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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/04/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2470/2019
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 22/4/2025, alle ore 09:40, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ) e , l'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_2
LINGUANTI ISABELLA, oggi sostituito dall'avv. MASSIMILIANO PEPE;
per Controparte_1 nessuno compare;
per procuratrice di l'avv. Patrizia Terranova, in sostituzione degli CP_2 Controparte_3 avv.ti Barbaro e Aloi, la quale conclude riportandosi al piaccia della comparsa di risposta ed agli atti di causa, discute la causa riportandosi alle note conclusive e chiede porsi la causa in decisione.
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte attrice conclude riportandosi al piaccia dell'atto di opposizione ed agli atti di causa, discute la causa riportandosi agli atti di causa.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 2470/2019 pendente tra: pagina 1 di 6 (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30/12/0964 e (C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
07/11/1967, entrambi residenti a [...], difesi e rappresentati, in forza di procura speciale alle liti depositata in atti, dall'avv. Isabella Linguanti del Foro di presso il cui studio CP_1 hanno eletto domicilio;
ATTORI OPPONENTI contro
( , in persona del suo Controparte_4 P.IVA_1 rappresentante legale pro tempore, con sede legale in Viale Europa n.65, rappresentata e difesa CP_1 dall' avv. Giuseppe Pelligra del Foro di presso il cui studio ha eletto domicilio;
CP_1
CONVENUTA OPPOSTA
e nei confronti di società unipersonale con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. Controparte_3
1, P.Iva , e per essa la sua procuratrice con sede legale in Messina, Via P.IVA_2 CP_2
Bonsignore n. 1, C.F. e P.I. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Barbaro e P.IVA_3
Andrea Aloi del Foro di Messina, elettivamente domiciliata in Modica (RG), Via Variante Strada Statale
115 n 1/B - 97015, presso lo studio dell'Avv. Terranova Patrizia;
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
Conclusioni
Parte attrice:” [V]oglia l'Ill.mo Giudice adito, previa sospensione dell'esecuzione, accogliere le seguenti conclusioni: in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, stante il grave pregiudizio che potrebbe derivare dalla sua esecuzione, in attesa dell'esito del giudizio di impugnazione;
nel merito, in accoglimento della proposta opposizione all'esecuzione per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto per assoluta indeterminatezza delle somme dovute o con qualsiasi altra statuizione di legge con conseguente declaratoria di assenza del diritto di quest'ultima a procedere a esecuzione forzata e condanna al pagamento di tutte le spese legali
e processuali.
Con riserva di spese diritti e onorari.”
Parte convenuta: “[P]IACCIA all'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, preliminarmente, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del titolo esecutivo azionato così come formulata nell'atto d'opposizione e, conseguentemente, mantenere la detta provvisoria esecuzione, non sussistendone i presupposti di legge per i motivi esposti;
pagina 2 di 6 e, nel merito, rigettare l'atto di opposizione in tutte le richieste formulate, perché infondato in fatto ed in diritto, o con qualunque altra motivazione, compresa la mancanza di prova, confermando la legittimità e/o validità dell'atto di precetto, del titolo azionato e del diritto a procedere esecutivamente.
In via subordinata, nel caso di mancata conferma dell'intera somma intimata nell'atto di precetto (per es. per l'esclusione della voce “interessi legali”), dichiarare in ogni caso l'efficacia e/o validità parziale dell'atto di precetto relativamente alla somma quantificata e ritenuta dovuta (€.15.219,73, di cui
€.13.958,65 capitale;
€.540,00 compensi legali liquidati decr. ing.; €.81,00 spese forfettarie liquidate decr. ing;
€.24,84 c.p.a; €.142,08 Iva;
€.145,50 esborsi liquidati decr. ing.; €.15,00 spese notifica decr. ing.; €.27,18 diritti 15/11/18 dichiarazione esecutività; €.225,00 compensi legali precetto;
€.9,00 c.p.a;
€.51,48 Iva, oltre interessi convenzionali di mora liquidati nel decreto ingiuntivo) ed escludendo solo la parte ritenuta non dovuta e/o relativa agli interessi legali, se ritenuti non dovuti. Con le spese e salvo ogni diritto di difesa.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 20/5/2019 gli odierni attori proponevano opposizione a precetto ex art.615, co.1 c.p.c., loro notificato in data 30/4/2019 da parte della
[...]
