Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Daniela Lococo Consigliere
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 23.9.2021 al numero 1577/2021 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 649/2021 emessa dal
Tribunale di Siena il 10.8.2021 e pubblicata il 19.8.2021 pendente fra
(P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore e (C.F. Parte_2
) sia in proprio che quale erede di C.F._1 Persona_1
( , rappresentati e difesi dall'Avv. Elona Kerengi (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, C.F._3 giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Marco Bianchini (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._4 studio del difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
Controparte_2
PARTE APPELLATA - CONTUMACE
1
Parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello così provvedere: in via preliminare
– dichiarare ammissibile l'odierno appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis cpc;
– disporre inaudita altera parte, la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza n. 649/2021 pubblicata il 19/08/2021, RG 3553/2019,
Rep. 1313/2021 del 19/08/2021, pronunciata dal Tribunale di Siena in data
10/08/2021 e pubblicata in data 19/08/2021 per i motivi esposti nel presente atto di appello, con contestuale fissazione di successiva udienza per l'eventuale conferma del provvedimento emesso inaudita altera parte, assegnando termine per la notifica a carico di parte appellante. Nel merito riformare la sentenza n.
649/2021 pubblicata il 19/08/2021, RG 3553/2019, Rep. 1313/2021 del
19/08/2021, pronunciata dal Tribunale di Siena in data 10/08/2021 e pubblicata in data 19/08/2021 e per l'effetto: - accogliere la presente domanda di appello e quanto oggetto delle conclusioni rassegnate sia in appello che in sede di primo grado, con ogni provvedimento consequenziale. In ogni caso con vittoria di spese
e compensi professionali del doppio grado di giudizio. in via istruttoria – Chiede ammettersi le richieste probatorie avanzate in primo grado e non ammesse”.
Parte appellata : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per le CP_1 causali di cui in narrativa, in via preliminare rigettare la richiesta di sospensiva della sentenza di primo grado, in quanto l'istanza formulata da parte appellante è priva dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
in via istruttoria respingere le richieste tutte di controparte, perché del tutto ininfluenti ai fini del decidere e totalmente inammissibili e strumentali;
in tesi, respingere l'appello notificato dalla società e dai signori Parte_1
e avverso la sentenza n. 649/2021 emessa dal Parte_2 Persona_1
Tribunale di Siena in data 10/08/2021 nella causa civile R.G. 3553/2019 e per
l'effetto confermare integralmente il contenuto della predetta ordinanza. Con vittoria di spese di lite di secondo grado e conferma di quelle di primo grado”.
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ex art. 615, comma 1, c.p.c. notificato il 29.12.2019, la
(di seguito, anche solo , in persona del legale Parte_1 Pt_1 rappresentante pro tempore, e i garanti e citavano Parte_2 Persona_1
2 in giudizio, avanti al Tribunale di Siena, in persona del legale CP_3 rappresentante pro tempore, proponendo opposizione avverso l'atto di precetto agli stessi notificato in data 12.12.2019, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento della somma di € 2.346.427,21 in forza di un contratto di mutuo fondiario (SM 741415914,03), rep. 175025 racc. 9605, a rogito del Notaio
[...]
in Perugia in data 17.12.2008. Persona_2
A sostegno dell'opposizione deducevano, in via pregiudiziale, la carenza di titolarità e legittimazione attiva della società opposta per mancanza del diritto di procedere alla notifica del precetto e alla conseguente esecuzione, per intervenuto esercizio del diritto di recesso da parte della (di Controparte_2 seguito, anche solo PS) dal contratto di servicing stipulato con e, CP_3 comunque, la carenza da parte di quest'ultima di avvalersi del mutuo fondiario quale titolo esecutivo in forza dei privilegi processuali di cui all'art. 41, comma 2,
TUB, non avendo essa comprovato la qualifica di istituto di credito o di intermediario finanziario;
evidenziavano altresì gli opponenti la natura autonoma del contratto di garanzia stipulato tra i garanti e PS, con conseguente mancata ambulatorietà di tale contratto in forza dell'operazione di cartolarizzazione e carenza del titolo esecutivo nei confronti dei garanti e Persona_1 Parte_2
Con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. gli opponenti
[...] eccepivano altresì la nullità per violazione della normativa antitrust sia del contratto di mutuo, essendo il tasso di interesse ancorato al tasso Euribor, sia della fideiussione prestata dai Rosati, in quanto rilasciata secondo lo schema ABI dichiarato nullo dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2015.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto.
Con sentenza n. 649/2021 del 10.08.2021 il Tribunale di Siena così statuiva:
”rigetta l'opposizione all'esecuzione formulata da Parte_1
, condanna
[...] Controparte_4 Persona_1 Parte_1 Parte_1
, e in solido alla rifusione in favore di
[...] Parte_2 Persona_1 [...] delle spese di lite che liquida in € 40.453,00 per Controparte_5 compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA se per legge”.
