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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 28/06/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N.692/2025 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.692/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso congiunto di nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
) e residente in [...]
n.16/A, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto D'ANGELO, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Orsogna alla via Trento e Trieste n.59, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
e
1 nata a [...] il 1° dicembre 1979 (c.f.: Parte_2 [...]
) e residente in [...]
n.16/A, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania EDMONDO, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Tollo alla via Perruna n.73, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario in data 14 giugno 2008 in Orsogna, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 16 giugno 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 16 aprile 2025 e meglio precisate nel verbale di udienza del 16 giugno 2025 in riferimento al mantenimento ed al collocamento del figlio minore appaiono conformi alla legge, in relazione alle Persona_1 disposizioni concernenti la prole minorenne, anche avuto riguardo agli accordi aventi ad oggetto il trasferimento dei beni in comunione, accordi raggiunti all'udienza del 16 giugno 2025, avendo anche reso dichiarazioni in ordine alla cessione di beni immobili in linea con Cass. SS.UU. Civ. sentenza n.21761/2021, corredata della documentazione di cui all'art.29, comma 1° bis, L.n.52/1985;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e come confermate e precisate e nei limiti di cui al verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Orsogna a margine dell'Atto n.5 – Parte II – Serie A – Anno 2008).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 28 giugno, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
2
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.692/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso congiunto di nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
) e residente in [...]
n.16/A, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto D'ANGELO, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Orsogna alla via Trento e Trieste n.59, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
e
1 nata a [...] il 1° dicembre 1979 (c.f.: Parte_2 [...]
) e residente in [...]
n.16/A, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania EDMONDO, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Tollo alla via Perruna n.73, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario in data 14 giugno 2008 in Orsogna, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 16 giugno 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 16 aprile 2025 e meglio precisate nel verbale di udienza del 16 giugno 2025 in riferimento al mantenimento ed al collocamento del figlio minore appaiono conformi alla legge, in relazione alle Persona_1 disposizioni concernenti la prole minorenne, anche avuto riguardo agli accordi aventi ad oggetto il trasferimento dei beni in comunione, accordi raggiunti all'udienza del 16 giugno 2025, avendo anche reso dichiarazioni in ordine alla cessione di beni immobili in linea con Cass. SS.UU. Civ. sentenza n.21761/2021, corredata della documentazione di cui all'art.29, comma 1° bis, L.n.52/1985;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e come confermate e precisate e nei limiti di cui al verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Orsogna a margine dell'Atto n.5 – Parte II – Serie A – Anno 2008).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 28 giugno, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
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