(di seguito, ). Controparte_5 CP_6
Allegavano che l'atto di precetto traeva origine dal decreto ingiuntivo n.1048/2016 emesso dal tribunale di Ragusa il 06/06/2016 in favore della . Detto provvedimento era stato oggetto di opposizione CP_6 attraverso il procedimento iscritto al n.r.g. 3118/2016, che lo ha confermato e reso definitivamente esecutivo con sentenza n.1232/2018; la sentenza è stata appellata avanti alla Corte d'Appello di Catania,
e, al momento della iscrizione a ruolo del presente giudizio, l'appello era ancora sub iudice.
Lamentavano la circostanza che la sentenza n.1232/2018 resa dal tribunale di Ragusa nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo nulla aveva statuito circa gli interessi (convenzionali e di mora sulla somma ingiunta) e che, pertanto, la somma precettata non trovava sostegno giuridico nel titolo esecutivo in base al quale era stato azionato (ritenendo che fosse proprio la sentenza n.1232/2018 ) con conseguente nullità dell'atto di precetto. Chiedevano dunque dichiararsi la carenza del diritto della a procedere CP_6 ad esecuzione forzata, quantomeno per la quota interessi, sulla base del titolo azionato in giudizio.
Costituitasi in giudizio, la evidenziava che il titolo esecutivo posto a base dell'azione esecutiva CP_6 era rappresentato dal d.i. n. 1048/16, munito di formula esecutiva in data 22/11/2018 e notificato successivamente al rigetto della opposizione istaurata dagli attori a mezzo della sentenza n.1232/2018.
Precisava inoltre che in seno al citato titolo esecutivo erano stati espressamente dettagliati gli importi dovuti sulla sorte capitale a titolo di interessi corrispettivi e di mora, e che nel provvedimento monitorio pagina 3 di 6 (confermato in sede di opposizione) erano stati altresì liquidate le spese della relativa fase sommaria, somme legittimamente inglobate nel calcolo della somma precettata. Invocava dunque sia il rigetto della istanza di sospensione della esecutività del titolo contestato, sia il rigetto della domanda giudiziale, siccome del tutto destituita di fondamento, con la condanna degli attori al pagamento delle spese del giudizio.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, venivano concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
In conseguenza della cessione del credito oggetto di lite si costituiva in giudizio ex art.111c.p.c. la società cessionaria a mezzo della sua procuratrice ribadendo e facendo proprie Controparte_3 CP_2 le istanze e difese già esposte dalla cedente e chiedendone la estromissione dal giudizio.
Conclusa la fase istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza di discussione orale, e posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Motivi della decisione
La domanda è infondata e deve pertanto essere rigettata.
L'unica questione controversa attiene alla debenza degli interessi sulla sorte capitale, costituita dalle rate trimestrali scadute alla data del 14/02/2016 (euro 7.849,26) e il capitale residuo alla data del 15/02/2016
(euro 6.109,39) per un totale di euro 13.958,65.
Deve tuttavia rilevarsi che il titolo esecutivo (d.i. n.1048/2016 r.g.n.2382/2016), contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, liquida gli interessi come da domanda (monitoria), dove vengono dettagliatamente indicati nel loro ammontare “interessi di mora in ragione di anno dalle singole scadenze delle rate al tasso del 4,4710% per la rata scaduta il 14/11/13, al tasso del 4,4750% per la rata scaduta il 14/02/14, al tasso del 4,5410% per la rata scaduta il 14/05/14, al tasso del 4,5770% per la rata scaduta il 14/08/14, al tasso del 4,4550% per la rata scaduta il 14/11/14, al tasso del 4,3320% per la rata scaduta il 14/02/15, al tasso del 4,3150% per la rata scaduta il 14/05/15, al tasso del 4,2570% per la rata scaduta il 14/08/15, al tasso del 4,2320% per la rata scaduta il 14/11/15, al tasso del 4,1990% per la rata scaduta il 14/02/16 ed al tasso del 4,1070% per il residuo capitale dalla data del 15/02/16, giusto contratto
14/02/11”.
Non risulta, inoltre, in atti che il titolo esecutivo, di natura giudiziale, posto a base dell'atto di precetto sia stato revocato, essendo stato confermato nel giudizio di primo grado, con sentenza n. 1232/2018 e, in appello, rigettata l'stanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata.
