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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/04/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 3226/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 3226/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 3226 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, Controparte_1 come in atti, dall'Avv Patrizio Russo e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Caserta (CE) alla via Mengs 19/21;
APPELLANTE
e
in proprio e quale erede di , Controparte_2 Persona_1 quale convivente more uxorio con il medesimo e nella qualità di genitrice della figlia , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'Avv Menotti Madonna e dall'Avv. St. Enrico Martinelli ed elett.te do- miciliata presso lo studio dell'Avv Madonna sito in San Nicola La Strada
(CE) alla via P. Harris n. 20;
APPELLATA nonchè
, rapp.ta e difesa nel giudizio di primo grado Controparte_3 dall'Avv Antonio Gallo;
APPELLATA
CONCLUSIONI
2
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
10.04.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, la conveniva in giudizio la CP_1 [...]
e la al fine di sentir dichiara- CP_2 Controparte_3 re la riforma della sentenza n. 133/2022, pronunziata dal Giudice di Pace di
Sessa Aurunca, depositata in Cancelleria in data 19.01.2022.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato correttamente la sentenza in ordine alle eccezioni mosse dalla Compagnia relativa alla mancanza della dichiarazione d'intesa dell'Avv st. Martinelli difettando, quindi, lo ius postulandi.
2. Il Giudice di prime cure non aveva motivato correttamente la sentenza in ordine alla ec- cezione di nullità del giudizio e della relativa sentenza dovuta al decesso dell'attore intervenuto tre mesi prima della notifica Persona_1 dell'atto di citazione.
3. Il Giudice di prime cure non motivava correttamen- te in ordine alla eccezione in relazione allo spiegato intervento volontario della quale erede del , atteso che, viene spiegato CP_2 Per_1 all'udienza di precisazione delle conclusioni.
4. Il Giudice di prime cure non motivava correttamente la sentenza in ordine alla procedibilità della doman- da, atteso che, non veniva spiegata l'azione di invito alla negoziazione assi- stita, obbligatorio in tale tipo di giudizi.
5. Il Giudice di prime cure errava nel ritenere proponibile la domanda stante l'ostruzionismo del responsabile civile e del danneggiato visto il rifiuto di far periziare i veicoli coinvolti nel sinistro.
6. Il Giudice di primo grado errava nell'accogliere la domanda stan- te la non fondatezza della medesima e il non assolvimento dell'onere proba- torio incombente sugli attori, atteso che, la scatola nera installata sul veicolo danneggiante non rileva alcun evento crash nel luogo e ora indicata nel libel- lo introduttivo.
7. Il Giudice di prime cure ha errato nell'aderire, non moti- vando, alle conclusioni del CTU, stante l'attività oltre mandato effettuata dallo stesso.
8. Il Giudice di prime cure errava non motivava correttamente la sentenza in ordine al quantum del risarcimento, eccessivo e sproporziona-
3
to rispetto alle lesioni dedotte ed in difetto di prova.
9. Si chiede sospensio- ne efficacia esecutiva della sentenza.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni: IN VIA PRELIMINARE. 1) Ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 283 c.p.c. disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata all'udienza ex art. 350 c.p.c.; anche in questo caso, se ritenuto neces- sario, imponendo alla di prestare idonea cauzione per Controparte_4
l'ammontare e nelle forme e/o modalità che Codesto Tribunale riterrà più opportuni;
NEL MERITO. 2) In via principale, accogliere il primo motivo di appello qui proposto
e, accertato l'assoluto difetto di ius postulandi e la conseguente assoluta nullità dell'intero procedimento di primo grado, riformare integralmente la sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge;
3) In subordine, accogliere il secondo motivo di appello qui proposto
e accertare e dichiarare l'assoluta nullità del giudizio di primo grado, stante la notifica della citazione successiva al decesso dell'attore, riformare integralmente la sentenza impu- gnata, con ogni conseguenza di legge;
4) ) in subordine, accogliere il terzo motivo di appello qui proposto e, pertanto, dichiarare, in ogni caso, nullo e inammissibile l'intervento volon- tario spiegato dalla quale erede, in proprio e nella qualità di esercente la CP_2 potestà genitoriale, riformando la sentenza con ogni conseguenza di legge;
5) in subordine, accogliere il quarto motivo di appello qui proposto e, accertata l'assoluta nullità dell'intero procedimento di primo grado, dichiararne l'improcedibilità, con ogni conseguenza di legge;
6) ancora in subordine, accogliere il quinto motivo di appello qui proposto e, accertata
