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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 02/10/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Biagio Politano Presidente rel.,
Dott. Pietro Scuteri Consigliere,
Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1212/2025 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 24 settembre 2025, sostituita da trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(P.Iva e CF: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore (CF: , con sede in Parte_2 C.F._1
Cosenza al Viale della Repubblica n. 373, elettivamente domiciliata in Roma, Via Caio Manilio n.
30, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Tilia (PEC: , C.F.: Email_1
) C.F._2
Reclamante
E
Avv. AF NT (CF: , PEC: ), nella qualità di C.F._3 Email_2 curatore della Liquidazione Giudiziale di (P.Iva e CF: Parte_1
), nominato con la sent. n. 51/2025 dal Tribunale Civile di Cosenza nell'ambito della P.IVA_1 procedura PU n. RG. 57/2025;
Reclamato
E
(C.F. e P.IVA: ) con sede in Latina (LT), alla Via Ficana n. 122, Controparte_1 P.IVA_2 in persona del proprio l.r.p.t, rappresentata e difesa dell'Avv. Benedetta Bruni (CF:
– PEC: ) ed Avv. Renato Franco Indrio (CF: C.F._4 Email_3
1 – PEC: ), elettivamente domiciliata lo studio di C.F._5 Email_4 quest'ultimo, in Altamura (BA) alla Via Giuseppe Giusti n. 18
Reclamata
Conclusioni
Per la reclamante:
“l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, voglia:
- Previa sospensione della sentenza impugnata ma anche del titolo su cui essa si fonda e quindi il
d.i. n. 15714/23 (emesso dal Trib. Civ. di Roma), inaudita altera parte, in via principale, accogliere il reclamo e conseguentemente revocare la sentenza n. 51/2025 del Tribunale di
Cosenza pubblicata il 30.07.2025, dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Società per i motivi suesposti;
Parte_3
- in via subordinata, adottare ogni opportuno provvedimento ai sensi dell'art. 52 CCI, sospendendo l'esecuzione della sentenza impugnata, ma anche il titolo su cui essa si fonda e quindi il d.i. n. 15714/23 (emesso dal Trib. Civ. di Roma); nelle more della decisione sul reclamo (e/o nelle more della definizione della procedura di concordato minore pendente);
- con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite, da liquidarsi a carico delle parti resistenti in caso di accoglimento del reclamo, di cui il legale si dichiara antistatario”.
Per la reclamata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.
51/2025 del Tribunale di Cosenza, per carenza dei presupposti di legge.
2. Nel merito, rigettare integralmente il reclamo proposto da Parte_3
in quanto manifestamente infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare
[...] in ogni sua parte la sentenza n. 51/2025 emessa dal Tribunale di Cosenza in data 30.07.2025.
3. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio”.
Per la LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE :
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I
Con reclamo depositato il 22 agosto 2025, ha Parte_1 proposto reclamo avverso la sentenza n. 51/2025 resa dal Tribunale di Cosenza il 30.07.2025, con la quale è stata dichiara l'apertura della sua liquidazione giudiziale in ragione del conclamato stato di insolvenza a fronte di un debito portato da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo di importo pari ad euro 11.988.94 emesso dal Tribunale di Roma in favore di – società CP_1
2 istante – e di un ulteriore debito di oltre euro 700.000 nei confronti di Agenzia delle Entrate
Riscossione.
A fondamento della richiesta di rivisitazione della decisione di prime cure, la reclamante ha posto tre motivi.
Con il primo ha lamentato la carenza dei presupposti soggettivi di fallibilità, assumendo di essere a cospetto di società sostanzialmente inattiva per come documentato dalla mancata presentazione dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi.
Con il secondo motivo, ha sostenuto che avrebbe errato il giudice di prime cure per non aver rilevato l'assenza degli elementi essenziali dello stato di insolvenza.
Con il terzo motivo, la reclamante ha reiterato le argomentazioni svolte in punto di illegittimità del provvedimento monitorio reso dal Tribunale di Roma, negando che fosse da ritenersi conclamato il credito originariamente posto da a sostegno della richiesta CP_1 di apertura della procedura di liquidazione.
Si è costituita resistendo al gravame proposto sulla scorta della analitica Controparte_1 confutazione delle avverse argomentazioni
Non si è costituito l'Avv. AF NT nella qualità di curatore della Liquidazione
Giudiziale di Parte_1
All'udienza del 24 settembre 2025, la causa è stata trattenuta per la sentenza.
III – Le valutazioni della Corte
Tanto posto, occorre allora ricordare che ai sensi dell'art. 121 CCII, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza.
Dispone a sua volta l'art. 2, comma 1 lett. d) che l'«impresa minore» non sottoponibile al procedimento di liquidazione è quella “che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila (…)”.
Deve poi evidenziarsi che costante appare l'indirizzo nomofilattico della Suprema Corte, secondo il quale
3 i) l'onere della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità ex art. 1, comma
2, l.fall. grava sul debitore (ex plurimis Cass. 5047/2023, 31353/2022, 10253/2022, 33091/2018,
25188/2017, 28548/2016, 14790/2014);
ii) ove i bilanci manchino o siano ritenuti inattendibili (Cass. 14819/2022), l'onere della prova continua a gravare sul debitore (Cass. 5047/2023, 24548/2016, 14790/2014), che può fornirla con strumenti probatori alternativi (Cass. 29809/2023, 19351/2023, 35381/2022,
10253/2022, 21188/2021, 31188/2020, 24138/2019, 6991/2019, 30541/2018, 16067/2018,
25870/2011), avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa e di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass. 29809/2023, 35381/20222, 4375/2022,
21188/2021, 25025/2020, 6991/2019, 30541/2018);
iii) come i bilanci, anche tali produzioni alternative sono soggette ex art. 116 c.p.c. al prudente apprezzamento del giudice del merito (Cass. 205/2020, 30516/2018), il quale può ritenere non assolto il suddetto onere probatorio, in ragione della inattendibilità dei bilanci e della mancanza di ulteriore documentazione idonea a dimostrare;
iv) il potere di indagine officiosa che residua, finalizzato ad evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, si esplica nell'acquisizione di informazioni urgenti (art. 15, comma 4,
l.fall.), nell'utilizzazione dei dati dei ricavi lordi in qualunque modo essi risultino (art. 1, comma
2, lettera b, l.fall.) e nell'assunzione dei mezzi di prova officiosi ritenuti necessari nel giudizio di reclamo (art. 18, comma 10, l.fall.), ma il suo esercizio è circoscritto ai fatti allegati dalle parti e rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito (Cass. 8965/2019, 6991/2019,
9573/2018, 24721/2015, 13643/2013);
Si tratta di principi validi anche con riguardo al CCII e da ultimo rifermati dalla Corte di
Cassazione (Sez. I, Ord. 5011 del 2 febbraio 2025).
Orbene, con riguardo al caso di specie, la reclamante nulla di specifico sul punto ha dedotto, allegato e, ovviamente, provato.
in realtà, si è solo limitata ad eccepire la carenza Parte_1 di prova circa gli elementi di fallibilità, assumendo che dalla mancata produzione degli ultimi tre bilanci dovesse desumersi lo stato di sua sostanziale inattività.
Non risulta però in alcuna misura documentata tale condizione, difettando qualsivoglia elemento a riscontro.
Sulla scorta di quanto precede, la reiterazione delle tesi circa la non assoggettabilità strutturale alla procedura di liquidazione giudiziale si qualifica alla stregua di mera affermazione
4 inidonea a scardinare il punto decisionale posto dal Tribunale di Cosenza a sostegno della disposta liquidazione.
Considerazioni analoghe meritano le ulteriori tesi della reclamante, posto che ancora una volta la parte motiva del provvedimento impugnato non risulta correttamente e fondatamente censurata in ordine alla sussistenza dell'originario credito sulla base del quale venne avanzata l'istanza accolta dal Giudice di prime cure.
Invero, a fronte della affermazione consegnata in sentenza secondo la quale “in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento
è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (Cass. Sez. U, Sentenza n. 1521 del 23/01/2013)”, non si rinviene alcun elemento critico idoneo a suggerire di essere a cospetto di determinazione erronea.
D'altro canto, il reclamo oggetto dell'odierna valutazione non prende in alcuna misura in considerazione l'ulteriore motivazione posta dal Tribunale a sostegno della propria decisione:
l'esistenza di un debito di oltre euro 700.000 in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione.
Considerazione che rende in tutta evidenza palese la necessità di disattendere il reclamo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, causa di valore indeterminabile, parametro medio avuto riguardo alla natura delle questioni esaminate.
Deve altresì darsi atto dalla sussistenza dei presupposti comportanti per il reclamante l'obbligo di “versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione” ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, in modifica del D.P.R. 115/2002 ed inserimento dell'articolo 13 comma 1-quater.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto il 22 agosto 2025 da avverso la Parte_1 sentenza n. 51/2025 resa dal Tribunale di Cosenza il 30.07.2025, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così dispone:
1. dichiara la contumacia di NT AF, nella qualità di curatore della Liquidazione
Giudiziale di Parte_1
2. rigetta il reclamo;
3. dà atto dalla sussistenza dei presupposti comportanti per il reclamante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
5 impugnazione ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, in modifica del D.P.R. 115/2002 ed inserimento dell'articolo 13 comma 1-quater.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Biagio Politano
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