Cass. civ., sez. III, sentenza 06/03/2012, n. 3458
CASS
Sentenza 6 marzo 2012

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I limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale (salvo solo il caso di giuridica inesistenza) o di constatato errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali precedenti, contestuali o successivi della corte di legittimità; mentre, nel caso di annullamento della sentenza per vizi di motivazione, il giudice di rinvio non può compiere un nuovo e diverso accertamento dei fatti che siano stati accertati definitivamente e sui quali si è fondata la sentenza di annullamento.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 06/03/2012, n. 3458
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3458
Data del deposito : 6 marzo 2012

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