l'improcedibilità e improponibilità della domanda introduttiva del giudizio di primo gra- do, con ogni conseguenza di legge;
7) Ancora in subordine, accogliere il sesto motivo di ap- pello qui proposto e, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettare le pretese risar- citorie avversarie stante la mancanza di prova in ordine alla domanda dell'attrice in pri- mo grado, rigettando le pretese risarcitorie avverse, con ogni conseguenza di legge;
8) in via di ulteriore subordine, accogliere il settimo motivo di appello qui proposto in totale riforma della sentenza impugnata, per la non utilizzabilità della espletata consulenza tecnica
d'ufficio per quanto ampiamente dedotto in narrativa, stante i rilievi oggettivi emersi dall'istruttoria di primo grado, con ogni conseguenza di legge, ovvero disporne la rinnova- zione e, nel contempo, valutare l'ammissione della CTU tecnico comparativa;
9) in via di ulteriore subordine, accogliere l'ottavo motivo di appello qui proposto e in totale riforma della sentenza impugnata, rigettare le pretese risarcitorie avversarie per difetto di prova cir- ca la quantificazione dei danni, operando la giusta riduzione delle eventuali poste risarci- torie in favore dei presunti eredi del rapportandole alla effettiva durata della sua Per_1
4
esistenza, con ogni conseguenza di legge, 10) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze
e onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
Si costituiva in giudizio l'appellata adducendo: 1) Controparte_2
In relazione alla censura relativa al difetto di ius postulandi, tale censura è inammissibile ex art 345 c.p.c., atteso che, viene proposta per la prima volta in sede di gravame;
altresì, l'avv st. Martinelli aveva facoltà di patrocinare dinanzi al Giudice di Pace. 2) In relazione all'eccezione di nullità per assenza della vocatio in ius, si fa presente che la signora era parte del giudizio CP_2
e che agisce anche quale erede del , pertanto, nessuna nullità si è ve- Per_1 nuta a creare. 3) La doglianza relativa alla inammissibilità dell'intervento vo- lontario della quale erede è inammissibile per divieto di nova ex art CP_2
345 c.p.c. 4) La doglianza relativa alla improcedibilità della domanda è in- fondata, in quanto, con raccomandata a/r del 24.09.2020 gli attori, con il pa- trocinio dell'Avv. Stabilito Enrico Martinelli, inoltravano alla invito CP_1 alla negoziazione assistita e ricevevano rifiuto all'adesione in data 28.01.21;
5) La doglianza relativa alla non veridicità del fatto storico è infondata, atte- so che la documentazione depositata e la prova testimoniale hanno dato prova dello stesso. 6) La scatola nera non rilevava l'evento crash in quanto urto di lieve entità. 7) Il Giudice di prime cure aderiva correttamente alle conclusioni del CTU, il quale, ha risposto ai quesiti posti dal fiduciario della compagnia, seppur non presente in sede di operazioni peritali. 8) In relazio- ne alla quantificazione del D.B. si spiega appello incidentale al fine di otte- nere l'attribuzione dei punti percentuali attribuiti dal CTU e ridotti, senza motivazione, dal Giudice di Pace. 9) Il Giudice di Pace correttamente rico- nosceva il danno morale. 10) Infondatezza della richiesta di sospensione della efficacia esecutiva stante l'assenza del fumus bonis iuris e del pericu- lum in mora.
Ciò posto l'appellata rassegnava le seguenti conclu- Controparte_2 sioni: IN VIA PRELIMINARE, 1. Rigettare la richiesta di sospensione della prov- visoria esecutività della sentenza quivi appellata, n. 133/2022, emessa dal Giudice di
Pace di Sessa Aurunca, in persona del Dott. , resa pubblica in 19.01.2022, Parte_2 per le motivazioni di cui in narrativa;
NEL MERITO, 2. Rigettare l'atto d'appello promosso dalla per le motivazioni tutte di cui in narra- Controparte_5 tiva;
3. Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la quantifica- zione del danno biologico nella misura del 4% in favore del Sig. e del Persona_1
5
6% in favore della Sig.ra e, per l'effetto, condannare la Controparte_2 CP_1 alla liquidazione di un danno biologico del 5% in favore del Sig. ,
[...] Persona_1 pari ad €.8.490,00#, e del 7% in favore della Sig.ra pari ad Controparte_2
€.14.800,00; 4. per il resto confermare la sentenza n. 133/2022, emessa dal Giudice di
Pace di Sessa Aurunca, in persona del Dott. , resa pubblica in 19.01.2022 per Parte_2 le motivazioni ampiamente esplicate in narrativa;
5. condannare la in solido CP_4 con la Sig.ra al pagamento delle spese processuali per il doppio gra- Controparte_3 do di giudizio, da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori, che se ne dichiara anti- statari;
6. Emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno.
Preliminarmente si dà atto che l'appellata sep- Controparte_3 pur regolarmente citata, non è costituita.
Il giudizio de quo prende le mosse dall'impugnata sentenza n. 133/2022 emessa dal giudice di Pace di Sessa Aurunca il quale, a seguito della istrutto- ria accoglieva la domanda di , Controparte_6 Persona_1 odierna appellata.
L'appello è fondato, ritenendo il Tribunale condivisibile la doglianza mossa dalla compagnia appellante in ordine alla nullità del giudizio di primo grado e della sentenza in ordine alla posizione di . Persona_1
Ai fini della decisione in tal senso è opportuno ripercorre l'iter processuale di primo grado relativamente alla posizione del . Persona_1
Dalla documentazione depositata in atti, si evince che il e Persona_1 la convenivano in giudizio la e la Controparte_2 CP_1 [...] ai fini del risarcimento del danno in ordine alle le- Controparte_3 sioni subite nel sinistro occorso in data 26.05.2020. In sede di operazioni peritali si apprendeva della morte del , intervenuta in data Persona_1
22.11.2020 mentre, l'atto di citazione veniva notificato in data 20.01.2021, quindi ben tre mesi dopo il decesso dell'attore.
Secondo la Giurisprudenza costante in merito: “la morte dell'attore, intervenuta prima della notificazione dell'atto di citazione, determina la nullità della “vocatio in ius”, che presuppone la attuale esistenza delle parti e dell'intero eventuale giudizio che ne è se- guito, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, risultando irrilevante la volontaria costituzione in giudizio dei successori della parte deceduta che intendono prose- guire il processo, perché, in assenza della valida instaurazione del rapporto processuale e del contraddittorio tra le parti, non può trovare applicazione né l'istituto della successione nel diritto controverso, né quello della interruzione del processo” (Cassazione Ord. n.
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11506/2022).
Invero, la morte dell'attore intervenuta prima della notificazione della cita- zione, determinando la nullità della vocatio in ius, porta alla nullità dell'intero giudizio che ne è seguito. Tale nullità è rilevabile anche d'ufficio in ogni sta- to e grado del procedimento (vedi Tribunale Roma, sez. I, 07/06/2016, n.
11576), atteso che il contraddittorio tra le parti si instaura solo al momento in cui la domanda è portata a conoscenza della parte convenuta e che il principio dell'ultrattività del mandato e della sopravvivenza della procura ad litem oltre la morte del mandante ha carattere del tutto eccezionale e non può trovare applicazione al di là delle ipotesi espressamente previste (Cass.
Civ. n. 8670/1999). Orbene, nel caso di specie, l'atto di citazione veniva no- tificato in data 20.01.2021, quindi circa 3 mesi dopo la morte dell'attore
, intervenuta in data 22.11.2020, e, l'intervento volontario Persona_1 spiegato in data 10.01.2022 dalla in proprio e quale Controparte_2 esercente la potestà genitoriale sulla minore , entrambe nella Parte_1 qualità di erede del non poteva trovare accoglimento. Persona_1
Deriva da quanto sopra che va dichiarata la nullità del giudizio di primo grado introdotto da con conseguente nullità della senten- Persona_1 za appellata nella parte relativa alla posizione di quest'ultimo.
Il giudizio di primo grado deve invece ritenersi valido in relazione a
[...]
titolare di autonomo diritto, e, dunque, in relazione alla CP_2 posizione di quest'ultima vanno esaminati gli ulteriori motivi di appello.
Orbene, da un'attenta valutazione del materiale probatorio acquisito in pri- mo grado, si rileva che le risultanze dell'istruttoria espletata non consentono di ritenere sufficientemente provata la domanda.
Al riguardo deve evidenziarsi che desta sicuramente perplessità la genericità riscontrata in ordine allo svolgimento del fatto storico così come dedotto dalla parte e, non suffragata dalle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso,
in merito all'individuazione del luogo e alla dinamica Testimone_1 dell'eventus damni.
In particolare, come luogo del sinistro viene indicata la SP 104 nel tenimen- to del Comune di Sessa Aurunca, senza indicare alcun elemento tale da po- ter individuare con precisione il punto esatto dove avvenne il sinistro.
Il teste sopra citato, escusso in data 10.05.2021, ebbe a riferire che la vettura
Fiat 500 X su cui si trovava in qualità di trasportato, impattava le bici su cui
7
viaggiavano la e il con il lato destro e, colpendo il lato sinistro CP_2 Per_1 delle stesse. Affermava, altresì, che le bici camminassero in fila indiana senza intralciare i veicoli provenienti da tergo.
Orbene, non si comprende come, se le bici viaggiassero in fila indiana, il veicolo danneggiante le abbia colpite entrambe, nel medesimo istante, sul la- to sinistro.
