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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 16/04/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2426/2022 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2426/2022 r.g.
TRA
(cod. fisc.le ), rappresentato e difeso giusta procura Parte_1 C.F._1
speciale autenticata ed apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Sandro Picchiarelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foligno (PG)
Via Garibaldi n. 18;
ATTORE
E
(P.I. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega estesa in calce alla comparsa di costituzione presente atto, dall'Avv. Pietro Laffranco, con studio in Perugia, Via delle Prome
n. 20 (C.F. ); C.F._2
CONVENUTA
pagina 1 di 20 CONCLUSIONI
Parte attrice: “in via principale nel merito : accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. in Parte_1
favore della creditrice opposta per le ragioni di cui al ricorso per decreto ingiuntivo del 27.10.2022 e, per l'effetto revocare il decreto n. 765/2022 del 28.10.2022 in via subordinata nel merito : per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art.
2954 c.c., o ex art. 2948 c.c., dei crediti ingiunti con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali”.
Parte convenuta: “RIGETTARE le domande attoree in opposizione a decreto ingiuntivo n. 765/2022 in quanto infondate in fatto e in diritto,
- CONFERMARE la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto
- CONDANNARE controparte al pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo opposto oltre interessi maturati,
- in via meramente subordinata CONDANNARE controparte al pagamento della minor somma ritenuta di giustizia
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre oneri come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato di data 28/11/2022, Parte_1
ha convenuto in giudizio la
[...] Controparte_1
(d'ora in avanti anche solo “ ) lamentando la nullità, annullabilità e comunque
[...] CP_2
l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 756/2022, emesso in data 28/10/2022 dal Tribunale di Spoleto RG
2152/2022.
In particolare, l'attore ha esposto nell'atto introduttivo che:
- a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, la ha indicato la somma di euro 56.821,12 Parte_2
quale residuo delle rette non pagate dalla di lui madre, la quale era stata ospitata dal Controparte_3
27/06/2007 al 04/09/2016 (data del suo decesso) presso la residenza protetta Villa Fantozzi di Spello;
- in particolare, dal ricorso monitorio risultavano non onorate le rette dal 2008 al 2016;
pagina 2 di 20 - la somma non sarebbe dovuta dall'attore, il quale ha rinunciato all'eredità materna e non ha in alcun modo assunto personalmente l'obbligo di contribuzione al pagamento della retta, non avendo sottoscritto alcuna clausola in tal senso nella richiesta di inserimento della madre nella struttura;
- non sussisterebbe alcuna successiva promessa di pagamento o ricognizione di debito, in quanto la dichiarazione del 2010 non fa riferimento a una somma specifica, la dichiarazione del 2014 non sarebbe sottoscritta dal con disconoscimento della firma apposta in calce, la dichiarazione del 2016, Parte_1
invece, non sarebbe in alcun modo sottoscritta ma consisterebbe in una semplice mail proveniente da un indirizzo non in uso del Parte_1
- in ogni caso la ricognizione di debito non sarebbe autonoma fonte negoziale e pertanto, in assenza di un valido titolo, non sussisterebbe alcuna obbligazione in capo al Parte_1
- in subordine, sarebbe dovuto solo quanto dovuto in data antecedente alla scrittura del 2010, e quindi la sola somma di euro 16,74;
- infine, l'attore ha evidenziato la prescrizione del credito in questione, ai sensi dell'art. 2954 e 2957 c.c., riguardanti la prescrizione presuntiva degli albergatori.
Avverso tale decreto ha proposto, dunque, l'odierna opposizione e ha concluso chiedendo in via principale di accertare e dichiarare nullo, annullabile e comunque illegittimo il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocare lo stesso nonché, in via subordinata, ha chiesto di ridurre il quantum dovuto.
Si è costituita la chiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria esecuzione del CP_2
decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. e, nel merito, ha contestato le allegazioni di controparte, esponendo in sintesi:
- la “compartecipazione al costo” della retta è commisurata all'Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) e per le prestazioni sociali agevolate di natura sociosanitaria erogate in regime residenziale nell'ISEE “familiare o ristretto del richiedente” si tiene conto anche dei figli maggiorenni non rientranti nel nucleo familiare anagrafico;
pagina 3 di 20 - la giurisprudenza avrebbe confermato il principio per cui per stabilire la ripartizione delle spese delle rette da pagare per le prestazioni sociali sia necessario aver riguardo alla situazione economica non del solo assistito, ma a quella complessiva del suo nucleo familiare, con facoltà del creditore dell'ospitato di agire onde soddisfare la sua pretesa direttamente nei confronti di soggetto legato all'anziano da vincoli di parentela in base ai quali, ex lego (art. 433 c.c.), sarebbe tenuto alla prestazione alimentare di cui all'art. 438
c.c.;
- la comunicazione via fax del 03/08/2010 confermerebbe l'obbligo diretto del così come le Parte_1
ulteriori missive;
- il termine di prescrizione applicabile sarebbe quello decennale, ovvero, in estremo subordine, quello quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., cosicché non sarebbe maturata alcuna prescrizione alla luce delle intimazioni di pagamento trasmesse.
Il precedente Giudice Istruttore, in data 04/04/2023, con ordinanza resa a scioglimento della riserva ex art. 127ter c.p.c., ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e ha concesso i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c..
Alla successiva udienza, in assenza di istanze istruttorie e ritenuta la causa documentale, il Giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi infine in data 16/01/2025, all'esito della quale la medesima è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
Esaminando immediatamente, in mancanza di questioni pregiudiziali, il merito dalla pretesa azionata, il
Tribunale ritiene che, sulla base dei principi di diritto da applicare alla decisione, nonché della documentazione complessivamente prodotta, l'opposizione proposta vada rigettata per le ragioni che ci si accinge ad illustrare.
1. Preliminarmente, occorre ricordare che il quadro normativo rilevante (DPCM 14.2.2001) prevede la gratuità delle “prestazioni sanitarie a rilevanza sociale” (art. 3, co. 1) e di quelle “socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria” (art. 3, co. 3), mentre per le prestazioni di lungo assistenza destinate ad anziani e pagina 4 di 20 persone non autosufficienti affette da malattie croniche e degenerative, in base alla tabella di cui al DPCM
14.2.2001, art. 4 co. 1 e di cui all'allegato 1 C del DPCM 29.11.2001, è prevista la ripartizione forfettaria del costo complessivo nella misura del 50% a carico del SSN e del 50% a carico del con la CP_4
compartecipazione dell'utente. Di tale criterio distintivo è data conferma, peraltro, anche nella disciplina del
DPCM 12.1.2017.
In particolare, l'art. 3 DPCM 14.2.2001 definisce tre tipologie di prestazioni socio-sanitarie:
1) “prestazioni sanitarie a rilevanza sociale”, ovvero quelle prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale. Dette prestazioni, di competenza delle aziende unità sanitarie locali ed a carico delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali o semiresidenziali;
2) “prestazioni sociali a rilevanza sanitaria”, ovvero, tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali attività, di competenza dei comuni, sono prestate con compartecipazione alla spesa, da parte dei cittadini stabilita dai comuni stessi e si esplicano attraverso: a) gli interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari;
b) gli interventi per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;
c) gli interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti;
d) gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio;
e) gli interventi, anche di natura economica, atti a favorire l'inserimento sociale di soggetti affetti da disabilità o patologia psicofisica e da dipendenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili;
f) ogni altro intervento qualificato quale pagina 5 di 20 prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli essenziali di assistenza secondo la legislazione vigente. Dette prestazioni, inserite in progetti personalizzati di durata non limitata, sono erogate nelle fasi estensive e di lungoassistenza;
3) “prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria” ovvero quelle caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico- degenerative. Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e della preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza. Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario. Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno socio- sanitario inerenti alle funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungoassistenza.
Il DPCM 29.11.2001 ha poi individuato i livelli essenziali di assistenza (L.E.A.) nell'ambito di molteplici aree, tra cui anche quella relativa all'integrazione socio-sanitaria e, dunque, alla commistione spesso indistinguibile in concreto, tra componente sanitaria e componente sociale della prestazione erogata al malato/utente. In particolare, è stato previsto che “per le (…) prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili (…) si è convenuta una percentuale di costo non attribuibile alle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale”. Ciò, ha determinato un nuovo principio, in base al quale, è stato disposto che il costo a carico del SSR viene determinato in maniera forfettaria al 50% sulle complessive spese connesse a tali forme di assistenza, rimanendo la restante quota del 50% a carico del malato/utente.
pagina 6 di 20 La compartecipazione dell'utente ai costi per l'erogazione di servizi di lungoassistenza in favore di anziani non autosufficienti in strutture residenziali costituisce, dunque, la regola nei casi in cui la componente socio-assistenziale e la componente sanitaria prestata non siano concretamente distinguibili. In breve, qualora le prestazioni di natura sanitaria non possono essere eseguite “se non congiuntamente” alla attività di natura socio-assistenziale e quindi non sia possibile distinguere il rispettivo onere economico, prevale in ogni caso la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni – di natura diversa – debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette a consentire la cura della salute dell'assistito, e dunque la “complessiva prestazione” deve essere erogata a titolo gratuito (cfr Cass.
