Sentenza 4 novembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 04/11/2019, n. 2295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2295 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/11/2019
N. 02295/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00539/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 539 del 2013, proposto da
- IR AN e IA IC CA, rappresentati e difesi dall’Avv. Rita Bernasconi ed elettivamente domiciliati in Milano, Via Savaré n. 1, presso lo studio dell’Avv. Ivan Pastorelli;
contro
- il Comune di Gavirate, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio Carosi ed elettivamente domiciliato in Milano, Via C. G. Merlo n. 1, presso lo studio dell’Avv. Massimo Berton;
per l’annullamento
- del permesso di costruire n. 25 del 15 maggio 2012, nella parte in cui è stato assoggettato a contributo concessorio l’intervento di ristrutturazione di edificio unifamiliare;
- nonché di ogni altro atto presupposto, successivo o comunque connesso, e segnatamente, ove occorrer possa, dell’avviso di emanazione del permesso di costruire, sempre nella parte in cui assoggetta a contributo concessorio l’intervento di completamento;
- del provvedimento comunale prot. 9953 del 31 ottobre 2012, recante il rigetto della domanda di restituzione oneri concessori;
- nonché del provvedimento comunale prot. n. 11459 del 26 novembre 2012, recante il rigetto del sollecito di restituzione oneri, nonché dell’art. 14, punti 7 e 8, delle N.T.A. del P.R.G., ove interpretati nel senso di ritenere “edificio unifamiliare” solamente un edificio isolato;
- e per l’accertamento dell’indebito percepimento da parte del Comune dell’importo complessivo di € 6.536,30, di cui € 3.113,92 a titolo di oneri di urbanizzazione e € 3.422,38 a titolo di costo di costruzione;
- e per la condanna del Comune di Gavirate alla restituzione della somma di € 6.536,30 corrisposta dai ricorrenti, oltre ad interessi dal giorno del pagamento (11 giugno 2012) al giorno della restituzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gavirate;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza pubblica del 24 settembre 2019, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 8 febbraio 2013 e depositato il 7 marzo successivo, i ricorrenti hanno impugnato, tra l’altro, il permesso di costruire n. 25 del 15 maggio 2012, nella parte in cui è stato assoggettato a contributo concessorio l’intervento di ristrutturazione di edificio unifamiliare, ed hanno chiesto l’accertamento dell’indebito percepimento da parte del Comune dell’importo complessivo di € 6.536,30, di cui € 3.113,92 a titolo di oneri di urbanizzazione e € 3.422,38 a titolo di costo di costruzione, e la sua conseguente restituzione.
I ricorrenti sono proprietari di un edificio unifamiliare residenziale sito in Gavirate (VA), Frazione Ca’ de Monti n. 5, composto da tre vani, oltre cucina e servizi, aderente su due lati perimetrali ad altro fabbricato di proprietà di terzi, sebbene risulti autonomo. Nella primavera del 2012 i ricorrenti hanno presentato una istanza di permesso di costruire per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia del predetto fabbricato, che l’Amministrazione, in data 15 maggio 2012, ha accolto, rilasciando il richiesto permesso, dietro pagamento di € 3.113,92 a titolo di oneri di urbanizzazione ed € 3.422,38 a titolo di costo di costruzione, pari a complessivi € 6.536,30 di contributo di costruzione. Successivamente al pagamento dei predetti importi, ossia in data 12 ottobre 2012, i ricorrenti ne hanno chiesto la restituzione, poiché l’intervento di ristrutturazione di un edificio unifamiliare sarebbe esente da contributi concessori ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. b, del D.P.R. n. 380 del 2001. In data 31 ottobre 2012, il Comune ha negato il rimborso sul presupposto che l’art. 14 delle N.T.A., al punto 7, stabilirebbe che solo per le costruzioni coperte isolate sarebbe ammessa l’esenzione, mentre non risulterebbe applicabile laddove, come nella fattispecie de qua, si tratti di edificio non isolato. Dopo un’ulteriore comunicazione inviata per conto dei ricorrenti e finalizzata a contestare l’assunto comunale, è stata adottata la nota del 26 novembre 2012, che ha confermato il diniego di esenzione, in assenza dei suoi presupposti applicativi.