Altro elemento inverosimile nella ricostruzione del fatto storico riguarda la non menzione del soggetto che si è offerto di accompagnare i danneggiati al nosocomio di Marcianise per la prestazione delle cure del caso, in quanto, è interesse di chi aziona una domanda dare dimostrazione dei fatti che ne sanciscano il fondamento.
Sempre dall'esame della documentazione depositata è emerso che sia l'attrice che la convenuta si rifiutavano di far ispezionare i veicoli CP_3 alla compagnia assicurativa al fine di procedere alla proposta di un'eventuale offerta di risarcimento danni patrimoniale, circostanza certamente significa- tiva perché priva, apparentemente, di idonea giustificazione.
A tali anomalie, va aggiunta l'ulteriore circostanza - che non depone a favo- re dell'accoglimento della domanda – che il veicolo assicurato riporta ben 5 ricorrenze in Lista BD IVASS e il teste , riporta ben 13 Testimone_1 ricorrenze in Lista BD IVASS.
A tanto si deve aggiungere che non risulta in contestazione la mancata regi- strazione dell'evento crash dal dispositivo satellitare in uso sulla macchina riferita come investitrice.
Sul punto si richiama l'art 145 bis del Cod. delle Ass.ni in base al quale “ le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti”.
Alla luce della già citata disposizione il legislatore pone, quindi, una presun- zione iuris tantum di regolare funzionamento del dispositivo concesso in uso all'utente assicurato e di conseguente attendibilità piena delle risultanze del medesimo, salvo prova contraria, posta a carico della parte danneggiata, cir- ca il malfunzionamento o manomissione del predetto macchinario. Ciò, ov- viamente non significa, che i dati del report del dispositivo installato siano muniti di valore di prova legale, non essendo questi provenienti da pubblico
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ufficiale, né ovviamente che la presunzione sia assoluta, ovvero che sia una praesumptio iuris et de iure, sicchè da un lato non occorre proporre querela di falso ex art 2700 c.c. e dall'altro tali dati possono essere superati attraverso il ricorso a una prova libera di segno contrario, il cui contenuto, in ragione della predetta presunzione di attendibilità, è però predeterminato dal legisla- tore e deve essere volto specificamente alla verifica del suo non corretto o adeguato funzionamento.
In altri termini, per l'effetto della accettazione convenzionale della installa- zione del macchinario elettrico sul veicolo assicurato e della conseguente presunzione normativa di veridicità dei dati da questi riportati, il thema pro- bandum, in caso di fatti non risultanti dalla scatola nera è normativamente predeterminato dovendo parte attrice superare la presunzione di attendibili- tà dei risultati fornendo la prova del malfunzionamento o manomissione del dispositivo satellitare in uso.
Ciò detto, in assenza di una prova positiva circa il malfunzionamento o della manomissione della scatola nera deve ritenersi che non sia stata superata la presunzione di veridicità dei dati riportarti nel report ai sensi dell'art 145 bis d.lgs 206/2009.
Invero, posto che si tratta, in tal caso, di un investimento di ciclisti, il dispo- sitivo elettronico potrebbe non avere rilevato l'urto in quanto di bassissima entità, ma la detta circostanza della mancata rilevazione dell'evento crash as- sume rilievo, se valutata unitamente alle altre risultanze istruttorie acquisite, che, nella fattispecie in esame, non depongono affatto nel senso di ritenere provato il fatto dannoso, come assunto da parte attrice.
Pertanto, l'attrice, odierna appellata non ha dato prova di quanto domanda- to in primo grado e conseguentemente non può ritenersi provato il nesso di causalità tra l'evento e il danno dedotto.
Se ne deduce che, l'impugnazione incidentale spiegata in questa sede dalla ai fini del riconoscimento dei punti percentuali Controparte_2 stabiliti dal CTU in primo grado e ridotti dal Giudice di primo grado in sede di decisione, va rigettata.
Ciò posto, non ricorrendo motivi per discostarsi dai principi affermati dalla più recente giurisprudenza, l'appello risulta fondato con conseguente rifor- ma della decisione di primo grado.
