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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 08/06/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott.ssa AR Assunta Niccoli Presidente
2. dott.ssa Rosa D'Apice Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 866/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, alla via S. Parte_1
Baratta, n. 51, cod. fisc. , rappresentata e difesa, in virtù di C.F._1 mandato in calce all'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., dall'avv. Vincenzo
Fiorillo, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via SS. Martiri
Salernitani, n. 31; appellante in riassunzione
E
1. , nata a [...] l'[...] ed ivi residente, alla Controparte_1 via S. Baratta, n. 51, cod. fisc. , rappresentata e difesa, in virtù di C.F._2 mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore, dall'avv. Maddalena
Anzisi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via L. Petrone, n. 77;
2. , nato a [...] l'[...] ed ivi residente, alla Controparte_2 via S. Baratta, n. 51, cod. fisc. , , nata C.F._3 Controparte_3
a Salerno il 23 gennaio 1948 ed ivi residente, alla traversa P. Caravita, n. 1, cod. fisc.
, rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce alla comparsa C.F._4 di costituzione e risposta, dall'avv. Raffaela Avallone, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Cetara, alla via Storto Vallone, n. 10;
1 3. , nata a [...] l'[...] ed ivi residente, Parte_2 piazza Alfano I, n. 14, cod. fisc. , rappresentata e difesa, in virtù di C.F._5 mandato in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Antonello Portanova, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via F. Conforti, n. 11;
4. , nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla Parte_3 via Principessa Sichelgaita, n. 83, cod. fisc. , rappresentato e C.F._6 difeso, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Egidio Felice Egidio, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via Mercanti, n. 46; appellati in riassunzione
NONCHE'
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, Controparte_4 piazza Sant'Agostino, n. 35, cod. fisc. ; C.F._7 Parte_4
, nata ad [...] il [...], residente in [...], alla via Premuda,
[...]
n. 12, cod. fisc. , , nata a [...] il C.F._8 Parte_5
9 agosto 1957, residente in Salerno, alla traversa P. Caravita, n. 1, cod. fisc.
; , nata a [...] il [...], C.F._9 Parte_6 residente in Salerno, alla via S. Baratta, n. 51, cod. fisc. C.F._10
, nata ad [...] il [...], residente in Parte_7
Pellezzano, alla via A. De Gasperi, n. 113, cod. fisc. C.F._11
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, alla via Parte_8
S. Baratta, n. 51, cod. fisc. ; , C.F._12 Parte_9 nato ad [...] il [...], residente in [...], cod. fisc.
; , nata a [...] il [...], C.F._13 Parte_10 residente in [...], cod. fisc.
; , nata a [...] il 24 giugno C.F._14 Parte_11
1950, residente in [...], cod. fisc.
; C.F._15 appellati in riassunzione contumaci
AVENTE AD OGGETTO: GIUDIZIO DI RINVIO EX ARTT. 392 E SS. C.P.C. –
DIVISIONE EREDITARIA;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante in riassunzione (come da atto di citazione in riassunzione) – “1) in via preliminare, autorizzare l'esponente a chiamare a partecipare al presente giudizio gli 2 aventi causa degli originari condividenti …, quali risultano dalla certificazione notarile depositata con il presente atto;
2) in via pregiudiziale, anche con sentenza parziale, identificare la massa dei beni da dividersi ed in particolare, accertato che i terreni siti in
Croce di Salerno ed identificati al catasto terreni del medesimo comune di Salerno Foglio
57 plle 42, 49, 235, 240 siano di proprietà esclusiva della esponente, escludere detti beni dalla massa ereditaria della sig.ra ; 4) di poi, previa nomina di un CTU, CP_5 provvedere alla divisione della massa individuata formando ed attribuendo le quote dovute a ciascuno dei condividenti. 5) condannare i sigg. Controparte_3 [...]
e al pagamento delle spese dei primi tre gradi di giudizio CP_2 Parte_2 da distrarsi in favore del difensore anticipante, e ponendo invece a carico della massa le spese di causa relative al presente giudizio di rinvio comprese quelle del CTU che sarà in questa sede nominato, sempre con distrazione”; per l'appellata in riassunzione (come da comparsa di costituzione Controparte_1
e risposta) – “a) … previa declaratoria di tardività del deposito della documentazione ipocatastale (certificazione notarile) avvenuta solo nella presente fase del giudizio di appello, dichiarare inammissibile la domanda introduttiva di lite per la mancata prova circa la proprietà degli immobili caduti nella successione della sig.ra b) in CP_5 via gradata, nel merito, previo rigetto della richiesta di rinnovazione della ctu per le motivazioni di cui alla narrativa, rigettare la richiesta di espunzione dall'esse ereditario dei beni immobili siti in località Croce del Comune di Salerno, in quanto trattasi di domanda di simulazione mai proposta e, comunque, non provata, con applicazione del progetto di divisione formulato dal c.t.u. ing. nel primo grado di giudizio ed Per_1 assegnazione alla sig.ra , ai sensi e per gli effetti dell'artt. 720 c.p.c., Controparte_1 della quota n. 5 germano pari alla proprietà di 2/3 del cespite n. 9 (appartamento sito in
Salerno alla via P. Caravita 1, piano 1, riportato in catasto fabbricati, partita 27641, fl 26, part. 11, sub. 7, vani 3,5, quota di possesso 100% più conguaglio in negativo di €
10.357,58); c) con la condanna di parte appellante in riassunzione alla refusione delle spese e compensi di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”; per gli appellati in riassunzione e AR (come da comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta) – “- rigettare l'appello in riassunzione in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto in forza di tutte le causali ed osservazioni innanzi indicate.
Condannare l'appellante alla refusione delle spese, diritti ed onorari di questo giudizio, oltre IVA, c.p.c. e 12,5% come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario. - In via subordinata, in caso di mancato rigetto dell'atto di
3 appello, in relazione al progetto di divisione ereditaria, nell'ipotesi in cui l'Ecce.ma Corte dovesse ritenere corretta la elaborazione tecnica del c.t.u., si reiterano in questa sede le conclusioni già avanzate nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, ivi comprese le eccezioni sollevate in sede di precisazioni delle conclusioni di cui al verbale di udienza del 2 febbraio 2006 e che qui si abbiano integralmente riportate e trascritte.
Sempre in via subordinata, ove l'Ecc.ma Corte ritenga di disporre il rinnovo della CTU, gli odierni appellati si riservano ogni diritto nei termini di legge;
in tale ipotesi, ed in seguito all'eventuale ordine della correlativa divisione, Voglia l'Ecc.ma Corte porre le spese a carico della massa”; per l'appellata in riassunzione (come da comparsa di risposta) – Parte_2
“Nel merito: a) rigettare la domanda di scioglimento della comunione ereditaria così come proposta dalla sig.ra e provvedere, invece, allo scioglimento della Parte_1 comunione così come richiesto dalla sig.ra in forza delle difese e Parte_2 motivi esposti;
b) per l'effetto, condannare la sig.ra al pagamento di Parte_1 spese e competenze dei due gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali, Iva e Cnp”; per l'appellato in riassunzione (come da comparsa di risposta) – Parte_3
“- rigettare l'appello in riassunzione in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto in forza di tutte le causali ed osservazioni innanzi indicate. - Si impugnano le risultanze della CTU in forza delle osservazioni innanzi indicate: - In via subordinata, previa formazione della massa ereditaria della defunta sig.ra cosi come CP_5 risultante dalla documentazione di cui in atti, procedersi, ex art. 727 cc e 784 e ss cpc, alla divisione dell'asse ereditario cosi formato individuando quota ereditaria di titolarità di ciascuno degli eredi con richiesta da parte del sig. CP_1 Parte_3 dell'assegnazione dei beni immobili già in suo possesso e titolarità, previo conguaglio. -
Comunque porre ogni spesa a carico della massa, e, in caso di infondate contestazioni sul diritto da dividere da parte della sig.ra ovvero di inaccoglibili Parte_1 contestazioni durante le operazioni divisionali, condannare quest'ultimo alle relative spese legali;
il tutto con attribuzione al sottoscritto avvocato, che si dichiara antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3095/2006, il Tribunale di Salerno, nel definire il giudizio divisionale n.
1021/1999 RGC, promosso da nei confronti di Parte_1 Parte_9
(classe 1917), , , Parte_2 Controparte_4 Parte_3
, , Controparte_2 Controparte_3 Parte_11 Parte_12
, nonché di , , Parte_10 Controparte_1 Parte_5 Parte_6
4 , e (classe 1990), quali Parte_7 Parte_8 Parte_9 eredi di , così provvedeva: 1) dichiarava il difetto di interesse ad Persona_2 agire;
2) dichiarava valida ed efficace la scrittura privata sottoscritta il 30 marzo 1996 e prodotta all'udienza del 24 marzo 2005, con la quale le parti avevano proceduto allo scioglimento della comunione del compendio ereditario di 3) dichiarava CP_5 integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
4) poneva definitivamente a carico della massa e, per l'effetto, di ogni partecipante alla divisione, in proporzione alla rispettiva quota ed in solido, le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio.
Con sentenza n. 840/2015, questa Corte rigettava sia l'appello principale spiegato da sul presupposto che la scrittura privata di divisione del 30 marzo 1996 Parte_1 potesse essere prodotta anche oltre i termini previsti dal codice di rito per le preclusioni istruttorie, giacché diretta a documentare un'eccezione in senso lato, sia quello incidentale con il quale aveva lamentato l'integrale compensazione delle spese Controparte_1 del primo grado del giudizio, ritenendo sussistenti i relativi presupposti.
Con ordinanza n. 17296/2020, la Suprema Corte: 1) accoglieva il primo motivo di ricorso, con il quale aveva denunciato la violazione, in ordine all'art. 360, c. 1, Parte_1
n. 4, c.p.c., degli artt. 115 e 184 c.p.c., per avere il giudice del gravame ritenuto utilizzabile la scrittura privata di divisione tardivamente depositata nel 2005, vale a dire quando erano già maturate le preclusioni istruttorie;
2) dichiarava assorbito il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione, con riguardo all'art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c., dell'art. 40, c. 2, legge n. 47/1985, ritenuto dal giudice del gravame non applicabile alla scrittura privata di divisione ereditaria;
3) cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte
d'Appello di Salerno anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione in riassunzione spedito per la notifica il 26 novembre 2020,
introduceva il giudizio di rinvio al fine di ottenere lo scioglimento della Parte_1 comunione del compendio ereditario di previa estromissione dalla massa CP_5 dei beni contraddistinti nel catasto terreni del Comune di Salerno al foglio 57 particelle
42, 49, 235, 240, di cui assumeva essere l'effettiva proprietaria.
La causa, nella quale si costituivano , , Controparte_1 Controparte_2
e , mentre, sebbene ritualmente citati, restavano Controparte_3 Parte_2 contumaci , , quale erede di Controparte_4 Parte_4 Parte_12
, , , , ,
[...] Parte_3 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , e , Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 perveniva, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 7 luglio 2022.
