Sentenza 23 novembre 2015
Massime • 1
Nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva, il giudice si spoglia della "potestas iudicandi" relativa alle questioni decise, delle quali gli resta precluso il riesame - sia in ordine alle questioni definite che in ordine a quelle da esse dipendenti - salvo che detta sentenza non venga riformata con pronuncia passata in giudicato, a seguito di impugnazione immediata; ne consegue che tale giudice non può risolvere le medesime questioni in senso diverso con la sentenza definitiva e, ove lo faccia, il giudice del gravame, anche di legittimità, può rilevare d'ufficio la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva, a nulla rilevando che la violazione non abbia costituito oggetto di specifica impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/11/2015, n. 23862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23862 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2015 |
Testo completo
TA U P E R E 23862.1 5 T N E S E - AULA 'B' I L L 23 NOV. 2015 O B E T N IO E Z S A E R T S I Oggetto G REPUBBLICA ITALIANA E R E T N E S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 15134/2010 SEZIONE LAVORO Cron.23862 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. PAOLO STILE - Presidente Ud. 22/10/2015 Consigliere PU Dott. VITTORIO NOBILE - Rel. Consigliere Dott. ANTONIO MANNA Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI Dott. MATILDE LORITO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 15134-2010 proposto da: TI IC C. F. [...], già elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PARAGUAY 5, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO RIZZO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti e da ultimo domiciliata presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
2015 ricorrente 3950
contro
POSTE ITALIANE S. P.A. C.F. 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso 10 studio dell'avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
controricorrente - avversO la sentenza n. 6076/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/12/2009 r.g.n. 4726/2005; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;
udito l'Avvocato RIZZO ROBERTO;
udito 1'Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega verbale FIORILLO LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCA CERONI, che ha concluso improcedibilità in subordine inammissibilità. 1 R.G. n. 15134/10 Ud. 22.10.15 FO c. Poste Italiane S.p.A. Estensore: dott. Antonio Manna SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 23.12.09 la Corte d'appello di Roma rigettava il gravame di LE FO contro la sentenza n. 11110/04 del Tribunale capitolino che ne aveva respinto la domanda intesa ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso con Poste Italiane S.p.A. dal 10.8.99 al 30.9.99 per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze del personale per godimento delle ferie nel periodo, con conseguente ripristino del rapporto. Per la cassazione della sentenza ricorre LE FO affidandosi a due motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c. Poste Italiane S.p.A. resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1- Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 279, 323 e ss. e 341 e ss. c.p.c., nonché vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata modificato la precedente pronuncia non definitiva n. 4166/06, emessa dalla stessa Corte d'appello di Roma ai sensi dell'art. 420 bis c.p.c., che aveva statuito la necessità che nel contratto individuale di lavoro a tempo determinato fosse indicato il nominativo dei lavoratori sostituiti per ferie e il relativo periodo di assenza, disponendo il prosieguo di causa come da separata ordinanza. Il secondo motivo prospetta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 legge n. 230/62, 23 legge n. 56/87, 13623, 1367, 1368 e 2697 c.c., degli artt. 115, 416 e 345 c.p.c., nonché vizio di motivazione, nella parte in cui ha ritenuto non necessario, ai fini della validità del termine, che nel contratto individuale di lavoro a tempo determinato fosse indicato il nominativo dei lavoratori sostituiti per ferie e il relativo periodo di assenza.
2- Il primo motivo di ricorso è fondato. Vi è in atti copia della sentenza n. 5820/07 con cui questa S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso di Poste Italiane contro la sentenza emessa dalla Corte 1 2 R.G. n. 15134/10 Ud. 22.10.15 FO c. Poste Italiane S.p.A. Estensore: dott. Antonio Manna d'appello di Roma ex art. 420 bis c.p.c., ritenendola in realtà non inquadrabile in tale fattispecie e, quindi, non immediatamente ricorribile per cassazione. Dell'inammissibilità di tale ricorso per cassazione dà espressamente atto anche la sentenza in questa sede impugnata (il che supera ogni discorso di eventuale improcedibilità del ricorso ex art. 369 co. 2° n. 4 c.p.c. o di sua inammissibilità). Nella summenzionata sentenza n. 5820/07 questa S.C. ha statuito che nel caso in esame era applicabile il disposto dell'art. 360 co. 3° c.p.c., secondo periodo, nella formulazione novellata dall'art. 2 d.lgs. n. 40/06, che prevede che avverso le sentenze che non definiscono il giudizio e che non sono impugnabili con ricorso immediato per cassazione può essere successivamente proposto il ricorso per cassazione, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio. In sostanza, la sentenza della Corte territoriale è stata qualificata come sentenza non definitiva ex art. 279 co. 2° n. 4 c.p.c. Ciò significa che sul punto la Corte d'appello di Roma aveva consumato la propria potestas iudicandi, sicché è sterile domandarsi se l'asserita invalidità del termine fosse o meno conforme a diritto, noto essendo nella giurisprudenza di questa Corte Suprema (cfr., ex aliis, Cass. n. 18898/09) che, dopo la pronuncia di una sentenza non definitiva, il giudice si spoglia della potestà giurisdizionale relativa alle questioni decise, delle quali gli resta precluso il riesame, salvo che detta sentenza non venga riformata con pronuncia passata in giudicato;
ne consegue che tale giudice non può con la sentenza definitiva risolvere le medesime questioni in senso diverso e, ove lo faccia, il giudice del gravame, anche di legittimità, può rilevare anche d'ufficio la violazione del giudicato interno originato dalla sentenza non definitiva, pur nell'evenienza in cui la violazione non abbia costituito oggetto di specifica impugnazione (nel caso di specie, peraltro, tale specifica impugnazione è stata ritualmente proposta da LE FO).
3- Le considerazioni che precedono assorbono la disamina del secondo motivo di ricorso. 2 3 R.G. n. 15134/10 Ud. 22.10.15 FO c. Poste Italiane S.p.A. Estensore: dott. Antonio Manna 4- In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso ed assorbito il secondo, la sentenza nella presente sede impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà limitarsi a pronunciare sulle conseguenze dell'invalidità della clausola di apposizione del termine al contratto originariamente stipulato fra le parti il 1°.
8.99 e a regolare le spese, anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Così deciso in Roma, in data 22.10.15. Il Consigliere estensore Dott. Antonio Manna Arlon Mana II Presidente Dott. Paolo Stile Deobfle IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Franca Caldarola Depositato in Cancelleria il 23 NOV 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Pranca Calcarola 3