Le doglianze sollevate dagli opponenti vertono esclusivamente sulla parziale inesistenza, limitatamente delle somme dovute a titolo di interessi, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata. Ne consegue, sotto il versante probatorio, che al creditore, nel giudizio di opposizione, spetta il solo onere pagina 4 di 6 di dimostrare la validità ed efficacia del titolo esecutivo, mentre è onere dell'opponente dimostrare l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi, sopravvenuti data la natura giudiziale del titolo, che, a quel titolo, tolgano in tutto o in parte efficacia. L'assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte opposta creditrice, che ha ad oggetto “la validità ed efficacia del titolo esecutivo”, investe anche il quantum della pretesa di cui è minacciata l'esecuzione ed impone, correlativamente, la chiarificazione delle modalità di determinazione dell'ammontare precettato.
Dagli atti di causa, come sopra riportati, emerge con chiarezza che la somma richiesta scaturisce dal provvedimento monitorio, che espressamente richiama, in relazione al calcolo degli interessi, quanto riportato in domanda. Più precisamente chiarisce come il quantum precettato sia stato determinato tenendo conto delle rate scadute e non pagate comprese tra il 14/11/2013 ed il 14/02/2016 (con dettagliata esposizione della determinazione dei tassi (variabili) degli interessi alle singole scadenze temporali), oltre al capitale residuo alla data del 15/02/2016, al tasso cristallizzato del 4,1070% sino al soddisfo
(come da pattuizioni contrattuali).
Non sono state avanzate contestazioni circa la quantificazione, nell'atto del precetto, del calcolo del dovuto -come da parametri sopra riportati - nè dedotte ragioni estintive sopravvenute di pagamenti parziali.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata in quanto del tutto infondata.
Le spese del giudizio, dato l'esito della causa, seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di devono essere poste a carico di parte opponente. Tenuto conto del valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, ridotti del 50% per il numero esiguo delle questioni controverse ed in considerazione della espletata attività processuale, si liquidano in euro
2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a., se dovuta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n.4270/2019:
• rigetta l'opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c. proposta da (C.F. Parte_1
) e (C.F. nei confronti C.F._1 Parte_2 C.F._2 dell'atto precetto notificato loro in data 30/4/2019 dalla Controparte_4
( ;
[...] P.IVA_1
• condanna, altresì, (C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite nei
[...] C.F._2 confronti, in solido, di Controparte_5
( ), e di rappresentata dalla mandataria (c.f. P.IVA_1 Controparte_3 CP_2
pagina 5 di 6 ), che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario P.IVA_3 nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a, se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 22/4/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 22/4/2025, alle ore 09:40, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ) e , l'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_2
LINGUANTI ISABELLA, oggi sostituito dall'avv. MASSIMILIANO PEPE;
per Controparte_1 nessuno compare;
per procuratrice di l'avv. Patrizia Terranova, in sostituzione degli CP_2 Controparte_3 avv.ti Barbaro e Aloi, la quale conclude riportandosi al piaccia della comparsa di risposta ed agli atti di causa, discute la causa riportandosi alle note conclusive e chiede porsi la causa in decisione.
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte attrice conclude riportandosi al piaccia dell'atto di opposizione ed agli atti di causa, discute la causa riportandosi agli atti di causa.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 2470/2019 pendente tra: pagina 1 di 6 (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30/12/0964 e (C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
07/11/1967, entrambi residenti a [...], difesi e rappresentati, in forza di procura speciale alle liti depositata in atti, dall'avv. Isabella Linguanti del Foro di presso il cui studio CP_1 hanno eletto domicilio;
ATTORI OPPONENTI contro
( , in persona del suo Controparte_4 P.IVA_1 rappresentante legale pro tempore, con sede legale in Viale Europa n.65, rappresentata e difesa CP_1 dall' avv. Giuseppe Pelligra del Foro di presso il cui studio ha eletto domicilio;
CP_1
CONVENUTA OPPOSTA
e nei confronti di società unipersonale con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. Controparte_3
1, P.Iva , e per essa la sua procuratrice con sede legale in Messina, Via P.IVA_2 CP_2
Bonsignore n. 1, C.F. e P.I. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Barbaro e P.IVA_3
Andrea Aloi del Foro di Messina, elettivamente domiciliata in Modica (RG), Via Variante Strada Statale
115 n 1/B - 97015, presso lo studio dell'Avv. Terranova Patrizia;
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
Conclusioni
Parte attrice:” [V]oglia l'Ill.mo Giudice adito, previa sospensione dell'esecuzione, accogliere le seguenti conclusioni: in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, stante il grave pregiudizio che potrebbe derivare dalla sua esecuzione, in attesa dell'esito del giudizio di impugnazione;
nel merito, in accoglimento della proposta opposizione all'esecuzione per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto per assoluta indeterminatezza delle somme dovute o con qualsiasi altra statuizione di legge con conseguente declaratoria di assenza del diritto di quest'ultima a procedere a esecuzione forzata e condanna al pagamento di tutte le spese legali
e processuali.