5 Con sentenza non definitiva n. 1794/2022, questa Corte così provvedeva: a) dichiarava che ha diritto di chiedere ed ottenere lo scioglimento della comunione Parte_1 del compendio ereditario di b) dichiarava che il dividendo compendio CP_5 ereditario di era costituito dai seguenti beni: 1) quota di 1/2 della piena CP_5 proprietà dell'appartamento per civile abitazione censito nel catasto fabbricati del Comune di Salerno, via Duomo, n. 65, ora piazza Alfano I, n. 14, al foglio 64, particella 345, subalterno 47, categoria A/4; 2) quota di 1/2 della piena proprietà del locale censito nel catasto fabbricati del Comune di Salerno, piazza Alfano I, n. 13, al foglio 64, particella
345, subalterno 76, categoria C/1; 3) quota di 1/2 della piena proprietà del locale censito nel catasto fabbricati del Comune di Salerno, piazza Alfano I, n. 12, al foglio 64, particella
345, subalterno 77, categoria C/1; 4) quota di 1/2 della piena proprietà del locale censito nel catasto fabbricati del Comune di Salerno, via S. Baratta, n. 51, al foglio 68, particella
123, subalterno 3, categoria C/2; 5) intera piena proprietà dell'appartamento per civile abitazione censito nel catasto fabbricati del Comune di Salerno, vicolo Cassavecchia, n.
4, al foglio 64, particella 1136, subalterno 3, categoria A/2; 6) intera piena proprietà del deposito censito nel catasto fabbricati del Comune di Salerno, vicolo Cassavecchia, n. 4, al foglio 64, particella 1136, subalterno 5, categoria C/2; 7) intera piena proprietà del deposito censito nel catasto fabbricati del Comune di Salerno, vicolo Cassavecchia, al foglio 64, particella 1136, subalterno 6, categoria C/2; 8) intera piena proprietà del deposito censito nel catasto fabbricati del Comune di Salerno, vicolo Cassavecchia, al foglio 64, particella 1136, subalterno 7, categoria C/2; 9) intera piena proprietà dell'appartamento per civile abitazione censito nel catasto fabbricati del Comune di
Salerno, via P. Caravita, n. 1, al foglio 26, particella 166, subalterno 7, categoria A/2; 10) intera piena proprietà del fondo censito nel catasto terreni del Comune di Salerno, località
Croce, al foglio 57, particella 42; 11) intera piena proprietà del fondo censito nel catasto terreni del Comune di Salerno, località Croce, al foglio 57, particella 49; 12) quota di
37/1000 della piena proprietà del fondo censito nel catasto terreni del Comune di Nocera
Inferiore, località Fiano, al foglio 2, particella 69; 13) quota di 37/1000 della piena proprietà del fondo censito nel catasto terreni del Comune di Nocera Inferiore, località
Chivoli, al foglio 10, particella 569; 14) quota di 37/1000 della piena proprietà del fondo censito nel catasto terreni del Comune di Nocera Inferiore, località Chivoli, al foglio 10, particella 605; 15) quota di 37/1000 della piena proprietà del fondo censito nel catasto terreni del Comune di Nocera Inferiore, località Chivoli, al foglio 10, particella 566; 16) quota di 37/1000 della piena proprietà del fondo censito nel catasto terreni del Comune di
6 Nocera Inferiore, località Chivoli, al foglio 10, particella 17; c) disponeva, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio al fine di procedere all'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio diretta alla formazione di un progetto di divisione dei beni compresi nell'asse ereditario di sulla base dei correnti valori di mercato;
d) CP_5 differiva la regolamentazione delle spese processuali al momento dell'emanazione del provvedimento con il quale sarebbe stato definitivamente concluso il giudizio.
All'esito del deposito della suddetta consulenza tecnica d'ufficio e dell'elaborato integrativo, si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata il 14 gennaio 2025
, contestandone le risultanze e chiedendo l'assegnazione degli Parte_3 immobili di cui era già in possesso.
All'udienza del 16 gennaio 2025, non avendo le parti raggiunto un accordo unanime in ordine ad una delle soluzioni divisionali prospettate dal consulente tecnico d'ufficio, venivano assegnati loro i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c., decorsi i quali la causa era trattenuta in decisione.
In via preliminare, occorre rimarcare che, come questa Corte ha osservato già con la sentenza non definitiva n. 1794/2022, i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza (o dall'ordinanza) di cassazione, la quale non può essere stigmatizzata o elusa dal giudice del rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale, fatta salva soltanto l'ipotesi dell'inesistenza giuridica della pronuncia, o di constatato errore del principio di diritto affermato, la cui correttezza non è sindacabile neanche alla stregua di arresti giurisprudenziali precedenti, contestuali o successivi della Corte di legittimità, così come, nel caso di annullamento della sentenza per vizi di motivazione, il giudice del rinvio non può compiere un nuovo e diverso accertamento dei fatti che siano stati accertati definitivamente e sui quali è stata fondata la pronuncia di annullamento (cfr. Cass. 8 novembre 2005, n. 21664; Cass. 6 marzo 2012,
n. 3458; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27343).
Nella fattispecie de qua agitur, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17296/2020, nel ritenere fondato il primo motivo di ricorso articolato da ed assorbito il Parte_1 secondo, sanciva l'inutilizzabilità, ai fini decisionali, della scrittura privata di divisione intercorsa tra le parti il 30 marzo 1996 e depositata dinnanzi al Tribunale di Salerno da
, e all'udienza del 24 marzo Controparte_2 Controparte_3 Parte_2
2005, per essere, a tale data, già maturate le preclusioni istruttorie.
Pertanto, alla luce del decisum della Cassazione, questa Corte è tenuta ad esaminare la domanda divisionale proposta da con l'atto di citazione notificato il Parte_1
7 30/31 marzo 1999 senza poter attribuire alcuna rilevanza alla scrittura privata stipulata dalle parti il 30 marzo 1996, giacché prodotta al di là dei termini perentori previsti dall'art. 184 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis) per la formulazione delle istanze istruttorie e il deposito di documenti.
Ne deriva che risultano destituite di qualsiasi valenza giuridica le deduzioni difensive articolate da , e AR nonché da Parte_3 Controparte_2 Parte_2
con le rispettive comparse conclusionali per sostenere l'indispensabilità, ai fini
[...] della risoluzione della controversia, e, dunque, l'utilizzabilità, in sede di rinvio, dell'accordo divisionale sottoscritto dagli eredi della il 30 marzo 1996, per essere CP_5 tale documento proprio quello ritenuto dalla Corte di Cassazione impropriamente valutato e posto a fondamento dell'annullata sentenza di appello n. 840/2015.
Inoltre, è necessario premettere che, nel caso di sentenza di appello non definitiva e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta vincolato da tale pronuncia, anche se non passata in giudicato, sia in ordine alle questioni definite, sia con riguardo a quelle che ne costituiscano il necessario presupposto logico, senza poterle risolvere in senso diverso con la sentenza definitiva, con la conseguenza che, ove ciò accada, il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio non solo la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva che non sia stata immediatamente impugnata, né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita, ma anche la preclusione che al giudice di secondo grado derivi dalla propria decisione non definitiva sul punto, ove fatta oggetto di riserva di impugnazione differita (cfr., ex plurimis, Cass. 14 settembre 2004, n. 18510; Cass. 8 giugno 2007, n. 13513; Cass. ord. 3 maggio 2012, n. 6689; Cass. 23 novembre 2015, n. 23862).
Pertanto, nel vigente sistema processuale, il frazionamento della decisione comporta l'esaurimento della potestas iudicandi per la parte della controversia definita con la sentenza interlocutoria, sicché la continuazione del giudizio non può riguardare altro che le questioni non coperte dalla prima pronuncia.
Ciò significa che il giudice che ha emanato una sentenza non definitiva, anche se non divenuta irrevocabile, resta dalla stessa vincolato agli effetti della prosecuzione del giudizio in relazione sia alle questioni risolte, sia a quelle dipendenti che devono essere esaminate e decise sulla base dell'intervenuta pronuncia, a meno che quest'ultima sia stata riformata con sentenza passata in giudicato resa a seguito di impugnazione immediata, che rappresenta l'unico strumento per sottoporre a riesame le statuizioni contenute in una sentenza non definitiva (cfr. Cass. 18 maggio 1999, n. 4821).
8 Ne consegue che le questioni sollevate da con la comparsa Controparte_1 conclusionale in ordine al mancato assolvimento, da parte di , dell'onere Parte_1 di provare l'appartenenza degli immobili dividendi in capo alla de cuius e ai suoi successori mediante la produzione della documentazione ipocatastale o della certificazione notarile sostitutiva delle risultanze dei pubblici registri e all'insussistenza dei presupposti per estromettere dalla massa ereditaria i cespiti riportati nel catasto terreni del Comune di Salerno al foglio 57, particelle 235 e 240, essendo già state trattate e risolte dalla Corte con la sentenza non definitiva n. 1794/2022, non sono rivisitabili e, come tali, sono del tutto ininfluenti ai fini della prosecuzione e della conclusione del giudizio.
Ed infatti, a seguito della sentenza non definitiva n. 1794/2022, il thema decidendum resta circoscritto all'individuazione delle modalità di scioglimento della comunione del compendio immobiliare della e, quindi, al quomodo dividendum, essendo ormai CP_5 stati accertati l'an dividendum ed identificati i singoli beni che compongono la massa relitta, sicché nessuna eccezione al riguardo può ritenersi ammissibile.
Ciò posto, ai sensi degli artt. 718 e 720 cod. civ., lo scioglimento della comunione di un compendio immobiliare deve essere effettuato in natura a condizione che lo stesso possa essere comodamente suddiviso in parti corrispondenti alle quote di diritto spettanti ai singoli comproprietari.
I beni non sono comodamente divisibili in natura nelle ipotesi in cui, sebbene il relativo frazionamento sia materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano, tuttavia, realizzabili porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo o, comunque, siano realizzabili porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del compendio (cfr., ex plurimis,
Cass. 22 luglio 2005, n. 15380; Cass. 24 ottobre 2006, n. 22833; Cass. 29 maggio 2007,
n. 12498; Cass. 21 agosto 2012, n. 14577; Cass. 15 dicembre 2016, n. 25888).
Analogamente, i beni sono da considerarsi non comodamente divisibili allorquando sia eccessiva la misura dei conguagli occorrenti per colmare la differenza di valore tra le porzioni ottenibili da una divisione in natura (cfr., ex ceteris, Cass. 21 maggio 2003, n.
7961; Cass. ord. 28 luglio 2021, n. 21612; Cass. ord. 4 ottobre 2023, n. 27984).
Qualora i beni immobili non siano divisibili o comodamente divisibili, l'art. 720 cod. civ. ne prevede la vendita giudiziale solo come rimedio processuale di carattere residuale, cui ricorrere quando nessuno dei condividenti possa o intenda avvalersi della facoltà di
9 domandare l'attribuzione dell'intero con addebito dell'eccedenza (cfr., ex plurimis, Cass.
1 marzo 1995, n. 2335; Cass. 9 febbraio 2000, n. 1423; Cass. 13 maggio 2010, n. 11641).
Ne deriva che la vendita giudiziale degli immobili indivisi costituisce, de iure condito, la modalità sussidiaria di scioglimento della comunione, praticabile soltanto qualora concorrano i presupposti della non comoda divisibilità dei medesimi e del mancato esercizio, da parte dei comproprietari, del diritto di richiedere l'assegnazione dell'intero.
Nella fattispecie in esame, come emerge dalla consulenza tecnica integrativa depositata il
16 ottobre 2024 e, segnatamente, dai progetti divisionali contraddistinti con i numeri 1A,
1B, 1C e 1D, lo scioglimento della comunione degli immobili appartenuti alla de cuius può avvenire in natura mediante la formazione di lotti funzionalmente autonomi, la cui costituzione non comporta né l'insorgere di servitù, né una diminuzione di valore dei singoli cespiti, né una limitazione della loro fruibilità, né un mutamento della destinazione d'uso, né l'esecuzione di interventi edilizi e catastali, né il versamento di eccessivi conguagli in denaro per rendere equipollenti le quote dovute ai condividenti, dovendosi soltanto prevedere l'assegnazione congiunta di alcuni dei beni in oggetto.