Quanto alla eccepita carenza di legittimazione attiva in capo a il CP_3 tribunale evidenziava, in primo luogo, che il credito posto a fondamento del precetto opposto non era stato oggetto di cartolarizzazione e che pertanto la sua titolarità era rimasta in capo a PS;
rilevava, altresì, che risultavano
3 documentalmente provati sia il conferimento del mandato da PS a CP_3 per la gestione dei contenziosi e recuperi crediti, in forza di procura a firma Notaio
del 22.5.2018, sia il conferimento della procura da al Dott. Persona_3 CP_3
, firmatario del mandato in calce all'atto di precetto;
risultava altresì dagli Per_4 atti che il precetto opposto era stato notificato il 12.12.2019, che non vi era stata alcuna cessione di credito tra PS e e che la procura ad essa conferita CP_3 in data 22.05.2018 era stata revocata da PS con atto ai rogiti Notaio del Per_5
7.5.2020, con conseguente costituzione in giudizio di PS in proprio nel giudizio di opposizione di primo grado;
quanto alla cessione del credito effettuato da PS
a risultava che PS aveva riacquistato il predetto Controparte_6 credito in data 25.3.2015, e quindi anteriormente alla notifica dell'atto di precetto, venendo quindi meno anche l'eccezione relativa alla carenza del privilegio fondiario.
Circa l'eccezione di nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza e indeterminabilità del tasso di interesse indicizzato al tasso Euribor, il giudice di prime cure riteneva che gli opponenti non avessero fornito prova specifica che il tasso indicizzato applicato al contratto di mutuo in esame fosse frutto di intesa anticoncorrenziale.
In merito alla eccezione di nullità del contratto di fideiussione, rilevava il tribunale che, in mancanza di elementi di prova, le fideiussioni dovevano ritenersi validamente pattuite, non ricorrendo i presupposti per la declaratoria di nullità né ex art. 33, L. 287/90 - riguardante esclusivamente le intese tra imprese restrittive della libertà di concorrenza, senza estendersi ai contratti che, sulla base di tali intese, le imprese che ne sono parti abbiano concluso con i terzi - né ex art. 1418, co. 1 c.c., del singolo contratto a valle - in quanto la normativa antitrust non vieterebbe in maniera diretta il contenuto degli atti negoziali, bensì il comportamento anticompetitivo degli aderenti all'intesa che si pone a monte.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, ed i garanti e hanno proposto appello Parte_2 Persona_1 avverso la sentenza e hanno rassegnato le conclusioni sopra trascritte, instando anche per la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Hanno premesso gli appellanti che l'odierno giudizio era stato preceduto da un precedente procedimento “gemello” incardinato dinanzi al Tribunale di Siena
(RG 2957/2017) avente ad oggetto l'opposizione al precetto notificato nel 2017 da
4 PS sulla base dei due contratti di mutuo stipulati dagli appellanti del 2008 e del
2011. Tale procedimento era stato definito con sentenza passata in giudicato n.
337/2021 con la quale il medesimo giudice che aveva pronunciato la sentenza appellata, aveva accertato la carenza di legittimazione attiva di PS. Hanno pertanto eccepito la violazione del principio del giudicato esterno.
Nel merito, hanno dedotto i seguenti motivi:
1) Omessa/errata/insufficiente valutazione/motivazione della legittimazione di ad agire con l'atto di precetto e della titolarità del credito azionato CP_3 in capo a PS.
Hanno lamentato gli appellanti che il giudice di prime cure avrebbe errato nel valutare le risultanze probatorie in atti. In particolare, il giudicante avrebbe attribuito valenza di decorrenza del recesso alla revoca delle procure speciali a avvenuta in data 7.5.2020, quando in realtà il rapporto tra CP_3 CP_3
e PS sarebbe cessato già il 30.6.2019, come riconosciuto da PS nella
[...] propria comparsa di costituzione e come comprovato dall'allegato doc. 5 all'atto di citazione in opposizione contenente il comunicato stampa di PS pubblicato in data
30.6.2019, dal rendiconto intermedio di gestione di PS del 30.9.2019 ricavabile dal sito istituzionale dell'istituto di credito, nonché dalla comunicazione del
10.12.2019 di PS al proprio personale distaccato presso documenti CP_3 da cui risulterebbe che il rapporto tra e PS era stato risolto prima CP_3 della notifica dell'atto di precetto, avvenuta il 12.12.2019.
Inoltre, il giudice di primo grado avrebbe errato nel riconoscere la titolarità del credito in capo a PS nonostante la pregressa cessione del medesimo a in quanto, a fronte della cessione del contratto pubblicata Controparte_6 sulla G.U. del 30.6.2012, PS non avrebbe prodotto alcun documento di riacquisto di tale contratto e pertanto avrebbe errato il giudice di primo grado nell'affermare che PS avesse riacquistato il credito nel mese di marzo 2015.
