Sentenza 6 maggio 2004
Massime • 1
Lo scioglimento della comunione ereditaria non è incompatibile con il perdurare di uno stato di comunione ordinaria rispetto a singoli beni già compresi nell'asse ereditario, per cui l'attribuzione congiuntiva di beni ereditari non dà luogo al cosiddetto stralcio di quota o ad una divisione parziale, ma produce lo scioglimento della comunione ereditaria, con la conseguente inconfigurabilità del diritto di prelazione legale ex art. 732 cod. civ., che imprescindibilmente la presuppone, ed applicabilità viceversa - ai beni congiuntamente attribuiti - della disciplina propria della comunione ordinaria.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 2378 del 27https://www.laleggepertutti.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/05/2004, n. 8599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8599 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DU GI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA FERRATELLA 41, presso lo studio dell'avvocato ROMOLO ANDREINI, che la difende unitamente agli avvocati EDOARDO LANZAVECCHIA, GIAN ANTONIO MARCORA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MELBA S.R.L., in persona dell'Amministratore Unico pro tempore DR NE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. FRIGGERI 106, presso lo Studio dell'avvocato MICHELE TAMPONI, che lo difende unitamente all'avvocato TITO MALAGUTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 401/00 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 26/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica Udienza del 14/11/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito l'Avvocato Marco VALERIO con delega dell'Avvocato ANDREINI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato FIURI Andrea con delega dell'Avvocato MALAGUTI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24.7.1992 NA SE conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia la S.r.l. BA e, premesso che l'esponente ed il fratello TO erano succeduti per quote indivise nel patrimonio immobiliare lasciato da ID NI e ID NI, deceduti il primo nell'anno 1960 e la seconda nell'anno 1952, entrambi senza lasciare testamento, assumeva che, nonostante l'esistenza in proprio favore del diritto di prelazione ereditaria, peraltro confermato pattiziamente in un atto divisionale intercorso tra gli interessati nel luglio del 1989, il fratello - coerede aveva ceduto tutte le proprie quote di partecipazione sui beni rimasti in comunione ereditaria alla società BA senza alcuna previa comunicazione all'istante della proposta di trasferimento;
l'attrice chiedeva quindi dichiararsi operante il riscatto a suo favore, impegnandosi al pagamento delle somme dovute al retrattato. La convenuta costituendosi in giudizio chiedeva il rigetto della domanda asserendo che l'implicito riferimento della controparte all'art. 732 c.c., che disciplina la prelazione ereditaria, aveva trascurato il rilievo che la norma ora citata presuppone la permanenza della comunione ereditaria, mentre nella specie con l'atto di divisione del 29.7.1989 a rogito notaio Palombo tale comunione era stata sciolta e tutti gli immobili (ad eccezione di quelli oggetto del conferimento in società) erano stati divisi tra gli aventi diritto.
Il Tribunale adito con sentenza del 18.12.1995 rigettava la domanda. A seguito di gravame da parte della SE cui resisteva la società BA, la Corte di Appello di Brescia con sentenza del 26.5.2000 rigettava la domanda.
La Corte territoriale riteneva la inapplicabilità nella fattispecie dell'art. 732 c.c., considerato che i due coeredi NA ed TO SE con il menzionato atto divisionale del 29.7.1989 avevano proceduto alla divisione tra loro non solo dell'asse relitto da ID e ID NI ma anche di ulteriori cespiti, e che avevano altresì convenuto di conservare lo stato di comunione relativamente ad altri immobili non compresi nella suddetta divisione con il riconoscimento tra le parti di un reciproco diritto di prelazione nel caso di vendita delle loro rispettive quote di comproprietà; pertanto l'originaria comunione ereditaria era venuta a cessare per essere sostituita, nel comune intento del contraenti, da una nuova comunione di natura ordinaria, cosicché difettava una essenziale condizione per il valido esercizio del riscatto ex art. 732 c.c., che subordina tale diritto al presupposto della permanenza dello stato di comunione ereditaria.