Le spese di lite
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Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto,
Dichiara la nullità parziale del giudizio e della relativa sentenza in ordine alla posizione di;
Persona_1
Rigetta la domanda di Controparte_2
Rigetta l'appello incidentale presentato da Controparte_2
Condanna al pagamento delle spese proces- Controparte_2 suali del doppio grado di giudizio in favore di che li- Controparte_7 quida per il primo grado in 1.046,00 per compenso professionale, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
mentre per il secondo grado in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
Pone definitivamente le spese della CTU espletata in primo grado a cari- co di Controparte_2
Santa Maria Capua Vetere, 10.04.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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n. 3226/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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N. 3226/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 3226 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, Controparte_1 come in atti, dall'Avv Patrizio Russo e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Caserta (CE) alla via Mengs 19/21;
APPELLANTE
e
in proprio e quale erede di , Controparte_2 Persona_1 quale convivente more uxorio con il medesimo e nella qualità di genitrice della figlia , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'Avv Menotti Madonna e dall'Avv. St. Enrico Martinelli ed elett.te do- miciliata presso lo studio dell'Avv Madonna sito in San Nicola La Strada
(CE) alla via P. Harris n. 20;
APPELLATA nonchè
, rapp.ta e difesa nel giudizio di primo grado Controparte_3 dall'Avv Antonio Gallo;
APPELLATA
CONCLUSIONI
2
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
10.04.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, la conveniva in giudizio la CP_1 [...]
e la al fine di sentir dichiara- CP_2 Controparte_3 re la riforma della sentenza n. 133/2022, pronunziata dal Giudice di Pace di
Sessa Aurunca, depositata in Cancelleria in data 19.01.2022.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato correttamente la sentenza in ordine alle eccezioni mosse dalla Compagnia relativa alla mancanza della dichiarazione d'intesa dell'Avv st. Martinelli difettando, quindi, lo ius postulandi.
2. Il Giudice di prime cure non aveva motivato correttamente la sentenza in ordine alla ec- cezione di nullità del giudizio e della relativa sentenza dovuta al decesso dell'attore intervenuto tre mesi prima della notifica Persona_1 dell'atto di citazione.
3. Il Giudice di prime cure non motivava correttamen- te in ordine alla eccezione in relazione allo spiegato intervento volontario della quale erede del , atteso che, viene spiegato CP_2 Per_1 all'udienza di precisazione delle conclusioni.
4. Il Giudice di prime cure non motivava correttamente la sentenza in ordine alla procedibilità della doman- da, atteso che, non veniva spiegata l'azione di invito alla negoziazione assi- stita, obbligatorio in tale tipo di giudizi.
5. Il Giudice di prime cure errava nel ritenere proponibile la domanda stante l'ostruzionismo del responsabile civile e del danneggiato visto il rifiuto di far periziare i veicoli coinvolti nel sinistro.
6. Il Giudice di primo grado errava nell'accogliere la domanda stan- te la non fondatezza della medesima e il non assolvimento dell'onere proba- torio incombente sugli attori, atteso che, la scatola nera installata sul veicolo danneggiante non rileva alcun evento crash nel luogo e ora indicata nel libel- lo introduttivo.
7. Il Giudice di prime cure ha errato nell'aderire, non moti- vando, alle conclusioni del CTU, stante l'attività oltre mandato effettuata dallo stesso.
8. Il Giudice di prime cure errava non motivava correttamente la sentenza in ordine al quantum del risarcimento, eccessivo e sproporziona-
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to rispetto alle lesioni dedotte ed in difetto di prova.
9. Si chiede sospensio- ne efficacia esecutiva della sentenza.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni: IN VIA PRELIMINARE. 1) Ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 283 c.p.c. disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata all'udienza ex art. 350 c.p.c.; anche in questo caso, se ritenuto neces- sario, imponendo alla di prestare idonea cauzione per Controparte_4
l'ammontare e nelle forme e/o modalità che Codesto Tribunale riterrà più opportuni;
NEL MERITO. 2) In via principale, accogliere il primo motivo di appello qui proposto
e, accertato l'assoluto difetto di ius postulandi e la conseguente assoluta nullità dell'intero procedimento di primo grado, riformare integralmente la sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge;
3) In subordine, accogliere il secondo motivo di appello qui proposto
e accertare e dichiarare l'assoluta nullità del giudizio di primo grado, stante la notifica della citazione successiva al decesso dell'attore, riformare integralmente la sentenza impu- gnata, con ogni conseguenza di legge;
4) ) in subordine, accogliere il terzo motivo di appello qui proposto e, pertanto, dichiarare, in ogni caso, nullo e inammissibile l'intervento volon- tario spiegato dalla quale erede, in proprio e nella qualità di esercente la CP_2 potestà genitoriale, riformando la sentenza con ogni conseguenza di legge;