2) Errata/insufficiente/omessa motivazione e valutazione della lamentata nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa antitrust e dei documenti e delle istanze istruttorie dell'appellante.
Hanno lamentato gli appellanti che la sentenza impugnata sarebbe errata e comunque contraddittoria laddove afferma il mancato deposito della decisione della Commissione Europea del 2013 e successivamente dà atto che gli stessi avrebbero provato l'esistenza dell'intesa concorrenziale. Inoltre, il tribunale avrebbe erroneamente affermato che gli appellanti non avrebbero fornito la prova
5 della indeterminatezza e indeterminabilità della clausola contrattuale sui tassi, mentre in realtà, con la prima memoria istruttoria, gli stessi avevano evidenziato come l'art. 4 del contratto di mutuo non riportasse alcuna clausola di salvaguardia.
In ogni caso, gli appellanti avevano chiesto di disporsi CTU, istanza irragionevolmente non accolta.
3) Errata/insufficiente/omessa motivazione e valutazione della lamentata nullità delle garanzie dei documenti e delle istanze istruttorie dell'attrice odierna appellante
La parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui
è stata ritenuta infondata l'eccezione di nullità delle garanzie fideiussorie prestate per violazione della normativa anticoncorrenziale di cui alla L. 287/90 e perché rispondenti allo schema ABI dichiarato nullo. Ha rilevato che la fideiussione rilasciata nel contratto di mutuo riporta le clausole dello schema ABI dichiarato nullo dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, richiamando, tra le altre, la sentenza n. 45/2020 della Corte di Appello di Bari sulla nullità delle fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI illegittimo. In ogni caso, anche sul punto la parte opponente aveva chiesto disporsi CTU economico contabile, ma tale richiesta istruttoria veniva immotivatamente respinta.
4) Sulle istanze istruttorie di parte attrice odierna appellante
Parte appellante ha censurato la sentenza impugnata anche nella parte in cui si legge che la stessa non avrebbe fornito la prova a sostegno delle proprie ragioni in quanto, nonostante la tempestiva richiesta di CTU contabile e di esibizione ed acquisizione documentale ai sensi dell'articolo 210 c.p.c., tutte le suddette richieste erano state ingiustamente respinte.
5) Errata liquidazione delle spese processuali di primo grado e sulla mancata pronuncia in merito alla violazione dell'obbligo deontologico lamentato
In merito, in particolare, hanno lamentato gli appellanti che PS avrebbe prodotto in giudizio documentazione probatoria coperta da vincolo di riservatezza e non producibile, così mettendo in atto una condotta contraria alla buonafede ed alla correttezza sanzionabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 116 c.p.c. ed ai fini delle spese.
2.2 Si è costituita in giudizio Controparte_7 dando atto preliminarmente che, con effetti giuridici a far data dal 01.12.2020, si è scissa in . Controparte_5 CP_1
6 Quanto all'eccezione di giudicato sollevata dalla controparte, ha precisato che il precedente giudizio avanti al Tribunale di Siena (RG 2957/2017), conclusosi con la sentenza n. 337/2021, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, avendo PS rinunciato al precetto a causa della mancata notifica alla del riacquisto del credito da a . Pertanto, il Pt_1 Controparte_6 CP_8 precedente giudizio sarebbe da considerarsi del tutto inconferente rispetto al giudizio avanti al Tribunale di Siena che ha dato origine alla sentenza oggi impugnata.
Ciò premesso, l'appellata, in particolare:
I) in via preliminare e pregiudiziale, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex articolo 342 c.p.c., in quanto l'appellante non avrebbe fornito la chiara ed inequivocabile indicazione delle censure che intendeva muovere alla sentenza appellata, sia in punto di ricostruzione dei fatti, sia in punto di diritto, ma si sarebbe limitata a riproporre inalterate le proprie difese senza prospettare una diversa soluzione rispetto a quella adottata in sentenza.