Avverso tale sentenza la SE ha proposto un ricorso affidato a due motivi cui la S.r.l. BA ha resistito con controricorso;
la ricorrente ha successivamente depositato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 732 c.c., assume che erroneamente la sentenza impugnata ha ravvisato nell'atto di divisione del 29.7.1989 intervenuto tra l'esponente ed TO SE un nuovo assetto regolamentativo diverso ed innovativo rispetto alla situazione pregressa, e quindi una cessazione dello stato di comunione ereditaria e la costituzione di una comunione ordinaria;
la SE rileva che in realtà all'esito di tale divisione era rimasta inalterata la comunione ereditaria relativamente alle quote indivise, comprendenti i beni di maggiore rilevanza economica. Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, sostiene che il giudice di appello non aveva considerato che il bene di gran lunga prevalente per importanza e valore compreso nell'eredità di ID e ID NI era costituito dalle quote di comproprietà dei terreni adibiti a campeggio, e che invece l'intervenuta parziale divisione riguardava esclusivamente beni di diversa provenienza, cosicché il cespite più rilevante riconducibile alle richiamate successioni continuava a permanere, per comune volontà delle parti, in comunione ereditaria;
pertanto era ancora sussistente il presupposto per l'esercizio del diritto di riscatto ex art. 732 c.c.. Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.
Il giudice di appello, all'esito di una interpretazione logico- letterale dell'atto di divisione 29.7.1989 stipulato tra NA ed TO SE, ha rilevato che questi ultimi intesero dividere e regolare l'assetto proprietario di beni immobili, di cui erano comproprietari, individuati non solo in quelli compresi nell'asse ereditario lasciato da ID e ID NI, ma anche in cespiti ulteriori e diversi;
ha quindi richiamato una clausola residuale e di chiusura secondo la quale i condividenti rimanevano "in comunione per immobili non compresi nella presente divisione", riconoscendosi "reciproco diritto di prelazione nel caso di vendita delle loro rispettive quote di comproprietà"; di qui la sentenza impugnata ha tratto la logica conclusione che con il menzionato atto del 29.7.1989 NA SE ed TO SE dettero origine ad una nuova regolamentazione del compendio immobiliare di cui erano comproprietari, costituito, come già ricordato, anche da beni non provenienti dall'eredità NI;
pertanto, così cessata la comunione ereditaria e sorta in sua sostituzione una comunione ordinaria per i beni non divisi, la Corte territoriale ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'esercizio del diritto di riscatto previsto dall'art. 732 c.c. con riferimento al conferimento nel 1992 da parte di TO SE alla società BA della propria quota di comproprietà sui beni rimasti in comunione con NA SE. Orbene in presenza di tale individuazione della volontà delle parti offerta dalla Corte territoriale e sorretta da motivazione congrua e priva di vizi logici, la ricorrente, lungi dal censurare specificatamente l'indagine interpretativa svolta dalla sentenza impugnata con riferimento all'atto del 29.7.1989, e dunque, indicare i canoni di ermeneutica contrattuale in ipotesi violati e/o evidenziare eventuali vizi dell'"iter" argomentativo sviluppato nella sentenza impugnata, si limita inammissibilmente a prospettare una diversa ricostruzione dell'intento dei contraenti, trascurando i limiti del sindacato di legittimità in tema di interpretazione del contratto.
In tale contesto, pertanto, la tesi della permanenza all'esito del menzionato atto divisionale di una comunione ereditaria riguardante in particolare le quote di comproprietà di terreni adibiti a campeggio è infondata alla luce della clausola contenuta nell'atto e richiamata nella sentenza impugnata per la quale tra i condividenti rimaneva un rapporto di comunione avente ad oggetto immobili non compresi nella divisione, in ordine ai quali le parti si riconoscevano reciprocamente un diritto di prelazione nell'ipotesi di vendita delle loro rispettive quote di comproprietà. In proposito, premesso in linea di principio che lo scioglimento della comunione ereditaria non è incompatibile con il permanere di uno stato di comunione ordinaria rispetto a singoli beni già compresi nell'asse ereditario (Cass. 11.10.1968 n. 3224), deve osservarsi che il convincimento in proposito raggiunto nella fattispecie dalla Corte territoriale è corretto, considerato che l'espressa previsione nell'atto di divisione tra i fratelli SE di un reciproco diritto di prelazione (nell'ipotesi di vendita della rispettiva quota di comproprietà), avente quindi natura negoziale, si configura come l'effetto di una regolamentazione diversa ed incompatibile con il diritto di prelazione legale previsto dall'art. 732 c.c., cosicché logicamente la sentenza impugnata ha tratto da tale fondamentale rilievo la conseguenza della cessazione della comunione ereditaria (costituente il presupposto imprescindibile per il valido esercizio del diritto di riscatto disciplinato dall'art. 732 c.c.) e della insorgenza tra NA ed TO SE, a decorrere dall'atto divisionale del 29.7.1989, di una comunione ordinaria.
Il ricorso deve quindi essere rigettato;
ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2004