Cass. civ., sez. II, sentenza 06/05/2004, n. 8599
CASS
Sentenza 6 maggio 2004

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Lo scioglimento della comunione ereditaria non è incompatibile con il perdurare di uno stato di comunione ordinaria rispetto a singoli beni già compresi nell'asse ereditario, per cui l'attribuzione congiuntiva di beni ereditari non dà luogo al cosiddetto stralcio di quota o ad una divisione parziale, ma produce lo scioglimento della comunione ereditaria, con la conseguente inconfigurabilità del diritto di prelazione legale ex art. 732 cod. civ., che imprescindibilmente la presuppone, ed applicabilità viceversa - ai beni congiuntamente attribuiti - della disciplina propria della comunione ordinaria.

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 2378 del 27
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 06/05/2004, n. 8599
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8599
Data del deposito : 6 maggio 2004

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