II) Circa il primo motivo d'appello, ha precisato che non è una CP_3 società di cartolarizzazione, ma uno special servicer, cioè una società gestionale che si occupa, appunto, di gestire i crediti per conto dei rispettivi titolari;
CP_3
a sua volta, aveva conferito procura al funzionario Dott. , firmatario
[...] Per_4 del mandato in calce all'atto di precetto. Il precetto e la causa di opposizione erano stati patrocinati quando il contratto tra e era ancora in CP_3 CP_8 essere, e aveva agito nell'interesse del titolare del credito che è CP_3 sempre stato . Ad essere stato risolto tra le due società era stato CP_8 soltanto il contratto di gestione generale che prevedeva aspetti economici ed aspetti riguardanti il personale, del tutto estranei alle cause ed alle procedure pendenti: infatti, la procura speciale rilasciata da a con CP_8 CP_3 atto ai rogiti del Notaio del 22.5.2018, era stata revocata solo con atto Persona_3 ai rogiti del Notaio in data 7.5.2020, e fino a quella data ogni atto era Persona_6 stato regolarmente compiuto nell'interesse della mandante . CP_8
Circa l'eccezione relativa alla titolarità del credito in capo a all'atto CP_8 della notifica del precetto, l'appellata ha rilevato che controparte sollevava la suddetta eccezione per la prima volta in sede di appello;
ha depositato dunque la dichiarazione di riacquisto del credito, a dimostrazione che, in data 25/03/2015, la stessa PS aveva riacquistato il proprio credito precedentemente ceduto a
Controparte_6
7 III) Circa il secondo motivo d'appello, ha dedotto che la sentenza di primo grado aveva correttamente motivato il rigetto della domanda in tema di nullità delle clausole attinenti la pattuizione degli interessi mediante il richiamo all'indice
Euribor, rilevando come nel caso di specie non vi fosse alcun nesso tra il contratto di mutuo fatto valere con l'atto di precetto e l'intesa anticoncorrenziale colpita dal provvedimento sanzionatorio della commissione europea. Ha dedotto inoltre come non fosse condivisibile la censura di indeterminabilità del saggio di interesse per il solo fatto che esso facesse riferimento al tasso Euribor sei mesi, che era comunque individuabile in termini univoci.
III) Circa il terzo motivo d'appello, ha dedotto che l'eccezione riguarderebbe soltanto i fideiussori e e che, nella fattispecie in esame, Pt_2 Persona_1 alla luce della prevalente giurisprudenza, non risulterebbero specificamente indicate le clausole contrattuali che si assumono essere nulle poiché aderenti a quelle dello schema ABI.
IV) Circa il quarto motivo di appello ha ribadito la correttezza della decisione del Tribunale di Siena nel ritenere la causa meramente documentale con conseguente rigetto delle istanze istruttorie di parte avversa.
V) Circa il quinto motivo di appello ha sostenuto la correttezza della condanna al pagamento delle spese di lite di primo grado nella misura indicata in sentenza e ha precisato che il documento contestato non aveva il contenuto di corrispondenza riservata tra legali o di una transazione bensì di una proposta che aveva Pt_1 indirizzato alla banca.
2.3 La Corte, con ordinanza del 20.12.2023 ha dichiarato l'interruzione del giudizio a causa del decesso dell'appellante con atto in Persona_1 riassunzione ai sensi per gli effetti di cui agli artt. 300 e 303 c.p.c.,
[...]
e anche quale erede di avendo Parte_1 CP_9 Persona_1 interesse alla prosecuzione del procedimento, hanno riassunto il giudizio.
All'udienza del 18.06.2024 la Corte ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte e, assorbita ogni istanza compresa quella di eventuale inibitoria, ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
3. L'istanza di inibitoria avanzata dalla parte appellante resta assorbita dalla presente decisione.
8 L'eccezione sollevata dalla parte appellata di inammissibilità dell'appello non risulta fondata.
Come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, “gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di «revisio prioris instantiae» del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni
a critica vincolata.” (Cass. Sez. U - Sentenza n. 27199 del 16/11/2017); nello specifico, l'appellante, ha argomentato in ordine alle questioni e ai punti contestati della sentenza impugnata, per cui risulta sufficientemente apprezzabile la specificità delle censure articolate.
3.1 L'eccezione di giudicato esterno preliminarmente sollevata dalla parte appellante è parimenti infondata.
Gli appellanti eccepiscono la violazione del principio del giudicato esterno sostenendo che l'odierno giudizio era stato preceduto da un procedimento
“gemello” incardinato dinanzi al Tribunale di Siena (RG 2957/2017) avente ad oggetto l'opposizione al precetto notificato nel 2017 da PS sulla base dei due contratti di mutuo stipulati nel 2008 e nel 2011 e che tale procedimento si era concluso con la sentenza n.337/2021, passata in giudicato, con la quale il medesimo giudice che ha pronunciato la sentenza oggi appellata aveva accertato la carenza di legittimazione attiva di PS.
Nei fatti, nel giudizio RG 2957/2017 PS aveva dichiarato di rinunciare all'atto di precetto, in quanto si era avveduta di non aver notificato a la “ricessione” Pt_1 del credito da a PS, avvenuta in data 25.03.2015. Controparte_6
La sentenza del Tribunale di Siena n.337/2021 dichiarava quindi la cessazione della materia del contendere e condannava PS alla refusione delle spese di lite, atteso che “ai fini della liquidazione delle spese l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della precettante avrebbe meritato accoglimento”.
Osserva la Corte che tale declaratoria di carenza di legittimazione attiva di
PS, pronunciata nel giudizio RG 2957/2017, non può costituire giudicato esterno
9 rispetto alla fattispecie oggi in esame, in primo luogo perché trattasi di pronuncia limitata alla verifica dei titoli e dei presupposti relativi ad altra e diversa procedura esecutiva, e in secondo luogo poiché trattasi di accertamento incidentale ai soli fini della soccombenza virtuale alle spese di giudizio, e quindi non idoneo ad acquistare autorità di giudicato.
A tale riguardo, si cita testualmente la sentenza della Corte di Cassazione civile sez. III, n.25638/2010: “Ove una sentenza, passata in cosa giudicata, dopo avere dichiarato cessata tra le parti la materia del contendere esamini la questione oggetto di controversia esclusivamente incidentalmente, al fine della regolamentazione delle spese di giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale, un tale accertamento non può condurre ad alcun giudicato, quanto al merito della vertenza”; conforme Cass., sez. III, sent.
n.17312/2015: “La declaratoria di cessazione della materia del contendere o la valutazione di soccombenza virtuale per la liquidazione delle relative spese di lite non sono idonee ad acquistare autorità di giudicato sul merito delle questioni oggetto della controversia, né possono precluderne la riproposizione in diverso giudizio”.
3.2 L'eccezione di difetto di legittimazione attiva di sollevata dalla parte CP_1 appellante è infondata.
La parte appellante eccepisce che non avrebbe fornito la prova della CP_1 propria titolarità sui crediti ceduti e fatti valere in giudizio;
in particolare, eccepisce la mancata prova dell'inclusione dei rapporti per cui è causa nel blocco ceduto da
PS ad . CP_1
Secondo la giurisprudenza di legittimità, «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (v. Cass. n. 4116-16, Cass. n. 24798 del 2020). Il citato arresto giurisprudenziale chiarisce che «[v]a tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in
10 proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B», specificando che l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi del citato art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 (t.u.b.), «unitamente ad altri elementi» può «essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come
è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità» (Cass. n. 17944 del 2023, cit., in motivazione;
analogamente, Cass.
n. 5478 del 2024, in motivazione).
Tanto premesso, occorre anzitutto evidenziare come la parte appellante abbia contestato la titolarità del credito vantata da solo con la memoria CP_1 conclusionale di replica (poiché non è vero, contrariamente a quanto dedotto dalla stessa parte, che essa ne avesse fatto menzione nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 18.6.2024).
A ogni buon conto, la titolarità deve ritenersi comprovata l'inclusione del credito oggetto di causa, classificato quale credito “a sofferenza”, nell'operazione di scissione da PS ad . CP_1
In particolare, la prova della cessione del credito si rinviene da:
- l'atto notarile di scissione parziale di in favore di del CP_8 CP_1
25.11.2020 (doc.13 fascicolo di secondo grado ), benché privo CP_1 dell'allegato “C” indicante il “compendio scisso” composto, in sintesi, dai crediti deteriorati;
- l'avviso pubblicato nella G.U. n.151 del 29.12.2020 (doc.12 fascicolo secondo grado ), con il quale si dava atto dell'intervenuta scissione CP_1 parziale di PS in favore di con assegnazione alla beneficiaria, tra gli CP_1
11 altri, dei crediti classificati come "sofferenze" ai sensi delle circolari di Banca
d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti NPL");
- la dichiarazione di scissione del 17.05.2022 (doc.3 fascicolo secondo grado
), nella quale la cedente PS dichiara che il credito originato dagli atti CP_1 di mutuo del 2008 e del 2011, afferenti alla posizione dell'appellante, è ceduto ad . CP_1
Ebbene, con l'atto notarile di scissione parziale di PS in favore di del CP_1
25.11.2020 e con l'avviso in G.U. n.151 del 29.12.2020, PS ha comprovato la scissione con assegnazione in favore di dei crediti classificati come CP_1
"sofferenze". Invero, anche se la Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29.12.2020 fa riferimento all'atto di scissione, il quale ulteriormente rinvia, per l'analitica indicazione dei crediti ceduti, al progetto di scissione allegato sotto lettera “C”, allegato tuttavia non prodotto in giudizio, tuttavia si osserva che la classificazione del credito oggetto di causa tra le “sofferenze” si rinviene dalla sentenza n.
337/2021 del Tribunale di Siena, prodotta da parte appellante al fine di sostenere l'eccezione (infondata) di giudicato esterno (doc.6 fascicolo di secondo grado parte appellante), nella quale si legge che gli odierni appellanti, opponendosi al precetto di PS del 17.7.2017, lamentavano, tra l'altro, l'asserita illegittima segnalazione a sofferenza del credito oggetto di causa.
La legittimazione attiva di si desume inoltre dalla dichiarazione del CP_1
17.05.2022, proveniente da PS, con la quale la medesima dichiara che i crediti originati dagli atti di mutuo del 2008 e del 2011, afferenti alla posizione
[...]
sono stati oggetto di scissione in favore di . A Parte_1 CP_1 quest'ultimo proposito si evidenzia che «[l]a dichiarazione sottoscritta dalla cedente che attesta che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria rappresenta una prova liquida, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria» (Corte d'appello di Milano del 24 gennaio 2023; analogamente, Corte d'appello di Venezia n. 1104 del 2023).