Del resto, lo scioglimento della comunione ereditaria non è incompatibile con il perdurare di uno stato di comunione ordinaria rispetto a singoli beni compresi nell'asse, giacché, compiute le operazioni divisionali, dirette ad eliminare la maggior parte delle varie componenti della massa relitta, indivisa al momento dell'apertura della successione, la comunione residuale sui beni ereditari si trasforma in comunione ordinaria (cfr., ex plurimis, Cass. 6 maggio 2004, n. 8599; Cass. 23 febbraio 2007, n. 4224; Cass. 6 ottobre
2016, n. 20041; Cass. 4 giugno 2019, n. 15182).
Né lo scioglimento della comunione di alcuni degli immobili compresi nel patrimonio ereditario della è preclusa dalla circostanza che tali cespiti risultino, di fatto, abusivi CP_5
e non suscettibili di sanatoria, giacché, come evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio,
i relativi titoli di proprietà contengono la dichiarazione resa dall'alienante in ordine all'inizio della loro edificazione in data antecedente all'1 settembre 1967 e, quindi, presentano il requisito normativamente richiesto per evitare la nullità della divisione (cfr.
Cass., Sez. Un., 22 marzo 2019, n. 8230; Cass., Sez. Un., 7 ottobre 2019, n. 25021).
Dai richiamati progetti divisionali, accomunati dalla formazione di lotti assegnabili per l'intera piena proprietà, ad eccezione di uno, costituito dai fondi riportati nel catasto terreni del Comune di Nocera Inferiore, località Chivoli, al foglio 10, particelle 569, 605, 566 e
17, vale a dire dai beni pervenuti alla per la sola quota di 1/27, il consulente tecnico CP_5
d'ufficio ha correttamente escluso , , Parte_3 Controparte_3 CP_1
10 e , avendo costoro ceduto i rispettivi Pt_11 Parte_12 Parte_10 diritti ereditari in favore di altri condividenti ( , , Parte_2 Controparte_2
, , ) con atti pubblici per Controparte_4 Parte_13 Controparte_1 notaio da Salerno del 4 febbraio 1998 e non potendo, dunque, essere Persona_3 destinatari di alcuna attribuzione patrimoniale.
In particolare, nel formulare la soluzione divisionale contrassegnata con il n. 1D, id est quella cui hanno espressamente aderito e Parte_1 Parte_2
, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base delle quote spettanti ai Controparte_1 condividenti sulla massa ereditaria e dei rapporti tra essi intercorrenti, ha ipotizzato l'assegnazione, per l'intera piena proprietà, a , del deposito censito nel Parte_1 catasto fabbricati del Comune di Salerno, vicolo Cassavecchia, n. 4, al foglio 64, particella
1136, subalterno 5, categoria C/2, stimato in euro 24.000,00, a , Parte_2 dell'appartamento per civile abitazione censito nel catasto fabbricati del Comune di
Salerno, via Duomo, n. 65, ora piazza Alfano I, n. 14, al foglio 64, particella 345, subalterno 47, categoria A/4, stimato in euro 170.000,00, del deposito censito nel catasto fabbricati del Comune di Salerno, vicolo Cassavecchia, al foglio 64, particella 1136, subalterno 7, categoria C/2, stimato in euro 14.000,00, e dei fondi censiti nel catasto terreni del Comune di Salerno, località Croce, al foglio 57, particelle 42 e 49, stimati in euro
103.000,00, a (per la quota di 372/396 dell'usufrutto e di 12/396 Parte_2 della piena proprietà) e alla figlia , quale sua avente causa (per la Controparte_6 quota di 372/396 della nuda proprietà e di 12/396 della piena proprietà), dei locali censiti nel catasto fabbricati del Comune di Salerno, piazza Alfano I, n. 13, al foglio 64, particella
345, subalterni 76, categoria C/1, e 77, categoria C/1, stimati in euro 109.000,00, a
, del locale censito nel catasto fabbricati del Comune di Salerno, via Controparte_2
S. Baratta, n. 51, al foglio 68, particella 123, subalterno 3, categoria C/2, stimato in euro
19.000,00, a , dell'appartamento per civile abitazione censito nel Controparte_4 catasto fabbricati del Comune di Salerno, vicolo Cassavecchia, n. 4, al foglio 64, particella
1136, subalterno 3, categoria A/2, stimato in euro 91.000,00, a , Parte_13 quale avente causa di (nonché di , , Parte_9 Controparte_2 Pt_2
AR, , , e ), del fondo censito nel catasto Pt_11 Pt_12 Pt_10 CP_1 CP_4 terreni del Comune di Nocera Inferiore, località Fiano, al foglio 2, particella 69, stimato in euro 100.000,00, a e alle figlie e Controparte_1 CP_7 [...]
quali aventi causa di (per le rispettive quote di 232/396, CP_8 Parte_9 di 82/396 e di 82/396 del diritto dominicale), dell'appartamento per civile abitazione
11 censito nel catasto fabbricati del Comune di Salerno, via P. Caravita, n. 1, al foglio 26, particella 166, subalterno 7, categoria A/2, stimato in euro 125.000,00, e a , Parte_5
, , e Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
(classe 1990), quali aventi causa di , del deposito censito nel Persona_2 catasto fabbricati del Comune di Salerno, vicolo Cassavecchia, al foglio 64, particella
1136, subalterno 6, categoria C/2, stimato in euro 18.000,00.
Infine, con riferimento ai fondi riportati nel catasto terreni del Comune di Nocera
Inferiore, località Chivoli, al foglio 10, particelle 569, 605, 566 e 17, appartenuti a CP_5 per la sola quota di 1/27 e stimati in euro 2.400,00, il consulente tecnico d'ufficio
[...] ne ha prospettato l'assegnazione congiunta a Parte_5 Parte_6
, e , quali aventi causa di Parte_7 Parte_8 Parte_9
(nelle rispettive misure di 103/13365 per la prima e di 98/13365 Persona_2 per ciascuno dei quattro figli).
La soluzione divisionale in oggetto comporta l'insorgenza del diritto di , Parte_1
Controparte_4 Parte_13 Parte_5 Parte_6
, e di ricevere conguagli Parte_7 Parte_8 Parte_9 in denaro di rispettivi euro 10.842,42, euro 4.787,88, euro 11.078,79, euro 7.369,29, euro
1.768,28, euro 1.768,28, euro 1.768,28 ed euro 1.768,28 nonché del relativo obbligo di
, , , , Parte_2 Controparte_6 Controparte_2 Controparte_1
e di versare, a tale titolo, le rispettive somme di euro CP_7 CP_8
21.545,45, euro 3.303,03, euro 1.151,52, euro 5.050,51, euro 5.050,51 ed euro 5.050,51.
Nello specifico, ha diritto di ricevere il conguaglio di euro 10.842,42 da Parte_1
, il conguaglio di euro 4.787,88 da Parte_2 Controparte_4 Parte_2
, il conguaglio di euro 5.915,15 da , di
[...] Parte_13 Parte_2 euro 3.303,03 da , di euro 1.151,52 da e di euro Controparte_6 Controparte_2
709,09 da , per complessivi euro 11.078,79, il Controparte_1 Parte_5 conguaglio di euro 4.341,42 da e di euro 3.027,87 da Controparte_1 [...]
, per complessivi euro 7.369,29, il conguaglio di euro 1.768,28 CP_7 Parte_6 da il conguaglio di euro 254,36 da CP_7 Parte_7 [...]
e di euro 1.513,92 da per complessivi euro 1.768,28, CP_7 CP_8
il conguaglio di euro 1.768,28 da e Parte_8 CP_8 Parte_9
il conguaglio di euro 1.768,28 da
[...] CP_8
L'ipotesi divisionale identificata con il n. 1/D, avendo raccolto il consenso delle coeredi e , che, unitamente alle Parte_1 Parte_2 Controparte_1
12 condividenti , e vantano diritti Controparte_6 CP_7 CP_8 dominicali per complessivi euro 515.842,42 su un compendio immobiliare valutato in euro
775.440,00, costituisce la più idonea ed equilibrata modalità di scioglimento della massa relitta, non assumendo significativa rilevanza, in senso contrario, il dissenso al riguardo espresso da , che ha manifestato la propria preferenza per la soluzione Parte_3 contraddistinta con il n. 1/C.
Ed invero, anche a voler prescindere dalla circostanza che non può Parte_3 vantare alcuna pretesa sul compendio ereditario della per aver ceduto i propri CP_5 diritti ai germani , , e nonché alla figlia con Pt_2 CP_2 CP_4 CP_1 Pt_13 atti pubblici per notaio da Salerno del 4 febbraio 1998 e, dunque, non è Persona_3 portatore di un interesse giuridicamente rilevante a contraddire sulle modalità di scioglimento della comunione, in ogni caso, non sono state prospettate, né, comunque, sono configurabili, valide ragioni per recepire il progetto divisionale n. 1/C in luogo della soluzione su cui convergono le volontà esternate dalle condividenti titolari delle quote di maggior consistenza e valore del patrimonio della de cuius.
Di contro, il recepimento del progetto divisionale n. 1/C, prevedendo l'assegnazione, in favore di , oltre che del fondo censito nel catasto terreni del Comune Parte_13 di Nocera Inferiore, località Fiano, al foglio 2, particella 69, del deposito censito nel catasto fabbricati del Comune di Salerno, vicolo Cassavecchia, n. 4, al foglio 64, particella
1136, subalterno 5, categoria C/2, imporrebbe alla condividente, che, sulla base della soluzione n. 1/D, ha diritto di ricevere un conguaglio di euro 11.078,79, di corrispondere,
a tale titolo, la somma di euro 12.921,21 nonché di accollarsi i costi degli improcrastinabili lavori di ripristino, anche strutturale, di cui necessita l'immobile, per il quale nessun intervento di manutenzione è stato mai effettuato, al punto da versare in uno stato di precaria conservazione e totale abbandono.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, nell'ipotesi di cassazione della sentenza, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo piuttosto che ai suoi diversi gradi e alla loro conclusione, sicché non deve liquidarle con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione al suo epilogo, può legittimamente compensarle, in tutto o in parte, o, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al loro rimborso in favore della controparte (cfr., ex plurimis, Cass. 12 settembre 2014, n.
19345; Cass. 9 ottobre 2015, n. 20289; Cass. ord. 8 novembre 2022, n. 32906).
13 In particolare, nei giudizi di divisione, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione devono essere poste a carico della massa, giacché sostenute nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento a quelle che siano conseguite ad eccessive pretese o ad inutili resistenze alla divisione e, quindi, all'ingiustificato comportamento di una o più parti (cfr., ex plurimis, Cass. 8 ottobre 2013,
n. 22903; Cass. 24 gennaio 2020, n. 1635; Cass. 3 maggio 2024, n. 12068).
Nella vicenda in esame, ricorrono giusti motivi, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, per disporre l'integrale compensazione tra le parti (e, comunque, per dichiarare l'irripetibilità nei rapporti con quelle rimaste contumaci), in relazione a tutti i gradi e fasi del giudizio, delle spese non funzionali allo scioglimento della comunione, atteso che le contestazioni sollevate da alcuni dei condividenti convenuti in ordine all'ammissibilità della domanda proposta da vennero Parte_1 determinate non da una radicale ed immotivata negazione del suo diritto di ottenere una quota in natura del patrimonio della ma dal convincimento che, avendo i coeredi, CP_5 con la scrittura privata del 30 marzo 1996, già provveduto a dividere concordemente tra loro la massa relitta, l'attrice avesse ormai conseguito il soddisfacimento di quell'interesse e che, dunque, non sussistesse la necessità di promuovere il processo.
