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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 09/06/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 767 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Riccardo Merluzzi Presidente
dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
dott.ssa Francesca Di Donato Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 767/2022 R.G. avente ad oggetto: ricorso per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Monfalcone (GO), via Duca d'Aosta n. 19 presso lo studio degli Avv.ti
DELBELLO ALESSANDRO e MILANESE GIANLUCA, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Udine in via Crispi n. 47 presso lo studio dell'avv. CLAMA BARBARA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
Sulle seguenti conclusioni delle parti:
“Voglia il Tribunale di Gorizia:
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
Per_ 2. affidare la figlia minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso la madre;
3. assegnare alla sig.ra , in quanto collocataria in via prevalente della figlia, Controparte_1
l'abitazione coniugale di proprietà esclusiva di sita in Turriaco, via Parte_1
Pordenone n. 6, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Turriaco, alla:
a. Sezione Urbana A, Foglio 8, particella 1571 subalterno 2;
b. Sezione Urbana A, Foglio 8, particella 1571 subalterno 3;
c. Sezione Urbana A, Foglio 8, particella 1571 subalterno 4; Per_ 4. stabilire che il sig. possa tenere con sé la figlia a fine settimana alternati Parte_1 dal venerdì sera al lunedì mattina allorché, durante l'anno scolastico, la riaccompagnerà a scuola, nonché per un giorno infrasettimanale con pernottamento nelle settimane in cui la minore trascorrerà il fine settimana con il padre e per due giorni infrasettimanali con pernottamento nelle settimane in cui la stessa trascorrerà il fine settimana con la madre;
5. stabilire che, durante le vacanze estive, la minore trascorra con ciascun genitore un periodo, anche all'estero, di almeno quindici giorni (anche non consecutivi) da concordarsi entro il mese di giugno di ogni anno, nel rispetto delle esigenze e delle ferie di ciascun genitore;
6. stabilire che, salvo diverso accordo fra i genitori, la minore trascorra con ciascun genitore metà vacanze natalizie comprensive, ad anni alterni, del Natale o del Capodanno e metà vacanze pasquali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
7. porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di Parte_1
Per_ contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 500,00 rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT;
8. l'assegno Unico Universale varrà ripartito al 50% tra i genitori;
9. porre le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, secondo quanto previsto dal
Protocollo sulle spese straordinarie relative alla prole del Tribunale di Gorizia, per il 25% a carico della sig.ra e per il 75% a carico del sig. CP_1 Parte_1
10. porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di assegno Parte_1 di mantenimento della stessa, la somma mensile di € 300,00 rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT;
11. autorizzare il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per Per_ l'espatrio sia per i coniugi sia per la figlia minore
12. dare atto che il sig. riconosce di essere debitore nei confronti della Parte_1 sig.ra della somma di € 85.000,00 ricevuta a titolo di prestito infruttifero, che Controparte_1 si impegna a restituire in un'unica soluzione contestualmente alla vendita dell'abitazione coniugale di proprietà esclusiva di sita in Turriaco, via Pordenone n. Parte_1
6, catastalmente identificata come al punto 3 che precede;
dare atto che il sig. si Parte_1 impegna a mettere in vendita l'abitazione coniugale come sopra descritta solamente dopo che sarà venuto meno il diritto della sig.ra all'assegnazione della stessa e che in ogni caso, CP_1 fino alla data della effettiva vendita dell'abitazione coniugale, la sig.ra potrà Controparte_1 continuare ad abitarvi a titolo gratuito, con impegno della stessa a liberare l'immobile entro la data del rogito notarile;
13. dare atto che la sentenza di separazione dei coniugi costituirà titolo per iscrivere ipoteca a favore di sull'immobile di proprietà esclusiva di sito Controparte_1 Parte_1 in Turriaco, via Pordenone n. 6, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Turriaco, alla:
a. Sezione Urbana A, Foglio 8, particella 1571 subalterno 2;
b. Sezione Urbana A, Foglio 8, particella 1571 subalterno 3;
c. Sezione Urbana A, Foglio 8, particella 1571 subalterno 4;
a garanzia del credito di € 85.000, con eventuali spese di iscrizione a carico della creditrice;
14. dare atto che in caso di decesso della sig.ra prima del pagamento, in suo Controparte_1 favore, della somma di € 85.000,00, il suo diritto di credito verrà integralmente trasmesso alla Per_ figlia
15. dare atto che i coniugi si impegnano a proporre, entro 12 mesi dalla pronuncia della sentenza nel presente procedimento, domanda congiunta per lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti nel procedimento di separazione personale;
16. compensare integralmente tra le parti le spese di lite;
17. ammettere in via definitiva della sig.ra al patrocinio a spese dello Stato Controparte_1 limitatamente al periodo dalla data di accoglimento della domanda (23.09.2022) fino al
31.12.2023;
18. revocare la concessione del patrocinio a spese dello Stato a favore della sig.ra CP_1
a far tempo dal 01.01.2024;
[...]