Civ., sent. n. 4558/2012).
Quindi, nel caso di prestazione socio-assistenziale “inscindibile” dalla prestazione sanitaria, l'intervento
“sanitario-socio assistenziale” rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal SSR, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito il programma terapeutico ed è quindi inserita a pieno titolo nell'ambito organizzativo e funzionale del servizio sanitario pubblico.
Qualora la prestazione socio-assistenziale prescinda, invece, del tutto dalla congiunta realizzazione dello scopo terapeutico (ossia nel caso in cui il ricovero nella struttura residenziale non sia accompagnato da un
“piano di cura personalizzato”), la prestazione rimane certamente estranea all'ambito dell'assistenza sanitaria obbligatoria, ricadendo nella disciplina generale delle prestazioni sociali di cui alla L. n. 328/2000, che prevede soltanto una “integrazione economica” della relativa spesa a carico degli enti pubblici locali
(Comune). Difatti la Cassazione ha evidenziato che l'elemento differenziale tra prestazione socioassistenziale “inscindibile” dalla prestazione sanitaria, da un lato, e prestazione socio-assistenziale
“pura”, dall'altro, non sta nella situazione di limitata autonomia del soggetto, non altrimenti assistibile che nella struttura residenziale, ma sta nella individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione socio-assistenziale (cfr Cass. Civ., sent. n. 28321/2017).
pagina 7 di 20 Più di recente, l'art. 30 D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502”), al comma 1 prevede che
“Nell'ambito dell'assistenza residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone non autosufficienti, previa valutazione multidimensionale e presa in carico: a) trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale a persone non autosufficienti con patologie che, pur non presentando particolari criticità e sintomi complessi, richiedono elevata tutela sanitaria con continuità assistenziale e presenza infermieristica sulle 24 ore. I trattamenti, erogati mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di riorientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica, fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, educazione terapeutica al paziente e al caregiver. La durata del trattamento estensivo, di norma non superiore a sessanta giorni, è fissata in base alle condizioni dell'assistito che sono oggetto di specifica valutazione multidimensionale, da effettuarsi secondo le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome;
b) trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di sollievo per chi assicura le cure, a persone non autosufficienti. I trattamenti sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di riorientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica e fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, educazione terapeutica al paziente e al caregiver, con garanzia di continuità assistenziale, e da attività di socializzazione e animazione”. In base al comma 2 del medesimo articolo, poi, “i trattamenti estensivi di cui al comma 1, lettera a) sono a carico del Servizio sanitario nazionale. I trattamenti di lungoassistenza di cui al comma 1,
lettera b) sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera”.
Secondo il comma 3, invece, “nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce trattamenti di lungoassistenza, di recupero, di mantenimento funzionale e di riorientamento in ambiente protesico, ivi compresi interventi di sollievo, a persone non autosufficienti con bassa necessità di tutela sanitaria”, mentre il comma 4 chiarisce che “i trattamenti di lungoassistenza di cui al comma 3 sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al
50 per cento della tariffa giornaliera”.
pagina 8 di 20 2. Ricostruito brevemente il quadro normativo e giurisprudenziale, appare chiaro come l'ipotesi in esame ricada nella categoria delle “prestazioni sociali a rilevanza sanitaria”, ovvero, le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute (“d) gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio”); da un punto di vista economico, è stato disposto che il costo a carico del SSR viene determinato in maniera forfettaria al 50% sulle complessive spese connesse a tali forme di assistenza, rimanendo la restante quota del 50% a carico del malato/utente.
Cont Tale circostanza è confermata, peraltro anche dalla missiva delle di adeguamento della retta del
22/05/2009, nella quale si fa riferimento al costo giornaliero complessivo e a quello a carico dell'utente, pari alla metà, sia dalla documentazione medica allegata, dalla quale emerge che trattavasi di persona ultrasessantacinquenne la cui non autosufficienza fisica o psichica è stata accertata dall'azienda sanitaria locale.
Peraltro, solo in sede note conclusionali e per la prima volta parte attrice asserisce che il pagamento della retta sarebbe stato integralmente a carico del SSN, in quanto la struttura avrebbe prestato in favore della una prestazione prevalentemente sanitaria alla luce delle sue condizioni di salute. Ebbene, tale CP_3
eccezione di merito, oltre che essere tardiva, risulta infondata alla luce di quanto affermato nel par. 2 e nel presente paragrafo.
3. Appare contestato, invece, se della quota di retta a carico della parte privata ne rispondano direttamente i familiari più stretti, nello specifico quelli che hanno sottoscritto la richiesta di inserimento, o meno.
Preliminarmente, occorre precisare che l'eccezione in questione non è tecnicamente un'eccezione pregiudiziale riguardante il rito (difetto di legittimazione, come definita dall'attore) bensì una difesa riguardante il merito della pretesa azionata. Infatti, devesi ricordare che il difetto di legittimazione attiva sussiste laddove l'attore in senso sostanziale agisca per la tutela di un diritto del quale non risulta titolare sulla base della sua stessa prospettazione in astratto;
diverso il caso, come quello in questione, in cui lo pagina 9 di 20 stesso, a seguito dell'analisi degli atti di causa, non risulti concretamente titolare del diritto azionato in giudizio.
Ciò posto, a ben vedere, parte convenuta non ha indicato una specifica disposizione di legge che prevede un obbligo ex lege dei familiari dell'assistito di provvedere in via sussidiaria e solidale al pagamento della retta non onorata dall'utente.
Vengono viceversa indicate norme e provvedimenti giurisdizionali che affrontano la tematica del valore
ISEE da tenere in considerazione al fine di determinare l'ammissione dell'utente (e la percentuale della stessa) al contributo pubblico anche con riferimento alla quota di sua spettanza.
Sul punto, l'art. 3 comma 2ter, del decreto legislativo n. 109 del 1998, impone di considerare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione a favore di soggetti ultrasessantacinquenni con handicap permanente grave accertato dalle aziende sanitarie, facendo riferimento per la disciplina di dettaglio a un futuro d.p.c.m.. È pur vero che tale norma non è da considerarsi imperativa e soprattutto costituente un livello essenziale delle prestazioni relative ai servizi sociali a favore degli anziani non autosufficienti e delle altre categorie protette ivi indicate, tale da costituire un parametro di costituzionalità ai sensi dell'art. 117 Cost.. In proposito, la Consulta che si è trovata a decidere in merito alla legittimità costituzionale di una legge della Regione Toscana confliggente con la citata norma, ha ritenuto che “quella di «evidenziare la situazione economica del solo assistito», cui si riferisce la disposizione statale in esame, costituisce solo una delle finalità del d.P.C.M. ivi previsto, ma finora non adottato, accanto a
quella di «favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza», e le due descritte finalità possono, almeno parzialmente, divergere tra loro, dal momento che la previsione di una compartecipazione ai costi delle prestazioni di tipo residenziale, da parte dei familiari, può costituire un incentivo indiretto che contribuisce a favorire la permanenza dell'anziano presso il proprio nucleo familiare. Deve quindi ritenersi che a tale decreto di attuazione fosse rimessa la scelta tra le modalità per perseguire le diverse finalità indicate, specificando le prestazioni per le quali dovessero valere i principi indicati dallo stesso art. 3, comma 2 ter. Il contenuto del d.P.C.M. in oggetto avrebbe dovuto pertanto specificare le modalità di attuazione dei principi e dei criteri indicati dall'art. 3, comma 2 ter, operando le scelte coerenti con le indicate finalità, idonee
pagina 10 di 20 ad individuare «i limiti» entro i quali le norme del decreto legislativo n. 109 del 2009 avrebbero dovuto applicarsi”.