Peraltro, nella fase del rinvio, le parti, sin dall'udienza dell'1 febbraio 2024, hanno, più volte, congiuntamente chiesto differimenti del giudizio per pervenire ad un accordo sulle modalità di scioglimento della comunione, in tal modo mostrando una condotta di leale e reciproca cooperazione e, dunque, un contegno processuale idoneo ad integrare un ulteriore presupposto applicativo dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
Infine, le spese strettamente funzionali allo scioglimento della comunione, da limitarsi a quelle occorse per l'espletamento, in sede di rinvio, della consulenza tecnica d'ufficio e dell'elaborato peritale integrativo, devono essere poste a carico della massa, per come liquidate da questa Corte con decreti del 16/17 novembre 2023 e del 27 novembre/9 dicembre 2024.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, quale giudice del rinvio, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione notificato il 30/31 marzo Parte_1
1999, così provvede:
1. dispone lo scioglimento della comunione del compendio ereditario di CP_5 per come identificato con la sentenza non definitiva n. 1794/2022;
14 2. dichiara esecutivo il progetto divisionale contrassegnato dal consulente tecnico d'ufficio con il n. 1/D nella relazione peritale integrativa depositata il 16 ottobre 2024
e, per l'effetto, assegna a:
• per l'intera piena proprietà, il deposito censito nel catasto Parte_1 fabbricati del Comune di Salerno, vicolo Cassavecchia, n. 4, al foglio 64, particella
1136, subalterno 5, categoria C/2, oltre ad un conguaglio in denaro di euro
10.842,42, dovutole da;
Parte_2
• , per l'intera piena proprietà, l'appartamento per civile Parte_2 abitazione censito nel catasto fabbricati del Comune di Salerno, via Duomo, n. 65, ora piazza Alfano I, n. 14, al foglio 64, particella 345, subalterno 47, categoria A/4; il deposito censito nel catasto fabbricati del Comune di Salerno, vicolo
Cassavecchia, al foglio 64, particella 1136, subalterno 7, categoria C/2; i fondi censiti nel catasto terreni del Comune di Salerno, località Croce, al foglio 57, particelle 42 e 49;
• e , per l'intera piena proprietà (e, nei Parte_2 Controparte_6 rapporti interni, per la quota di 372/396 dell'usufrutto e di 12/396 della piena proprietà, a e, per la quota di 372/396 della nuda proprietà e Parte_2 di 12/396 della piena proprietà), i locali censiti nel catasto fabbricati del Comune di
Salerno, piazza Alfano I, n. 13, al foglio 64, particella 345, subalterni 76, categoria
C/1, e 77, categoria C/1;
• , per l'intera piena proprietà, il locale censito nel catasto Controparte_2 fabbricati del Comune di Salerno, via S. Baratta, n. 51, al foglio 68, particella 123, subalterno 3, categoria C/2;
• , per l'intera piena proprietà, l'appartamento per civile Controparte_4 abitazione censito nel catasto fabbricati del Comune di Salerno, vicolo
Cassavecchia, n. 4, al foglio 64, particella 1136, subalterno 3, categoria A/2, oltre ad un conguaglio in denaro di euro 4.787,88, dovutogli da;
Parte_2
• , per l'intera piena proprietà, il fondo censito nel catasto terreni Parte_13 del Comune di Nocera Inferiore, località Fiano, al foglio 2, particella 69, oltre ad un conguaglio in denaro di euro 11.078,79, dovutole da per euro Parte_2
5.915,15, da per euro 3.303,03, da per Controparte_6 Controparte_2 euro 1.151,52 e da per euro 709,09; Controparte_1
• , e per l'intera piena Controparte_1 CP_7 CP_8 proprietà (e, nei rapporti interni, per le rispettive quote di 232/396, di 82/396 e di
15 82/396), l'appartamento per civile abitazione censito nel catasto fabbricati del
Comune di Salerno, via P. Caravita, n. 1, al foglio 26, particella 166, subalterno 7, categoria A/2;
• , , , e Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, per l'intera piena proprietà (e, nei rapporti interni, per le Parte_9 rispettive quote di 412/1980, di 392/1980, di 392/1980, di 392/1980 e di 392/1980), il deposito censito nel catasto fabbricati del Comune di Salerno, vicolo
Cassavecchia, al foglio 64, particella 1136, subalterno 6, categoria C/2, oltre ad conguaglio in denaro di euro 7.369,29 in favore di ed a carico di Parte_5
per euro 4.341,42 e di per euro 3.027,87, oltre Controparte_1 CP_7 ad un conguaglio in denaro di euro 1.768,28 in favore di ed a Parte_6 carico di oltre ad un conguaglio in denaro di euro 1.768,28 in CP_7 favore di ed a carico di per euro 254,36 e di Parte_7 CP_7 per euro 1.513,92, oltre ad un conguaglio in denaro di euro CP_8
1.768,28 in favore di ed a carico di ed oltre Parte_8 CP_8 ad un conguaglio in denaro di euro 1.768,28 in favore di ed Parte_9
a carico di CP_8
• , , , e Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, per la quota di 495/13365 (1/27) della piena proprietà (e, nei Parte_9 rapporti interni, per le rispettive quote di 103/13365, di 98/13365, di 98/13365, di
98/13365, di 98/13365), i fondi censiti nel catasto terreni del Comune di Nocera
Inferiore, località Chivoli, al foglio 10, particelle 569, 605, 566 e 17;
3. condanna: a) al pagamento, in favore di , del Parte_2 Parte_1 conguaglio di euro 10.842,42, oltre interessi al tasso legale dal passaggio in giudicato della presente sentenza al soddisfo;
b) al pagamento, in favore Parte_2 di , del conguaglio di euro 4.787,88, oltre interessi al tasso legale Controparte_4 dal passaggio in giudicato della presente sentenza al soddisfo;
c) Parte_2 al pagamento, in favore di , del conguaglio di euro 5.915,15, oltre Parte_13 interessi al tasso legale dal passaggio in giudicato della presente sentenza al soddisfo;
d) al pagamento, in favore di del Controparte_6 Parte_13 conguaglio di euro 3.303,03, oltre interessi al tasso legale dal passaggio in giudicato della presente sentenza al soddisfo;
e) al pagamento, in favore Controparte_2 di , del conguaglio di euro 1.151,52, oltre interessi al tasso legale Parte_13 dal passaggio in giudicato della presente sentenza al soddisfo;
f) Controparte_1
16 al pagamento, in favore di , del conguaglio di euro 709,09, oltre Parte_13 interessi al tasso legale dal passaggio in giudicato della presente sentenza al soddisfo;
g) al pagamento, in favore di , del conguaglio di Controparte_1 Parte_5 euro 4.341,42, oltre interessi al tasso legale dal passaggio in giudicato della presente sentenza al soddisfo;
h) al pagamento, in favore di , CP_7 Parte_5 del conguaglio di euro 3.027,87, oltre interessi al tasso legale dal passaggio in giudicato della presente sentenza al soddisfo;
i) al pagamento, in CP_7 favore di , del conguaglio di euro 1.768,28, oltre interessi al tasso Parte_6 legale dal passaggio in giudicato della presente sentenza al soddisfo;
l)
[...]
al pagamento, in favore di , del conguaglio di euro CP_7 Parte_7
254,36, oltre interessi al tasso legale dal passaggio in giudicato della presente sentenza al soddisfo;
m) al pagamento, in favore di , CP_8 Parte_7 del conguaglio di euro 1.513,92, oltre interessi al tasso legale dal passaggio in giudicato della presente sentenza al soddisfo;
n) al pagamento, in CP_8 favore di , del conguaglio di euro 1.768,28, oltre interessi al tasso Parte_8 legale dal passaggio in giudicato della presente sentenza al soddisfo;
o)
[...] al pagamento, in favore di , del conguaglio di euro CP_8 Parte_9
1.768,28, oltre interessi al tasso legale dal passaggio in giudicato della presente sentenza al soddisfo;
4. ordina al Dirigente dell'Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare di
Salerno, esonerandolo da ogni responsabilità, di provvedere, ai sensi dell'art. 2646, comma 1, cod. civ., alla trascrizione della presente sentenza, affinché: a) l'intera piena proprietà del deposito censito nel catasto fabbricati del Comune di Salerno, vicolo
Cassavecchia, n. 4, al foglio 64, particella 1136, subalterno 5, categoria C/2, sia riconducibile a b) l'intera piena proprietà dell'appartamento per Parte_1 civile abitazione censito nel catasto fabbricati del Comune di Salerno, via Duomo, n.
65, ora piazza Alfano I, n. 14, al foglio 64, particella 345, subalterno 47, categoria A/4, del deposito censito nel catasto fabbricati del Comune di Salerno, vicolo
Cassavecchia, al foglio 64, particella 1136, subalterno 7, categoria C/2, e dei fondi censiti nel catasto terreni del Comune di Salerno, località Croce, al foglio 57, particelle
42 e 49, sia riconducibile a;
c) le quote di 372/396 dell'usufrutto Parte_2
e di 12/396 della piena proprietà dei locali censiti nel catasto fabbricati del Comune di
Salerno, piazza Alfano I, n. 13, al foglio 64, particella 345, subalterni 76, categoria
C/1, e 77, categoria C/1, siano riconducibili a e le quote di Parte_2
17 372/396 della nuda proprietà e di 12/396 della piena proprietà siano riconducibili a
; d) l'intera piena proprietà del locale censito nel catasto fabbricati Controparte_6 del Comune di Salerno, via S. Baratta, n. 51, al foglio 68, particella 123, subalterno 3, categoria C/2, sia riconducibile a;
e) l'intera piena proprietà Persona_4 dell'appartamento per civile abitazione censito nel catasto fabbricati del Comune di
Salerno, vicolo Cassavecchia, n. 4, al foglio 64, particella 1136, subalterno 3, categoria
A/2, sia riconducibile a;
f) l'intera piena proprietà del fondo Controparte_4 censito nel catasto terreni del Comune di Nocera Inferiore, località Fiano, al foglio 2, particella 69, sia riconducibile a;
g) le quote di 232/396, di Parte_13
82/396 e di 82/396 della piena proprietà dell'appartamento per civile abitazione censito nel catasto fabbricati del Comune di Salerno, via P. Caravita, n. 1, al foglio 26, particella 166, subalterno 7, categoria A/2, siano rispettivamente riconducibili a
, e h) le quote di 412/1980, di Controparte_1 CP_7 CP_8
392/1980, di 392/1980, di 392/1980 e di 392/1980 della piena proprietà del deposito censito nel catasto fabbricati del Comune di Salerno, vicolo Cassavecchia, al foglio
64, particella 1136, subalterno 6, categoria C/2, siano rispettivamente riconducibili a e Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
; i) le quote di 103/13365, di 98/13365, di 98/13365, di Parte_9
98/13365, di 98/13365 della piena proprietà dei fondi censiti nel catasto terreni del
Comune di Nocera Inferiore, località Chivoli, al foglio 10, particelle 569, 605, 566 e
17, siano rispettivamente riconducibili a Parte_5 Parte_6
, e;
Parte_7 Parte_8 Parte_9
5. compensa integralmente tra le parti costituitesi le spese dell'intero giudizio e ne dichiara l'irripetibilità nei rapporti con quelle contumaci, ponendo a carico della massa i costi occorsi per l'espletamento, in sede di rinvio, della consulenza tecnica d'ufficio e dell'elaborato peritale integrativo, per come liquidati da questa Corte con decreti del
16/17 novembre 2023 e del 27 novembre/9 dicembre 2024.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 5 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott.ssa AR Assunta Niccoli
18
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott.ssa AR Assunta Niccoli Presidente
2. dott.ssa Rosa D'Apice Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 866/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, alla via S. Parte_1
Baratta, n. 51, cod. fisc. , rappresentata e difesa, in virtù di C.F._1 mandato in calce all'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., dall'avv. Vincenzo
Fiorillo, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via SS. Martiri
Salernitani, n. 31; appellante in riassunzione
E
1. , nata a [...] l'[...] ed ivi residente, alla Controparte_1 via S. Baratta, n. 51, cod. fisc. , rappresentata e difesa, in virtù di C.F._2 mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore, dall'avv. Maddalena
Anzisi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via L. Petrone, n. 77;
2. , nato a [...] l'[...] ed ivi residente, alla Controparte_2 via S. Baratta, n. 51, cod. fisc. , , nata C.F._3 Controparte_3
a Salerno il 23 gennaio 1948 ed ivi residente, alla traversa P. Caravita, n. 1, cod. fisc.
, rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce alla comparsa C.F._4 di costituzione e risposta, dall'avv. Raffaela Avallone, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Cetara, alla via Storto Vallone, n. 10;
1 3. , nata a [...] l'[...] ed ivi residente, Parte_2 piazza Alfano I, n. 14, cod. fisc. , rappresentata e difesa, in virtù di C.F._5 mandato in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Antonello Portanova, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via F. Conforti, n. 11;
4. , nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla Parte_3 via Principessa Sichelgaita, n. 83, cod. fisc. , rappresentato e C.F._6 difeso, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Egidio Felice Egidio, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via Mercanti, n. 46; appellati in riassunzione
NONCHE'
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, Controparte_4 piazza Sant'Agostino, n. 35, cod. fisc. ; C.F._7 Parte_4
, nata ad [...] il [...], residente in [...], alla via Premuda,
[...]
n. 12, cod. fisc. , , nata a [...] il C.F._8 Parte_5
9 agosto 1957, residente in Salerno, alla traversa P. Caravita, n. 1, cod. fisc.
; , nata a [...] il [...], C.F._9 Parte_6 residente in Salerno, alla via S. Baratta, n. 51, cod. fisc. C.F._10
, nata ad [...] il [...], residente in Parte_7
Pellezzano, alla via A. De Gasperi, n. 113, cod. fisc. C.F._11
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, alla via Parte_8
S. Baratta, n. 51, cod. fisc. ; , C.F._12 Parte_9 nato ad [...] il [...], residente in [...], cod. fisc.
; , nata a [...] il [...], C.F._13 Parte_10 residente in [...], cod. fisc.
; , nata a [...] il 24 giugno C.F._14 Parte_11
1950, residente in [...], cod. fisc.
; C.F._15 appellati in riassunzione contumaci
AVENTE AD OGGETTO: GIUDIZIO DI RINVIO EX ARTT. 392 E SS. C.P.C. –
DIVISIONE EREDITARIA;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante in riassunzione (come da atto di citazione in riassunzione) – “1) in via preliminare, autorizzare l'esponente a chiamare a partecipare al presente giudizio gli 2 aventi causa degli originari condividenti …, quali risultano dalla certificazione notarile depositata con il presente atto;
2) in via pregiudiziale, anche con sentenza parziale, identificare la massa dei beni da dividersi ed in particolare, accertato che i terreni siti in
Croce di Salerno ed identificati al catasto terreni del medesimo comune di Salerno Foglio
57 plle 42, 49, 235, 240 siano di proprietà esclusiva della esponente, escludere detti beni dalla massa ereditaria della sig.ra ; 4) di poi, previa nomina di un CTU, CP_5 provvedere alla divisione della massa individuata formando ed attribuendo le quote dovute a ciascuno dei condividenti. 5) condannare i sigg. Controparte_3 [...]
e al pagamento delle spese dei primi tre gradi di giudizio CP_2 Parte_2 da distrarsi in favore del difensore anticipante, e ponendo invece a carico della massa le spese di causa relative al presente giudizio di rinvio comprese quelle del CTU che sarà in questa sede nominato, sempre con distrazione”; per l'appellata in riassunzione (come da comparsa di costituzione Controparte_1
e risposta) – “a) … previa declaratoria di tardività del deposito della documentazione ipocatastale (certificazione notarile) avvenuta solo nella presente fase del giudizio di appello, dichiarare inammissibile la domanda introduttiva di lite per la mancata prova circa la proprietà degli immobili caduti nella successione della sig.ra b) in CP_5 via gradata, nel merito, previo rigetto della richiesta di rinnovazione della ctu per le motivazioni di cui alla narrativa, rigettare la richiesta di espunzione dall'esse ereditario dei beni immobili siti in località Croce del Comune di Salerno, in quanto trattasi di domanda di simulazione mai proposta e, comunque, non provata, con applicazione del progetto di divisione formulato dal c.t.u. ing. nel primo grado di giudizio ed Per_1 assegnazione alla sig.ra , ai sensi e per gli effetti dell'artt. 720 c.p.c., Controparte_1 della quota n. 5 germano pari alla proprietà di 2/3 del cespite n. 9 (appartamento sito in
Salerno alla via P. Caravita 1, piano 1, riportato in catasto fabbricati, partita 27641, fl 26, part. 11, sub. 7, vani 3,5, quota di possesso 100% più conguaglio in negativo di €
10.357,58); c) con la condanna di parte appellante in riassunzione alla refusione delle spese e compensi di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”; per gli appellati in riassunzione e AR (come da comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta) – “- rigettare l'appello in riassunzione in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto in forza di tutte le causali ed osservazioni innanzi indicate.
Condannare l'appellante alla refusione delle spese, diritti ed onorari di questo giudizio, oltre IVA, c.p.c. e 12,5% come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario. - In via subordinata, in caso di mancato rigetto dell'atto di
3 appello, in relazione al progetto di divisione ereditaria, nell'ipotesi in cui l'Ecce.ma Corte dovesse ritenere corretta la elaborazione tecnica del c.t.u., si reiterano in questa sede le conclusioni già avanzate nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, ivi comprese le eccezioni sollevate in sede di precisazioni delle conclusioni di cui al verbale di udienza del 2 febbraio 2006 e che qui si abbiano integralmente riportate e trascritte.
Sempre in via subordinata, ove l'Ecc.ma Corte ritenga di disporre il rinnovo della CTU, gli odierni appellati si riservano ogni diritto nei termini di legge;
in tale ipotesi, ed in seguito all'eventuale ordine della correlativa divisione, Voglia l'Ecc.ma Corte porre le spese a carico della massa”; per l'appellata in riassunzione (come da comparsa di risposta) – Parte_2
“Nel merito: a) rigettare la domanda di scioglimento della comunione ereditaria così come proposta dalla sig.ra e provvedere, invece, allo scioglimento della Parte_1 comunione così come richiesto dalla sig.ra in forza delle difese e Parte_2 motivi esposti;
b) per l'effetto, condannare la sig.ra al pagamento di Parte_1 spese e competenze dei due gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali, Iva e Cnp”; per l'appellato in riassunzione (come da comparsa di risposta) – Parte_3
“- rigettare l'appello in riassunzione in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto in forza di tutte le causali ed osservazioni innanzi indicate. - Si impugnano le risultanze della CTU in forza delle osservazioni innanzi indicate: - In via subordinata, previa formazione della massa ereditaria della defunta sig.ra cosi come CP_5 risultante dalla documentazione di cui in atti, procedersi, ex art. 727 cc e 784 e ss cpc, alla divisione dell'asse ereditario cosi formato individuando quota ereditaria di titolarità di ciascuno degli eredi con richiesta da parte del sig. CP_1 Parte_3 dell'assegnazione dei beni immobili già in suo possesso e titolarità, previo conguaglio. -
Comunque porre ogni spesa a carico della massa, e, in caso di infondate contestazioni sul diritto da dividere da parte della sig.ra ovvero di inaccoglibili Parte_1 contestazioni durante le operazioni divisionali, condannare quest'ultimo alle relative spese legali;
il tutto con attribuzione al sottoscritto avvocato, che si dichiara antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3095/2006, il Tribunale di Salerno, nel definire il giudizio divisionale n.
1021/1999 RGC, promosso da nei confronti di Parte_1 Parte_9
(classe 1917), , , Parte_2 Controparte_4 Parte_3
, , Controparte_2 Controparte_3 Parte_11 Parte_12
, nonché di , , Parte_10 Controparte_1 Parte_5 Parte_6
4 , e (classe 1990), quali Parte_7 Parte_8 Parte_9 eredi di , così provvedeva: 1) dichiarava il difetto di interesse ad Persona_2 agire;
2) dichiarava valida ed efficace la scrittura privata sottoscritta il 30 marzo 1996 e prodotta all'udienza del 24 marzo 2005, con la quale le parti avevano proceduto allo scioglimento della comunione del compendio ereditario di 3) dichiarava CP_5 integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
4) poneva definitivamente a carico della massa e, per l'effetto, di ogni partecipante alla divisione, in proporzione alla rispettiva quota ed in solido, le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio.
Con sentenza n. 840/2015, questa Corte rigettava sia l'appello principale spiegato da sul presupposto che la scrittura privata di divisione del 30 marzo 1996 Parte_1 potesse essere prodotta anche oltre i termini previsti dal codice di rito per le preclusioni istruttorie, giacché diretta a documentare un'eccezione in senso lato, sia quello incidentale con il quale aveva lamentato l'integrale compensazione delle spese Controparte_1 del primo grado del giudizio, ritenendo sussistenti i relativi presupposti.
Con ordinanza n. 17296/2020, la Suprema Corte: 1) accoglieva il primo motivo di ricorso, con il quale aveva denunciato la violazione, in ordine all'art. 360, c. 1, Parte_1
n. 4, c.p.c., degli artt. 115 e 184 c.p.c., per avere il giudice del gravame ritenuto utilizzabile la scrittura privata di divisione tardivamente depositata nel 2005, vale a dire quando erano già maturate le preclusioni istruttorie;
2) dichiarava assorbito il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione, con riguardo all'art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c., dell'art. 40, c. 2, legge n. 47/1985, ritenuto dal giudice del gravame non applicabile alla scrittura privata di divisione ereditaria;
3) cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte
d'Appello di Salerno anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione in riassunzione spedito per la notifica il 26 novembre 2020,
introduceva il giudizio di rinvio al fine di ottenere lo scioglimento della Parte_1 comunione del compendio ereditario di previa estromissione dalla massa CP_5 dei beni contraddistinti nel catasto terreni del Comune di Salerno al foglio 57 particelle
42, 49, 235, 240, di cui assumeva essere l'effettiva proprietaria.
La causa, nella quale si costituivano , , Controparte_1 Controparte_2
e , mentre, sebbene ritualmente citati, restavano Controparte_3 Parte_2 contumaci , , quale erede di Controparte_4 Parte_4 Parte_12
, , , , ,
[...] Parte_3 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , e , Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 perveniva, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 7 luglio 2022.