19. liquidare in favore dell'avv. Barbara Clama, difensore della sig.ra le spese Controparte_1 legali per l'attività svolta dal 23.09.2022 al 31.12.2023 ponendole a carico dello Stato.”
Conclusioni del P.M.: Visto, per presa visione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/08/2022 , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio in data 7/06/2014 a Ronchi dei Legionari con Controparte_1
e che dalla loro unione matrimoniale è nata la figlia a Monfalcone Persona_2
l'8/09/2014 ha chiesto al Tribunale la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi indicate.
Nello specifico, il ricorrente ha domandato di dichiarare separazione personale con addebito alla parte resistente, l'affido condiviso della figlia con collocamento Per_1
prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa familiare in favore della , CP_1 previsione del diritto di visita padre-figlia come indicato in ricorso, l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia pari a € 300,00, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, nonché la modifica delle condizioni di gestione del libretto di risparmio. Infine, il ricorrente ha chiesto di non disporre nulla in ordine al reciproco mantenimento dei coniugi, essendo ambedue economicamente autosufficienti.
Il Presidente del Tribunale, previa assegnazione del fascicolo, ha provveduto a fissare udienza per la comparizione delle parti, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 706 c.p.c.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda di separazione ad Controparte_1
esclusione delle parti relative all'assegno di mantenimento in favore della figlia Per_1 richiesto nella somma pari a € 1.000,00, oltre all'assegno unico eventualmente percepito, il pagamento delle spese straordinarie integralmente a carico del ricorrente, nonché l'obbligo del di corrispondere in suo favore, a titolo di assegno Parte_1
di mantenimento della stessa, la somma mensile di € 800,00.
Conseguentemente le parti hanno proceduto al deposito delle memorie difensive nei termini espressamente previsti dalla legge.
All'udienza del 06/10/2022 il Presidente del Tribunale ha esperito il tentativo di conciliazione che ha avuto esito negativo. Conseguentemente il Presidente ha provveduto, ai sensi dell'art. 708 c.p.c., con ordinanza all'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti opportuni per l'interesse dei coniugi e della prole, designando il Giudice istruttore.
All'udienza del 15/02/2023, a seguito delle conclusioni formulate dalle parti, il
Giudice istruttore ha rigettato l'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale avanzata da e ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, Parte_1
comma 6 c.p.c.
Con note scritte, sostitutive dell'udienza del 28/06/2023, le parti hanno confermato le rispettive posizioni processuali e le richieste istruttorie avanzate.
Con ordinanza del 27/10/2023 il Giudice ha ritenuto inammissibili le prove testimoniali richieste dalle parti, ha disposto l'accertamento completo dell'effettiva capacità economica delle parti mediante la Polizia Tributaria della Guardia di Finanza ed infine ha fissato la sostituzione dell'udienza con depositato delle note scritte.
In data 06/03/2024 la Guardia di Finanza ha proceduto al deposito della Relazione degli accertamenti richiesti.
All'udienza del 17/04/2024, sostituita con deposito delle note scritte, le parti hanno ribadito le conclusioni già avanzate in precedenza, chiedendo integrazioni agli accertamenti della Guardia di Finanza espletati.
A seguito della richiesta di integrazione documentale da parte del Tribunale veniva disposta la comparizione delle parti per il loro libero interrogatorio al fine di tentarne la conciliazione.
All'udienza del 10/04/2025, disposta per il loro libero interrogatorio, le parti personalmente hanno rappresentato di essere addivenute ad un accordo, precisando conclusioni congiunte di cui hanno richiesto l'accoglimento, con rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Il Giudice istruttore, sulle conclusioni congiunte delle parti ha rimesso la causa in decisione al Collegio, senza termini.
Garantito il contraddittorio con l' . Controparte_2
Non apparendo gli accordi raggiunti e riportati in epigrafe, qui da intendersi integralmente richiamati, in contrasto con gli interessi della figlia minore della coppia e con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della pronuncia.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, atteso l'esito del giudizio, nonché l'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c. ed alle condizioni concordate la separazione personale dei coniugi;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ronchi dei
Legionari (GO) perché provveda alle annotazioni (Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
2014, parte 1, numero 4) e agli ulteriori incombenti di legge.