5) in subordine, accogliere il quarto motivo di appello qui proposto e, accertata l'assoluta nullità dell'intero procedimento di primo grado, dichiararne l'improcedibilità, con ogni conseguenza di legge;
6) ancora in subordine, accogliere il quinto motivo di appello qui proposto e, accertata
l'improcedibilità e improponibilità della domanda introduttiva del giudizio di primo gra- do, con ogni conseguenza di legge;
7) Ancora in subordine, accogliere il sesto motivo di ap- pello qui proposto e, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettare le pretese risar- citorie avversarie stante la mancanza di prova in ordine alla domanda dell'attrice in pri- mo grado, rigettando le pretese risarcitorie avverse, con ogni conseguenza di legge;
8) in via di ulteriore subordine, accogliere il settimo motivo di appello qui proposto in totale riforma della sentenza impugnata, per la non utilizzabilità della espletata consulenza tecnica
d'ufficio per quanto ampiamente dedotto in narrativa, stante i rilievi oggettivi emersi dall'istruttoria di primo grado, con ogni conseguenza di legge, ovvero disporne la rinnova- zione e, nel contempo, valutare l'ammissione della CTU tecnico comparativa;
9) in via di ulteriore subordine, accogliere l'ottavo motivo di appello qui proposto e in totale riforma della sentenza impugnata, rigettare le pretese risarcitorie avversarie per difetto di prova cir- ca la quantificazione dei danni, operando la giusta riduzione delle eventuali poste risarci- torie in favore dei presunti eredi del rapportandole alla effettiva durata della sua Per_1
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esistenza, con ogni conseguenza di legge, 10) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze
e onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
Si costituiva in giudizio l'appellata adducendo: 1) Controparte_2
In relazione alla censura relativa al difetto di ius postulandi, tale censura è inammissibile ex art 345 c.p.c., atteso che, viene proposta per la prima volta in sede di gravame;
altresì, l'avv st. Martinelli aveva facoltà di patrocinare dinanzi al Giudice di Pace. 2) In relazione all'eccezione di nullità per assenza della vocatio in ius, si fa presente che la signora era parte del giudizio CP_2
e che agisce anche quale erede del , pertanto, nessuna nullità si è ve- Per_1 nuta a creare. 3) La doglianza relativa alla inammissibilità dell'intervento vo- lontario della quale erede è inammissibile per divieto di nova ex art CP_2
345 c.p.c. 4) La doglianza relativa alla improcedibilità della domanda è in- fondata, in quanto, con raccomandata a/r del 24.09.2020 gli attori, con il pa- trocinio dell'Avv. Stabilito Enrico Martinelli, inoltravano alla invito CP_1 alla negoziazione assistita e ricevevano rifiuto all'adesione in data 28.01.21;
5) La doglianza relativa alla non veridicità del fatto storico è infondata, atte- so che la documentazione depositata e la prova testimoniale hanno dato prova dello stesso. 6) La scatola nera non rilevava l'evento crash in quanto urto di lieve entità. 7) Il Giudice di prime cure aderiva correttamente alle conclusioni del CTU, il quale, ha risposto ai quesiti posti dal fiduciario della compagnia, seppur non presente in sede di operazioni peritali. 8) In relazio- ne alla quantificazione del D.B. si spiega appello incidentale al fine di otte- nere l'attribuzione dei punti percentuali attribuiti dal CTU e ridotti, senza motivazione, dal Giudice di Pace. 9) Il Giudice di Pace correttamente rico- nosceva il danno morale. 10) Infondatezza della richiesta di sospensione della efficacia esecutiva stante l'assenza del fumus bonis iuris e del pericu- lum in mora.
Ciò posto l'appellata rassegnava le seguenti conclu- Controparte_2 sioni: IN VIA PRELIMINARE, 1. Rigettare la richiesta di sospensione della prov- visoria esecutività della sentenza quivi appellata, n. 133/2022, emessa dal Giudice di
Pace di Sessa Aurunca, in persona del Dott. , resa pubblica in 19.01.2022, Parte_2 per le motivazioni di cui in narrativa;
NEL MERITO, 2. Rigettare l'atto d'appello promosso dalla per le motivazioni tutte di cui in narra- Controparte_5 tiva;
3. Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la quantifica- zione del danno biologico nella misura del 4% in favore del Sig. e del Persona_1
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6% in favore della Sig.ra e, per l'effetto, condannare la Controparte_2 CP_1 alla liquidazione di un danno biologico del 5% in favore del Sig. ,
[...] Persona_1 pari ad €.8.490,00#, e del 7% in favore della Sig.ra pari ad Controparte_2
€.14.800,00; 4. per il resto confermare la sentenza n. 133/2022, emessa dal Giudice di
Pace di Sessa Aurunca, in persona del Dott. , resa pubblica in 19.01.2022 per Parte_2 le motivazioni ampiamente esplicate in narrativa;
5. condannare la in solido CP_4 con la Sig.ra al pagamento delle spese processuali per il doppio gra- Controparte_3 do di giudizio, da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori, che se ne dichiara anti- statari;
6. Emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno.
Preliminarmente si dà atto che l'appellata sep- Controparte_3 pur regolarmente citata, non è costituita.
