Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 13/06/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1071/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di OR
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa Martina Ponzin Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1071/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ) PA C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Trieste in Galleria Protti n. 2 presso lo studio dell'avv. DELLA
RUPE RAFFAELLA, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di OR
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“1. Dichiararsi la separazione personale consensuale tra i coniugi e PA [...]
; Pt_2
2. Autorizzare i coniugi a vivere separati;
la GN continuerà a risiedere nell'ex Parte_2 alloggio coniugale, di sua intera proprietà, sito a OR, Via Del Faiti n.61/D, libero restando il IG
di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, impegnandosi comunque il predetto ad PA uscire dall'alloggio coniugale entro il 31.08.2025, asportando tutti i propri effetti personali e consegnando
1
tutto il mobilio, gli Pt_2 arredi, i complementi di arredo, gli elettrodomestici acquistati in costanza di matrimonio rimarranno nella esclusiva disponibilità della GN , eccetto i predetti effetti personali del marito, che Pt_2 verranno prelevati dal medesimo al momento della sua uscita dall'ex alloggio coniugale;
3. Il IG , a titolo di contributo al mantenimento dell'animale domestico (gatto), che PA resterà collocato presso l'ex alloggio coniugale assieme alla GN , verserà a quest'ultima Pt_2 la somma annuale di Euro 300,00 (Euro trecento//00) entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento;
le eventuali spese veterinarie, previamente concordate tra i coniugi, verranno suddivise al 50% tra i medesimi;
4. Il IG continuerà a pagare le restanti rate del mutuo acceso con il Credito Cooperativo- PA
Cassa Rurale ed Artigiana di Lucinico Farra e Capriva, società cooperativa, per l'acquisto dell'ex alloggio coniugale sito a OR, Via Del Faiti n.61/D, sino alla sua completa estinzione;
nel caso in cui, dopo l'uscita dall'ex alloggio coniugale da parte del IG , la GN dovesse PA Pt_2 intraprendere una nuova convivenza con altro partner, la medesima si impegna sin da ora a pagare da tale momento le rate restanti del suddetto mutuo ovvero, nel caso in cui il IG avesse estinto PA anticipatamente il mutuo, a corrispondere in restituzione a quest'ultimo la quota capitale che risulterebbe in tale data dal piano di ammortamento allegato al contratto di compravendita (doc.9);
5. Le spese di realizzazione delle veneziane dell'ex alloggio coniugale, pari a circa Euro 1.800,00
(milleottocento//00), verranno pagate nella misura del 75% a carico del IG e nella PA restante misura del 25% a carico della GN;
Pt_2
6. Le eventuali spese condominiali relative all'ex alloggio coniugale deliberate entro il 30.06.2025 verranno pagate nella misura del 75% dal IG e nella restante misura del 25% dalla GN PA
; quelle deliberate a partire dal 1°.07.2025 saranno interamente a carico della GN Pt_2
; le spese condominiali sempre relative all'ex alloggio coniugale relative all'esercizio Pt_2
2024/2025 (chiusura esercizio il 31.08.2025) saranno a totale carico del IG;
PA
7. La GN rimarrà l'unica intestataria del conto corrente attualmente cointestato tra i Pt_2 coniugi acceso presso la BCC-San Rocco di OR e recante un CodiceFiscale_3 saldo attivo di Euro 12.100,00 (Euro dodicimilacento//00) al 10.03.2025, saldo che resterà nella intera disponibilità della medesima;
i coniugi si impegnano sin da ora a rendere le necessarie autorizzazioni affinchè il predetto conto corrente risulti intestato unicamente alla GN;
Pt_2
8. Il IG rimarrà l'unico intestatario del libretto postale attualmente cointestato tra i PA coniugi con saldo attivo di Euro 1.785,72 (Euro millesettecentottantacinque//72) all'11.03.2025, saldo che resterà nella intera disponibilità del medesimo;
i coniugi si impegnano sin da ora a rendere le necessarie autorizzazioni affinchè il predetto libretto postale risulti intestato unicamente al IG;
PA
9. Il IG , a titolo di contributo al mantenimento una tantum alla moglie, provvederà a PA versare sul conto corrente attualmente cointestato tra i coniugi n. [...]
2 acceso presso la BCC-San Rocco di OR a favore della GN la somma totale di Euro Pt_2
20.000,00 (Euro ventimila//00) alle seguenti scadenze e con le seguenti rate: entro il 1°.07.2025 la somma di Euro 10.000,00 (Euro diecimila//00); entro il 28.02.2026 la somma di Euro 2.500,00 (Euro
duemilacinquecento//00); entro il 28.02.2027 la somma di Euro 2.500,00 (Euro
duemilacinquecento//00); entro il 28.02.2028 la somma di Euro 2.500,00 (Euro
duemilacinquecento//00); entro il 28.02.2029 la somma di Euro 2.500,00 (Euro
duemilacinquecento//00);
10. La GN si impegna sin da ora a cedere a titolo gratuito al IG , Pt_2 PA rendendo le necessarie autorizzazioni, la propria quota di ½ della autovettura BMW 520XD targata FR
249 AW, attualmente cointestata tra i coniugi;
le spese del relativo passaggio di proprietà saranno a carico esclusivo del IG;
PA
11. Le spese legali del presente procedimento sono totale carico del IG PA
12. I coniugi dichiarano di avere già provveduto a regolamentare tutti i restanti loro reciproci rapporti patrimoniali confermando di non avere nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra;
13. Null'altro dare, null'altro avere;
14. Le parti rinunciano all'impugnazione della emananda sentenza di separazione.
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 31/03/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 24/03/2025, e PA [...]
, premesso di aver contratto matrimonio in data 26/09/2009 a OR (Reg. Pt_2
Atti di Matrimonio, anno 2009, parte 1, atto n. 50) nel corso del quale non sono nati figli, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 23/04/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
II) Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di OR, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3 - manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OR (Reg.
Atti di Matrimonio, anno 2009, parte 1, atto n. 50) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- Nulla per le spese.
Così deciso in OR, nella Camera di Consiglio del 12.6.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Martina Ponzin dott. Riccardo Merluzzi
4