Con riserva di spese diritti e onorari.”
Parte convenuta: “[P]IACCIA all'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, preliminarmente, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del titolo esecutivo azionato così come formulata nell'atto d'opposizione e, conseguentemente, mantenere la detta provvisoria esecuzione, non sussistendone i presupposti di legge per i motivi esposti;
pagina 2 di 6 e, nel merito, rigettare l'atto di opposizione in tutte le richieste formulate, perché infondato in fatto ed in diritto, o con qualunque altra motivazione, compresa la mancanza di prova, confermando la legittimità e/o validità dell'atto di precetto, del titolo azionato e del diritto a procedere esecutivamente.
In via subordinata, nel caso di mancata conferma dell'intera somma intimata nell'atto di precetto (per es. per l'esclusione della voce “interessi legali”), dichiarare in ogni caso l'efficacia e/o validità parziale dell'atto di precetto relativamente alla somma quantificata e ritenuta dovuta (€.15.219,73, di cui
€.13.958,65 capitale;
€.540,00 compensi legali liquidati decr. ing.; €.81,00 spese forfettarie liquidate decr. ing;
€.24,84 c.p.a; €.142,08 Iva;
€.145,50 esborsi liquidati decr. ing.; €.15,00 spese notifica decr. ing.; €.27,18 diritti 15/11/18 dichiarazione esecutività; €.225,00 compensi legali precetto;
€.9,00 c.p.a;
€.51,48 Iva, oltre interessi convenzionali di mora liquidati nel decreto ingiuntivo) ed escludendo solo la parte ritenuta non dovuta e/o relativa agli interessi legali, se ritenuti non dovuti. Con le spese e salvo ogni diritto di difesa.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 20/5/2019 gli odierni attori proponevano opposizione a precetto ex art.615, co.1 c.p.c., loro notificato in data 30/4/2019 da parte della
[...]
(di seguito, ). Controparte_5 CP_6
Allegavano che l'atto di precetto traeva origine dal decreto ingiuntivo n.1048/2016 emesso dal tribunale di Ragusa il 06/06/2016 in favore della . Detto provvedimento era stato oggetto di opposizione CP_6 attraverso il procedimento iscritto al n.r.g. 3118/2016, che lo ha confermato e reso definitivamente esecutivo con sentenza n.1232/2018; la sentenza è stata appellata avanti alla Corte d'Appello di Catania,
e, al momento della iscrizione a ruolo del presente giudizio, l'appello era ancora sub iudice.
Lamentavano la circostanza che la sentenza n.1232/2018 resa dal tribunale di Ragusa nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo nulla aveva statuito circa gli interessi (convenzionali e di mora sulla somma ingiunta) e che, pertanto, la somma precettata non trovava sostegno giuridico nel titolo esecutivo in base al quale era stato azionato (ritenendo che fosse proprio la sentenza n.1232/2018 ) con conseguente nullità dell'atto di precetto. Chiedevano dunque dichiararsi la carenza del diritto della a procedere CP_6 ad esecuzione forzata, quantomeno per la quota interessi, sulla base del titolo azionato in giudizio.
Costituitasi in giudizio, la evidenziava che il titolo esecutivo posto a base dell'azione esecutiva CP_6 era rappresentato dal d.i. n. 1048/16, munito di formula esecutiva in data 22/11/2018 e notificato successivamente al rigetto della opposizione istaurata dagli attori a mezzo della sentenza n.1232/2018.
Precisava inoltre che in seno al citato titolo esecutivo erano stati espressamente dettagliati gli importi dovuti sulla sorte capitale a titolo di interessi corrispettivi e di mora, e che nel provvedimento monitorio pagina 3 di 6 (confermato in sede di opposizione) erano stati altresì liquidate le spese della relativa fase sommaria, somme legittimamente inglobate nel calcolo della somma precettata. Invocava dunque sia il rigetto della istanza di sospensione della esecutività del titolo contestato, sia il rigetto della domanda giudiziale, siccome del tutto destituita di fondamento, con la condanna degli attori al pagamento delle spese del giudizio.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, venivano concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
In conseguenza della cessione del credito oggetto di lite si costituiva in giudizio ex art.111c.p.c. la società cessionaria a mezzo della sua procuratrice ribadendo e facendo proprie Controparte_3 CP_2 le istanze e difese già esposte dalla cedente e chiedendone la estromissione dal giudizio.
Conclusa la fase istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza di discussione orale, e posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Motivi della decisione
La domanda è infondata e deve pertanto essere rigettata.
L'unica questione controversa attiene alla debenza degli interessi sulla sorte capitale, costituita dalle rate trimestrali scadute alla data del 14/02/2016 (euro 7.849,26) e il capitale residuo alla data del 15/02/2016
(euro 6.109,39) per un totale di euro 13.958,65.
Deve tuttavia rilevarsi che il titolo esecutivo (d.i. n.1048/2016 r.g.n.2382/2016), contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, liquida gli interessi come da domanda (monitoria), dove vengono dettagliatamente indicati nel loro ammontare “interessi di mora in ragione di anno dalle singole scadenze delle rate al tasso del 4,4710% per la rata scaduta il 14/11/13, al tasso del 4,4750% per la rata scaduta il 14/02/14, al tasso del 4,5410% per la rata scaduta il 14/05/14, al tasso del 4,5770% per la rata scaduta il 14/08/14, al tasso del 4,4550% per la rata scaduta il 14/11/14, al tasso del 4,3320% per la rata scaduta il 14/02/15, al tasso del 4,3150% per la rata scaduta il 14/05/15, al tasso del 4,2570% per la rata scaduta il 14/08/15, al tasso del 4,2320% per la rata scaduta il 14/11/15, al tasso del 4,1990% per la rata scaduta il 14/02/16 ed al tasso del 4,1070% per il residuo capitale dalla data del 15/02/16, giusto contratto
14/02/11”.
Non risulta, inoltre, in atti che il titolo esecutivo, di natura giudiziale, posto a base dell'atto di precetto sia stato revocato, essendo stato confermato nel giudizio di primo grado, con sentenza n. 1232/2018 e, in appello, rigettata l'stanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata.
Le doglianze sollevate dagli opponenti vertono esclusivamente sulla parziale inesistenza, limitatamente delle somme dovute a titolo di interessi, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata. Ne consegue, sotto il versante probatorio, che al creditore, nel giudizio di opposizione, spetta il solo onere pagina 4 di 6 di dimostrare la validità ed efficacia del titolo esecutivo, mentre è onere dell'opponente dimostrare l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi, sopravvenuti data la natura giudiziale del titolo, che, a quel titolo, tolgano in tutto o in parte efficacia. L'assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte opposta creditrice, che ha ad oggetto “la validità ed efficacia del titolo esecutivo”, investe anche il quantum della pretesa di cui è minacciata l'esecuzione ed impone, correlativamente, la chiarificazione delle modalità di determinazione dell'ammontare precettato.
Dagli atti di causa, come sopra riportati, emerge con chiarezza che la somma richiesta scaturisce dal provvedimento monitorio, che espressamente richiama, in relazione al calcolo degli interessi, quanto riportato in domanda. Più precisamente chiarisce come il quantum precettato sia stato determinato tenendo conto delle rate scadute e non pagate comprese tra il 14/11/2013 ed il 14/02/2016 (con dettagliata esposizione della determinazione dei tassi (variabili) degli interessi alle singole scadenze temporali), oltre al capitale residuo alla data del 15/02/2016, al tasso cristallizzato del 4,1070% sino al soddisfo
(come da pattuizioni contrattuali).
Non sono state avanzate contestazioni circa la quantificazione, nell'atto del precetto, del calcolo del dovuto -come da parametri sopra riportati - nè dedotte ragioni estintive sopravvenute di pagamenti parziali.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata in quanto del tutto infondata.
Le spese del giudizio, dato l'esito della causa, seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di devono essere poste a carico di parte opponente. Tenuto conto del valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, ridotti del 50% per il numero esiguo delle questioni controverse ed in considerazione della espletata attività processuale, si liquidano in euro
2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a., se dovuta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n.4270/2019:
• rigetta l'opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c. proposta da (C.F. Parte_1
) e (C.F. nei confronti C.F._1 Parte_2 C.F._2 dell'atto precetto notificato loro in data 30/4/2019 dalla Controparte_4
( ;
[...] P.IVA_1
• condanna, altresì, (C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite nei
[...] C.F._2 confronti, in solido, di Controparte_5
( ), e di rappresentata dalla mandataria (c.f. P.IVA_1 Controparte_3 CP_2
pagina 5 di 6 ), che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario P.IVA_3 nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a, se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 22/4/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 6 di 6