 36 della , oltre a formulare la Controparte_4 diagnosi la “Psicosi cronica schizo affettiva con grave compromissione delle relazioni sociali, familiari e delle capacità lavorative, in trattamento farmacologico con antipsicotici tipici e benzodiazepine e numerosi episodi di scompenso con frequenti trattamenti sanitari obbligatori in anamnesi per numerosi episodi di agitazione parossistica e aggressività…” somministrò i test M.M.S.E. e Pfeiffer ottenendo un punteggio, rispettivamente, di 16/30 e di 2/10.
Sul punto, il consulente ha spiegato che l'M.M.S.E. (Mini Mental State
Examination) di riveste un ruolo fondamentale nell'ambito dello Per_6 screening neurologico per il decadimento cognitivo. Il test, infatti, consente di esplorare diverse funzioni cognitive specifiche quali l'orientamento spaziotemporale, la memoria la memoria a breve termine e differita,
l'attenzione, il calcolo, il linguaggio, il richiamo, il linguaggio, l'abilità; un punteggio uguale o inferiore a 18 è indice di una grave compromissione delle abilità cognitive.
Anche il test di Pfeiffer o Short Portable Mental State Questionary
(SPMSQ) è uno strumento semplice ma valido nell'esaminare la presenza
11 ed il grado di compromissione del funzionamento cognitivo;
il questionario
è composto da una lista di dieci domande che indagano alcuni aspetti delle capacità cognitive: 7 item sull'orientamento (spazio-temporale, personale e circostante), 2 item valutano la memoria a lungo termine (numero di telefono/indirizzo e cognome della madre), 1 item valuta la capacità di concentrazione (sottrazione seriale);
8-10 errori (punteggio quindi di 0, 1
o 2/10) sono indicativi di un severo declino cognitivo.
Pertanto, oltre alla valutazione clinica nel corso della visita geriatrica, il dott. , somministrando i suddetti test che esplorano in maniera Per_5 obiettiva e precisamente misurabile l'efficienza cognitiva, individuò un grave deficit delle funzioni cognitive, le fondamentali abilità organizzate dal cervello che regolano il rapporto con l'ambiente esterno: a)
l'attenzione, che è la capacità di concentrarsi sulle informazioni più importanti tra tutte quelle disponibili e ignorare quelle meno importanti, un “filtro” che decide quali informazioni siano utili e quali invece non lo siano, focalizzandosi sulle cose maggiormente interessanti;
vi sono diversi tipi di attenzione: l'attenzione selettiva è un “faro” che illumina le informazioni rilevanti, facendoci concentrare su ciò che si dice, eliminando i rumori di sottofondo;
l'attenzione divisa è un grande incrocio, dove è possibile coordinare più canali sensoriali, udito, vista riuscendo a percepire e selezionare stimoli diversi;
l'attenzione sostenuta è la capacità di mantenere l'attenzione per un tempo protratto;
b) la memoria, che è la capacità del cervello di conservare informazioni, cioè la funzione mentale volta all'assimilazione, alla ritenzione e al richiamo, sotto forma di ricordo, di informazioni apprese durante l'esperienza o per via sensoriale;
la memoria possiede una sorta di deposito a breve termine ed un deposito a lungo termine, se le informazioni sono poco importanti vengono perse
(oblio), se sono importanti passano al secondo magazzino (memoria a lungo termine); c) le funzioni esecutive, che permettono di pianificare e portare a termine comportamenti orientati a uno scopo, raccogliere le informazioni e realizzare un qualcosa;
sono funzioni di controllo che lavorano su informazioni che ricevono da memoria, linguaggio e
12 percezione;
le funzioni esecutive includono: pianificazione, organizzazione, capacità di ordinare in sequenza e ragionamento astratto;
d) il linguaggio, che è un'attività che caratterizza gli esseri umani ed è la capacità di usare le parole o i segni, combinandoli in frasi, per comunicare;
la comunicazione può essere verbale o non verbale, il non verbale è il linguaggio del corpo, la mimica;
l'abilità di usare il linguaggio del corpo è una capacità molto importante e funzionale;
e) l'abilità prassica, che è la capacità di svolgere movimenti volontari complessi con o senza IGnificato;
le abilità visuo-spaziali, che ci permettono di valutare lo spazio visivo e cercare ciò che ci interessa, relazionarci con lo spazio e gli oggetti intorno a noi.
