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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/06/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2442/2022
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2442/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 10 giugno 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. SERAFINI YARA, oggi sostituita Parte_1 dall'avv. Sara Torrini Per il legale rappresentante Controparte_1 [...]
con l'avv. CORUZZO MARCO CP_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle note depositate in telematico, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, anche in via istruttoria.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2442/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. SERAFINI YARA, con elezione di domicilio presso l'indirizzo PEC del difensore avv. SERAFINI YARA PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CORUZZO MARCO e dell'avv. SICCO PIERANGELA, elettivamente domiciliata in VIA BEZZECCA 2 50139 FIRENZE, presso il difensore avv. CORUZZO MARCO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.10.2022, ha esposto e Parte_1
dedotto:
a) di essere stato dipendente di (società esercente Controparte_1
l'attività di gastronomia-rosticceria), dall'8.11.2008, dapprima con contratto di apprendistato, in qualità di operaio comune, con inquadramento nel VI livello CCNL ZI, rapporto trasformato l'8.11.2010 in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, con inquadramento nel VI livello CCNL ZI e, dal 1.03.2020, nel V livello CCNL
ZI e, dal 1.11.2020, nel IV livello CCNL ZI, e cessato in data 27.08.2021 (v. doc.
n. 2, 4, 5);
b) di essere sempre stato addetto alla preparazione dei prodotti culinari (salse, sughi, primi e secondi piatti, contorni, fritture e al taglio e alla cottura della carne e del pesce) e alla manutenzione della strumentazione di cucina, al carico e allo scarico dei prodotti e alle operazioni di pulizia dei locali, presso la rosticceria di via Senese n. 161R/163R, a Firenze, svolgendo dette mansioni unitamente ad altro personale dall'8.11.2008 al 31.11.2011 e,
2 successivamente, da solo, lavorando, in autonomia, dal 1.12.2011 sino alla cessazione del rapporto di lavoro;
c) di avere effettivamente osservato, dalla data di assunzione al 31.03.2020, il seguente orario di lavoro: dal martedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 14.30 e dalle ore 17.00 alle ore 21.30 (n. 11 ore giornaliere) e la domenica dalle ore 8.00 alle ore 15.00 (n. 7 ore giornaliere), per n. 62 ore settimanali, con un giorno di riposo nella giornata del lunedì (salvi i lunedì festivi, in cui riposava il martedì);
d) di avere lavorato, dal 1.04.2020 sino alla cessazione del rapporto, n. 40 ore settimanali, dal martedì alla domenica, con un giorno di riposo nella giornata del lunedì (salvi i lunedì festivi, in cui riposava il martedì);
e) di avere percepito la retribuzione indicata nelle buste paga, con l'aggiunta di fuori busta mensili per giungere ai seguenti importi mensili netti: € 1.050,00 mensili dall'assunzione sino al
31.10.2009; € 1.150,00 mensili dal 1.11.2009 al 30.11.2011; € 1.600,00 mensili dal 1.12.2011 al 30.11.2012; € 1.800,00 mensili dal 1.12.2012 al 31.03.2020;
f) di avere diritto ad essere inquadrato nel livello V CCNL ZI (aiuto commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale, salumeria, pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di ortaggi e frutti), anziché nel VI livello CCNL ZI, dall'inizio del rapporto di lavoro sino al 30.11.2011, e nel livello IV CCNL ZI (commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione, specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita), dal 1.12.2011 sino alla cessazione del rapporto, e, di conseguenza, di percepire le relative differenze retributive, quantificate in complessivi euro
65.467,99, per retribuzione ordinaria, supplementare, straordinaria, notturna, tredicesima e quattordicesima mensilità, lavoro festivo, festività e ferie non godute, TFR;
g) di avere rivendicato il corretto inquadramento contrattuale e le relative differenze retributive con PEC del 10.04.2022.
Il ricorrente ha, quindi, chiesto che l'intestato Tribunale: “accertate le mansioni e gli orari effettivamente svolti dal ricorrente, dichiari il diritto di quest'ultimo ad essere inquadrato nel V° livello ex CCNL ZI e Servizi dall'8.11.2008 sino al 30.11.2011 e nel IV° livello del CCNL suddetto dal
1°.12.2011 al 31.11.2021, con conseguente condanna della società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i titoli dedotti in narrativa, a pagare al sig. la Parte_1 complessiva somma di € 65.467,99 o quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia,
3 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e compenso da distrarsi in favore dell'avv. antistataria.”.
Si è costituita in giudizio contestando, nel merito, la Controparte_1
fondatezza del ricorso, attesa la correttezza dell'inquadramento tempo per tempo attribuito al dipendente (dapprima nel VI livello CCNL ZI e, poi, nel V e nel IV livello CCNL ZI) in relazione alle mansioni effettivamente svolte, secondo le direttive dei coadiuvanti familiari signori e prima, e della socia , poi, nonché del socio e legale Parte_2 Persona_1 Parte_3 rappresentante incombendo, in ogni caso, sul ricorrente l'onere di provare la Controparte_1 sussistenza del diritto di percepire le differenze retributive derivanti dall'inquadramento superiore e dal maggiore orario rivendicati.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e con prove orali (assunte alle udienze del 5.04.2024 e del 15.10.2024) e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Il ricorrente è stato formalmente inquadrato, dall'assunzione, con il contratto di apprendistato dell'8.11.2008, e sino al 29.02.2020, nel livello VI CCNL ZI, al quale appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche (operaio comune/operaio di rosticceria).
Il lavoratore, tuttavia, ha rivendicato in ricorso (a fronte della radicale contestazione di parte resistente, contenuta in memoria di costituzione), dall'assunzione dell'8.11.2008 e sino al 31.11.2011,
l'inquadramento nel superiore livello V CCNL ZI (riconosciuto dal datore di lavoro soltanto con decorrenza dal 1.03.2020), al quale appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite e cioè: 19. aiuto-commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale
(salumeria, pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di ortaggi e frutta, negozi e spacci di prodotti della pesca, esercizi al dettaglio di latte e derivati), e, dal 1.12.2011 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro, nel livello IV CCNL ZI (riconosciuto dal datore di lavoro soltanto con decorrenza dal 1.11.2020), al quale appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè: 10. commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione;
23. Specialista di macelleria gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita.
4 Ciò posto, si evidenzia che il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'accertamento del diritto al superiore inquadramento contrattuale ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni riconducibili a detto superiore inquadramento, raffrontandoli, altresì, espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.
A questo punto, devono essere esaminate le risultanze dell'espletata istruttoria orale.
In particolare, la teste compagna del fratello del ricorrente dal 1.08.2012, ha dichiarato di Tes_1 essere una cliente della rosticceria delle Due Strade da: “diversi anni, che non saprei quantificare, circa una decina d'anni (…) sono 8/10 anni che conosco questa rosticceria, anche a causa del fratello del mio compagno”.
La teste ha, inoltre, riferito che: “Sul 4: non conosco le mansioni nello specifico, so che il ricorrente si occupava del rifornimento e della sistemazione del bancone, dell'esposizione dei vassoi nella vetrina, so anche che il ricorrente lavorava in cucina, esattamente non so cosa facesse in cucina, io ho visto il ricorrente dietro al bancone, dove sono esposte le pietanze, sistemare i vassoi con le varie pietanze e servire i clienti, io spesso passavo dalla rosticceria, con il mio compagno, accadeva una o due volte a settimana, in particolare il sabato mattina, andavamo a salutare il ricorrente e prendevamo anche il pranzo o la cena (…); Sul 5: io non ho visto altri lavorare nella rosticceria, quando era al bancone il ricorrente era da solo, non so se ci fosse altro personale in cucina;
Sul 6 e 7: io di solito andavo in rosticceria il sabato mattina, durante la settimana poteva capitare di andarci il pomeriggio, vicino all'ora di cena, alle 18.00, alle 19.00”.
La teste ha, quindi, riferito di non conoscere nello specifico le mansioni del ricorrente e di non sapere esattamente cosa facesse in cucina, avendolo visto dietro al bancone della rosticceria soltanto nelle occasioni in cui si recava presso il locale per salutarlo e per fare degli acquisti, di solito il sabato mattina (senza specificazione dell'anno).
Ancora, la teste moglie del ricorrente, ha Testimone_2 dichiarato che: “conosco la società resistente perché io a volte andavo a trovare mio marito presso la rosticceria alle due strade, non andavo spesso perché anche io lavoro, io sono una OSS;
Sul 4: mio marito lavorava in cucina, preparava i piatti, primi, secondi, contorni, lavava i piatti, faceva le pulizie, queste attività gliele ho viste fare, sono entrata due volte dentro la cucina, questo è successo prima della nascita di mio figlio, che è nato nel 2017, Sul 5: in cucina ho visto solo mio marito, al banco ho visto il proprietario, sua moglie e altri due dipendenti, signori e;
questa era la CP_2 CP_3
situazione prima della nascita di mio figlio, dopo il 2017 io non sono più andata a trovare mio marito al lavoro”.
5 La teste ha, quindi, riferito di essere entrata soltanto due volte in cucina, prima del 2017 (anno di nascita del figlio).
La teste amica del ricorrente e collega e amica della moglie di quest'ultimo, ha Testimone_3 dichiarato che: “io mi sono recata presso il negozio, non ricordo la frequenza, quando passavo lì davanti con la macchina, mi fermavo, acquistavo da mangiare e chiedevo del ricorrente per poterlo salutare e il ricorrente usciva dalla cucina, mi sono recata presso il negozio di pomeriggio, forse una volta di mattina, ma non so essere più precisa, io mi trattenevo 10 o 15 minuti, il tempo di comprare quello che mi serviva e di scambiare due chiacchiere, preciso che io mi recavo presso il negozio perché so che il ricorrente cucina bene, cucinava per la cena della Vigilia a casa mia, lo dovevamo aspettare perché tornava sempre tardi;
Sul 4: il ricorrente cucinava primi e secondi, per esempio pasta al pomodoro, pasta con le verdure, io compravo soprattutto i primi, non ricordo i secondi, il ricorrente era cuoco, quando lo chiamavo il ricorrente usciva dalla cucina con la divisa bianca da cuoco, al banco c'era un uomo, ma non ne conosco il nome, io compravo le cose e chiedevo se mi poteva chiamare il ricorrente;
Sul 5: il ricorrente lavorava da solo, me lo ha riferito lui ed anche la moglie, siamo amiche da anni”.
Infine, il teste ex dipendente della resistente dal 2018 all'aprile/maggio Testimone_4 CP_4
2021, in qualità di addetto al banco e alla preparazione delle carni e al girarrosto, ha riferito che: “Sul
4: il ricorrente lavorava in cucina, rigovernava, preparava da mangiare, gli ordini presumo che glieli desse la moglie di , non ricordo il cognome, che lavorava in cucina con il Controparte_1 Pt_3
ricorrente, la signora preparava da mangiare, rigovernava, quando c'era bisogno veniva al Pt_3
banco ad aiutare, puliva, gestiva gli ordini, io non stavo molto in cucina, a me le direttive le davano
e sua moglie, di conseguenza penso che la moglie le desse al ricorrente;
Sul 5: era CP_1 CP_1 sempre presente e dava le direttive di lavoro al ricorrente;
(…) Sul 5: a parte il ricorrente, c'era un altro dipendente, , ma non conosco il cognome né l'esatto nome di battesimo, io l'ho sempre CP_2 chiamato , che era addetto al banco e alla cucina, io l'ho visto più al banco, poi erano presenti CP_2
il titolare e la moglie”.
Ciò posto, si ritiene che, all'esito della espletata istruttoria orale, il ricorrente non abbia sufficientemente assolto all'onere, sullo stesso incombente, di provare di avere svolto, nel periodo oggetto di causa, con carattere di continuità e di stabilità, le mansioni riconducibili ai rivendicati superiori livelli di inquadramento contrattuale, ovvero di provare l'anticipata decorrenza del riconoscimento dei livelli di inquadramento superiore oggetto di causa, considerato che: - i testi escussi non hanno specificamente individuato il periodo temporale di riferimento (considerato il riconoscimento datoriale dei superiori livelli di inquadramento rivendicati con decorrenza dal marzo e
6 dal novembre 2020); - le testi intimate da parte ricorrente hanno dichiarato di essersi recate (con una frequenza non specificamente individuata e, comunque, saltuaria, almeno per quanto riguarda le testi e presso la rosticceria delle Due Strade Testimone_2 Testimone_3
come clienti o per salutare il ricorrente, ivi trattenendosi il tempo necessario per effettuare gli acquisti o per fare un saluto al ricorrente, con la conseguenza che quanto da loro riferito sulle mansioni - a parte quanto le stesse hanno potuto direttamente percepire nelle occasioni in cui si recavano presso il locale -
è essenzialmente de relato parte actoris e, dunque, privo di adeguato rilievo probatorio, considerato, altresì, che le testi e hanno Testimone_2 Testimone_3 riferito che il ricorrente svolgeva le sue mansioni all'interno della cucina e che la moglie del ricorrente ha dichiarato di essere entrata in cucina solo due volte, prima dell'anno 2017, mentre la teste non vi è mai entrata. Tes_3
Parimenti, il teste unico ex collega del ricorrente escusso come teste, ha Testimone_4
genericamente dichiarato che il ricorrente lavorava in cucina (rigovernava, preparava da mangiare), unitamente alla signora , moglie del legale rappresentante della società resistente, e di non Pt_3
essere stato molto in cucina, senza, peraltro, specificare il periodo temporale al quale le sue dichiarazioni si riferiscono (considerata l'attribuzione da parte del datore di lavoro dei superiori livelli di inquadramento rivendicati con decorrenza dal marzo e dal novembre 2020).
Pertanto, sulla base delle dichiarazioni rese dai testi escussi si ritiene non sufficientemente assolto l'onere probatorio gravante sul lavoratore, con la conseguenza che non può trovare accoglimento la domanda di accertamento dei superiori livelli di inquadramento rivendicati, per i periodi suindicati, e di condanna al pagamento delle relative differenze retributive.
