Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/04/1982, n. 2387
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Sentenza 19 aprile 1982

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L'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, in quanto diretta ad infirmare o modificare il provvedimento monitorio, postula che quest'ultimo non sia divenuto irrevocabile, e, pertanto, richiede, come condizione d'ammissibilità, la produzione della copia autentica del decreto con la relata di notificazione, quale mezzo necessario al fine del riscontro della tempestività dell'opposizione medesima. Tale produzione, rivolta a dimostrare l'inesistenza del giudicato interno, deve ritenersi consentita pure in grado d'appello, in applicazione dell'art. 345 secondo comma cod. proc. civ., riferibile anche ai documenti di carattere processuale. ( V 3955/77, mass n 387651; ( V 3855/77, mass n 387530; ( Conf 2699/79 mass n 399020; ( contra 4733/79, mass n 401300).*

L'irrevocabilità del decreto ingiuntivo, con conseguente inammissibilità dell'opposizione, per essere stata questa proposta dopo il decorso del termine all'uopo fissato, e per non avere l'opponente dedotto e dimostrato le circostanze giustificative dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. proc. civ., configura un'ipotesi di giudicato interno, e, come tale, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo. ( V 1596/72, mass n 358368).*

L'inammissibilità od improponibilità dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non osta a che l'opposizione medesima produca gli effetti di un ordinario atto di citazione, nel concorso dei requisiti previsti dagli artt. 163 e 163 bis cod. proc. civ., con riguardo alle domande che essa contenga, autonome e distinte rispetto alla richiesta di annullamento e revoca del decreto. ( V 2281/72, mass n 359622).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/04/1982, n. 2387
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2387
    Data del deposito : 19 aprile 1982

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