Inoltre, il dott. identificò una condizione clinico-funzionale Per_5 particolarmente compromessa che, a parte la psicosi schizoaffettiva cronica ed il grave deficit cognitivo, verosimilmente ad eziologia vascolare, era determinata anche da una epatopatia evolutiva iatrogena cronicizzata, da un diabete mellito insulino- dipendente complicato da retinopatia, da una valvulopatia aortica già sottoposta a sostituzione valvolare con protesi biologica ma che determinava dispnea da sforzo residuo, da una ipertrofia prostatica;
egli evidenziò anche una deambulazione conservata con facile stancabilità, vertigini soggettive e dispnea da sforzo anche per tratti brevi con percorsi standardizzati e con compromissione delle relazioni sociali, identificando nel
una condizione di isolamento nonché una CP_2 compromissione marcata delle attività sia di base (A.D.L.) che strumentali (I.A.D.L.) della vita quotidiana (punteggi, rispettivamente, di 3/6 e 1/8).
Appare evidente che tale ultima certificazione conferma l'assunto di partenza secondo cui il fosse affetto da una patologia CP_2 psichiatrica permanente, mai regredita e a carattere ingravescente, aggravata nel 2016 anche da epatopatia evolutiva iatrogena cronicizzata, da un diabete mellito insulino-dipendente complicato
13 da retinopatia, da una valvulopatia aortica già sottoposta a sostituzione valvolare con protesi biologica ma che determinava dispnea da sforzo residuo, da una ipertrofia prostatica.
Ora, a fronte della accertata patologia psichiatrica permanente ed ingravescente che sin dagli anni 70 ha compromesso in modo sempre più marcato le facoltà mentali (e fisiche del ) (è CP_2 degli anni 90 la prima diagnosi di schizofrenia cronica) sarebbe stato onere della convenuta dimostrare che la stesura del testamento avvenne in un momento di lucidità (cd. intervalla insaniae).
Prova che, però, non è stata fornita. Né sul punto le prove orali articolate nella II memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. dimostrerebbero alcunché, in quanto non collocate nel tempo specifico della stesura del testamento e implicanti meri atti di vita quotidiana semplici;
allo stesso modo, inidonee a dimostrare la capacità di intendere e di volere, a fronte dell'esaminato quadro medico, è la prospettazione della pendenza tra i fratelli (odierno attore e de cuius) di liti giudiziarie. Invero, in assenza di produzioni afferenti ai giudizi pendenti, ne rimane ignoto l'oggetto e il contenuto, ad eccezione di una causa per divisione di eredità (come confermato dallo stesso attore). Appare francamente modesta la rilevanza della pendenza di un siffatto giudizio a dimostrare che le ostilità tra i fratelli fossero tali da indurre il de cuius a testare in favore di soggetto estraneo alla famiglia.
Infine, neppure le osservazioni avanzate dal CT di parte sono idonee a inficiare i risultati della consulenza, anche alla luce delle risposte fornite dal consulente (cfr. allegato alla consulenza depositata in data
8.10.2023).
Conclusivamente, alla luce dell'istruttoria espletata e delle considerazioni svolte, che la domanda volta a far dichiarare la nullità del testamento impugnato deve essere accolta, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta in quanto fondata sulla qualità di erede in forza del testamento qui annullato.
14 L'accoglimento della domanda giudiziale di nullità del testamento pubblico di cui si tratta determina, con tutta evidenza, l'apertura della successione
“ab intestato” del “de cuius” , nato a [...] il Controparte_2
16.5.1952 e deceduto a il 22.6.2018 in favore del germano CP_4
. _1
Le spese seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano in dispositivo secondo il valore della causa e le questioni giuridiche trattate, giusta dm 147/2022.
Anche le spese di CTU, come liquidate dal G.I. in corso di causa, vanno poste in via definitiva a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la nullità per incapacità a testare del testamento pubblico a firma di , nato a [...] il [...] e deceduto a Controparte_2 il 22.6.2018, pubblicato per atto Notaio del CP_4 Persona_1
6.12.2017 rep n. 213 racc. n. 163;
- dichiara aperta la successione legittima di , nato a Controparte_2
Forio (NA) il 16.5.1952 e deceduto a il 22.6.2018 in favore di CP_4
; _1
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite che liquida in euro. 5.341,00 di cui euro 264,00 per esborsi e il resto per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, cpa e iva come per legge, con attribuzione all'avv. Giuseppe Di Meglio che ha dichiarato di averne fatto anticipo;
- pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, in via definitiva a carico della convenuta.
