Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 21/05/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 244/2023 R.G., vertente TRA
nato a [...] il [...], CF , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Cittanova via D. Muratori, 88, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Loprevite (CF ) che lo rappresenta e difende fax 0966653314, pec C.F._2
Email_1 appellante CONTRO
, (P. IVA ), con sede in Roma, Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n. 82, Avvocatura Distrettuale IN, presso e con gli Avvocati Angela Maria Rosa Fazio, C.F. ; pec C.F._3 t;
fax n. 0965/499114), Angela Email_2 CP_2 Fazio, , e , dai quali è rappresentato e difeso, CP_3 Controparte_4 CP_5 sia congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio in Fiumicino in data 23.01.2023, repertorio n. 37590/7131 Persona_1 appellato/appellante incidentale
CONCLUSIONI Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi il 05/04/2022, Parte_1 conveniva l'IN, esponendo di aver presentato domanda per l'attribuzione di pensione di vecchiaia in deroga ai limiti di età previsti dal D. L 503/92 in quanto invalido in misura non inferiore all'80%. L'IN ne aveva comunicato il rigetto per non essere risultati stati patologici tali da ridurre nella misura prevista dalla legge la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alla sua attitudine. Chiedeva, dunque, che il Tribunale accertasse e dichiarasse che l'IN era tenuto alla liquidazione in suo favore della pensione di vecchiaia a decorrere dalla domanda amministrativa con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei maturati oltre interessi legali, con rifusione delle spese di giudizio, con attribuzione. L'IN non si costituiva, rimanendo contumace. Il giudizio veniva istruito con espletamento di c.t.u. medico legale.
2. La sentenza appellata. Con sentenza emessa il 07.04.2023, il Tribunale di Palmi così statuiva: “dichiara la parte istante invalida in misura non inferiore all'80% a partire dal mese di dicembre 2022; 2. condanna l'IN al pagamento in favore della parte ricorrente della pensione di vecchiaia a decorrere dal dicembre 2022 oltre interessi legali, a partire dal 120° giorno dall'insorgenza del diritto al soddisfo;
3. compensa tra le parti le spese di lite;
4. pone definitivamente a carico dell'IN le spese di consulenza tecnica liquidate con decreto emesso in pari data”. Affermava il Tribunale che all'esito della consulenza tecnica erano stati riscontrati stati patologici tali da determinare, in riferimento alla capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini, un'invalidità pari all' 80%, con decorrenza dal dicembre 2022. Ne conseguiva, pertanto, il requisito sanitario (invalidità dell'80%) come richiesto dall'art.1 del d.lgs. 503/92. Del resto, le argomentazioni del consulente, da intendersi integralmente trascritte, giustificavano esaurientemente le conclusioni cui era pervenuto e potevano senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Del tutto prive di pregio, del resto, erano le contestazioni formulate dal ricorrente in ordine alla decorrenza della prestazione stante la loro genericità.