Peraltro, da un punto di vista normativo la Consulta analizza anche l'evoluzione della legislazione nell'ultimo quindicennio in materia;
invero “Successivamente al decreto legislativo n. 109 del 1998, è stata infatti approvata la prima legge quadro in materia. Il riferimento è alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), adottata nella vigenza del precedente assetto costituzionale, nel quale la materia della «beneficenza pubblica», poi ridefinita «servizi sociali» dall'art. 128 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), rientrava tra quelle nelle quali le Regioni avevano competenza legislativa concorrente, secondo il disposto dell'art. 117, primo comma, Cost., all'epoca vigente. La legge quadro n. 328 del 2000 indicava, tra
l'altro, i principi fondamentali della materia, le funzioni rimesse allo Stato, alle Regioni ed agli enti locali, le fonti di finanziamento del sistema e, all'art. 18, istituiva il piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali quale strumento di programmazione per individuare, con cadenza triennale, i principi e gli obiettivi della politica sociale. In particolare, al piano era rimessa anche l'indicazione delle «caratteristiche e dei requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali previsti dall'art. 22» della stessa legge quadro, che, a sua volta, delimitava le aree nel cui ambito specificare gli interventi costitutivi dei livelli essenziali delle prestazioni. Queste aree comprendevano le misure di contrasto alla povertà e quelle a favore delle persone non autosufficienti, dei minori in situazione di disagio, delle persone dipendenti da alcool o sostanze stupefacenti. Il descritto sistema di programmazione ebbe solo temporanea attuazione con l'adozione del piano nazionale per gli anni 2001-2003, approvato con il d.P.R. 3 maggio 2001 (Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003), ma fu
profondamente modificato dalla riforma costituzionale introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha conferito alle
Regioni competenza legislativa di tipo residuale nella materia dei servizi sociali, come ribadito dalla costante giurisprudenza di questa Corte, che ha affermato che «tutte le attività, come quella in esame, “relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario”, rientrano nel più generale ambito dei servizi sociali attribuito alla competenza legislativa residuale delle
Regioni» (sentenze n. 121 del 2010, n. 124 del 2009, e n. 287 del 2004). Il rilevante mutamento del quadro costituzionale
pagina 11 di 20 nella materia dei servizi sociali ha avuto l'ulteriore effetto di non consentire, nel periodo successivo alla riforma di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001, l'adozione degli strumenti di programmazione previsti dalla legge quadro n. 328 del 2000. In particolare, l'attribuzione della competenza legislativa residuale alle Regioni nella materia qui considerata preclude allo Stato di fissare i principi fondamentali della materia, e di indicare gli obiettivi della programmazione, come era invece previsto dalla legge n. 328 del 2000, approvata in una fase nella quale la materia in esame rientrava tra quelle di competenza concorrente tra Stato e Regioni”.
4. Ebbene, occorre evidenziare, in primo luogo, come non sia stata indicata quale norma regionale, fra le numerose fonti solo citate dalla convenuta, richiederebbe (come quella della Regione Toscana) l'indicaizone dell'ISEE del nucleo familiare, inteso come comprensivo anche dei figli maggiorenni autosufficienti.
Peraltro, nemmeno risulta allegato all'istanza presentata il presunto modulo ISEE che ricomprenderebbe quelli dei propri familiari;
nell'istanza medesima, invero, si fa riferimento solamente all'ISEE della CP_3
singolarmente.
Inoltre, occorre ricordare che il principio iura novit curia, laddove eleva a dovere del giudice la ricerca del diritto, si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito della sua operatività sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti e i regolamenti interni;
cfr.
Cass. Civ., Sez. 3, n. 34158 del 20/12/2019). Gli atti meramente amministrativi (compresi i decreti ministeriali) sono sottratti all'applicabilità del principio iura novit curia di cui all'articolo 113 c.p.c., da coordinare con l'articolo 1 preleggi (che non li comprende tra le fonti del diritto), con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della relativa produzione, la quale non è suscettibile di equipollenti
(Cass. Civ., Sez. 5, n. 25995 del 15/10/2019; nello stesso senso Cass. Civ., Sez. L, n. 15100 del
11/06/2018; Cass. Civ., Sez. L, n. 15065 del 02/07/2014; Cass. Civ., Sez. 6 - 3, n. 26784 del 13/12/2011;
Cass. Civ., Sez. U, n. 9941 del 29/04/2009).
pagina 12 di 20 In secondo luogo, anche a voler ritenere che una tale previsione esista, ciò non comporta automaticamente
Cont che i parenti siano direttamente tenuti al pagamento della retta e che la abbia diritto di agire nei loro confronti per il relativo pagamento, in assenza di una esplicita assunzione di impegno in tal senso. Ben può essere, infatti, che il legislatore regionale abbia ritenuto opportuno parametrare la contribuzione privata a una più ampia valutazione economico-reddituale, tenuto conto della complessiva situazone del nucleo familiare e soprattutto dei parenti nei cui confronti l'ospite della struttura poteva chiedere l'adempimento degli obblighi alimentari, senza per questo prevedere un diritto di azione diretta della struttura nei confronti di quest'ultima.
In conclusione, sebbene la normativa non impedisca al prossimo congiunto di obbligarsi a sostenere l'impegno economico in favore del parente ricoverato in RP, la giurisprudenza ha precisato che sebbene il primo obbligato al pagamento della retta, ivi comprese ogni eventuale differenza dovuta per gli ospiti non autosufficiente, è e rimane il beneficiario delle prestazioni socio-assistenziali, il parente può essere tenuto al
Par pagamento solo per il caso di assunzione volontaria dell'impegno economico verso la ed è chiamato perciò a rispondere in solido con l'utente al pagamento delle eventuali pendenze economiche non saldate dal diretto interessato.
Difatti, non v'è dubbio che gli enti non hanno facoltà di richiedere ai parenti (art. 433 c.c.) il pagamento delle prestazioni assistenziali ed in particolare delle rette di ricovero, non potendosi sostituire al bisognoso ex art. 438 c.c., trattandosi di diritto personale non surrogabile dal terzo. La compartecipazione sulla base della disciplina degli obblighi alimentari di cui agli artt. 433 c.c. e segg., colliderebbe con il sistema assistenziale previsto dalla L. n. 328/2000, le cui disposizioni sono espressamente definite “principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 Cost.” (L. n. 328 cit., art. 1, u.c.; cfr Cass. Lav. n. 23932/2020).
Ma ciò non esclude che si possano avere accordi volontari di regolazione delle compartecipazioni dei congiunti (ritenuti validi da Cass. Civ., sent. n. 28321/2017), solo l'assunzione volontaria di un impegno
Par contrattuale da parte del congiunto verso la potrebbe legittimare quest'ultima a pretendere il pagamento della retta di ricovero e ciò in forza del vincolo contrattuale assunto dal parente. D'altra parte, il soggetto pagina 13 di 20 terzo (parente), non può dirsi contraente di un “contratto di assistenza e cura” in quanto non è il soggetto
Par sul quale si sono dispiegati gli effetti del rapporto con la Esso non ha goduto né di cure né di assistenza: il che significa che ogni suo rapporto con la struttura deve trovare una diversa qualificazione giuridica.
5. Ciò ritenuto, nella fattispecie in esame, risulta che l'istanza di ammissione nella struttura sia stata sottoscritta da entrambi i figli dell'utente; nelle premesse della stessa si fa riferimento all'art. 6 co. 4 l.
328/2000, il quale dispone che “Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”.
Nella parte successiva, nonostante le difficoltà derivanti dalla scarsa leggibilità dei tratti di penna apposti sul modulo predisposto dalla struttura, è possibile vedere che sono state barrate le seguenti caselle:
- la richiesta di inserimento definitivo dell'utente, unitamente alla richiesta di integrazione sanitaria della retta e della concessione dell'integrazione della retta alberghiera;
- di non avere risorse economiche sufficienti per il pagamento della retta e “di aver attivato, pertanto gli obbligati per legge, come previsto dal regolamento di Ambito, nei soggetti di seguito elencati: e ; Parte_1 Controparte_5
- non risulta barrata la seguente casella “ottenendo da parte degli obbligati la disponibilità ad integrare la retta in base”, per poi essere barrata tuttavia la casella “determinando così la necessità che il comune di Nocera Umbra calcoli
l'importo dovuto in quota parte dei familiari”;
- risulta prestato, infine, l'impegno personale al pagamento delle rette e “a far pagare se necessario geli obbligati per legge per la parte di loro competenza”.
Pur non sottacendo la scarsa chiarezza del suddetto modulo, soprattutto non avendo a disposizione il citato “regolamento di Ambito”, cui farebbe rinvio lo stesso per gli obblighi di contribuzione, occorre evidenziare come lo stesso contenga comunque un impegno al pagamento in via sussidiaria delle rate da parte dei figli sottoscrittori;
invero, l'aver non barrato la casella “ottenendo da parte degli obbligati la disponibilità ad integrare la retta in base” non significa tout court che i figli non abbiano assunto il relativo obbligo, ma pagina 14 di 20 solamente che, invece di obbligarsi immediatamente e a prescindere da altre contribuzioni pubbliche al pagamento dell'integrazione, hanno riservato la determinazione del quantum della relativa contribuzione all'esito delle delibere comunali sulla sussistenza (e sull'ammontare) del contributo riconoscibile.
Appare decisivo sul punto che i sottoscrittori dell'istanza, i figli della hanno appunto selezionato la CP_3
casella “determinando la necessità che il comune di Nocera Umbra calcoli l'importo dovuto in quota parte dai familiari e stabilisca, eventualmente, la quota a carico del . Pertanto, effettuando tale selezione, è chiaro che i CP_4
sottoscrittori erano ben consapevoli di assumersi un'obbligazione in proprio, lasciando la determinazione del quantum alla determinazione del terzo, non arbitraria ma derivata dall'applicazione dei parametri economico-patrimoniali della normativa di settore.
Ebbene, come si può leggere nel doc. 2 della comparsa di costituzione, il sulla Controparte_6
base del regolamento comunale e tenuto conto dell'ISEE del nucleo familiare, ha ritenuto non sussistenti i requisiti, lasciando pertanto in capo agli stessi l'integrale debenza (nel caso di impossibilità di provvedervi dell'utente) del pagamento della retta.
6. Quanto, infine, alle ulteriori dichiarazioni prodotte dalla convenuta occorre rilevare quanto segue.
La dichiarazione del 2014 è stata disconosciuta dell'attore e non è stata formulata, con riferimento alla medesima, tempestiva istanza di verificazione nei termini di legge, ossia nel primo atto difensivo utile che era, appunto, la comparsa di costituzione.
Non si ritiene sufficiente, in proposito, la mera riserva di proporre l'eventuale istanza di verificazione in un secondo momento contenuta nella comparsa di costituzione (“Rinviando alla opportuna sede probatoria
l'eventuale proposizione dell'istanza di verificazione ex art 216 c.p.c. delle scritture ex adverso disconosciute”); il termine per la proposizione della stessa è da considerarsi a pena di decadenza e non emerge neppure, dal paragrafo della comparsa di costituzione una inequivoca volontà di avvalersi di tale documento e proporre la suddetta istanza.
La dichiarazione del 2010, invece, non è stata disconosciuta (ma anzi espressamente riconosciuta) ma se ne
è escluso da parte del il valore probatorio quale ricognizione di debito, non essendo indicato Parte_1
pagina 15 di 20 l'ammontare dello stesso;
ebbene, occorre innanzitutto evidenziare come il precedente citato dall'opponente (Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 16/03/2016) 28/04/2016, n. 8463) non affermava l'inefficacia probatoria delle ricognizioni di debito nelle quali non è indicato il quantum preciso, ma si limitava a rigettare (con motivazione assolutamente sintetica) per difetto di prova del quantum una pretesa creditoria, considerando che non era valorizzabile quale scrittura di ricognizione “con la quale - preso atto delle richieste di pagamento del professionista - si annunciava (meramente) la prossima comunicazione delle determinazioni adottate in proposito dell'assemblea della stessa cooperativa”.
Dunque, a prescindere dall'indicazione specifica dell'ammontare del credito, non può sottacersi come la medesima rivesta una valenza decisiva non solo e non tanto nel ricognizione del debito pregresso, quanto nell'interpretare (e confermare) l'impegno al pagamento, anche per il futuro, assunto dal figlio in Pt_1
relazione al pagamento della retta della madre, laddove afferma “mi impegno a saldare i pagamenti arretrati che vi devo come retta”; trattasi, quindi, non di un'assunzione di una nuova obbligazione ma di una conferma di una obbligazione preesistente, appunto sorta con l'istanza di inserimento della madre nella RP.
Ancora, quanto alla missiva del 2016 (doc. 6 monitorio), inviata a mezzo mail ordinaria dalla casella occorre evidenziare come siano condivisibili le considerazioni del precedente Email_1
giudice istruttore di cui all'ordinanza del 04/04/2023.
Sul tema, merita condivisione l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui “il messaggio di posta elettronica (cd. e- mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art.
2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime” (così in Cass. Civ., sent. n. 11606/2018; conf. Cass. Civ., sent. n. 19155/2019). Ebbene, “l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria,
pagina 16 di 20 contestazioni generiche o onnicomprensive” (cfr. Cass. n. 28096/2009, conf. Cass. n. 14416/2013). In particolare, la contestazione “va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (così in Cass. Civ., sent. n. 7175/2014; conf. Cass. Civ., sent. n. 7105/2016). Peraltro, anche ove il documento venga ritualmente disconosciuto ai sensi dell'art. 2712 c.c., diversamente dal disconoscimento di cui all'art. 215, c.
2, c.p.c. – che preclude l'utilizzazione della scrittura se non viene avanzata una istanza di verificazione avente poi esito positivo - non è precluso al giudice accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. Civ., sent. n. 3122/2015).
Ebbene, nel caso di specie l'opponente asserisce che l'indirizzo mail in questione non sarebbe allo stesso riconducibile;
invero, a prescindere dalla corrispondenza nominale del suddetto indirizzo che potrebbe non essere decisiva, in via presuntiva non può non rilevarsi come Email_1
nella stessa sono contenute informazioni a conoscenza della parte stessa (come la recente data di decesso della di lui madre), come il tenore della medesima corrisponda a quella del 2010 e come pare poco credibile che un terzo soggetto abbia utilizzato un tale indirizzo e-mail per trasmettere la medesima.
Anche il suddetto documento, pertanto, merita di essere considerato nell'ambito del complessivo compendio probatorio e, unitamente alle produzioni di cui sopra si è detto, conferma la consapevolezza della parte di essere obbligato in prima persona al pagamento delle suddette rette.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene sussistere sufficiente prova del credito vantato dalla CP_2
nei confronti dell'opponente.
7. Quanto all'eccezione di prescrizione, pare inappropriato il riferimento alla prescrizione presuntiva di cui agli artt. 2954 e 2957 c.c., essendo pacifico che la parte non abbia corrisposto le somme dovute.
Tale fattispecie è da tenere distinta dalla prescrizione ordinaria per le sue sostanziali differenze, anche concettuali, e per la sua peculiarità di presunzione legale. Ebbene, la peculiarità della prescrizione presuntiva è di determinare non l'estinzione dell'obbligazione ma la presunzione iuris tantum (seppure con rigorose limitazioni in ordine alla prova contraria) che il debito sia stato pagato (Cass. Civ., sent. n.
pagina 17 di 20 1248/1994). L'incompatibilità logica tra prescrizione presuntiva e prescrizione ordinaria, che si fondano la prima su una presunzione di pagamento e la seconda sulla semplice inerzia del titolare del diritto nel richiedere la sua attuazione, non consente la loro contemporanea proposizione nello stesso giudizio (Cass.
Civ., sent. n. 9019/1993, Cass. Civ., sent. n. 7510/1991 e Cass. Civ., sent. n. 1087/1987).
Punto centrale e rilevante anche nella presente sede è che l'eccezione di prescrizione presuntiva implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore, talché non può farla valere il debitore che sostenga di aver estinto l'obbligazione mediante il pagamento di una somma minore di quella domandata, poiché in tal modo egli nega parzialmente l'originaria esistenza del credito, o ancor più colui il quale afferma di non aver proprio pagato perché non tenuto in prima persona.
Ancora, la giurisprudenza prevalente (Cass. Civ., sent. n. 8200/2006; Cass. Civ., sent. n. 1304/1995; Cass.
Civ., sent. n. 4609/1983) nega che la prescrizione presuntiva possa operare qualora il credito di cui si tratta derivi da un contratto stipulato per iscritto, ritenendo l'oralità del rapporto un presupposto imprescindibile per l'applicazione di questa disciplina, dato che i rapporti risultanti da scritture non si possono ricomprendere fra quelli in cui è d'uso comune l'immediato pagamento.
Avendo le parti contrattualizzato il proprio rapporto con la scrittura del 2007, si ritiene anche per tale ragione infondata la detta eccezione.
Il termine di prescrizione eventualmente applicabile, invero, è quello quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.; ebbene, dal 2010, quando è stata inviata a mezzo fax la missiva riconosciuta con la quale il si Parte_1
impegnava al pagamento delle rate arretrate, sono state comunque inviate intimazioni di pagamento sino al settembre 2014 (cfr. doc. 3 di parte convenuta), poi nel 2016 (doc. 5), nel 2019 (doc. 6), nel 2021 (doc. 8) e infine nel 2022 (doc. 9), anno nel quale si è agito anche in via monitoria.
Quanto alle contestazioni dell'attore con riferimento alle sopra indicate missive occorre evidenziare quanto segue:
- nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. (quindi prima occasione utile dopo il deposito della documentazione) la parte riconosce il ricevimento delle missive del 2014 (cfr pag. 2), quindi entro il pagina 18 di 20 quinquennio dal 2010, e non contesta espressamente quella del 2016, del 2019 e del 2021 agli atti, con conseguente insussistenza del decorso del termine per tempestiva interruzione;
- non rileva il fatto che nelle medesime si faccia riferimento al credito della o che siano indirizzate CP_3
alla medesima, in quanto l'art. 1310 c.c. dispone che “Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori”;
- sia nelle missive del 2011, 2012 e 2014 che nella missiva del 2016 (in replica alla richiesta e ricognizione di debito trasmessa via mail dal e della cui rilevanza probatoria si è già detto) viene precisamente Parte_1
indicato l'ammontare del debito alla data del sollecito, così come nelle successive intimazioni.
Pertanto, alcuna prescrizione risulta maturata.
8. Le spese – liquidate come in dispositivo ai minimi, sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, tenuto conto della complessità delle questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale, all'assenza di attività istruttoria e alla vicinanza del valore al minimo dello scaglione di riferimento – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando
- Rigetta integralmente l'opposizione svolta da e, per l'effetto, conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 756/2022, emesso in data 28/10/2022 dal Tribunale di Spoleto, dichiarandone la definitiva esecutorietà ex art. 653 c.p.c.;
- condanna l'attore alla refusione, a favore della convenuta, delle spese di lite che liquida in euro
7.052,00 (euro 1.276,00 per fase di studio, euro 814,00 per fase introduttiva, euro 2.835,00 per fase di trattazione/istruttoria ed euro 2.127,00 per fase decisionale) per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 19 di 20 Spoleto, 15/04/2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 20 di 20
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2426/2022 r.g.
TRA
(cod. fisc.le ), rappresentato e difeso giusta procura Parte_1 C.F._1
speciale autenticata ed apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Sandro Picchiarelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foligno (PG)
Via Garibaldi n. 18;
ATTORE
E
(P.I. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega estesa in calce alla comparsa di costituzione presente atto, dall'Avv. Pietro Laffranco, con studio in Perugia, Via delle Prome
n. 20 (C.F. ); C.F._2
CONVENUTA
pagina 1 di 20 CONCLUSIONI
Parte attrice: “in via principale nel merito : accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. in Parte_1
favore della creditrice opposta per le ragioni di cui al ricorso per decreto ingiuntivo del 27.10.2022 e, per l'effetto revocare il decreto n. 765/2022 del 28.10.2022 in via subordinata nel merito : per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art.
2954 c.c., o ex art. 2948 c.c., dei crediti ingiunti con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali”.
Parte convenuta: “RIGETTARE le domande attoree in opposizione a decreto ingiuntivo n. 765/2022 in quanto infondate in fatto e in diritto,
- CONFERMARE la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto
- CONDANNARE controparte al pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo opposto oltre interessi maturati,
- in via meramente subordinata CONDANNARE controparte al pagamento della minor somma ritenuta di giustizia
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre oneri come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato di data 28/11/2022, Parte_1
ha convenuto in giudizio la
[...] Controparte_1
(d'ora in avanti anche solo “ ) lamentando la nullità, annullabilità e comunque
[...] CP_2
l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 756/2022, emesso in data 28/10/2022 dal Tribunale di Spoleto RG
2152/2022.
In particolare, l'attore ha esposto nell'atto introduttivo che:
- a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, la ha indicato la somma di euro 56.821,12 Parte_2
quale residuo delle rette non pagate dalla di lui madre, la quale era stata ospitata dal Controparte_3
27/06/2007 al 04/09/2016 (data del suo decesso) presso la residenza protetta Villa Fantozzi di Spello;
- in particolare, dal ricorso monitorio risultavano non onorate le rette dal 2008 al 2016;
pagina 2 di 20 - la somma non sarebbe dovuta dall'attore, il quale ha rinunciato all'eredità materna e non ha in alcun modo assunto personalmente l'obbligo di contribuzione al pagamento della retta, non avendo sottoscritto alcuna clausola in tal senso nella richiesta di inserimento della madre nella struttura;
- non sussisterebbe alcuna successiva promessa di pagamento o ricognizione di debito, in quanto la dichiarazione del 2010 non fa riferimento a una somma specifica, la dichiarazione del 2014 non sarebbe sottoscritta dal con disconoscimento della firma apposta in calce, la dichiarazione del 2016, Parte_1
invece, non sarebbe in alcun modo sottoscritta ma consisterebbe in una semplice mail proveniente da un indirizzo non in uso del Parte_1
- in ogni caso la ricognizione di debito non sarebbe autonoma fonte negoziale e pertanto, in assenza di un valido titolo, non sussisterebbe alcuna obbligazione in capo al Parte_1
- in subordine, sarebbe dovuto solo quanto dovuto in data antecedente alla scrittura del 2010, e quindi la sola somma di euro 16,74;
- infine, l'attore ha evidenziato la prescrizione del credito in questione, ai sensi dell'art. 2954 e 2957 c.c., riguardanti la prescrizione presuntiva degli albergatori.
Avverso tale decreto ha proposto, dunque, l'odierna opposizione e ha concluso chiedendo in via principale di accertare e dichiarare nullo, annullabile e comunque illegittimo il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocare lo stesso nonché, in via subordinata, ha chiesto di ridurre il quantum dovuto.
Si è costituita la chiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria esecuzione del CP_2
decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. e, nel merito, ha contestato le allegazioni di controparte, esponendo in sintesi:
- la “compartecipazione al costo” della retta è commisurata all'Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) e per le prestazioni sociali agevolate di natura sociosanitaria erogate in regime residenziale nell'ISEE “familiare o ristretto del richiedente” si tiene conto anche dei figli maggiorenni non rientranti nel nucleo familiare anagrafico;
pagina 3 di 20 - la giurisprudenza avrebbe confermato il principio per cui per stabilire la ripartizione delle spese delle rette da pagare per le prestazioni sociali sia necessario aver riguardo alla situazione economica non del solo assistito, ma a quella complessiva del suo nucleo familiare, con facoltà del creditore dell'ospitato di agire onde soddisfare la sua pretesa direttamente nei confronti di soggetto legato all'anziano da vincoli di parentela in base ai quali, ex lego (art. 433 c.c.), sarebbe tenuto alla prestazione alimentare di cui all'art. 438
c.c.;
- la comunicazione via fax del 03/08/2010 confermerebbe l'obbligo diretto del così come le Parte_1
ulteriori missive;
- il termine di prescrizione applicabile sarebbe quello decennale, ovvero, in estremo subordine, quello quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., cosicché non sarebbe maturata alcuna prescrizione alla luce delle intimazioni di pagamento trasmesse.
Il precedente Giudice Istruttore, in data 04/04/2023, con ordinanza resa a scioglimento della riserva ex art. 127ter c.p.c., ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e ha concesso i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c..
Alla successiva udienza, in assenza di istanze istruttorie e ritenuta la causa documentale, il Giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi infine in data 16/01/2025, all'esito della quale la medesima è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
Esaminando immediatamente, in mancanza di questioni pregiudiziali, il merito dalla pretesa azionata, il
Tribunale ritiene che, sulla base dei principi di diritto da applicare alla decisione, nonché della documentazione complessivamente prodotta, l'opposizione proposta vada rigettata per le ragioni che ci si accinge ad illustrare.
1. Preliminarmente, occorre ricordare che il quadro normativo rilevante (DPCM 14.2.2001) prevede la gratuità delle “prestazioni sanitarie a rilevanza sociale” (art. 3, co. 1) e di quelle “socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria” (art. 3, co. 3), mentre per le prestazioni di lungo assistenza destinate ad anziani e pagina 4 di 20 persone non autosufficienti affette da malattie croniche e degenerative, in base alla tabella di cui al DPCM
14.2.2001, art. 4 co. 1 e di cui all'allegato 1 C del DPCM 29.11.2001, è prevista la ripartizione forfettaria del costo complessivo nella misura del 50% a carico del SSN e del 50% a carico del con la CP_4
compartecipazione dell'utente. Di tale criterio distintivo è data conferma, peraltro, anche nella disciplina del
DPCM 12.1.2017.
In particolare, l'art. 3 DPCM 14.2.2001 definisce tre tipologie di prestazioni socio-sanitarie:
1) “prestazioni sanitarie a rilevanza sociale”, ovvero quelle prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale. Dette prestazioni, di competenza delle aziende unità sanitarie locali ed a carico delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali o semiresidenziali;
2) “prestazioni sociali a rilevanza sanitaria”, ovvero, tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali attività, di competenza dei comuni, sono prestate con compartecipazione alla spesa, da parte dei cittadini stabilita dai comuni stessi e si esplicano attraverso: a) gli interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari;
b) gli interventi per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;
c) gli interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti;
d) gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio;
e) gli interventi, anche di natura economica, atti a favorire l'inserimento sociale di soggetti affetti da disabilità o patologia psicofisica e da dipendenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili;
f) ogni altro intervento qualificato quale pagina 5 di 20 prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli essenziali di assistenza secondo la legislazione vigente. Dette prestazioni, inserite in progetti personalizzati di durata non limitata, sono erogate nelle fasi estensive e di lungoassistenza;
3) “prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria” ovvero quelle caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico- degenerative. Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e della preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza. Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario. Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno socio- sanitario inerenti alle funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungoassistenza.
Il DPCM 29.11.2001 ha poi individuato i livelli essenziali di assistenza (L.E.A.) nell'ambito di molteplici aree, tra cui anche quella relativa all'integrazione socio-sanitaria e, dunque, alla commistione spesso indistinguibile in concreto, tra componente sanitaria e componente sociale della prestazione erogata al malato/utente. In particolare, è stato previsto che “per le (…) prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili (…) si è convenuta una percentuale di costo non attribuibile alle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale”. Ciò, ha determinato un nuovo principio, in base al quale, è stato disposto che il costo a carico del SSR viene determinato in maniera forfettaria al 50% sulle complessive spese connesse a tali forme di assistenza, rimanendo la restante quota del 50% a carico del malato/utente.
pagina 6 di 20 La compartecipazione dell'utente ai costi per l'erogazione di servizi di lungoassistenza in favore di anziani non autosufficienti in strutture residenziali costituisce, dunque, la regola nei casi in cui la componente socio-assistenziale e la componente sanitaria prestata non siano concretamente distinguibili. In breve, qualora le prestazioni di natura sanitaria non possono essere eseguite “se non congiuntamente” alla attività di natura socio-assistenziale e quindi non sia possibile distinguere il rispettivo onere economico, prevale in ogni caso la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni – di natura diversa – debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette a consentire la cura della salute dell'assistito, e dunque la “complessiva prestazione” deve essere erogata a titolo gratuito (cfr Cass.