Così deciso in Napoli nella Camera di ConIGlio del 16.1.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Fiammetta Lo Bianco Pietro Lupi
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- SEZIONE OTTAVA CIVILE - riunito in camera di conIGlio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott. Pietro Lupi - PRESIDENTE -
2) dott. Barbara Di Tonto - GIUDICE –
3) dott. Fiammetta Lo Bianco - GIUDICE rel/est- ha pronunciato, ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ., 118, comma primo, disp. att. cod. proc. civ. (come modificati dall'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69) e 190, comma primo, cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 95541/2019 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2019, rimessa al Collegio, per la decisione, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.9.2024 avente ad oggetto “Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima – e promossa
DA
, nato a [...] il [...], elettivamente _1 domiciliata in Ischia alla via Osservatorio n. 40, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Di Meglio, che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Filomena Giglio presso cui elettivamente domicilia in
1 Barano d'Ischia alla via Starza n. 3 in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.9.2024, tenutasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio _1 Controparte_1 chiedendo: 1) dichiararsi la nullità del testamento pubblico per Notar
del 6.12.2017 con cui nominava erede Persona_1 Controparte_2 universale la IG.ra ; 2) dichiararsi, per l'effetto, che Controparte_1
è deceduto senza disposizioni testamentarie e Controparte_2 dichiararsi, per l'effetto, che è erede ex lege di _1
, in quanto unico fratello. A sostegno della domanda Controparte_2 parte attrice ha dedotto che:
-in data 22.6.2018 decedeva suo fratello , il quale era Controparte_2 celibe, non aveva figli, i genitori erano deceduti, ed unico parente ancora in vita è ; _1
- al momento del decesso, era intestatario di una Controparte_2
Polizza Vita del valore di € 60.000, possedeva buoni fruttiferi, titoli e denaro per la somma complessiva di € 165.000, oltre a percepire trattamenti pensionistici;
- che il IG. era affetto da una psicosi, per la quale era Controparte_2 stato accertato invalido civile in data 24.5.2005;
- che l'attore scopriva l'esistenza di un testamento, redatto pochi mesi prima della sua scomparsa, con cui nominava erede Controparte_2 universale la IG.ra ; Controparte_1
- che il testamento sarebbe invalido per incapacità a testare del IG.
. Controparte_2
Si è costituita la IG.ra , la quale in via preliminare ha Controparte_3
2 eccepito la nullità dell'atto di citazione, e il difetto di legittimazione attiva e passiva;
nel merito, ha sostenuto la validità del testamento, ricevuto dal
Notaio il 6.12.2017, che la istituisce erede universale dei Persona_1 beni ereditari;
ha eccepito la validità del testamento sulla scorta della capacità di intendere e volere del IG. ; ha spiegato Controparte_2 domanda riconvenzionale onde ottenere la restituzione dei beni di cui l'attore si sarebbe impropriamente appropriato e la remissione in possesso dell'immobile sito in Ischia alla via LF De Luca.
La causa, istruita a mezzo CTU, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
*****************
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 163 c.p.c. essendo indicate in maniera specifica le ragioni sottese alla richiesta di nullità del testamento.
Sempre in via preliminare, è infondata l'eccezione sul difetto di legittimazione attiva. L'attore ha dimostrato tramite certificazione anagrafica di essere l'unico fratello di (c.f.r. certificato Controparte_2 di stato di famiglia storico allegato alla produzione di parte attrice).
Parimenti infondata è l'eccezione sul difetto di legittimazione passiva, essendo stata la IG.ra nominata erede universale nel Controparte_1 testamento oggetto di causa.
Nel merito, occorre vagliare la domanda tesa alla dichiarazione di nullità del testamento pubblico per Notar del 6.12.2017, Persona_1 pubblicato il 29.6.2018 rep. n. 213 racc. n.163, con cui Controparte_2 nominava erede universale la IG.ra . Controparte_1
Sul punto appare opportuno premettere i principi e i criteri che questo
Collegio intende applicare nella delibazione della proposta domanda.
QUANTO ALLA CAPACITA' DI TESTARE
Argomentando a contrario dall'art. 591 c.c., possono fare testamento tutti coloro che, purché non interdetti per infermità di mente, abbiano raggiunto la maggiore età e che non si trovino per qualsiasi causa, anche transitoria, in stato di incapacità di intendere o di volere.
3 Ne consegue che è capace di fare testamento la persona fisica maggiore di età, purché non interdetta, né in stato di incapacità di intendere e di volere.
“Secondo costante interpretazione giurisprudenziale, l'incapacità naturale del disponente, che, ai sensi dell'art. 591 c.c., determina l'invalidità del testamento, richiede che, al momento della redazione del testamento, il soggetto, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, sia privo della coscienza del IGnificato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi (Cass. Sez. 2, 27/10/2008, n.
2584; Cass. Sez. 2, 30/01/2003, n. 1444; Cass. Sez. 2, 06/12/2001,
15480)” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2702 del 30/01/2019).
QUANTO ALL'ONERE DELLA PROVA, AL SUO CONTENUTO E ALLA SUA
DISTRIBUZIONE
Lo stato di sanità mentale, seppur ritenuto e dichiarato dal notaio che redige il testamento pubblico per la mancanza di segni apparenti d'incapacità del testatore, può essere contestato con ogni mezzo di prova, senza bisogno di proporre querela di falso (Cass. Sez. 2, 04/05/1982, n.
2741; Cass. Sez. 2, 18/08/1981, n. 4939; Cass. Sez. 2, 15/07/1968, n.
2536; Cass. Sez. 2, 02/08/1966, n. 2152; Cass. Sez. 2, 09/06/1962, n.
1446; arg. anche da Cass. Sez. 2, 27/04/2006, n. 9649) (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 2702 del 30/01/2019). Ne discende che, nel caso di specie, la forma pubblica del testamento non è di per sé idonea a far ritenere la capacità di intendere e di volere del testatore.
Dal momento che lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a colui che impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità (Cass.. Civ., sent. n. 9508 del 2005), con la precisazione che, mentre nell'ipotesi in cui l'attore che impugna il testamento fornisce la prova di una infermità mentale permanente, è a carico di chi afferma la validità del testamento la dimostrazione che lo stesso fu posto in essere in un momento di lucido intervallo (in quanto la normalità presunta è l'incapacità), quando si tratta di malattia che nei periodi di intervallo consente la reintegrazione del soggetto nella normalità
4 della sua capacità intellettiva, la prova dell'incapacità naturale deve essere fornita con specifico riferimento al momento della formazione dell'atto, non essendo consentito sostituirla con una presunzione di incapacità fondata sulla circostanza che, in epoca anteriore o successiva, il “de cuius” versasse in uno stato di infermità, tale da non essere nel pieno possesso delle sue facoltà mentali. (Cass. Civ, sent. n. 15480 del 2001).
Quindi, nell'ipotesi di infermità mentali tipiche, permanenti ed abituali la regola della presunzione di capacità viene capovolta.
Al riguardo, afferma la Suprema Corte che in relazione all'art. 591, n. 3,
c.c., deve ritenersi che quando l'attore in impugnazione abbia fornito la prova di una infermità mentale tipica, permanente o abituale, è insuscettibile di alcun miglioramento, sta a carico di chi afferma la validità del testamento la prova della compilazione del testamento stesso in un momento di lucido intervallo, poiché in tal caso la normalità presunta è
l'incapacità; quando, invece, si tratti di malattia mentale a carattere intermittente o ricorrente, la quale nei periodi di intervallo consente la reintegrazione del soggetto nella normalità della sua capacità intellettiva e volitiva, non è consentito all'interprete affermare l'incapacità del testatore sulla base dell'accertamento che costui, in tempo anteriore o posteriore alla data del testamento, si sia trovato in stato di infermità mentale, dovendo in tal caso l'indagine del magistrato rivolgersi ad accertare le condizioni mentali del testatore nel momento di redazione del testamento
(Cass. Civ., sent. n. 4856 del 1981); e, ancor più di recente che, in tema di incapacità naturale conseguente ad infermità psichica, ove esista una situazione di malattia mentale di carattere tendenzialmente permanente
(nella specie, ipodensità degenerativa della sostanza bianca peri- ventricolare, atrofia cortico-sottocorticale), una volta accertata l'incapacità di un soggetto in due determinati periodi prossimi nel tempo (nella fattispecie, le visite effettuate nel novembre 2005 e la sera dello stesso 2 agosto 2006), per il periodo intermedio la sussistenza dell'incapacità è assistita da presunzione iuris tantum, sicché in concreto si verifica l'inversione dell'onere della prova, dovendo essere dimostrato dalla parte
5 interessata che il soggetto abbia agito in una fase di lucido intervallo o di remissione della patologia (Cass. 04/03/2016, Sez. 2, n. 4316; Cass. Sez.
2, 09/08/2011, n. 17130; Cass. Sez. L, 12/03/2004, n. 5159) (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 2702 del 30/01/2019).
Sulla scorta dei predetti principi appare evidente che, ai fini della valutazione del contenuto dell'onere della prova e della sua distribuzione,
è necessario accertare se il testatore fosse affetto da una malattia a carattere mentale permanente, intermittente o ricorrente.
E' stata all'uopo svolta consulenza tecnica con il dott. , il Persona_2 quale ha concluso nei seguenti termini: “Esaminata dettagliatamente tutta la documentazione depositata dalle parti ed esistente agli atti, descritta approfonditamente e con precisi riferimenti bibliografici internazionali la patologia psichiatrica da cui era affetto il de cuius Controparte_2
(disturbo schizoaffettivo cronico come attualmente inquadrato nel DSM V) per quanto attiene, relativamente alla diagnosi sia qualitativa che quantitativa, sia alla sua natura che all'entità delle relative conseguenze clinicofunzionali fin dall'inizio delle manifestazioni sintomatologiche nonché all'andamento cronico della stessa, si può concludere che il de cuius
non fosse capace di intendere e di volere alla data della Controparte_2 stesura del testamento pubblico del 06/12/2017.”
Le conclusioni vanno condivise e poste a fondamento della presente sentenza, sulla scorta delle considerazioni che si vanno ad esporre.
In primo luogo, e sotto il profilo della completezza della relazione, deve osservarsi che è del tutto irrilevante il mancato deposito da parte del consulente delle osservazioni del ct di parte convenuta (peraltro depositate dalla stessa convenuta e quindi nella disponibilità del Collegio), posto che le stesse risultano ampiamente valutate dal Consulente nella risposta alle osservazioni.
Ciò detto, nel merito delle operazioni peritali, il consulente, sulla scorta della storia clinica del , come documentata agli atti – e, sul CP_2 punto, non può non rilevarsi il diniego opposto dalla convenuta, con pec del 05/07/2023 alla acquisizione di ulteriore documentazione medica
6 richiesta dal CTU e acconsentita da parte attrice) ha accertato quanto segue.
Già in data 03/10/1978 il consulente italiano della American NT
Underwriters (rete assicurativo-finanziaria degli Stati Uniti con cui una delle compagnie di navigazione per cui il lavorava come CP_2 marittimo verosimilmente aveva stipulato delle polizze sanitarie), dott.
, formulò la diagnosi di “Sindrome depressiva con note Persona_3 interpretative”, diagnosi ribadita in un successivo certificato del
03/10/1979; peggioramento nel 1994 quando, precisamente in data 13/10, egli manifestò un violento scompenso psicotico di tipo paranoico con manifestazioni di aggressività eterodiretta e rifiuto di assumere terapia farmacologica (dalla cartella clinica n° 2080 della Unità Operativa per la
Salute Mentale del Dipartimento Aziendale per la Salute Mentale della in tale data fu annotato che il aveva Controparte_4 CP_2 imbrattato con le proprie feci una chiesa di Ischia), scompenso che rese necessario, su richiesta dei Carabinieri di Ischia Porto e con la loro partecipazione alla visita, l'intervento domiciliare dei sanitari della suddetta con necessità di un trattamento sanitario obbligatorio Pt_2 che fu espletato – in considerazione degli intenti notevolmente eteroaggressivi del (che accolse i predetti sanitari con un CP_2 grosso coltello) – con la partecipazione delle forze dell'ordine. Il T.S.O fu espletato presso l' di Caserta da dove fu dimesso, Controparte_5 dopo una settimana, con la diagnosi “stato di agitazione psicomotoria farmacologicamente regredito in paziente psicotico cronico”.
Successivamente il fu preso in carico dalla predetta CP_2 Pt_2 con la diagnosi di “psicosi schizofrenica”; ultimo accesso ambulatoriale annotato nella relativa cartella clinica in data
18/06/2011.
Quanto alle certificazioni nelle disponibilità del consulente:
Certificato del 12/11/1994 a firma del dott. Persona_4 specialista psichiatra in servizio presso la predetta il quale prese Pt_2
7 atto di un'anamnesi di disturbi psichiatrici insorti 15 anni prima ed a causa della gravità dei quali il era stato costretto a lasciare il suo CP_2 lavoro di marittimo per l'aggravamento degli stessi (per i quali si era affidato specialisti privati), caratterizzati da frequenti episodi di scompenso psicotico e dell'affettività che avevano reso necessarie terapie ed assistenza psichiatrica continua;
considerazioni ribadite dal dott. anche nei certificati del 15/11/1996 e del 11/04/1997; in tali Per_4 certificati lo specialista precisò che il non era in grado di CP_2 svolgere alcuna attività lavorativa a causa della cronicizzazione della sua malattia e necessitava di terapia psicofarmacologica continua sotto controllo specialistico, valutazioni da cui si può facilmente desumere la grave entità clinica della patologia psichiatrica da cui il era CP_2 affetto.
Un ulteriore riferimento alla condizione clinico-funzionale del è CP_2 indicato nel certificato del 08/01/1999 in cui, nel rimarcare gli episodi di scompenso psico-patologico, soprattutto sul versante affettivo, fu precisata la presenza in essi di deliri non congruenti.
In conseguenza di tale gravità clinico-funzionale in data 14/09/1999 la
Commissione Invalidi Civili e Medicina Legale del Distretto 57 di Ischia della ASL NA 2 Nord, presso atto della diagnosi di psicosi schizo-affettiva con episodi di scompenso, giudicò il non collocabile al lavoro CP_2 precisando inoltre esplicitamente che, ai sensi della legge n° 295/1990, egli fosse di pregiudizio alla salute dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.
In data 11/06/2002 la suddetta Commissione riconobbe poi al , CP_2 con la diagnosi di “Disturbo schizoaffettivo con grave compromissione delle relazioni sociali”, la totale e permanente inabilità lavorativa (100% di invalidità civile); tale valutazione fu confermata dalla stessa in commissione in visita di revisione del 24/05/2005.