3. Il giudizio di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dal limitatamente al punto Pt_1 della decisione che aveva dichiarato compensate le spese di lite. Il Tribunale aveva statuito come se ci fosse stata soccombenza reciproca. In realtà si era trattato di accoglimento parziale della domanda giudiziale. Essendo stata accolta la domanda (anche se con decorrenza successiva) non ricorreva l'ipotesi di soccombenza reciproca che avrebbe potuto giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., malgrado l'odierno appellante fosse vittorioso. Il diritto di agire in giudizio non poteva essere mortificato in spregio degli artt. 24 e 111 Cost. Le spese di giustizia non potevano essere sopportate dall'odierno appellante il quale, gravemente ammalato, per tanto tempo aveva lottato contro un ente previdenziale ostile al riconoscimento della pensione. Se le ragioni erano tali, e gravi, da giustificare la compensazione delle spese di lite, di tale gravità andava dato conto in sentenza in modo da consentire alla parte di comprendere perché il Giudice avesse usato il criterio della soccombenza reciproca e non quello dell'accoglimento parziale, così come avrebbe dovuto. Chiedeva, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, n. 421/2023 pubblicata il 07.04.2023 annullare il capo della sentenza che compensava le spese di lite, riconoscendole al ricorrente vittorioso, Con vittoria di spese e compensi difensivi, oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge per entrambi i gradi di giudizio, da attribuire al difensore distrattario Costituitosi l'IN resisteva all'appello e proponeva appello incidentale. Chiedeva il rigetto dell'appello avversario, poiché correttamente il Tribunale aveva compensato le spese di giudizio, atteso il riconoscimento del requisito sanitario in data notevolmente successiva alla domanda amministrativa. Proponeva appello incidentale avverso il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia a decorrere da dicembre 2022. La sentenza aveva errato nel non ritenere applicabile alla fattispecie l'art. 12, comma 1 lett. a) del D.L. 78/ 2010, che prevedeva la decorrenza posticipata per tutte le pensioni di vecchiaia, differita di un anno, per la c.d. “finestra annuale”, e pertanto la decorrenza della pensione doveva essere 1° gennaio 2024, secondo la normativa introdotta dal D.L. 31.5.2010 n.78 convertito con modifiche in L. 30.7.2010 n.122, che aveva previsto le c.d. nuove “finestre” per la decorrenza delle pensioni di vecchiaia, quale era quella riconosciuta 3
dalla sentenza impugnata. Detto sistema delle finestre era stato introdotto anche per le pensioni di vecchiaia dalla legge finanziaria per l'anno 2008 e poi modificato con il D.L. del 2010. Per cui dal 01.01.2011, ai sensi dell'art.12, comma 1, lett.a) del D.L. citato, chi perfezionava i requisiti per la pensione di vecchiaia, conseguiva il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti. Il decreto ex art. 127 ter veniva ritualmente comunicato e venivano depositate note scritte. MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'appello principale proposto dal è fondato nei termini di cui appresso. Pt_1 Invero, è incontroversa la differenza fra soccombenza reciproca e accoglimento parziale della domanda, pur tuttavia, anche in quest'ultimo caso, secondo i precetti di diritto affermati dal giudice di legittimità, ben può essere disposta la compensazione totale o parziale delle spese di lite, essendo precluso solo che la parte vittoriosa venga condannata alla rifusione, in favore della controparte, delle spese di giudizio.
“L'accoglimento in misura ridotta di una domanda formulata in un unico capo non comporta la reciproca soccombenza delle parti. Questa ipotesi si verifica solo se le domande formulate nel medesimo processo tra le stesse parti sono contrapposte o se una singola domanda articolata in più capi viene parzialmente accolta. In tali casi, la parte vincitrice non è tenuta a pagare le spese processuali alla parte soccombente, ma queste possono essere compensate ex art. 92, comma 2, c.p.c. in presenza degli altri presupposti previsti”. (Cass. civ. sez. lav., 20/06/2024, n. 17053). Il medesimo principio era stato già affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022, Rv. 666063-01):"in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.". Ciò posto, la Suprema Corte nella affermare la legittimità della compensazione delle spese di lite in caso di accoglimento parziale della domanda, la correla tuttavia, alla ricorrenza degli altri presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. e il primo giudice, pur disponendo la compensazione, non ne ha dato atto in sentenza, né dal testo della motivazione è dato desumerli, posto che l'affermazione: “del tutto prive di pregio, del resto, erano le contestazioni formulate dal ricorrente in ordine alla decorrenza della prestazione stante la loro genericità” si rivela eccessivamente sintetica ed inidonea a consentire l'appezzamento della ricorrenza dei presupposti ex art. 92 c.p.c.. Per conseguenza, considerato che comunque, il ricorrente ha conseguito il riconoscimento del diritto invocato, essendo stata accertata l'invalidità in misura non inferiore all'80% e condannato l'IN al pagamento della pensione di vecchiaia, egli è risultato vittorioso e, come tale, ha diritto alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, l'IN va, quindi, condannato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, liquidate - valore € 22.900,00 applicando i valori minimi stante l'assenza di complessità e la serialità delle questioni dedotte in lite - in complessivi € 2.697,00 oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Al pagamento di tali somme, dunque, l'IN va condannato in favore del difensore distrattario del ricorrente, che ne ha fatto richiesta. 4