- compensa integralmente le spese del presente procedimento.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 5/06/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato dott. Riccardo Merluzzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Riccardo Merluzzi Presidente
dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
dott.ssa Francesca Di Donato Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 767/2022 R.G. avente ad oggetto: ricorso per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Monfalcone (GO), via Duca d'Aosta n. 19 presso lo studio degli Avv.ti
DELBELLO ALESSANDRO e MILANESE GIANLUCA, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Udine in via Crispi n. 47 presso lo studio dell'avv. CLAMA BARBARA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
Sulle seguenti conclusioni delle parti:
“Voglia il Tribunale di Gorizia:
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
Per_ 2. affidare la figlia minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso la madre;
3. assegnare alla sig.ra , in quanto collocataria in via prevalente della figlia, Controparte_1
l'abitazione coniugale di proprietà esclusiva di sita in Turriaco, via Parte_1
Pordenone n. 6, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Turriaco, alla:
a. Sezione Urbana A, Foglio 8, particella 1571 subalterno 2;
b. Sezione Urbana A, Foglio 8, particella 1571 subalterno 3;
c. Sezione Urbana A, Foglio 8, particella 1571 subalterno 4; Per_ 4. stabilire che il sig. possa tenere con sé la figlia a fine settimana alternati Parte_1 dal venerdì sera al lunedì mattina allorché, durante l'anno scolastico, la riaccompagnerà a scuola, nonché per un giorno infrasettimanale con pernottamento nelle settimane in cui la minore trascorrerà il fine settimana con il padre e per due giorni infrasettimanali con pernottamento nelle settimane in cui la stessa trascorrerà il fine settimana con la madre;
5. stabilire che, durante le vacanze estive, la minore trascorra con ciascun genitore un periodo, anche all'estero, di almeno quindici giorni (anche non consecutivi) da concordarsi entro il mese di giugno di ogni anno, nel rispetto delle esigenze e delle ferie di ciascun genitore;
6. stabilire che, salvo diverso accordo fra i genitori, la minore trascorra con ciascun genitore metà vacanze natalizie comprensive, ad anni alterni, del Natale o del Capodanno e metà vacanze pasquali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
7. porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di Parte_1
Per_ contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 500,00 rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT;
8. l'assegno Unico Universale varrà ripartito al 50% tra i genitori;
9. porre le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, secondo quanto previsto dal
Protocollo sulle spese straordinarie relative alla prole del Tribunale di Gorizia, per il 25% a carico della sig.ra e per il 75% a carico del sig. CP_1 Parte_1
10. porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di assegno Parte_1 di mantenimento della stessa, la somma mensile di € 300,00 rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT;
11. autorizzare il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per Per_ l'espatrio sia per i coniugi sia per la figlia minore
12. dare atto che il sig. riconosce di essere debitore nei confronti della Parte_1 sig.ra della somma di € 85.000,00 ricevuta a titolo di prestito infruttifero, che Controparte_1 si impegna a restituire in un'unica soluzione contestualmente alla vendita dell'abitazione coniugale di proprietà esclusiva di sita in Turriaco, via Pordenone n. Parte_1
6, catastalmente identificata come al punto 3 che precede;
dare atto che il sig. si Parte_1 impegna a mettere in vendita l'abitazione coniugale come sopra descritta solamente dopo che sarà venuto meno il diritto della sig.ra all'assegnazione della stessa e che in ogni caso, CP_1 fino alla data della effettiva vendita dell'abitazione coniugale, la sig.ra potrà Controparte_1 continuare ad abitarvi a titolo gratuito, con impegno della stessa a liberare l'immobile entro la data del rogito notarile;
13. dare atto che la sentenza di separazione dei coniugi costituirà titolo per iscrivere ipoteca a favore di sull'immobile di proprietà esclusiva di sito Controparte_1 Parte_1 in Turriaco, via Pordenone n. 6, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Turriaco, alla:
a. Sezione Urbana A, Foglio 8, particella 1571 subalterno 2;
b. Sezione Urbana A, Foglio 8, particella 1571 subalterno 3;
c. Sezione Urbana A, Foglio 8, particella 1571 subalterno 4;
a garanzia del credito di € 85.000, con eventuali spese di iscrizione a carico della creditrice;
14. dare atto che in caso di decesso della sig.ra prima del pagamento, in suo Controparte_1 favore, della somma di € 85.000,00, il suo diritto di credito verrà integralmente trasmesso alla Per_ figlia
15. dare atto che i coniugi si impegnano a proporre, entro 12 mesi dalla pronuncia della sentenza nel presente procedimento, domanda congiunta per lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti nel procedimento di separazione personale;
16. compensare integralmente tra le parti le spese di lite;
17. ammettere in via definitiva della sig.ra al patrocinio a spese dello Stato Controparte_1 limitatamente al periodo dalla data di accoglimento della domanda (23.09.2022) fino al
31.12.2023;
18. revocare la concessione del patrocinio a spese dello Stato a favore della sig.ra CP_1
a far tempo dal 01.01.2024;
[...]