Ancora il dott. in data 19/05/2005 confermò la diagnosi di Per_4
“Psicosi schizoaffettiva cronica con gravi ripercussioni sulla vita sociale e di relazione” con necessità di terapia con psicofarmaci in maniera continua.
8 Un ulteriore indicazione della entità delle condizioni psichiatriche del si desume da quanto certificato dalla commissione per CP_2
l'accertamento dell'handicap del Distretto 57 di Ischia della Controparte_4
, in data 17/06/2008: “Diagnosi Psicosi schizoaffettiva cronica. Si
[...] riconosce la condizione di handicap in condizione di gravità con necessità di assistenza continuativa globale e permanente ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 1 e 3”.
Vi è peraltro da rilevare, relativamente alla terapia farmacologica ed alla compliance del , che la cartella clinica n° 2080 della Unità CP_2
Operativa per la Salute Mentale, Dipartimento Aziendale per la Salute Mentale,
, disponibile in atti, aperta in data 13/10/1994 con Controparte_4
l'intervento domiciliari dei sanitari a cui conseguì la prescrizione di un
T.S.O., reca nel diario clinico un ultimo accesso in data 18/06/2011 mentre agli atti vi è un certificato del dott. P. del 21/03/2016 Per_4 che indicò “Paziente seguito da molti anni presso questa Unità Operativa di Salute Mentale in quanto affetto da una grave forma di psicosi schizoaffettiva con necessità di terapia farmacologica continua e grave compromissione delle relazioni sociali, familiari e della capacità lavorativa…Attualmente viene quotidianamente al servizio ed assume costantemente aloperidolo alla dose di due mg al giorno…”.
Ciò premesso, osserva il Collegio che gli accertamenti del consulente dimostrano la sussistenza in capo al di una CP_2 malattia psichiatrica (con esordio negli anni 70) e conclamata nel
1994 in termini di psicosi ingravescente, tanto che era stato costretto a lasciare il lavoro di marittimo e che, nei certificati del
15/11/1996 e del 11/04/1997, si precisava già che il non era CP_2 in grado di svolgere alcuna attività lavorativa a causa della cronicizzazione della sua malattia e necessitava di terapia psicofarmacologica continua sotto controllo specialistico.
Ciò che certamente consente di ritenere la grave entità clinica della patologia psichiatrica da cui il era affetto. CP_2
9 Da tale epoca non risulta alcun miglioramento delle condizioni del
, ma, al contrario, ulteriori aggravamenti della patologia, via via CP_2 sempre più grave.
Ed infatti, in conseguenza della gravità clinico-funzionale, in data
14/09/1999 la Commissione Invalidi Civili e Medicina Legale del Distretto
57 di Ischia della ASL NA 2 Nord, presso atto della diagnosi di psicosi schizo-affettiva con episodi di scompenso, giudicò il non CP_2 collocabile al lavoro precisando inoltre esplicitamente che, ai sensi della legge n° 295/1990, egli fosse di pregiudizio alla salute dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.
In data 11/06/2002 la suddetta Commissione riconobbe poi al , CP_2 con la diagnosi di “Disturbo schizoaffettivo con grave compromissione delle relazioni sociali”, la totale e permanente inabilità lavorativa (100% di invalidità civile); tale valutazione fu confermata dalla stessa in commissione in visita di revisione del 24/05/2005.
Ancora il dott. in data 19/05/2005 confermò la diagnosi di Per_4
“Psicosi schizoaffettiva cronica con gravi ripercussioni sulla vita sociale e di relazione” con necessità di terapia con psicofarmaci in maniera continua.
Un'ulteriore indicazione della entità delle condizioni psichiatriche del si desume da quanto certificato dalla commissione per CP_2
l'accertamento dell'handicap del Distretto 57 di Ischia della Controparte_4
, in data 17/06/2008: “Diagnosi Psicosi schizoaffettiva cronica. Si
[...] riconosce la condizione di handicap in condizione di gravità con necessità di assistenza continuativa globale e permanente ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 1 e 3”.
Per quanto riguarda il periodo successivo, il consulente ha verificato che, relativamente alla terapia farmacologica ed alla compliance del
, che la cartella clinica n° 2080 della Unità Operativa per la CP_2
Salute Mentale, Dipartimento Aziendale per la Salute Mentale,
[...]
, disponibile in atti, aperta in data 13/10/1994 con CP_4
l'intervento domiciliare dei sanitari a cui conseguì la prescrizione di un
T.S.O., reca nel diario clinico un ultimo accesso in data 18/06/2011
10 mentre agli atti vi è un certificato del dott. P. Arcamone del 21/03/2016 che indica “Paziente seguito da molti anni presso questa Unità Operativa di Salute Mentale in quanto affetto da una grave forma di psicosi schizoaffettiva con necessità di terapia farmacologica continua e grave compromissione delle relazioni sociali, familiari e della capacità lavorativa…Attualmente viene quotidianamente al servizio ed assume costantemente aloperidolo alla dose di due mg al giorno…”.