Venendo ora alla domanda relativa alle differenze retributive connesse con la prestazione di ore di lavoro straordinario, va premesso che, in ordine alla rivendicazione economica delle ore di lavoro eccedenti quelle contrattualmente previste, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'allegazione e la prova dei fatti costitutivi del diritto a tale compenso è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c., dovendo riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale o contrattuale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, non potendosi fare ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 432 c.p.c., attenendo quest'ultimo alla valutazione del valore economico della prestazione lavorativa, e non già all'esistenza e quantità di essa.
Nella fattispecie, tale rigoroso onere probatorio non risulta essere stato assolto dal ricorrente.
Infatti, la teste ha dichiarato di non conoscere precisamente l'orario di lavoro del Tes_1 ricorrente e di non sapere se lo stesso avesse un giorno di riposo (“non conosco precisamente l'orario di lavoro del ricorrente;
so che il ricorrente lavorava tutti i giorni, ne ho parlato con lui e con il
7 fratello, ma io l'ho visto solo nelle occasioni in cui mi sono recata con il mio compagno in rosticceria per salutare il ricorrente e fare degli acquisti;
Sull'8: non so se il ricorrente avesse un giorno di riposo”).
Parimenti, la teste ha dichiarato di non conoscere precisamente l'orario di lavoro Testimone_3 giornaliero del ricorrente (“non conosco precisamente gli orari di lavoro giornalieri del ricorrente”), essendo, per il resto, le dichiarazioni rese dalla teste essenzialmente de relato parte actoris e, dunque, prive di adeguato rilievo probatorio (“Sul 6, 7: so che il ricorrente lavorava mattina e pomeriggio, con una pausa, lo so perché ne parlavamo, con il ricorrente e con la moglie, siamo amici (…) io so che il ricorrente era libero il lunedì, per il resto non so;
il ricorrente lavorava la domenica mattina, mentre la domenica pomeriggio era libero”).
Ancora, il teste nulla ha saputo specificamente riferire sull'orario di lavoro del Testimone_4
ricorrente, essendosi limitato a dichiarare di avere avuto un contratto di lavoro a tempo pieno di n. 40 ore settimanali e di avere visto il ricorrente durante il suo orario di lavoro, nel periodo pre-Covid, mentre nel periodo Covid lo vedeva meno, perché c'era meno lavoro (“Sul 6: il negozio rimaneva chiuso in agosto per 3 settimane circa o per tutto il mese, con esattezza non ricordo, il personale in quel periodo era in ferie;
Sentito a prova contraria: sull'8: confermo, poteva succedere. (….) ADR avv.
Serafini: il mio orario di lavoro non lo ricordo esattamente, poteva variare a seconda del tipo di lavoro da fare, comunque il contratto era a tempo pieno da 40 ore a settimana, e a tempo indeterminato, io vedevo il ricorrente durante il mio orario di lavoro, nel periodo pre-covid lo vedevo, non ricordo se sempre, nel periodo covid lo vedevo meno, perché c'era molto meno lavoro").
Infine, non risultano decisive le dichiarazioni rese sul punto dalla teste Testimone_2
(“Sul 6 e 7: mio marito lavorava dal martedì al sabato, dalle 8.00 alle 14.30 e
[...]
dalle 17.00 alle 21.30, la domenica entrava alle 8.00 e finiva alle 15.00, la domenica sera e il lunedì era libero, di riposo, io vedevo mio marito uscire di casa per andare al lavoro e, in ogni caso, io conosco gli orari di lavoro di mio marito, Se il lunedì era festivo mio marito lavorava il lunedì ed era di riposo il martedì. Ricordo che con il covid l'orario lavorativo di mio marito è diminuito, anche se non lo ricordo esattamente, anche perché io durante il covid facevo un doppio orario, a volte, e comunque ero più impegnata;
Sull'8: confermo. ADR avv. Coruzzo: nel mese di agosto la rosticceria era chiusa e mio marito godeva delle ferie”), poiché la stessa si è limitata a riferire di avere visto il marito uscire di casa per andare al lavoro e di conoscere i suoi orari, presumibilmente, sulla base del riferito di quest'ultimo, considerato che la teste non si recava “spesso” sul luogo di lavoro del coniuge, essendo occupata con la sua attività lavorativa.
8 In conclusione, anche la domanda di accertamento del maggiore orario rivendicato e di condanna al pagamento delle relative differenze retributive deve essere respinta, con assorbimento di ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio.
SPESE
Considerata la complessità dell'accertamento in fatto (anche tenuto conto del lungo periodo temporale oggetto di causa), le spese processuali si intendono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 10 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
9
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2442/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 10 giugno 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. SERAFINI YARA, oggi sostituita Parte_1 dall'avv. Sara Torrini Per il legale rappresentante Controparte_1 [...]
con l'avv. CORUZZO MARCO CP_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle note depositate in telematico, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, anche in via istruttoria.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2442/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. SERAFINI YARA, con elezione di domicilio presso l'indirizzo PEC del difensore avv. SERAFINI YARA PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CORUZZO MARCO e dell'avv. SICCO PIERANGELA, elettivamente domiciliata in VIA BEZZECCA 2 50139 FIRENZE, presso il difensore avv. CORUZZO MARCO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.10.2022, ha esposto e Parte_1
dedotto:
a) di essere stato dipendente di (società esercente Controparte_1
l'attività di gastronomia-rosticceria), dall'8.11.2008, dapprima con contratto di apprendistato, in qualità di operaio comune, con inquadramento nel VI livello CCNL ZI, rapporto trasformato l'8.11.2010 in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, con inquadramento nel VI livello CCNL ZI e, dal 1.03.2020, nel V livello CCNL
ZI e, dal 1.11.2020, nel IV livello CCNL ZI, e cessato in data 27.08.2021 (v. doc.
n. 2, 4, 5);
b) di essere sempre stato addetto alla preparazione dei prodotti culinari (salse, sughi, primi e secondi piatti, contorni, fritture e al taglio e alla cottura della carne e del pesce) e alla manutenzione della strumentazione di cucina, al carico e allo scarico dei prodotti e alle operazioni di pulizia dei locali, presso la rosticceria di via Senese n. 161R/163R, a Firenze, svolgendo dette mansioni unitamente ad altro personale dall'8.11.2008 al 31.11.2011 e,
2 successivamente, da solo, lavorando, in autonomia, dal 1.12.2011 sino alla cessazione del rapporto di lavoro;
c) di avere effettivamente osservato, dalla data di assunzione al 31.03.2020, il seguente orario di lavoro: dal martedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 14.30 e dalle ore 17.00 alle ore 21.30 (n. 11 ore giornaliere) e la domenica dalle ore 8.00 alle ore 15.00 (n. 7 ore giornaliere), per n. 62 ore settimanali, con un giorno di riposo nella giornata del lunedì (salvi i lunedì festivi, in cui riposava il martedì);
d) di avere lavorato, dal 1.04.2020 sino alla cessazione del rapporto, n. 40 ore settimanali, dal martedì alla domenica, con un giorno di riposo nella giornata del lunedì (salvi i lunedì festivi, in cui riposava il martedì);
e) di avere percepito la retribuzione indicata nelle buste paga, con l'aggiunta di fuori busta mensili per giungere ai seguenti importi mensili netti: € 1.050,00 mensili dall'assunzione sino al
31.10.2009; € 1.150,00 mensili dal 1.11.2009 al 30.11.2011; € 1.600,00 mensili dal 1.12.2011 al 30.11.2012; € 1.800,00 mensili dal 1.12.2012 al 31.03.2020;
f) di avere diritto ad essere inquadrato nel livello V CCNL ZI (aiuto commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale, salumeria, pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di ortaggi e frutti), anziché nel VI livello CCNL ZI, dall'inizio del rapporto di lavoro sino al 30.11.2011, e nel livello IV CCNL ZI (commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione, specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita), dal 1.12.2011 sino alla cessazione del rapporto, e, di conseguenza, di percepire le relative differenze retributive, quantificate in complessivi euro
65.467,99, per retribuzione ordinaria, supplementare, straordinaria, notturna, tredicesima e quattordicesima mensilità, lavoro festivo, festività e ferie non godute, TFR;
g) di avere rivendicato il corretto inquadramento contrattuale e le relative differenze retributive con PEC del 10.04.2022.
Il ricorrente ha, quindi, chiesto che l'intestato Tribunale: “accertate le mansioni e gli orari effettivamente svolti dal ricorrente, dichiari il diritto di quest'ultimo ad essere inquadrato nel V° livello ex CCNL ZI e Servizi dall'8.11.2008 sino al 30.11.2011 e nel IV° livello del CCNL suddetto dal
1°.12.2011 al 31.11.2021, con conseguente condanna della società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i titoli dedotti in narrativa, a pagare al sig. la Parte_1 complessiva somma di € 65.467,99 o quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia,
3 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e compenso da distrarsi in favore dell'avv. antistataria.”.
Si è costituita in giudizio contestando, nel merito, la Controparte_1
fondatezza del ricorso, attesa la correttezza dell'inquadramento tempo per tempo attribuito al dipendente (dapprima nel VI livello CCNL ZI e, poi, nel V e nel IV livello CCNL ZI) in relazione alle mansioni effettivamente svolte, secondo le direttive dei coadiuvanti familiari signori e prima, e della socia , poi, nonché del socio e legale Parte_2 Persona_1 Parte_3 rappresentante incombendo, in ogni caso, sul ricorrente l'onere di provare la Controparte_1 sussistenza del diritto di percepire le differenze retributive derivanti dall'inquadramento superiore e dal maggiore orario rivendicati.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e con prove orali (assunte alle udienze del 5.04.2024 e del 15.10.2024) e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Il ricorrente è stato formalmente inquadrato, dall'assunzione, con il contratto di apprendistato dell'8.11.2008, e sino al 29.02.2020, nel livello VI CCNL ZI, al quale appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche (operaio comune/operaio di rosticceria).
Il lavoratore, tuttavia, ha rivendicato in ricorso (a fronte della radicale contestazione di parte resistente, contenuta in memoria di costituzione), dall'assunzione dell'8.11.2008 e sino al 31.11.2011,
l'inquadramento nel superiore livello V CCNL ZI (riconosciuto dal datore di lavoro soltanto con decorrenza dal 1.03.2020), al quale appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite e cioè: 19. aiuto-commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale
(salumeria, pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di ortaggi e frutta, negozi e spacci di prodotti della pesca, esercizi al dettaglio di latte e derivati), e, dal 1.12.2011 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro, nel livello IV CCNL ZI (riconosciuto dal datore di lavoro soltanto con decorrenza dal 1.11.2020), al quale appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè: 10. commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione;
23. Specialista di macelleria gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita.
4 Ciò posto, si evidenzia che il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'accertamento del diritto al superiore inquadramento contrattuale ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni riconducibili a detto superiore inquadramento, raffrontandoli, altresì, espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.
A questo punto, devono essere esaminate le risultanze dell'espletata istruttoria orale.
In particolare, la teste compagna del fratello del ricorrente dal 1.08.2012, ha dichiarato di Tes_1 essere una cliente della rosticceria delle Due Strade da: “diversi anni, che non saprei quantificare, circa una decina d'anni (…) sono 8/10 anni che conosco questa rosticceria, anche a causa del fratello del mio compagno”.
La teste ha, inoltre, riferito che: “Sul 4: non conosco le mansioni nello specifico, so che il ricorrente si occupava del rifornimento e della sistemazione del bancone, dell'esposizione dei vassoi nella vetrina, so anche che il ricorrente lavorava in cucina, esattamente non so cosa facesse in cucina, io ho visto il ricorrente dietro al bancone, dove sono esposte le pietanze, sistemare i vassoi con le varie pietanze e servire i clienti, io spesso passavo dalla rosticceria, con il mio compagno, accadeva una o due volte a settimana, in particolare il sabato mattina, andavamo a salutare il ricorrente e prendevamo anche il pranzo o la cena (…); Sul 5: io non ho visto altri lavorare nella rosticceria, quando era al bancone il ricorrente era da solo, non so se ci fosse altro personale in cucina;
Sul 6 e 7: io di solito andavo in rosticceria il sabato mattina, durante la settimana poteva capitare di andarci il pomeriggio, vicino all'ora di cena, alle 18.00, alle 19.00”.
La teste ha, quindi, riferito di non conoscere nello specifico le mansioni del ricorrente e di non sapere esattamente cosa facesse in cucina, avendolo visto dietro al bancone della rosticceria soltanto nelle occasioni in cui si recava presso il locale per salutarlo e per fare degli acquisti, di solito il sabato mattina (senza specificazione dell'anno).
Ancora, la teste moglie del ricorrente, ha Testimone_2 dichiarato che: “conosco la società resistente perché io a volte andavo a trovare mio marito presso la rosticceria alle due strade, non andavo spesso perché anche io lavoro, io sono una OSS;
Sul 4: mio marito lavorava in cucina, preparava i piatti, primi, secondi, contorni, lavava i piatti, faceva le pulizie, queste attività gliele ho viste fare, sono entrata due volte dentro la cucina, questo è successo prima della nascita di mio figlio, che è nato nel 2017, Sul 5: in cucina ho visto solo mio marito, al banco ho visto il proprietario, sua moglie e altri due dipendenti, signori e;
questa era la CP_2 CP_3
situazione prima della nascita di mio figlio, dopo il 2017 io non sono più andata a trovare mio marito al lavoro”.
5 La teste ha, quindi, riferito di essere entrata soltanto due volte in cucina, prima del 2017 (anno di nascita del figlio).
La teste amica del ricorrente e collega e amica della moglie di quest'ultimo, ha Testimone_3 dichiarato che: “io mi sono recata presso il negozio, non ricordo la frequenza, quando passavo lì davanti con la macchina, mi fermavo, acquistavo da mangiare e chiedevo del ricorrente per poterlo salutare e il ricorrente usciva dalla cucina, mi sono recata presso il negozio di pomeriggio, forse una volta di mattina, ma non so essere più precisa, io mi trattenevo 10 o 15 minuti, il tempo di comprare quello che mi serviva e di scambiare due chiacchiere, preciso che io mi recavo presso il negozio perché so che il ricorrente cucina bene, cucinava per la cena della Vigilia a casa mia, lo dovevamo aspettare perché tornava sempre tardi;
Sul 4: il ricorrente cucinava primi e secondi, per esempio pasta al pomodoro, pasta con le verdure, io compravo soprattutto i primi, non ricordo i secondi, il ricorrente era cuoco, quando lo chiamavo il ricorrente usciva dalla cucina con la divisa bianca da cuoco, al banco c'era un uomo, ma non ne conosco il nome, io compravo le cose e chiedevo se mi poteva chiamare il ricorrente;
Sul 5: il ricorrente lavorava da solo, me lo ha riferito lui ed anche la moglie, siamo amiche da anni”.
Infine, il teste ex dipendente della resistente dal 2018 all'aprile/maggio Testimone_4 CP_4
2021, in qualità di addetto al banco e alla preparazione delle carni e al girarrosto, ha riferito che: “Sul
4: il ricorrente lavorava in cucina, rigovernava, preparava da mangiare, gli ordini presumo che glieli desse la moglie di , non ricordo il cognome, che lavorava in cucina con il Controparte_1 Pt_3
ricorrente, la signora preparava da mangiare, rigovernava, quando c'era bisogno veniva al Pt_3
banco ad aiutare, puliva, gestiva gli ordini, io non stavo molto in cucina, a me le direttive le davano
e sua moglie, di conseguenza penso che la moglie le desse al ricorrente;
Sul 5: era CP_1 CP_1 sempre presente e dava le direttive di lavoro al ricorrente;
(…) Sul 5: a parte il ricorrente, c'era un altro dipendente, , ma non conosco il cognome né l'esatto nome di battesimo, io l'ho sempre CP_2 chiamato , che era addetto al banco e alla cucina, io l'ho visto più al banco, poi erano presenti CP_2
il titolare e la moglie”.
Ciò posto, si ritiene che, all'esito della espletata istruttoria orale, il ricorrente non abbia sufficientemente assolto all'onere, sullo stesso incombente, di provare di avere svolto, nel periodo oggetto di causa, con carattere di continuità e di stabilità, le mansioni riconducibili ai rivendicati superiori livelli di inquadramento contrattuale, ovvero di provare l'anticipata decorrenza del riconoscimento dei livelli di inquadramento superiore oggetto di causa, considerato che: - i testi escussi non hanno specificamente individuato il periodo temporale di riferimento (considerato il riconoscimento datoriale dei superiori livelli di inquadramento rivendicati con decorrenza dal marzo e
6 dal novembre 2020); - le testi intimate da parte ricorrente hanno dichiarato di essersi recate (con una frequenza non specificamente individuata e, comunque, saltuaria, almeno per quanto riguarda le testi e presso la rosticceria delle Due Strade Testimone_2 Testimone_3
come clienti o per salutare il ricorrente, ivi trattenendosi il tempo necessario per effettuare gli acquisti o per fare un saluto al ricorrente, con la conseguenza che quanto da loro riferito sulle mansioni - a parte quanto le stesse hanno potuto direttamente percepire nelle occasioni in cui si recavano presso il locale -
è essenzialmente de relato parte actoris e, dunque, privo di adeguato rilievo probatorio, considerato, altresì, che le testi e hanno Testimone_2 Testimone_3 riferito che il ricorrente svolgeva le sue mansioni all'interno della cucina e che la moglie del ricorrente ha dichiarato di essere entrata in cucina solo due volte, prima dell'anno 2017, mentre la teste non vi è mai entrata. Tes_3
Parimenti, il teste unico ex collega del ricorrente escusso come teste, ha Testimone_4
genericamente dichiarato che il ricorrente lavorava in cucina (rigovernava, preparava da mangiare), unitamente alla signora , moglie del legale rappresentante della società resistente, e di non Pt_3
essere stato molto in cucina, senza, peraltro, specificare il periodo temporale al quale le sue dichiarazioni si riferiscono (considerata l'attribuzione da parte del datore di lavoro dei superiori livelli di inquadramento rivendicati con decorrenza dal marzo e dal novembre 2020).
Pertanto, sulla base delle dichiarazioni rese dai testi escussi si ritiene non sufficientemente assolto l'onere probatorio gravante sul lavoratore, con la conseguenza che non può trovare accoglimento la domanda di accertamento dei superiori livelli di inquadramento rivendicati, per i periodi suindicati, e di condanna al pagamento delle relative differenze retributive.
Venendo ora alla domanda relativa alle differenze retributive connesse con la prestazione di ore di lavoro straordinario, va premesso che, in ordine alla rivendicazione economica delle ore di lavoro eccedenti quelle contrattualmente previste, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'allegazione e la prova dei fatti costitutivi del diritto a tale compenso è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c., dovendo riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale o contrattuale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, non potendosi fare ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 432 c.p.c., attenendo quest'ultimo alla valutazione del valore economico della prestazione lavorativa, e non già all'esistenza e quantità di essa.
Nella fattispecie, tale rigoroso onere probatorio non risulta essere stato assolto dal ricorrente.
Infatti, la teste ha dichiarato di non conoscere precisamente l'orario di lavoro del Tes_1 ricorrente e di non sapere se lo stesso avesse un giorno di riposo (“non conosco precisamente l'orario di lavoro del ricorrente;
so che il ricorrente lavorava tutti i giorni, ne ho parlato con lui e con il
7 fratello, ma io l'ho visto solo nelle occasioni in cui mi sono recata con il mio compagno in rosticceria per salutare il ricorrente e fare degli acquisti;
Sull'8: non so se il ricorrente avesse un giorno di riposo”).
Parimenti, la teste ha dichiarato di non conoscere precisamente l'orario di lavoro Testimone_3 giornaliero del ricorrente (“non conosco precisamente gli orari di lavoro giornalieri del ricorrente”), essendo, per il resto, le dichiarazioni rese dalla teste essenzialmente de relato parte actoris e, dunque, prive di adeguato rilievo probatorio (“Sul 6, 7: so che il ricorrente lavorava mattina e pomeriggio, con una pausa, lo so perché ne parlavamo, con il ricorrente e con la moglie, siamo amici (…) io so che il ricorrente era libero il lunedì, per il resto non so;
il ricorrente lavorava la domenica mattina, mentre la domenica pomeriggio era libero”).
Ancora, il teste nulla ha saputo specificamente riferire sull'orario di lavoro del Testimone_4
ricorrente, essendosi limitato a dichiarare di avere avuto un contratto di lavoro a tempo pieno di n. 40 ore settimanali e di avere visto il ricorrente durante il suo orario di lavoro, nel periodo pre-Covid, mentre nel periodo Covid lo vedeva meno, perché c'era meno lavoro (“Sul 6: il negozio rimaneva chiuso in agosto per 3 settimane circa o per tutto il mese, con esattezza non ricordo, il personale in quel periodo era in ferie;
Sentito a prova contraria: sull'8: confermo, poteva succedere. (….) ADR avv.
Serafini: il mio orario di lavoro non lo ricordo esattamente, poteva variare a seconda del tipo di lavoro da fare, comunque il contratto era a tempo pieno da 40 ore a settimana, e a tempo indeterminato, io vedevo il ricorrente durante il mio orario di lavoro, nel periodo pre-covid lo vedevo, non ricordo se sempre, nel periodo covid lo vedevo meno, perché c'era molto meno lavoro").
Infine, non risultano decisive le dichiarazioni rese sul punto dalla teste Testimone_2
(“Sul 6 e 7: mio marito lavorava dal martedì al sabato, dalle 8.00 alle 14.30 e
[...]
dalle 17.00 alle 21.30, la domenica entrava alle 8.00 e finiva alle 15.00, la domenica sera e il lunedì era libero, di riposo, io vedevo mio marito uscire di casa per andare al lavoro e, in ogni caso, io conosco gli orari di lavoro di mio marito, Se il lunedì era festivo mio marito lavorava il lunedì ed era di riposo il martedì. Ricordo che con il covid l'orario lavorativo di mio marito è diminuito, anche se non lo ricordo esattamente, anche perché io durante il covid facevo un doppio orario, a volte, e comunque ero più impegnata;
Sull'8: confermo. ADR avv. Coruzzo: nel mese di agosto la rosticceria era chiusa e mio marito godeva delle ferie”), poiché la stessa si è limitata a riferire di avere visto il marito uscire di casa per andare al lavoro e di conoscere i suoi orari, presumibilmente, sulla base del riferito di quest'ultimo, considerato che la teste non si recava “spesso” sul luogo di lavoro del coniuge, essendo occupata con la sua attività lavorativa.
8 In conclusione, anche la domanda di accertamento del maggiore orario rivendicato e di condanna al pagamento delle relative differenze retributive deve essere respinta, con assorbimento di ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio.
SPESE
Considerata la complessità dell'accertamento in fatto (anche tenuto conto del lungo periodo temporale oggetto di causa), le spese processuali si intendono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 10 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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