Cass. civ., sez. II, sentenza 03/05/2024, n. 12068
CASS
Sentenza 3 maggio 2024

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I beni che i coeredi non donatari possono prelevare dalla massa ereditaria a seguito della collazione per imputazione effettuata dai coeredi donatari devono essere stimati per il valore che avevano all'epoca dell'apertura della successione e non già al momento della divisione, perché detti prelevamenti, pur costituendo una delle fasi in cui si attua la divisione, non si identificano con le operazioni divisionali vere e proprie, avendo, al pari della collazione, il prevalente scopo di assicurare la parità di trattamento fra coeredi donatari e coeredi non donatari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 03/05/2024, n. 12068
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12068
    Data del deposito : 3 maggio 2024

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