Civ., sent. n. 4558/2012).
Quindi, nel caso di prestazione socio-assistenziale “inscindibile” dalla prestazione sanitaria, l'intervento
“sanitario-socio assistenziale” rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal SSR, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito il programma terapeutico ed è quindi inserita a pieno titolo nell'ambito organizzativo e funzionale del servizio sanitario pubblico.
Qualora la prestazione socio-assistenziale prescinda, invece, del tutto dalla congiunta realizzazione dello scopo terapeutico (ossia nel caso in cui il ricovero nella struttura residenziale non sia accompagnato da un
“piano di cura personalizzato”), la prestazione rimane certamente estranea all'ambito dell'assistenza sanitaria obbligatoria, ricadendo nella disciplina generale delle prestazioni sociali di cui alla L. n. 328/2000, che prevede soltanto una “integrazione economica” della relativa spesa a carico degli enti pubblici locali
(Comune). Difatti la Cassazione ha evidenziato che l'elemento differenziale tra prestazione socioassistenziale “inscindibile” dalla prestazione sanitaria, da un lato, e prestazione socio-assistenziale
“pura”, dall'altro, non sta nella situazione di limitata autonomia del soggetto, non altrimenti assistibile che nella struttura residenziale, ma sta nella individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione socio-assistenziale (cfr Cass. Civ., sent. n. 28321/2017).
pagina 7 di 20 Più di recente, l'art. 30 D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502”), al comma 1 prevede che
“Nell'ambito dell'assistenza residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone non autosufficienti, previa valutazione multidimensionale e presa in carico: a) trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale a persone non autosufficienti con patologie che, pur non presentando particolari criticità e sintomi complessi, richiedono elevata tutela sanitaria con continuità assistenziale e presenza infermieristica sulle 24 ore. I trattamenti, erogati mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di riorientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica, fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, educazione terapeutica al paziente e al caregiver. La durata del trattamento estensivo, di norma non superiore a sessanta giorni, è fissata in base alle condizioni dell'assistito che sono oggetto di specifica valutazione multidimensionale, da effettuarsi secondo le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome;
b) trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di sollievo per chi assicura le cure, a persone non autosufficienti. I trattamenti sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di riorientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica e fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, educazione terapeutica al paziente e al caregiver, con garanzia di continuità assistenziale, e da attività di socializzazione e animazione”. In base al comma 2 del medesimo articolo, poi, “i trattamenti estensivi di cui al comma 1, lettera a) sono a carico del Servizio sanitario nazionale. I trattamenti di lungoassistenza di cui al comma 1,
lettera b) sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera”.
Secondo il comma 3, invece, “nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce trattamenti di lungoassistenza, di recupero, di mantenimento funzionale e di riorientamento in ambiente protesico, ivi compresi interventi di sollievo, a persone non autosufficienti con bassa necessità di tutela sanitaria”, mentre il comma 4 chiarisce che “i trattamenti di lungoassistenza di cui al comma 3 sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al
50 per cento della tariffa giornaliera”.
pagina 8 di 20 2. Ricostruito brevemente il quadro normativo e giurisprudenziale, appare chiaro come l'ipotesi in esame ricada nella categoria delle “prestazioni sociali a rilevanza sanitaria”, ovvero, le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute (“d) gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio”); da un punto di vista economico, è stato disposto che il costo a carico del SSR viene determinato in maniera forfettaria al 50% sulle complessive spese connesse a tali forme di assistenza, rimanendo la restante quota del 50% a carico del malato/utente.
Cont Tale circostanza è confermata, peraltro anche dalla missiva delle di adeguamento della retta del
22/05/2009, nella quale si fa riferimento al costo giornaliero complessivo e a quello a carico dell'utente, pari alla metà, sia dalla documentazione medica allegata, dalla quale emerge che trattavasi di persona ultrasessantacinquenne la cui non autosufficienza fisica o psichica è stata accertata dall'azienda sanitaria locale.
Peraltro, solo in sede note conclusionali e per la prima volta parte attrice asserisce che il pagamento della retta sarebbe stato integralmente a carico del SSN, in quanto la struttura avrebbe prestato in favore della una prestazione prevalentemente sanitaria alla luce delle sue condizioni di salute. Ebbene, tale CP_3
eccezione di merito, oltre che essere tardiva, risulta infondata alla luce di quanto affermato nel par. 2 e nel presente paragrafo.
3. Appare contestato, invece, se della quota di retta a carico della parte privata ne rispondano direttamente i familiari più stretti, nello specifico quelli che hanno sottoscritto la richiesta di inserimento, o meno.
Preliminarmente, occorre precisare che l'eccezione in questione non è tecnicamente un'eccezione pregiudiziale riguardante il rito (difetto di legittimazione, come definita dall'attore) bensì una difesa riguardante il merito della pretesa azionata. Infatti, devesi ricordare che il difetto di legittimazione attiva sussiste laddove l'attore in senso sostanziale agisca per la tutela di un diritto del quale non risulta titolare sulla base della sua stessa prospettazione in astratto;
diverso il caso, come quello in questione, in cui lo pagina 9 di 20 stesso, a seguito dell'analisi degli atti di causa, non risulti concretamente titolare del diritto azionato in giudizio.
Ciò posto, a ben vedere, parte convenuta non ha indicato una specifica disposizione di legge che prevede un obbligo ex lege dei familiari dell'assistito di provvedere in via sussidiaria e solidale al pagamento della retta non onorata dall'utente.
Vengono viceversa indicate norme e provvedimenti giurisdizionali che affrontano la tematica del valore
ISEE da tenere in considerazione al fine di determinare l'ammissione dell'utente (e la percentuale della stessa) al contributo pubblico anche con riferimento alla quota di sua spettanza.
Sul punto, l'art. 3 comma 2ter, del decreto legislativo n. 109 del 1998, impone di considerare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione a favore di soggetti ultrasessantacinquenni con handicap permanente grave accertato dalle aziende sanitarie, facendo riferimento per la disciplina di dettaglio a un futuro d.p.c.m.. È pur vero che tale norma non è da considerarsi imperativa e soprattutto costituente un livello essenziale delle prestazioni relative ai servizi sociali a favore degli anziani non autosufficienti e delle altre categorie protette ivi indicate, tale da costituire un parametro di costituzionalità ai sensi dell'art. 117 Cost.. In proposito, la Consulta che si è trovata a decidere in merito alla legittimità costituzionale di una legge della Regione Toscana confliggente con la citata norma, ha ritenuto che “quella di «evidenziare la situazione economica del solo assistito», cui si riferisce la disposizione statale in esame, costituisce solo una delle finalità del d.P.C.M. ivi previsto, ma finora non adottato, accanto a
quella di «favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza», e le due descritte finalità possono, almeno parzialmente, divergere tra loro, dal momento che la previsione di una compartecipazione ai costi delle prestazioni di tipo residenziale, da parte dei familiari, può costituire un incentivo indiretto che contribuisce a favorire la permanenza dell'anziano presso il proprio nucleo familiare. Deve quindi ritenersi che a tale decreto di attuazione fosse rimessa la scelta tra le modalità per perseguire le diverse finalità indicate, specificando le prestazioni per le quali dovessero valere i principi indicati dallo stesso art. 3, comma 2 ter. Il contenuto del d.P.C.M. in oggetto avrebbe dovuto pertanto specificare le modalità di attuazione dei principi e dei criteri indicati dall'art. 3, comma 2 ter, operando le scelte coerenti con le indicate finalità, idonee
pagina 10 di 20 ad individuare «i limiti» entro i quali le norme del decreto legislativo n. 109 del 2009 avrebbero dovuto applicarsi”.
Peraltro, da un punto di vista normativo la Consulta analizza anche l'evoluzione della legislazione nell'ultimo quindicennio in materia;
invero “Successivamente al decreto legislativo n. 109 del 1998, è stata infatti approvata la prima legge quadro in materia. Il riferimento è alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), adottata nella vigenza del precedente assetto costituzionale, nel quale la materia della «beneficenza pubblica», poi ridefinita «servizi sociali» dall'art. 128 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), rientrava tra quelle nelle quali le Regioni avevano competenza legislativa concorrente, secondo il disposto dell'art. 117, primo comma, Cost., all'epoca vigente. La legge quadro n. 328 del 2000 indicava, tra
l'altro, i principi fondamentali della materia, le funzioni rimesse allo Stato, alle Regioni ed agli enti locali, le fonti di finanziamento del sistema e, all'art. 18, istituiva il piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali quale strumento di programmazione per individuare, con cadenza triennale, i principi e gli obiettivi della politica sociale. In particolare, al piano era rimessa anche l'indicazione delle «caratteristiche e dei requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali previsti dall'art. 22» della stessa legge quadro, che, a sua volta, delimitava le aree nel cui ambito specificare gli interventi costitutivi dei livelli essenziali delle prestazioni. Queste aree comprendevano le misure di contrasto alla povertà e quelle a favore delle persone non autosufficienti, dei minori in situazione di disagio, delle persone dipendenti da alcool o sostanze stupefacenti. Il descritto sistema di programmazione ebbe solo temporanea attuazione con l'adozione del piano nazionale per gli anni 2001-2003, approvato con il d.P.R. 3 maggio 2001 (Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003), ma fu
profondamente modificato dalla riforma costituzionale introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha conferito alle
Regioni competenza legislativa di tipo residuale nella materia dei servizi sociali, come ribadito dalla costante giurisprudenza di questa Corte, che ha affermato che «tutte le attività, come quella in esame, “relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario”, rientrano nel più generale ambito dei servizi sociali attribuito alla competenza legislativa residuale delle
Regioni» (sentenze n. 121 del 2010, n. 124 del 2009, e n. 287 del 2004). Il rilevante mutamento del quadro costituzionale
pagina 11 di 20 nella materia dei servizi sociali ha avuto l'ulteriore effetto di non consentire, nel periodo successivo alla riforma di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001, l'adozione degli strumenti di programmazione previsti dalla legge quadro n. 328 del 2000. In particolare, l'attribuzione della competenza legislativa residuale alle Regioni nella materia qui considerata preclude allo Stato di fissare i principi fondamentali della materia, e di indicare gli obiettivi della programmazione, come era invece previsto dalla legge n. 328 del 2000, approvata in una fase nella quale la materia in esame rientrava tra quelle di competenza concorrente tra Stato e Regioni”.
4. Ebbene, occorre evidenziare, in primo luogo, come non sia stata indicata quale norma regionale, fra le numerose fonti solo citate dalla convenuta, richiederebbe (come quella della Regione Toscana) l'indicaizone dell'ISEE del nucleo familiare, inteso come comprensivo anche dei figli maggiorenni autosufficienti.
Peraltro, nemmeno risulta allegato all'istanza presentata il presunto modulo ISEE che ricomprenderebbe quelli dei propri familiari;
nell'istanza medesima, invero, si fa riferimento solamente all'ISEE della CP_3
singolarmente.
Inoltre, occorre ricordare che il principio iura novit curia, laddove eleva a dovere del giudice la ricerca del diritto, si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito della sua operatività sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti e i regolamenti interni;
cfr.
Cass. Civ., Sez. 3, n. 34158 del 20/12/2019). Gli atti meramente amministrativi (compresi i decreti ministeriali) sono sottratti all'applicabilità del principio iura novit curia di cui all'articolo 113 c.p.c., da coordinare con l'articolo 1 preleggi (che non li comprende tra le fonti del diritto), con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della relativa produzione, la quale non è suscettibile di equipollenti
(Cass. Civ., Sez. 5, n. 25995 del 15/10/2019; nello stesso senso Cass. Civ., Sez. L, n. 15100 del
11/06/2018; Cass. Civ., Sez. L, n. 15065 del 02/07/2014; Cass. Civ., Sez. 6 - 3, n. 26784 del 13/12/2011;
Cass. Civ., Sez. U, n. 9941 del 29/04/2009).
pagina 12 di 20 In secondo luogo, anche a voler ritenere che una tale previsione esista, ciò non comporta automaticamente
Cont che i parenti siano direttamente tenuti al pagamento della retta e che la abbia diritto di agire nei loro confronti per il relativo pagamento, in assenza di una esplicita assunzione di impegno in tal senso. Ben può essere, infatti, che il legislatore regionale abbia ritenuto opportuno parametrare la contribuzione privata a una più ampia valutazione economico-reddituale, tenuto conto della complessiva situazone del nucleo familiare e soprattutto dei parenti nei cui confronti l'ospite della struttura poteva chiedere l'adempimento degli obblighi alimentari, senza per questo prevedere un diritto di azione diretta della struttura nei confronti di quest'ultima.
In conclusione, sebbene la normativa non impedisca al prossimo congiunto di obbligarsi a sostenere l'impegno economico in favore del parente ricoverato in RP, la giurisprudenza ha precisato che sebbene il primo obbligato al pagamento della retta, ivi comprese ogni eventuale differenza dovuta per gli ospiti non autosufficiente, è e rimane il beneficiario delle prestazioni socio-assistenziali, il parente può essere tenuto al
Par pagamento solo per il caso di assunzione volontaria dell'impegno economico verso la ed è chiamato perciò a rispondere in solido con l'utente al pagamento delle eventuali pendenze economiche non saldate dal diretto interessato.
Difatti, non v'è dubbio che gli enti non hanno facoltà di richiedere ai parenti (art. 433 c.c.) il pagamento delle prestazioni assistenziali ed in particolare delle rette di ricovero, non potendosi sostituire al bisognoso ex art. 438 c.c., trattandosi di diritto personale non surrogabile dal terzo. La compartecipazione sulla base della disciplina degli obblighi alimentari di cui agli artt. 433 c.c. e segg., colliderebbe con il sistema assistenziale previsto dalla L. n. 328/2000, le cui disposizioni sono espressamente definite “principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 Cost.” (L. n. 328 cit., art. 1, u.c.; cfr Cass. Lav. n. 23932/2020).
Ma ciò non esclude che si possano avere accordi volontari di regolazione delle compartecipazioni dei congiunti (ritenuti validi da Cass. Civ., sent. n. 28321/2017), solo l'assunzione volontaria di un impegno
Par contrattuale da parte del congiunto verso la potrebbe legittimare quest'ultima a pretendere il pagamento della retta di ricovero e ciò in forza del vincolo contrattuale assunto dal parente. D'altra parte, il soggetto pagina 13 di 20 terzo (parente), non può dirsi contraente di un “contratto di assistenza e cura” in quanto non è il soggetto
Par sul quale si sono dispiegati gli effetti del rapporto con la Esso non ha goduto né di cure né di assistenza: il che significa che ogni suo rapporto con la struttura deve trovare una diversa qualificazione giuridica.
5. Ciò ritenuto, nella fattispecie in esame, risulta che l'istanza di ammissione nella struttura sia stata sottoscritta da entrambi i figli dell'utente; nelle premesse della stessa si fa riferimento all'art. 6 co. 4 l.
328/2000, il quale dispone che “Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”.
Nella parte successiva, nonostante le difficoltà derivanti dalla scarsa leggibilità dei tratti di penna apposti sul modulo predisposto dalla struttura, è possibile vedere che sono state barrate le seguenti caselle:
- la richiesta di inserimento definitivo dell'utente, unitamente alla richiesta di integrazione sanitaria della retta e della concessione dell'integrazione della retta alberghiera;
- di non avere risorse economiche sufficienti per il pagamento della retta e “di aver attivato, pertanto gli obbligati per legge, come previsto dal regolamento di Ambito, nei soggetti di seguito elencati: e ; Parte_1 Controparte_5
- non risulta barrata la seguente casella “ottenendo da parte degli obbligati la disponibilità ad integrare la retta in base”, per poi essere barrata tuttavia la casella “determinando così la necessità che il comune di Nocera Umbra calcoli
l'importo dovuto in quota parte dei familiari”;
- risulta prestato, infine, l'impegno personale al pagamento delle rette e “a far pagare se necessario geli obbligati per legge per la parte di loro competenza”.
Pur non sottacendo la scarsa chiarezza del suddetto modulo, soprattutto non avendo a disposizione il citato “regolamento di Ambito”, cui farebbe rinvio lo stesso per gli obblighi di contribuzione, occorre evidenziare come lo stesso contenga comunque un impegno al pagamento in via sussidiaria delle rate da parte dei figli sottoscrittori;
invero, l'aver non barrato la casella “ottenendo da parte degli obbligati la disponibilità ad integrare la retta in base” non significa tout court che i figli non abbiano assunto il relativo obbligo, ma pagina 14 di 20 solamente che, invece di obbligarsi immediatamente e a prescindere da altre contribuzioni pubbliche al pagamento dell'integrazione, hanno riservato la determinazione del quantum della relativa contribuzione all'esito delle delibere comunali sulla sussistenza (e sull'ammontare) del contributo riconoscibile.
Appare decisivo sul punto che i sottoscrittori dell'istanza, i figli della hanno appunto selezionato la CP_3
casella “determinando la necessità che il comune di Nocera Umbra calcoli l'importo dovuto in quota parte dai familiari e stabilisca, eventualmente, la quota a carico del . Pertanto, effettuando tale selezione, è chiaro che i CP_4
sottoscrittori erano ben consapevoli di assumersi un'obbligazione in proprio, lasciando la determinazione del quantum alla determinazione del terzo, non arbitraria ma derivata dall'applicazione dei parametri economico-patrimoniali della normativa di settore.
Ebbene, come si può leggere nel doc. 2 della comparsa di costituzione, il sulla Controparte_6
base del regolamento comunale e tenuto conto dell'ISEE del nucleo familiare, ha ritenuto non sussistenti i requisiti, lasciando pertanto in capo agli stessi l'integrale debenza (nel caso di impossibilità di provvedervi dell'utente) del pagamento della retta.