Il giudizio de quo prende le mosse dall'impugnata sentenza n. 133/2022 emessa dal giudice di Pace di Sessa Aurunca il quale, a seguito della istrutto- ria accoglieva la domanda di , Controparte_6 Persona_1 odierna appellata.
L'appello è fondato, ritenendo il Tribunale condivisibile la doglianza mossa dalla compagnia appellante in ordine alla nullità del giudizio di primo grado e della sentenza in ordine alla posizione di . Persona_1
Ai fini della decisione in tal senso è opportuno ripercorre l'iter processuale di primo grado relativamente alla posizione del . Persona_1
Dalla documentazione depositata in atti, si evince che il e Persona_1 la convenivano in giudizio la e la Controparte_2 CP_1 [...] ai fini del risarcimento del danno in ordine alle le- Controparte_3 sioni subite nel sinistro occorso in data 26.05.2020. In sede di operazioni peritali si apprendeva della morte del , intervenuta in data Persona_1
22.11.2020 mentre, l'atto di citazione veniva notificato in data 20.01.2021, quindi ben tre mesi dopo il decesso dell'attore.
Secondo la Giurisprudenza costante in merito: “la morte dell'attore, intervenuta prima della notificazione dell'atto di citazione, determina la nullità della “vocatio in ius”, che presuppone la attuale esistenza delle parti e dell'intero eventuale giudizio che ne è se- guito, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, risultando irrilevante la volontaria costituzione in giudizio dei successori della parte deceduta che intendono prose- guire il processo, perché, in assenza della valida instaurazione del rapporto processuale e del contraddittorio tra le parti, non può trovare applicazione né l'istituto della successione nel diritto controverso, né quello della interruzione del processo” (Cassazione Ord. n.
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11506/2022).
Invero, la morte dell'attore intervenuta prima della notificazione della cita- zione, determinando la nullità della vocatio in ius, porta alla nullità dell'intero giudizio che ne è seguito. Tale nullità è rilevabile anche d'ufficio in ogni sta- to e grado del procedimento (vedi Tribunale Roma, sez. I, 07/06/2016, n.
11576), atteso che il contraddittorio tra le parti si instaura solo al momento in cui la domanda è portata a conoscenza della parte convenuta e che il principio dell'ultrattività del mandato e della sopravvivenza della procura ad litem oltre la morte del mandante ha carattere del tutto eccezionale e non può trovare applicazione al di là delle ipotesi espressamente previste (Cass.
Civ. n. 8670/1999). Orbene, nel caso di specie, l'atto di citazione veniva no- tificato in data 20.01.2021, quindi circa 3 mesi dopo la morte dell'attore
, intervenuta in data 22.11.2020, e, l'intervento volontario Persona_1 spiegato in data 10.01.2022 dalla in proprio e quale Controparte_2 esercente la potestà genitoriale sulla minore , entrambe nella Parte_1 qualità di erede del non poteva trovare accoglimento. Persona_1
Deriva da quanto sopra che va dichiarata la nullità del giudizio di primo grado introdotto da con conseguente nullità della senten- Persona_1 za appellata nella parte relativa alla posizione di quest'ultimo.
Il giudizio di primo grado deve invece ritenersi valido in relazione a
[...]
titolare di autonomo diritto, e, dunque, in relazione alla CP_2 posizione di quest'ultima vanno esaminati gli ulteriori motivi di appello.
Orbene, da un'attenta valutazione del materiale probatorio acquisito in pri- mo grado, si rileva che le risultanze dell'istruttoria espletata non consentono di ritenere sufficientemente provata la domanda.
Al riguardo deve evidenziarsi che desta sicuramente perplessità la genericità riscontrata in ordine allo svolgimento del fatto storico così come dedotto dalla parte e, non suffragata dalle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso,
in merito all'individuazione del luogo e alla dinamica Testimone_1 dell'eventus damni.
In particolare, come luogo del sinistro viene indicata la SP 104 nel tenimen- to del Comune di Sessa Aurunca, senza indicare alcun elemento tale da po- ter individuare con precisione il punto esatto dove avvenne il sinistro.
Il teste sopra citato, escusso in data 10.05.2021, ebbe a riferire che la vettura
Fiat 500 X su cui si trovava in qualità di trasportato, impattava le bici su cui
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viaggiavano la e il con il lato destro e, colpendo il lato sinistro CP_2 Per_1 delle stesse. Affermava, altresì, che le bici camminassero in fila indiana senza intralciare i veicoli provenienti da tergo.
Orbene, non si comprende come, se le bici viaggiassero in fila indiana, il veicolo danneggiante le abbia colpite entrambe, nel medesimo istante, sul la- to sinistro.