Orbene, alla distonia tra i due dati (ultimo accesso in data 18.6.2011 e accesso quotidiano nel 2016) non si è potuto porre rimedio per il rifiuto frapposto dalla convenuta alla acquisizione di ulteriore documentazione medica.
In ogni caso, la questione non è particolarmente rilevante alla luce del certificato geriatrico del 21.3.2016 in cui il dott. , Persona_5 specialista del Distretto 36 della , oltre a formulare la Controparte_4 diagnosi la “Psicosi cronica schizo affettiva con grave compromissione delle relazioni sociali, familiari e delle capacità lavorative, in trattamento farmacologico con antipsicotici tipici e benzodiazepine e numerosi episodi di scompenso con frequenti trattamenti sanitari obbligatori in anamnesi per numerosi episodi di agitazione parossistica e aggressività…” somministrò i test M.M.S.E. e Pfeiffer ottenendo un punteggio, rispettivamente, di 16/30 e di 2/10.
Sul punto, il consulente ha spiegato che l'M.M.S.E. (Mini Mental State
Examination) di riveste un ruolo fondamentale nell'ambito dello Per_6 screening neurologico per il decadimento cognitivo. Il test, infatti, consente di esplorare diverse funzioni cognitive specifiche quali l'orientamento spaziotemporale, la memoria la memoria a breve termine e differita,
l'attenzione, il calcolo, il linguaggio, il richiamo, il linguaggio, l'abilità; un punteggio uguale o inferiore a 18 è indice di una grave compromissione delle abilità cognitive.
Anche il test di Pfeiffer o Short Portable Mental State Questionary
(SPMSQ) è uno strumento semplice ma valido nell'esaminare la presenza
11 ed il grado di compromissione del funzionamento cognitivo;
il questionario
è composto da una lista di dieci domande che indagano alcuni aspetti delle capacità cognitive: 7 item sull'orientamento (spazio-temporale, personale e circostante), 2 item valutano la memoria a lungo termine (numero di telefono/indirizzo e cognome della madre), 1 item valuta la capacità di concentrazione (sottrazione seriale);
8-10 errori (punteggio quindi di 0, 1
o 2/10) sono indicativi di un severo declino cognitivo.
Pertanto, oltre alla valutazione clinica nel corso della visita geriatrica, il dott. , somministrando i suddetti test che esplorano in maniera Per_5 obiettiva e precisamente misurabile l'efficienza cognitiva, individuò un grave deficit delle funzioni cognitive, le fondamentali abilità organizzate dal cervello che regolano il rapporto con l'ambiente esterno: a)
l'attenzione, che è la capacità di concentrarsi sulle informazioni più importanti tra tutte quelle disponibili e ignorare quelle meno importanti, un “filtro” che decide quali informazioni siano utili e quali invece non lo siano, focalizzandosi sulle cose maggiormente interessanti;
vi sono diversi tipi di attenzione: l'attenzione selettiva è un “faro” che illumina le informazioni rilevanti, facendoci concentrare su ciò che si dice, eliminando i rumori di sottofondo;
l'attenzione divisa è un grande incrocio, dove è possibile coordinare più canali sensoriali, udito, vista riuscendo a percepire e selezionare stimoli diversi;
l'attenzione sostenuta è la capacità di mantenere l'attenzione per un tempo protratto;
b) la memoria, che è la capacità del cervello di conservare informazioni, cioè la funzione mentale volta all'assimilazione, alla ritenzione e al richiamo, sotto forma di ricordo, di informazioni apprese durante l'esperienza o per via sensoriale;
la memoria possiede una sorta di deposito a breve termine ed un deposito a lungo termine, se le informazioni sono poco importanti vengono perse
(oblio), se sono importanti passano al secondo magazzino (memoria a lungo termine); c) le funzioni esecutive, che permettono di pianificare e portare a termine comportamenti orientati a uno scopo, raccogliere le informazioni e realizzare un qualcosa;
sono funzioni di controllo che lavorano su informazioni che ricevono da memoria, linguaggio e
12 percezione;
le funzioni esecutive includono: pianificazione, organizzazione, capacità di ordinare in sequenza e ragionamento astratto;
d) il linguaggio, che è un'attività che caratterizza gli esseri umani ed è la capacità di usare le parole o i segni, combinandoli in frasi, per comunicare;
la comunicazione può essere verbale o non verbale, il non verbale è il linguaggio del corpo, la mimica;
l'abilità di usare il linguaggio del corpo è una capacità molto importante e funzionale;
e) l'abilità prassica, che è la capacità di svolgere movimenti volontari complessi con o senza IGnificato;
le abilità visuo-spaziali, che ci permettono di valutare lo spazio visivo e cercare ciò che ci interessa, relazionarci con lo spazio e gli oggetti intorno a noi.