6. Quanto, infine, alle ulteriori dichiarazioni prodotte dalla convenuta occorre rilevare quanto segue.
La dichiarazione del 2014 è stata disconosciuta dell'attore e non è stata formulata, con riferimento alla medesima, tempestiva istanza di verificazione nei termini di legge, ossia nel primo atto difensivo utile che era, appunto, la comparsa di costituzione.
Non si ritiene sufficiente, in proposito, la mera riserva di proporre l'eventuale istanza di verificazione in un secondo momento contenuta nella comparsa di costituzione (“Rinviando alla opportuna sede probatoria
l'eventuale proposizione dell'istanza di verificazione ex art 216 c.p.c. delle scritture ex adverso disconosciute”); il termine per la proposizione della stessa è da considerarsi a pena di decadenza e non emerge neppure, dal paragrafo della comparsa di costituzione una inequivoca volontà di avvalersi di tale documento e proporre la suddetta istanza.
La dichiarazione del 2010, invece, non è stata disconosciuta (ma anzi espressamente riconosciuta) ma se ne
è escluso da parte del il valore probatorio quale ricognizione di debito, non essendo indicato Parte_1
pagina 15 di 20 l'ammontare dello stesso;
ebbene, occorre innanzitutto evidenziare come il precedente citato dall'opponente (Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 16/03/2016) 28/04/2016, n. 8463) non affermava l'inefficacia probatoria delle ricognizioni di debito nelle quali non è indicato il quantum preciso, ma si limitava a rigettare (con motivazione assolutamente sintetica) per difetto di prova del quantum una pretesa creditoria, considerando che non era valorizzabile quale scrittura di ricognizione “con la quale - preso atto delle richieste di pagamento del professionista - si annunciava (meramente) la prossima comunicazione delle determinazioni adottate in proposito dell'assemblea della stessa cooperativa”.
Dunque, a prescindere dall'indicazione specifica dell'ammontare del credito, non può sottacersi come la medesima rivesta una valenza decisiva non solo e non tanto nel ricognizione del debito pregresso, quanto nell'interpretare (e confermare) l'impegno al pagamento, anche per il futuro, assunto dal figlio in Pt_1
relazione al pagamento della retta della madre, laddove afferma “mi impegno a saldare i pagamenti arretrati che vi devo come retta”; trattasi, quindi, non di un'assunzione di una nuova obbligazione ma di una conferma di una obbligazione preesistente, appunto sorta con l'istanza di inserimento della madre nella RP.
Ancora, quanto alla missiva del 2016 (doc. 6 monitorio), inviata a mezzo mail ordinaria dalla casella occorre evidenziare come siano condivisibili le considerazioni del precedente Email_1
giudice istruttore di cui all'ordinanza del 04/04/2023.
Sul tema, merita condivisione l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui “il messaggio di posta elettronica (cd. e- mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art.
2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime” (così in Cass. Civ., sent. n. 11606/2018; conf. Cass. Civ., sent. n. 19155/2019). Ebbene, “l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria,
pagina 16 di 20 contestazioni generiche o onnicomprensive” (cfr. Cass. n. 28096/2009, conf. Cass. n. 14416/2013). In particolare, la contestazione “va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (così in Cass. Civ., sent. n. 7175/2014; conf. Cass. Civ., sent. n. 7105/2016). Peraltro, anche ove il documento venga ritualmente disconosciuto ai sensi dell'art. 2712 c.c., diversamente dal disconoscimento di cui all'art. 215, c.
2, c.p.c. – che preclude l'utilizzazione della scrittura se non viene avanzata una istanza di verificazione avente poi esito positivo - non è precluso al giudice accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. Civ., sent. n. 3122/2015).
Ebbene, nel caso di specie l'opponente asserisce che l'indirizzo mail in questione non sarebbe allo stesso riconducibile;
invero, a prescindere dalla corrispondenza nominale del suddetto indirizzo che potrebbe non essere decisiva, in via presuntiva non può non rilevarsi come Email_1
nella stessa sono contenute informazioni a conoscenza della parte stessa (come la recente data di decesso della di lui madre), come il tenore della medesima corrisponda a quella del 2010 e come pare poco credibile che un terzo soggetto abbia utilizzato un tale indirizzo e-mail per trasmettere la medesima.
Anche il suddetto documento, pertanto, merita di essere considerato nell'ambito del complessivo compendio probatorio e, unitamente alle produzioni di cui sopra si è detto, conferma la consapevolezza della parte di essere obbligato in prima persona al pagamento delle suddette rette.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene sussistere sufficiente prova del credito vantato dalla CP_2
nei confronti dell'opponente.
7. Quanto all'eccezione di prescrizione, pare inappropriato il riferimento alla prescrizione presuntiva di cui agli artt. 2954 e 2957 c.c., essendo pacifico che la parte non abbia corrisposto le somme dovute.
Tale fattispecie è da tenere distinta dalla prescrizione ordinaria per le sue sostanziali differenze, anche concettuali, e per la sua peculiarità di presunzione legale. Ebbene, la peculiarità della prescrizione presuntiva è di determinare non l'estinzione dell'obbligazione ma la presunzione iuris tantum (seppure con rigorose limitazioni in ordine alla prova contraria) che il debito sia stato pagato (Cass. Civ., sent. n.
pagina 17 di 20 1248/1994). L'incompatibilità logica tra prescrizione presuntiva e prescrizione ordinaria, che si fondano la prima su una presunzione di pagamento e la seconda sulla semplice inerzia del titolare del diritto nel richiedere la sua attuazione, non consente la loro contemporanea proposizione nello stesso giudizio (Cass.
Civ., sent. n. 9019/1993, Cass. Civ., sent. n. 7510/1991 e Cass. Civ., sent. n. 1087/1987).
Punto centrale e rilevante anche nella presente sede è che l'eccezione di prescrizione presuntiva implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore, talché non può farla valere il debitore che sostenga di aver estinto l'obbligazione mediante il pagamento di una somma minore di quella domandata, poiché in tal modo egli nega parzialmente l'originaria esistenza del credito, o ancor più colui il quale afferma di non aver proprio pagato perché non tenuto in prima persona.
Ancora, la giurisprudenza prevalente (Cass. Civ., sent. n. 8200/2006; Cass. Civ., sent. n. 1304/1995; Cass.
Civ., sent. n. 4609/1983) nega che la prescrizione presuntiva possa operare qualora il credito di cui si tratta derivi da un contratto stipulato per iscritto, ritenendo l'oralità del rapporto un presupposto imprescindibile per l'applicazione di questa disciplina, dato che i rapporti risultanti da scritture non si possono ricomprendere fra quelli in cui è d'uso comune l'immediato pagamento.
Avendo le parti contrattualizzato il proprio rapporto con la scrittura del 2007, si ritiene anche per tale ragione infondata la detta eccezione.
Il termine di prescrizione eventualmente applicabile, invero, è quello quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.; ebbene, dal 2010, quando è stata inviata a mezzo fax la missiva riconosciuta con la quale il si Parte_1
impegnava al pagamento delle rate arretrate, sono state comunque inviate intimazioni di pagamento sino al settembre 2014 (cfr. doc. 3 di parte convenuta), poi nel 2016 (doc. 5), nel 2019 (doc. 6), nel 2021 (doc. 8) e infine nel 2022 (doc. 9), anno nel quale si è agito anche in via monitoria.
Quanto alle contestazioni dell'attore con riferimento alle sopra indicate missive occorre evidenziare quanto segue:
- nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. (quindi prima occasione utile dopo il deposito della documentazione) la parte riconosce il ricevimento delle missive del 2014 (cfr pag. 2), quindi entro il pagina 18 di 20 quinquennio dal 2010, e non contesta espressamente quella del 2016, del 2019 e del 2021 agli atti, con conseguente insussistenza del decorso del termine per tempestiva interruzione;
- non rileva il fatto che nelle medesime si faccia riferimento al credito della o che siano indirizzate CP_3
alla medesima, in quanto l'art. 1310 c.c. dispone che “Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori”;
- sia nelle missive del 2011, 2012 e 2014 che nella missiva del 2016 (in replica alla richiesta e ricognizione di debito trasmessa via mail dal e della cui rilevanza probatoria si è già detto) viene precisamente Parte_1
indicato l'ammontare del debito alla data del sollecito, così come nelle successive intimazioni.
Pertanto, alcuna prescrizione risulta maturata.
8. Le spese – liquidate come in dispositivo ai minimi, sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, tenuto conto della complessità delle questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale, all'assenza di attività istruttoria e alla vicinanza del valore al minimo dello scaglione di riferimento – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando
- Rigetta integralmente l'opposizione svolta da e, per l'effetto, conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 756/2022, emesso in data 28/10/2022 dal Tribunale di Spoleto, dichiarandone la definitiva esecutorietà ex art. 653 c.p.c.;
- condanna l'attore alla refusione, a favore della convenuta, delle spese di lite che liquida in euro
7.052,00 (euro 1.276,00 per fase di studio, euro 814,00 per fase introduttiva, euro 2.835,00 per fase di trattazione/istruttoria ed euro 2.127,00 per fase decisionale) per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 19 di 20 Spoleto, 15/04/2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 20 di 20