Assumendo l’illegittimità delle predette determinazioni e delle presupposte N.T.A., i ricorrenti hanno eccepito la violazione dell’art. 17, comma 3, lett. b, del D.P.R. n. 380 del 2001, l’eccesso di potere per difetto dei presupposti e l’indebito percepimento di somme.
Inoltre sono stati dedotti la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, l’eccesso di potere per motivazione errata, il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria.
Si è costituito in giudizio il Comune di Gavirate, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni.
Alla pubblica udienza del 24 settembre 2019, su conforme richiesta dei difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Con le due censure di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connesse, si assume che l’esenzione dal pagamento del contributo di costruzione per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari, prevista dall’art. 17, comma 3, lett. b, del D.P.R. n. 380 del 2001, sarebbe finalizzata ad agevolare i soggetti che effettuano interventi edilizi sugli immobili unifamiliari e tale caratteristica sarebbe certamente da riconoscere ai fabbricati destinati ad esclusiva residenza abitativa di un unico nucleo familiare, indipendentemente dalla circostanza, da ritenere irrilevante ai fini dell’applicazione della predetta esenzione, che l’edificio oggetto dell’intervento risulti isolato piuttosto che in qualche misura collegato con altri immobili; a ciò conseguirebbe l’illegittimità dei provvedimenti impugnati che hanno negato l’esenzione, poiché l’immobile di proprietà dei ricorrenti risulta aderente per due muri perimetrali ad altro edificio, unitamente alle presupposte previsioni di cui all’art. 14, nn. 7 e 8, delle N.T.A. del Piano regolatore comunale, vigente ratione temporis.
2.1. Le doglianze sono fondate.
I ricorrenti, in data 12 ottobre 2012, hanno chiesto al Comune di Gavirate il rimborso degli oneri concessori versati per il rilascio del permesso di costruire n. 25 del 15 maggio 2012, in quanto, ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. b, del D.P.R. n. 380 del 2001, per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, degli edifici unifamiliari, non è dovuto il contributo di costruzione (all. 10 al ricorso).
Il Comune ha negato il rimborso con i provvedimenti del 31 ottobre e del 26 novembre 2012, impugnati attraverso il presente giudizio, giacché l’edificio oggetto dell’intervento di ristrutturazione non sarebbe isolato, secondo le definizioni contenute nelle N.T.A., essendo aderente per due lati ad altri fabbricati (all. 3 e 4 al ricorso).
Il diniego di rimborso del Comune appare illegittimo avuto riguardo alla concreta conformazione del fabbricato di proprietà dei ricorrenti oggetto di ristrutturazione; il predetto manufatto, sebbene aderente per due lati ad altri fabbricati, risulta funzionalmente autonomo rispetto a questi ultimi, considerato che, oltre che essere abitato da un singolo nucleo familiare e avere una dimensione non eccessiva per i bisogni di una famiglia normale, possiede una entrata e tutti i servizi autonomi ed ha in comune con i fabbricati contigui soltanto i citati due muri perimetrali (cfr. le planimetrie e le fotografie all. 6 e 7 al ricorso), con ciò risultando evidente il possesso delle caratteristiche di edificio a sé stante, usufruibile in modo separato dalla famiglia ivi stanziata, e quindi dotato del carattere della ‘unifamiliarità’ richiesto dal citato art. 17 del Testo unico dell’Edilizia. In sostanza, il requisito della ‘unifamiliarità’, quale elemento di natura funzionale e non meramente strutturale o fisica, sussiste in tutte quelle occasioni in cui non si è al cospetto di edificio situato in un condominio, come definito dall’art. 1117 cod. civ. (cfr., in particolare, l’elenco di cui al n. 1), ossia laddove non siano presenti dei servizi in comune, indispensabili per rendere fruibile l’unità abitativa interessata.