5. È fondato l'appello incidentale proposto dall'IN, con cui è stato chiesto statuire la decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata a decorrere dal 01.01.2024, avendo il Tribunale omesso di applicare l'art. 12, comma 1 lett. a) del D.L. 78/ 2010 che prevedeva la decorrenza posticipata, differita di un anno, delle pensioni per la c.d. “finestra annuale”. E' ormai consolidato il principio di diritto affermato dal giudice di legittimità, secondo cui: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui al d.lgs. n. 503 del 1992, art. 1 comma 8, il regime delle cd. "finestre" previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12 (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal testo della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti”. (Cass. civ. sez. VI, 07/02/2020, n.2905; Cass. civ. sez. VI, 03/02/2020, n.2382; Cass. civ. sez. lav., 30/09/2019, n.24363; Cass. civ. sez. lav., 13/11/2018, n.29191). La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che, in tema di pensione di vecchiaia anticipata di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, del regime delle cd. "finestre" previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12 (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010) è applicabile anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, considerato che la norma individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso, non solo ai soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che negli altri casi maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti, affermando, altresì, sempre con riferimento all'ambito di applicazione della disciplina delle cd. finestre mobili, successivamente modificata ad opera della cd. Legge Fornero, che "In tema di pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità, che vanno incluse nel meccanismo delle finestre mobili di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, conv. con modif. dalla L. n. 122 del 2010, non è applicabile il D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 5, conv. con modif. dalla L. n. 214 del 2011, che ha eliminato la suindicata disciplina delle decorrenze a partire dal 1 gennaio 2012, in quanto l'intervento modificativo ha riguardato esclusivamente i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono stati ridefiniti, attraverso una dilazione dell'età pensionabile, dai successivi commi della stessa norma, che non menzionano i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità." (Cass. 32591/2018). L'interpretazione dell'istituto come sopra riportata risulta coerente non solo con il tenore letterale della norma, ma anche con la natura della pensione anticipata in esame, che costituisce un normale trattamento di vecchiaia, peculiarmente connotato da una semplice deroga all'applicazione della norma generale, concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile prima in vigore, nell'ipotesi in cui i beneficiari versassero in uno stato di invalidità non inferiore all'80%. La Suprema Corte (cfr. Cass. sent. n. 11750/2015) ha chiarito che la regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta "una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento. Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503/1992 ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), 5
ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (... diretti a coprire i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità) previsti dalla legge 222/1984". E', infatti, consolidato il principio secondo cui la previsione di cui al D. Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, “non istituisce una pensione diretta di invalidità ma rappresenta piuttosto una deroga, giustificata dalla situazione d'invalidità, rispetto all'applicazione dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dal D. Lgs. n. 503 del 1992, cit., per il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia” (cfr. ex multis Cass. n. 11750 del 2015 Cass. n. 29191 del 2018; Cass. n. 31001 del 2019). Così esposti i principi regolatori della materia, poiché lo stato di invalidità è stato riconosciuto dal dicembre 2022, la decorrenza del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata va spostata in avanti, in corrispondenza alla prima finestra mobile disponibile in applicazione del differimento scaturente dall'applicazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 12, e succ. mod. e, quindi, con decorrenza 01.01.2024, come richiesto dall'appellante incidentale. La sentenza va confermata nelle restanti statuizioni. La reciproca soccombenza determina a disporre la compensazione fra le parti delle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_2 Controparte_6
in persona del legale rappresentante p.t., nonché sull'appello incidentale da
[...] questi proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale Palmi in data 07.04.2023, in accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale e in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1. Condanna l'IN al pagamento, in favore del difensore distrattario del ricorrente, delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi € 2.697,00 oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
2. Riconosce al ricorrente il diritto alla pensione di vecchiaia “anticipata” con decorrenza dalla prima finestra mobile disponibile posteriormente al mese di dicembre 2022, in applicazione del differimento scaturente dall'applicazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 12, e succ. mod., e quindi con decorrenza 01.01.2024.
3. Conferma l'appellata sentenza nelle restanti statuizioni.
4. Dichiara compensate fra le parti le spese di questo grado di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti