Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 28/03/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1312/2022 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa con ricorso depositato il 9 giugno 2022
da
(C.F. ) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 CodiceFiscale_1 in calce al predetto ricorso, dall'avv. Alessandro Puiatti e presso il suo studio in Pordenone viale Trieste n. 15 elettivamente domiciliata
- ricorrente -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Massimo Nappi e dall'avv. Vito Di Trapani e presso lo studio del secondo in Udine via Dante Alighieri n. 16 elettivamente domiciliato
- convenuto -
e con la chiamata in causa di
, già (P.I. Controparte_2 Controparte_3
), rappresentata e difesa, per mandato in calce alla comparsa di P.IVA_2
Pagina 1 di 12
- terza chiamata -
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale.
Causa iscritta a ruolo il 10 giugno 2022 e trattenuta in decisione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni dell'8 novembre 2024.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da foglio depositato telematicamente il 5 novembre 2024:
“- In via preliminare
- Si chiede la riapertura della fase istruttoria e l'ammissione di tutti i mezzi di prova richiesti in atti, da intendersi qui specificamente riportati.
- In via subordinata, nel caso in cui il Giudice ritenesse la causa matura per la decisione, si chiedono i termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali.
Nel merito
Lo scrivente procuratore conclude come da prima memoria istruttoria ex art. 183 comma
VI c.p.c., le cui conclusioni fedelmente si riportano:
accertarsi e dichiarasti” [rectius: dichiararsi] “la negligenza professionale del TR
in persona del Suo legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, con sede legale a Roma – Viale Regina Margherita 83/D, c.f.:
, in relazione al contratto di mandato concluso con la ricorrente in data P.IVA_1
8.4.2019 ed avente ad oggetto l'assistenza professionale ai fini del conseguimento di nuova indennità NASPI e, per l'effetto, condannarsi l'avverso TR a corrispondere alla SI.ra , quale risarcimento del danno contrattuale, nonché anche a Parte_1 titolo di risarcimento per perdita di chances per il mancata” [rectius: la mancata] “fruizione dell'erogazione di nuova indennità NASPI, l'importo di € 16.732.33, ovvero il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia in corso di causa.
Pagina 2 di 12 Con vittoria delle spese di lite, oltre accessori di legge”.
Per il convenuto: come da foglio depositato telematicamente il 7 novembre 2024:
“L'Avv. Nappi Massimo presente in udienza, anche in sostituzione dell'Avv. Di Trapani, ferma ogni contestazione alla memoria di parte attrice del 4/7/2023, insiste nella richiesta di ammissione dei propri mezzi istruttori opponendosi a quelli di controparte, aderendo alle obiezioni della difesa della Compagnia del 7/7/2023.
In via subordinata, ove la causa fosse ritenuta documentalmente istruita, richiamati integralmente i propri gli atti difensivi, l'Avv. Nappi chiede rinvio per la precisazione delle conclusioni”.
Per la terza chiamata: come da foglio depositato telematicamente il 5 novembre 2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
- rigettare tutte le domande svolte dalla IG nei confronti di Parte_1 CP_5
, poiché infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum debeatur, per tutti i motivi
[...] esposti in atti e, per l'effetto, mandare assolta dalla domanda di manleva CP_2
svolta da nei suoi confronti, con ogni conseguente pronuncia. CP_5
IN VIA SUBORDINATA e salvo gravame:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda della IG
, limitare l'accoglimento della domanda di manleva svolta da Parte_1 CP_5 nei confronti di secondo quanto emerso dall'esperita istruttoria nei limiti del CP_2
dedotto e del provato, nonché nei limiti del massimale di polizza e detratta la franchigia contrattuale pari ad € 12.000,00 e con esclusione delle spese legali sostenute dall'assicurato.
Con vittoria di compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso introdotto nelle forme dell'art. 702 bis c.p.c., depositato il 9 giugno
Pagina 3 di 12 2022, la ricorrente ha chiesto di poter evocare avanti al Tribunale di Parte_1
Pordenone il convenuto al fine di sentir Controparte_4
accogliere le seguenti, testuali, domande:
“In accoglimento del presente ricorso, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pordenone, contrariis rejectis
Nel merito
Per i fatti di cui in narrativa accertarsi e dichiarasti” [rectius: dichiararsi] “la negligenza professionale del TR in Controparte_4 persona del Suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Roma – Viale
Regina Margherita 83/D, c.f.: , in relazione al contratto di mandato concluso P.IVA_1 con la ricorrente in data 8.4.2019 ed avente ad oggetto l'assistenza professionale ai fini del conseguimento di nuova indennità NASPI e, per l'effetto, condannarsi l'avverso
TR a corrispondere alla SI.ra , quale risarcimento del danno Parte_1 contrattuale, nonché anche a titolo di risarcimento per perdita di chances per il mancata”
[rectius: la mancata] “fruizione dell'erogazione di nuova indennità NASPI, l'importo di €
18.210,42, ovvero il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia in corso di causa.
Con vittoria delle spese di lite, oltre accessori di legge”.
A sostegno di tali domande, ha dedotto: Parte_1
- che, conclusa il 10 settembre 2018 la precedente attività lavorativa, si era rivolta al
TR , presentando per il tramite dello stesso domanda di indennità Naspi, poi CP_5 accolta con comunicazione dell'INPS del 21 settembre 2018;
- che, avendo iniziato dal 14 novembre 2018 nuova attività lavorativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ne aveva dato comunicazione all'INPS, che aveva interrotto l'erogazione del beneficio;
- che il 12 febbraio 2019, non avendo superato il periodo di prova, aveva perso il posto di lavoro, potendo, pertanto, presentare una nuova domanda di Naspi;
- che l'8 aprile 2019 e, quindi, entro i termini di legge, si era presentata al TR CP_5
per effettuare tale nuova domanda;
Pagina 4 di 12 - che, tuttavia, il convenuto, diversamente da quanto richiesto, aveva inviato all'INPS comunicazione di attività lavorativa subordinata dal 14 novembre 2018 al 12 febbraio
2019, erroneamente indicando che ella aveva sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato, sì da farle perdere la possibilità di ottenere la liquidazione di una nuova Naspi con effetti ex nunc;
- di aver pertanto diritto al risarcimento del danno patito, pari all'ammontare complessivo della nuova Naspi non percepita per fatto e colpa del TR, quantificata in €
18.210,42 o nel diverso importo ritenuto di giustizia.
1.2 Assegnato il 16 giugno 2022 il fascicolo a questo Magistrato, con decreto del 20 giugno 2022 è stata fissata udienza in modalità cartolare per il giorno 25 ottobre 2022, con assegnazione al convenuto del termine del 19 settembre 2022 per la costituzione, con onere per la ricorrente di provvedere alla notifica del ricorso e del decreto stesso sino ad almeno 30 giorni prima del suindicato termine e con termine alle parti sino al 10 ottobre
2022 per il deposito telematico di note scritte.
1.3 Con note scritte depositate il 12 ottobre 2022 il difensore della ricorrente, nel dichiarare e documentare che aveva notificato al convenuto il ricorso con pedissequo decreto solo il 22 settembre 2022 e nel rilevare che, conseguentemente, il convenuto stesso non aveva potuto costituirsi entro il termine del 19 settembre 2022 assegnatogli, ha chiesto, per il caso in cui non fosse intervenuta successiva costituzione della controparte, il differimento del procedimento con l'indicazione di nuovi termini.
1.4 All'udienza del 25 ottobre 2022, celebrata (come detto) mediante trattazione scritta, il Giudice ha differito il processo all'udienza del 31 gennaio 2023, disponendone lo svolgimento mediante lo scambio ed il deposito di note scritte ed assegnando i seguenti termini: alla ricorrente termine perentorio sino al 7 dicembre 2022 per il rinnovo della notifica, al convenuto termine sino al 9 gennaio 2023 per la costituzione in giudizio e ad entrambe le parti termine sino al 16 gennaio 2023 per il deposito di note scritte.
1.5 Il convenuto (di seguito solo Controparte_1
convenuto o ) si è costituito il 9 gennaio 2023, formulando le seguenti, testuali, CP_5
conclusioni:
Pagina 5 di 12 “Piaccia all'adito Tribunale, previa autorizzazione alla chiamata in causa della Compagnia
(C.F. - P.I. Controparte_2 P.IVA_3
) in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in P.IVA_2
Milano, Via Della Chiusa n. 2 con differimento dell'udienza di comparizione parti indicata in epigrafe ex art. 269 c.p.c., rigettare la domanda della SI. ; in via Parte_1 subordinata condannare la a manlevare l dal Controparte_6 CP_1
pagamento di tutte le somme, comprese le spese di giudizio, che in ipotesi dovessero essere dovute e liquidate di giustizia a favore della SI. , oltre i costi di difesa Pt_1 sostenuti dall' . CP_5
Con il favore delle spese e compensi professionali (oltre spese generali IVA e CPA) da distrarre agli Avv.ti Nappi e Di Trapani che si dichiarano antistatari”.
Il convenuto ha, in particolare, osservato:
- che le domande della ricorrente erano infondate in fatto e diritto, non tenendo conto della normativa di settore;
- che, in denegata ipotesi di affermazione di una sua responsabilità, nessun risarcimento gli poteva essere addebitato o quanto meno lo stesso doveva essere ridotto ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
- che non vi era prova che, laddove il TR avesse inoltrato una nuova domanda di
Naspi, la stessa sarebbe stata accolta;
- che era comunque errato il quantum preteso;
- di aver sottoscritto polizza professionale con la Parte_2
oggi , dalla quale intendeva
[...] Controparte_2
essere manlevato.
1.6 Previa autorizzazione del Giudice, si è costituita il 21 marzo 2023 la terza chiamata
, già (di seguito Controparte_2 Controparte_3
Con solo terza chiamata o ), concludendo nei seguenti, testuali, termini:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Pagina 6 di 12 NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
- rigettare tutte le domande svolte dalla ricorrente nei confronti di poiché CP_5 infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum debeatur, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, mandare assolta dalla domanda di manleva svolta CP_2
da nei suoi confronti, con ogni conseguente pronuncia. CP_5
IN VIA SUBORDINATA e salvo gravame:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda della ricorrente, limitare l'accoglimento della domanda di manleva svolta da nei confronti di CP_5 [...]
secondo quanto emergerà dall'esperenda istruttoria nei limiti del dedotto e del CP_2
provato, nonché nei limiti del massimale di polizza e detratta la franchigia contrattuale pari ad € 12.000,00 e con esclusione delle spese legali sostenute dall'assicurato.
Con vittoria di compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge”.
Con
ha, in estrema sintesi, evidenziato:
- di contestare le deduzioni ed allegazioni della ricorrente, aderendo nel merito alle difese svolte dal proprio assicurato;
- che a termini di polizza doveva tenersi conto della franchigia di € 12.000,00 da un lato e della circostanza che il convenuto non aveva diritto al rimborso delle spese legali dall'altro lato.
1.7 Disposto all'udienza del 31 marzo 2023 il mutamento del rito, su richiesta del difensore della ricorrente, ed autorizzato all'udienza del 5 maggio 2023 il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., all'udienza del 3 novembre 2023, nessuno essendo comparso per , il Giudice non ha ammesso i mezzi istruttori Parte_1
dedotti in atti, invitando le parti alla precisazione delle conclusioni.
1.4 Da ultimo, all'udienza cartolare dell'8 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto
Pagina 7 di 12 del contendere, la domanda proposta da va accolta per le ragioni e nei Parte_1
termini di seguito illustrati.
Pacifici e/o comunque documentali appaiono, anzitutto, gli antefatti di causa.
Ed, invero, il 10 settembre 2018 la ricorrente, concluso il proprio rapporto di lavoro, ha presentato nei termini di legge, per il tramite del TR , domanda diretta al CP_5 riconoscimento dell'indennità Naspi, domanda che l'INPS ha, poi, accolto, erogando alla ricorrente stessa il suddetto contributo economico per 6 settimane e per un totale di €
2.240,82.
Il 14 novembre 2018 ha, difatti, iniziato una nuova attività Parte_1
lavorativa, venendo assunta con contratto di apprendistato a tempo indeterminato, e, per l'effetto, ha provveduto a farne tempestiva comunicazione all'INPS, che, conseguentemente, ha interrotto l'erogazione della provvidenza.
Avendo, tuttavia, perso il 12 febbraio 2019 tale lavoro stante il mancato superamento del periodo di prova, l'8 aprile 2019 la ricorrente si è nuovamente rivolta al
TR per inoltrare una nuova domanda di Naspi. CP_5
Il convenuto ha, invece, comunicato all'INPS il seguente evento “Attività lavorativa subordinata dal 14/11/2018 al 12/02/2019” (cfr. documento 6 della ricorrente), espressamente riconoscendo nel presente giudizio (così alle pagine 3 e ss. della comparsa ) che tale sua iniziativa, giacché diretta a “far riattivare la prestazione che era stata sospesa a seguito della comunicazione della ricorrente di essersi rioccupata”, era idonea a garantire alla ricorrente stessa “il ripristino della prestazione”, prestazione che, ove, come erroneamente preteso dalla medesima ricorrente, fosse stata presentata “una nuova domanda di Naspi”, “sarebbe stata ridotta nel periodo di fruizione e nella misura rispetto a quella già in godimento ed in fase di sospensione”.
Appare, a questo punto, utile richiamare la legislazione che disciplina l'istituto della
Naspi.
Quest'ultima (vedasi l'art. 3 del D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 22) è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che, congiuntamente, siano in stato di disoccupazione, possano far valere, nei quattro anni
Pagina 8 di 12 precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione ed, infine, possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
Tale provvidenza (vedasi l'art. 5 del citato D.Lgs. n. 22/2015) è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, non potendo essere computati, ai fini del calcolo della durata, i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.
Il legislatore ha, poi, stabilito (vedasi il primo comma dell'art. 9 del ridetto D.Lgs. n.
22/2015) che il lavoratore che, durante il periodo in cui percepisce la Naspi, instauri un rapporto di lavoro subordinato, il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, decade dalla prestazione, salvo che la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi, poiché in tale ultimo caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro.
Invece (vedasi il secondo comma del medesimo art. 9 del D.Lgs. n. 22/2015), il lavoratore che, durante il periodo in cui percepisce la Naspi, instauri un rapporto di lavoro subordinato, il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, conserva il diritto alla prestazione nella misura ridotta (di cui al successivo art. 10 stesso decreto), a condizione che - per quanto qui rileva - comunichi all'INPS, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto.
Il lavoratore (vedasi l'art. 11 del D.Lgs. n. 22/2015) decade dalla fruizione della
Naspi in caso di perdita dello stato di disoccupazione ovvero se non comunica all'INPS
l'inizio di una nuova attività lavorativa.
Si considerano, infine, in stato di disoccupazione (vedasi l'art. 4 comma 15 quater del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo
2019 n. 26) anche i lavoratori, il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.
Pagina 9 di 12 Operate dette premesse, si possono trarre le conclusioni che seguono.
Alla data dell'8 aprile 2019 era in possesso di tutti i requisiti per Parte_1 vedersi riconoscere l'erogazione della Naspi a seguito dell'interruzione del secondo rapporto di lavoro (incontestato essendo il suo stato di disoccupazione involontaria ed essendo stata puntualmente dimostrata dalla ricorrente, attraverso, in particolare, i suoi documenti 3, 11 e 12, la sussistenza sia della contribuzione utile sia del presupposto reddituale normativamente previsti).
Avendo, peraltro, reperito nel 2018, mentre percepiva l'indennità Parte_1
Naspi, una nuova attività di lavoro, occorre soffermarsi sulla disciplina dettata dal citato art. 9, che può dirsi così articolata:
a) ove il rapporto di lavoro fosse stato a tempo indeterminato ovvero a termine, ma di durata superiore a sei mesi, la ricorrente sarebbe decaduta dal beneficio se il reddito annuo previsto come corrispettivo della prestazione oggetto di rapporto fosse stato superiore al limite di legge;
b) ove, invece, avesse instaurato un rapporto a tempo indeterminato oppure a termine di qualsiasi durata, in cui il reddito annuo previsto come corrispettivo della prestazione lavorativa fosse stato inferiore al limite di legge, ed ove avesse provveduto alla comunicazione relativa al reddito previsto nel termine di legge (in assenza delle ulteriori condizioni ostative), la ricorrente avrebbe avuto diritto a conservare la prestazione nella misura ridotta di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22/2015;
c) ove, infine, la ricorrente avesse instaurato un rapporto di lavoro della durata convenuta pari o inferiore a sei mesi, ma il reddito previsto come corrispettivo della prestazione oggetto del rapporto fosse stato comunque superiore al limite di legge, l'indennità sarebbe stata sospesa d'ufficio per la durata del rapporto.
Per quanto si è sin qui esposto, deve, allora, affermarsi che il caso di specie rientra nell'ipotesi sub a).
Invero, , poiché dal 14 novembre 2018 ha instaurato, mentre le Parte_1
veniva erogata la Naspi, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (tale essendo anche quello subordinato al periodo di prova), con previsione, stando a quanto emerge dalla
Pagina 10 di 12 dimessa lettera di assunzione, di un reddito annuale pacificamente superiore al limite di legge (dovendosi, allo scopo, considerare non il reddito che ha poi effettivamente percepito in costanza di tale rapporto, ma - come dice l'art. 9 citato - il “reddito annuale” contrattualmente stabilito), è decaduta dal diritto di percepire ulteriormente quel beneficio in allora erogatole, che, pertanto, le è stato dall'INPS definitivamente revocato e non, come afferma , temporaneamente sospeso, di talché, quando nel 2019 si è per CP_5
l'ennesima volta trovata disoccupata, ella non aveva altra alternativa che quella di proporre, ricorrendone tutte le altre condizioni sopra indicate, una nuova domanda di
Naspi.
Di qui la negligenza del convenuto che, come si è visto, ha, invece, presentato istanza (giustamente non accolta dall' ) volta a consentire alla ricorrente Controparte_7
di continuare a fruire della Naspi liquidatale nel settembre 2018.
Deve, peraltro, escludersi qualsivoglia profilo di responsabilità ex art. 1227 c.c. in capo a , che non ha in alcun modo contribuito alla produzione Parte_1 dell'evento dannoso oggi lamentato, non potendo, difatti, esserle addebitato di aver omesso di riferire al fatti rilevanti ai fini del corretto inquadramento della vicenda CP_8
di che trattasi e non potendosi neppure pretendere che ella, dopo essersi rivolta ai professionisti del TR stesso, proprio perché non aveva competenza nella materia de qua, si dovesse avvedere dell'errore da quei professionisti commesso nel predisporre la comunicazione presentata l'8 aprile 2019.
Provata, per quanto precede, la fondatezza della domanda, quest'ultima merita accoglimento anche nel quantum che la ricorrente ha indicato in via definitiva, facendo, a differenza del convenuto, puntuale richiamo alle previsioni dettate dalla normativa di riferimento (vedasi, in particolare, l'art. 4 del D.Lgs. n. 22/2015) e depositando sia il proprio estratto conto previdenziale sia le proprie dichiarazioni dei redditi.
Per le dirimenti ragioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione,
va, quindi, condannata a corrispondere a € 16.732,33 (oltre CP_5 Parte_1
interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo).
2.2 Il convenuto, in quanto soccombente, va condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate come in dispositivo in applicazione dei
Pagina 11 di 12 valori medi suggeriti dai vigenti parametri forensi.
2.3 Merita accoglimento nell'an la domanda di manleva proposta da , essendo CP_5 pacifico che l'evento che ci occupa è coperto dalla polizza assicurativa da esso stipulata Con con .
Come ha, tuttavia, correttamente evidenziato la terza chiamata, deve tenersi conto della franchigia di € 12.000,00 contrattualmente pattuita, di talché solo nei residui termini vi potrà essere condanna a carico della compagnia di assicurazioni.
2.4 Attesa la sostanzialmente contenuta entità della copertura assicurativa, appare equo compensare le spese di lite nel rapporto processuale tra convenuto e terza chiamata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, condanna il convenuto a corrispondere alla ricorrente €
16.732,33 (oltre interessi come specificati in motivazione);
2) condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate in € 5.077,00 per compenso ed € 145,50 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge;
3) accertato che, in applicazione della polizza richiamata in atti, resta a carico esclusivo del convenuto la franchigia di € 12.000,00, condanna la terza chiamata a manlevare, per la residua somma che ne risulta, il convenuto stesso da quanto esso è tenuto a versare alla ricorrente in forza della presente sentenza;
4) compensa per l'intero le spese nel rapporto processuale fra convenuto e terza chiamata.
Così deciso in Pordenone il 28 marzo 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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