In tal senso appare orientata anche la giurisprudenza, che ha sostenuto come “la circostanza che l’edificio non sia completamente isolato non valga ad escludere il carattere di unifamiliarità. Invero, la norma di cui all’art. 17, comma 3, lett. b), del DPR 6 giugno 2001, n. 380, va riferita alle costruzioni unifamiliari che hanno destinazione residenziale, con esclusione delle unità immobiliari che siano ricomprese in più ampi edifici, quali i condomini, caratterizzati dall’esistenza di parti e servizi funzionalmente comuni, ma non richiede il completo isolamento dell’edificio. La ratio che ispira la specifica esenzione è infatti di derivazione sociale e pertanto la nozione di edificio unifamiliare assunta dalla norma, non è nella sua accezione strutturale, ma socio economica e coincide con la piccola proprietà immobiliare meritevole, per gli interventi di ristrutturazione, di un trattamento differenziato rispetto alle altre tipologie edilizie (cfr. Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 10 ottobre 1996, n. 1480). Deve pertanto ritenersi irrilevante la comunione di talune strutture portanti o di qualche muro di confine e devono conseguentemente essere considerate unifamiliari, per tipologia obiettiva, anche le case realizzate a schiera o in blocco ma strutturalmente funzionalmente indipendenti” (T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 13 maggio 2011, n. 713; in termini, T.A.R. Veneto, II, 5 marzo 2019, n. 289; T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 26 aprile 2018, n. 449; T.A.R. Toscana, III, 26 aprile 2017, n. 616; T.A.R. Campania, Salerno, I, 22 giugno 2015, n. 1416).
2.2. Di conseguenza, per le finalità di interesse di cui al presente contenzioso, appare illegittimo anche l’art. 14, punti 7 e 8, delle N.T.A. del P.R.G., che considera unifamiliare l’edificio soltanto se isolato anche strutturalmente e non solo funzionalmente: difatti, non si può ammettere che la disciplina urbanistico-edilizia locale possa introdurre specificazioni o dare una interpretazione unilaterale e soggettiva alla normativa primaria, da cui conseguirebbero delle differenziazioni applicative sul territorio nazionale, in violazione dei principi di uguaglianza e di legalità, soprattutto in materia di prestazioni imposte (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 115 del 2011); in senso contrario, non si ritiene possa attagliarsi alla presente fattispecie la pronuncia del T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 2 luglio 2014, n. 1707, invocata dalla difesa del Comune, giacché nel caso ivi esaminato le specificazioni contenute nella disciplina edilizia locale risultavano indirizzate al perseguimento e rafforzamento delle finalità socio-economiche e di tutela della piccola proprietà immobiliare sottese alla normativa statale, vigente ratione temporis (art. 9, comma 1, lett. d, della legge n. 10 del 1977, ora sostituito dall’art. 17, comma 3, lett. b, del D.P.R. n. 380 del 2001).
2.3. In conclusione, alla fondatezza delle scrutinate doglianze consegue l’accoglimento del ricorso e l’annullamento degli atti impugnati, compreso, per quanto di interesse nel presente contenzioso, l’art. 14, punti 7 e 8, delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Gavirate.
3. Dall’annullamento degli atti impugnati discende l’obbligo di restituzione, in capo al Comune resistente, del contributo di costruzione versato dai ricorrenti, pari ad € 6.536,30, comprensivo, in quanto debito di valuta, di interessi legali dal giorno del versamento – 11 giugno 2012 (all. 8 e 9 al ricorso) – fino al saldo.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe, secondo quanto specificato in motivazione.
Condanna il Comune di Gavirate al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri e spese generali; dispone altresì la rifusione del contributo unificato in favore dei ricorrenti e a carico del Comune resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 24 settembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio De Vita | Italo Caso |
IL SEGRETARIO