Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/03/2025, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1216/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott. Carlo Azzolini Giudice
Dott.ssa Maria IA Valentino Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1216/2023 promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F.: ), residente Parte_1 C.F._1 in Tessera (VE), Via Leonino da Zara, n. 23, rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Tonetto del
Foro di Venezia (pec: , presso il cui studio – sito in Email_1
Venezia-Mestre, Via Ospedale, n. 27/33 – è elettivamente domiciliata;
-ricorrente- contro
, nato a [...] il [...], (C.F.: , Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso, dall'Avv. Agnese Gemin del
Foro di Venezia (pec: presso il cui studio – sito in Venezia, Email_2
Santa Croce, n. 764 – è elettivamente domiciliato
-resistente-
e con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia;
Oggetto: Separazione dei coniugi.
Conclusioni congiunte delle parti: rassegnate all'udienza del 27.05.2024, e confermate nelle note a trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 26.11.2024, che di seguito si riproducono:
“Autorizzarsi i coniugi a vivere separatamente e ordinarsi all'ufficiale di stato civile la trascrizione della separazione nei registri di competenza.
1) La figlia resta affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente della Persona_1 stessa presso l'abitazione già casa familiare di Via Antonino da Zara 23 con la madre, con conseguente assegnazione, in favore di quest'ultima della casa già coniugale;
2) IA starà con il padre ogni fine settimana, dal venerdì sera quando il padre la prenderà con sé, alla domenica sera, quando la riporterà dalla mamma;
conseguentemente IA starà quindi con la mamma, quale collocataria prevalente della minore durante l'arco della settimana dalla domenica sera al venerdì;
3) Resta salva la piena facoltà delle parti, rispettivamente nei giorni di permanenza con la figlia, di concordare l'una con l'altro, deroghe allo schema di cui sopra, ovvero, a mero titolo esemplificativo: IA potrà stare con la mamma anche nel fine settimana quando è collocata col papà, sulla base delle libertà dal lavoro e disponibilità e o di altre esigenze personali;
specularmente potrà stare con il papà nei giorni di permanenza presso la madre nel corso della settimana lavorativa, sulla base delle libertà e disponibilità o altre esigenze personali del padre.
Il tutto, compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici.
Resta comunque salva la facoltà per i genitori di accordarsi diversamente in ragione delle esigenze della minore e delle loro esigenze lavorative e/o di salute.
4) Ciascun genitore trascorrerà con la figlia sette giorni durante le vacanze natalizie (alternando i periodi tra genitori di anno in anno dal 24 al 31 dicembre e dal 1° gennaio al 8 gennaio;
metà delle vacanze di Pasqua;
due settimane (anche non consecutive) durante l'estate; si impegneranno reciprocamente a trascorrere con la figlia IA i compleanni di quest'ultima e le festività che la riguardano (solo a titolo esemplificativo eventuale comunione, cresima eccetera)
5) Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia IA l'importo complessivo di € CP_1
300,00 (rivalutabile secondo gli indici ISTAT), importo che dovrà essere versato entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario a partire dal mese di giugno 2024.
La signora tratterrà al 100% l'assegno unico per la figlia IA. Parte_1
Nulla a titolo di concorso nel mantenimento della moglie.
6) Limitatamente alle decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale anche separatamente.
7) I ricorrente contribuiranno in ragione del 50% ciascuno delle spese straordinarie così come individuate e disciplinate dal Protocollo recepito dal Tribunale di Venezia, che gli stessi dichiarano di conoscere e che viene comunque di seguito riportato, salvi errori ed omissioni:
“Rientrano nelle spese straordinarie senza necessità di preventivo accordo, ma a fronte di esibizione della debita documentazione, le seguenti spese (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
a) Spese medico – specialistiche, terapeutiche, per farmaci e ticket, per quanto non coperto dal SSN e con particolare riferimento alle cure mediche di IA ed alle terapie già in atto e/o programmate;
b) Spese per cure odontoiatriche;
le spese oculistiche per visite di controllo, occhiali da vista/lenti a contatto;
c) Tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico, testi di studio;
particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti), gite scolastiche che importino un costo fino ad Euro 150,00; lezioni private di sostegno scolastico;
d) Corsi per la pratica sportiva e/o associativi con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria, se importo non superiore a 300,00 Euro su base annua;
R.G. N. 1216/2023
e) Spese di accudimento dei figli durante le vacanze (es centri estivi) se non eccedenti l'importo di Euro 300,00.
2) rientrano nelle spese straordinarie previo accordo le precedenti spese indicate alle lettere c) – d) – e) eccedenti gli importi indicati, nonché le seguenti ulteriori spese (a titolo esemplificativo e non esaustivo) e previa esibizione della debita documentazione;
f) Spese per apparecchi ortodontici;
chirurgia a fini meramente estetici;
g) Imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private;
h) Corsi per il conseguimento della patente di guida;
i) Corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario, avuto riguardo agli oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria e/o campionati di categoria se eccedenti l'importo di euro 300,00 su base annua;
j) Corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore ad euro 150,00; viaggi di istruzione, vacanze estive e/o invernali fuori delle ipotesi di cui alla lettera e); Tutte dette spese verranno pagate direttamente dai genitori, e nel caso di anticipazione da parte di uno di essi, il rimborso avverrà, in ogni caso, senza dilazione, a fronte della consegna delle ricevute comprovanti gli esborsi sostenuti ovvero, ove queste non dovessero essere disponibili a fronte della consegna di adeguate pezze giustificative.”
8) entrambi i coniugi, per il periodo di almeno 1 anno dalla sottoscrizione del presente accordo, si impegnano ad evitare che IA venga in contatto, dentro o fuori casa con nuovi compagni, fidanzati o persone che intrattengano relazioni sentimentali con i genitori;
si impegnano altresì al termine di detto periodo, a confrontarsi fattivamente secondo le esigenze di IA e sulla migliore decisione (in termini di interesse della minore) sul punto.
9) Le spese del procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti.”
Conclusioni del P.M.: “Voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE esaminato il ricorso per separazione presentato da
contro
Parte_1 Controparte_1 in data 20.01.2024; vista la comparsa di costituzione in giudizio di parte resistente del 24.04.2024; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in Venezia in data 21/09/2019, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato civile del Comune di Venezia dell'anno 2019, alla Parte II, Serie A, Ufficio 8, atto n. 92;
considerato che
le parti, all'udienza di prima comparizione del 29.05.2024 hanno raggiunto un accordo e hanno precisato dunque congiuntamente le loro conclusioni (riportate in epigrafe), sicché la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.; preso atto dell'intervento del P.M., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso;
ritenuto che
la separazione ormai acclarata tra i coniugi e la concorde volontà dagli stessi manifestata di non volersi riconciliare comprovano la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale;
ritenuto che
le condizioni congiunte risultano conformi alla legge, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e apparendo, anzi, rispondenti all'interesse della figlia minore (IA, nata a [...] il [...]); R.G. N. 1216/2023
ritenuto che, alla luce della concorde volontà delle parti, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi;
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e , unitisi Parte_1 Controparte_1 in matrimonio in Venezia, in data 21.09.2019, matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Venezia, dell'anno 2019, alla Parte II, Serie A, Ufficio 8, atto n. 92.
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25.03.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria IA Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero