Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 15/03/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 13.03.2025 al n. 1317 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione congiuntamente promossa da Parte_1
(C.F. ) e da (C.F.
[...] C.F._1 Parte_2 [...]
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. Cristina Bin, C.F._2
con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO Sede.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della respon- sabilità genitoriale (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come congiuntamente precisate nel ricorso depo- sitato in data 13.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I ricorrenti hanno allegato di essere genitori di (nata il [...]); che le condi- Per_1
zioni per l'esercizio della loro responsabilità genitoriale sono già state regolamentate a mezzo del decreto del 17.07.2013 emesso dal Tribunale di Lucera (R.G. 579/2013)1 e successivamente modificate a mezzo del decreto del 15.11.2017 del Tribunale di Foggia
(R.G.4572/2017) alle seguenti condizioni: “1. l'affidamento della bambina sarà condiviso con collazione prevalente presso la madre;
2. il padre potrà esercitare il diritto di visita nei seguenti modi e termini: - nei mesi di marzo, giugno e ottobre il signor potrà recarsi a Cagnano Varano di sa- Pt_2 1 V. doc. A
nere con sé la bambina per quattro ore in abitato del predetto Comune;
- nel mese di agosto il Pt_2
potrà tenere con sé la figlia per 2 settimane consecutive, da concordarsi preventivamente con la Pt_1
entro il 31 luglio di ogni anno e compatibilmente con gli impegni della bambina. Tanto presso la propria residenza o in un luogo di villeggiatura da comunicare all'altro genitore nel termine suindicato;
- durante il periodo delle festività natalizie vengono stabiliti il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al
5 gennaio. Il potrà tenere con sé la minore in tali periodi da alternarsi annualmente (gli anni Pt_2
dispari, iniziando dal corrente 2017, dal 24/12 al 30/12, gli anni pari dal 30/12 al 5/1); - le suindicate modalità di visita e collocazione potranno essere modificate solo previ accordi tra entrambi i genitori. Il loro eventuale dissenso sarà insindacabile;
- nel periodo estivo ed in quello natalizio il Pt_3
andrà a prendere la figlia in Cagnano Varano presso l'abitazione materna e ivi la riaccompagnerà a sue spese da non imputarsi a titolo di mantenimento o altro;
- il verserà alla entro il 5 Pt_2 Pt_1
di ogni mese la somma di € 300,00 (trecento/00) di cui € 200,00 a titolo di mantenimento per la bambina ed € 100,00 per le precedenti mensilità non versate. Queste ultime, stabilite dal Tribunale di
Lucera nella causa no 579/13 R.G. con provvedimento del 17.7.13, depositato in Cancelleria in pari data, che ha omologato gli accordi intervenuti tra le parti nelle more del giudizio e trasfusi nel verbale di udienza del 25.6.13, ad oggi ammontano ad € 6.425,00 (seimilaquattrocentoventicinque/00); - il
[...]
parteciperà alle spese straordinarie nella misura del 50%. Il regime e le modalità di comunicazione Pt_4
e conferimento di tali spese saranno regolamentati in base alla Proposta di Protocollo in tema di spese or- dinarie e straordinarie necessarie alla prole del 18.3.16 redatta dal Tribunale di Foggia”2 e che da al- lora sono intervenute significative variazioni sia nelle esigenze di sia nelle condi- Per_1
zioni personali dei genitori.
Nel dettaglio, i ricorrenti hanno dichiarato che la ricorrente nel 2021 si è trasferita in
Heerbrugg (Svizzera) con il marito e i tre figli nati da tale re- Per_1 Persona_2
lazione3, che, tuttavia, la minore “non è riuscita a integrarsi pienamente nel nuovo contesto e nella diversa mentalità dello Stato ospitante, questo, a lungo andare, ha creato un profondo disagio nella ra- gazza a scuola e con i compagni”, motivo per il quale dal mese di dicembre 2024 si è trasferita presso il ricorrente, la di lui moglie e il figlio nato da tale unione4, in Ar- CP_1 sago Seprio (VA), Via Garibaldi n. 32, che a oggi frequenta l'Istituto Gadda-Rosselli di
Gallarate (VA) e appare essersi subito ben integrata nel nuovo contesto di vita.
In data 13.03.2025 hanno chiesto modificare come segue i provvedimenti vigenti:
“- la minore verrà affidata congiuntamente ai genitori con collocazione presso il padre in Arsago Per_1
Seprio, via Garibaldi 32;
- la madre, signora , potrà liberamente comunicare con oramai ultraquattordi- Parte_7 Per_1
cenne e concordare direttamente con lei gli incontri e gli eventuali tempi di permanenza presso la casa ma- terna, ciò previo avviso e accordo con il e compatibilmente con gli impegni scolastici della ragaz- Pt_2
za.
- La parteciperà al mantenimento di versando entro il 30 di ogni mese € 200,00 al Pt_1 Per_1
oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%. Pt_2
Il regime e le modalità di comunicazione e conferimento di tali spese saranno regolamentati in base al protocollo del Tribunale di Milano, che è parte integrante dei presenti accordi”.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda in quanto le condi- zioni concordate dai ricorrenti non sono contrarie né al buon costume, né all'ordine pubblico e (ove puntualmente rispettate) appaiono idonee a garantire a il diritto a Per_1
una crescita sana ed equilibrata.
Le spese di lite vanno compensate per intero in ragione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
PRENDE ATTO dell'accordo perfezionatosi tra i ricorrenti e DISPONE la modifica delle condizioni di cui al decreto reso in data 17.07.2013 del Tribunale di Lucera
(R.G.579/2013), per come successivamente modificate dal Tribunale di Foggia in data
15.11.2017 (R.G. 4572/2017), in conformità.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 14.03.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 V. doc. C 3 nata il [...], , nata il [...], e , nato il [...] Parte_5 Persona_3 Parte_6 4 , nato il [...] Persona_4