Passando all'esame dei motivi di appello, si rileva quanto segue.
4.1 Il primo motivo è infondato.
Gli appellanti intendono far discendere la carenza di legittimazione attiva di dal comunicato stampa pubblicato sul sito istituzionale di PS in data CP_3
30.6.2019, e quindi anteriormente all'atto di precetto notificato da in CP_3 data 12.12.2019, con il quale il Consiglio di Amministrazione della banca rendeva
12 nota la circostanza di aver deliberato di esercitare il diritto di recesso previsto dal contratto di servicing.
Osserva il Collegio che il suddetto comunicato stampa non appare idoneo a provare che il contratto di servicing si sia effettivamente risolto in data 30.6.2019, comprovando soltanto la volontà del CdA di esercitare il relativo diritto. L'esercizio del diritto di recesso non avrebbe comunque travolto l'attività processuale posta in essere in virtù della procura speciale notarile del 22.5.2018, con la quale PS conferiva a la potestà di agire in nome e per conto della stessa PS CP_3 per il compimento di ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e utili alla gestione e al recupero dei crediti, e della successiva procura speciale notarile del 17.9.2018, rilasciata da a , firmatario CP_3 Controparte_10 dell'atto di precetto, affinché lo stesso potesse, tra le altre cose, costituirsi in giudizio in caso di notifica atti giudiziari in danno delle mandanti e sottoscrivere atti al fine di instaurare giudizi compresi processi esecutivi.
Ne deriva che il precetto è stato validamente notificato in data 12.12.2019 a firma di , procuratore speciale di a sua volta Controparte_10 CP_3 procuratrice speciale di PS.
Alla data della notifica del precetto, quindi, sussisteva la capacità processuale, come potere di compiere validamente atti processuali.
Anche la doglianza della parte appellante inerente il difetto di titolarità del credito in capo a PS appare infondata.
PS afferma di aver riacquistato da in data Controparte_6
25.03.2015, il credito afferente la posizione dele parti appellanti.
Analizzando le allegazioni documentali delle parti, l'effettiva “ricessione” del credito da a PS, avvenuta in data 25.3.2015, risulta Controparte_6 comprovata da:
- Dichiarazione riacquisto credito (doc.15 fascicolo secondo grado PS) del
5.3.2021, con la quale PS dichiara che il credito relativo al mutuo stipulato con oggetto di cartolarizzazione in favore di Pt_1 Controparte_6
è stato riacquistato dalla medesima PS;
[...]
- Proposta transattiva a firma della legale rappresentante della
[...]
e dei garanti e (doc. 11 Parte_1 Persona_1 Parte_2 fascicolo di primo grado PS), non accettata da PS, nella quale essi danno atto di aver ricevuto, in data 14.9.2017, una comunicazione a mezzo pec
13 con la quale significava che il credito era stato Controparte_6 ceduto pro soluto a in data 25.03.2015 (pag.2); CP_8
- Schermata del gestionale PS (doc.3 fascicolo secondo grado ) da cui CP_1 si evince che nel 2017 era titolare del credito e che la posizione CP_8 di nel corso dell'anno 2017, era passata a sofferenza con avvio Pt_1 dell'attività stragiudiziale di recupero del credito;
tale documento è riprodotto anche alla pagina 2 della memoria istruttoria ex art. 183, n.1,
c.p.c. di del 26.10.2020, depositata in precedente giudizio avanti al Pt_1
Tribunale di Siena RG 3553/2019 (memoria depositata anche quale doc.16 del fascicolo secondo grado ) CP_1
Pertanto, le produzioni documentali sono idonee a comprovare l'effettiva titolarità in capo a PS del credito azionato con il precetto notificato il 12.12.2019, ed anche in ordine a tale profilo, la sentenza di primo grado è da confermare.
4.2 È pure infondato il secondo motivo.
La parte appellante lamenta la nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa antitrust, attesa la manipolazione del tasso Euribor, così come accertato dalla Commissione Europea del 4.12.2013.
A sostegno della propria doglianza deduce che PS è una delle banche che aveva preso parte all'accordo in violazione delle norme antitrust, che il mutuo n.
741415914,03 è stato stipulato nel 2008 e quindi nel periodo sanzionato, che nell'atto di mutuo, per la determinazione degli interessi si fa riferimento al solo dato Euribor, senza riferimento a clausole di salvaguardia, cioè ad altri e diversi criteri applicativi per la determinazione del tasso di interesse.
Invero, dalla decisione della Commissione europea del 4.12.2013 emerge che le “pratiche collusive” accertate e sanzionate ex art. 101 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea hanno interessato alcuni specifici operatori
(quattro), in un determinato periodo temporale (settembre 2005 al maggio 2008).