Altro elemento inverosimile nella ricostruzione del fatto storico riguarda la non menzione del soggetto che si è offerto di accompagnare i danneggiati al nosocomio di Marcianise per la prestazione delle cure del caso, in quanto, è interesse di chi aziona una domanda dare dimostrazione dei fatti che ne sanciscano il fondamento.
Sempre dall'esame della documentazione depositata è emerso che sia l'attrice che la convenuta si rifiutavano di far ispezionare i veicoli CP_3 alla compagnia assicurativa al fine di procedere alla proposta di un'eventuale offerta di risarcimento danni patrimoniale, circostanza certamente significa- tiva perché priva, apparentemente, di idonea giustificazione.
A tali anomalie, va aggiunta l'ulteriore circostanza - che non depone a favo- re dell'accoglimento della domanda – che il veicolo assicurato riporta ben 5 ricorrenze in Lista BD IVASS e il teste , riporta ben 13 Testimone_1 ricorrenze in Lista BD IVASS.
A tanto si deve aggiungere che non risulta in contestazione la mancata regi- strazione dell'evento crash dal dispositivo satellitare in uso sulla macchina riferita come investitrice.
Sul punto si richiama l'art 145 bis del Cod. delle Ass.ni in base al quale “ le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti”.
Alla luce della già citata disposizione il legislatore pone, quindi, una presun- zione iuris tantum di regolare funzionamento del dispositivo concesso in uso all'utente assicurato e di conseguente attendibilità piena delle risultanze del medesimo, salvo prova contraria, posta a carico della parte danneggiata, cir- ca il malfunzionamento o manomissione del predetto macchinario. Ciò, ov- viamente non significa, che i dati del report del dispositivo installato siano muniti di valore di prova legale, non essendo questi provenienti da pubblico
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ufficiale, né ovviamente che la presunzione sia assoluta, ovvero che sia una praesumptio iuris et de iure, sicchè da un lato non occorre proporre querela di falso ex art 2700 c.c. e dall'altro tali dati possono essere superati attraverso il ricorso a una prova libera di segno contrario, il cui contenuto, in ragione della predetta presunzione di attendibilità, è però predeterminato dal legisla- tore e deve essere volto specificamente alla verifica del suo non corretto o adeguato funzionamento.
In altri termini, per l'effetto della accettazione convenzionale della installa- zione del macchinario elettrico sul veicolo assicurato e della conseguente presunzione normativa di veridicità dei dati da questi riportati, il thema pro- bandum, in caso di fatti non risultanti dalla scatola nera è normativamente predeterminato dovendo parte attrice superare la presunzione di attendibili- tà dei risultati fornendo la prova del malfunzionamento o manomissione del dispositivo satellitare in uso.
Ciò detto, in assenza di una prova positiva circa il malfunzionamento o della manomissione della scatola nera deve ritenersi che non sia stata superata la presunzione di veridicità dei dati riportarti nel report ai sensi dell'art 145 bis d.lgs 206/2009.
Invero, posto che si tratta, in tal caso, di un investimento di ciclisti, il dispo- sitivo elettronico potrebbe non avere rilevato l'urto in quanto di bassissima entità, ma la detta circostanza della mancata rilevazione dell'evento crash as- sume rilievo, se valutata unitamente alle altre risultanze istruttorie acquisite, che, nella fattispecie in esame, non depongono affatto nel senso di ritenere provato il fatto dannoso, come assunto da parte attrice.
Pertanto, l'attrice, odierna appellata non ha dato prova di quanto domanda- to in primo grado e conseguentemente non può ritenersi provato il nesso di causalità tra l'evento e il danno dedotto.
Se ne deduce che, l'impugnazione incidentale spiegata in questa sede dalla ai fini del riconoscimento dei punti percentuali Controparte_2 stabiliti dal CTU in primo grado e ridotti dal Giudice di primo grado in sede di decisione, va rigettata.
Ciò posto, non ricorrendo motivi per discostarsi dai principi affermati dalla più recente giurisprudenza, l'appello risulta fondato con conseguente rifor- ma della decisione di primo grado.
Le spese di lite
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Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto,
Dichiara la nullità parziale del giudizio e della relativa sentenza in ordine alla posizione di;
Persona_1
Rigetta la domanda di Controparte_2
Rigetta l'appello incidentale presentato da Controparte_2
Condanna al pagamento delle spese proces- Controparte_2 suali del doppio grado di giudizio in favore di che li- Controparte_7 quida per il primo grado in 1.046,00 per compenso professionale, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
mentre per il secondo grado in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
Pone definitivamente le spese della CTU espletata in primo grado a cari- co di Controparte_2
Santa Maria Capua Vetere, 10.04.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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