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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 19/02/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 337/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Minorenni – Famiglia
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente Dott.ssa Carla BELTRAMINO Consigliere Dott.ssa Anna Giulia MELILLI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 337/24 r.g.c. V.G. promossa da e elettivamente domiciliati in Tortona (AL), Parte_1 Parte_2
Via Luca Valenziano 6, presso lo studio dell'avv. Antonio Cavagnaro che li rappresenta e difende in forza di procura in atti;
Ricorrenti
Con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica che ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza congiuntamente presentata
Oggetto: dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana di sentenza di nullità di matrimonio pronunciata da Tribunale Ecclesiastico.
CONCLUSIONI DEFINITIVE DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“che l'eccellentissima Corte d'Appello adita voglia − dichiarare l'efficacia civile della sentenza di nullità matrimoniale pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Ligure in data 27.10.2023, così come ratificata dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 03.09.2024.
− ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tortona di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge;
con spese di procedura e compensi professionali a carico delle parti ricorrenti in eguale misura”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto diretto a questa Corte e iscritto l'8.10.2024, i signori ricorrenti esponevano:
− di aver contratto matrimonio concordatario nel Comune di Tortona (AL), il giorno 19 settembre 2002, trascritto nei registri dello Stato civile di quel Comune al n. 34, Parte II, Serie A, anno 2002 (cfr. allegato 1);
− che nell'anno 2022, la sig.ra ha convenuto il sig. Parte_1 Pt_2 innanzi al Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Ligure al fine di
[...] richiedere ed ottenere sentenza affermativa di nullità matrimoniale, stante la esclusione della dignità sacramentale del coniuge (procedimento n. prot. 46/22);
− che, con sentenza pronunciata dal Collegio dei Giudici in occasione della seduta del 27.10.2023, il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Ligure ha dichiarato la nullità del matrimonio contratto dai ricorrenti per esclusione della dignità sacramentale del sig. (cfr. allegato 2); Pt_2
− che avverso la predetta sentenza di nullità matrimoniale, notificata il 07.02.2024, non è stato interposto appello nel termine di rito (cfr. allegato 3);
− che, quindi, la sentenza è divenuta definitiva ed è stata munita del decreto di esecutività (cfr. allegato 4) con successiva attestazione di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, resa il 03.09.2024 (cfr. allegato 5); Ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, ai sensi dell'art. 8, numero 2 dell'Accordo, con Protocollo addizionale, di modifica al Concordato Lateranense, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985 n. 121, che venisse dichiarata l'efficacia nella Repubblica Italiana della suddetta sentenza (producevano copia dell'atto di matrimonio trascritto e copia della citata decisione del Tribunale Ecclesiastico con attestazione di esecutività). Il Procuratore Generale concludeva per l'accoglimento della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve innanzitutto affermare che la competenza a decidere sulla domanda di delibazione spetta a questa Corte, perché è nel suo distretto il luogo di attuazione della pronuncia e cioè il Comune di Tortona (AL), nel cui registro di Stato civile venne trascritto l'atto di matrimonio e sul quale registro dovrà eseguirsi l'annotazione della sentenza, ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3.11.2000, n. 396. La circostanza che la domanda sia stata proposta congiuntamente dai coniugi, nonché l'acquisizione delle conclusioni del P.G., garantiscono adeguatamente il rispetto del contraddittorio nella presente causa, che, pertanto, può essere decisa con rito camerale. Ricorrono inoltre le condizioni di cui all'art. 8, n. 2, dell'Accordo, con Protocollo addizionale firmato a Roma il 18.2.1984 di modifica del Concordato Lateranense dell'11.2.1929, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985 n. 121. Infatti, trattandosi di matrimonio concordatario regolarmente trascritto nei registri dello Stato civile, il Giudice Ecclesiastico era competente a conoscere della causa di nullità. La sentenza della quale si chiede la delibazione è munita del decreto di esecutività del Supremo Organo Ecclesiastico di controllo. Dalla sentenza e dal decreto in atti risulta che nel procedimento svoltosi davanti al Tribunale Ecclesiastico sono stati osservati il principio del contraddittorio e quello della difesa in modo equivalente ai principi dell'ordinamento italiano. La sentenza, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 797 c.p.c., non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano. Al riguardo occorre tenere presente che, secondo un indirizzo ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, sono suscettibili di delibazione anche sentenze pronunciate per cause di nullità, stabilite dal Diritto Canonico, che nel codice civile vengono disciplinate diversamente o non sono affatto previste, purché, però, quelle cause non siano incompatibili con l'ordine pubblico italiano, inteso come complesso dei principi fondamentali dell'ordinamento risultanti dalla Carta Costituzionale e da altre leggi;
con la conseguenza che deve essere negata l'esecuzione di pronunzie rese in base a ragioni di invalidità del matrimonio costituenti espressioni di principi non accettati neppure in settori diversi da quello matrimoniale. Tale situazione non ricorre nel caso in esame dal momento che la nullità è stata pronunciata per l'assenza della dignità sacramentale in capo al sig. Parte_2 ex ca. 1101 § 2 del C.I.C., e, cioè, per vizi che attengono in senso lato alla sfera del consenso e come tali, pur nella notevole diversità di disciplina, sono assimilabili a quello che pure l'ordinamento italiano considera negli artt. 120 e 122 c.c. (in tal senso Cass.
8.7.2009 n. 16051; Cass. 10.5.2006 n. 10976). Nel caso di specie, i signori ricorrenti, promuovendo insieme il presente procedimento, hanno manifestato la loro comune adesione alla pronuncia di nullità e va, pertanto, accolta la richiesta di delibazione della stessa. La sentenza in oggetto può dunque essere dichiarata esecutiva nello Stato italiano. Quanto agli incombenti di competenza dell'ufficiale dello Stato Civile circa l'annotazione della presente istanza, dispone direttamente la legge (art. 69 D.P.R.
3.11.2000 n. 396). Poiché la domanda è stata presentata congiuntamente dalle parti, non va operato regolamento delle spese del procedimento.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando, sulle conclusioni conformi del Procuratore Generale, in accoglimento della domanda congiunta dei ricorrenti, così provvede: dichiara efficace in Italia la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Ligure in data 27.10.2023, dichiarata esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto in data 03.09.2024 (Prot. n. 46/22) con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto tra le parti, sig.ri (n. a Milano il 10 giugno 1977) e Parte_1 Parte_2
(n. a Roma il 20 dicembre 1972), con rito concordatario nel Comune di Tortona (AL), il giorno 19 settembre 2002, trascritto nei registri dello Stato civile di quel Comune al n. 34, Parte II, Serie A, anno 2002. Nulla per le spese, irripetibili.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3.11.2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Famiglia della Corte d'Appello di Torino, il 15.01.2025.
Il Cons. Est. Dott.ssa Anna Giulia Melilli Il Presidente Dott.ssa Carmela Mascarello