Nella fattispecie per cui è causa, la banca mutuataria (PS) risulta del tutto estranea alle pratiche collusive accertate dalla Commissione, anche se il mutuo è stato erogato nel 2008 e quindi nel periodo oggetto delle decisioni.
Si richiama, al riguardo, la sentenza di questa stessa Corte d'Appello di
Firenze n. 720/2024, pubblicata il 15.4.2024, in fattispecie analoga relativa a mutuo a tasso di interesse variabile con riferimento al parametro Euribor, secondo cui: ” con riferimento ferma la “prova privilegiata” della condotta anticoncorrenziale in precedenza descritta quale accertata dalla Commissione, il
14 contratto di mutuo ipotecario per cui è causa in nessun caso può considerarsi attuativo o comunque obbiettivamente e finalisticamente collegato a tale condotta anticoncorrenziale: la banca mutuante non ha in alcun modo partecipato alla pratica collusiva, che aveva un ambito oggettivo del tutto distinto ed era diretta ad influenzare l'andamento di altri e diversi prodotti finanziari;
non vi è alcun elemento concreto per ritenere che la banca si sia in qualche modo
(inconsapevolmente) giovata delle altrui pratiche collusive con pregiudizio della sua controparte contrattuale” (conf. sentenza Corte 'Appello di Firenze n.791/2024 pubblicata il 30.4.2024.
A tale proposito, la recentissima sentenza della Corte di Cassazione n.12007 del 3.5.2024 ha affermato il seguente principio di diritto: “i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in
“applicazione” delle suddette pratiche o intese;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 TFUE
(…) Il riferimento, quanto al tasso variabile, al parametro Euribor non è in alcun modo in collegamento esecutivo con l'accertata condotta anti-competitiva, né è diretto a realizzarne gli scopi illeciti e quindi non vi è ragione alcuna per la sanzione di invalidità “derivata””.
La citata sentenza, inoltre, sottolinea l'importanza di fornire prove concrete dell'alterazione del parametro esterno del valore dell'Euribor e del danno subito per dimostrare la nullità parziale delle clausole.
In conclusione, osserva il Collegio che, anche in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, vada esclusa la nullità del contratto di mutuo in esame per violazione della normativa antitrust e manipolazione del tasso
Euribor, poiché non risulta che PS abbia partecipato alla pratica collusiva né vi sono elementi per ritenere che la banca si sia consapevolmente avvalsa delle altrui pratiche collusive con pregiudizio della sua controparte contrattuale.
15 4.3 Anche il terzo motivo, è infondato.
La parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ritiene infondata l'eccezione di nullità delle garanzie fideiussorie prestate per violazione della norma anticoncorrenziale L. 287/90 e perché rispondenti allo schema ABI dichiarato nullo dal provvedimento di Banca d'Italia n.55/2005.
Nel caso in esame, la doglianza fa riferimento alla fideiussione specifica che e hanno prestato, contestualmente alla stipula Parte_2 Persona_1 dell'atto di mutuo, dichiarando di voler garantire alla banca, fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 6.000.000,00, il pieno di esatto adempimento di tutti i patti e delle obbligazioni, e si sono costituiti fideiussori solidali della parte mutuataria in ordine a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo (art.7 del contratto di mutuo fondiario).
Con il provvedimento n.55/2005, Banca d'Italia ha dichiarato il contrasto con l'art. 2, comma 2 lett. a), l. 10 ottobre 1990, n. 287 di talune clausole inserite nel corrispondente modulo negoziale adottato dalle associate ABI con riferimento alla fideiussione omnibus.
In effetti, la fideiussione specifica prestata dagli appellanti contiene la c.d.
“clausola sopravvivenza”, rispondente all'art. 8 dello schema ABI, e la clausola di deroga agli ordinari effetti conseguenti alla scadenza dell'obbligazione principale stabiliti dall'art. 1957 c.c., rispondente all'art. 6 dello schema ABI.
Tuttavia, vi è da considerare che la recente giurisprudenza ha chiarito che con riferimento alle fideiussioni specifiche, non si possa giungere alla medesima conclusione di invalidità delle suddette clausole: “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n.
287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole
e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”. (Cassazione civile sez. I, 02/08/2024, n.21841). Si veda, anche, Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 26847 del 16/10/2024: “In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il
16 provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata”.