5 Con sentenza non definitiva n. 1794/2022, questa Corte così provvedeva: a) dichiarava che ha diritto di chiedere ed ottenere lo scioglimento della comunione Parte_1 del compendio ereditario di b) dichiarava che il dividendo compendio CP_5 ereditario di era costituito dai seguenti beni: 1) quota di 1/2 della piena CP_5 proprietà dell'appartamento per civile abitazione censito nel catasto fabbricati del Comune di Salerno, via Duomo, n. 65, ora piazza Alfano I, n. 14, al foglio 64, particella 345, subalterno 47, categoria A/4; 2) quota di 1/2 della piena proprietà del locale censito nel catasto fabbricati del Comune di Salerno, piazza Alfano I, n. 13, al foglio 64, particella
345, subalterno 76, categoria C/1; 3) quota di 1/2 della piena proprietà del locale censito nel catasto fabbricati del Comune di Salerno, piazza Alfano I, n. 12, al foglio 64, particella
345, subalterno 77, categoria C/1; 4) quota di 1/2 della piena proprietà del locale censito nel catasto fabbricati del Comune di Salerno, via S. Baratta, n. 51, al foglio 68, particella
123, subalterno 3, categoria C/2; 5) intera piena proprietà dell'appartamento per civile abitazione censito nel catasto fabbricati del Comune di Salerno, vicolo Cassavecchia, n.
4, al foglio 64, particella 1136, subalterno 3, categoria A/2; 6) intera piena proprietà del deposito censito nel catasto fabbricati del Comune di Salerno, vicolo Cassavecchia, n. 4, al foglio 64, particella 1136, subalterno 5, categoria C/2; 7) intera piena proprietà del deposito censito nel catasto fabbricati del Comune di Salerno, vicolo Cassavecchia, al foglio 64, particella 1136, subalterno 6, categoria C/2; 8) intera piena proprietà del deposito censito nel catasto fabbricati del Comune di Salerno, vicolo Cassavecchia, al foglio 64, particella 1136, subalterno 7, categoria C/2; 9) intera piena proprietà dell'appartamento per civile abitazione censito nel catasto fabbricati del Comune di
Salerno, via P. Caravita, n. 1, al foglio 26, particella 166, subalterno 7, categoria A/2; 10) intera piena proprietà del fondo censito nel catasto terreni del Comune di Salerno, località
Croce, al foglio 57, particella 42; 11) intera piena proprietà del fondo censito nel catasto terreni del Comune di Salerno, località Croce, al foglio 57, particella 49; 12) quota di
37/1000 della piena proprietà del fondo censito nel catasto terreni del Comune di Nocera
Inferiore, località Fiano, al foglio 2, particella 69; 13) quota di 37/1000 della piena proprietà del fondo censito nel catasto terreni del Comune di Nocera Inferiore, località
Chivoli, al foglio 10, particella 569; 14) quota di 37/1000 della piena proprietà del fondo censito nel catasto terreni del Comune di Nocera Inferiore, località Chivoli, al foglio 10, particella 605; 15) quota di 37/1000 della piena proprietà del fondo censito nel catasto terreni del Comune di Nocera Inferiore, località Chivoli, al foglio 10, particella 566; 16) quota di 37/1000 della piena proprietà del fondo censito nel catasto terreni del Comune di
6 Nocera Inferiore, località Chivoli, al foglio 10, particella 17; c) disponeva, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio al fine di procedere all'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio diretta alla formazione di un progetto di divisione dei beni compresi nell'asse ereditario di sulla base dei correnti valori di mercato;
d) CP_5 differiva la regolamentazione delle spese processuali al momento dell'emanazione del provvedimento con il quale sarebbe stato definitivamente concluso il giudizio.
All'esito del deposito della suddetta consulenza tecnica d'ufficio e dell'elaborato integrativo, si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata il 14 gennaio 2025
, contestandone le risultanze e chiedendo l'assegnazione degli Parte_3 immobili di cui era già in possesso.
All'udienza del 16 gennaio 2025, non avendo le parti raggiunto un accordo unanime in ordine ad una delle soluzioni divisionali prospettate dal consulente tecnico d'ufficio, venivano assegnati loro i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c., decorsi i quali la causa era trattenuta in decisione.
In via preliminare, occorre rimarcare che, come questa Corte ha osservato già con la sentenza non definitiva n. 1794/2022, i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza (o dall'ordinanza) di cassazione, la quale non può essere stigmatizzata o elusa dal giudice del rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale, fatta salva soltanto l'ipotesi dell'inesistenza giuridica della pronuncia, o di constatato errore del principio di diritto affermato, la cui correttezza non è sindacabile neanche alla stregua di arresti giurisprudenziali precedenti, contestuali o successivi della Corte di legittimità, così come, nel caso di annullamento della sentenza per vizi di motivazione, il giudice del rinvio non può compiere un nuovo e diverso accertamento dei fatti che siano stati accertati definitivamente e sui quali è stata fondata la pronuncia di annullamento (cfr. Cass. 8 novembre 2005, n. 21664; Cass. 6 marzo 2012,
n. 3458; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27343).
Nella fattispecie de qua agitur, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17296/2020, nel ritenere fondato il primo motivo di ricorso articolato da ed assorbito il Parte_1 secondo, sanciva l'inutilizzabilità, ai fini decisionali, della scrittura privata di divisione intercorsa tra le parti il 30 marzo 1996 e depositata dinnanzi al Tribunale di Salerno da
, e all'udienza del 24 marzo Controparte_2 Controparte_3 Parte_2
2005, per essere, a tale data, già maturate le preclusioni istruttorie.
Pertanto, alla luce del decisum della Cassazione, questa Corte è tenuta ad esaminare la domanda divisionale proposta da con l'atto di citazione notificato il Parte_1
7 30/31 marzo 1999 senza poter attribuire alcuna rilevanza alla scrittura privata stipulata dalle parti il 30 marzo 1996, giacché prodotta al di là dei termini perentori previsti dall'art. 184 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis) per la formulazione delle istanze istruttorie e il deposito di documenti.
Ne deriva che risultano destituite di qualsiasi valenza giuridica le deduzioni difensive articolate da , e AR nonché da Parte_3 Controparte_2 Parte_2
con le rispettive comparse conclusionali per sostenere l'indispensabilità, ai fini
[...] della risoluzione della controversia, e, dunque, l'utilizzabilità, in sede di rinvio, dell'accordo divisionale sottoscritto dagli eredi della il 30 marzo 1996, per essere CP_5 tale documento proprio quello ritenuto dalla Corte di Cassazione impropriamente valutato e posto a fondamento dell'annullata sentenza di appello n. 840/2015.
Inoltre, è necessario premettere che, nel caso di sentenza di appello non definitiva e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta vincolato da tale pronuncia, anche se non passata in giudicato, sia in ordine alle questioni definite, sia con riguardo a quelle che ne costituiscano il necessario presupposto logico, senza poterle risolvere in senso diverso con la sentenza definitiva, con la conseguenza che, ove ciò accada, il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio non solo la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva che non sia stata immediatamente impugnata, né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita, ma anche la preclusione che al giudice di secondo grado derivi dalla propria decisione non definitiva sul punto, ove fatta oggetto di riserva di impugnazione differita (cfr., ex plurimis, Cass. 14 settembre 2004, n. 18510; Cass. 8 giugno 2007, n. 13513; Cass. ord. 3 maggio 2012, n. 6689; Cass. 23 novembre 2015, n. 23862).
Pertanto, nel vigente sistema processuale, il frazionamento della decisione comporta l'esaurimento della potestas iudicandi per la parte della controversia definita con la sentenza interlocutoria, sicché la continuazione del giudizio non può riguardare altro che le questioni non coperte dalla prima pronuncia.
Ciò significa che il giudice che ha emanato una sentenza non definitiva, anche se non divenuta irrevocabile, resta dalla stessa vincolato agli effetti della prosecuzione del giudizio in relazione sia alle questioni risolte, sia a quelle dipendenti che devono essere esaminate e decise sulla base dell'intervenuta pronuncia, a meno che quest'ultima sia stata riformata con sentenza passata in giudicato resa a seguito di impugnazione immediata, che rappresenta l'unico strumento per sottoporre a riesame le statuizioni contenute in una sentenza non definitiva (cfr. Cass. 18 maggio 1999, n. 4821).
8 Ne consegue che le questioni sollevate da con la comparsa Controparte_1 conclusionale in ordine al mancato assolvimento, da parte di , dell'onere Parte_1 di provare l'appartenenza degli immobili dividendi in capo alla de cuius e ai suoi successori mediante la produzione della documentazione ipocatastale o della certificazione notarile sostitutiva delle risultanze dei pubblici registri e all'insussistenza dei presupposti per estromettere dalla massa ereditaria i cespiti riportati nel catasto terreni del Comune di Salerno al foglio 57, particelle 235 e 240, essendo già state trattate e risolte dalla Corte con la sentenza non definitiva n. 1794/2022, non sono rivisitabili e, come tali, sono del tutto ininfluenti ai fini della prosecuzione e della conclusione del giudizio.
Ed infatti, a seguito della sentenza non definitiva n. 1794/2022, il thema decidendum resta circoscritto all'individuazione delle modalità di scioglimento della comunione del compendio immobiliare della e, quindi, al quomodo dividendum, essendo ormai CP_5 stati accertati l'an dividendum ed identificati i singoli beni che compongono la massa relitta, sicché nessuna eccezione al riguardo può ritenersi ammissibile.
Ciò posto, ai sensi degli artt. 718 e 720 cod. civ., lo scioglimento della comunione di un compendio immobiliare deve essere effettuato in natura a condizione che lo stesso possa essere comodamente suddiviso in parti corrispondenti alle quote di diritto spettanti ai singoli comproprietari.
I beni non sono comodamente divisibili in natura nelle ipotesi in cui, sebbene il relativo frazionamento sia materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano, tuttavia, realizzabili porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo o, comunque, siano realizzabili porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del compendio (cfr., ex plurimis,
Cass. 22 luglio 2005, n. 15380; Cass. 24 ottobre 2006, n. 22833; Cass. 29 maggio 2007,
n. 12498; Cass. 21 agosto 2012, n. 14577; Cass. 15 dicembre 2016, n. 25888).
Analogamente, i beni sono da considerarsi non comodamente divisibili allorquando sia eccessiva la misura dei conguagli occorrenti per colmare la differenza di valore tra le porzioni ottenibili da una divisione in natura (cfr., ex ceteris, Cass. 21 maggio 2003, n.
7961; Cass. ord. 28 luglio 2021, n. 21612; Cass. ord. 4 ottobre 2023, n. 27984).
Qualora i beni immobili non siano divisibili o comodamente divisibili, l'art. 720 cod. civ. ne prevede la vendita giudiziale solo come rimedio processuale di carattere residuale, cui ricorrere quando nessuno dei condividenti possa o intenda avvalersi della facoltà di
9 domandare l'attribuzione dell'intero con addebito dell'eccedenza (cfr., ex plurimis, Cass.
1 marzo 1995, n. 2335; Cass. 9 febbraio 2000, n. 1423; Cass. 13 maggio 2010, n. 11641).
Ne deriva che la vendita giudiziale degli immobili indivisi costituisce, de iure condito, la modalità sussidiaria di scioglimento della comunione, praticabile soltanto qualora concorrano i presupposti della non comoda divisibilità dei medesimi e del mancato esercizio, da parte dei comproprietari, del diritto di richiedere l'assegnazione dell'intero.
Nella fattispecie in esame, come emerge dalla consulenza tecnica integrativa depositata il
16 ottobre 2024 e, segnatamente, dai progetti divisionali contraddistinti con i numeri 1A,
1B, 1C e 1D, lo scioglimento della comunione degli immobili appartenuti alla de cuius può avvenire in natura mediante la formazione di lotti funzionalmente autonomi, la cui costituzione non comporta né l'insorgere di servitù, né una diminuzione di valore dei singoli cespiti, né una limitazione della loro fruibilità, né un mutamento della destinazione d'uso, né l'esecuzione di interventi edilizi e catastali, né il versamento di eccessivi conguagli in denaro per rendere equipollenti le quote dovute ai condividenti, dovendosi soltanto prevedere l'assegnazione congiunta di alcuni dei beni in oggetto.
Del resto, lo scioglimento della comunione ereditaria non è incompatibile con il perdurare di uno stato di comunione ordinaria rispetto a singoli beni compresi nell'asse, giacché, compiute le operazioni divisionali, dirette ad eliminare la maggior parte delle varie componenti della massa relitta, indivisa al momento dell'apertura della successione, la comunione residuale sui beni ereditari si trasforma in comunione ordinaria (cfr., ex plurimis, Cass. 6 maggio 2004, n. 8599; Cass. 23 febbraio 2007, n. 4224; Cass. 6 ottobre
2016, n. 20041; Cass. 4 giugno 2019, n. 15182).
Né lo scioglimento della comunione di alcuni degli immobili compresi nel patrimonio ereditario della è preclusa dalla circostanza che tali cespiti risultino, di fatto, abusivi CP_5
e non suscettibili di sanatoria, giacché, come evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio,
i relativi titoli di proprietà contengono la dichiarazione resa dall'alienante in ordine all'inizio della loro edificazione in data antecedente all'1 settembre 1967 e, quindi, presentano il requisito normativamente richiesto per evitare la nullità della divisione (cfr.
Cass., Sez. Un., 22 marzo 2019, n. 8230; Cass., Sez. Un., 7 ottobre 2019, n. 25021).
Dai richiamati progetti divisionali, accomunati dalla formazione di lotti assegnabili per l'intera piena proprietà, ad eccezione di uno, costituito dai fondi riportati nel catasto terreni del Comune di Nocera Inferiore, località Chivoli, al foglio 10, particelle 569, 605, 566 e
17, vale a dire dai beni pervenuti alla per la sola quota di 1/27, il consulente tecnico CP_5
d'ufficio ha correttamente escluso , , Parte_3 Controparte_3 CP_1
10 e , avendo costoro ceduto i rispettivi Pt_11 Parte_12 Parte_10 diritti ereditari in favore di altri condividenti ( , , Parte_2 Controparte_2
, , ) con atti pubblici per Controparte_4 Parte_13 Controparte_1 notaio da Salerno del 4 febbraio 1998 e non potendo, dunque, essere Persona_3 destinatari di alcuna attribuzione patrimoniale.
In particolare, nel formulare la soluzione divisionale contrassegnata con il n. 1D, id est quella cui hanno espressamente aderito e Parte_1 Parte_2
, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base delle quote spettanti ai Controparte_1 condividenti sulla massa ereditaria e dei rapporti tra essi intercorrenti, ha ipotizzato l'assegnazione, per l'intera piena proprietà, a , del deposito censito nel Parte_1 catasto fabbricati del Comune di Salerno, vicolo Cassavecchia, n. 4, al foglio 64, particella
1136, subalterno 5, categoria C/2, stimato in euro 24.000,00, a , Parte_2 dell'appartamento per civile abitazione censito nel catasto fabbricati del Comune di
Salerno, via Duomo, n. 65, ora piazza Alfano I, n. 14, al foglio 64, particella 345, subalterno 47, categoria A/4, stimato in euro 170.000,00, del deposito censito nel catasto fabbricati del Comune di Salerno, vicolo Cassavecchia, al foglio 64, particella 1136, subalterno 7, categoria C/2, stimato in euro 14.000,00, e dei fondi censiti nel catasto terreni del Comune di Salerno, località Croce, al foglio 57, particelle 42 e 49, stimati in euro
103.000,00, a (per la quota di 372/396 dell'usufrutto e di 12/396 Parte_2 della piena proprietà) e alla figlia , quale sua avente causa (per la Controparte_6 quota di 372/396 della nuda proprietà e di 12/396 della piena proprietà), dei locali censiti nel catasto fabbricati del Comune di Salerno, piazza Alfano I, n. 13, al foglio 64, particella
345, subalterni 76, categoria C/1, e 77, categoria C/1, stimati in euro 109.000,00, a
, del locale censito nel catasto fabbricati del Comune di Salerno, via Controparte_2
S. Baratta, n. 51, al foglio 68, particella 123, subalterno 3, categoria C/2, stimato in euro
19.000,00, a , dell'appartamento per civile abitazione censito nel Controparte_4 catasto fabbricati del Comune di Salerno, vicolo Cassavecchia, n. 4, al foglio 64, particella
1136, subalterno 3, categoria A/2, stimato in euro 91.000,00, a , Parte_13 quale avente causa di (nonché di , , Parte_9 Controparte_2 Pt_2
AR, , , e ), del fondo censito nel catasto Pt_11 Pt_12 Pt_10 CP_1 CP_4 terreni del Comune di Nocera Inferiore, località Fiano, al foglio 2, particella 69, stimato in euro 100.000,00, a e alle figlie e Controparte_1 CP_7 [...]
quali aventi causa di (per le rispettive quote di 232/396, CP_8 Parte_9 di 82/396 e di 82/396 del diritto dominicale), dell'appartamento per civile abitazione
11 censito nel catasto fabbricati del Comune di Salerno, via P. Caravita, n. 1, al foglio 26, particella 166, subalterno 7, categoria A/2, stimato in euro 125.000,00, e a , Parte_5
, , e Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
(classe 1990), quali aventi causa di , del deposito censito nel Persona_2 catasto fabbricati del Comune di Salerno, vicolo Cassavecchia, al foglio 64, particella
1136, subalterno 6, categoria C/2, stimato in euro 18.000,00.
Infine, con riferimento ai fondi riportati nel catasto terreni del Comune di Nocera
Inferiore, località Chivoli, al foglio 10, particelle 569, 605, 566 e 17, appartenuti a CP_5 per la sola quota di 1/27 e stimati in euro 2.400,00, il consulente tecnico d'ufficio
[...] ne ha prospettato l'assegnazione congiunta a Parte_5 Parte_6
, e , quali aventi causa di Parte_7 Parte_8 Parte_9
(nelle rispettive misure di 103/13365 per la prima e di 98/13365 Persona_2 per ciascuno dei quattro figli).
La soluzione divisionale in oggetto comporta l'insorgenza del diritto di , Parte_1
Controparte_4 Parte_13 Parte_5 Parte_6
, e di ricevere conguagli Parte_7 Parte_8 Parte_9 in denaro di rispettivi euro 10.842,42, euro 4.787,88, euro 11.078,79, euro 7.369,29, euro
1.768,28, euro 1.768,28, euro 1.768,28 ed euro 1.768,28 nonché del relativo obbligo di
, , , , Parte_2 Controparte_6 Controparte_2 Controparte_1
e di versare, a tale titolo, le rispettive somme di euro CP_7 CP_8
21.545,45, euro 3.303,03, euro 1.151,52, euro 5.050,51, euro 5.050,51 ed euro 5.050,51.
Nello specifico, ha diritto di ricevere il conguaglio di euro 10.842,42 da Parte_1
, il conguaglio di euro 4.787,88 da Parte_2 Controparte_4 Parte_2
, il conguaglio di euro 5.915,15 da , di
[...] Parte_13 Parte_2 euro 3.303,03 da , di euro 1.151,52 da e di euro Controparte_6 Controparte_2
709,09 da , per complessivi euro 11.078,79, il Controparte_1 Parte_5 conguaglio di euro 4.341,42 da e di euro 3.027,87 da Controparte_1 [...]
, per complessivi euro 7.369,29, il conguaglio di euro 1.768,28 CP_7 Parte_6 da il conguaglio di euro 254,36 da CP_7 Parte_7 [...]
e di euro 1.513,92 da per complessivi euro 1.768,28, CP_7 CP_8
il conguaglio di euro 1.768,28 da e Parte_8 CP_8 Parte_9
il conguaglio di euro 1.768,28 da
[...] CP_8
L'ipotesi divisionale identificata con il n. 1/D, avendo raccolto il consenso delle coeredi e , che, unitamente alle Parte_1 Parte_2 Controparte_1
12 condividenti , e vantano diritti Controparte_6 CP_7 CP_8 dominicali per complessivi euro 515.842,42 su un compendio immobiliare valutato in euro
775.440,00, costituisce la più idonea ed equilibrata modalità di scioglimento della massa relitta, non assumendo significativa rilevanza, in senso contrario, il dissenso al riguardo espresso da , che ha manifestato la propria preferenza per la soluzione Parte_3 contraddistinta con il n. 1/C.
Ed invero, anche a voler prescindere dalla circostanza che non può Parte_3 vantare alcuna pretesa sul compendio ereditario della per aver ceduto i propri CP_5 diritti ai germani , , e nonché alla figlia con Pt_2 CP_2 CP_4 CP_1 Pt_13 atti pubblici per notaio da Salerno del 4 febbraio 1998 e, dunque, non è Persona_3 portatore di un interesse giuridicamente rilevante a contraddire sulle modalità di scioglimento della comunione, in ogni caso, non sono state prospettate, né, comunque, sono configurabili, valide ragioni per recepire il progetto divisionale n. 1/C in luogo della soluzione su cui convergono le volontà esternate dalle condividenti titolari delle quote di maggior consistenza e valore del patrimonio della de cuius.
Di contro, il recepimento del progetto divisionale n. 1/C, prevedendo l'assegnazione, in favore di , oltre che del fondo censito nel catasto terreni del Comune Parte_13 di Nocera Inferiore, località Fiano, al foglio 2, particella 69, del deposito censito nel catasto fabbricati del Comune di Salerno, vicolo Cassavecchia, n. 4, al foglio 64, particella
1136, subalterno 5, categoria C/2, imporrebbe alla condividente, che, sulla base della soluzione n. 1/D, ha diritto di ricevere un conguaglio di euro 11.078,79, di corrispondere,
a tale titolo, la somma di euro 12.921,21 nonché di accollarsi i costi degli improcrastinabili lavori di ripristino, anche strutturale, di cui necessita l'immobile, per il quale nessun intervento di manutenzione è stato mai effettuato, al punto da versare in uno stato di precaria conservazione e totale abbandono.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, nell'ipotesi di cassazione della sentenza, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo piuttosto che ai suoi diversi gradi e alla loro conclusione, sicché non deve liquidarle con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione al suo epilogo, può legittimamente compensarle, in tutto o in parte, o, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al loro rimborso in favore della controparte (cfr., ex plurimis, Cass. 12 settembre 2014, n.
19345; Cass. 9 ottobre 2015, n. 20289; Cass. ord. 8 novembre 2022, n. 32906).
13 In particolare, nei giudizi di divisione, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione devono essere poste a carico della massa, giacché sostenute nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento a quelle che siano conseguite ad eccessive pretese o ad inutili resistenze alla divisione e, quindi, all'ingiustificato comportamento di una o più parti (cfr., ex plurimis, Cass. 8 ottobre 2013,
n. 22903; Cass. 24 gennaio 2020, n. 1635; Cass. 3 maggio 2024, n. 12068).
Nella vicenda in esame, ricorrono giusti motivi, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, per disporre l'integrale compensazione tra le parti (e, comunque, per dichiarare l'irripetibilità nei rapporti con quelle rimaste contumaci), in relazione a tutti i gradi e fasi del giudizio, delle spese non funzionali allo scioglimento della comunione, atteso che le contestazioni sollevate da alcuni dei condividenti convenuti in ordine all'ammissibilità della domanda proposta da vennero Parte_1 determinate non da una radicale ed immotivata negazione del suo diritto di ottenere una quota in natura del patrimonio della ma dal convincimento che, avendo i coeredi, CP_5 con la scrittura privata del 30 marzo 1996, già provveduto a dividere concordemente tra loro la massa relitta, l'attrice avesse ormai conseguito il soddisfacimento di quell'interesse e che, dunque, non sussistesse la necessità di promuovere il processo.
Peraltro, nella fase del rinvio, le parti, sin dall'udienza dell'1 febbraio 2024, hanno, più volte, congiuntamente chiesto differimenti del giudizio per pervenire ad un accordo sulle modalità di scioglimento della comunione, in tal modo mostrando una condotta di leale e reciproca cooperazione e, dunque, un contegno processuale idoneo ad integrare un ulteriore presupposto applicativo dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
Infine, le spese strettamente funzionali allo scioglimento della comunione, da limitarsi a quelle occorse per l'espletamento, in sede di rinvio, della consulenza tecnica d'ufficio e dell'elaborato peritale integrativo, devono essere poste a carico della massa, per come liquidate da questa Corte con decreti del 16/17 novembre 2023 e del 27 novembre/9 dicembre 2024.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, quale giudice del rinvio, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione notificato il 30/31 marzo Parte_1
1999, così provvede:
1. dispone lo scioglimento della comunione del compendio ereditario di CP_5 per come identificato con la sentenza non definitiva n. 1794/2022;
14 2. dichiara esecutivo il progetto divisionale contrassegnato dal consulente tecnico d'ufficio con il n. 1/D nella relazione peritale integrativa depositata il 16 ottobre 2024
e, per l'effetto, assegna a:
• per l'intera piena proprietà, il deposito censito nel catasto Parte_1 fabbricati del Comune di Salerno, vicolo Cassavecchia, n. 4, al foglio 64, particella
1136, subalterno 5, categoria C/2, oltre ad un conguaglio in denaro di euro
10.842,42, dovutole da;
Parte_2
• , per l'intera piena proprietà, l'appartamento per civile Parte_2 abitazione censito nel catasto fabbricati del Comune di Salerno, via Duomo, n. 65, ora piazza Alfano I, n. 14, al foglio 64, particella 345, subalterno 47, categoria A/4; il deposito censito nel catasto fabbricati del Comune di Salerno, vicolo
Cassavecchia, al foglio 64, particella 1136, subalterno 7, categoria C/2; i fondi censiti nel catasto terreni del Comune di Salerno, località Croce, al foglio 57, particelle 42 e 49;
• e , per l'intera piena proprietà (e, nei Parte_2 Controparte_6 rapporti interni, per la quota di 372/396 dell'usufrutto e di 12/396 della piena proprietà, a e, per la quota di 372/396 della nuda proprietà e Parte_2 di 12/396 della piena proprietà), i locali censiti nel catasto fabbricati del Comune di
Salerno, piazza Alfano I, n. 13, al foglio 64, particella 345, subalterni 76, categoria
C/1, e 77, categoria C/1;
• , per l'intera piena proprietà, il locale censito nel catasto Controparte_2 fabbricati del Comune di Salerno, via S. Baratta, n. 51, al foglio 68, particella 123, subalterno 3, categoria C/2;
• , per l'intera piena proprietà, l'appartamento per civile Controparte_4 abitazione censito nel catasto fabbricati del Comune di Salerno, vicolo
Cassavecchia, n. 4, al foglio 64, particella 1136, subalterno 3, categoria A/2, oltre ad un conguaglio in denaro di euro 4.787,88, dovutogli da;
Parte_2
• , per l'intera piena proprietà, il fondo censito nel catasto terreni Parte_13 del Comune di Nocera Inferiore, località Fiano, al foglio 2, particella 69, oltre ad un conguaglio in denaro di euro 11.078,79, dovutole da per euro Parte_2
5.915,15, da per euro 3.303,03, da per Controparte_6 Controparte_2 euro 1.151,52 e da per euro 709,09; Controparte_1
• , e per l'intera piena Controparte_1 CP_7 CP_8 proprietà (e, nei rapporti interni, per le rispettive quote di 232/396, di 82/396 e di
15 82/396), l'appartamento per civile abitazione censito nel catasto fabbricati del
Comune di Salerno, via P. Caravita, n. 1, al foglio 26, particella 166, subalterno 7, categoria A/2;
• , , , e Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, per l'intera piena proprietà (e, nei rapporti interni, per le Parte_9 rispettive quote di 412/1980, di 392/1980, di 392/1980, di 392/1980 e di 392/1980), il deposito censito nel catasto fabbricati del Comune di Salerno, vicolo
Cassavecchia, al foglio 64, particella 1136, subalterno 6, categoria C/2, oltre ad conguaglio in denaro di euro 7.369,29 in favore di ed a carico di Parte_5
per euro 4.341,42 e di per euro 3.027,87, oltre Controparte_1 CP_7 ad un conguaglio in denaro di euro 1.768,28 in favore di ed a Parte_6 carico di oltre ad un conguaglio in denaro di euro 1.768,28 in CP_7 favore di ed a carico di per euro 254,36 e di Parte_7 CP_7 per euro 1.513,92, oltre ad un conguaglio in denaro di euro CP_8
1.768,28 in favore di ed a carico di ed oltre Parte_8 CP_8 ad un conguaglio in denaro di euro 1.768,28 in favore di ed Parte_9
a carico di CP_8
• , , , e Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, per la quota di 495/13365 (1/27) della piena proprietà (e, nei Parte_9 rapporti interni, per le rispettive quote di 103/13365, di 98/13365, di 98/13365, di
98/13365, di 98/13365), i fondi censiti nel catasto terreni del Comune di Nocera
Inferiore, località Chivoli, al foglio 10, particelle 569, 605, 566 e 17;
3. condanna: a) al pagamento, in favore di , del Parte_2 Parte_1 conguaglio di euro 10.842,42, oltre interessi al tasso legale dal passaggio in giudicato della presente sentenza al soddisfo;
b) al pagamento, in favore Parte_2 di , del conguaglio di euro 4.787,88, oltre interessi al tasso legale Controparte_4 dal passaggio in giudicato della presente sentenza al soddisfo;
c) Parte_2 al pagamento, in favore di , del conguaglio di euro 5.915,15, oltre Parte_13 interessi al tasso legale dal passaggio in giudicato della presente sentenza al soddisfo;
d) al pagamento, in favore di del Controparte_6 Parte_13 conguaglio di euro 3.303,03, oltre interessi al tasso legale dal passaggio in giudicato della presente sentenza al soddisfo;
e) al pagamento, in favore Controparte_2 di , del conguaglio di euro 1.151,52, oltre interessi al tasso legale Parte_13 dal passaggio in giudicato della presente sentenza al soddisfo;
f) Controparte_1
16 al pagamento, in favore di , del conguaglio di euro 709,09, oltre Parte_13 interessi al tasso legale dal passaggio in giudicato della presente sentenza al soddisfo;
g) al pagamento, in favore di , del conguaglio di Controparte_1 Parte_5 euro 4.341,42, oltre interessi al tasso legale dal passaggio in giudicato della presente sentenza al soddisfo;
h) al pagamento, in favore di , CP_7 Parte_5 del conguaglio di euro 3.027,87, oltre interessi al tasso legale dal passaggio in giudicato della presente sentenza al soddisfo;
i) al pagamento, in CP_7 favore di , del conguaglio di euro 1.768,28, oltre interessi al tasso Parte_6 legale dal passaggio in giudicato della presente sentenza al soddisfo;
l)
[...]
al pagamento, in favore di , del conguaglio di euro CP_7 Parte_7
254,36, oltre interessi al tasso legale dal passaggio in giudicato della presente sentenza al soddisfo;
m) al pagamento, in favore di , CP_8 Parte_7 del conguaglio di euro 1.513,92, oltre interessi al tasso legale dal passaggio in giudicato della presente sentenza al soddisfo;
n) al pagamento, in CP_8 favore di , del conguaglio di euro 1.768,28, oltre interessi al tasso Parte_8 legale dal passaggio in giudicato della presente sentenza al soddisfo;
o)
[...] al pagamento, in favore di , del conguaglio di euro CP_8 Parte_9
1.768,28, oltre interessi al tasso legale dal passaggio in giudicato della presente sentenza al soddisfo;
4. ordina al Dirigente dell'Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare di
Salerno, esonerandolo da ogni responsabilità, di provvedere, ai sensi dell'art. 2646, comma 1, cod. civ., alla trascrizione della presente sentenza, affinché: a) l'intera piena proprietà del deposito censito nel catasto fabbricati del Comune di Salerno, vicolo
Cassavecchia, n. 4, al foglio 64, particella 1136, subalterno 5, categoria C/2, sia riconducibile a b) l'intera piena proprietà dell'appartamento per Parte_1 civile abitazione censito nel catasto fabbricati del Comune di Salerno, via Duomo, n.
65, ora piazza Alfano I, n. 14, al foglio 64, particella 345, subalterno 47, categoria A/4, del deposito censito nel catasto fabbricati del Comune di Salerno, vicolo
Cassavecchia, al foglio 64, particella 1136, subalterno 7, categoria C/2, e dei fondi censiti nel catasto terreni del Comune di Salerno, località Croce, al foglio 57, particelle
42 e 49, sia riconducibile a;
c) le quote di 372/396 dell'usufrutto Parte_2
e di 12/396 della piena proprietà dei locali censiti nel catasto fabbricati del Comune di
Salerno, piazza Alfano I, n. 13, al foglio 64, particella 345, subalterni 76, categoria
C/1, e 77, categoria C/1, siano riconducibili a e le quote di Parte_2
17 372/396 della nuda proprietà e di 12/396 della piena proprietà siano riconducibili a
; d) l'intera piena proprietà del locale censito nel catasto fabbricati Controparte_6 del Comune di Salerno, via S. Baratta, n. 51, al foglio 68, particella 123, subalterno 3, categoria C/2, sia riconducibile a;
e) l'intera piena proprietà Persona_4 dell'appartamento per civile abitazione censito nel catasto fabbricati del Comune di
Salerno, vicolo Cassavecchia, n. 4, al foglio 64, particella 1136, subalterno 3, categoria
A/2, sia riconducibile a;
f) l'intera piena proprietà del fondo Controparte_4 censito nel catasto terreni del Comune di Nocera Inferiore, località Fiano, al foglio 2, particella 69, sia riconducibile a;
g) le quote di 232/396, di Parte_13
82/396 e di 82/396 della piena proprietà dell'appartamento per civile abitazione censito nel catasto fabbricati del Comune di Salerno, via P. Caravita, n. 1, al foglio 26, particella 166, subalterno 7, categoria A/2, siano rispettivamente riconducibili a
, e h) le quote di 412/1980, di Controparte_1 CP_7 CP_8
392/1980, di 392/1980, di 392/1980 e di 392/1980 della piena proprietà del deposito censito nel catasto fabbricati del Comune di Salerno, vicolo Cassavecchia, al foglio
64, particella 1136, subalterno 6, categoria C/2, siano rispettivamente riconducibili a e Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
; i) le quote di 103/13365, di 98/13365, di 98/13365, di Parte_9
98/13365, di 98/13365 della piena proprietà dei fondi censiti nel catasto terreni del
Comune di Nocera Inferiore, località Chivoli, al foglio 10, particelle 569, 605, 566 e
17, siano rispettivamente riconducibili a Parte_5 Parte_6
, e;
Parte_7 Parte_8 Parte_9
5. compensa integralmente tra le parti costituitesi le spese dell'intero giudizio e ne dichiara l'irripetibilità nei rapporti con quelle contumaci, ponendo a carico della massa i costi occorsi per l'espletamento, in sede di rinvio, della consulenza tecnica d'ufficio e dell'elaborato peritale integrativo, per come liquidati da questa Corte con decreti del
16/17 novembre 2023 e del 27 novembre/9 dicembre 2024.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 5 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott.ssa AR Assunta Niccoli
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