Inoltre, il dott. identificò una condizione clinico-funzionale Per_5 particolarmente compromessa che, a parte la psicosi schizoaffettiva cronica ed il grave deficit cognitivo, verosimilmente ad eziologia vascolare, era determinata anche da una epatopatia evolutiva iatrogena cronicizzata, da un diabete mellito insulino- dipendente complicato da retinopatia, da una valvulopatia aortica già sottoposta a sostituzione valvolare con protesi biologica ma che determinava dispnea da sforzo residuo, da una ipertrofia prostatica;
egli evidenziò anche una deambulazione conservata con facile stancabilità, vertigini soggettive e dispnea da sforzo anche per tratti brevi con percorsi standardizzati e con compromissione delle relazioni sociali, identificando nel
una condizione di isolamento nonché una CP_2 compromissione marcata delle attività sia di base (A.D.L.) che strumentali (I.A.D.L.) della vita quotidiana (punteggi, rispettivamente, di 3/6 e 1/8).
Appare evidente che tale ultima certificazione conferma l'assunto di partenza secondo cui il fosse affetto da una patologia CP_2 psichiatrica permanente, mai regredita e a carattere ingravescente, aggravata nel 2016 anche da epatopatia evolutiva iatrogena cronicizzata, da un diabete mellito insulino-dipendente complicato
13 da retinopatia, da una valvulopatia aortica già sottoposta a sostituzione valvolare con protesi biologica ma che determinava dispnea da sforzo residuo, da una ipertrofia prostatica.
Ora, a fronte della accertata patologia psichiatrica permanente ed ingravescente che sin dagli anni 70 ha compromesso in modo sempre più marcato le facoltà mentali (e fisiche del ) (è CP_2 degli anni 90 la prima diagnosi di schizofrenia cronica) sarebbe stato onere della convenuta dimostrare che la stesura del testamento avvenne in un momento di lucidità (cd. intervalla insaniae).
Prova che, però, non è stata fornita. Né sul punto le prove orali articolate nella II memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. dimostrerebbero alcunché, in quanto non collocate nel tempo specifico della stesura del testamento e implicanti meri atti di vita quotidiana semplici;
allo stesso modo, inidonee a dimostrare la capacità di intendere e di volere, a fronte dell'esaminato quadro medico, è la prospettazione della pendenza tra i fratelli (odierno attore e de cuius) di liti giudiziarie. Invero, in assenza di produzioni afferenti ai giudizi pendenti, ne rimane ignoto l'oggetto e il contenuto, ad eccezione di una causa per divisione di eredità (come confermato dallo stesso attore). Appare francamente modesta la rilevanza della pendenza di un siffatto giudizio a dimostrare che le ostilità tra i fratelli fossero tali da indurre il de cuius a testare in favore di soggetto estraneo alla famiglia.
Infine, neppure le osservazioni avanzate dal CT di parte sono idonee a inficiare i risultati della consulenza, anche alla luce delle risposte fornite dal consulente (cfr. allegato alla consulenza depositata in data
8.10.2023).
Conclusivamente, alla luce dell'istruttoria espletata e delle considerazioni svolte, che la domanda volta a far dichiarare la nullità del testamento impugnato deve essere accolta, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta in quanto fondata sulla qualità di erede in forza del testamento qui annullato.
14 L'accoglimento della domanda giudiziale di nullità del testamento pubblico di cui si tratta determina, con tutta evidenza, l'apertura della successione
“ab intestato” del “de cuius” , nato a [...] il Controparte_2
16.5.1952 e deceduto a il 22.6.2018 in favore del germano CP_4
. _1
Le spese seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano in dispositivo secondo il valore della causa e le questioni giuridiche trattate, giusta dm 147/2022.
Anche le spese di CTU, come liquidate dal G.I. in corso di causa, vanno poste in via definitiva a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la nullità per incapacità a testare del testamento pubblico a firma di , nato a [...] il [...] e deceduto a Controparte_2 il 22.6.2018, pubblicato per atto Notaio del CP_4 Persona_1
6.12.2017 rep n. 213 racc. n. 163;
- dichiara aperta la successione legittima di , nato a Controparte_2
Forio (NA) il 16.5.1952 e deceduto a il 22.6.2018 in favore di CP_4
; _1
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite che liquida in euro. 5.341,00 di cui euro 264,00 per esborsi e il resto per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, cpa e iva come per legge, con attribuzione all'avv. Giuseppe Di Meglio che ha dichiarato di averne fatto anticipo;
- pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, in via definitiva a carico della convenuta.
Così deciso in Napoli nella Camera di ConIGlio del 16.1.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Fiammetta Lo Bianco Pietro Lupi
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