La Suprema Corte arriva a tale conclusione per due ordini di ragioni. In primo luogo, dal provvedimento di Banca d'Italia n.55/2005 (art.78) si desume che la portata anticoncorrenziale delle clausole sia strettamente connessa all'utilizzo delle medesime nello schema omnibus, quindi coinvolgente una serie indefinita di rapporti anche futuri. La seconda ragione risiede nel fatto che l'illiceità delle clausole non concerne le clausole in sé, ma il fatto che le stesse vengano inserite in un modello contrattuale di uso corrente, e che la loro anticoncorrenzialità venga legittimata dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia. Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte è in più riprese stata dell'avviso che le singole deroghe di cui al provvedimento ABI, in sé considerate, non costituiscano clausole abusive o vessatorie (così, ad es., in relazione alla derogabilità dell'art. 1957, Cass., Sez. VI-I, 4/12/2017, n. 28943;
Cass., Sez. VI-I, 24/09/2013, n. 21867; Cass., Sez. III, 18/04/2007, n. 9245).
Nel caso di specie, i garanti hanno rilasciato fideiussione specifica, contestualmente alla stipula del contratto di mutuo di credito fondiario, nel corpo dell'atto pubblico e senza utilizzo del modello ABI, né la parte appellante ha comprovato la natura anticoncorrenziale dell'obbligazione.
Ad ogni buon conto va disattesa la tesi della parte appellante secondo cui la fideiussione riproduttiva dello schema tipo elaborato dall'ABI sarebbe integralmente nulla per violazione delle regole antitrust. Ciò in quanto, come stabilito dalle sezioni unite della Corte di cassazione, «[i]contratti di fideiussione
“a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del
1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza –, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti» (Cass., sez. un., n. 41994 del 2021, in massima). Ebbene, nella fattispecie la parte appellante ha invocato la nullità integrale del contratto pur non avendo neanche allegato, prima ancora che
17 dimostrato, l'essenzialità di cui al primo comma dell'art. 1419 c.c., ragione per cui la dedotta nullità va esclusa.
4.4 Il quarto motivo è parimenti infondato.
Parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui si legge che la stessa non avrebbe fornito la prova a sostegno delle proprie ragioni;
ciò in quanto, nonostante la tempestiva richiesta di CTU contabile e di esibizione ed acquisizione documentale ai sensi dell'articolo 210 c.p.c., tutte le suddette richieste sono state ingiustamente respinte dal giudice di prime cure.
Con ordinanza del 19.1.2021, il G.I. del Tribunale di Siena non ammetteva le istanze istruttorie avanzate dalla parte attrice – odierna appellante - ritenendole irrilevanti, stante la natura documentale del giudizio.
La suddetta ordinanza pertanto, seppur succintamente, motiva la non ammissibilità delle istanze istruttorie alla luce del carattere documentale del giudizio.
Le richieste istruttorie avanzate in primo grado appaiono effettivamente esplorative e non supportate da un principio di prova.
Circa la richiesta CTU, infatti, essa non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume o, più esattamente, quando la parte tenda per suo tramite a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o a compiere un'indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati.
In merito alle istanze istruttorie richieste in primo grado dalla odierna appellante, la Corte rileva la parte si sia limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità, senza allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della pretesa.
Per tali motivi, appare corretta la decisione del giudice di primo grado che ha considerato le richieste di parte appellante non meritevoli di istruttoria, e quindi inammissibili.
4.5 E' infine infondato anche il quinto motivo.
La parte appellante lamenta che PS avrebbe prodotto in giudizio documentazione probatoria coperta da vincolo di riservatezza e quindi non producibile (doc.11 allegato del fascicolo di primo grado di parte convenuta
“Proposta transattiva”), così mettendo in atto una condotta contraria alla buonafede ed alla correttezza sanzionabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 116 c.p.c. ed ai fini delle spese.
18 Si tratta nello specifico della proposta transattiva proveniente da
[...]
e ed indirizzata a Parte_1 Persona_1 Parte_2 CP_3
(doc. 11 fascicolo di primo grado PS), già analizzata infra sotto altro profilo.
Si osserva che la suddetta proposta transattiva è firmata personalmente dalla legale rappresentante di e dai garanti e Parte_1 Persona_1
ed è dunque estranea all'oggetto dell'articolo 48 del Codice Parte_2
Deontologico, che prevede che l'avvocato non possa produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi qualora sia qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e le relative risposte.
La corrispondenza che sia intercorsa tra soggetti non professionisti non è sottoposta al divieto di produzione in giudizio di cui all'art. 48, comma 1, del Codice
Deontologico.
In ogni caso, la circostanza lamentata non avrebbe comunque alcuna rilevanza sotto il profilo della quantificazione delle spese legali, che appaiono correttamente determinate dal Giudice di primo grado in relazione al principio della soccombenza ed allo scaglione di riferimento per valore.
Le spese - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri minimi
(essendo il valore della causa prossimo a quello minimo dello scaglione di riferimento) di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif., ad esclusione della fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
649/2021 resa in data 10.8.2021 dal Tribunale di Siena;
2. condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 15.643,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti della parte appellante i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n.
115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 10.12.2024.
LA CONS. EST.
D.ssa Alessandra Guerrieri
19 LA PRESIDENTE
D.ssa Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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