19. liquidare in favore dell'avv. Barbara Clama, difensore della sig.ra le spese Controparte_1 legali per l'attività svolta dal 23.09.2022 al 31.12.2023 ponendole a carico dello Stato.”
Conclusioni del P.M.: Visto, per presa visione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/08/2022 , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio in data 7/06/2014 a Ronchi dei Legionari con Controparte_1
e che dalla loro unione matrimoniale è nata la figlia a Monfalcone Persona_2
l'8/09/2014 ha chiesto al Tribunale la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi indicate.
Nello specifico, il ricorrente ha domandato di dichiarare separazione personale con addebito alla parte resistente, l'affido condiviso della figlia con collocamento Per_1
prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa familiare in favore della , CP_1 previsione del diritto di visita padre-figlia come indicato in ricorso, l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia pari a € 300,00, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, nonché la modifica delle condizioni di gestione del libretto di risparmio. Infine, il ricorrente ha chiesto di non disporre nulla in ordine al reciproco mantenimento dei coniugi, essendo ambedue economicamente autosufficienti.
Il Presidente del Tribunale, previa assegnazione del fascicolo, ha provveduto a fissare udienza per la comparizione delle parti, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 706 c.p.c.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda di separazione ad Controparte_1
esclusione delle parti relative all'assegno di mantenimento in favore della figlia Per_1 richiesto nella somma pari a € 1.000,00, oltre all'assegno unico eventualmente percepito, il pagamento delle spese straordinarie integralmente a carico del ricorrente, nonché l'obbligo del di corrispondere in suo favore, a titolo di assegno Parte_1
di mantenimento della stessa, la somma mensile di € 800,00.
Conseguentemente le parti hanno proceduto al deposito delle memorie difensive nei termini espressamente previsti dalla legge.
All'udienza del 06/10/2022 il Presidente del Tribunale ha esperito il tentativo di conciliazione che ha avuto esito negativo. Conseguentemente il Presidente ha provveduto, ai sensi dell'art. 708 c.p.c., con ordinanza all'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti opportuni per l'interesse dei coniugi e della prole, designando il Giudice istruttore.
All'udienza del 15/02/2023, a seguito delle conclusioni formulate dalle parti, il
Giudice istruttore ha rigettato l'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale avanzata da e ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, Parte_1
comma 6 c.p.c.
Con note scritte, sostitutive dell'udienza del 28/06/2023, le parti hanno confermato le rispettive posizioni processuali e le richieste istruttorie avanzate.
Con ordinanza del 27/10/2023 il Giudice ha ritenuto inammissibili le prove testimoniali richieste dalle parti, ha disposto l'accertamento completo dell'effettiva capacità economica delle parti mediante la Polizia Tributaria della Guardia di Finanza ed infine ha fissato la sostituzione dell'udienza con depositato delle note scritte.
In data 06/03/2024 la Guardia di Finanza ha proceduto al deposito della Relazione degli accertamenti richiesti.
All'udienza del 17/04/2024, sostituita con deposito delle note scritte, le parti hanno ribadito le conclusioni già avanzate in precedenza, chiedendo integrazioni agli accertamenti della Guardia di Finanza espletati.
A seguito della richiesta di integrazione documentale da parte del Tribunale veniva disposta la comparizione delle parti per il loro libero interrogatorio al fine di tentarne la conciliazione.
All'udienza del 10/04/2025, disposta per il loro libero interrogatorio, le parti personalmente hanno rappresentato di essere addivenute ad un accordo, precisando conclusioni congiunte di cui hanno richiesto l'accoglimento, con rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Il Giudice istruttore, sulle conclusioni congiunte delle parti ha rimesso la causa in decisione al Collegio, senza termini.
Garantito il contraddittorio con l' . Controparte_2
Non apparendo gli accordi raggiunti e riportati in epigrafe, qui da intendersi integralmente richiamati, in contrasto con gli interessi della figlia minore della coppia e con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della pronuncia.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, atteso l'esito del giudizio, nonché l'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c. ed alle condizioni concordate la separazione personale dei coniugi;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ronchi dei
Legionari (GO) perché provveda alle annotazioni (Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
2014, parte 1, numero 4) e agli ulteriori incombenti di legge.
- compensa integralmente le spese del presente procedimento.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 5/06/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato dott. Riccardo Merluzzi